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Roma, 17 gennaio 2006

 

Circolare n.7/2006

 

Oggetto: Autotrasporto – Liberalizzazione tariffaria – Decreto legislativo 21.11.2005, n.286, su G.U. n.6 del 9.1.2006.

 

LIBERALIZZAZIONE TARIFFARIA

Entro il 28 febbraio 2006 il sistema tariffario obbligatorio sarà comunque abrogato: l’abrogazione potrà essere anticipata di qualche giorno qualora prima del 28 febbraio entrassero in vigore i tre decreti dirigenziali previsti dal provvedimento in oggetto (schemi di contratto tipo, certificazione di qualità, lista di controllo per gli organi di polizia stradale), decreti che hanno un iter snello e che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già iniziato ad elaborare.

 

Prossimamente il corrispettivo dei servizi di autotrasporto merci potrà quindi essere liberamente contrattato e se il contratto sarà stipulato per iscritto la misura degli importi pattuiti non potrà più essere rimessa in discussione dalle parti.

 

La liberalizzazione tariffaria slitterà invece di qualche mese per i trasporti disciplinati da accordi tariffari particolari, quali ad es. il trasporto container e il trasporto bisarche: l’articolo 5 del decreto in esame prevede infatti che gli accordi mantengano la validità fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

 

CONCORSO DI RESPONSABILITA’ IN CASO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Al fine di coinvolgere sull’obiettivo della sicurezza della circolazione tutti i soggetti che partecipano alla filiera del trasporto, l’articolo 7 ha esteso al titolare dell’impresa vettoriale e al committente (nonchè per alcuni aspetti anche al caricatore e al proprietario delle merci) la responsabilità per la violazione di alcune disposizioni del codice della strada, quali i limiti di velocità, i tempi di guida e di riposo.

Di fatto è stata introdotta a carico di quei soggetti una sorta di presunzione di responsabilità, superabile solo con la dimostrazione di avere impartito istruzioni compatibili con il rispetto del Codice della Strada.

Queste istruzioni, inserite nel contratto scritto, ovvero nella lettera di vettura o in qualsiasi altro idoneo documento, devono essere esibite su strada all’atto della contestazione da parte degli organi di controllo, o anche successivamente su richiesta degli stessi organi. In assenza di tale dimostrazione i vari soggetti coinvolti saranno assoggettati alle stesse sanzioni pecuniarie applicate al conducente.

In caso di mancata esibizione all’atto della contestazione di documentazione idonea a escludere la corresponsabilità degli altri soggetti, il committente è stato altresì caricato dell’onere di produrre fotocopia del libretto di circolazione e un’attestazione del vettore circa la propria iscrizione nell’Albo dei trasportatori, nonchè la regolarità dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Non adempiendo a tale onere il committente, indipendentemente dalle violazioni al CdS, è comunque soggetto alla sanzione da 1.550 a 9.300 euro.

In sostanza tutta l’impostazione di questa parte del decreto è finalizzata, qualora non sia stato stipulato il contratto scritto, a indurre committenti e vettori a dare istruzioni scritte al conducente compatibili col CdS e a far si che tali istruzioni accompagnino il veicolo durante il trasporto.

 

VETTORI IRREGOLARI

E’ stata introdotta una disposizione molto rigida nei confronti dei committenti che utilizzino vettori irregolari. Nel caso di affidamento di un trasporto a un vettore irregolare, a carico del committente, nonché del proprietario della merce e del caricatore se diversi dal committente, si applica la sanzione da 1.550 a 9.300 euro e la confisca del carico.

Sono considerati vettori irregolari:

·          i vettori stranieri sprovvisti delle autorizzazioni previste per circolare in Italia (autorizzazioni bilaterali e autorizzazioni Cemt per i vettori extraUe, licenze comunitarie per i vettori UE);

·          i vettori sprovvisti del titolo abilitativo, ovvero che operino in violazione delle condizioni e dei limiti previsti dallo stesso (cioè senza autorizzazione o con un’autorizzazione speciale utilizzata per trasporti generici).

 

LIMITE DI RISARCIMENTO DEL VETTORE

Insieme al regime tariffario, il decreto in esame (articolo 3 comma 2) abroga a decorrere dal 28 febbraio 2006 l’articolo 1 della legge n.450/1985 sul limite del risarcimento del vettore stradale in caso di perdita o di avaria della merce trasportata ed introduce già a decorrere dal 24 gennaio 2006 (articolo 10) un nuovo limite di risarcimento pari a 1 euro al chilo nei trasporti nazionali e a 8,33 diritti speciali di prelievo al chilo (limite previsto dalla convenzione internazionale per i trasporti di merci su strada CMR), ossia circa 10 euro, nei trasporti internazionali. Il nuovo limite di risarcimento è unico sia per il trasporto a carico completo che per il trasporto a collettame. Non è chiaro come si coordinino le diverse decorrenze di entrata in vigore e di abrogazione delle vecchie e delle nuove disposizioni.

 

USI E CONSUETUDINI PER I CONTRATTI NON SCRITTI

In caso di controversie riguardanti contratti di trasporto non stipulati per iscritto, il giudice dovrà fare riferimento agli usi e consuetudini raccolti dalle Camere di Commercio.

Lascia perplessi la disposizione del decreto in esame (articolo 9) che affida ad un “Osservatorio sulle attività dell’Autotrasporto” costituito all’interno della Consulta dell’Autotrasporto il compito di elaborare gli elementi dai quali saranno desunti gli usi e consuetudini.

