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Roma, 17 gennaio 2006
Circolare n. 9/2006
Oggetto: Previdenza – Riforma della previdenza
complementare - DLGVO 5.12.2005, n. 252, su S.O. alla G.U. n. 289 del
13.12.2005.
Come è noto, a
conclusione di un iter tormentato è stata approvata una riforma della
previdenza complementare che entrerà in vigore l’1 gennaio 2008 (anziché l’1 gennaio
2006 come previsto inizialmente).
Il testo finale,
dopo un lungo braccio di ferro con il mondo assicurativo e bancario, riconosce
la centralità della contrattazione collettiva ai fini sia della destinazione
del TFR che della sussistenza degli obblighi contributivi a carico delle
aziende. In particolare la riforma intende promuovere la diffusione della
previdenza complementare facendo leva sullo smobilizzo del TFR (realizzabile
attraverso il meccanismo del silenzio-assenso
del lavoratore) e la contemporanea previsione di misure compensative
(consistenti in agevolazioni all’accesso al credito e in riduzioni del costo
del lavoro) a favore delle imprese per la conseguente perdita di liquidità.
Oltre a dare
attuazione alla legge delega 243/04, il provvedimento in questione interviene
su tutti gli altri aspetti della previdenza complementare (regime fiscale,
prestazioni, sistema di vigilanza, ecc.) riscrivendo integralmente l’attuale
testo base di riferimento (DLGVO n. 124/93) che pertanto dal 2008 sarà
automaticamente abrogato.
Si evidenziano le
principali novità della riforma con riserva di successivi approfondimenti.
Campo di applicazione – In base alla nuova disciplina l’accesso alla
previdenza complementare non sarà più condizionato dall’esistenza di un fondo
pensionistico contrattuale (anche aziendale), potendo il singolo lavoratore
scegliere di destinare il TFR anche verso fondi pensione aperti promossi da banche o assicurazioni.
Altra importante
novità rispetto all’attuale regime è costituita dalla possibilità, attribuita
alle regioni e agli enti di previdenza privatizzati di cui al DLGVO n. 509/94
(tra cui il Fasc), di istituite forme pensionistiche
complementari.
Contribuzione – Come è noto, mentre in base al DLGVO n. 124/93 attualmente
i fondi pensione sono alimentati da una quota di TFR, da un contributo
aziendale e da un contributo a carico del lavoratore, con le nuova disciplina
il conferimento del TFR sarà svincolato dal contemporaneo versamento di
contributi aggiuntivi potendo quindi costituire l’unico canale di finanziamento
della previdenza complementare. Ulteriori finanziamenti potranno derivare o
dalla libera scelta del lavoratore, che potrà decidere di intervenire con quote
della propria retribuzione, o dalla contrattazione collettiva attraverso
contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro. Al riguardo si
sottolinea come l’obbligatorietà di versamento da parte delle aziende sussisterà
solo nel caso in cui il TFR sia stato conferito alla forma pensionistica complementare
prevista dal contratto collettivo (anche aziendale); la versione finale del
decreto 252 ha infatti escluso la “portabilità”
automatica del contributo aziendale qualora il TFR venga indirizzato verso
forme assicurative.
Smobilizzo del TFR – Lo smobilizzo del TFR, che riguarderà esclusivamente
l’intera quota maturanda e non quella già accantonata, potrà avvenire in modo esplicito
o tacito. Nel primo caso il lavoratore, nel periodo compreso tra gennaio e
giugno del 2008, dovrà comunicare alla propria azienda se intende mantenere il
TFR presso la stessa ovvero se preferisce destinarlo ad una qualsiasi forma di
previdenza completare. Nel caso in cui il lavoratore non eserciti alcuna opzione,
per effetto del silenzio–assenso
il TFR confluirà automaticamente al fondo pensione previsto dal contratto
collettivo applicato ovvero, in assenza di disposizioni contrattuali, ad un
fondo pensione residuale che sarà istituito presso l’INPS.
Si segnala che in
via transitoria sarà consentito, ai soli lavoratori assunti prima del 29 aprile
1993 (data di entrata in vigore dell’attuale disciplina di cui al DLGVO n.124/93) e non iscritti ad alcun fondo pensione, di
smobilizzare solo una parte del TFR maturando (non inferiore comunque al 50%)
anziché l’intera quota.
Regime fiscale – I contributi versati ai fondi pensione dal datore di
lavoro e dal lavoratore continueranno ad essere deducibili nella misura massima
complessiva di euro 5.164,57 annui. E’ stato inoltre confermato il particolare
regime di deroga a favore dei fondi preesistenti al DLGVO n.124/93
(tra cui il Fondo Mario Negri); la relativa contribuzione pertanto, oltre a non
essere vincolata all’utilizzo del TFR, rimarrà pienamente deducibile.
Nessuna novità
infine interverrà per quanto concerne la contribuzione previdenziale; sulla
quota a carico dei datori di lavoro continuerà pertanto ad applicarsi
l’aliquota ridotta del 10%, mentre la quota a carico dei lavoratori continuerà
ad essere assoggettata a contribuzione piena.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.91/2005, 2/2004 e 75/1993 |
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Allegato uno |
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M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.289 del 13 dicembre 2005 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252
Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione e
definizioni
1. Il
presente decreto legislativo
disciplina le forme
di
previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli
gestiti
dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30
giugno
1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare piu'
elevati livelli di copertura previdenziale.
2. L'adesione alle forme pensionistiche
complementari disciplinate
dal presente decreto e' libera e volontaria.
3. Ai fini del presente
decreto s'intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di
cui agli articoli 3,
comma 1, lettere da a) a h), e
12, che hanno
ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
da parte della
COVIP, e di
cui all'articolo 20, iscritte
all'apposito albo, alle
quali e' possibile
aderire collettivamente o individualmente e con
l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le
forme di
cui all'articolo 13,
che hanno ottenuto
l'approvazione del
regolamento da parte
della COVIP alle quali e' possibile destinare
quote del trattamento di fine rapporto;
c) «COVIP»: la
Commissione di vigilanza
sulle forme
pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell'articolo
18, di
seguito denominata: «COVIP»;
d) «TFR»: il
trattamento di fine rapporto;
e) «TUIR»: il testo
unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
4. Le
forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la
costituzione, ai sensi
dell'articolo 4, di appositi
fondi o di
patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere
l'indicazione
di «fondo pensione»,
la quale non puo'
essere utilizzata da altri
soggetti.
Art. 2.
Destinatari
1. Alle forme pensionistiche complementari
possono aderire in modo
individuale o collettivo:
a) i lavoratori
dipendenti, sia privati
sia pubblici, anche
secondo il criterio
di appartenenza alla medesima impresa, ente,
gruppo di imprese,
categoria, comparto o
raggruppamento, anche
territorialmente
delimitato, o diversa
organizzazione di lavoro e
produttiva, ivi compresi
i lavoratori assunti in base alle tipologie
contrattuali
previste dal decreto legislativo
10 settembre 2003, n.
276;
b) i lavoratori
autonomi e i
liberi professionisti, anche
organizzati per aree professionali e per territorio;
c) i soci
lavoratori di cooperative,
anche unitamente ai
lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) i soggetti
destinatari del decreto
legislativo 16 settembre
1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
2. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere istituite:
a) per
i soggetti di
cui al comma
1, lettere a), c) e d),
esclusivamente
forme pensionistiche complementari
in regime di
contribuzione definita;
b) per i
soggetti di cui al
comma 1, lettera b), anche forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite,
volte
ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello
del reddito ovvero
a quello del
trattamento pensionistico
obbligatorio.
Art. 3.
Istituzione delle forme pensionistiche
complementari
1. Le
forme pensionistiche complementari possono essere istituite
da:
a) contratti e
accordi collettivi, anche
aziendali,
limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o
lavoratori
firmatari degli stessi,
ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,
promossi da sindacati
firmatari di contratti collettivi nazionali di
lavoro; accordi, anche
interaziendali per gli
appartenenti alla
categoria dei quadri,
promossi dalle organizzazioni sindacali
nazionali
rappresentative della categoria,
membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra
lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro
sindacati o da
associazioni di rilievo almeno
regionale;
c) regolamenti di
enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non
siano disciplinati da
contratti o accordi
collettivi, anche
aziendali;
d) le regioni,
le quali disciplinano il funzionamento di tali
forme pensionistiche complementari con legge regionale nel
rispetto
della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra
soci lavoratori di
cooperative, promossi da
associazioni
nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo
legalmente riconosciute;
f) accordi tra
soggetti destinatari del
decreto legislativo
16 settembre 1996, n.
565, promossi anche da loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti
di diritto privato
di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio 1996, n. 103,
con l'obbligo
della gestione separata, sia direttamente sia secondo le
disposizioni
di cui alle lettere a) e b);
h) i soggetti
di cui all'articolo 6, comma 1,
limitatamente ai
fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
i) i soggetti
di cui all'articolo 13,
limitatamente alle forme
pensionistiche complementari individuali.
2. Per il
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,
n. 165, le
forme pensionistiche complementari
possono essere
istituite mediante i
contratti collettivi di cui al titolo III del
medesimo decreto legislativo.
Per il personale dipendente di cui
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le
forme
pensionistiche
complementari possono essere
istituite secondo le
norme dei rispettivi
ordinamenti ovvero, in
mancanza, mediante
accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le
fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari
stabiliscono le modalita' di
partecipazione, garantendo la liberta'
di adesione individuale.
Art. 4.
