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Roma, 11
marzo 2005
Circolare n. 37/2005
Oggetto: Autotrasporto – Tariffe
a forcella – Riforma del settore – Legge 1.3.2005, n.32, su G.U. n.57 del
10.3.2005.
Il regime tariffario obbligatorio dell’autotrasporto sta finalmente
andando in soffitta. Con la legge indicata in oggetto questo Governo e questa
maggioranza hanno fatto un passo irreversibile verso la liberalizzazione dalla
quale non si tornerà più indietro.
In particolare:
·
dal 25 marzo 2005 è abrogata la norma di interpretazione
autentica di cui all’articolo 3 del decreto legge n.256/2001 che di fatto aveva
reso validi retroattivamente contratti di trasporti stipulati in maniera
irregolare;
·
dal 25 luglio 2005 non potranno più essere esercitate
azioni giudiziarie in materia tariffaria; le controversie potranno essere
composte, di comune accordo, in sede arbitrale;
·
entro il 25 settembre 2005 il Governo dovrà procedere con
propri decreti al riassetto normativo del settore in un’ottica di mercato
aperto e concorrenziale.
La Consulta dell’Autotrasporto ha già iniziato i lavori per la
predisposizione dei decreti attuativi distinguendo la materia della
liberalizzazione del settore (articolo 1 lettera b), da quella del riordino
degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto (articolo 1
lettera c).
I decreti dovranno rispettare i principi generali fissati dalla legge
delega, tra cui innanzitutto la tutela della sicurezza della circolazione e
l’adeguamento delle normative sull’esercizio dell’attività alla disciplina
comunitaria. In materia di liberalizzazione i criteri di delega specifici sono
fondamentalmente due: da una parte il superamento delle tariffe a forcella e
dall’altra l’estensione, ove accertata, della responsabilità soggettiva in capo
al committente, al proprietario delle merci e al caricatore per violazione delle
disposizioni sulla sicurezza della circolazione, in particolare per quanto
riguarda il sovraccarico, i tempi di guida e la velocità.
Per il momento tra le parti presenti nella Consulta si è registrata unitarietà
di intenti, pur con qualche distinguo da parte delle associazioni degli
artigiani. In particolare, vi è condivisione nell’abbandonare qualsiasi forma di
tariffazione obbligatoria a fronte dell’introduzione di un sistema
sanzionatorio efficace e di semplice applicazione che consenta l’individuazione
delle responsabilità in capo a tutti i soggetti della filiera del trasporto.
Tra gli ulteriori criteri specifici in materia di liberalizzazione si
richiamano in particolare: la previsione di nuovi sistemi per definire il
limite di risarcimento della responsabilità del vettore (com’è noto oggi il
limite posto dalla legge 450/85 è ancorato al sistema delle tariffe a forcella);
la possibilità di stipulare accordi di settore tra le associazioni dei vettori
e quelle dell’utenza (in merito all’attuazione di questa disposizione peraltro
il Governo ha chiesto il parere alla Commissione UE per verificare i limiti
imposti dalla normativa comunitaria); l’individuazione di un sistema di qualità
per alcune filiere logistiche (prodotti farmaceutici, derrate deperibili,
rifiuti industriali e merci pericolose). Si segnala inoltre la previsione dell’introduzione
di una normativa sulla “carta di
qualificazione del conducente” prevista dalla direttiva 2003/59/Ce per consentirne
l’utilizzo come un sorte di patente professionale da cui decurtare i punti per
le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività.
Per quanto concerne il riordino degli organismi pubblici operanti nel
settore dell’autotrasporto, la legge delega assegna alla Consulta funzioni di
proposta di indirizzi e strategie di governo del settore anche in materia di
controlli, monitoraggio e studio; è inoltre prevista la riforma del comitato
centrale e dei comitati provinciali dell’Albo con l’attribuzione di compiti di
gestione operativa.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.28/2005 e 76/2004 |
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Allegato uno |
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LEGGE 1 marzo 2005, n. 32
Delega al Governo per il riassetto normativo del settoredell'autotrasporto di persone e cose. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesidalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti inmateria di: a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale; b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteridirettivi di cui all'articolo 2 dell'esercizio dell'attivita' diautotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina dellecondizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci perconto di terzi; c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismipubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per lepolitiche comunitarie, della giustizia e delle attivita' produttive. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sonotrasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma,alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perche' su diessi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, ilparere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, idecreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organiparlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza deitermini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimisono prorogati di sessanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 delpresente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previstidall'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioniintegrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1. Art. 2. Principi e criteri direttivi 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati aiseguenti principi e criteri direttivi generali: a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alladisciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto econcorrenziale; b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti neisettori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto diviaggiatori; c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezzasociale; d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principidella direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazioneperiodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti altrasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cuiall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni. 2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono inoltreinformati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): 1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita'attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quelloautorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard disicurezza e qualita' dei servizi resi all'utenza; 3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenzedelle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano inmateria di trasporto pubblico locale; 4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento,in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a caricodelle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilasciodell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancatorispetto delle condizioni e prescrizioni contenutenell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di caratteredocumentale; b) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b): 1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie aforcella per l'autotrasporto di merci; 2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi diautotrasporto di merci; 3) responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi dellanormativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore edel proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio diun'attivita' di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazionedelle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quantoriguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida edi riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita; 4) previsione, di regola, della forma scritta per i contrattidi trasporto; 5) previsione della nullita' degli effetti derivanti dacomportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economicodelle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazionidi cui al numero 3); 6) previsione, in caso di controversie legali relative acontratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delleconsuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura; 7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimentoper perdita o avaria delle cose trasportate; 8) individuazione di un sistema di certificazione di qualita'per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle dellemerci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali edei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi perattuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa edella normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione; 9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria inmateria di tutela della concorrenza, possibilita' di previsione diaccordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioniassociative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, aseguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interessedelle imprese rispettivamente associate; 10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispettoe il puntuale controllo della regolarita' amministrativa dicircolazione; c) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c): 1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degliorganismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, conattribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituitacon decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzie strategie di governo del settore, anche in materia di controlli,monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica; 2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali perl'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzicon attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica; 3) nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri1) e 2), garanzia dell'uniformita' della regolamentazione e delleprocedure, nonche' tutela delle professionalita' esistenti. Art. 3. Abrogazioni 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto2001, n. 334, sono abrogate. E' prevista la decadenza, entro quattromesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delleazioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie e'data facolta' alle parti di procedere, di comune accordo, in sedearbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla suainvestitura. 2. Per le azioni legali gia' in essere alla data di entrata invigore della presente legge, e' data facolta' alle parti di ricorrerealla composizione in sede extragiudiziale. Art. 4. Disposizione finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneriaggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasportiVisto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2557): Presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Lunardi) il 29 ottobre 2003. Assegnato alla commissione 8ª, in sede referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 14ª e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla commissione 8ª il 10 marzo 2004, il 19 e il 25 maggio 2004, il 16 giugno 2004, il 1°, 7 e 15 luglio 2004. Esaminato in aula il 15 ed il 28 luglio 2004 ed approvato il 29 luglio 2004. Camera dei deputati (atto n. 5197): Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 3 agosto 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, XIV e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla IX commissione il 22 e 30 settembre 2004, il 20 e 26 ottobre 2004, il 16 novembre 2004, il 1°, 15, 16 e 22 dicembre 2004, il 19 e 27 gennaio 2005, il 9 febbraio 2005. Esaminato in aula il 14 e 15 febbraio 2005 e approvato il 16 febbraio 2005.