Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com
- http://www.confetra.com
|
Roma, 10 gennaio 2006
Circolare n. 5/2006
Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali - Attività di
logistica – Proroga per le imprese con meno di 200 dipendenti – Art. 8, comma 3 ter, legge
2.12.2005, n. 248, su S.O. alla G.U. n. 281 del 2.12.2005.
Con notevole anticipo rispetto agli anni scorsi, anche
per il 2006 è stata prorogata la possibilità di ricorrere alla cassa
integrazione straordinaria e alla mobilità per le imprese commerciali da 51 a
200 dipendenti (le imprese commerciali con oltre 200 dipendenti sono
destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali). La materia
riguarda anche le imprese esercenti attività di logistica le
quali, come è noto, ai fini previdenziali sono state assimilate
dall’INPS (circolare n.58/2000) alle imprese
commerciali in senso stretto.
Le imprese interessate dovranno pertanto continuare a
versare per tutto il corrente anno i contributi per la CIGS (0,90% di cui lo
0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico
dei datori di lavoro).
Si rammenta che le imprese svolgenti servizi logistici
promiscuamente ad attività spedizionieristica, corrieristica o di deposito devono versare le suddette
aliquote solamente sulle retribuzioni dei lavoratori addetti alla logistica.
Per poter usufruire degli ammortizzatori sociali le impresse interessate devono
aprire presso l’INPS una separata posizione contributiva (contraddistinta con
il codice di autorizzazione
3B) alla quale farà capo il personale addetto alla logistica.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 114/2005 |
|
Allegato uno |
|
M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005 (fonte Guritel)
LEGGE 2 dicembre 2005, n. 248
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Art. 8.
Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme
pensionistiche complementari
*** omissis ***
3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita' in favore delle imprese esercenti attivita' commerciali con
piu` di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di
vigilanza con piu' di 15 dipendenti.
*** omissis ***
FINE TESTO LEGGE