 

ALTRE DISPOSIZIONI

Le altre disposizioni del decreto in esame riguardano:

·          gli accordi volontari, cioè accordi collettivi che le associazioni dell’autotrasporto potranno stipulare con le associazioni degli utenti per regolare i rapporti contrattuali relativi a trasporti di singole categorie merceologiche; l’adesione a tali accordi comporterà l’obbligo di stipulare contratti in forma scritta (articolo 5);

·          la certificazione di qualità per determinati tipi di trasporto (merci pericolose, merci deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici), le cui modalità e tempi di adozione saranno stabiliti con decreto dirigenziale in fase di elaborazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (articolo 11);

·          la lista dei controlli su strada cui gli organi di polizia stradale dovranno attenersi per verificare la regolarità dell’esercizio dell’autotrasporto, lista che verrà definita con un decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (articolo 12);

·          la carta di qualificazione del conducente, che fungerà da patente professionale da cui decurtare i punti per le violazioni compiute nell’ambito dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore senza interferenze con la normale patente per la guida di auto private (Capo II).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.37/2005
 

Allegato uno

LD/d

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G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni    per    il   riassetto   normativo   in   materia   di
liberalizzazione    regolata    dell'esercizio    dell'attivita'   di
autotrasportatore.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 

                               Capo I

                  Riassetto normativo dell'attivita'

