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Roma, 8 agosto 2005

 

Circolare n. 97/2005

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Cabotaggio – Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex APC3 n.1/2005 del 26.7.2005.

 

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riepilogato la disciplina del cabotaggio terrestre, ossia dei trasporti che hanno origine e destinazione all’interno dell’Italia effettuati dai vettori comunitari.

 

Ad oggi non tutti i vettori comunitari sono ammessi al cabotaggio in Italia: restano esclusi i vettori estoni, lettoni, lituani, polacchi, cechi, slovacchi e ungheresi.

 

I vettori degli altri Stati UE (nonchè quelli appartenenti ai tre Paesi dell’accordo SEE Islanda, Liechtenstein e Norvegia) possono effettuare cabotaggio rispettando le seguenti condizioni stabilite dal decreto ministeriale 18 marzo 2005:

 

·          in un periodo di 60 giorni consecutivi, l’attività di cabotaggio può essere svolta al massimo per 30 giorni (consecutivi e non);

 

·          il veicolo comunitario deve lasciare il nostro Paese almeno 1 volta in ogni mese di calendario;

 

·          a bordo del veicolo deve essere tenuto il “libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi” rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del decreto direttoriale 24 marzo 2005; tale libretto deve essere esibito agli organi di controllo su strada.

 

Secondo il Ministero, configura un trasporto di cabotaggio soggetto ai limiti sopracitati anche la tratta stradale iniziale e finale di un trasporto combinato qualora il veicolo a motore non salga o scenda dal treno o dal traghetto.

 

La circolare rammenta che le violazioni alla disciplina sul cabotaggio - quali ad es. il cabotaggio svolto da vettori dei Paesi esclusi da quel tipo di trasporto e il superamento dei limiti temporali previsti per il cabotaggio – configurano la fattispecie di trasporto abusivo, cui sono applicabili le sanzioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 della legge n.298/1974.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.73/2004

 

Allegati tre

 

D/d

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti Terrestri

Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose ex APC3           

 

Prot. n° 2932/80 del 26.7.2005

Circolare 1/2005

 

Oggetto: Cabotaggio stradale di merci sul territorio italiano.

 

1.      Cabotaggio stradale di merci.

Il Regolamento comunitario 3118/93 del 25 ottobre 1993, come modificato dal Regolamento 484/2002 del 1° marzo 2002, agli articoli 1 e 12 prevede che il cabotaggio stradale di merci possa essere eseguito solo a titolo temporaneo.

Occorre premettere che per “cabotaggio” si intende la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato.

Nell’ambito di un trasporto combinato, si considera “cabotaggio” la tratta stradale iniziale o finale del trasporto qualora il veicolo a motore non salga o scenda dal treno o dal traghetto. Analoga valutazione si deve fare qualora su queste tratte si carichino merci destinate ad essere scaricate nello stesso territorio.

Non si configura, invece, un’operazione di cabotaggio, ma un normale trasporto infracomunitario qualora l’intero complesso veicolare salga o scenda dal treno o dal traghetto.

 

Attualmente il cabotaggio può essere eseguito solamente da imprese stabilite nei seguenti Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ed, in particolare, Austria, Belgio, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Slovenia, Regno Unito, Liechtenstein, Islanda e Norvegia.

Per le imprese stabilite nella Repubblica di San Marino è prevista una diversa normativa.

E’ rigorosamente vietato il cabotaggio per tutti gli altri Paesi, siano o no comunitari.

 

2.      Limiti di esecuzione del cabotaggio e documentazione relativa.

Il trasporto di cabotaggio per conto di terzi può essere eseguito, esclusivamente, dalle imprese titolari di licenza comunitaria, la cui copia certificata conforme deve essere presente a bordo del veicolo, unitamente all’attestato del conducente nei casi previsti.

Possono, ovviamente, eseguirsi trasporti di cabotaggio nei casi previsti dall’allegato 1 alla Prima Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, che libera alcuni trasporti da ogni regime di licenza o di autorizzazione, di conseguenza senza necessità di libretto dei resoconti.

Il D.M. del 18 marzo 2005, pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 77 del 4 aprile 2005, ha dettato le disposizioni concernenti l’esecuzione in territorio nazionale dell’attività di cabotaggio a titolo temporaneo.

Il D.D. del 24 marzo 2005, pubblicato nella medesima Gazzetta ufficiale, ha, invece, fissato le disposizioni di attuazione del primo decreto.

