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Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 17 gennaio 2006
Circolare n.7/2006
Oggetto: Autotrasporto – Liberalizzazione tariffaria –
Decreto legislativo 21.11.2005, n.286, su G.U. n.6 del 9.1.2006.
LIBERALIZZAZIONE TARIFFARIA
Entro il 28 febbraio
2006 il sistema tariffario obbligatorio sarà comunque abrogato: l’abrogazione
potrà essere anticipata di qualche giorno qualora prima del 28 febbraio entrassero
in vigore i tre decreti dirigenziali previsti dal provvedimento in oggetto
(schemi di contratto tipo, certificazione di qualità, lista di controllo per
gli organi di polizia stradale), decreti che hanno un iter snello e che il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già iniziato ad elaborare.
Prossimamente il corrispettivo dei
servizi di autotrasporto merci potrà quindi essere liberamente contrattato e se
il contratto sarà stipulato per iscritto la misura degli importi pattuiti non
potrà più essere rimessa in discussione dalle parti.
La liberalizzazione
tariffaria slitterà invece di qualche mese per i trasporti disciplinati da
accordi tariffari particolari, quali ad es. il trasporto container e il
trasporto bisarche: l’articolo 5 del decreto in esame
prevede infatti che gli accordi mantengano la validità fino alla naturale
scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
CONCORSO DI RESPONSABILITA’ IN CASO DI VIOLAZIONI DEL
CODICE DELLA STRADA
Al fine di
coinvolgere sull’obiettivo della sicurezza della circolazione tutti i soggetti
che partecipano alla filiera del trasporto, l’articolo 7 ha esteso al titolare
dell’impresa vettoriale e al committente (nonchè per
alcuni aspetti anche al caricatore e al proprietario delle merci) la responsabilità
per la violazione di alcune disposizioni del codice della strada, quali i
limiti di velocità, i tempi di guida e di riposo.
Di fatto è stata
introdotta a carico di quei soggetti una sorta di presunzione di responsabilità, superabile solo con la dimostrazione
di avere impartito istruzioni compatibili con il rispetto del Codice della
Strada.
Queste istruzioni,
inserite nel contratto scritto, ovvero nella lettera di vettura o in qualsiasi
altro idoneo documento, devono essere esibite su strada all’atto della contestazione
da parte degli organi di controllo, o anche successivamente su richiesta degli
stessi organi. In assenza di tale dimostrazione i vari soggetti coinvolti
saranno assoggettati alle stesse sanzioni pecuniarie applicate al conducente.
In caso di mancata
esibizione all’atto della contestazione di documentazione idonea a escludere la
corresponsabilità degli altri soggetti, il committente è stato altresì caricato
dell’onere di produrre fotocopia del libretto di circolazione e un’attestazione
del vettore circa la propria iscrizione nell’Albo dei trasportatori, nonchè la regolarità dell’esercizio dell’attività di
autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Non adempiendo a tale onere
il committente, indipendentemente dalle violazioni al CdS,
è comunque soggetto alla sanzione da 1.550 a 9.300 euro.
In sostanza tutta
l’impostazione di questa parte del decreto è finalizzata, qualora non sia stato
stipulato il contratto scritto, a indurre committenti e vettori a dare istruzioni
scritte al conducente compatibili col CdS e a far si
che tali istruzioni accompagnino il veicolo durante il trasporto.
VETTORI IRREGOLARI
E’ stata introdotta
una disposizione molto rigida nei confronti dei committenti che utilizzino
vettori irregolari. Nel caso di
affidamento di un trasporto a un vettore irregolare, a carico del committente, nonché del proprietario della merce e del
caricatore se diversi dal committente, si applica la sanzione da 1.550 a 9.300
euro e la confisca del carico.
Sono considerati
vettori irregolari:
·
i
vettori stranieri sprovvisti delle autorizzazioni previste per circolare in
Italia (autorizzazioni bilaterali e autorizzazioni Cemt
per i vettori extraUe, licenze comunitarie per i
vettori UE);
·
i
vettori sprovvisti del titolo abilitativo, ovvero
che operino in violazione delle condizioni e dei limiti previsti dallo stesso
(cioè senza autorizzazione o con un’autorizzazione speciale utilizzata per
trasporti generici).
