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Roma, 17 gennaio 2006

 

Circolare n. 8/2006

 

Oggetto: Previdenza – Manovra economica 2006 – Legge 23.12.2005, su S.O. alla G.U. n. 302 del 29.12.2005 – Circolare INPS n. 3 del 5.1.2006.

 

Si segnalano le principali disposizioni di natura previdenziale della legge finanziaria 2006 che, come lo scorso anno, è costituita da un unico articolo diviso in ben 612 commi.

 

Costo del lavoro (commi 361 e 362) – A decorrere dell’1 gennaio 2006 i contributi INPS a carico delle imprese sono stati ridotti dell’1%. La riduzione si applica sull’aliquota CUAF (relativa agli assegni per il nucleo familiare) che pertanto diventa pari allo 0,68% per le imprese inquadrate previdenzialmente sia nell’industria che nel terziario. Con la circolare in oggetto l’INPS ha illustrato le modalità applicative  della suddetta riduzione precisando che la stessa non si applica ai datori di lavoro che sono esonerati dalla contribuzione CUAF (tra cui le associazioni di categoria) in quanto garantiscono a proprie spese ai lavoratori interessati gli assegni per il nucleo familiare.

 

Premi INAIL (commi 364 e 365) – E’ stata introdotta una procedura per la rideterminazione con cadenza annuale della misura dei premi INAIL in funzione di vari fattori (andamento infortunistico, attuazione della normativa di prevenzione e oneri che incidono sui tassi di premio). In sede di prima applicazione tale disposizione dovrà essere attuata entro il 28 febbraio prossimo.

 

Ammortizzatori sociali (commi 410 e 411) – E’ stata prorogata anche per il 2006 la disposizione che attribuisce al Ministero del Lavoro la facoltà di concedere, anche solo per zone circoscritte, la cassa integrazione straordinaria e la mobilità a settori non rientranti nel regime generale degli ammortizzatori sociali. Come in passato tale facoltà potrà essere esercitata solo in presenza di accordi delle categorie interessate; tali accordi potranno essere raggiunti al più tardi entro il 30 giugno 2006.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

M/t

 

 

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S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005 (fonte Guritel)

LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          *** omissis ***
   361.  Nell'ambito  del  processo  di armonizzazione delle forme di
contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee
a  carico  della  gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989,  n.  88, nonche' di riduzione del costo del lavoro, a decorrere
dal    gennaio  2006 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero
dal  versamento  dei  contributi  sociali  alla predetta gestione nel
limite massimo complessivo di un punto percentuale.
   362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere
sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei
confronti  dei  datori  di  lavoro  operanti  nei settori per i quali
l'aliquota  contributiva  per  assegni  per  il  nucleo  familiare e'
dovuta,  tenuto  conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  in  misura inferiore a un punto
percentuale,  a  valere  anche  sui  versamenti  di  altri contributi
sociali  dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al
comma  361, prioritariamente considerando i contributi per maternita'
e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2
della  legge  29  maggio  1982,  n.  297, e successive modificazioni,
nonche'  il  contributo  di  cui all'articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
                          *** omissis ***
   364.   La  misura  dei  premi  assicurativi  dovuti  all'INAIL  e'
rideterminata,  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 23
febbraio  2000,  n.  38, in misura corrispondente al relativo rischio
medio  nazionale  tenuto  conto  dell'andamento  infortunistico delle
singole  gestioni  e  dell'attuazione  della  normativa  in  tema  di
prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro,  nonche'  degli oneri che
concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da
garantire   comunque   l'equilibrio   finanziario  complessivo  delle
gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
   365.  La  rideterminazione  di  cui  al  comma  364 e' disposta in
presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il
30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede
ai  sensi  del  comma  364  con delibera dell'istituto, approvata con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28
febbraio 2006.
                          *** omissis ***
   410.  In  attesa  della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo
per  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  e  successive modificazioni, il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  puo' disporre entro il 31 dicembre
2006,  in  deroga  alla  vigente  normativa, concessioni, anche senza
soluzione  di  continuita',  dei  trattamenti  di  cassa integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali,  anche  con  riferimento  a settori produttivi ed aree
territoriali,  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi  definiti  in  specifici accordi in sede governativa
intervenuti  entro  il  30 giugno 2006 che recepiscono le intese gia'
stipulate  in  sede  istituzionale territoriale, ovvero nei confronti
delle  imprese  agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza
aviaria.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al primo
periodo,  i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155,
della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, e successive modificazioni,
possono  essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
specifici   accordi   in  sede  governativa  abbiano  comportato  una
riduzione  nella  misura  almeno  del  10  per  cento  del numero dei
destinatari  dei  trattamenti  scaduti il 31 dicembre 2005. La misura
dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento
nel  caso  di  prima  proroga,  del  30 per cento nel caso di seconda
proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3,
comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come
da   ultimo   modificato  dall'articolo  7-duodecies,  comma  1,  del
decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
   411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei
casi  di  crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi
del  presente  comma  ed  ai  sensi dell'articolo 1, comma 155, della
legge  30  dicembre  2004,  n. 311, e successive modificazioni, e non
completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale  in  deroga  alla  vigente  normativa ovvero
possono  essere  destinate  ad  azioni  di  reimpiego  dei lavoratori
coinvolti  nelle  suddette crisi, sulla base di programmi predisposti
dalle  regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto
tecnico  delle  agenzie  strumentali del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali.  Nell'ambito  delle risorse finanziarie di cui al
primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma
155,   della   legge   30   dicembre   2004,  n.  311,  e  successive
modificazioni,  possono essere prorogati con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  qualora  i piani di gestione delle
eccedenze  gia'  definiti  in  specifici  accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento
del  numero  dei  destinatari  dei trattamenti scaduti il 31 dicembre
2005.  La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta
del  10  per  cento  nel  caso di prima proroga in deroga, del 30 per
cento  nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le
successive  proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con
accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali  possono  essere  utilizzate  per  trattamenti  di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale  in  deroga  alla  vigente  normativa  ovvero possono essere
destinate  a  programmi  di  reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle
suddette  crisi,  sulla  base  di programmi predisposti dalle regioni
d'intesa  con  le  province  e  con il supporto tecnico delle agenzie
strumentali  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali. La
disposizione  non  comporta  oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio
dello Stato.

FINE TESTO LEGGE

 

INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola

Circolare n. 3 del 5 gennaio 2006

                                                                                                          Indirizzi omessi

 

OGGETTO: Riduzione del costo del lavoro ex articolo 1, commi n. 361 e 362 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

SOMMARIO: La legge finanziaria 2006 prevede, a decorrere dal 1/1/2006, un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare.

 

Premessa.

La legge finanziaria per l’anno in corso (1), ai commi 361 e 362 dell’unico articolo di cui si compone (allegato 1), introduce, dal 1 gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura massima di un punto percentuale.

1. Quadro di riferimento.

Il provvedimento si colloca nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee e nel contesto delle politiche dirette alla riduzione del costo del lavoro, inserendosi, così, nel solco già tracciato negli ultimi anni da analoghe disposizioni finalizzate a realizzare una riduzione del carico contributivo in tutti i settori dell’economia (2).

 Al riguardo appare utile segnalare che, in forza della previsione di cui al comma 269 della legge finanziaria per l’anno 2006, le misure compensative in favore delle imprese, previste dall’articolo 8, c. 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, connesse al conferimento del TFR alla previdenza complementare, slittano a decorrere dal 1 gennaio 2008.

 Con la presente circolare si forniscono istruzioni per l’operatività della disposizione in commento con riferimento ai datori di lavoro che operano con il sistema del DM10/2.

 2. Contenuto della norma.

L’impianto legislativo prevede che la riduzione contributiva di un punto percentuale interessi prioritariamente l'aliquota di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare.

Ai datori di lavoro operanti nei settori in cui, per effetto dell’esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare é dovuta in misura inferiore a un punto percentuale, la riduzione si estende alle altre assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, "prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione".