In particolare, le imprese stabilite nei Paesi comunitari o del S.E.E. sopra elencati, possono effettuare cabotaggio con ciascuno dei loro veicoli secondo le seguenti modalità:

a)      ogni veicolo può effettuare un’attività massima di 30 giorni, siano o no consecutivi, in un arco di tempo di 60 giorni consecutivi;

b)      ciascun veicolo deve uscire dal territorio italiano o, comunque, essere assente dallo stesso almeno una volta ogni mese di calendario;

c)       l’impresa ha l’obbligo di tenere a bordo di ogni veicolo, durante l’esecuzione del trasporto di cabotaggio, il corrispondente “libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi”.

Quanto alle condizioni indicate alle precedenti lettere, si precisa:

a)      il periodo di 60 giorni in cui è possibile distribuire discrezionalmente l’attività massima, pari a 30 giorni, di prestazioni di cabotaggio, non corrisponde a mesi fissi di calendario, ma è da intendere quale periodo mobile.

Per tale motivo il rispetto del limite va verificato al momento in cui avviene il controllo in modo che si accerti che, in un periodo qualunque di 60 giorni consecutivi, non vi sia stata la violazione del limite di 30 giorni di attività;

b)      ogni veicolo dell’impresa ammessa al cabotaggio dovrà, invece, lasciare il territorio nazionale una volta ogni mese di calendario. Sarà, comunque, in regola con tale limite temporale qualora fosse al di fuori del territorio italiano nello stesso mese, in precedenza, almeno una volta;

c)       il libretto dei resoconti costituisce un documento integrativo della licenza comunitaria ed il suo possesso è indispensabile per le prestazioni di servizio di trasporto di cabotaggio eseguiti sotto il regime della licenza comunitaria.

Il libretto dei resoconti deve essere tenuto a bordo durante l’esecuzione di un trasporto di cabotaggio e regolarmente compilato prima dell’inizio dello stesso.

L’informazione sull’ingresso o l’uscita dal territorio italiano dovrà essere apposta contestualmente all’evento, direttamente dal conducente secondo le istruzioni riportate sul libretto.

Copia conforme della licenza comunitaria, libretto dei resoconti ed, eventualmente, attestato del conducente debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo.

I libretti rilasciati ai vettori esteri ai sensi del D.M. 29 aprile 2004 conservano la loro validità.

 

3.      Regime sanzionatorio.

Il Regolamento 3118/93 prevede che gli Stati membri in cui il cabotaggio viene eseguito possono applicare sanzioni contro il vettore non residente che abbia commesso sul loro territorio infrazioni allo stesso regolamento o alla normativa nazionale o comunitaria in materia di trasporti.

Il D.M. 18 marzo 2005 sopra citato, all’articolo 4, evidenzia che per le violazioni allo stesso decreto, si applica la normativa vigente in materia di autotrasporto, che è riconducibile alla Legge 6 giugno 1974, 298, recante la disciplina nazionale di base in materia di trasporto di cose.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono riscontrare le seguenti violazioni che, in concreto, possono verificarsi nell’esecuzione di trasporto di cabotaggio, qualora consentiti:

a)      comportamenti riconducibili alle violazioni previste dagli articoli 26 e 46 della L. 298/74 (in concorso tra loro):

-         cabotaggio svolto da imprese stabilite in un Paese i cui vettori non sono ammessi a svolgere tale prestazione (Paesi extracomunitari, Paesi comunitari per i quali si applicano i periodi transitori di divieto di cabotaggio);

-         cabotaggio svolto da vettori di Paesi comunitari che, pur in possesso di copia conforme della licenza comunitaria, non sono muniti o, comunque, non esibiscono per il veicolo in utilizzo il previsto libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi;

b)      comportamenti riconducibili alla violazione prevista dall’articolo 46 della L. 298/74:

-          violazione dei limiti temporali massimi entro cui è possibile effettuare cabotaggio e/o violazione dell’obbligo di uscita o di assenza dal territorio italiano almeno una volta al mese.La violazione potrà essere riscontrata sia dall’esame del libretto dei resoconti, sia da ogni altra documentazione connessa al trasporto, alla merce o da ogni atto, fatto o documento dal quale, comunque, risulti il suddetto superamento;

-          irregolare tenuta del libretto dei resoconti per mancata o non idonea compilazione delle colonne 2 (data di partenza), 3 (luogo di carico) e 4 (luogo di scarico) ovvero per la mancata indicazione della data di entrata e di uscita dal territorio nazionale;

L’irregolare tenuta del libretto dei resoconti per mancata o non idonea registrazione delle altre informazioni che l’impresa è tenuta ad indicare, invece, ritenendosi illecito di minore entità, non configura violazione della norma richiamata, ma prevede l’applicazione della sanzione dell’avvertimento nei confronti del vettore e deve essere oggetto di annotazione, da parte degli organi di Polizia Stradale che hanno accertato l’irregolarità.

