Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 30 agosto 2005
Circolare n. 103/2005
Oggetto: Autotrasporto – Accesso
alla professione – Nuove regole - D.M. 28.4.2005, n.161,
su G.U. n.189 del 16.8.2005.
Con l’emanazione del decreto indicato in oggetto è terminato il
periodo transitorio in cui continuava ad applicarsi la normativa sull’accesso
alla professione di autotrasportatore del 1991 (DD.MM. n.198
e 448) e sono diventate operative le disposizioni fissate dal decreto legislativo
n.395/2000.
Iscrizione all’Albo – La principale novità
riguarda l’estensione dell’obbligo del possesso dei tre
requisiti previsti dalla disciplina comunitaria: capacità professionale,
capacità finanziaria e onorabilità. Solo le imprese iscritte all’Albo precedentemente all’1 gennaio 1978 e quelle che esercitano
l’attività con autoveicoli di peso totale a terra inferiore a 1,5 tonnellate (in
precedenza 6 tonnellate) potranno continuare ad essere iscritte all’Albo col
solo requisito dell’onorabilità; viceversa, tutte le altre imprese
che non rientrano nelle due categorie suddette per iscriversi o rimanere iscritte
dovranno dimostrare i tre requisiti della capacità professionale, della capacità
finanziaria e dell’onorabilità.
Periodo di adeguamento - Le
imprese che in base alla previgente normativa sono
iscritte all’Albo col solo requisito dell’onorabilità dovranno adeguarsi alle
nuove disposizioni entro i seguenti termini:
Termine per l’adeguamento |
Tipologia di impresa
iscritta all’Albo col solo requisito dell’onorabilità |
17 agosto 2007 |
Imprese iscritte all’Albo nel periodo dall’1
gennaio 1978 al 31 maggio 1987 (indipendentemente
dalla tipologia di veicoli con cui esercitano l’attività) |
17 agosto 2009 |
Imprese che
esercitano l’attività esclusivamente
con particolari veicoli (veicoli
di peso totale fino a 6 tonnellate o di portata utile fino a 3,5 tonnellate,
autobetoniere, veicoli per smaltimento rifiuti urbani, cisterne per lo spurgo
di pozzi neri) |
Capacità professionale – In tema di capacità
professionale non è più prevista l’esenzione dall’esame di abilitazione
a favore di coloro che abbiano maturato un’esperienza almeno quinquennale alla
direzione di un’impresa di autotrasporto; questi soggetti dovranno ora superare
una prova di controllo che nella sostanza non si discosta dall’esame di abilitazione
(sessanta quiz e una esercitazione su un caso pratico).
Capacità finanziaria – L’attestazione della
capacità finanziaria dovrà essere conforme al modello ministeriale riportato
nel decreto in oggetto e dovrà essere rilasciata esclusivamente da un istituto
bancario, non essendo più accettata l’attestazione delle società finanziarie;
le imprese dovranno adeguarsi alla nuova disposizione a richiesta dell’Albo; si
rammenta che la capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse
finanziarie pari a 50 mila euro per il primo autoveicolo posseduto e 5 mila
euro per gli ulteriori autoveicoli.
Onorabilità – Nessuna novità di rilievo riguarda
il requisito dell’onorabilità, consistente, com’è noto, nella mancanza di
condanne penali e di particolari sanzioni amministrative (es. esercizio abusivo
dell’attività, ripetuta sospensione della patente, ecc.) a carico del titolare,
dei soci e degli amministratori delle imprese.
La verifica del permanere dei requisiti in capo alle imprese di autotrasporto avverrà con cadenza triennale; le
informazioni saranno richieste direttamente alle imprese, nonché agli istituti
di credito per quanto riguarda la capacità finanziaria.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegato uno |
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.40/2002 |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 189 del 16.8.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 aprile 2005, n. 161
Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore di
viaggiatori e merci.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Attuazione dell'articolo 2, comma 1
del decreto legislativo n. 395 del 2000 - Esenzioni
1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 che esercitano la professione di
trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa
complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano
l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno
1974, n. 298, come previsto dall'articolo 4, comma 1 del citato
decreto legislativo n. 395 del 2000, dimostrando il solo requisito
dell'onorabilita' di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
medesimo.
Art. 2.
Attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n.
395 del 2000. Attestazione di capacita' finanziaria e comunicazioni
delle imprese bancarie.