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione
all'esercizio
1. I fondi pensione sono
costituiti:
a) come soggetti
giuridici di natura
associativa, ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti
promotori
dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita'
giuridica; in tale caso,
in deroga alle
disposizioni del decreto
del Presidente della
Repubblica 10
febbraio 2000, n.
361, il riconoscimento della
personalita' giuridica
consegue al provvedimento di
autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'
adottato dalla COVIP; per tali fondi
pensione, la COVIP
cura la tenuta
del registro delle
persone
giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I
fondi pensione istituiti ai sensi
dell'articolo 3, comma 1,
lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresi' nell'ambito
della singola societa' o del
singolo ente attraverso la formazione,
con apposita deliberazione, di
un patrimonio di
destinazione,
separato ed autonomo,
nell'ambito della medesima societa' od ente,
con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio
dell'attivita' dei
fondi pensione di cui
all'articolo 3, comma
1, lettere da a) a h), e' subordinato alla
preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale
trasmette al
Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali e al
Ministro
dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento
amministrativo
relativo a ciascuna
istanza di autorizzazione; i termini per il
rilascio del provvedimento che concede o nega
l'autorizzazione sono
fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da
parte della
COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in
trenta
giorni dalla data
di ricevimento dell'ulteriore documentazione
eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di
ricevimento
dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio regolamento le
modalita' di
presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla
stessa ed eventuali
diversi termini per
il rilascio
dell'autorizzazione
comunque non superiori
ad ulteriori trenta
giorni. Con uno o piu' decreti da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali determina:
a) i
requisiti formali di
costituzione, nonche'
gli elementi
essenziali sia dello
statuto sia dell'atto
di destinazione del
patrimonio, con
particolare riferimento ai profili della trasparenza
nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi
collegiali;
b) i requisiti
per l'esercizio dell'attivita', con particolare
riferimento all'onorabilita' e professionalita'
dei componenti degli
organi collegiali e,
comunque, del responsabile
della forma
pensionistica complementare,
facendo riferimento ai criteri definiti
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58, da
graduare sia in funzione delle modalita' di
gestione del
fondo stesso sia in
funzione delle eventuali delimitazioni operative
contenute negli statuti;
c) i contenuti
e le modalita' del
protocollo di autonomia
gestionale.
4. Chiunque
eserciti l'attivita' di cui al presente
decreto senza
le prescritte autorizzazioni o
approvazioni e' punito
con la
reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a
25.000 euro. E'
sempre ordinata la
confisca delle cose che sono
servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne
sono il
prodotto o il profitto,
salvo che appartengano a persona estranea al
reato.
5. I fondi pensione
costituiti nell'ambito di categorie, comparti o
raggruppamenti, sia per
lavoratori subordinati sia per
lavoratori
autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai
sensi del
comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalita'
di raccolta delle
adesioni compatibili con le
disposizioni per la
sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione
quando il fondo
pensione non abbia iniziato la propria attivita'
ovvero quando non
sia stata conseguita la base
associativa minima
prevista dal fondo
stesso, previa convocazione
delle fonti
istitutive.
Art. 5.
Partecipazione negli
organi di amministrazione e di
controllo e
responsabilita'
1. La
composizione degli organi di amministrazione e di controllo
delle forme
pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli
articoli 12 e 13,
deve rispettare il criterio della partecipazione
paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a
carico dei
lavoratori, la composizione
degli organi collegiali
risponde al
criterio
rappresentativo di partecipazione delle
categorie e
raggruppamenti
interessati. I componenti dei primi organi collegiali
sono nominati in
sede di atto
costitutivo. Per la
successiva
individuazione dei rappresentanti dei
lavoratori e' previsto il
metodo elettivo secondo
modalita'
e criteri definiti dalle fonti
costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna
forma pensionistica
complementare nomina il responsabile della forma stessa in
possesso
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e per il quale non
sussistano le cause
di incompatibilita'
e di decadenza cosi' come
previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera b). Il
responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in
modo autonomo e
indipendente, riportando direttamente all'organo
amministrativo della
forma pensionistica complementare relativamente
ai risultati dell'attivita' svolta. Per le forme pensionistiche di
cui all'articolo 3, comma
1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di
responsabile della forma pensionistica puo'
essere conferito anche al
direttore generale, comunque
denominato, ovvero ad
uno degli
amministratori della forma pensionistica. Per le forme
pensionistiche
di cui agli articoli 12 e
13, l'incarico di responsabile della forma
pensionistica non puo' essere
conferito ad uno degli amministratori o
a un dipendente
della forma stessa
ed e' incompatibile con lo
svolgimento di attivita' di
lavoro subordinato, di prestazione
d'opera
continuativa, presso i
soggetti istitutori delle predette
forme, ovvero presso
le societa' da
queste controllate o che le
controllano.
3. Il
responsabile della forma
pensionistica verifica che la
gestione della stessa
sia svolta nell'esclusivo interesse degli
aderenti, nonche' nel rispetto
della normativa vigente
e delle
previsioni stabilite nei
regolamenti e nei contratti; sulla base
delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e
notizie
sull'attivita' complessiva del fondo
richieste dalla stessa COVIP. Le
medesime
informazioni vengono inviate
contemporaneamente anche
all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In
particolare
vigila sul rispetto
dei limiti di investimento, complessivamente e
per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle
operazioni in
conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di
garantire la
maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma
restando la possibilita' per le
forme pensionistiche
complementari di cui
all'articolo 12 di dotarsi
di organismi di
sorveglianza anche ai
sensi di cui al comma 1, le medesime forme
prevedono comunque l'istituzione
di un organismo di sorveglianza,
composto da almeno
due membri, in
possesso dei requisiti
di
onorabilita' e professionalita',
per i quali non sussistano le cause
di incompatibilita' e
di decadenza previste
dal decreto di cui
all'articolo 4, comma
3. In
sede di prima applicazione, i predetti
membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi
stessi, per
un incarico non superiore al biennio. La partecipazione
all'organismo
di sorveglianza e' incompatibile con la carica di amministratore
o di
componente di altri
organi sociali, nonche' con lo svolgimento di
attivita' di lavoro
subordinato, di prestazione d'opera continuativa,
presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero
presso
le societa'
da questi controllate o che li controllano. I componenti
dell'organismo di sorveglianza
non possono essere
proprietari,
usufruttuari o titolari
di altri diritti, anche indirettamente o per
conto terzi, relativamente
a partecipazioni azionarie di
soggetti
istitutori di fondi
pensione aperti, ovvero di societa' da questi
controllate o che
li controllano. La
sussistenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi
richiesti dalla presente disposizione deve
essere attestata dal
candidato mediante apposita
dichiarazione
sottoscritta.
L'accertamento del mancato
possesso anche di uno solo
dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio
dichiarata
ai sensi del comma 9.
5. Successivamente alla
fase di prima
applicazione, i membri
dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti
istitutori
dei fondi stessi,
individuati tra gli
amministratori indipendenti
iscritti all'albo istituito
dalla Consob. Nel
caso di adesione
collettiva che comporti
l'iscrizione di almeno
500 lavoratori
appartenenti ad una
singola azienda o
a un medesimo
gruppo,
l'organismo di sorveglianza
e' integrato da
un rappresentante,
designato dalla medesima
azienda o gruppo e da un rappresentante dei
lavoratori.
6. L'organismo
di sorveglianza rappresenta
gli interessi degli
aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione
complessiva
del fondo avvenga
nell'esclusivo interesse degli stessi, anche sulla
base delle informazioni
ricevute dal responsabile
della forma
pensionistica.
L'organismo riferisce agli organi
di amministrazione
del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarita'
riscontrate.
7. Nei
confronti dei componenti degli
organi di cui al comma 1 e
del responsabile della
forma pensionistica si
applicano gli
articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice
civile.
8. Nei confronti dei
componenti degli organi di controllo di cui ai
commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice civile.
9. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
su proposta della COVIP,
possono essere sospesi dall'incarico e, nei
casi di maggiore
gravita',
dichiarati decaduti dall'incarico
i
componenti degli organi
collegiali e il responsabile della forma
pensionistica che:
a) non ottemperano
alle richieste o
non si uniformano alle
prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19;
b) forniscono alla
COVIP informazioni false;
c) violano le
disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13;
d) non effettuano
le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione della condizione di onorabilita'
nel termine di quindici
giorni dal momento
in cui sono venuti a conoscenza
degli eventi e
delle situazioni relative.
10. I componenti degli organi di amministrazione
e di controllo di
cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:
a) forniscono alla
COVIP segnalazioni, dati o
documenti falsi,
sono puniti con l'arresto
da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato;
b) nel termine
prescritto non ottemperano, anche in parte, alle
richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;
c) non effettuano
le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione delle condizioni
di onorabilita' di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera b), nel
termine di quindici giorni dal momento in
cui sono venuti
a conoscenza degli
eventi e delle
situazioni
relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
11. Le sanzioni amministrative previste nel
presente articolo sono
applicate con la
procedura di cui
al titolo VIII, capo VI, del
decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, fatta
salva
l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al
Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali. Non si applica l'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
12. Ai
commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano
le disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 6.
Regime delle prestazioni e modelli
gestionali
1. I fondi pensione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a
h), gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con
soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di
cui all'articolo 1,
comma 5, lettera d), del
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che
svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi
aderenti all'Unione europea,
che abbiano ottenuto
il mutuo
riconoscimento;
b) convenzioni con
imprese assicurative di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso
alle
gestioni di cui
al ramo VI
dei rami vita,
ovvero con imprese
svolgenti la medesima attivita',
con sede in uno dei Paesi aderenti
all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di
gestione del risparmio, di cui al
decreto legislativo
24 febbraio 1998, n.