LIMITE DI RISARCIMENTO DEL VETTORE
Insieme al regime
tariffario, il decreto in esame (articolo 3 comma 2) abroga a decorrere dal 28
febbraio 2006 l’articolo 1 della legge n.450/1985 sul
limite del risarcimento del vettore stradale in caso di perdita o di avaria
della merce trasportata ed introduce già a decorrere dal 24 gennaio 2006
(articolo 10) un nuovo limite di risarcimento pari a 1 euro al chilo nei
trasporti nazionali e a 8,33 diritti speciali di prelievo al chilo (limite
previsto dalla convenzione internazionale per i trasporti di merci su strada
CMR), ossia circa 10 euro, nei trasporti internazionali. Il nuovo limite di
risarcimento è unico sia per il trasporto a carico completo che per il
trasporto a collettame. Non è chiaro come si coordinino le diverse decorrenze
di entrata in vigore e di abrogazione delle vecchie e delle nuove disposizioni.
USI E CONSUETUDINI PER I CONTRATTI NON SCRITTI
In caso di
controversie riguardanti contratti di trasporto non stipulati per iscritto, il
giudice dovrà fare riferimento agli usi e consuetudini raccolti dalle Camere di
Commercio.
Lascia perplessi la
disposizione del decreto in esame (articolo 9) che affida ad un “Osservatorio sulle attività
dell’Autotrasporto” costituito all’interno della Consulta
dell’Autotrasporto il compito di elaborare gli elementi dai quali saranno
desunti gli usi e consuetudini.
ALTRE DISPOSIZIONI
Le altre
disposizioni del decreto in esame riguardano:
·
gli
accordi volontari, cioè accordi collettivi che le associazioni dell’autotrasporto
potranno stipulare con le associazioni degli utenti per regolare i rapporti
contrattuali relativi a trasporti di singole categorie merceologiche; l’adesione
a tali accordi comporterà l’obbligo di stipulare contratti in forma scritta
(articolo 5);
·
la
certificazione di qualità per determinati tipi di trasporto (merci pericolose,
merci deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici), le cui modalità
e tempi di adozione saranno stabiliti con decreto dirigenziale in fase di
elaborazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (articolo
11);
·
la
lista dei controlli su strada cui gli organi di polizia stradale dovranno
attenersi per verificare la regolarità dell’esercizio dell’autotrasporto,
lista che verrà definita con un decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (articolo 12);
·
la
carta di qualificazione del conducente,
che fungerà da patente professionale da cui decurtare i punti per le violazioni
compiute nell’ambito dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore senza
interferenze con la normale patente per la guida di auto private (Capo II).
| f.to dr.
Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.37/2005 |
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Allegato uno LD/d |
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G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286
Disposizioni per il riassetto normativo in materia diliberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' diautotrasportatore. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto legislativo:
Capo I
Riassetto normativo dell'attivita'
di autotrasporto di merci per
conto di terzi
Art. 1. Finalita' 1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolatadell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto diterzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni edei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi,in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, letterab), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi ecriteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, comma 1 e deiprincipi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2,comma 2, lettera b), della medesima legge. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente Capo, si intende per: a) attivita' di autotrasporto, la prestazione di un servizio,eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attivita',consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada medianteautoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albonazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitanol'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa nonstabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasportointernazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'parte di un contratto di trasporto di merci su strada; c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica chestipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasportocon il vettore; d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica checonsegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sulveicolo adibito all'esecuzione del trasporto; e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridicapubblica che ha la proprieta' delle cose oggetto dell'attivita' diautotrasporto al momento della consegna al vettore. Art. 3. Superamento tariffe obbligatorie 1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entratain vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,se anteriore, e' abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie aforcella per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, di cui altitolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivemodificazioni. 2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione delcorrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e'regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme: a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, esuccessive modificazioni; b) l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.298; c) l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successivemodificazioni; d) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162; e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.56; f) il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 novembre1982, e successive modificazioni, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982; g) il decreto del Ministro dei trasporti in data 22 dicembre1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 356 del 29 dicembre 1982; h) il decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985,e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.198 del 23 agosto 1985. 3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con ladisciplina del presente decreto legislativo. Art. 4. Contrattazione dei prezzi 1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entratain vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci sustrada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti chestipulano il contratto di trasporto. 2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportanomodalita' e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle
norme sulla sicurezza della circolazione stradale. Art. 5. Accordi volontari 1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizidi trasporto possono stipulare accordi di diritto privato,nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine diregolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativain materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. 2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolosono: a) indicazione della categoria merceologica alla quale sonoapplicabili; b) previsione della obbligatorieta' della forma scritta deicontratti di trasporto stipulati in conformita' degli accordi stessi; c) previsione dell'obbligo di subordinare la stipula deicontratti alla condizione del regolare esercizio, da parte delvettore, dell'attivita' di autotrasporto; d) previsione della responsabilita' soggettiva del vettore e, seaccertata, del committente, del caricatore e del proprietario dellamerce, nei termini di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32,articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazionedella normativa in materia di sicurezza della circolazione, conparticolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, aitempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocita' massimaconsentita; e) previsione della dichiarazione, da parte dell'impresa diautotrasporto, con riferimento all'operato dei suoi conducenti,dell'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro,della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e diquella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi,nonche' per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;
f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, conpossibilita' di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro
un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza; g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazionidei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla correttaapplicazione degli accordi; h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad untentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali,affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possonoprevedere l'adozione di un indice di riferimento per la variazioneannuale dei costi, con particolare riguardo all'andamento del costodel carburante, al fine di consentire lo scambio di informazionisensibili fra le parti. 4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notificadegli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie,al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensidella disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n.298, e relative disposizioni attuative, prima della data di entratain vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,mantengono la loro validita' fino alla scadenza indicata neglistessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. Art. 6. Forma dei contratti 1. Il contratto di trasporto di merci su strada e' stipulato, diregola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenzadei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni dilegge. 2. Con decreto dirigenziale della competente struttura delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro iltermine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattualitipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti ditrasporto di merci su strada. 3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scrittasono: a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, delcaricatore; b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degliautotrasportatori di cose per conto di terzi; c) tipologia e quantita' della merce oggetto del trasporto, nelrispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione deiveicoli adibiti al trasporto stesso; d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita' dipagamento; e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore edi riconsegna della stessa al destinatario. 4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scrittasono: a) termini temporali per la riconsegna della merce; b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cuialla lettera a) del comma 3. 5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, ilcontratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui alcomma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonche' gli estremi dellalicenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione previstadalle vigenti disposizioni. 6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, ilcontratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta. Art. 7.Responsabilita' del vettore, del committente del caricatore e del
proprietario della merce
1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada,il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni legislative eregolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazionestradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione ditali disposizioni. 2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cuiall'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, esuccessive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitanoabusivamente l'attivita' di autotrasporto, le sanzioni di cuiall'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, siapplicano al committente, al caricatore ed al proprietario dellamerce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non siaprovvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operiviolando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad unvettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che loammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione ditrasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzioneamministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, aisensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, esuccessive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cuiall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, procedono al sequestro della mercetrasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981,n. 689, e successive modificazioni. 3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su stradastipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con ilquale e' stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sullasicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore,il committente, nonche' il caricatore ed il proprietario delle mercioggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente inmerito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso conlo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,qualora le modalita' di esecuzione della prestazione, previste nelladocumentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto,da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza dellacircolazione stradale violate, e la loro responsabilita', nei limitie con le modalita' fissati dal presente decreto legislativo, siaaccertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi dipolizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed icomportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenzeeconomiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore edal proprietario della merce in conseguenza della violazione dellenorme sulla sicurezza della circolazione. 4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato informa scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di dirittoprivato concluso ai sensi dell'articolo 5, in caso di accertatosuperamento, da parte del conducente del veicolo con cui e' statoeffettuato il trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposodi cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiestadegli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni,il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre ladocumentazione dalla quale risulti la compatibilita' delle istruzionitrasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione dellaspecifica prestazione di trasporto, con il rispetto delladisposizione di cui e' stata accertata la violazione. Qualora nonvenga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sonosempre obbligati in concorso con l'autore della violazione. 5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale,quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in formascritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privatoconcluso ai sensi dell'articolo 5, il committente e' tenuto adacquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicoloadibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore,circa la regolarita' dell'iscrizione all'Albo nazionale degliautotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' diautotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non siastata acquisita tale documentazione, al committente e' sempreapplicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivemodificazioni. 6. Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di cui ai commida 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizionidel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione: a) articolo 61 (sagoma limite); b) articolo 62 (massa limite); c) articolo 142 (limiti di velocita); d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli); e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e suirimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dellostesso articolo; f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti altrasporto di persone e cose). 7. Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove vengaaccertata la violazione delle norme in materia di massa limite aisensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative allacorretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citatiarticoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo. Art. 8. Procedura di accertamento della responsabilita' 1. L'accertamento della responsabilita' dei soggetti di cui alcomma 3, dell'articolo 7 puo' essere effettuato contestualmente allacontestazione della violazione commessa dall'autore materiale dellamedesima, da parte delle autorita' competenti, mediante esame delcontratto di trasporto e di ogni altra documentazione diaccompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni. 2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto daparte del conducente all'atto della contestazione, e qualora dallarestante documentazione disponibile non sia possibile accertarel'eventuale responsabilita' dei soggetti di cui al comma 3dell'articolo 7, l'autorita' competente, entro 15 giorni dallacontestazione della violazione, richiede agli stessi lapresentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, dicopia del contratto e dell'eventuale documentazione diaccompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulatoin forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5dell'articolo 7. 3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documentirichiesti, l'autorita' competente, in base all'esame degli stessi,qualora da tale esame emerga la loro responsabilita', applica lesanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra. 4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancatapresentazione della documentazione richiesta entro il termineindicato. Art. 9. Usi e consuetudini per i contratti non scritti 1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto dimerci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gliusi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dallecamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cuial comma 1 allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attivita' diautotrasporto, istituito presso la Consulta generale perl'autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto dellecondizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati iprezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su baseterritoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e litrasmette alle camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura. 3. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio provvede adelaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro unanno dalla data di entrata in vigore del presente decretolegislativo. L'ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini e'effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma2. Art. 10. Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate 1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, iseguenti commi: «Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a uneuro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta oavariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci,ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successivemodificazioni, nei trasporti internazionali. La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favoredel vettore se non nei casi e con le modalita' previste dalle leggispeciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non puo' avvalersi della limitazione dellaresponsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia
fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono statideterminati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti epreposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalsoper l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agitonell'esercizio delle loro funzioni.». Art. 11. Certificazione di qualita' per specifiche categorie di trasporto 1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualita' da parte deivettori per il trasporto su strada di categorie merceologicheparticolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derratedeperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, e'effettuata, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessivettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria inmateria di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti unservizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini disicurezza, razionalizzazione dei costi e competitivita'. 2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza dellacircolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cuiall'articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di mercisu strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso informa scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso dispecifica certificazione di qualita' rilasciata conformemente aquanto previsto al comma 3. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture edei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, daadottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto legislativo, sono definiti modalita' etempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualita', neilimiti di quanto previsto al comma 1. Art. 12. Controllo della regolarita' amministrativa di circolazione 1. Ai fini del controllo della regolarita' amministrativa dellacircolazione, il vettore, all'atto della revisione annuale deiveicoli adibiti al trasporto di merci, e' tenuto ad esibire uncertificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albonazionale degli autotrasportatori. 2. Qualora un veicolo entri nella disponibilita' del vettore aseguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensidell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copiadel contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albonazionale degli autotrasportatori dei soggetti a cio' tenuti in basealle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi ancheeventuali limitazioni all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto.La mancanza di tali documenti accertata dalle autorita' competentidurante la circolazione del veicolo interessato comportal'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 3. Ai fini del presente articolo, e' fatto obbligo al committente,al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi dellegittimo esercizio da parte del vettore dell'attivita' diautotrasporto, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2. 4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarita'dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, con decretodirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delMinistero dell'interno, sentita la Consulta generale perl'autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e'stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi dicui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, si attengono nell'effettuazione deicontrolli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci. 5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per contodi terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea adimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso ilvettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducentedi cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di dettadocumentazione, si applicano le sanzioni previste dalle vigentidisposizioni.