             di autotrasporto di merci per conto di terzi

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  Capo  ha per oggetto la liberalizzazione regolata
dell'esercizio  dell'attivita'  di autotrasporto di cose per conto di
terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e
dei  prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi,
in  attuazione  della  delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b),  della  legge  1° marzo  2005,  n.  32, sulla base dei principi e
criteri  direttivi  generali  previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei
principi  e  criteri  direttivi  specifici  previsti dall'articolo 2,
comma 2, lettera b), della medesima legge.
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
    a) attivita'  di  autotrasporto,  la  prestazione di un servizio,
eseguita  in modo professionale e non strumentale ad altre attivita',
consistente  nel  trasferimento  di  cose di terzi su strada mediante
autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
    b) vettore,   l'impresa   di   autotrasporto   iscritta  all'albo
nazionale   delle   persone   fisiche  e  giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'
parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
    c) committente,  l'impresa  o  la  persona giuridica pubblica che
stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto
con il vettore;
    d) caricatore,  l'impresa  o  la  persona  giuridica pubblica che
consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul
veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
    e) proprietario  della  merce,  l'impresa  o la persona giuridica
pubblica  che  ha  la proprieta' delle cose oggetto dell'attivita' di
autotrasporto al momento della consegna al vettore.
                               Art. 3.
                  Superamento tariffe obbligatorie
  1.  A  decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata
in  vigore  dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,
se  anteriore,  e'  abrogato  il sistema delle tariffe obbligatorie a
forcella  per  l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, di cui al
titolo  terzo  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e successive
modificazioni.
  2.   Dalla   data   di  cui  al  comma  1,  la  determinazione  del
corrispettivo  per  l'esecuzione  dei  servizi  di  autotrasporto  e'
regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme:
    a) il   titolo  terzo  della  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  e
successive modificazioni;
    b) l'ultimo  comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.
298;
    c) l'articolo  1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive
modificazioni;
    d) gli  articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
    e) il  decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.
56;
    f) il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti in data 18 novembre
1982,   e   successive   modificazioni,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982;
    g) il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti in data 22 dicembre
1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 356 del 29 dicembre 1982;
    h) il  decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985,
e  successive  modificazioni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
198 del 23 agosto 1985.
  3.  Sono  comunque  abrogate  le  disposizioni incompatibili con la
disciplina del presente decreto legislativo.
                               Art. 4.
                      Contrattazione dei prezzi
  1.  A  decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata
in  vigore  dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,
se  anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su
strada  sono  determinati dalla libera contrattazione delle parti che
stipulano il contratto di trasporto.
  2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano
modalita' e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle
norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
                               Art. 5.
                          Accordi volontari
  1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi
di   trasporto   possono   stipulare   accordi  di  diritto  privato,
nell'interesse  delle  imprese  rispettivamente associate, al fine di
regolare  i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa
in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.
  2.  Elementi  essenziali  degli accordi di cui al presente articolo
sono:
    a) indicazione  della  categoria  merceologica  alla  quale  sono
applicabili;
    b) previsione  della  obbligatorieta'  della  forma  scritta  dei
contratti di trasporto stipulati in conformita' degli accordi stessi;
    c) previsione   dell'obbligo   di   subordinare  la  stipula  dei
contratti  alla  condizione  del  regolare  esercizio,  da  parte del
vettore, dell'attivita' di autotrasporto;
    d) previsione  della responsabilita' soggettiva del vettore e, se
accertata,  del  committente, del caricatore e del proprietario della
merce,   nei  termini  di  cui  alla  legge  1° marzo  2005,  n.  32,
articolo 2,  comma  2,  lettera b), numero 3), nei casi di violazione
della  normativa  in  materia  di  sicurezza  della circolazione, con
particolare  riguardo  a  quelle  relative  al carico dei veicoli, ai
tempi  di  guida  e di riposo dei conducenti e alla velocita' massima
consentita;
    e) previsione  della  dichiarazione,  da  parte  dell'impresa  di
autotrasporto,  con  riferimento  all'operato  dei  suoi  conducenti,
dell'osservanza  dei  contratti  collettivi ed individuali di lavoro,
della  normativa  in  materia  previdenziale  ed  assistenziale, e di
quella  in  materia  di  autotrasporto  di  merci per conto di terzi,
nonche' per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;
    f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con
possibilita'  di  proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro
un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;
    g) individuazione  di  organismi,  composti da rappresentanti del
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, delle associazioni
dei  vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta
applicazione degli accordi;
    h) ricorso,  in caso di controversie relative agli accordi, ad un
tentativo  di  conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali,
affidato  ad  un  soggetto  nominato  dalle  competenti strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.  Gli  accordi  volontari  di  cui  al  presente articolo possono
prevedere  l'adozione  di  un indice di riferimento per la variazione
annuale  dei  costi, con particolare riguardo all'andamento del costo
del  carburante,  al  fine  di  consentire lo scambio di informazioni
sensibili fra le parti.
  4.  Gli  accordi  entrano  in  vigore dieci giorni dopo la notifica
degli  stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi
della  disciplina  tariffaria  dettata  dalla legge 6 giugno 1974, n.
298,  e  relative disposizioni attuative, prima della data di entrata
in  vigore  dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,
mantengono  la  loro  validita'  fino  alla  scadenza  indicata negli
stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
                               Art. 6.
                         Forma dei contratti
  1.  Il  contratto  di trasporto di merci su strada e' stipulato, di
regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza
dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
  2.   Con   decreto  dirigenziale  della  competente  struttura  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il
termine  di  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto  legislativo, sono determinati modelli contrattuali