1. Le imprese che esercitano attivita' bancaria rilasciano, a
richiesta delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del
decreto legislativo n. 395 del 2000, l'attestazione prevista
dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo medesimo,
conformemente al modello allegato al presente regolamento ed in
osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
2. Le imprese che esercitano attivita' bancaria effettuano la
comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 4 del decreto
legislativo n. 395 del 2000, in forma scritta, entro quindici giorni
dalla data in cui hanno avuto conoscenza dei fatti da comunicare.
Art. 3.
Attuazione dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 395
del 2000. Comunicazioni in materia di sanzioni e misure applicate ad
imprese stabilite in altri Stati dell'Unione europea o aderenti
all'accordo sullo Spazio Economico Europeo.
1. Le autorita' che applicano le sanzioni e le misure di cui
all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, nei
casi previsti dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo
medesimo, ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici, entro cinque giorni dalla data del relativo
provvedimento.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento
per i trasporti terrestri, comunica entro dieci giorni alla
corrispondente autorita' competente dello Stato nel quale l'impresa
interessata e' stabilita, anche attraverso le competenti
rappresentanze del Governo italiano presso lo Stato medesimo, le
informazioni ricevute ai sensi del comma 1.
Art. 4.
Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395
del 2000. Verifica della persistenza dei requisiti di onorabilita',
capacita' finanziaria ed idoneita' professionale.
1. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1 del
decreto legislativo n. 395 del 2000 effettua la verifica periodica
prevista dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo medesimo.
Resta salvo il potere della citata autorita' competente di effettuare
la verifica della persistenza dei requisiti di onorabilita',
capacita' finanziaria ed idoneita' professionale in tutti i casi in
cui cio' sia ritenuto opportuno.
2. La verifica della persistenza del requisito dell'onorabilita' e'
effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa
interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
3. La verifica della persistenza del requisito della capacita'
finanziaria e' effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000, e la
relativa documentazione dall'impresa interessata o dalle imprese di
cui all'articolo 2, comma 1.
4. La verifica della persistenza del requisito dell'idoneita'
professionale e' effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000,
dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
5. E' considerato non persistente il requisito dell'onorabilita',
della capacita' finanziaria o dell'idoneita' professionale per
l'impresa che, a richiesta dell'autorita' competente di cui al comma
1, non fornisce, entro un congruo termine fissato dall'autorita'
medesima, le informazioni essenziali per le verifiche di cui al
presente articolo.
Art. 5.
Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395
del 2000. Adeguamento ai requisiti di onorabilita', capacita'
finanziaria ed idoneita' professionale.
1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1
della legge n. 298 del 1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio
1987, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del
decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508,
modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 8 marzo 1988, n.
100, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del
citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1
della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di
entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio
dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del
Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, si adeguano ai
requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto
legislativo n. 395 del 2000 entro quarantotto mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
3. Il disposto di cui al comma 2 si applica solo se le imprese
interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicolo
rispettivamente contemplati dal citato articolo 1, commi 2 e 3 del
decreto del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991.
4. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto
legislativo n. 395 del 2000 che, ai sensi dei decreti del Ministro
dei trasporti n. 198 del 1991 e 20 dicembre 1991, n. 448, hanno
dimostrato il requisito della capacita' finanziaria mediante
attestazione rilasciata da una societa' finanziaria, si adeguano al
requisito di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 395
del 2000 in occasione della prima verifica effettuata ai sensi
dell'articolo 4.
Art. 6.
Entrata in vigore. Articolo 21
del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 aprile 2005
Il Ministro: Lunardi
ATTESTAZIONE
A seguito di richiesta dell'impresa ...............................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Questo Istituto bancario, visti i dati di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 ...........
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
VERIFICATO CHE
L'impresa ........................................................;
Ha disponibilita' finanziaria per un importo pari a euro
............;
.....................................................................
.....................................................................
RILASCIA
Il presente attestato valido per la dimostrazione del requisito di
capacita' finanziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395.
Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell'os
servanza di quanto prescritto dal decreto legislativo30 giugno
2003, n. 126 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Avvertenza
Il testo unico delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del
Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre
1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del
29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche'
il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri
titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di
stabilimento di detti trasportatori nel settore dei
trasporti nazionali ed internazionali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento
ordinario, come modificato dal decreto legislativo
28 dicembre 2001, n. 478 (Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395, in materia di accesso alla professione di
trasportatore su strada di cose per conto terzi, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2002, n. 36:
«IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
1. Oggetto e definizioni.
1.1. Le norme del presente decreto disciplinano
l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
cose per conto di terzi e di persone.