58 e successive
modificazioni,
ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita',
con sede in uno
dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano
ottenuto il mutuo riconoscimento;
d) sottoscrizione o
acquisizione di azioni o quote di
societa'
immobiliari nelle quali
il fondo pensione
puo'
detenere
partecipazioni
anche superiori ai
limiti di cui
al comma 13,
lettera a), nonche' di quote
di fondi comuni
di investimento
immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e
acquisizione di quote
di fondi comuni di
investimento
mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel
decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per
cento
del proprio patrimonio
e al 25 per
cento del capitale del fondo
chiuso.
2. Gli
enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita
l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato,
possono
stipulare con i
fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione
e di
erogazione delle prestazioni e delle attivita'
connesse e strumentali
anche attraverso la
costituzione di societa' di capitali di cui
debbono conservare in
ogni caso la maggioranza del capitale sociale;
detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza
contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
3. Alle
prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di
rendita i fondi
pensione provvedono mediante convenzioni con una o
piu' imprese
assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
4. I
fondi pensione possono
essere autorizzati dalla COVIP ad
erogare direttamente le
rendite, affidandone la gestione finanziaria
ai soggetti di cui al
comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in
base a criteri
generali, determinati con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione e'
subordinata alla sussistenza
di requisiti e condizioni fissati dal
citato decreto, con
riferimento alla dimensione minima dei fondi per
numero di iscritti,
alla costituzione e alla
composizione delle
riserve tecniche, alle
basi demografiche e finanziarie da utilizzare
per la conversione
dei montanti contributivi
in rendita, e alle
convenzioni di assicurazione
contro il rischio di sopravvivenza in
relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi
autorizzati
all'erogazione delle rendite
presentano alla COVIP,
con cadenza
almeno triennale, un
bilancio tecnico contenente proiezioni riferite
ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
5. Per le forme pensionistiche in regime di
prestazione definita e
per le eventuali prestazioni per invalidita'
e premorienza, sono in
ogni caso stipulate
apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.
6. Per
la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e
all'articolo 7, i
competenti organismi di amministrazione dei fondi,
individuati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1,
richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto,
attraverso la
forma della pubblicita' notizia su
almeno due quotidiani fra quelli a
maggiore diffusione
nazionale o internazionale, a soggetti abilitati
che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non
sono
legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.
Le
offerte contrattuali rivolte
ai fondi sono formulate per singolo
prodotto in maniera
da consentire il raffronto
dell'insieme delle
condizioni
contrattuali con riferimento
alle diverse tipologie di
servizio offerte.
7. Con
deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui
soggetti gestori, che
conservano tutti i poteri di controllo su di
essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi,
differenziati
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di
cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel
presente
articolo.
8. Il
processo di selezione
dei gestori deve essere condotto
secondo le istruzioni
adottate dalla COVIP e comunque in modo da
garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra
obiettivi
e modalita'
gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori,
e i criteri
di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere
stipulate,
nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le
linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti
convenzionati
nell'ambito dei criteri
di individuazione e di
ripartizione del rischio
di cui al comma 11 e le modalita' con le
quali possono essere modificate le linee di indirizzo
medesime; nel
definire le linee
di indirizzo della
gestione, i fondi pensione
possono prevedere linee di investimento che consentano di
garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i
termini e le modalita' attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la
possibilita' per
il fondo pensione
di rientrare in possesso del
proprio patrimonio attraverso
la restituzione delle attivita'
finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo
all'atto della comunicazione
al gestore della volonta' di recesso
dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione
della
titolarita' dei
diritti di voto
inerenti ai valori mobiliari nei
quali risultano investite le disponibilita'
del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono
titolari dei valori e delle disponibilita'
conferiti in gestione,
restando peraltro in facolta' degli stessi di
concludere, in tema di titolarita',
diversi accordi con i gestori a
cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata
dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai
gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti
nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio
separato ed
autonomo, devono essere
contabilizzati a valori
correnti e non
possono essere distratti
dal fine al quale sono stati destinati, ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei
soggetti
gestori, sia da
parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne'
possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che
riguardano
il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda
di
rivendicazione di cui
all'articolo 103 del regio
decreto 16 marzo
1942, n. 267. Possono
essere rivendicati tutti i valori conferiti in
gestione, anche se non individualmente determinati o
individuati ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni
prova
documentale, ivi compresi
i rendiconti redatti dal gestore o dai
terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo
parere dell'autorita'
di vigilanza sui
soggetti convenzionati, sono
fissati criteri e
modalita' omogenee
per la comunicazione
ai fondi dei risultati
conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da
assicurare la
piena comparabilita' delle diverse
convenzioni.
11. I
criteri di individuazione e di ripartizione del rischio,
nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello
statuto
di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono
individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie disponibilita',
con i rispettivi
limiti massimi di
investimento, avendo particolare
attenzione per il finanziamento
delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;
b) i criteri
di investimento nelle
varie categorie di valori
mobiliari;
c) le regole
da osservare in materia di
conflitti di interesse
compresi quelli eventuali
attinenti alla partecipazione dei soggetti
sottoscrittori delle
fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti
gestori di cui al presente articolo.
12. I
fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita' di
vigilanza sui soggetti
gestori a favore dei dipendenti delle stesse,
possono gestire direttamente le proprie risorse.
13. I fondi non possono
comunque assumere o concedere prestiti, ne'
investire le disponibilita' di
competenza:
a) in azioni
o quote con diritto di voto,
emesse da una stessa
societa', per
un valore nominale superiore al
cinque per cento del
valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con
diritto di
voto emesse dalla societa'
medesima se quotata, ovvero al dieci per
cento se non
quotata, ne' comunque, azioni o
quote con diritto di
voto per un ammontare tale da determinare in via diretta
un'influenza
dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote
emesse da soggetti tenuti alla contribuzione
o da questi controllati direttamente o indirettamente, per
interposta
persona o tramite
societa'
fiduciaria, o agli
stessi legati da
rapporti di controllo
ai sensi dell'articolo 23 del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993, n.
385, in misura
complessiva
superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se
trattasi
di fondo pensione
di categoria, in misura complessiva superiore al
trenta per cento;
c) fermi restando
i limiti generali indicati alla lettera b), i
fondi pensione aventi
come destinatari i
lavoratori di una
determinata impresa non possono investire le proprie disponibilita'
in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorche'
l'impresa appartenga a
un gruppo, dalle
imprese appartenenti al
gruppo medesimo, in
misura complessivamente superiore,
rispettivamente, al cinque
e al dieci
per cento del patrimonio
complessivo del fondo.
Per la nozione di gruppo si fa
riferimento
all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.
14. Le
forme pensionistiche
complementari sono tenute ad esporre
nel rendiconto annuale
e, sinteticamente, nelle
comunicazioni
periodiche agli iscritti,
se ed in quale misura nella gestione delle
risorse e nelle
linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti
dalla titolarita' dei valori in
portafoglio si siano
presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Art. 7.
Banca depositaria
1. Le
risorse dei fondi,
affidate in gestione, sono depositate
presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti
di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria
esegue le istruzioni impartite dal soggetto
gestore del patrimonio
del fondo, se non siano contrarie alla legge,
allo statuto del fondo
stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 6, comma
11.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui al
citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli
amministratori e i
sindaci della banca
depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP
sulle irregolarita' riscontrate nella
gestione dei fondi pensione.
Art. 8.
Finanziamento
1. Il
finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo'
essere attuato mediante
il versamento di contributi a carico del
lavoratore, del datore
di lavoro o del committente e attraverso il
conferimento del TFR
maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di
liberi
professionisti il finanziamento
delle forme pensionistiche
complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico dei
soggetti
stessi. Nel caso
di soggetti diversi
dai titolari di reddito di
lavoro o d'impresa
e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il
finanziamento alle citate
forme e' attuato
dagli stessi o dai
soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di determinare
liberamente l'entita' della contribuzione a
proprio carico,
relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi
di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui
all'articolo 12,
con adesione su
base collettiva, le modalita' e la
misura minima
della contribuzione a
carico del datore di lavoro e del lavoratore
stesso possono essere
fissati dai contratti
e dagli accordi
collettivi, anche aziendali;
gli accordi fra
soli lavoratori
determinano il livello
minimo della contribuzione a carico degli
stessi. Il contributo
da destinare alle
forme pensionistiche
complementari e' stabilito
in cifra fissa oppure: per i lavoratori
dipendenti, in
percentuale della retribuzione assunta per il calcolo
del TFR o con riferimento
ad elementi particolari della retribuzione
stessa; per i
lavoratori autonomi e i
liberi professionisti, in
percentuale del reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai
fini IRPEF, relativo
al periodo d'imposta precedente; per i soci
lavoratori di societa' cooperative,
secondo la tipologia del rapporto
di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per
il calcolo
del TFR ovvero
degli imponibili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di
lavoro
autonomo dichiarato ai
fini IRPEF relativo
al periodo d'imposta
precedente.
3. Nel
caso di forme
pensionistiche complementari di cui siano
destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i
contributi
alle forme pensionistiche debbono
essere definiti in
sede di
determinazione del
trattamento economico, secondo procedure coerenti
alla natura del rapporto.
4. I
contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o
committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o
accordi
collettivi, anche
aziendali, alle forme di previdenza complementare,
sono deducibili, ai
sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito
complessivo per un
importo non superiore
ad euro 5.164,57;
i
contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresi' delle
medesime
agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini
del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto
anche
delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di
previdenza
di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR.