Capo II
Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, sulla
qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di
taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di
passeggeri
Art. 13. Finalita' 1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttivan. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodicadei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto dimerci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo1 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Art. 14. Qualificazione e formazione 1. L'attivita' dei conducenti che effettuano professionalmenteautotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e'richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, e' subordinataall'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazioneperiodica per il conseguimento della carta di qualificazione delconducente. 2. Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:«15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendomunito della patente di guida ma non del certificato di abilitazioneprofessionale o della carta di qualificazione del conducente, quandoprescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dalcompetente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovenon sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successiviall'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione oalla carta di qualificazione, e' soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.». Art. 15. Campo di applicazione 1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14e' rilasciata: a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attivita' diautotrasporto di persone o di cose; b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unioneeuropea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loroattivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o
di cose stabilita sul territorio italiano. Art. 16. Deroghe 1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14non e' richiesta ai conducenti: a) dei veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i45 km/h; b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezionecivile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimentodell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione; c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini diperfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicolinuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati amissioni di salvataggio; e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini delconseguimento della patente di guida o dei certificati diabilitazione professionale; f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o dimerci a fini privati e non commerciali; g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature,utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', acondizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita'principale del conducente. Art. 17. Esenzioni 1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale iconducenti: a) residenti in Italia, gia' titolari, alla data di entrata invigore del presente decreto legislativo, del certificato diabilitazione professionale di tipo KD; b) residenti in Italia, gia' titolari, alla data di entrata invigore del presente decreto legislativo, della patente di guida dellacategoria C ovvero C+E; c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o alloSpazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto dipersone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guidaequivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata invigore del presente decreto legislativo; 2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per lefinalita' di cui all'articolo 23, il rilascio della carta di
qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenzefissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture edei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsientro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretolegislativo. Art. 18. Qualificazione iniziale 1. I conducenti, muniti della carta di qualificazione delconducente, devono aver compiuto: a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci percui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, inderoga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1,lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni; b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto dipasseggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie De D+E; 2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce ilcertificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cuiall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica16 dicembre 1992, n. 495. 3. I conducenti gia' titolari della carta di qualificazione delconducente per effettuare trasporto di merci, che intendonoconseguire anche la carta di qualificazione del conducente pereffettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrareesclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti allanuova qualificazione. Art. 19.Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale 1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata aseguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di unesame di idoneita', secondo le modalita' di cui all'allegato I,sezioni 1, 2 e 4. 2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1,ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decretodel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesidalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il corso di cui al comma 1 e' organizzato: a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, letteraa), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria edi guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture edei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla basedei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2. 4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasportiterrestri, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto dicui al comma 2. 5. I conducenti candidati al conseguimento della carta diqualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestatodi idoneita' professionale di cui alle vigenti disposizioni inmateria di accesso alla professione di autotrasportatore di persone odi cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presentearticolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni. Art. 20. Formazione periodica 1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sonotenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo averfrequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo lemodalita' di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.