tipo  per  facilitare  l'uso  della  forma  scritta  dei contratti di
trasporto di merci su strada.
  3.  Elementi  essenziali  dei  contratti stipulati in forma scritta
sono:
    a) nome  e  sede del vettore e del committente e, se diverso, del
caricatore;
    b) numero  di  iscrizione  del  vettore  all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    c) tipologia  e  quantita' della merce oggetto del trasporto, nel
rispetto  delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei
veicoli adibiti al trasporto stesso;
    d) corrispettivo   del  servizio  di  trasporto  e  modalita'  di
pagamento;
    e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e
di riconsegna della stessa al destinatario.
  4.  Elementi  eventuali  dei  contratti  stipulati in forma scritta
sono:
    a) termini temporali per la riconsegna della merce;
    b) istruzioni  aggiuntive  del  committente o dei soggetti di cui
alla lettera a) del comma 3.
  5.  Per  i  trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il
contratto  di  autotrasporto  deve  contenere  gli elementi di cui al
comma  3  ed  alla  lettera a) del comma 4, nonche' gli estremi della
licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista
dalle vigenti disposizioni.
  6.  In  assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il
contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.
                               Art. 7.
Responsabilita'  del  vettore,  del  committente del caricatore e del
                      proprietario della merce
  1.  Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada,
il  vettore  e'  tenuto  al rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari  poste  a  tutela  della  sicurezza  della circolazione
stradale  e  della  sicurezza sociale, e risponde della violazione di
tali disposizioni.
  2.   Ferma   restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  26,  commi  1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive  modificazioni,  nei confronti dei soggetti che esercitano
abusivamente   l'attivita'  di  autotrasporto,  le  sanzioni  di  cui
all'articolo  26,  comma 2,  della  legge  6 giugno  1974, n. 298, si
applicano  al  committente,  al  caricatore  ed al proprietario della
merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia
provvisto   del  necessario  titolo  abilitativo,  ovvero  che  operi
violando  condizioni  e  limiti nello stesso prescritti, oppure ad un
vettore  straniero  che  non  sia in possesso di idoneo titolo che lo
ammetta  ad  effettuare  nel  territorio  italiano  la prestazione di
trasporto    eseguita.   Alla   violazione   consegue   la   sanzione
amministrativa  accessoria della confisca delle merci trasportate, ai
sensi  dell'articolo  20  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689, e
successive  modificazioni.  Gli  organi  di  polizia  stradale di cui
all'articolo  12  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive   modificazioni,   procedono   al  sequestro  della  merce
trasportata,  ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
  3.  In  presenza  di  un  contratto di trasporto di merci su strada
stipulato  in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il
quale  e'  stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla
sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore,
il  committente, nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci
oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in
merito  alla  riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con
lo   stesso  conducente,  ai  sensi  dell'articolo  197  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni,
qualora  le modalita' di esecuzione della prestazione, previste nella
documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto,
da   parte   del   conducente,  delle  norme  sulla  sicurezza  della
circolazione  stradale violate, e la loro responsabilita', nei limiti
e  con  le  modalita'  fissati  dal presente decreto legislativo, sia
accertata  dagli  organi  preposti  all'espletamento  dei  servizi di
polizia  stradale,  di  cui  all'articolo  12 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i
comportamenti  diretti  a  far  gravare  sul  vettore  le conseguenze
economiche  delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed
al  proprietario  della  merce  in conseguenza della violazione delle
norme sulla sicurezza della circolazione.
  4.  Quando  il  contratto  di  trasporto non sia stato stipulato in
forma  scritta,  anche  mediante  richiamo  ad  un accordo di diritto
privato  concluso  ai  sensi  dell'articolo  5,  in caso di accertato
superamento,  da  parte  del  conducente del veicolo con cui e' stato
effettuato  il trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo
142  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, e successive
modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo
di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta
degli  organi  di polizia stradale che hanno accertato le violazioni,
il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la
documentazione dalla quale risulti la compatibilita' delle istruzioni
trasmesse  al  vettore  medesimo  in  merito  alla  esecuzione  della
specifica   prestazione   di   trasporto,   con   il  rispetto  della
disposizione  di  cui  e'  stata accertata la violazione. Qualora non
venga  fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono
sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione.
  5.  In  relazione  alle esigenze di tutela della sicurezza sociale,
quando  il  contratto  di  trasporto non sia stato stipulato in forma
scritta,  anche  mediante  richiamo  ad un accordo di diritto privato
concluso  ai  sensi  dell'articolo  5,  il  committente  e' tenuto ad
acquisire  la  fotocopia  della  carta  di  circolazione  del veicolo
adibito  al  trasporto  e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore,
circa   la   regolarita'  dell'iscrizione  all'Albo  nazionale  degli
autotrasportatori,    nonche'    dell'esercizio   dell'attivita'   di
autotrasporto  e  degli  eventuali servizi accessori. Qualora non sia
stata   acquisita  tale  documentazione,  al  committente  e'  sempre
applicata  la  sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo
26,  comma  2,  della  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  e successive
modificazioni.
  6.  Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di cui ai commi
da  1  a  5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni
del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
    a) articolo 61 (sagoma limite);
    b) articolo 62 (massa limite);
    c) articolo 142 (limiti di velocita);
    d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
    e) articolo 167  (trasporto  di  cose  su  veicoli a motore e sui
rimorchi),  anche  nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello
stesso articolo;
    f) articolo 174  (durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone e cose).
  7.  Il  caricatore  e'  in  ogni  caso  responsabile  laddove venga
accertata  la  violazione  delle  norme in materia di massa limite ai
sensi  degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  e  successive  modificazioni,  e  di  quelle  relative alla
corretta  sistemazione  del  carico  sui veicoli, ai sensi dei citati
articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
                               Art. 8.
           Procedura di accertamento della responsabilita'
  1. L'accertamento  della  responsabilita'  dei  soggetti  di cui al
comma  3, dell'articolo 7 puo' essere effettuato contestualmente alla
contestazione  della  violazione commessa dall'autore materiale della
medesima,  da  parte  delle  autorita' competenti, mediante esame del
contratto   di   trasporto   e   di   ogni  altra  documentazione  di
accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.
  2. In  caso  di  mancata  esibizione  del contratto di trasporto da
parte  del  conducente  all'atto della contestazione, e qualora dalla
restante  documentazione  disponibile  non  sia  possibile  accertare
l'eventuale   responsabilita'   dei   soggetti  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  7,  l'autorita'  competente,  entro  15  giorni  dalla
contestazione    della    violazione,   richiede   agli   stessi   la
presentazione,  entro  30  giorni  dalla notifica della richiesta, di
copia    del    contratto    e   dell'eventuale   documentazione   di
accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato
in  forma  scritta,  della  documentazione  di  cui  ai  commi  4 e 5
dell'articolo 7.
  3. Entro  i  30  giorni  successivi  alla  ricezione  dei documenti
richiesti,  l'autorita'  competente,  in base all'esame degli stessi,
qualora  da  tale  esame  emerga  la loro responsabilita', applica le
sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.
  4. Le   stesse   sanzioni   sono   irrogate   in  caso  di  mancata
presentazione   della   documentazione  richiesta  entro  il  termine
indicato.
                               Art. 9.
           Usi e consuetudini per i contratti non scritti
  1.  Nelle  controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di
merci  su  strada  stipulati non in forma scritta, sono applicati gli
usi  e  le  consuetudini  raccolti  nei  bollettini predisposti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui
al  comma  1  allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attivita' di
autotrasporto,    istituito   presso   la   Consulta   generale   per
l'autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle
condizioni  di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i
prezzi  medi  unitari  praticati  per  i servizi di trasporto su base
territoriale  e  settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li
trasmette   alle   camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura.
  3.  In  sede  di  prima  applicazione,  l'Osservatorio  provvede ad
elaborare  gli  elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un
anno   dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo.  L'ulteriore  aggiornamento  degli usi e consuetudini e'
effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma
2.
                              Art. 10.
 Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate
  1.  All'articolo  1696  del codice civile sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
  «Il  risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un
euro  per  ogni  chilogrammo  di  peso  lordo  della  merce perduta o
avariata  nei  trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo
23,  comma  3,  della Convenzione per il trasporto stradale di merci,
ratificata   con   legge  6 dicembre  1960,  n.  1621,  e  successive
modificazioni, nei trasporti internazionali.
  La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore
del  vettore  se non nei casi e con le modalita' previste dalle leggi
speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
  Il   vettore   non   puo'   avvalersi   della   limitazione   della
responsabilita'  prevista  a suo favore dal presente articolo ove sia
fornita  la  prova  che  la perdita o l'avaria della merce sono stati
determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e
preposti,  ovvero  di  ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso
per  l'esecuzione  del  trasporto, quando tali soggetti abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni.».
                              Art. 11.
  Certificazione di qualita' per specifiche categorie di trasporto
  1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualita' da parte dei
vettori  per  il  trasporto  su  strada  di  categorie  merceologiche
particolarmente  sensibili,  quali  le  merci  pericolose, le derrate
deperibili,  i  rifiuti  industriali  ed  i prodotti farmaceutici, e'
effettuata,  nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi
vettori  ed  ai  sensi  della  normativa  nazionale  e comunitaria in
materia  di  certificazione,  allo  scopo  di  offrire agli utenti un
servizio   di  trasporto  efficiente  e  vantaggioso  in  termini  di
sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitivita'.
  2.  In  relazione  alle  esigenze  di  tutela della sicurezza della
circolazione  e  della  sicurezza  sociale,  le  disposizioni  di cui
all'articolo  7,  commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci
su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in
forma  scritta  il  contratto di trasporto con vettore in possesso di
specifica  certificazione  di  qualita'  rilasciata  conformemente  a
quanto previsto al comma 3.
  3.  Con  decreto  dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  sentite  le  altre  amministrazioni  interessate, da
adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto legislativo, sono definiti modalita' e
tempi  per  l'adozione  di sistemi di certificazione di qualita', nei
limiti di quanto previsto al comma 1.
                              Art. 12.
     Controllo della regolarita' amministrativa di circolazione
  1.  Ai  fini  del  controllo della regolarita' amministrativa della
circolazione,  il  vettore,  all'atto  della  revisione  annuale  dei
veicoli  adibiti  al  trasporto  di  merci,  e'  tenuto ad esibire un
certificato  dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo
nazionale degli autotrasportatori.
  2.  Qualora  un  veicolo  entri  nella disponibilita' del vettore a
seguito   di  contratto  di  locazione  senza  conducente,  ai  sensi
dell'articolo  84  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia
del  contratto  di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo
nazionale  degli autotrasportatori dei soggetti a cio' tenuti in base
alle   vigenti   disposizioni,  dal  quale  possano  desumersi  anche
eventuali  limitazioni all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto.
La  mancanza  di  tali documenti accertata dalle autorita' competenti
durante    la   circolazione   del   veicolo   interessato   comporta
l'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo 180 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  3.  Ai fini del presente articolo, e' fatto obbligo al committente,
al  caricatore  ed  al  proprietario  della  merce, di accertarsi del
legittimo   esercizio   da   parte   del  vettore  dell'attivita'  di
autotrasporto, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.
  4.  Al  fine  di  favorire il controllo su strada della regolarita'
dell'esercizio   dell'attivita'   di   autotrasporto,   con   decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero    dell'interno,   sentita   la   Consulta   generale   per
l'autotrasporto,  da  adottarsi  entro  il  termine di novanta giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e'
stabilito  un  modello  di lista di controllo, al quale gli organi di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive   modificazioni,   si   attengono  nell'effettuazione  dei
controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.
  5.  I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto
di  terzi  sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a
dimostrare  il  titolo  in  base al quale prestano servizio presso il
vettore  e,  se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente
di  cui  al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  1° marzo  2002.  In caso di mancato possesso di detta
documentazione,  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalle vigenti
disposizioni.
 

                              Capo II

 Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del

    Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e

    formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali

           adibiti al trasporto di merci o di passeggeri

                              Art. 13.
                              Finalita'
  1.  Il  presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva
n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica
dei  conducenti  di  taluni  veicoli stradali adibiti al trasporto di
merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo
1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
                              Art. 14.
                     Qualificazione e formazione
  1.  L'attivita'  dei  conducenti  che  effettuano professionalmente
autotrasporto  di  persone  e  di cose su veicoli per la cui guida e'
richiesta  la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, e' subordinata
all'obbligo  di  qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione
periodica  per  il  conseguimento  della  carta di qualificazione del
conducente.
  2.  Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«15.  Parimenti  chiunque  guida  autoveicoli  o  motoveicoli essendo
munito  della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale  o della carta di qualificazione del conducente, quando
prescritti,  o  di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente  ufficio  del  Dipartimento per i trasporti terrestri, ove
non  sia  stato  possibile  provvedere,  nei  dieci giorni successivi
all'esame,  alla  predisposizione  del  certificato di abilitazione o
alla   carta   di   qualificazione,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.».
                              Art. 15.
                        Campo di applicazione
  1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14
e' rilasciata:
    a) ai  conducenti  residenti  in Italia che svolgono attivita' di
autotrasporto di persone o di cose;
    b) ai  conducenti  cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea  o  allo  Spazio  economico  europeo,  che  svolgono  la loro
attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o
di cose stabilita sul territorio italiano.
                              Art. 16.
                               Deroghe
  1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14
non e' richiesta ai conducenti:
    a) dei  veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i
45 km/h;
    b) dei  veicoli  ad  uso  delle  forze  armate,  della protezione
civile,  dei  pompieri  e  delle  forze responsabili del mantenimento
dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
    c) dei   veicoli   sottoposti   a  prove  su  strada  a  fini  di
perfezionamento  tecnico,  riparazione  o manutenzione, e dei veicoli
nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
    d) dei  veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a
missioni di salvataggio;
    e) dei  veicoli  utilizzati  per  le lezioni di guida ai fini del
conseguimento   della   patente   di   guida  o  dei  certificati  di
abilitazione professionale;
    f) dei  veicoli  utilizzati  per  il trasporto di passeggeri o di
merci a fini privati e non commerciali;
    g) dei   veicoli   che   trasportano  materiale  o  attrezzature,
utilizzati  dal  conducente nell'esercizio della propria attivita', a
condizione  che  la  guida  del  veicolo  non costituisca l'attivita'
principale del conducente.
                              Art. 17.
                              Esenzioni
  1.   Sono   esentati  dall'obbligo  di  qualificazione  iniziale  i
conducenti:
    a) residenti  in  Italia,  gia' titolari, alla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto  legislativo,  del  certificato  di
abilitazione professionale di tipo KD;
    b) residenti  in  Italia,  gia' titolari, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della
categoria C ovvero C+E;
    c) cittadini  di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di
persone  o  di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida
equivalente  alle  categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo;
  2.  I  conducenti  di  cui  al comma 1 richiedono, comunque, per le
finalita'  di  cui  all'articolo  23,  il  rilascio  della  carta  di
qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze
fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi
entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
                              Art. 18.
                       Qualificazione iniziale
  1.   I   conducenti,  muniti  della  carta  di  qualificazione  del
conducente, devono aver compiuto:
    a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per
cui  e'  richiesta  la  patente  di guida delle categorie C e C+E, in
deroga  alle  limitazioni  di massa di cui all'articolo 115, comma 1,
lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
    b) 21   anni,   per  guidare  veicoli  adibiti  al  trasporto  di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D
e D+E;
  2.  La  carta  di  qualificazione  del  conducente  sostituisce  il
certificato  di  abilitazione  professionale  di  tipo KC e KD di cui
all'articolo   311   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.
  3.  I  conducenti  gia'  titolari della carta di qualificazione del
conducente   per   effettuare   trasporto  di  merci,  che  intendono
conseguire  anche  la  carta  di  qualificazione  del  conducente per
effettuare  trasporto  di  passeggeri, o viceversa, devono dimostrare
esclusivamente  la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla
nuova qualificazione.
                              Art. 19.
Carta  di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione
                              iniziale
  1.  La  carta  di  qualificazione  del  conducente  e' rilasciata a
seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un
esame  di  idoneita',  secondo  le  modalita'  di cui all'allegato I,
sezioni 1, 2 e 4.
  2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1,
ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  3. Il corso di cui al comma 1 e' organizzato:
    a) dalle  autoscuole  di  cui all'articolo 335, comma 10, lettera
a),  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e
di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
    b) da  soggetti  autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  -  Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base
dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.
  4.  L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri,  sulla  base delle disposizioni adottate con il decreto di
cui al comma 2.
  5.   I   conducenti  candidati  al  conseguimento  della  carta  di
qualificazione  del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato
di  idoneita'  professionale  di  cui  alle  vigenti  disposizioni in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o
di  cose  sono  esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente
articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
                              Art. 20.
                        Formazione periodica
  1.  Tutti  i conducenti titolari della carta di qualificazione sono
tenuti  al  rinnovo  della  medesima,  ogni  cinque  anni,  dopo aver
frequentato  obbligatoriamente  un  corso  di  formazione, secondo le
modalita' di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.
  2.   La   formazione   periodica   di   cui  al  comma  1  consiste
nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta
di  qualificazione  del  conducente  di  perfezionare  le  conoscenze
essenziali  per  lo  svolgimento delle loro funzioni, con particolare
riguardo  alla  sicurezza  stradale  e  sulla  razionalizzazione  del
consumo di carburante.
  3.  I  corsi  di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di
cui  all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate
con il decreto di cui all'articolo 19, comma 2.
  4.  Al  termine  della  formazione  periodica,  il  Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.
  5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica
per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano gia' seguito un
corso  di  formazione  periodica  per  il  trasporto  di  persone,  e
viceversa,  sono  esentati  dall'obbligo  di  frequenza  delle  parti
comuni.
  6.  Il  comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«7.  Chiunque  guida  con  patente  o  carta  di  qualificazione  del
conducente  la  cui  validita'  sia scaduta e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 143 a euro 573.
Alla  violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro  della patente o della carta di qualificazione del conducente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
  7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la  rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria
del  ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente
di guida o della carta di qualificazione del conducente»;
    b) al  comma  1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida»,
sono  inserite  le  seguenti:  «o  della  carta di qualificazione del
conducente».
                              Art. 21.
                Luogo di svolgimento della formazione
  1.  Possono  seguire  in  Italia  i  corsi di formazione iniziale i
conducenti  ivi  residenti, nonche' conducenti cittadini di uno Stato
non  appartenente  all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
dipendenti  di  un'impresa  di  autotrasporto  di  persone  o di cose
stabilita in Italia.
  2.  Possono  seguire  in  Italia  i corsi di formazione periodica i
conducenti  di  cui  al comma 1, nonche' i conducenti residenti in un
altro  Stato  membro  dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
                              Art. 22.
                         Codice comunitario
  1.  La  carta  di  qualificazione  del  conducente  rilasciata  dai
competenti  uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
-  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e' conforme al modello
previsto dall'allegato II.
  2.  In  corrispondenza  della  categoria  di  patente di guida «C»,
ovvero  «C+E»  se  posseduta  dal conducente, deve essere indicato il
codice  comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la
carta  di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la
data di scadenza di validita' della carta.
  3.  In  corrispondenza  della  categoria  di  patente di guida «D»,
ovvero  «D+E»  se  posseduta  dal conducente, deve essere indicato il
codice  comunitario  armonizzato «95», se il conducente ha conseguito
la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone
e la data di scadenza di validita' della carta.
  4.  L'Italia  riconosce  la  carta di qualificazione del conducente
rilasciata  dagli  altri  Stati  membri  del-l'Unione europea o dello
Spazio economico europeo.
  5.  Il  rilascio  della  carta  di qualificazione del conducente e'
subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'.
  6.  I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea  o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di
autotrasporto  stabilita  in  uno  Stato  membro diverso dall'Italia,
possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la
propria  qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del
conducente con:
    a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente
di guida;
    b) l'attestato  di  conducente  di  cui  al  regolamento  (CE) n.
484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
  7.  I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea  o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di
autotrasporto  stabilita  in  uno  Stato  membro diverso dall'Italia,
possono   guidare   veicoli   adibiti   al  trasporto  di  passeggeri
comprovando  la  propria  qualificazione,  oltre  che con la carta di
qualificazione  del conducente, con il codice comunitario armonizzato
«95» riportato sulla patente di guida.
                              Art. 23.
            Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti
  1.  La  disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
modificazioni,  si  applica  anche  alla  carta di qualificazione del
conducente   di   cui  all'articolo 14,  nonche'  al  certificato  di
abilitazione  professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  2.   La  decurtazione  del  punteggio  si  applica  alla  carta  di
qualificazione  del  conducente,  se  gli illeciti sono commessi alla
guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione
del conducente e nell'esercizio dell'attivita' professionale.
  3.  In  caso  di  perdita  totale  del  punteggio  sulla  carta  di
qualificazione  del  conducente,  detto  documento  e' revocato se il
conducente  non  supera  l'esame  di revisione previsto dall'articolo
126-bis  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.  In  caso di revoca della patente di guida determinata
dall'esito  negativo  dell'esame  di  revisione, e' revocata anche la
carta   di   qualificazione   del  conducente  o  il  certificato  di
abilitazione professionale di tipo KB.
                              Art. 24.
                      Disposizione finanziaria
  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri,  ne' minori entrate a carico del
bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005
                              CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                                                           Allegato I
                                 (previsto dall'articolo 19, comma 2)
 
      REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE
                              Sezione 1
                        ELENCO DELLE MATERIE
  Le  conoscenze  per  l'accertamento della qualificazione iniziale e
della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri
devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli
aspiranti  conducenti  devono possedere il livello di conoscenze e di
attitudini  pratiche  necessarie  per  guidare in sicurezza i veicoli
della  relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze
non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di
formazione  di  cui  all'allegato  I  della  decisione 85/368/CEE del
Consiglio,  del  16 luglio 1985, vale a dire al livello raggiunto nel
corso  dell'istruzione  obbligatoria  completata  da  una  formazione
professionale.
1. Perfezionamento  per una guida razionale sulla base delle norme di
                             sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
  1.1.  Obiettivo:  conoscenza  delle  caratteristiche del sistema di
trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
  Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona
di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti
di trasmissione.
  1.2.  Obiettivo:  conoscenza  delle  caratteristiche tecniche e del
funzionamento  dei  dispositivi di sicurezza per poter controllare il
veicolo,   minimizzarne   l'usura   e   prevenire   le   anomalie  di
funzionamento.
  Peculiarita'  del  circuito  di  frenatura  oleo-pneumatico, limiti
dell'utilizzo  di  freni  e  rallentatori,  uso  combinato di freni e
rallentatore,   ricerca  del  miglior  compromesso  fra  velocita'  e
rapporto  del  cambio,  ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria.
  1.3. Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.
  Ottimizzazione  del consumo di carburante mediante attuazione delle
cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Patenti di guida C, C+E.
  1.4.  Obiettivo:  capacita'  di  caricare  il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
  Forze  agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di   velocita'   in   funzione   del   carico  del  veicolo  e  delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un  complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del
carico,  conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo
e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
  Principali  categorie  di merci bisognose di stivaggio, tecniche di
ancoraggio  e  di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica
dei   dispositivi   di   stivaggio,   uso   delle   attrezzature   di
movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E.
  1.5.  Obiettivo:  capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort
dei passeggeri.
  Calibrazione    dei    movimenti   longitudinali   e   trasversali,
ripartizione  della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale,
fluidita'  della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture
specifiche   (spazi   pubblici,  corsie  riservate),  gestione  delle
situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni
del  conducente,  interazione  con  i  passeggeri,  specificita'  del
trasporto  di  determinati  gruppi di persone (portatori di handicap,
bambini).
  1.6.  Obiettivo:  capacita'  di  caricare  il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
  Forze  agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di   velocita'   in   funzione   del   carico  del  veicolo  e  delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un  complesso  di  veicoli,  ripartizione del carico, conseguenze del
sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro.
                  2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
  2.1.  Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto
e della relativa regolamentazione.
  Durata   massima   della   prestazione  lavorativa  nei  trasporti;
principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85
e  (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985; sanzioni per
omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.
  Conoscenza  del  contesto  sociale  dell'autotrasporto:  diritti  e
doveri  del  conducente  in  materia  di  qualificazione  iniziale  e
formazione permanente.
Patenti di guida C, C+E.
  2.2.  Obiettivo:  conoscenza  della  regolamentazione  relativa  al
trasporto di merci.
  Licenze  per  l'esercizio  dell'attivita',  obblighi  previsti  dai
contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti
che  costituiscono  il  contratto  di  trasporto,  autorizzazioni  al
trasporto   internazionale,   obblighi   previsti  dalla  convenzione
relativa  al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(CMR),   redazione   della   lettera   di   vettura   internazionale,
attraversamento   delle   frontiere,   commissionari   di  trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E.
  2.3.  Obiettivo:  conoscenza  della  regolamentazione  relativa  al
trasporto di persone.
  Trasporto  di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a
bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
3. Salute,   sicurezza  stradale  e  sicurezza  ambientale,  servizi,
                             logistica.
Tutte le patenti di guida.
  3.1.  Obiettivo:  sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli
infortuni sul lavoro.
  Tipologia  degli  infortuni  sul  lavoro nel settore dei trasporti,
statistiche   sugli  incidenti  stradali,  percentuale  di  automezzi
pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali
ed economici.
  3.2.  Obiettivo:  capacita'  di  prevenire  la  criminalita'  ed il
traffico di clandestini.
  Informazioni   generali,  implicazioni  per  i  conducenti,  misure
preventive,   promemoria   verifiche,   normativa   in   materia   di
responsabilita' degli autotrasportatori.
  3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
  Principi  di  ergonomia:  movimenti e posture a rischio, condizione
fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
  3.4.   Obiettivo:   consapevolezza  dell'importanza  dell'idoneita'
fisica e mentale.
  Principi   di   un'alimentazione   sana   ed  equilibrata,  effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione;  sintomi,  cause  ed  effetti dell'affaticamento e dello
stress,    ruolo   fondamentale   del   ciclo   di   base   attivita'
lavorativa/riposo.
  3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza.
  Condotta  in  situazione  di  emergenza:  valutare  la  situazione,
evitare   di   aggravare  l'incidente,  chiamare  soccorsi,  prestare
assistenza  e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio,
evacuazione   degli   occupanti   del  mezzo  pesante/dei  passeggeri
dell'autobus,  garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta
in caso di aggressione.
  Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
  3.6.  Obiettivo:  capacita'  di  comportarsi in modo da valorizzare
l'immagine dell'azienda.
  Condotta  del  conducente  e  immagine  aziendale: importanza della
qualita'  della  prestazione del conducente per l'impresa, pluralita'
dei  ruoli  e  degli  interlocutori  del conducente, manutenzione del
veicolo,  organizzazione  del  lavoro, conseguenze delle vertenze sul
piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
  3.7.     Obiettivo:     conoscenza     del    contesto    economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
  L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza,
spedizionieri),    diverse   attivita'   connesse   all'autotrasporto
(trasporti  per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare di
trasporto),   organizzazione   dei  principali  tipi  di  impresa  di
trasporti  o  di  attivita' ausiliare di trasporto, diversi trasporti
specializzati  (trasporti  su  strada con autocisterna, a temperatura
controllata,   ecc.),   evoluzioni   del   settore  (diversificazione
dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).
Patenti di guida D, D+E.
  3.8.     Obiettivo:     conoscenza     del    contesto    economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.
  L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di
persone  (ferrovia,  autovetture private), diverse attivita' connesse
all'autotrasporto   di   persone,   attraversamento  delle  frontiere
(trasporto  internazionale),  organizzazione  dei  principali tipi di
impresa di autotrasporto di persone.
                              Sezione 2
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA
  La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte
le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di
tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
  L'aspirante  conducente  deve  effettuare almeno venti ore di guida
individuale  su  un  veicolo  della pertinente categoria che soddisfi
almeno  i  criteri  dei  veicoli  d'esame  definiti  nel  decreto del
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.
40/T.
  Durante  la  guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da  un  istruttore  abilitato.  Ogni  conducente  puo'  effettuare al
massimo  8  ore  delle  20  ore  di  guida  individuale su un terreno
speciale,  per  valutare  il  perfezionamento  a  una guida razionale
improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il
controllo  del  veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo
stradale  e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche
e dell'ora del giorno o della notte.
  Per  i  conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della
qualificazione  iniziale  e'  di  70  ore,  di  cui  5  ore  di guida
individuale.
  A  formazione  conclusa,  il  conducente dovra' sostenere un esame,
scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
                              Sezione 3
                   OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
  Corsi  obbligatori  di  formazione  periodica  sono organizzati dai
soggetti  autorizzati.  La  durata  di  tali  corsi e' di 35 ore ogni
cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.
                              Sezione 4
AUTORIZZAZIONE  DELLA  QUALIFICAZIONE  INIZIALE  E  DELLA  FORMAZIONE
                              PERIODICA
  1.  I  corsi  per  la  qualificazione  iniziale  e della formazione
periodica sono tenuti esclusivamente da:
    a) dalle  autoscuole  di  cui all'articolo 335, comma 10, lettera
a),  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e
di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
    b) da  soggetti  autorizzati  dal  Dipartimento  per  i trasporti
terrestri  sulla  base  dei criteri individuati con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo
su   richiesta   scritta  sulla  base  dei  criteri  individuati  con
provvedimento  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
terra'  conto  di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla
direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del
15 luglio 2003.
 