2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio
della professione di trasportatore su strada di cose per
conto di terzi l'attivita' dell'impresa che esegue,
mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista
dall'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il
trasferimento di cose verso corrispettivo.
3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio
della professione di trasportatore su strada di persone
l'attivita' dell'impresa che, fuori della fattispecie
prevista dall'art. 83, comma 1 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli
destinati, a norma dell'art. 82, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone,
autista compreso - il trasferimento di persone con offerta
al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso
corrispettivo.
3-bis. E' impresa di trasporto su strada, ai fini del
presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona
giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o
gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza
scopo di lucro, nonche' qualsiasi ente dipendente
dall'autorita' pubblica, il quale abbia personalita'
giuridica o dipenda da un'autorita' avente personalita'
giuridica, che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3.
4. E' residenza normale, ai fini del presente decreto,
il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per
almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi
personali e professionali o, nel caso di una persona che
non abbia interessi professionali, per interessi personali
che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in
cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una
persona i cui interessi professionali sono situati in un
luogo diverso da quello degli interessi personali e che
pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi
diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si
intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi
personali, a condizione che vi ritorni regolarmente.
Quest'ultima condizione non e' richiesta se la persona
effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione
di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi
universitari o scolastici non implica il trasferimento
della residenza normale.
2. Esenzioni.
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano alle imprese di cui all'art. 1, comma 2, che
esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli
con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.
Il predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato previa consultazione della
Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi
nei quali le imprese di cui all'art. 1, comma 2,
effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi
soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in
considerazione della natura della merce trasportata, ovvero
della brevita' del percorso, sono esonerati dal possesso
dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di
circostanze impreviste, al regolamento di cui all'art. 21
puo' essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla
consultazione della Commissione e comunque per non piu' di
sei mesi.
3. Direzione dell'attivita'.
1. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, indicano
alle rispettive autorita' competenti, nei termini di cui
all'art. 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera
continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto.
2. La persona di cui al comma 1 deve essere,
alternativamente:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio
di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche,
per le persone giuridiche private e, salvo il disposto
della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le societa'
di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o
collaboratore dell'impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato,
alla quale le relative attribuzioni sono state
espressamente conferite.
2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attivita'
di trasporto di una sola impresa.
4. Requisiti.
1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte
nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298 del 1974 ai
fini dell'esercizio della relativa attivita'.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al
momento della presentazione della domanda di iscrizione
nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui
all'art. 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni
autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione
ovvero al momento della presentazione della richiesta di
aggiornamento di cui all'art. 94, comma 2 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti
di residenza.
3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 3, devono
possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per
ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per
l'esercizio della relativa attivita'.
4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al
momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la
licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), deve sussistere,
per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della
previsione dell'art. 1, comma 3, al momento
dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione
della richiesta di aggiornamento di cui all'art. 94, comma
2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei
trasferimenti di residenza.
5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere
per il periodo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 1
della legge n. 298 del 1974 o di possesso della licenza o
del diverso titolo previsto per l'esercizio della attivita'
di cui all'art. 1, comma 3.
5. Onorabilita'.
1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il
requisito dell'onorabilita' e' sussistente se esso e'
posseduto, oltre che dalla persona di cui all'art. 3, comma
1:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del
consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche
pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il
disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le
societa' di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito
dell'onorabilita' in capo alla persona che:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale,
professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a
misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una
delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1,
numeri 2 e 4 del codice penale;
c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o
piu' condanne, per reato non colposo, a pena detentiva
complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del
libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di
cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2,
624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter
del codice penale; per uno dei delitti di cui all'art. 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75 per uno dei delitti di
cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 per uno dei delitti
di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 per il
delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per uno dei delitti di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286;
e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una
condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 per il
delitto di cui all'art. 18, comma 3, della legge 18 aprile
1975, n. 110, per la contravvenzione di cui all'art. 186,
comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma
4, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione
della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della
legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione
amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di
cui all'art. 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel
corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia
subito la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida o sia stato effettuato
nei suoi confronti l'accertamento di cui all'art. 167,
comma 10, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro,
condanna penale definitiva per fatti che costituiscono
violazione degli obblighi sussistenti in materia
previdenziale ed assistenziale;
h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e
seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a
pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta
comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva
medesima.