2. La formazione periodica di cui al comma 1 consistenell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della cartadi qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenzeessenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolareriguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione delconsumo di carburante. 3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti dicui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottatecon il decreto di cui all'articolo 19, comma 2. 4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasportiterrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione. 5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodicaper il trasporto di merci che, in precedenza, avevano gia' seguito uncorso di formazione periodica per il trasporto di persone, eviceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle particomuni. 6. Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:«7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione delconducente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria delritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente,secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». 7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoriadel ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patentedi guida o della carta di qualificazione del conducente»; b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida»,sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione delconducente». Art. 21. Luogo di svolgimento della formazione 1. Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale iconducenti ivi residenti, nonche' conducenti cittadini di uno Statonon appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeodipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cosestabilita in Italia. 2. Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica iconducenti di cui al comma 1, nonche' i conducenti residenti in unaltro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa diautotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia. Art. 22. Codice comunitario 1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata daicompetenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per i trasporti terrestri e' conforme al modelloprevisto dall'allegato II. 2. In corrispondenza della categoria di patente di guida «C»,ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato ilcodice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito lacarta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e ladata di scadenza di validita' della carta. 3. In corrispondenza della categoria di patente di guida «D»,ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato ilcodice comunitario armonizzato «95», se il conducente ha conseguitola carta di qualificazione del conducente per il trasporto di personee la data di scadenza di validita' della carta. 4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducenterilasciata dagli altri Stati membri del-l'Unione europea o delloSpazio economico europeo. 5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e'subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'. 6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unioneeuropea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa diautotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia,possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando lapropria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione delconducente con: a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patentedi guida; b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n.484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002. 7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unioneeuropea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa diautotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia,possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggericomprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta diqualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato«95» riportato sulla patente di guida. Art. 23. Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti 1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione delconducente di cui all'articolo 14, nonche' al certificato diabilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 deldecreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta diqualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi allaguida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazionedel conducente e nell'esercizio dell'attivita' professionale. 3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta diqualificazione del conducente, detto documento e' revocato se ilconducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinatadall'esito negativo dell'esame di revisione, e' revocata anche lacarta di qualificazione del conducente o il certificato diabilitazione professionale di tipo KB. Art. 24. Disposizione finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devonoderivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico delbilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro delle attivita' produttiveVisto, il Guardasigilli: Castelli Allegato I (previsto dall'articolo 19, comma 2) REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE Sezione 1 ELENCO DELLE MATERIE Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale edella formazione periodica del conducente da parte degli Stati membridevono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gliaspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e diattitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicolidella relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenzenon puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli diformazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE delConsiglio, del 16 luglio 1985, vale a dire al livello raggiunto nelcorso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazioneprofessionale.1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza.Tutte le patenti di guida. 1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema ditrasmissione per usarlo in maniera ottimale. Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zonadi uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapportidi trasmissione. 1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e delfunzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare ilveicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie difunzionamento. Peculiarita' del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limitidell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni erallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' erapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo deidispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in casodi avaria. 1.3. Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante. Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione dellecognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.Patenti di guida C, C+E. 1.4. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando iprincipi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo. Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambiodi velocita' in funzione del carico del veicolo e dellecaratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o diun complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione delcarico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicoloe baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche diancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verificadei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature dimovimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.Patenti di guida D, D+E. 1.5. Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfortdei passeggeri. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali,ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale,fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture
specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione dellesituazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzionidel conducente, interazione con i passeggeri, specificita' deltrasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap,bambini). 1.6. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando iprincipi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo. Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambiodi velocita' in funzione del carico del veicolo e dellecaratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o diun complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze delsovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro. 2. Applicazione della normativa.Tutte le patenti di guida. 2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasportoe della relativa regolamentazione. Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti;principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985; sanzioni peromissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo. Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti edoveri del conducente in materia di qualificazione iniziale eformazione permanente.Patenti di guida C, C+E. 2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa altrasporto di merci. Licenze per l'esercizio dell'attivita', obblighi previsti daicontratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documentiche costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni altrasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzionerelativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada(CMR), redazione della lettera di vettura internazionale,attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto,documenti particolari di accompagnamento delle merci.Patenti di guida D, D+E, E. 2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa altrasporto di persone. Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza abordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica.Tutte le patenti di guida. 3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agliinfortuni sul lavoro. Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti,statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzipesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materialied economici. 3.2. Obiettivo: capacita' di prevenire la criminalita' ed iltraffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misurepreventive, promemoria verifiche, normativa in materia diresponsabilita' degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici. Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizionefisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. 3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneita'fisica e mentale. Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effettidell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati dialterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dellostress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita'lavorativa/riposo. 3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza. Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione,evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestareassistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio,evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeridell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condottain caso di aggressione. Principi di base per la compilazione del verbale di incidente. 3.6. Obiettivo: capacita' di comportarsi in modo da valorizzarel'immagine dell'azienda. Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza dellaqualita' della prestazione del conducente per l'impresa, pluralita'
dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione delveicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sulpiano commerciale e finanziario.Patenti di guida C, C+E. 3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economicodell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato. L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza,spedizionieri), diverse attivita' connesse all'autotrasporto(trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare ditrasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa ditrasporti o di attivita' ausiliare di trasporto, diversi trasportispecializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperaturacontrollata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazionedell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).Patenti di guida D, D+E. 3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economicodell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato. L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto dipersone (ferrovia, autovetture private), diverse attivita' connesseall'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere(trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi diimpresa di autotrasporto di persone. Sezione 2ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tuttele materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata ditale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guidaindividuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfialmeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.40/T. Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistitoda un istruttore abilitato. Ogni conducente puo' effettuare almassimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terrenospeciale, per valutare il perfezionamento a una guida razionaleimprontata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare ilcontrollo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondostradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferichee dell'ora del giorno o della notte. Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata dellaqualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guidaindividuale. A formazione conclusa, il conducente dovra' sostenere un esame,scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degliobiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1. Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati daisoggetti autorizzati. La durata di tali corsi e' di 35 ore ognicinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore. Sezione 4AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA 1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazioneperiodica sono tenuti esclusivamente da: a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, letteraa), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria edi guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasportiterrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solosu richiesta scritta sulla base dei criteri individuati conprovvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cheterra' conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla
direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del15 luglio 2003. Allegato II (previsto dall'articolo 22, comma 1) REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITA' EUROPEE DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE 1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi allenorme ISO 7810 e ISO 7816-1. I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche dellacarta destinate a garantire la loro conformita' alle normeinternazionali sono conformi alla norma ISO 10373. 2. La carta si compone di due facciate: La facciata 1 contiene: a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente»stampata in caratteri di grandi dimensioni; b) la menzione «Repubblica italiana»; c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata in negativoin un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; d) le informazioni specifiche della carta, numerate comesegue: 1. cognome del titolare; 2. nome del titolare; 3. data e luogo di nascita del titolare; 4.a) data di rilascio; b) data di scadenza; c) designazione dell'autorita' che rilascia la carta(puo' essere stampata sulla facciata 2); d) numero diverso da quello della patente di guida perscopi amministrativi (menzione facoltativa); 5. a) numero della patente; b) numero di serie; 6. fotografia del titolare; 7. firma del titolare; 8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare(menzione facoltativa); 9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali ilconducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e diformazione periodica; e) la dicitura «modello delle Comunita' europee» e ladicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre linguedella Comunita', stampate in blu in modo da costituire lo sfondodella carta: tarjeta de cualificacion del conductor;chaufføruddannelsesbevis;
Fahrerqualifizierungsnachweis; driver qualification card;carte de qualification de conducteur;
carta cailiochta tiomana; carta di qualificazione del conducente; kwalificatiekaart bestuurder; carta de qualificação do motorista; kuljettajan ammattipätevyyskortti; yrkeskompetensbevis fr frare; f) colori di riferimento: - blu: Pantone Reflex blue; - giallo: Pantone yellow. La facciata 2 contiene: a) le categorie o sottocategorie di veicoli per le quali ilconducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e diformazione periodica; 10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva; 11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia lacarta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione dellastessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa).Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presenteallegato, dovra' essere preceduta dal numero della rubricacorrispondente; b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovanosulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a),4b), 4c), 5a), 5b) e 10]. 3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati. I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitarequalsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasitentativo in tal senso. Il livello di sicurezza della carta e'comparabile a quello della patente di guida. 4. Disposizioni particolari. Previa consultazione della commissione, gli e' possibileaggiungere colori o marcature come il codice a barre, simbolinazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizionidel presente allegato. Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice abarre non puo' contenere informazioni diverse da quelle che gia'figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione delconducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilasciodella stessa. CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
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