Per la parte dei
contributi versati che
non hanno fruito della deduzione,
compresi
quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica
alla
forma pensionistica complementare, entro
il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento,
ovvero,
se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla
prestazione,
l'importo non dedotto o che non sara'
dedotto nella dichiarazione dei
redditi.
5. Per i
contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 del
TUIR, che si
trovino nelle condizioni ivi
previste, spetta al
soggetto nei confronti del quale dette persone
sono a carico la
deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone
stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel
comma
4.
6. Ai
lavoratori di prima
occupazione successiva alla data
di
entrata in vigore
del presente decreto e, limitatamente ai primi
cinque anni di
partecipazione alle forme
pensionistiche
complementari, e' consentito,
nei venti anni successivi al
quinto
anno di partecipazione a
tali forme, dedurre dal reddito complessivo
contributi eccedenti il
limite di 5.164,57 euro pari alla differenza
positiva tra l'importo
di 25.822,85 euro
e i contributi
effettivamente
versati nei primi cinque anni di
partecipazione alle
forme pensionistiche e
comunque per un
importo non superiore a
2.582,29 euro annui.
7. Il
conferimento del TFR
maturando alle forme pensionistiche
complementari
comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con
cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalita' esplicite:
entro sei mesi
dalla data di prima
assunzione il lavoratore,
puo'
conferire l'intero importo del TFR
maturando ad una
forma di previdenza
complementare dallo stesso
prescelta; qualora, in
alternativa, il lavoratore
decida, nel
predetto periodo di
tempo, di mantenere il TFR maturando presso il
proprio datore di
lavoro, tale scelta puo' essere successivamente
revocata e il lavoratore puo'
conferire il TFR maturando ad una forma
pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
b) modalita'
tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di
tempo indicato alla
lettera a) non
esprima alcuna volonta', a
decorrere dal mese
successivo alla scadenza
dei sei mesi
ivi
previsti:
1) il
datore di lavoro
trasferisce il TFR
maturando dei
dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli
accordi
o contratti collettivi,
anche territoriali, salvo sia intervenuto un
diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR
a una
forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2,
lettera
e), n. 2),
della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve
essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo
diretto
e personale;
2) in
caso di presenza di piu' forme pensionistiche
di cui al
n. 1), il
TFR maturando e' trasferito,
salvo diverso accordo
aziendale, a quella
alla quale abbia aderito il
maggior numero di
lavoratori dell'azienda;
3) qualora
non siano applicabili
le disposizioni di cui ai
numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando
alla
forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;
c) con riferimento
ai lavoratori di
prima iscrizione alla
previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:
1) fermo
restando quanto previsto
all'articolo 20, qualora
risultino iscritti, alla
data di entrata
in vigore del presente
decreto, a forme
pensionistiche
complementari in regime
di
contribuzione definita, e' consentito scegliere, entro sei mesi
dalla
predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se
mantenere il residuo
TFR maturando presso
il proprio datore di
lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano
alcuna
volonta', alla
forma complementare collettiva alla quale gli stessi
abbiano gia' aderito;
2) qualora
non risultino iscritti,
alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a forme pensionistiche
complementari, e'
consentito
scegliere, entro sei
mesi dalla predetta
data, se
mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro,
ovvero
conferirlo, nella misura
gia'
fissata dagli accordi o contratti
collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il
versamento
del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilita'
di incrementi successivi, ad una forma pensionistica
complementare;
nel caso in
cui non esprimano alcuna volonta',
si applica quanto
previsto alla lettera b).
8. Prima
dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7,
il datore di lavoro deve
fornire al lavoratore adeguate informazioni
sulle diverse scelte
disponibili. Trenta giorni prima della scadenza
dei sei mesi
utili ai fini del conferimento
del TFR maturando, il
lavoratore che non
abbia ancora manifestato alcuna volonta'
deve
ricevere dal datore
di lavoro le necessarie
informazioni relative
alla forma pensionistica
complementare verso la
quale il TFR
maturando e' destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli
statuti e i
regolamenti delle forme
pensionistiche
complementari
prevedono, in caso
di conferimento tacito del TFR,
l'investimento di tali somme nella linea a contenuto piu' prudenziale
tali da garantire
la restituzione del
capitale e rendimenti
comparabili, nei limiti
previsti dalla normativa
statale e
comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
10. L'adesione a una
forma pensionistica realizzata tramite il solo
conferimento esplicito o
tacito del TFR non comporta l'obbligo della
contribuzione a carico
del lavoratore e del datore di lavoro. Il
lavoratore puo' decidere, tuttavia,
di destinare una parte della
retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo
autonomo ed
anche in assenza
di accordi collettivi; in tale caso comunica al
datore di lavoro l'entita' del
contributo e il fondo di destinazione.
Il datore puo' a
sua volta decidere,
pur in assenza di accordi
collettivi, anche
aziendali, di contribuire alla forma pensionistica
alla quale il lavoratore ha gia'
aderito, ovvero a quella prescelta
in base al
citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda
contribuire alla forma
pensionistica complementare e qualora abbia
diritto ad un
contributo del datore di lavoro in base ad accordi
collettivi, anche aziendali,
detto contributo affluisce alla forma
pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso,
nei limiti e secondo
le modalita' stabilite dai predetti
contratti o accordi.
11. La
contribuzione alle forme pensionistiche complementari puo'
proseguire volontariamente oltre
il raggiungimento dell'eta'
pensionabile
prevista dal regime
obbligatorio di appartenenza, a
condizione che l'aderente,
alla data del pensionamento,
possa far
valere almeno un
anno di contribuzione
a favore delle forme di
previdenza complementare. E' fatta salva la facolta'
del soggetto che
decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di
determinare
autonomamente il momento
di fruizione delle
prestazioni
pensionistiche.
12. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari puo'
essere altresi'
attuato delegando il
centro servizi o l'azienda
emittente la carta di credito o di debito al versamento
con cadenza
trimestrale alla forma
pensionistica complementare dell'importo
corrispondente agli abbuoni
accantonati a seguito
di acquisti
effettuati tramite moneta
elettronica o altro mezzo di pagamento
presso i centri
vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione di
dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il
soggetto che
conferisce la delega
al centro convenzionato con il titolare della
posizione aperta presso
la forma pensionistica
complementare
medesima.
13. Gli
statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri
stabiliti dalla COVIP,
le modalita'
in base alle quali l'aderente
puo' suddividere
i flussi contributivi
anche su diverse linee di
investimento all'interno
della forma pensionistica medesima, nonche'
le modalita' attraverso le quali puo'
trasferire l'intera posizione
individuale a una o piu' linee.
Art. 9.
Istituzione e
disciplina della forma
pensionistica complementare
residuale presso l'INPS
1. Presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e'
costituita la forma
pensionistica complementare a
contribuzione
definita prevista
dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della
legge 23 agosto 2004, n.
243, alla quale affluiscono le quote di TFR
maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7,
lettera b),
n. 3). Tale forma pensionistica e' integralmente
disciplinata dalle
norme del presente decreto.
2. La
forma pensionistica di
cui al presente
articolo e'
amministrata da un
comitato dove e' assicurata la partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro, secondo un
criterio di pariteticita'. I membri del comitato sono nominati dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in
carica per
quattro anni. I membri del comitato devono possedere i
requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con decreto
di cui all'articolo 4, comma 3.
3. La
posizione individuale costituita
presso la forma
pensionistica di cui al
presente articolo puo' essere trasferita, su
richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui
all'articolo
14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso
prescelta.
Art. 10.
Misure compensative per le
imprese
1. Dal
reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al quattro
per cento dell'ammontare del
TFR annualmente destinato
a forme
pensionistiche
complementari; per le imprese con
meno di 50 addetti
tale importo e' elevato al sei per cento.
2. Il
datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo
al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della
legge 29 maggio
1982, n. 297,
nella stessa percentuale di TFR
maturando conferito
alle forme pensionistiche complementari, ferma
restando
l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4
del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
3. Le modalita' di funzionamento
del Fondo di
garanzia per
facilitare l'accesso al
credito per le
imprese a seguito
del
conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari,
istituito dall'articolo
8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203,
sono stabilite con il decreto
previsto nel medesimo
comma, nel rispetto
delle prescrizioni contenute
in un apposito
accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e
dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria
italiana,
fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione
finanziaria
a tal fine prevista.
4. Un'ulteriore
compensazione dei costi per le imprese, conseguenti
al conferimento del TFR alle forme pensionistiche
complementari, e'
assicurata anche mediante
una riduzione del
costo del lavoro,
attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al
flusso di
TFR maturando conferito,
nei limiti e
secondo quanto stabilito
dall'articolo 8, comma
2, del
decreto-legge 30 settembre 2005,
n.
203.
5. Le
misure di cui
al presente articolo si applicano previa
verifica della loro compatibilita' con la normativa comunitaria in
materia.
Art. 11.
Prestazioni
1. Le forme pensionistiche complementari
definiscono i requisiti e
le modalita' di
accesso alle prestazioni
nel rispetto di quanto
disposto dal presente articolo.