Copia dei verbali di contestazione delle violazioni dovranno essere trasmesse, oltre che al prefetto territorialmente competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Autotrasporto di Persone e Cose, via G. Caraci, 36 – 00157 Roma.

Il Ministero dell’Interno è pregato di voler dare la massima diffusione alla presente circolare, fornendo, ove necessario, le disposizioni attuative ritenute più opportune.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

(D.ssa Clara Ricozzi)

 

 

 

 

 

G.U. n. 77 del 4.4.2005 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 marzo 2005

Disposizioni   concernenti   l'esecuzione   in   territorio  italiano
dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo.
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea
o dell'Accordo sullo spazio economico europeo, che effettuano, quando
ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per
autotrasporto  di  cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE)
n.   3118/93,   possono   utilizzare   ciascun   veicolo  in  propria
disponibilita'  per  lo  svolgimento  di tale attivita' per un numero
totale  di  giorni,  anche  non  consecutivi,  non superiore a trenta
nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.
  2.  I  veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il
territorio  nazionale  o, comunque, non essere presenti sullo stesso,
almeno una volta per ogni mese di calendario.
  3.  L'annotazione  circa la non presenza sul territorio nazionale o
l'uscita  dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei resoconti
di cui all'art. 2, nella prima riga utile.
 
                               Art. 2.
  1.  Le  imprese che effettuano attivita' di cabotaggio stradale per
autotrasporto  di  cose  in  conto  terzi, come indicato nell'art. 1,
hanno  l'obbligo  di  conservare  a bordo del veicolo un libretto dei
resoconti   dei   trasporti  nazionali  di  cabotaggio  stradale  per
autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno
precisate  nel  decreto  di  cui  all'art.  3,  in  cui devono essere
annotati i viaggi di cabotaggio effettuati.
  2.  Tale  libretto  deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta
degli organi di controllo.
  3.  I  libretti  dei  resoconti  rilasciati  ai  sensi  del decreto
ministeriale   29 aprile   2004   recante  «Disposizioni  concernenti
l'esecuzione,  a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci»
conservano  la  loro  validita',  secondo quanto verra' stabilito nel
decreto attuativo di cui al successivo art. 3.
 
                              Art. 3.
  1.  Le  modalita'  di  attuazione  del presente decreto comprese le
caratteristiche  del  libretto  dei  resoconti e la sua distribuzione
verranno  fissate  con  apposito  decreto  della  Direzione  generale
dell'autotrasporto di persone e cose.
 
                               Art. 4.
  1.  Per  le violazioni al presente decreto, si applica la normativa
vigente in materia di autotrasporto.
  2.  La mancata indicazione sul libretto dei resoconti della data di
effettuazione  del  trasporto  di  cabotaggio e del luogo di carico e
scarico della merce equivale al mancato possesso del libretto.
 
                               Art. 5.
  1.   Il   presente  decreto  sostituisce  il  decreto  ministeriale
29 aprile  2004  recante  «Disposizioni  concernenti  l'esecuzione, a
titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci».
 
                               Art. 6.
  1.  Il  presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 marzo 2005
                                                 Il Ministro: Lunardi

 

 

 

 

 

G.U. n. 77 del 4.4.2005 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 marzo 2005

Disciplina  di  attuazione  del decreto ministeriale 18 marzo 2005 in
materia di cabotaggio stradale di merci.
 
                        IL DIRETTORE GENERALE
                    autotrasporto persone e cose
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea
o  dell'Accordo  spazio  economico  europeo,  che  effettuano, quando
ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per
autotrasporto  di  cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE)
n.   3118/93,   possono   utilizzare   ciascun   veicolo  in  propria
disponibilita'  per  lo  svolgimento  di tale attivita' per un numero
totale  di  giorni,  anche  non  consecutivi,  non superiore a trenta
nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.
  2.  I  veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il
territorio  nazionale  o, comunque, non essere presenti sullo stesso,
almeno una volta per ogni mese di calendario.
  3.  L'annotazione circa la data di entrata sul territorio nazionale
e  di  uscita  dallo  stesso  deve  essere  apposta  sul libretto dei
resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.
 
                               Art. 2.
  1.  Le  imprese  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto hanno
l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti
dei  trasporti  di  cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in
conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del
presente decreto, in cui devono essere registrati, anteriormente alla
loro esecuzione, i viaggi di cabotaggio stradale effettuati.
  2.  I libretti dei resoconti rilasciati, alle imprese non italiane,
ai   sensi   del   decreto   ministeriale   29 aprile   2004  recante
«Disposizioni  concernenti  l'esecuzione,  a  titolo  temporaneo, del
cabotaggio stradale di merci» conservano la loro validita'.
  3.  Le  imprese di cui all'art. 1 del presente decreto, in possesso
dei   libretti   di   resoconto   rilasciati  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  29 aprile 2004, debbono sostituire il foglio recante le
note  esplicative con il corrispondente foglio previsto nell'allegato
1 al presente decreto.
  4.  I  fogli  del  libretto dei resoconti gia' compilati per intero
devono  essere  trasmessi,  in  copia,  via  fax  al  Ministero delle
infrastrutture  e  trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri -
Direzione  generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3,
al numero 00390641584111.
  5.  I libretti dei resoconti, una volta esaurita la loro validita',
dovranno  essere  restituiti  al  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale
autotrasporto  persone  e cose - ex divisione APC3 - via Caraci, 36 -
00157 Roma.
 
                               Art. 3.
  1.  Il  libretto  dei  resoconti deve essere richiesto dall'impresa
interessata,  o  da  un  suo  delegato,  con domanda, redatta secondo
l'allegato  2  al  presente  decreto,  indirizzata al Ministero delle
infrastrutture  e  trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri -
Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3 -
via Caraci, 36 - 00157 Roma.
  2.   Alla  domanda  devono  essere  allegati  gli  originali  delle
attestazioni  di  versamento di Euro 11,00 sul conto corrente postale
n.  4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - imposta
di  bollo - Roma» per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per
la  presentazione  della  domanda,  di  Euro  5,16 sul conto corrente
postale  n.  9001,  intestato  a  «Dipartimento trasporti terrestri -
diritti  -  Roma»  per  ogni  libretto  richiesto e una fotocopia del
documento  di  identita'  o di altro documento atto a comprovarla del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa.
  3.  Qualora  l'impresa  intenda  avvalersi  della  possibilita'  di
ottenere i libretti richiesti entro il termine massimo di tre giorni,
dovra'  allegare  alla  domanda  l'attestazione di versamento di Euro
2,58  sul  conto corrente postale n. 551002 intestato a «Dipartimento
trasporti  terrestri  -  diritti di urgenza - Roma» per ogni libretto
richiesto.
  4.  I  versamenti sui conti correnti postali n. 9001 (diritti) e n.
551002 (diritti di urgenza) possono essere cumulativi.
  5.  Con  ciascuna  domanda  potranno essere richiesti fino a cinque
libretti.
  6.  Non  potra'  essere  richiesto  piu' di un libretto per ciascun
veicolo  salvo che in caso di necessita' di sostituzione per la quale
dovra', comunque, essere restituito il libretto gia' rilasciato.
 
                               Art. 4.
  1.  Le  domande  potranno essere presentate dal lunedi al venerdi',
dalle  ore  9.30 alle ore 11 presso l'ufficio indicato nel precedente
art. 3, oppure tramite servizio postale.
  2.  Il  ritiro  dei  libretti  potra'  essere effettuato presso gli
stessi uffici dal lunedi' al venerdi', dalle ore 11.15 alle ore 13.
 
                               Art. 5.
  1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana e trova applicazione il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
    Roma, 24 marzo 2005
                                       Il direttore generale: Ricozzi
 
 
 
                                                           Allegato 1
Libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale
per autotrasporto di merci in conto terzi
                            *** omissis ***
 
 
                                                           Allegato 2
Domanda di  richiesta  del  libretto  dei resoconti dei trasporti  di
cabotaggio stradale di cose

                            *** omissis ***