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Roma, 10 gennaio 2006

 

Circolare n. 4/2006

 

Oggetto: Tributi – IVA – Responsabilità dell’acquirente - DM 22.12.2005 su G.U. n.304 del 31.12.2005.

 

Com’è noto, in base alla normativa IVA l’acquirente che non riceva la fattura o riceva una fattura irregolare deve sanare la situazione presso il competente ufficio IVA, pena l’applicazione a suo carico di una sanzione pari al cento per cento dell’imposta evasa (articolo 6 D.Lgvo n.471/1997).

 

Il nuovo articolo 60 bis del DPR 633/1972 (introdotto dalla legge n.311/2004 comma 386 articolo 1) ha previsto che l’acquirente, oltre ad essere passibile di sanzione, sia chiamato anche a rispondere dell’IVA non versata in caso di cessioni a rischio di frode.

 

Le cessioni in parola – individuate col decreto ministeriale indicato in oggetto – riguardano i seguenti beni:

·          autoveicoli, motoveicoli e loro accessori;

·          prodotti di telefonia e loro accessori;

·          personal computer, loro componenti e accessori;

·          animali vivi delle specie bovina, ovina, suina e loro carni fresche.

 

Una volta accertata da parte degli organi di controllo l’irregolarità della cessione, in particolare l’ipotesi di sottofatturazione in cui viene indicato un corrispettivo inferiore al “valore normale” del bene ceduto, scatterà in capo all’acquirente la presunzione di responsabilità per l’omesso pagamento dell’IVA.

 

L’acquirente potrà escludere la propria responsabilità solo dimostrando con riscontri oggettivi che l’acquisto è effettivamente avvenuto ad un prezzo inferiore a quello di mercato (circolare Agenzia delle Entrate n.41/2005).

 

La presunzione di responsabilità non opera nei confronti dei consumatori finali.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

D/d

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G.U. n. 304 del 31.12.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2005

Adozione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente  della Repubblica 26.10. 1972, n. 633.

 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
 
Art. 1.
Solidarieta' passiva
1. La solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d'imposta, prevista dall'art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:
a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d. 87.03; v.d. 87.04);
b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29);
c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73);
d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02). 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2005
 
                                                                                                      Il Ministro: Tremonti

 

 

DPR 26/10/1972 n.633 - Vigente alla G.U. 21/07/2005 n. 168

Articolo 60/bis

Solidarietà nel pagamento dell'imposta.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare n.41 del 26 settembre 2005

Legge 30.12.2004, n. 311 – Nuove disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto.

 

....Omissis....

 

6. Solidarietà nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto

L’articolo 1, comma 386, della finanziaria 2005, introduce nella disciplina Iva di cui al DPR 26 ottobre 1972, n.633, l’articolo 60-bis che prevede la solidarietà del cessionario nel pagamento dell’imposta.

In particolare, il menzionato comma dispone che “in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta”.

La solidarietà passiva a carico dell’acquirente è circoscritta alla cessione di determinati beni da individuare con apposito decreto ministeriale e si configura al contestuale verificarsi delle seguenti condizioni:

- che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore al loro valore normale;

- che il cessionario sia soggetto passivo Iva

- che il cedente non abbia versato l’imposta relativa alla cessione effettuata.

La finalità della norma in commento è quella di rendere più efficace l’azione di contrasto alle frodi Iva, anche in ambito comunitario, prevedendo una responsabilità solidale del cessionario per l’imposta non versata dal cedente.

Come si evince dalla relazione di accompagnamento alla finanziaria 2005, la norma, già in vigore in altri Paesi UE, si ricollega al disposto dell’articolo 21, comma 3, della Direttiva CEE n.388 del 1977, secondo cui “gli stati membri possono individuare una persona diversa dal debitore dell’imposta come responsabile in solido del versamento della stessa” ed è stata proposta dalla Commissione Europea per il suo forte connotato di deterrenza (Comm. 2004/260 del 16 aprile 2004).

La responsabilità del cessionario “soggetto IVA” per le ipotesi di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente è limitata alla sola imposta e non si estende alle sanzioni applicabili al cedente per la violazione dell’obbligo di versamento dell’imposta.

E’ utile ricordare che per valore normale, deve intendersi ai sensi dell’articolo 14 del DPR n.633 del 1972 il prezzo mediamente praticato:

-          per i beni della stessa specie o similari;

-          - in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione;

-          - nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Al riguardo, si osserva altresì che per determinare il valore normale potrà farsi riferimento alle leggi in vigore se i beni sono soggetti alla disciplina legale dei prezzi, ovvero alle mercuriali e ai listini della camera di commercio se si tratta di beni in condizioni di libero mercato.

In caso di omesso versamento dell’imposta relativa ad una cessione effettuata a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario potrà non essere chiamato a rispondere solidalmente qualora dimostri, su base documentale, che il prezzo vantaggioso della cessione non sia connesso al mancato pagamento dell’imposta ma sia stato determinato in ragione di:

- eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili;

- specifiche disposizioni di legge.

Dal tenore letterale della norma si rileva che, l’aver corrisposto un prezzo inferiore al valore normale deve trovare un riscontro oggettivo in motivazioni ovviamente diverse dal mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente.

 

7. Trattamento Iva delle prestazioni socio-assistenziali effettuate da parte di cooperative e loro consorzi.

 

... Omissis...

 

FINE TESTO