Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 10 gennaio 2006

 

Circolare n. 5/2006

 

Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali - Attività di logistica – Proroga per le imprese con meno di 200 dipendenti – Art. 8, comma 3 ter, legge 2.12.2005, n. 248, su S.O. alla G.U. n. 281 del 2.12.2005.

 

Con notevole anticipo rispetto agli anni scorsi, anche per il 2006 è stata prorogata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria e alla mobilità per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti (le imprese commerciali con oltre 200 dipendenti sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali). La materia riguarda anche le imprese esercenti attività di logistica le quali, come è noto, ai fini previdenziali sono state assimilate dall’INPS (circolare n.58/2000) alle imprese commerciali in senso stretto.

 

Le imprese interessate dovranno pertanto continuare a versare per tutto il corrente anno i contributi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro).

 

Si rammenta che le imprese svolgenti servizi logistici promiscuamente ad attività spedizionieristica, corrieristica o di deposito devono versare le suddette aliquote solamente sulle retribuzioni dei lavoratori addetti alla logistica. Per poter usufruire degli ammortizzatori sociali le impresse interessate devono aprire presso l’INPS una separata posizione contributiva (contraddistinta con il codice di autorizzazione 3B) alla quale farà capo il personale addetto alla logistica.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 114/2005

 

Allegato uno

 

M/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 
 
 
 
S.O. alla G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005 (fonte Guritel)
LEGGE 2 dicembre 2005, n. 248 
Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30
settembre  2005,  n.  203,  recante  misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 
                              Art. 8.
Compensazioni   alle   imprese   che  conferiscono  il  TFR  a  forme
                        pensionistiche complementari
 
                           *** omissis ***
  3-ter.  Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e   comunque   non  oltre  il  31 dicembre  2006,  sono  prorogati  i
trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di
mobilita' in favore delle imprese esercenti attivita' commerciali con
piu`  di  50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di
vigilanza con piu' di 15 dipendenti.
                           *** omissis ***

 

FINE TESTO LEGGE