2. Il
diritto alla prestazione
pensionistica si acquisisce al
momento della maturazione dei requisiti di accesso alle
prestazioni
stabiliti nel regime
obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque
anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
3. Le
prestazioni pensionistiche in
regime di contribuzione
definita e di
prestazione definita possono
essere erogate in
capitale, secondo il
valore attuale, fino ad un massimo del 50 per
cento del montante
finale accumulato, e in
rendita. Nel computo
dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le
somme
erogate a titolo di
anticipazione per le quali non si sia provveduto
al reintegro. Nel caso in
cui la rendita derivante dalla conversione
di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al
50 per
cento dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995,
n. 335, la
stessa puo' essere erogata in
capitale.
4. Le forme pensionistiche complementari
prevedono che, in caso di
cessazione dell'attivita' lavorativa
che comporti l'inoccupazione per
un periodo di
tempo superiore a
48 mesi, le
prestazioni
pensionistiche
siano, su richiesta
dell'aderente, consentite con un
anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per
l'accesso
alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. A
migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione
delle rendite possono
prevedere, in caso di morte del titolare della
prestazione
pensionistica, la restituzione
ai beneficiari dallo
stesso indicati del
montante residuo o, in alternativa, l'erogazione
ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante
residuale.
In tale caso
e' autorizzata la stipula di contratti assicurativi
collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la
vita
media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari
erogate in forma di
capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo
al netto
della parte corrispondente ai redditi gia'
assoggettati ad imposta.
Le prestazioni pensionistiche complementari
erogate in forma di
rendita sono imponibili
per il loro ammontare complessivo al netto
della parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad
imposta e
a quelli di
cui alla lettera g-quinquies) del
comma 1
dell'articolo 44
del TUIR, e
successive modificazioni, se
determinabili.
Sulla parte imponibile
delle prestazioni
pensionistiche
comunque erogate e'
operata una ritenuta a titolo
d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota
pari a
0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno
di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite
massimo di riduzione di 6
punti percentuali. Nel caso di prestazioni
erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo
precedente
e' applicata dalla
forma pensionistica a cui risulta iscritto il
lavoratore; nel caso di
prestazioni erogate in forma di rendita tale
ritenuta e' applicata dai soggetti eroganti. La forma
pensionistica
complementare
comunica ai soggetti che erogano
le rendite i dati in
suo possesso necessari per il calcolo della parte delle
prestazioni
corrispondente ai redditi
gia'
assoggettati ad imposta
se
determinabili.
7. Gli
aderenti alle forme pensionistiche complementari possono
richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi
momento, per un importo non superiore al 75 per
cento, per spese
sanitarie a seguito
di gravissime situazioni
relative a se', al
coniuge e ai
figli per terapie e interventi
straordinari
riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche.
Sull'importo
erogato, al netto
dei redditi gia' assoggettati
ad
imposta, e' applicata una
ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30
punti percentuali
per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a
forme pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione
di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore
al 75 per
cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per
se' o
per i figli,
documentato con atto
notarile, o per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e
d)
del comma 1 dell'articolo 3 del
testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente
alla
prima casa di abitazione, documentati come previsto
dalla normativa
stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
Sull'importo erogato, al
netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta,
si applica una ritenuta a titolo di imposta
del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore
al 30 per cento, per ulteriori
esigenze degli aderenti. Sull'importo
erogato, al netto
dei redditi gia' assoggettati
ad imposta, si
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute
di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate
dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
8. Le
somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai
eccedere,
complessivamente, il 75
per cento del
totale dei
versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle
plusvalenze
tempo per tempo
realizzate, effettuati alle forme pensionistiche
complementari a decorrere
dal primo momento
di iscrizione alle
predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a
scelta
dell'aderente, in qualsiasi
momento anche mediante contribuzioni
annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme
eccedenti
il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni
reintegrate, e'
riconosciuto al contribuente
un credito d'imposta pari all'imposta
pagata al momento
della fruizione dell'anticipazione,
proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
9. Ai
fini della determinazione dell'anzianita'
necessaria per la
richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche
sono
considerati utili tutti
i periodi di
partecipazione alle forme
pensionistiche
complementari maturati dall'aderente per i quali lo
stesso non abbia
esercitato il riscatto
totale della posizione
individuale.
10. Ferma
restando l'intangibilita' delle posizioni individuali
costituite presso le forme pensionistiche complementari nella
fase di
accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e
rendita, e le
anticipazioni di cui
al comma 7, lettera a), sono
sottoposti agli
stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in
vigore per le
pensioni a carico
degli istituti di
previdenza
obbligatoria
previsti dall'articolo 128 del
regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla
legge
6 aprile 1935, n. 1155, e
dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e
parziale e
le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b)
e c),
non sono assoggettate ad
alcun vincolo di cedibilita',
sequestrabilita' e pignorabilita'.
Art. 12.
Fondi pensione aperti
1. I
soggetti con i
quali e' consentita
la stipulazione di
convenzioni ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, possono istituire e
gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante
la
costituzione di appositi
fondi nel rispetto
dei criteri di cui
all'articolo 4, comma
2. Detti
fondi sono aperti alle adesioni dei
destinatari del presente
decreto legislativo, i quali vi possono
destinare anche la
contribuzione a carico del datore di lavoro a cui
abbiano diritto, nonche' le quote del
TFR.
2. Ai
sensi dell'articolo 3, l'adesione
ai fondi pensione aperti
puo' avvenire,
oltre che su
base individuale, anche
su base
collettiva.
3. Ferma
restando l'applicazione delle norme del presente decreto
legislativo in tema
di finanziamento, prestazioni
e trattamento
tributario,
l'autorizzazione alla costituzione
e all'esercizio e'
rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP,
sentite
le rispettive autorita' di vigilanza
sui soggetti promotori.
4. I
regolamenti dei fondi pensione
aperti, redatti in base alle
direttive impartite dalla
COVIP e dalla
stessa preventivamente
approvati,
stabiliscono le modalita' di partecipazione secondo le
norme di cui al presente decreto.
Art. 13.
Forme pensionistiche individuali
1. Ferma
restando l'applicazione delle norme del presente decreto
legislativo in tema
di finanziamento, prestazioni
e trattamento
tributario, le forme
pensionistiche individuali sono
attuate
mediante:
a) adesione ai fondi
pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di
assicurazione sulla vita, stipulati con imprese
di assicurazioni autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza
sulle
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello
Stato o
quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi.
2. L'adesione
avviene, su base
individuale, anche da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.
3. I contratti di
assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono
corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive
impartite
dalla COVIP e
dalla stessa preventivamente approvato nei termini
temporali di cui
all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa
le modalita' di
partecipazione, il trasferimento delle posizioni
individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilita' dei
costi e dei risultati di
gestione e la trasparenza dei costi e delle
condizioni
contrattuali nonche'
le modalita' di comunicazione, agli
iscritti e alla
COVIP, delle attivita' della forma
pensionistica e
della posizione individuale.
Il suddetto regolamento
e' parte
integrante dei contratti
medesimi. Le condizioni
generali dei
contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici
alla
COVIP, prima della
loro applicazione. Le
risorse delle forme
pensionistiche
individuali costituiscono patrimonio
autonomo e
separato con gli effetti
di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione
delle risorse delle forme
pensionistiche di cui al comma 1,
lettera b), avviene secondo
le regole d'investimento di cui
al
decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 6, comma 11, lettera c).
4. L'ammontare
dei contributi, definito
anche in misura fissa
all'atto
dell'adesione, puo' essere successivamente variato.
I
lavoratori possono destinare
a tali forme
anche le quote
dell'accantonamento
annuale al TFR e le contribuzioni
del datore di
lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di
lavoro o d'impresa si
considera eta' pensionabile quella
vigente nel regime obbligatorio di
base.
Art. 14.
Permanenza nella
forma pensionistica complementare e cessazione dei
requisiti di partecipazione e portabilita'
1. Gli
statuti e i
regolamenti delle forme
pensionistiche
complementari
stabiliscono le modalita' di
esercizio relative alla
partecipazione alle forme medesime, alla portabilita'
delle posizioni
individuali e della
contribuzione, nonche' al riscatto parziale o
totale delle posizioni
individuali, secondo quanto
disposto dal
presente articolo.
2. Ove
vengano meno i
requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti
stabiliscono:
a) il trasferimento
ad altra forma pensionistica
complementare
alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita';
b) il riscatto
parziale, nella misura
del 50 per cento della
posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attivita'
lavorativa che comporti l'inoccupazione
per un periodo di tempo non
inferiore a 12
mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di
ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita', cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale
maturata per i
casi di invalidita' permanente
che comporti la
riduzione della
capacita' di
lavoro a meno
di un terzo e a seguito di cessazione
dell'attivita' lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo
di tempo superiore
a 48 mesi.
Tale facolta' non puo' essere
esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei
requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi
casi
si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11.
3. In
caso di morte
dell'aderente ad una forma pensionistica
complementare prima della
maturazione del diritto alla prestazione
pensionistica
l'intera posizione individuale
maturata e' riscattata
dagli eredi ovvero
dai diversi beneficiari dallo stesso designati,
siano essi persone
fisiche o giuridiche.
In mancanza di
tali
soggetti, la posizione,
limitatamente alle forme
pensionistiche
complementari di cui
all'articolo 13, viene devoluta a finalita'
sociali secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali. Nelle forme
pensionistiche
complementari di cui agli
articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e
12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.
4. Sulle
somme percepite a
titolo di riscatto della
posizione
individuale relative alle
fattispecie previste ai commi 2 e
3, e'
operata una ritenuta
a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per
cento ridotta di
una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni
anno eccedente il
quindicesimo anno di
partecipazione a forme
pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6
punti percentuali, sul
medesimo imponibile di cui all'articolo 11,
comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto
per cause diverse da
quelle di cui
ai commi 2 e 3, si applica una
ritenuta a titolo di
imposta del 23
per cento sul
medesimo imponibile di cui
all'articolo 11, comma 6.