                                                          Allegato II
                                 (previsto dall'articolo 22, comma 1)
 
   REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITA' EUROPEE DI CARTA
                  DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
    1.  Le  caratteristiche  fisiche  della  carta sono conformi alle
norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
    I  metodi  per  la  verifica  delle caratteristiche fisiche della
carta   destinate   a   garantire  la  loro  conformita'  alle  norme
internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
    2. La carta si compone di due facciate:
      La facciata 1 contiene:
        a) la  dicitura  «carta  di  qualificazione  del  conducente»
stampata in caratteri di grandi dimensioni;
        b) la menzione «Repubblica italiana»;
        c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata in negativo
in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
        d) le  informazioni  specifiche  della  carta,  numerate come
segue:
          1. cognome del titolare;
          2. nome del titolare;
          3. data e luogo di nascita del titolare;
          4.a) data di rilascio;
            b) data di scadenza;
            c) designazione  dell'autorita'  che  rilascia  la  carta
(puo' essere stampata sulla facciata 2);
            d) numero  diverso  da  quello della patente di guida per
scopi amministrativi (menzione facoltativa);
          5. a) numero della patente;
            b) numero di serie;
          6. fotografia del titolare;
          7. firma del titolare;
          8.  luogo  di  residenza  o  indirizzo postale del titolare
(menzione facoltativa);
          9.  categorie  o  sottocategorie  di veicoli per i quali il
conducente  risponde  agli  obblighi  di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
        e) la   dicitura  «modello  delle  Comunita'  europee»  e  la
dicitura  «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue
della  Comunita',  stampate  in  blu  in modo da costituire lo sfondo
della carta:
          tarjeta de cualificacion del conductor;
          chaufføruddannelsesbevis;
          Fahrerqualifizierungsnachweis;
          driver qualification card;
          carte de qualification de conducteur;
          carta cailiochta tiomana;
          carta di qualificazione del conducente;
          kwalificatiekaart bestuurder;
          carta de qualificação do motorista;
          kuljettajan ammattipätevyyskortti;
          yrkeskompetensbevis fr frare;
        f) colori di riferimento:
          - blu: Pantone Reflex blue;
          - giallo: Pantone yellow.
      La facciata 2 contiene:
        a) le  categorie  o sottocategorie di veicoli per le quali il
conducente  risponde  agli  obblighi  di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
          10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva;
          11. uno  spazio riservato allo Stato membro che rilascia la
carta  per  eventuali  indicazioni indispensabili alla gestione della
stessa  o  relative  alla  sicurezza stradale (menzione facoltativa).
Qualora  la  menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente
allegato,   dovra'   essere   preceduta   dal  numero  della  rubrica
corrispondente;
        b) una  spiegazione  delle  rubriche  numerate che si trovano
sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a),
4b), 4c), 5a), 5b) e 10].
    3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.
    I  diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare
qualsiasi  falsificazione  o  manipolazione  e  a  rilevare qualsiasi
tentativo  in  tal  senso.  Il  livello  di  sicurezza della carta e'
comparabile a quello della patente di guida.
    4. Disposizioni particolari.
    Previa   consultazione   della   commissione,  gli  e'  possibile
aggiungere  colori  o  marcature  come  il  codice  a  barre, simboli
nazionali  e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni
del presente allegato.
    Nel  quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a
barre  non  puo'  contenere  informazioni  diverse da quelle che gia'
figurano   in  modo  leggibile  sulla  carta  di  qualificazione  del
conducente,  o  che  sono indispensabili per la procedura di rilascio
della stessa.
 
              CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE