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Roma, 17 gennaio 2006
Circolare n. 8/2006
Oggetto: Previdenza – Manovra economica 2006 – Legge
23.12.2005, su S.O. alla G.U. n. 302 del 29.12.2005 – Circolare INPS n. 3 del
5.1.2006.
Si segnalano le principali disposizioni di natura
previdenziale della legge finanziaria 2006 che, come lo scorso anno, è
costituita da un unico articolo diviso in ben 612 commi.
Premi INAIL
(commi 364 e 365) – E’
stata introdotta una procedura per la rideterminazione
con cadenza annuale della misura dei premi INAIL in funzione di vari fattori
(andamento infortunistico, attuazione della normativa di prevenzione e oneri
che incidono sui tassi di premio). In sede di prima applicazione tale
disposizione dovrà essere attuata entro il 28 febbraio prossimo.
Ammortizzatori
sociali (commi 410 e 411) – E’ stata prorogata anche per il 2006 la disposizione che attribuisce
al Ministero del Lavoro la facoltà di concedere, anche solo per zone
circoscritte, la cassa integrazione straordinaria e la mobilità a settori non
rientranti nel regime generale degli ammortizzatori sociali. Come in passato
tale facoltà potrà essere esercitata solo in presenza di accordi delle
categorie interessate; tali accordi potranno essere raggiunti al più tardi
entro il 30 giugno 2006.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due |
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M/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre
2005 (fonte Guritel)
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*** omissis ***
361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di
contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, nonche' di riduzione del costo del lavoro, a decorrere
dal 1° gennaio 2006 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero
dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel
limite massimo complessivo di un punto percentuale.
362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere
sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei
confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali
l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e'
dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto
percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi
sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al
comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternita'
e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni,
nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
*** omissis ***
364. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL e'
rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio
medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico delle
singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonche' degli oneri che
concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da
garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle
gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
365. La rideterminazione di cui al comma 364 e' disposta in
presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il
30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede
ai sensi del comma 364 con delibera dell'istituto, approvata con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28
febbraio 2006.
*** omissis ***
410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre entro il 31 dicembre
2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza
soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa
intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese gia'
stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti
delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza
aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura
dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3,
comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come
da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei
casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi
del presente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non
completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di
disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero
possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori
coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti
dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto
tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al
primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma
155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento
del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre
2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per
cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le
successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con
accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere
destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle
suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni
d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La
disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
FINE TESTO LEGGE
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento
dell’Area Agricola
Circolare n. 3 del 5 gennaio 2006
Indirizzi
omessi
OGGETTO: Riduzione del costo del lavoro ex articolo 1,
commi n. 361 e 362 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
SOMMARIO: La legge finanziaria 2006 prevede, a decorrere dal 1/1/2006,
un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo
familiare.
Premessa.
La legge finanziaria per l’anno in corso (1), ai commi 361 e 362
dell’unico articolo di cui si compone (allegato 1), introduce, dal 1 gennaio
2006, un esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla
gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura
massima di un punto percentuale.
1. Quadro di riferimento.
Il provvedimento si colloca nell’ambito del processo di armonizzazione
delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni
temporanee e nel contesto delle politiche dirette alla riduzione del costo del
lavoro, inserendosi, così, nel solco già tracciato negli ultimi anni da
analoghe disposizioni finalizzate a realizzare una riduzione del carico contributivo
in tutti i settori dell’economia (2).
Al riguardo appare utile segnalare che, in forza della
previsione di cui al comma 269 della legge finanziaria per l’anno 2006, le
misure compensative in favore delle imprese, previste dall’articolo 8, c. 2 del
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2
dicembre 2005, n. 248, connesse al conferimento del TFR alla previdenza
complementare, slittano a decorrere dal 1 gennaio 2008.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni per
l’operatività della disposizione in commento con riferimento ai datori di lavoro
che operano con il sistema del DM10/2.
2. Contenuto della norma.
L’impianto legislativo prevede che la riduzione contributiva di un
punto percentuale interessi prioritariamente l'aliquota di finanziamento degli
assegni per il nucleo familiare.
Ai datori di lavoro operanti nei settori in cui, per effetto
dell’esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare é dovuta in
misura inferiore a un punto percentuale, la riduzione si estende alle altre
assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti" di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
"prioritariamente considerando i contributi per maternità e per
disoccupazione".
Nel caso di ulteriore impossibilità ad esaurire la misura
spettante, l'esonero riguarderà altre assicurazioni della sopra menzionata
Gestione, fino ad esaurimento delle singole aliquote interessate (cassa per
l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, cassa per l'integrazione
guadagni dei lavoratori dell'edilizia e lapidei, cassa per l'integrazione
salariale ai lavoratori agricoli, trattamenti economici di malattia).
Per espressa previsione legislativa, la riduzione contributiva non
potrà applicarsi:
al contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e
successive modificazioni;
al contributo ex articolo 25, c. 4, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, integrativo della disoccupazione involontaria, destinato
a finanziare attività formative a favore dei lavoratori e devoluto, per i
soggetti aderenti, ai Fondi interprofessionali per la formazione continua ex
articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Soggetti beneficiari ed esclusioni.
Dalla formulazione della norma deriva che beneficiari della
disposizione agevolativa sono i soli datori di lavoro
tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento
degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge
n. 88/1989, ancorché la misura della contribuzione stessa risulti azzerata per
effetto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000.
Sono, quindi, esclusi dall'esonero le Amministrazioni dello Stato e
gli Enti pubblici non soggetti, in genere, alla disciplina della CUAF (3).
Parimenti, non potranno accedere alla riduzione contributiva in
argomento i datori di lavoro esonerati dal versamento della contribuzione CUAF
perché provvedono direttamente alla erogazione, ai propri dipendenti, dei
trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge
(associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici), nonché
le aziende operanti all’estero in paesi con i quali non vigono accordi di
sicurezza sociale.
Per le motivazioni sopra espresse, sono altresì esclusi dall’esonero
in commento i giornalisti iscritti all’INPGI, per i quali è dovuto all’Istituto
il solo contributo di maternità nella misura dello 0,25% (0,65% con la
riduzione dello 0,40% ex legge n. 388/2000).
4. Particolarità.
I datori di lavoro agricoli opereranno l’esonero riferito agli operai
(OTI – OTD), sulla contribuzione versata con le modalità ex SCAU.
La medesima prassi dovrà essere seguita dalle Cooperative agricole ex lege n. 240/1984, iscritte nell’albo informatico
delle società cooperative,per quanto attiene alla contribuzione degli operai a
tempo indeterminato. Per questi ultimi, infatti, per effetto delle disposizioni
di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000, la contribuzione CUAF, assolta
con il DM10/2, è stata azzerata.
Le Cooperative di cui sopra, non iscritte nell’albo informatico
delle società cooperative, potranno invece operare sul DM10/2 la riduzione
contributiva riferita agli operai a tempo indeterminato, essendovi capienza
nella relativa contribuzione CUAF.
Le imprese della pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori,
relativamente al personale soggetto alla legge n. 413/1984, opereranno
l’esonero relativo alla contribuzione di maternità (0,06%) all’IPSEMA, mentre
ridurranno sul DM10/2, fino a concorrenza della misura agevolativa
spettante (0,94%), la contribuzione di finanziamento della DS (4).
Quest’ultima, in conseguenza
della disposizione in commento, si attesterà quindi, da gennaio 2006, nella
misura dello 0,67% (5).
5. Modalità di compilazione del DM10/2.
Ai fini della pratica fruizione della riduzione contributiva in
argomento, i datori di lavoro si atterrano alle modalità illustrate nella
circolare n. 115 del 10 novembre 2005 (nettizzazione
dei contributi).
Provvederanno, quindi, ad indicare direttamente la contribuzione
dovuta, già al netto della riduzione contributiva spettante.
IL DIRETTORE GENERALE
CRECCO
(1) Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n. 211)
(2)
Si vedano al riguardo i provvedimenti di soppressione dei cosiddetti oneri impropri
(ENAOLI, ASILI NIDO, TBC e GESCAL), la riduzione degli oneri contributivi per
MATERNITÀ e, da ultimo, l’esonero CUAF ex articolo 120 della legge n. 388/2000.
(3) Fanno
eccezione le Aziende speciali ex lege 142/1990
soggette alla disciplina CUAF ed il Ministero di Grazia e Giustizia (soggetto
alla disciplina CUAF) per detenuti ed internati.
(4) Per detti
soggetti, la contribuzione CUAF (0,01%) è già stata azzerata per effetto della
disposizione di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000
(5) 0,37% DS
ordinaria e 0,30% contr. ex art, 25, c. 4 legge n. 845/1978.