 Nel caso di ulteriore impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero riguarderà altre assicurazioni della sopra menzionata Gestione, fino ad esaurimento delle singole aliquote interessate (cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia e lapidei, cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, trattamenti economici di malattia).

Per espressa previsione legislativa, la riduzione contributiva non potrà applicarsi:

      al contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni;

      al contributo ex articolo 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, integrativo della disoccupazione involontaria, destinato a finanziare attività formative a favore dei lavoratori e devoluto, per i soggetti aderenti, ai Fondi interprofessionali per la formazione continua ex articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

 3. Soggetti beneficiari ed esclusioni.

Dalla formulazione della norma deriva che beneficiari della disposizione agevolativa sono i soli datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il  finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, ancorché la misura della contribuzione stessa risulti azzerata per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000.

Sono, quindi, esclusi dall'esonero le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non soggetti, in genere, alla disciplina della CUAF (3).

Parimenti, non potranno accedere alla riduzione contributiva in argomento i datori di lavoro esonerati dal versamento della contribuzione CUAF perché provvedono direttamente alla erogazione, ai propri dipendenti, dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge (associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici), nonché le aziende operanti all’estero in paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale.

Per le motivazioni sopra espresse, sono altresì esclusi dall’esonero in commento i giornalisti iscritti all’INPGI, per i quali è dovuto all’Istituto il solo contributo di maternità nella misura dello 0,25% (0,65% con la riduzione dello 0,40% ex legge n. 388/2000).

 4. Particolarità.

I datori di lavoro agricoli opereranno l’esonero riferito agli operai (OTI – OTD), sulla contribuzione versata con le modalità ex SCAU.

La medesima prassi dovrà essere seguita dalle Cooperative agricole ex lege n. 240/1984, iscritte nell’albo informatico delle società cooperative,per quanto attiene alla contribuzione degli operai a tempo indeterminato. Per questi ultimi, infatti, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000, la contribuzione CUAF, assolta con il DM10/2, è stata azzerata.

Le Cooperative di cui sopra, non iscritte nell’albo informatico delle società cooperative, potranno invece operare sul DM10/2 la riduzione contributiva riferita agli operai a tempo indeterminato, essendovi capienza nella relativa contribuzione CUAF.

Le imprese della pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori, relativamente al personale soggetto alla legge n. 413/1984, opereranno l’esonero relativo alla contribuzione di maternità (0,06%) all’IPSEMA, mentre ridurranno sul DM10/2, fino a concorrenza della misura agevolativa spettante (0,94%), la contribuzione di finanziamento della DS (4).

Quest’ultima, in conseguenza della disposizione in commento, si attesterà quindi, da gennaio 2006, nella misura dello 0,67% (5).

 5. Modalità di compilazione del DM10/2.

Ai fini della pratica fruizione della riduzione contributiva in argomento, i datori di lavoro si atterrano alle modalità illustrate nella circolare n. 115 del 10 novembre 2005 (nettizzazione dei contributi).

Provvederanno, quindi, ad indicare direttamente la contribuzione dovuta, già al netto della riduzione contributiva spettante.

 

                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                              CRECCO

 

(1) Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n. 211)

(2) Si vedano al riguardo i provvedimenti di soppressione dei cosiddetti oneri impropri (ENAOLI, ASILI NIDO, TBC e GESCAL), la riduzione degli oneri contributivi per MATERNITÀ e, da ultimo, l’esonero CUAF ex articolo 120 della legge n. 388/2000.

(3) Fanno eccezione le Aziende speciali ex lege 142/1990 soggette alla disciplina CUAF ed il Ministero di Grazia e Giustizia (soggetto alla disciplina CUAF) per detenuti ed internati.

(4) Per detti soggetti, la contribuzione CUAF (0,01%) è già stata azzerata per effetto della disposizione di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000

(5) 0,37% DS ordinaria e 0,30% contr. ex art, 25, c. 4 legge n. 845/1978.