6. Decorsi
due anni dalla
data di partecipazione ad una
forma
pensionistica
complementare l'aderente ha facolta' di trasferire
l'intera posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica.
Gli statuti e
i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono
esplicitamente la
predetta facolta' e non possono contenere clausole
che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto
diritto alla
portabilita' dell'intera
posizione individuale. Sono
comunque
inefficaci clausole che,
all'atto dell'adesione o del trasferimento,
consentano
l'applicazione di voci
di costo, comunque denominate,
significativamente piu' elevate di
quelle applicate nel corso del
rapporto e che possono
quindi costituire ostacolo alla portabilita'.
In caso di esercizio della predetta facolta' di trasferimento della
posizione
individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla
forma pensionistica da
lui prescelta del
TFR maturando e
dell'eventuale contributo
a carico del datore di lavoro nei limiti e
secondo le modalita' stabilite dai contratti o accordi collettivi,
anche aziendali.
7. Le operazioni
di trasferimento delle posizioni
pensionistiche
sono esenti da
ogni onere fiscale,
a condizione che avvengano a
favore di forme
pensionistiche disciplinate dal presente decreto
legislativo. Sono altresi' esenti
da ogni onere
fiscale i
trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un
fondo
pensione o da
una forma pensioristica
individuale ad altro fondo
pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli
adempimenti a carico
delle forme pensionistiche
complementari
conseguenti all'esercizio delle facolta' di cui al
presente articolo devono essere effettuati entro il termine
massimo
di sei mesi dalla data di esercizio stesso.
Art. 15.
Vicende del fondo pensione
1. Nel
caso di scioglimento
del fondo pensione
per vicende
concernenti i soggetti
tenuti alla contribuzione, si provvede alla
intestazione diretta della
copertura assicurativa in
essere per
coloro che fruiscono di prestazioni in forma
pensionistica. Per gli
altri destinatari si
applicano le disposizioni di cui all'articolo
14.
2. Nel
caso di cessazione
dell'attivita' o di sottoposizione a
procedura
concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un
fondo pensione ai
sensi dell'articolo 4, comma 2,
il Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali nomina, su proposta della COVIP, un
commissario straordinario che procede allo scioglimento del
fondo.
3. Le determinazioni di
cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate
entro sessanta giorni
alla COVIP, che
ne da' comunicazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Nel
caso di vicende
del fondo pensione capaci di incidere
sull'equilibrio del fondo
medesimo, individuate dalla COVIP, gli
organi del fondo
e comunque i suoi responsabili
devono comunicare
preventivamente alla
COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari
alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai
fondi pensione si applica
esclusivamente la disciplina
dell'amministrazione
straordinaria e della
liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione
del fallimento, ai
sensi degli
articoli 70, e
seguenti, del testo
unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385,
e successive modificazioni ed
integrazioni,
attribuendosi le relative competenze esclusivamente al
Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.
Art.
16.
Contributo di solidarieta'
1. Fermo
restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di
appartenenza di tutte le quote ed
elementi
retributivi di cui
all'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n.
153, e successive
modificazioni, anche se destinate a previdenza
complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o
somme a
carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla
quota
di accantonamento al
TFR, destinate a realizzare le finalita'
di
previdenza
pensionistica complementare di
cui all'articolo 1, e'
applicato il contributo
di solidarieta' previsto nella misura del 10
per cento dall'articolo
9-bis del decreto-legge 29 marzo
1991, n.
103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166.
2. A
valere sul gettito del contributo
di solidarieta' di cui al
comma 1:
a) e' finanziato, attraverso l'applicazione di una
aliquota pari
all'1 per cento,
l'apposito fondo di garanzia
istituito, mediante
evidenza contabile nell'ambito
della gestione delle
prestazioni
temporanee
dell'INPS, contro il
rischio derivante dall'omesso o
insufficiente
versamento da parte dei datori di
lavoro sottoposti a
procedura di fallimento,
di concordato preventivo, di liquidazione
coatta
amministrativa ovvero di
amministrazione controllata, come
previsto ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80;
b) e' destinato
al finanziamento della
COVIP l'importo di
ulteriori 3 milioni
di euro annui
a decorrere dall'anno 2005, a
incremento
dell'importo previsto dall'articolo
13, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo
59, comma
39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine e'
autorizzata,
a decorrere dall'anno
2005, la spesa di 3 milioni di
euro annui a
favore dell'INPS.
Art. 17.
Regime tributario delle forme
pensionistiche complementari
1. I
fondi pensione sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi
nella misura dell'11 per cento, che si applica
sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di
contribuzione definita, per i
fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile
1993, sia
direttamente investito in
immobili relativamente alla restante parte
del patrimonio e
per le forme pensionistiche
complementari di cui
all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione
definita, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si
determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun
anno
solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle
erogazioni
effettuate per il
pagamento dei riscatti,
delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche,
e diminuito dei
contributi versati, delle somme
ricevute da altre
forme
pensionistiche, nonche' dei redditi
soggetti a ritenuta, dei
redditi esenti o
comunque non soggetti ad imposta
e il valore del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da
quote
o azioni di
organismi di investimento
collettivo del risparmio
soggetti ad imposta
sostitutiva concorrono a formare
il risultato
della gestione se
percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e
su di essi compete un
credito d'imposta del 15 per cento. Il credito
d'imposta concorre a
formare il risultato
della gestione ed e'
detratto
dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio
netto del fondo
all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da
un apposito prospetto
di composizione del patrimonio.
Nel caso di
fondi avviati o
cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si' assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno
si assume
il patrimonio alla
data di cessazione
del fondo. Il risultato
negativo maturato nel
periodo d'imposta, risultante dalla relativa
dichiarazione, e' computato
in diminuzione del
risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che
trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal
fondo in
diminuzione del risultato
di gestione di altre linee di investimento
da esso gestite, a partire dal medesimo periodo
d'imposta in cui e'
maturato il risultato
negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore della linea
di investimento che ha
maturato il risultato
negativo. Nel caso
in cui all'atto
dello scioglimento del fondo
pensione il risultato
della gestione sia negativo, il fondo stesso
rilascia agli iscritti
che trasferiscono la
loro posizione
individuale ad altra
forma di previdenza,
complementare o
individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti
l'importo
che la forma di previdenza destinataria della
posizione individuale
puo' portare in diminuzione del risultato netto
maturato nei periodi
d'imposta successivi e
che consente di
computare la quota
di
partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo
conto
anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per
cento di tale
importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi
di cui al
comma 2 sono
a titolo d'imposta. Non si
applicano le
ritenute previste dal
comma 2 dell'articolo
26 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.
600, sugli
interessi e altri
proventi dei conti correnti bancari e postali,
nonche' la
ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal
comma 3-bis dell'articolo
26 del predetto decreto legislativo n. 600
del 1973 e
dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a
formare il risultato
della gestione e
sui quali non e'
stata applicata la ritenuta a
titolo d'imposta o
l'imposta sostitutiva sono
soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte
sui redditi con la stessa aliquota della
ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. Per i
fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le
forme pensionistiche individuali
di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b), e
per le forme
pensionistiche complementari di
cui
all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con
imprese di
assicurazione, il
risultato netto si determina sottraendo dal valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al
termine di
ciascun anno solare,
ovvero determinato alla data di
accesso alla
prestazione,
diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore
attuale della rendita
stessa all'inizio dell'anno.
Il risultato
negativo e' computato
in riduzione del
risultato dei periodi
d'imposta
successivi, per l'intero
importo che trova
in essi
capienza.
6. I
fondi pensione il cui
patrimonio, alla data del 28 aprile
1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono
soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello
0,50
per cento del
patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in
base ad apposita
contabilita'
separata, secondo i
criteri di
valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58,
per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato
come
media annua dei
valori risultanti dai prospetti periodici previsti
dal citato decreto.
Sul patrimonio riferibile
al valore degli
immobili per i
quali il fondo pensione abbia
optato per la libera
determinazione dei canoni
di locazione ai
sensi della legge
9 dicembre 1998, n.
431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente e' aumentata all'l,50 per cento.
7. Le
forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 20,
comma 1, in regime di
prestazioni definite gestite in via prevalente
secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione,
se
costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono
soggette
a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
dell'11
per cento, applicata
sulla differenza, determinata
alla data di
accesso alla prestazione,
tra il valore attuale della rendita
e i
contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva
di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e' versata dai
fondi pensione, dai
soggetti istitutori di fondi
pensione aperti,
dalle imprese di
assicurazione e dalle societa' e dagli
enti
nell'ambito del cui
patrimonio il fondo
e' costituito entro il
16 febbraio di ciascun
anno. Si applicano le disposizioni del capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta
sostitutiva e' presentata
dai fondi pensione con le modalita' e
negli ordinari termini previsti
per la dichiarazione
dei redditi. Nel
caso di fondi costituiti
nell'ambito del patrimonio
di societa' ed enti la dichiarazione e'
presentata
contestualmente alla dichiarazione
dei redditi propri
della societa' o
dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di
forme pensionistiche individuali
di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b), la
dichiarazione e' presentata
rispettivamente dai
soggetti istitutori di
fondi pensione aperti
e dalle imprese di
assicurazione.
Art. 18.
Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari
1. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla
COVIP ed esercita
l'attivita'
di alta vigilanza sul settore della
previdenza
complementare, mediante l'adozione,
di concerto con il
Ministero
dell'economia e delle finanze, di
direttive generali alla
COVIP, volte a
determinare le linee
di indirizzo in materia di
previdenza complementare.
2. La COVIP e' istituita con lo scopo di
perseguire la trasparenza
e la correttezza
dei comportamenti e la sana e prudente gestione
delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla
tutela
degli iscritti e dei
beneficiari e al buon funzionamento del sistema
di previdenza complementare. La COVIP ha personalita'
giuridica di
diritto pubblico.
3. La
COVIP e' composta
da un presidente e da quattro
membri,
scelti tra persone
dotate di riconosciuta competenza e specifica
professionalita' nelle materie
di pertinenza della
stessa e di
indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14,
con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988,
n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
Ministri e' adottata
su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro
anni e
possono essere confermati
una sola volta. Ad essi si
applicano le
disposizioni di incompatibilita', a
pena di decadenza,
di cui
all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216. Al
presidente e ai
commissari competono le indennita' di carica fissate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del
Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito
ruolo
del personale dipendente
della COVIP. La COVIP puo'
avvalersi di
esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori
ruolo,
ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni
della COVIP sono adottate collegialmente, salvo
casi di urgenza
previsti dalla legge o dal regolamento di cui al
presente comma. Il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e
cura l'esecuzione delle
deliberazioni. Il presidente della COVIP
tiene informato il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sugli atti e
sugli eventi di
maggior rilievo e gli trasmette le
notizie ed i dati di
volta in volta richiesti. La COVIP delibera con
apposito
regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla
base dei principi
di trasparenza e celerita' dell'attivita', del
contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione
delle
risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio
funzionamento
e alla propria
organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli
uffici la qualifica
di direttore generale,
determinandone le
funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al
trattamento
giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle
carriere,
nonche' circa la
disciplina delle spese e la composizione dei bilanci
preventivo e consuntivo
che devono osservare
i principi del
regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del
decreto-legge
8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla
verifica di
legittimita' del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministero dell'economia e delle
finanze, e sono
esecutive decorsi venti
giorni dalla data di ricevimento,
ove nel
termine suddetto non
vengano formulati rilievi
sulle singole
disposizioni. Il trattamento
economico complessivo del personale
delle carriere direttiva
e operativa della COVIP e'
definito, nei
limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico
complessivo
previsto per il
livello massimo della
corrispondente carriera o
fascia retributiva per il
personale dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni. Al
personale in posizione di comando o distacco
e' corrisposta una indennita' pari
alla eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e
quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La
Corte dei
conti esercita il
controllo generale sulla COVIP per assicurare la
legalita' e l'efficacia
del suo funzionamento e riferisce annualmente
al Parlamento.
5. I
regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di
carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti
di
cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
e nel
bollettino della COVIP.
Art. 19.
Compiti della COVIP
1. Le
forme pensionistiche complementari
di cui al
presente
decreto, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
nonche' i
fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni
complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino
gli
stessi configurati nei
bilanci di societa' o enti ovvero determinate
le modalita' di
erogazione, ad eccezione
delle forme istituite
all'interno di enti
pubblici, anche economici,
che esercitano i
controlli in materia di
tutela del risparmio, in materia valutaria o
in materia assicurativa,
sono iscritte in un apposito albo, tenuto a
cura della COVIP.
2. In conformita' agli
indirizzi generali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia
e delle finanze,
e ferma restando
la vigilanza di stabilita'
esercitata dalle rispettive
autorita'
di controllo sui soggetti
abilitati di cui
all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche
mediante
l'emanazione di istruzioni
di carattere generale
e
particolare, la vigilanza
su tutte le
forme pensionistiche
complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il
rispetto
dei principi di
trasparenza, comparabilita' e portabilita',
le forme
pensionistiche
complementari devono soddisfare
per poter essere
ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed
essere
iscritte all'albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti
e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari,
verificando la ricorrenza
dei requisiti di cui al
comma 3 dell'articolo
4 e delle
altre condizioni richieste dal
presente decreto e
valutandone anche la compatibilita' rispetto
ai
provvedimenti di carattere
generale da essa
emanati; nel
disciplinare, con propri
regolamenti, le procedure
per
l'autorizzazione dei fondi
pensione all'esercizio dell'attivita' e
per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonche'
delle relative modifiche,
la COVIP individua
procedimenti di
autorizzazione
semplificati, prevedendo anche
l'utilizzo del
silenzio-assenso e
l'esclusione di forme di approvazione preventiva.
Tali procedimenti semplificati
devono in particolar
modo essere
utilizzati nelle ipotesi
di modifiche statutarie e regolamentari
conseguenti a
sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e
prudente gestione, la
COVIP puo' richiedere di apportare modifiche
agli statuti e
ai regolamenti delle
forme pensionistiche
complementari,
fissando un termine
per l'adozione delle relative
delibere;
c) verifica il
rispetto dei criteri
di individuazione e
ripartizione del rischio
come individuati ai sensi dei commi 11 e 13
dell'articolo 6;
d) definisce, sentite
le autorita' di
vigilanza sui soggetti
abilitati a gestire
le risorse delle
forme pensionistiche
complementari, i criteri
di redazione delle
convenzioni per la
gestione delle risorse,
cui devono attenersi
le medesime forme
pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le
linee di indirizzo della gestione e vigila sulla
corrispondenza delle convenzioni
per la gestione delle risorse ai
criteri di cui all'articolo 6, nonche'
alla lettera d);
f) indica
criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio delle forme
pensionistiche
complementari, della loro
redditivita', nonche' per
la determinazione della
consistenza
patrimoniale delle posizioni
individuali accese presso
le forme
stesse; detta
disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a
tutte le forme
pensionistiche circa la
definizione del termine
massimo entro il
quale le contribuzioni versate devono essere rese
disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la
tenuta
delle scritture
contabili, prevedendo: il modello di libro giornale,
nel quale annotare
cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di
pagamento delle prestazioni,
nonche' ogni altra
operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto
della
composizione e del
valore del patrimonio della forma pensionistica
complementare
attraverso la contabilizzazione secondo
i criteri
definiti in base
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
evidenziando le posizioni
individuali degli iscritti e il rendiconto
annuale della forma pensionistica complementare; il
rendiconto e il
prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli
effetti
di cui all'articolo 2621 del codice civile;
g) detta disposizioni
volte a garantire
la trasparenza delle
condizioni
contrattuali di tutte
le forme pensionistiche
complementari, al fine
di tutelare l'adesione
consapevole dei
soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilita' della
posizione
individuale tra le
varie forme pensionistiche
complementari,
avendo anche riguardo
all'esigenza di garantire la
comparabilita' dei
costi; disciplina, tenendo
presenti le
disposizioni in materia
di sollecitazione del pubblico risparmio, le
modalita' di
offerta al pubblico
di tutte le
predette forme
pensionistiche,
dettando disposizioni volte
all'applicazione di
regole comuni per
tutte le forme pensionistiche complementari, sia
per la fase
inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella
concernente
l'informativa periodica agli
aderenti circa l'andamento
amministrativo e finanziario delle
forme pensionistiche
complementari, anche al
fine di eliminare distorsioni che
possano
arrecare pregiudizio agli
aderenti; a tale fine elabora schemi per
gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i
prospetti e le
note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le
forme pensionistiche complementari, nonche' per le
comunicazioni
periodiche da inoltrare
agli aderenti alle
stesse; vigila
sull'attuazione
delle predette disposizioni
nonche', in generale,
sull'attuazione dei principi
di trasparenza nei rapporti con gli
aderenti, nonche' sulle modalita' di pubblicita', con
facolta' di
sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di
violazione
delle disposizioni stesse;
h) detta disposizioni
volte a disciplinare le modalita' con le
quali le forme
pensionistiche complementari sono tenute ad esporre
nel rendiconto annuale
e, sinteticamente, nelle
comunicazioni
periodiche agli iscritti,
se ed in quale misura nella gestione delle
risorse e nelle
linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti
dalla titolarita' dei
valori in portafoglio, siano
stati presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
i) esercita il
controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale,
contabile delle forme
pensionistiche complementari,
anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo
l'esibizione
dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
i) riferisce periodicamente al
Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche
legislative
in materia di previdenza complementare;
m) pubblica
e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali;
n) programma ed
organizza ricerche e
rilevazioni nel settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla
previdenza di
base; a tale fine, le
forme pensionistiche complementari sono tenute
a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui
acquisizione
la COVIP puo' avvalersi anche
dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per
l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'
disporre che le
siano fatti pervenire,
con le modalita' e nei termini da essa stessa
stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche,
nonche'
ogni altro dato e
documento richiesti;
b) i verbali
delle riunioni e degli accertamenti degli organi
interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso
di se' gli organi di amministrazione e di
controllo delle forme pensionistiche complementari;
b) richiedere la
convocazione degli organi di amministrazione
delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del
giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di
ottenere
le notizie e
le informazioni richieste
alle pubbliche
amministrazioni. I dati,
le notizie, le informazioni acquisiti dalla
COVIP nell'esercizio delle
proprie attribuzioni sono
tutelati dal
segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni,
ad eccezione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli
atti
coperti dal segreto.