4. Per gli effetti del presente articolo, si considera
condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere
e), f) e g) del comma 2 e' rilevante solo se esse sono
conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attivita'
di autotrasporto di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
6. La persona che esercita la direzione dell'attivita'
perde comunque il requisito dell'onorabilita' anche nel
caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice
penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del
decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui
al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente,
nell'esercizio della propria attivita', qualora il fatto
che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a
istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza
con riferimento a piu' precedenti violazioni.
7. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, devono
essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle
persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito
d'impresa, o avere presentato la dichiarazione
relativamente a tale reddito.
8. La sussistenza del requisito dell'onorabilita'
cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei
presupposti previsti dai commi che precedono.
9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167
del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e
di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del
reato, il requisito dell'onorabilita' e' riacquistato:
a) a seguito di concessione della riabilitazione di
cui all'art. 178 del codice penale, sempreche' non
intervenga la revoca di cui all'art. 180 del medesimo
codice;
b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o
di prevenzione applicate;
c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2,
decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che
costituisce presupposto per la perdita del requisito.
6. Requisito della capacita' finanziaria.
1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il
requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi
e' la disponibilita' di risorse finanziarie in misura non
inferiore a:
a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la
disponibilita', a qualunque titolo, fra quelli consentiti
dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito
all'attivita' di trasportatore su strada;
b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo
supplementare.
2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della
capacita' finanziaria l'autorita' competente di cui
all'art. 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa
interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le
liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e
prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta'
disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i
costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti
iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e
installazioni; il capitale di esercizio.
3. La prova della sussistenza della capacita'
finanziaria puo' essere fornita mediante un'attestazione
rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli
elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano
attivita' bancaria. I contenuti dell'attestazione e le
modalita' per il suo rilascio sono stabiliti con il
regolamento di cui all'art. 21.
4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano
all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1,
secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal
regolamento di cui all'art. 21, ogni fatto che produca la
diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria
attestata.
7. Requisito dell'idoneita' professionale.
1. 1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il
requisito dell'idoneita' professionale e' sussistente se
esso e' posseduto dalla persona che dirige l'attivita'.
2. Il requisito dell'idoneita' professionale consiste
nel possesso della conoscenza delle materie riportate
nell'allegato I al presente decreto ed e' accertato con il
superamento dell'esame di cui all'art. 8.
3. Le persone che intendono svolgere la direzione
dell'attivita' nell'interesse di imprese che esercitano
l'attivita' di trasporto su strada esclusivamente in ambito
nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su
argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
4. In deroga al disposto del comma 2, e' ritenuto
sussistente il requisito della idoneita' professionale in
capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza
pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno
cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o piu'
imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed
aventi i requisiti di cui all'art. 4, che regolarmente
esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di cui
all'art. 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attivita' e
superi la prova d'esame di controllo di cui all'art. 8,
comma 4.
5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi
contemplata:
a) si considera continuativa se la direzione
dell'attivita' e' stata svolta senza alcuna interruzione
ovvero con una o piu' interruzioni, singolarmente
considerate, non superiori a sei mesi;
b) si considera attuale se, alla data di
presentazione della domanda per l'ammissione alla prova
d'esame di controllo, la direzione dell'attivita' e' in
corso di svolgimento ovvero e' cessata o interrotta da non
piu' di sei mesi.
5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, previa consultazione della Commissione
europea, sono stabiliti criteri e modalita' per sottoporre,
con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame
supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative
agli aspetti nazionali della professione di trasportatore
su strada, le persone fisiche con residenza normale in
Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun
attestato di capacita' professionale in uno degli Stati
membri, hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un
attestato di idoneita' professionale rilasciato
dall'autorita' competente di altro Stato membro, qualora
intendano utilizzare tale attestato per dirigere
l'attivita' di trasporto ai sensi dell'art. 3. Con lo
stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle
spese relative all'esame supplementare.
8. Esame di idoneita' professionale.
1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui
all'art. 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro
risposte alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico.
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al
comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore;
per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera
a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la
valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono
attribuibili al massimo quaranta punti.
3. Per gli effetti dell'art. 7, commi 2 e 3, l'esame e'
superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la
prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per
la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio
complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di
entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
4. Per gli effetti dell'art. 7, comma 4, l'esame e'
superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la
prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti
per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio
complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di
entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
5. A cura della competente struttura del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici
l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma
1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di
cui al comma 1, lettera b).
6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al
comma 1 le persone, maggiori d'eta', non interdette
giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto
all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione
agli esami di cui al presente articolo presso organismi
autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la
provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica
o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza
normale.
9. Attestato di idoneita' professionale ed elenco degli
idonei.
1. L'autorita' di cui all'art. 8, comma 6, rilascia,
alla persona che ha superato l'esame ai sensi dell'art. 8,
commi 3 o 4, l'attestato di idoneita' professionale per il
trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o
di viaggiatori di cui all'allegato II al presente decreto.
Se il medesimo esame e' stato superato con la limitazione
di cui all'art. 7, comma 3, l'attestato di idoneita'
professionale e' rilasciato per il trasporto nazionale su
strada di merci o di viaggiatori.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle
ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco
delle persone alle quali e' stato rilasciato l'attestato di
cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione
dell'eventuale impresa presso cui il titolare
dell'attestato svolge la direzione dell'attivita' ai sensi
dell'art. 3. Su comunicazione del titolare dell'attestato,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco e'
consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia
interesse.
10. Proseguimento provvisorio dell'attivita'.
1. In caso di decesso, scomparsa, incapacita' fisica,
perdita o diminuzione della capacita' di agire, escluso il
caso di perdita del requisito dell'onorabilita', della
persona che svolge la direzione dell'attivita', ed in
assenza di altra persona dotata del requisito
dell'idoneita' professionale che possa assumere tale
funzione, e' consentito a coloro che abbiano titolo, ai
sensi della vigente normativa, al proseguimento
dell'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, commi 2 o
3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione
dell'attivita' anche in assenza del requisito
dell'idoneita' professionale, e a condizione che sia
sussistente quello dell'onorabilita', dandone
comunicazione, entro trenta giorni, all'autorita'
competente di cui all'art. 3, comma 1.
2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 e'
consentito per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei
mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita'
svolta dall'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, nel
corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata
dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorita'
competente di cui all'art. 3, comma 1, ritenga che, entro
il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli
adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 medesimo.
3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si
procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4,
comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al
comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e'
disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art.
24 della medesima legge.
11. Perdita dell'onorabilita'.
1. Se il requisito di cui all'art. 5 cessa di
sussistere in capo alla persona che svolge la direzione
dell'attivita', questa decade immediatamente dalla sua
funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.
2. L'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1,
che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al
comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui
sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3,
comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 4,
comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del
medesimo articolo.
3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di
sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli
adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, l'autorita'
competente di cui alla medesima disposizione procede alla
cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1 o alla
revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del
medesimo articolo.
4. Se il requisito di cui all'art. 5 cessa di
sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1,
lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui
all'art. 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il
fatto all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1.
La medesima impresa comunica altresi' alla stessa autorita'
l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'art. 5, con
l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale
reintegro e' avvenuto.
5. Se entro un mese dalla data dell'invio della
comunicazione di cui al comma 4 non e' stata data
comunicazione all'autorita' competente di cui all'art. 3,
comma 1, dell'avvenuto reintegro del requisito di cui
all'art. 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di
cui all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei
titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e'
disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si
applica l'art. 24 della medesima legge.
12. Perdita della capacita' finanziaria.
1. Se il requisito di cui all'art. 6 cessa di
sussistere, l'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3,
comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita'
competente di cui all'art. 3, comma 1.
2. Se la situazione economica globale dell'impresa di
cui all'art. 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il
requisito di cui all'art. 6 sara' di nuovo soddisfatto e in
modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un
prossimo futuro, l'autorita' competente di cui all'art. 3,
comma 1, puo' concedere un termine non superiore a un anno.
3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di
cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma
2, se concesso, il requisito di cui all'art. 6 non e' stato
reintegrato, l'autorita' competente di cui all'art. 3,
comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui
all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei
titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e'
disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art.
24 della medesima legge.
13. Perdita dell'idoneita' professionale.
1. Se la persona che svolge la direzione dell'attivita'
non la esercita piu', l'impresa di cui all'art. 1, commi 2
o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita'
competente di cui all'art. 3, comma 1.
2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di
cui al comma 1, il requisito di cui all'art. 7 non e' stato
reintegrato, l'autorita' competente di cui all'art. 3,
comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui
all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei
titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e'
disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art.
24 della medesima legge.
13-bis. Partecipazione al procedimento.
1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12
e 13, e' disposta la cancellazione dall'albo di cui
all'art. 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma
3 del medesimo articolo, l'autorita' competente di cui
all'art. 3, comma 1, assegna all'impresa interessata, per
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della legge
7 agosto 1990. n. 241, un termine di trenta giorni. Entro
tale termine, su richiesta dell'impresa interessata,
procede anche all'audizione personale.
14. Riconoscimento reciproco di atti in materia di
onorabilita'.
1. Per gli effetti dell'art. 5, e' dato riconoscimento:
a) all'estratto del casellario giudiziale o, in
mancanza, ad un documento equipollente rilasciato
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa competente
dello Stato dell'Unione Europea o dello Stato aderente
all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;
b) alle attestazioni, rilasciate dall'autorita' di
cui alla lettera a), inerenti a quegli elementi, rilevanti
per la sussistenza del requisito dell'onorabilita', che non
costituiscono oggetto dell'atto di cui alla lettera a)
medesima.
2. Se non e' previsto il rilascio degli atti di cui al
comma 1, si applica il disposto del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti se
prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio.
15. Riconoscimento reciproco di atti in materia di
capacita' finanziaria.
1. Per gli effetti dell'art. 6 e' dato riconoscimento:
a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi
effetti, da imprese autorizzate all'esercizio del credito,
ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio,
dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo
sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo
al quale il requisito della capacita' finanziaria deve
sussistere e' stabilito;
b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi
effetti, dalla competente autorita' amministrativa dello
Stato di cui alla lettera a).
2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a
condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'art. 6,
commi 1 e 2.
16. Riconoscimento reciproco di atti in materia di
idoneita' professionale.
1. Ai fini dell'art. 7, sono riconosciuti gli attestati
rilasciati dalle competenti autorita' di uno Stato membro
dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio
Economico Europeo, a titolo di prova dell'idoneita'
professionale, secondo le disposizioni vigenti dal 1°
gennaio 1990 al 1° ottobre 1999.
2. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, che sono
state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1° gennaio
1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea,
anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtu' di una
normativa nazionale, ad esercitare le relative attivita', e
a condizione che tali imprese siano delle societa' ai sensi
dell'art. 58 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, e' riconosciuto, come prova sufficiente di
idoneita' professionale, l'attestato dell'esercizio
effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive
attivita' in uno di tali Stati. L'attivita' non deve essere
cessata da piu' di cinque anni alla data di presentazione
dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio
effettivo dell'attivita' e' attestato per una delle persone
fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima.
17. Informazioni alle Autorita' di altri Stati membri.
1. Le sanzioni e le misure di cui all'art. 5, comma 2,
applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attivita'
delle imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, stabiliti in
altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo
sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali
Stati.
2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono stabilite
le modalita' della comunicazione di cui al comma 1.
18. Verifiche ed adeguamenti.
1. Le autorita' competenti verificano periodicamente ai
sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni, la
persistenza dei requisiti di onorabilita', capacita'
finanziaria ed idoneita' professionale.
2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono
determinate le modalita' per la verifica di cui al comma 1
per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' le
modalita' di adeguamento ai requisiti di cui agli
articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il
1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese
precedentemente esentate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante
regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che
modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre
1974.
3. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, gia'
autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate
dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal
presente decreto.
19. Sanzioni.
1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui
all'art. 10, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due
a sei milioni di lire.
2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui
all'art. 11, commi 2 o 4, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
dieci a trenta milioni di lire.
3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui
all'art. 12, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da tre
a nove milioni di lire.
4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui
all'art. 13, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
cinque a quindici milioni di lire.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo sono
applicate dall'autorita' competente di cui all'art. 3,
comma 1.
20. Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 21 sono abrogate, in
particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22,
23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974;
b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.
21. Regolamento di attuazione.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il
termine del 1° aprile 2002, e che entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le previste disposizioni
attuative.
22. Disposizioni transitorie.
1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, del dereto
legislativo 14 marzo 1998 n. 85 e' prorogato alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 e
comunque non oltre il 1° luglio 2001.
1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino
alla data del 30 giugno 2006, le imprese che intendono
esercitare la professione di autotrasportatore di cose per
conto di terzi devono possedere i requisiti di
onorabilita', capacita' finanziaria e capacita'
professionale, essere iscritte all'albo degli
autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere
acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto
ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta
all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi
l'attivita'.
1 -ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di
cui all'art. 21 continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nei D.M. 16 maggio 1991, n. 198 e D.M.
20 dicembre 1991, n. 448, del Ministro dei trasporti.
23. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
*****ALLEGATI OMISSIS*****