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Roma, 17 gennaio 2006
Circolare n.7/2006
Oggetto: Autotrasporto – Liberalizzazione tariffaria –
Decreto legislativo 21.11.2005, n.286, su G.U. n.6 del 9.1.2006.
LIBERALIZZAZIONE TARIFFARIA
Entro il 28 febbraio
2006 il sistema tariffario obbligatorio sarà comunque abrogato: l’abrogazione
potrà essere anticipata di qualche giorno qualora prima del 28 febbraio entrassero
in vigore i tre decreti dirigenziali previsti dal provvedimento in oggetto
(schemi di contratto tipo, certificazione di qualità, lista di controllo per
gli organi di polizia stradale), decreti che hanno un iter snello e che il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già iniziato ad elaborare.
Prossimamente il corrispettivo dei
servizi di autotrasporto merci potrà quindi essere liberamente contrattato e se
il contratto sarà stipulato per iscritto la misura degli importi pattuiti non
potrà più essere rimessa in discussione dalle parti.
La liberalizzazione
tariffaria slitterà invece di qualche mese per i trasporti disciplinati da
accordi tariffari particolari, quali ad es. il trasporto container e il
trasporto bisarche: l’articolo 5 del decreto in esame
prevede infatti che gli accordi mantengano la validità fino alla naturale
scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
CONCORSO DI RESPONSABILITA’ IN CASO DI VIOLAZIONI DEL
CODICE DELLA STRADA
Al fine di
coinvolgere sull’obiettivo della sicurezza della circolazione tutti i soggetti
che partecipano alla filiera del trasporto, l’articolo 7 ha esteso al titolare
dell’impresa vettoriale e al committente (nonchè per
alcuni aspetti anche al caricatore e al proprietario delle merci) la responsabilità
per la violazione di alcune disposizioni del codice della strada, quali i
limiti di velocità, i tempi di guida e di riposo.
Di fatto è stata
introdotta a carico di quei soggetti una sorta di presunzione di responsabilità, superabile solo con la dimostrazione
di avere impartito istruzioni compatibili con il rispetto del Codice della
Strada.
Queste istruzioni,
inserite nel contratto scritto, ovvero nella lettera di vettura o in qualsiasi
altro idoneo documento, devono essere esibite su strada all’atto della contestazione
da parte degli organi di controllo, o anche successivamente su richiesta degli
stessi organi. In assenza di tale dimostrazione i vari soggetti coinvolti
saranno assoggettati alle stesse sanzioni pecuniarie applicate al conducente.
In caso di mancata
esibizione all’atto della contestazione di documentazione idonea a escludere la
corresponsabilità degli altri soggetti, il committente è stato altresì caricato
dell’onere di produrre fotocopia del libretto di circolazione e un’attestazione
del vettore circa la propria iscrizione nell’Albo dei trasportatori, nonchè la regolarità dell’esercizio dell’attività di
autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Non adempiendo a tale onere
il committente, indipendentemente dalle violazioni al CdS,
è comunque soggetto alla sanzione da 1.550 a 9.300 euro.
In sostanza tutta
l’impostazione di questa parte del decreto è finalizzata, qualora non sia stato
stipulato il contratto scritto, a indurre committenti e vettori a dare istruzioni
scritte al conducente compatibili col CdS e a far si
che tali istruzioni accompagnino il veicolo durante il trasporto.
VETTORI IRREGOLARI
E’ stata introdotta
una disposizione molto rigida nei confronti dei committenti che utilizzino
vettori irregolari. Nel caso di
affidamento di un trasporto a un vettore irregolare, a carico del committente, nonché del proprietario della merce e del
caricatore se diversi dal committente, si applica la sanzione da 1.550 a 9.300
euro e la confisca del carico.
Sono considerati
vettori irregolari:
·
i
vettori stranieri sprovvisti delle autorizzazioni previste per circolare in
Italia (autorizzazioni bilaterali e autorizzazioni Cemt
per i vettori extraUe, licenze comunitarie per i
vettori UE);
·
i
vettori sprovvisti del titolo abilitativo, ovvero
che operino in violazione delle condizioni e dei limiti previsti dallo stesso
(cioè senza autorizzazione o con un’autorizzazione speciale utilizzata per
trasporti generici).
LIMITE DI RISARCIMENTO DEL VETTORE
Insieme al regime
tariffario, il decreto in esame (articolo 3 comma 2) abroga a decorrere dal 28
febbraio 2006 l’articolo 1 della legge n.450/1985 sul
limite del risarcimento del vettore stradale in caso di perdita o di avaria
della merce trasportata ed introduce già a decorrere dal 24 gennaio 2006
(articolo 10) un nuovo limite di risarcimento pari a 1 euro al chilo nei
trasporti nazionali e a 8,33 diritti speciali di prelievo al chilo (limite
previsto dalla convenzione internazionale per i trasporti di merci su strada
CMR), ossia circa 10 euro, nei trasporti internazionali. Il nuovo limite di
risarcimento è unico sia per il trasporto a carico completo che per il
trasporto a collettame. Non è chiaro come si coordinino le diverse decorrenze
di entrata in vigore e di abrogazione delle vecchie e delle nuove disposizioni.
USI E CONSUETUDINI PER I CONTRATTI NON SCRITTI
In caso di
controversie riguardanti contratti di trasporto non stipulati per iscritto, il
giudice dovrà fare riferimento agli usi e consuetudini raccolti dalle Camere di
Commercio.
Lascia perplessi la
disposizione del decreto in esame (articolo 9) che affida ad un “Osservatorio sulle attività
dell’Autotrasporto” costituito all’interno della Consulta
dell’Autotrasporto il compito di elaborare gli elementi dai quali saranno
desunti gli usi e consuetudini.
ALTRE DISPOSIZIONI
Le altre
disposizioni del decreto in esame riguardano:
·
gli
accordi volontari, cioè accordi collettivi che le associazioni dell’autotrasporto
potranno stipulare con le associazioni degli utenti per regolare i rapporti
contrattuali relativi a trasporti di singole categorie merceologiche; l’adesione
a tali accordi comporterà l’obbligo di stipulare contratti in forma scritta
(articolo 5);
·
la
certificazione di qualità per determinati tipi di trasporto (merci pericolose,
merci deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici), le cui modalità
e tempi di adozione saranno stabiliti con decreto dirigenziale in fase di
elaborazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (articolo
11);
·
la
lista dei controlli su strada cui gli organi di polizia stradale dovranno
attenersi per verificare la regolarità dell’esercizio dell’autotrasporto,
lista che verrà definita con un decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (articolo 12);
·
la
carta di qualificazione del conducente,
che fungerà da patente professionale da cui decurtare i punti per le violazioni
compiute nell’ambito dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore senza
interferenze con la normale patente per la guida di auto private (Capo II).
f.to dr.
Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.37/2005 |
Allegato uno LD/d |
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G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Riassetto normativo dell'attivita'
di autotrasporto di merci per
conto di terzi
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di
terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e
dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi,
in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e
criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei
principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2,
comma 2, lettera b), della medesima legge.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
a) attivita' di autotrasporto, la prestazione di un servizio,
eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attivita',
consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante
autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'
parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che
stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto
con il vettore;
d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che
consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul
veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica
pubblica che ha la proprieta' delle cose oggetto dell'attivita' di
autotrasporto al momento della consegna al vettore.
Art. 3.
Superamento tariffe obbligatorie
1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata
in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,
se anteriore, e' abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a
forcella per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, di cui al
titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni.
2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del
corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e'
regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme:
a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni;
b) l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.
298;
c) l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive
modificazioni;
d) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.
56;
f) il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 novembre
1982, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982;
g) il decreto del Ministro dei trasporti in data 22 dicembre
1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 356 del 29 dicembre 1982;
h) il decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985,
e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
198 del 23 agosto 1985.
3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la
disciplina del presente decreto legislativo.
Art. 4.
Contrattazione dei prezzi
1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata
in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,
se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su
strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che
stipulano il contratto di trasporto.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano
modalita' e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle
norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
Art. 5.
Accordi volontari
1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi
di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato,
nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di
regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa
in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.
2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo
sono:
a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono
applicabili;
b) previsione della obbligatorieta' della forma scritta dei
contratti di trasporto stipulati in conformita' degli accordi stessi;
c) previsione dell'obbligo di subordinare la stipula dei
contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del
vettore, dell'attivita' di autotrasporto;
d) previsione della responsabilita' soggettiva del vettore e, se
accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della
merce, nei termini di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32,
articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione
della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con
particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai
tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocita' massima
consentita;
e) previsione della dichiarazione, da parte dell'impresa di
autotrasporto, con riferimento all'operato dei suoi conducenti,
dell'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro,
della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di
quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi,
nonche' per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;
f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con
possibilita' di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro
un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;
g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni
dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta
applicazione degli accordi;
h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un
tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali,
affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono
prevedere l'adozione di un indice di riferimento per la variazione
annuale dei costi, con particolare riguardo all'andamento del costo
del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni
sensibili fra le parti.
4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica
degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi
della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n.
298, e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata
in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,
mantengono la loro validita' fino alla scadenza indicata negli
stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Art. 6.
Forma dei contratti
1. Il contratto di trasporto di merci su strada e' stipulato, di
regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza
dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali
tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di
trasporto di merci su strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta
sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del
caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantita' della merce oggetto del trasporto, nel
rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei
veicoli adibiti al trasporto stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita' di
pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e
di riconsegna della stessa al destinatario.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta
sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui
alla lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il
contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al
comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonche' gli estremi della
licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista
dalle vigenti disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il
contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.
Art. 7.
Responsabilita' del vettore, del committente del caricatore e del
proprietario della merce
1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada,
il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione
stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di
tali disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano
abusivamente l'attivita' di autotrasporto, le sanzioni di cui
all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si
applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della
merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia
provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi
violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un
vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo
ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di
trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai
sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, procedono al sequestro della merce
trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada
stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il
quale e' stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla
sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore,
il committente, nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci
oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in
merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con
lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione, previste nella
documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto,
da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale violate, e la loro responsabilita', nei limiti
e con le modalita' fissati dal presente decreto legislativo, sia
accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di
polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i
comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze
economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed
al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle
norme sulla sicurezza della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in
forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto
privato concluso ai sensi dell'articolo 5, in caso di accertato
superamento, da parte del conducente del veicolo con cui e' stato
effettuato il trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo
142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo
di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta
degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni,
il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la
documentazione dalla quale risulti la compatibilita' delle istruzioni
trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della
specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della
disposizione di cui e' stata accertata la violazione. Qualora non
venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono
sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale,
quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma
scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato
concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente e' tenuto ad
acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo
adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore,
circa la regolarita' dell'iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia
stata acquisita tale documentazione, al committente e' sempre
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo
26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni.
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di cui ai commi
da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocita);
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui
rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello
stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone e cose).
7. Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove venga
accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai
sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla
corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati
articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
Art. 8.
Procedura di accertamento della responsabilita'
1. L'accertamento della responsabilita' dei soggetti di cui al
comma 3, dell'articolo 7 puo' essere effettuato contestualmente alla
contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della
medesima, da parte delle autorita' competenti, mediante esame del
contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di
accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.
2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da
parte del conducente all'atto della contestazione, e qualora dalla
restante documentazione disponibile non sia possibile accertare
l'eventuale responsabilita' dei soggetti di cui al comma 3
dell'articolo 7, l'autorita' competente, entro 15 giorni dalla
contestazione della violazione, richiede agli stessi la
presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di
copia del contratto e dell'eventuale documentazione di
accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato
in forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 7.
3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti
richiesti, l'autorita' competente, in base all'esame degli stessi,
qualora da tale esame emerga la loro responsabilita', applica le
sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.
4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata
presentazione della documentazione richiesta entro il termine
indicato.
Art. 9.
Usi e consuetudini per i contratti non scritti
1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di
merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli
usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui
al comma 1 allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attivita' di
autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per
l'autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle
condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i
prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base
territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li
trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
3. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio provvede ad
elaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. L'ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini e'
effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma
2.
Art. 10.
Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate
1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un
euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o
avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo
23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci,
ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive
modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore
del vettore se non nei casi e con le modalita' previste dalle leggi
speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della
responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia
fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati
determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e
preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso
per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni.».
Art. 11.
Certificazione di qualita' per specifiche categorie di trasporto
1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualita' da parte dei
vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche
particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate
deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, e'
effettuata, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi
vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in
materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un
servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di
sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitivita'.
2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della
circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci
su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in
forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di
specifica certificazione di qualita' rilasciata conformemente a
quanto previsto al comma 3.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da
adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono definiti modalita' e
tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualita', nei
limiti di quanto previsto al comma 1.
Art. 12.
Controllo della regolarita' amministrativa di circolazione
1. Ai fini del controllo della regolarita' amministrativa della
circolazione, il vettore, all'atto della revisione annuale dei
veicoli adibiti al trasporto di merci, e' tenuto ad esibire un
certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo
nazionale degli autotrasportatori.
2. Qualora un veicolo entri nella disponibilita' del vettore a
seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi
dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia
del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo
nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a cio' tenuti in base
alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche
eventuali limitazioni all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto.
La mancanza di tali documenti accertata dalle autorita' competenti
durante la circolazione del veicolo interessato comporta
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Ai fini del presente articolo, e' fatto obbligo al committente,
al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del
legittimo esercizio da parte del vettore dell'attivita' di
autotrasporto, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.
4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarita'
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dell'interno, sentita la Consulta generale per
l'autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e'
stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, si attengono nell'effettuazione dei
controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.
5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto
di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a
dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il
vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente
di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta
documentazione, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti
disposizioni.
Capo II
Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, sulla
qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di
taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di
passeggeri
Art. 13.
Finalita'
1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva
n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica
dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di
merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo
1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 14.
Qualificazione e formazione
1. L'attivita' dei conducenti che effettuano professionalmente
autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e'
richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, e' subordinata
all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione
periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente.
2. Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo
munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando
prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove
non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi
all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o
alla carta di qualificazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.».
Art. 15.
Campo di applicazione
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14
e' rilasciata:
a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attivita' di
autotrasporto di persone o di cose;
b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro
attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o
di cose stabilita sul territorio italiano.
Art. 16.
Deroghe
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14
non e' richiesta ai conducenti:
a) dei veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i
45 km/h;
b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione
civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento
dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di
perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli
nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a
missioni di salvataggio;
e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del
conseguimento della patente di guida o dei certificati di
abilitazione professionale;
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di
merci a fini privati e non commerciali;
g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature,
utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a
condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita'
principale del conducente.
Art. 17.
Esenzioni
1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i
conducenti:
a) residenti in Italia, gia' titolari, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, del certificato di
abilitazione professionale di tipo KD;
b) residenti in Italia, gia' titolari, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della
categoria C ovvero C+E;
c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di
persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida
equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo;
2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le
finalita' di cui all'articolo 23, il rilascio della carta di
qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze
fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 18.
Qualificazione iniziale
1. I conducenti, muniti della carta di qualificazione del
conducente, devono aver compiuto:
a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per
cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in
deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1,
lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D
e D+E;
2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il
certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui
all'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.
3. I conducenti gia' titolari della carta di qualificazione del
conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono
conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per
effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare
esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla
nuova qualificazione.
Art. 19.
Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione
iniziale
1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata a
seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un
esame di idoneita', secondo le modalita' di cui all'allegato I,
sezioni 1, 2 e 4.
2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1,
ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il corso di cui al comma 1 e' organizzato:
a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e
di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base
dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.
4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di
cui al comma 2.
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di
qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato
di idoneita' professionale di cui alle vigenti disposizioni in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o
di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente
articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
Art. 20.
Formazione periodica
1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono
tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver
frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le
modalita' di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.
2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste
nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta
di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze
essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare
riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del
consumo di carburante.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di
cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate
con il decreto di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.
5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica
per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano gia' seguito un
corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e
viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti
comuni.
6. Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del
conducente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria
del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente
di guida o della carta di qualificazione del conducente»;
b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida»,
sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione del
conducente».
Art. 21.
Luogo di svolgimento della formazione
1. Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i
conducenti ivi residenti, nonche' conducenti cittadini di uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose
stabilita in Italia.
2. Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i
conducenti di cui al comma 1, nonche' i conducenti residenti in un
altro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
Art. 22.
Codice comunitario
1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti terrestri e' conforme al modello
previsto dall'allegato II.
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida «C»,
ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il
codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la
data di scadenza di validita' della carta.
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida «D»,
ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il
codice comunitario armonizzato «95», se il conducente ha conseguito
la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone
e la data di scadenza di validita' della carta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente
rilasciata dagli altri Stati membri del-l'Unione europea o dello
Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e'
subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'.
6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di
autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia,
possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la
propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del
conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente
di guida;
b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n.
484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di
autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia,
possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di
qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato
«95» riportato sulla patente di guida.
Art. 23.
Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti
1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del
conducente di cui all'articolo 14, nonche' al certificato di
abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di
qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla
guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione
del conducente e nell'esercizio dell'attivita' professionale.
3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di
qualificazione del conducente, detto documento e' revocato se il
conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo
126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata
dall'esito negativo dell'esame di revisione, e' revocata anche la
carta di qualificazione del conducente o il certificato di
abilitazione professionale di tipo KB.
Art. 24.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico del
bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
(previsto dall'articolo 19, comma 2)
REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE
Sezione 1
ELENCO DELLE MATERIE
Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e
della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri
devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli
aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di
attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli
della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze
non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di
formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del
Consiglio, del 16 luglio 1985, vale a dire al livello raggiunto nel
corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione
professionale.
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di
sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di
trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona
di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti
di trasmissione.
1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del
funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il
veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di
funzionamento.
Peculiarita' del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti
dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e
rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria.
1.3. Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.
Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle
cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Patenti di guida C, C+E.
1.4. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del
carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo
e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di
ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica
dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di
movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E.
1.5. Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort
dei passeggeri.
Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali,
ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale,
fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture
specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle
situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni
del conducente, interazione con i passeggeri, specificita' del
trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap,
bambini).
1.6. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del
sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro.
2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto
e della relativa regolamentazione.
Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti;
principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85
e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985; sanzioni per
omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.
Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e
doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e
formazione permanente.
Patenti di guida C, C+E.
2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al
trasporto di merci.
Licenze per l'esercizio dell'attivita', obblighi previsti dai
contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti
che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al
trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione
relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(CMR), redazione della lettera di vettura internazionale,
attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E.
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al
trasporto di persone.
Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a
bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi,
logistica.
Tutte le patenti di guida.
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli
infortuni sul lavoro.
Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti,
statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi
pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali
ed economici.
3.2. Obiettivo: capacita' di prevenire la criminalita' ed il
traffico di clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure
preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di
responsabilita' degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione
fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneita'
fisica e mentale.
Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello
stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita'
lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza.
Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione,
evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare
assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio,
evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri
dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta
in caso di aggressione.
Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
3.6. Obiettivo: capacita' di comportarsi in modo da valorizzare
l'immagine dell'azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della
qualita' della prestazione del conducente per l'impresa, pluralita'
dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del
veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul
piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza,
spedizionieri), diverse attivita' connesse all'autotrasporto
(trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare di
trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di
trasporti o di attivita' ausiliare di trasporto, diversi trasporti
specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura
controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione
dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).
Patenti di guida D, D+E.
3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di
persone (ferrovia, autovetture private), diverse attivita' connesse
all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere
(trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di
impresa di autotrasporto di persone.
Sezione 2
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA
La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte
le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di
tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida
individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi
almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.
40/T.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da un istruttore abilitato. Ogni conducente puo' effettuare al
massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno
speciale, per valutare il perfezionamento a una guida razionale
improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il
controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo
stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche
e dell'ora del giorno o della notte.
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della
qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guida
individuale.
A formazione conclusa, il conducente dovra' sostenere un esame,
scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
Sezione 3
OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai
soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e' di 35 ore ogni
cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.
Sezione 4
AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE
PERIODICA
1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione
periodica sono tenuti esclusivamente da:
a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e
di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo
su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con
provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
terra' conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla
direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003.
Allegato II
(previsto dall'articolo 22, comma 1)
REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITA' EUROPEE DI CARTA
DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle
norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della
carta destinate a garantire la loro conformita' alle norme
internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
2. La carta si compone di due facciate:
La facciata 1 contiene:
a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente»
stampata in caratteri di grandi dimensioni;
b) la menzione «Repubblica italiana»;
c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata in negativo
in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
d) le informazioni specifiche della carta, numerate come
segue:
1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4.a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) designazione dell'autorita' che rilascia la carta
(puo' essere stampata sulla facciata 2);
d) numero diverso da quello della patente di guida per
scopi amministrativi (menzione facoltativa);
5. a) numero della patente;
b) numero di serie;
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare
(menzione facoltativa);
9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il
conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
e) la dicitura «modello delle Comunita' europee» e la
dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue
della Comunita', stampate in blu in modo da costituire lo sfondo
della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor;
chaufføruddannelsesbevis;
Fahrerqualifizierungsnachweis;
driver qualification card;
carte de qualification de conducteur;
carta cailiochta tiomana;
carta di qualificazione del conducente;
kwalificatiekaart bestuurder;
carta de qualificação do motorista;
kuljettajan ammattipätevyyskortti;
yrkeskompetensbevis fr frare;
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex blue;
- giallo: Pantone yellow.
La facciata 2 contiene:
a) le categorie o sottocategorie di veicoli per le quali il
conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva;
11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la
carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della
stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa).
Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente
allegato, dovra' essere preceduta dal numero della rubrica
corrispondente;
b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano
sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a),
4b), 4c), 5a), 5b) e 10].
3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.
I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare
qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi
tentativo in tal senso. Il livello di sicurezza della carta e'
comparabile a quello della patente di guida.
4. Disposizioni particolari.
Previa consultazione della commissione, gli e' possibile
aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli
nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni
del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a
barre non puo' contenere informazioni diverse da quelle che gia'
figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del
conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio
della stessa.
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
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