I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP
nell'esercizio
della vigilanza sono
incaricati di un
pubblico
servizio. Essi sono
vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo
di riferire alla
COVIP tutte le irregolarita' constatate, anche
quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi
di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le
autorita' preposte
alla vigilanza sui
gestori soggetti di cui
all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
al fine di
favorire lo scambio
di informazioni e di accrescere
l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro
il 31 maggio di
ciascun anno la
COVIP trasmette al
Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali una relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggior
rilievo e
sugli indirizzi e le
linee programmatiche che intende seguire. Entro
il 30 giugno successivo
il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali trasmette detta
relazione al Parlamento
con le proprie
eventuali osservazioni.
Art.
20.
Forme pensionistiche complementari istituite alla
data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421
1. Fino
alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme
pensionistiche
complementari che risultano
istituite alla data di
entrata in vigore
della legge 23 ottobre
1992, n. 421, non si
applicano gli articoli 4,
comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto
previsto al comma
3, dette forme,
se gia'
configurate ai sensi
dell'articolo 2117 del
codice civile ed
indipendentemente dalla
natura giuridica del
datore di lavoro,
devono essere dotate di
strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le
forme di cui al comma 1 devono
adeguarsi alle disposizioni
del presente decreto
legislativo secondo i criteri, le modalita' e i
tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche
caratteristiche
di talune delle suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali sentita la COVIP, da
adottarsi entro un
anno dalla data
di pubblicazione del presente
decreto legislativo
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Le
operazioni
necessarie per l'adeguamento
alle disposizioni di cui al
presente
comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui
ai commi 1
sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo
19, comma 1.
3. Qualora
le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano
comunque adeguarsi alle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera d), le
operazioni di conferimento non
concorrono in alcun
caso a formare
il reddito imponibile del soggetto conferente e i
relativi atti sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura
fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a
dette operazioni si
applicano, agli effetti
dell'imposta
sull'incremento di valore
degli immobili, le disposizioni di cui
all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo
comma,
del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
e successive modificazioni.
4. L'attivita' di
vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al
comma 1 e'
svolta dalla COVIP
secondo piani di attivita'
differenziati temporalmente anche
con riferimento alle modalita' di
controllo e alle
diverse categorie delle
predette forme
pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del
lavoro
e delle politiche
sociali e al
Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Per i
destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al
comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993,
si applicano
le disposizioni stabilite
dal presente decreto legislativo
e, per
quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono
essere
previste prestazioni definite
volte ad assicurare una
prestazione
determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a
quello
del trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle
prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate
dalle forme pensionistiche di
cui al comma 1,
che garantiscono
prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, e' subordinato
alla liquidazione del
predetto
trattamento.
7. Le
forme pensionistiche di
cui al comma 1, gestite in via
prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della ripartizione
e con squilibri
finanziari, che siano gia' state destinatarie del
decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali con il
quale e' stata
accertata una situazione di
squilibrio finanziario
derivante
dall'applicazione del previgente decreto
legislativo
21 aprile 1993, n.
124, possono deliberare di continuare, sotto la
propria responsabilita', a derogare
agli articoli 8 e 11. Ai relativi
contributi versati continua
ad applicarsi, anche per gli
iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il trattamento
tributario previsto dalle
norme
previgenti.
8. Le
forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare
annualmente alla COVIP
e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il bilancio
tecnico, nonche' documentazione idonea
a
dimostrare il permanere
della situazione finanziaria
di cui al
precedente comma 7;
con cadenza quinquennale
un piano che, con
riguardo a tutti
gli iscritti attivi
e con riferimento
alle
contribuzioni e alle
prestazioni, nonche' al patrimonio investito,
determini le condizioni
necessarie ad assicurare
l'equilibrio
finanziario della
gestione ed il progressivo allineamento alle norme
generali dei presente
decreto. Il Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, previo
parere della COVIP, accerta la sussistenza
delle predette condizioni.
9. Le
deliberazioni assembleari delle
forme di cui al comma 1
continuano a essere
validamente adottate secondo
le procedure
previste dai rispettivi
statuti, anche con il metodo referendario,
non intendendosi applicabili
ad esse le modalita' di presenza
previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.
Art. 21.
Abrogazioni e modifiche
1. La
lettera d) del
comma 1 dell'articolo
52 del TUIR e'
sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis)
del comma 1
dell'articolo 50, comunque
erogate, si applicano le
disposizioni
dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma
6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
2. La
lettera e-bis) del
comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, e'
sostituita dalla seguente:
«e-bis) i
contributi versati alle
forme pensionistiche
complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
alle condizioni e nei
limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo
decreto;».
3. Sono
abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive
modificazioni:
a) l'ultimo periodo
del comma 2 dell'articolo 10;
b) la lettera a-bis)
del comma 1 dell'articolo 17;
c) l'articolo 20;
d) la lettera d-ter)
del comma 1 dell'articolo 52.
4. Il
comma 3 dell'articolo
105 del TUIR
e' sostituito dal
seguente: «3. L'ammontare
del TFR annualmente
destinato a forme
pensionistiche
complementari e' deducibile
nella misura prevista
dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre
2005,
n. 252».
5. All'articolo
24 del decreto
del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche
complementari di cui
all'articolo 50, comma 1, lettera
h-bis) del
TUIR e' operata
una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli
articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252».
6. Sono
abrogati altresi' l'articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2
dell'articolo 23 del
decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
7. Sono
abrogati i commi
5 e 6
dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
8. Fatto
salvo quanto previsto
all'articolo 23, comma 5,
e'
abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Art. 22.
Disposizioni finanziarie
1. Al
fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto
legislativo, volti al
rafforzamento della vigilanza
sulle forme
pensionistiche
complementari e alla
realizzazione di campagne
informative intese a
promuovere adesioni consapevoli alle medesime
forme pensionistiche complementari e' autorizzata, per l'anno
2005,
la spesa di 17 milioni di euro.
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente decreto
legislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvede
mediante
utilizzazione dello stanziamento previsto all'articolo 13, comma
1,
del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Art. 23.
Entrata in vigore e norme
transitorie
1. Il
presente decreto legislativo
entra in vigore il 1° gennaio
2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli
articoli
16, comma 2, lettera b),
18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore
il giorno successivo
a quello della
pubblicazione del presente
decreto legislativo nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana. I contratti
di assicurazione di carattere
previdenziale
stipulati fino alla
data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere
disciplinati dalle disposizioni
vigenti alla data di pubblicazione
del presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui
all'articolo 8, comma 7, relative alle modalita'
tacite di conferimento del
TFR alle forme
pensionistiche
complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non
sono
in possesso dei
requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui
all'articolo 10, comma
3, limitatamente al periodo in cui sussista
tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in
vigore
del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime
aziende
possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalita' esplicate di
cui all'articolo 8, comma 7,
e in questo caso l'azienda
beneficia
delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con
esclusione
dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.
3. Entro
sei mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto
legislativo,
la COVIP emana le direttive, a tutte le forme
pensionistiche, sulla
base dei contenuti
del presente decreto legislativo. Entro il 31
dicembre 2007:
a) tutte le
forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base
delle citate direttive, alle norme del presente decreto
legislativo;
b) le imprese
di assicurazione, per
le forme pensionistiche
individuali attuate prima della predetta data mediante contratti
di
assicurazione sulla vita, provvedono:
1) alla costituzione del patrimonio autonomo e
separato di cui
all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti
a
copertura dei relativi
impegni secondo criteri di proporzionalita'
dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla
predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13,
comma 3.
4. A
decorrere dal 1° gennaio 2008,
solo le forme pensionistiche
complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e
hanno
ricevuto la relativa
autorizzazione o approvazione anche tramite
procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono
ricevere
nuove adesioni anche
con riferimento al
finanziamento tramite
conferimento del TFR.
5. Per
i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data
di entrata in vigore del presente
decreto
legislativo le
disposizioni concernenti la deducibilita' dei premi e
contributi versati e
il regime di
tassazione delle prestazioni
erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Per i
medesimi soggetti, relativamente
alle prestazioni maturate fino a
tale data, continuano
ad applicarsi le disposizioni previgenti ad
eccezione
dell'articolo 20, comma 1,
secondo periodo, del TUIR. Per
le prestazioni erogate
anteriormente alla suddetta data per le quali
gli uffici finanziari
non hanno provveduto
a tale data,
all'iscrizione a
ruolo per le
maggiori imposte dovute
ai sensi
dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo
unico,
non si da'
luogo all'attivita' di riliquidazione
prevista dal
medesimo secondo periodo
del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo
testo unico.
6. Fino
all'emanazione del decreto
legislativo di attuazione
dell'articolo 1, comma 2,
lettera p), della legge 23 agosto 2004, n.
243, ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma
2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si applica
esclusivamente ed integralmente
la previgente
normativa.
7. Per i
lavoratori assuunti antecedentemente al 29 aprile
1993 e
che entro tale
data risultino iscritti
a forme pensionistiche
complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla
legge 23
ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni
versate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi
4 e 5
dell'articolo 8;
b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il
31 dicenbre
2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
c) alle
prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla
data di entrata
in vigore del presente decreto
legislativo, ferma
restando la possibilita' di
richiedere la liquidazione della intera
prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il
valore
attuale con applicazione
del regime tributario vigente alla data del
31 dicembre 2007 sul
montante accumulato a partire dalla data di
entrata in vigore
del presente decreto, e' concessa la facolta'
al
singolo iscritto di
optare per l'applicazione del regime di cui
all'articolo 11.
8. Ai lavoratori assunti prima della data di
entrata in vigore del
presente decreto legislativo
si applicano, per quanto riguarda
la
modalita' di
conferimento del TFR,
le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma
7, e
il termine di
sei mesi ivi previsto
decorre dal 1° gennaio 2008.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti,
Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli