Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

Roma, 17 gennaio 2006

 

Circolare n. 9/2006

 

Oggetto: Previdenza – Riforma della previdenza complementare - DLGVO 5.12.2005, n. 252, su S.O. alla G.U. n. 289 del 13.12.2005.

 

Come è noto, a conclusione di un iter tormentato è stata approvata una riforma della previdenza complementare che entrerà in vigore l’1 gennaio 2008 (anziché l’1 gennaio 2006 come previsto inizialmente).

 

Il testo finale, dopo un lungo braccio di ferro con il mondo assicurativo e bancario, riconosce la centralità della contrattazione collettiva ai fini sia della destinazione del TFR che della sussistenza degli obblighi contributivi a carico delle aziende. In particolare la riforma intende promuovere la diffusione della previdenza complementare facendo leva sullo smobilizzo del TFR (realizzabile attraverso il meccanismo del silenzio-assenso del lavoratore) e la contemporanea previsione di misure compensative (consistenti in agevolazioni all’accesso al credito e in riduzioni del costo del lavoro) a favore delle imprese per la conseguente perdita di liquidità.

 

Oltre a dare attuazione alla legge delega 243/04, il provvedimento in questione interviene su tutti gli altri aspetti della previdenza complementare (regime fiscale, prestazioni, sistema di vigilanza, ecc.) riscrivendo integralmente l’attuale testo base di riferimento (DLGVO n. 124/93) che pertanto dal 2008 sarà automaticamente abrogato.

 

Si evidenziano le principali novità della riforma con riserva di successivi approfondimenti.

 

Campo di applicazione – In base alla nuova disciplina l’accesso alla previdenza complementare non sarà più condizionato dall’esistenza di un fondo pensionistico contrattuale (anche aziendale), potendo il singolo lavoratore scegliere di destinare il TFR anche verso fondi pensione aperti promossi da banche o assicurazioni.

Altra importante novità rispetto all’attuale regime è costituita dalla possibilità, attribuita alle regioni e agli enti di previdenza privatizzati di cui al DLGVO n. 509/94 (tra cui il Fasc), di istituite forme pensionistiche complementari.

 

Contribuzione – Come è noto, mentre in base al DLGVO n. 124/93 attualmente i fondi pensione sono alimentati da una quota di TFR, da un contributo aziendale e da un contributo a carico del lavoratore, con le nuova disciplina il conferimento del TFR sarà svincolato dal contemporaneo versamento di contributi aggiuntivi potendo quindi costituire l’unico canale di finanziamento della previdenza complementare. Ulteriori finanziamenti potranno derivare o dalla libera scelta del lavoratore, che potrà decidere di intervenire con quote della propria retribuzione, o dalla contrattazione collettiva attraverso contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro. Al riguardo si sottolinea come l’obbligatorietà di versamento da parte delle aziende sussisterà solo nel caso in cui il TFR sia stato conferito alla forma pensionistica complementare prevista dal contratto collettivo (anche aziendale); la versione finale del decreto 252 ha infatti escluso la “portabilità” automatica del contributo aziendale qualora il TFR venga indirizzato verso forme assicurative.

 

Smobilizzo del TFR – Lo smobilizzo del TFR, che riguarderà esclusivamente l’intera quota maturanda e non quella già accantonata, potrà avvenire in modo esplicito o tacito. Nel primo caso il lavoratore, nel periodo compreso tra gennaio e giugno del 2008, dovrà comunicare alla propria azienda se intende mantenere il TFR presso la stessa ovvero se preferisce destinarlo ad una qualsiasi forma di previdenza completare. Nel caso in cui il lavoratore non eserciti alcuna opzione, per effetto del silenzio–assenso il TFR confluirà automaticamente al fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato ovvero, in assenza di disposizioni contrattuali, ad un fondo pensione residuale che sarà istituito presso l’INPS.

Si segnala che in via transitoria sarà consentito, ai soli lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore dell’attuale disciplina di cui al DLGVO n.124/93) e non iscritti ad alcun fondo pensione, di smobilizzare solo una parte del TFR maturando (non inferiore comunque al 50%) anziché l’intera quota.

Regime fiscale – I contributi versati ai fondi pensione dal datore di lavoro e dal lavoratore continueranno ad essere deducibili nella misura massima complessiva di euro 5.164,57 annui. E’ stato inoltre confermato il particolare regime di deroga a favore dei fondi preesistenti al DLGVO n.124/93 (tra cui il Fondo Mario Negri); la relativa contribuzione pertanto, oltre a non essere vincolata all’utilizzo del TFR, rimarrà pienamente deducibile.

Nessuna novità infine interverrà per quanto concerne la contribuzione previdenziale; sulla quota a carico dei datori di lavoro continuerà pertanto ad applicarsi l’aliquota ridotta del 10%, mentre la quota a carico dei lavoratori continuerà ad essere assoggettata a contribuzione piena.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.91/2005, 2/2004 e 75/1993

 

Allegato uno

 

M/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

S.O. alla G.U. n.289 del 13 dicembre 2005 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                Ambito di applicazione e definizioni

  1.   Il   presente  decreto  legislativo  disciplina  le  forme  di

previdenza    per    l'erogazione    di   trattamenti   pensionistici

complementari  del  sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti

dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno

1994,  n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare piu'

elevati livelli di copertura previdenziale.

  2.  L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate

dal presente decreto e' libera e volontaria.

  3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

    a) «forme  pensionistiche  complementari collettive»: le forme di

cui  agli  articoli 3,  comma  1, lettere da a) a h), e 12, che hanno

ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte della

COVIP,  e  di  cui  all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle

quali  e'  possibile  aderire collettivamente o individualmente e con

l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

    b) «forme  pensionistiche complementari individuali»: le forme di

cui   all'articolo   13,   che   hanno  ottenuto  l'approvazione  del

regolamento  da  parte  della COVIP alle quali e' possibile destinare

quote del trattamento di fine rapporto;

    c) «COVIP»:    la    Commissione   di   vigilanza   sulle   forme

pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di

seguito denominata: «COVIP»;

    d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

    e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  4.  Le  forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la

costituzione,  ai  sensi  dell'articolo 4,  di  appositi  fondi  o di

patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione

di  «fondo  pensione»,  la  quale non puo' essere utilizzata da altri

soggetti.

                               Art. 2.

                             Destinatari

  1.  Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo

individuale o collettivo:

    a) i  lavoratori  dipendenti,  sia  privati  sia  pubblici, anche

secondo  il  criterio  di  appartenenza  alla medesima impresa, ente,

gruppo  di  imprese,  categoria,  comparto  o  raggruppamento,  anche

territorialmente  delimitato,  o  diversa  organizzazione di lavoro e

produttiva,  ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie

contrattuali  previste  dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276;

    b) i   lavoratori  autonomi  e  i  liberi  professionisti,  anche

organizzati per aree professionali e per territorio;

    c) i   soci   lavoratori  di  cooperative,  anche  unitamente  ai

lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

    d) i  soggetti  destinatari  del decreto legislativo 16 settembre

1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

  2.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto possono

essere istituite:

    a) per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettere a), c) e d),

esclusivamente   forme  pensionistiche  complementari  in  regime  di

contribuzione definita;

    b) per  i  soggetti  di  cui  al comma 1, lettera b), anche forme

pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte

ad  assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello

del   reddito   ovvero   a   quello   del  trattamento  pensionistico

obbligatorio.

                               Art. 3.

        Istituzione delle forme pensionistiche complementari

  1.  Le  forme pensionistiche complementari possono essere istituite

da:

    a) contratti    e    accordi    collettivi,    anche   aziendali,

limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori

firmatari  degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,

promossi  da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di

lavoro;  accordi,  anche  interaziendali  per  gli  appartenenti alla

categoria   dei   quadri,  promossi  dalle  organizzazioni  sindacali

nazionali  rappresentative  della  categoria,  membri  del  Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro;

    b) accordi  fra  lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,

promossi  da  loro  sindacati  o  da  associazioni  di rilievo almeno

regionale;

    c) regolamenti  di  enti  o aziende, i cui rapporti di lavoro non

siano   disciplinati   da   contratti  o  accordi  collettivi,  anche

aziendali;

    d) le  regioni,  le  quali  disciplinano il funzionamento di tali

forme  pensionistiche  complementari con legge regionale nel rispetto

della normativa nazionale in materia;

    e) accordi  fra  soci  lavoratori  di  cooperative,  promossi  da

associazioni  nazionali  di  rappresentanza del movimento cooperativo

legalmente riconosciute;

    f) accordi  tra  soggetti  destinatari  del  decreto  legislativo

16 settembre  1996,  n.  565,  promossi  anche da loro sindacati o da

associazioni di rilievo almeno regionale;

    g) gli  enti  di  diritto  privato  di cui ai decreti legislativi

30 giugno  1994,  n.  509,  e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo

della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni

di cui alle lettere a) e b);

    h) i  soggetti  di  cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai

fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;

    i) i  soggetti  di  cui all'articolo 13, limitatamente alle forme

pensionistiche complementari individuali.

  2.  Per  il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di

cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n.   165,   le  forme  pensionistiche  complementari  possono  essere

istituite  mediante  i  contratti collettivi di cui al titolo III del

medesimo  decreto  legislativo.  Per  il  personale dipendente di cui

all'articolo  3,  comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme

pensionistiche  complementari  possono  essere  istituite  secondo le

norme  dei  rispettivi  ordinamenti  ovvero,  in  mancanza,  mediante

accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

  3.  Le  fonti  istitutive  delle forme pensionistiche complementari

stabiliscono  le  modalita' di partecipazione, garantendo la liberta'

di adesione individuale.

                               Art. 4.

   Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio

  1. I fondi pensione sono costituiti:

    a) come  soggetti  giuridici  di  natura  associativa,  ai  sensi

dell'articolo  36  del codice civile, distinti dai soggetti promotori

dell'iniziativa;

    b) come  soggetti dotati di personalita' giuridica; in tale caso,

in   deroga  alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica   10 febbraio   2000,  n.  361,  il  riconoscimento  della

personalita'  giuridica  consegue  al provvedimento di autorizzazione

all'esercizio  dell'attivita'  adottato  dalla  COVIP; per tali fondi

pensione,  la  COVIP  cura  la  tenuta  del  registro  delle  persone

giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.

  2.  I  fondi  pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1,

lettere  g),  h) e i), possono essere costituiti altresi' nell'ambito

della  singola  societa' o del singolo ente attraverso la formazione,

con   apposita  deliberazione,  di  un  patrimonio  di  destinazione,

separato  ed  autonomo,  nell'ambito della medesima societa' od ente,

con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.

  3.   L'esercizio   dell'attivita'   dei   fondi   pensione  di  cui

all'articolo  3,  comma  1,  lettere  da a) a h), e' subordinato alla

preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al

Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro

dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo

relativo  a  ciascuna  istanza  di  autorizzazione;  i termini per il

rilascio  del  provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono

fissati  in  sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della

COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta

giorni   dalla  data  di  ricevimento  dell'ulteriore  documentazione

eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento

dell'istanza;  la  COVIP  puo' determinare con proprio regolamento le

modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla

stessa    ed    eventuali    diversi    termini   per   il   rilascio

dell'autorizzazione   comunque  non  superiori  ad  ulteriori  trenta

giorni. Con uno o piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

della  Repubblica  italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali determina:

    a) i  requisiti  formali  di  costituzione,  nonche' gli elementi

essenziali  sia  dello  statuto  sia  dell'atto  di  destinazione del

patrimonio,  con particolare riferimento ai profili della trasparenza

nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

    b) i  requisiti  per  l'esercizio dell'attivita', con particolare

riferimento  all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli

organi   collegiali   e,   comunque,  del  responsabile  della  forma

pensionistica  complementare, facendo riferimento ai criteri definiti

ai  sensi  dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n.  58,  da  graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del

fondo  stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative

contenute negli statuti;

    c) i  contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo  di  autonomia

gestionale.

  4.  Chiunque  eserciti l'attivita' di cui al presente decreto senza

le   prescritte  autorizzazioni  o  approvazioni  e'  punito  con  la

reclusione  da  sei  mesi  a  tre anni e con la multa da 5.200 euro a

25.000  euro.  E'  sempre  ordinata  la  confisca delle cose che sono

servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il

prodotto  o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al

reato.

  5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o

raggruppamenti,  sia  per  lavoratori  subordinati sia per lavoratori

autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del

comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalita'

di  raccolta  delle  adesioni  compatibili con le disposizioni per la

sollecitazione al pubblico risparmio.

  6.  La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione

quando  il  fondo  pensione  non  abbia iniziato la propria attivita'

ovvero  quando  non  sia  stata conseguita la base associativa minima

prevista   dal   fondo   stesso,   previa  convocazione  delle  fonti

istitutive.

                               Art. 5.

Partecipazione  negli  organi  di  amministrazione  e  di controllo e

                           responsabilita'

  1.  La  composizione degli organi di amministrazione e di controllo

delle  forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli

articoli 12  e  13,  deve rispettare il criterio della partecipazione

paritetica  di  rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Per  quelle  caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei

lavoratori,  la  composizione  degli  organi  collegiali  risponde al

criterio   rappresentativo   di   partecipazione  delle  categorie  e

raggruppamenti  interessati. I componenti dei primi organi collegiali

sono  nominati  in  sede  di  atto  costitutivo.  Per  la  successiva

individuazione  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  e'  previsto il

metodo  elettivo  secondo  modalita'  e  criteri definiti dalle fonti

costitutive.

  2.  Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica

complementare  nomina  il responsabile della forma stessa in possesso

dei  requisiti  di onorabilita' e professionalita' e per il quale non

sussistano  le  cause  di  incompatibilita' e di decadenza cosi' come

previsto  dal  decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Il

responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in

modo  autonomo  e  indipendente,  riportando  direttamente all'organo

amministrativo  della forma pensionistica complementare relativamente

ai  risultati  dell'attivita'  svolta. Per le forme pensionistiche di

cui  all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di

responsabile della forma pensionistica puo' essere conferito anche al

direttore   generale,   comunque  denominato,  ovvero  ad  uno  degli

amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche

di  cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma

pensionistica non puo' essere conferito ad uno degli amministratori o

a  un  dipendente  della  forma  stessa  ed  e'  incompatibile con lo

svolgimento  di  attivita'  di  lavoro  subordinato,  di  prestazione

d'opera  continuativa,  presso  i  soggetti istitutori delle predette

forme,  ovvero  presso  le  societa'  da  queste controllate o che le

controllano.

  3.  Il  responsabile  della  forma  pensionistica  verifica  che la

gestione  della  stessa  sia  svolta  nell'esclusivo  interesse degli

aderenti,  nonche'  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e delle

previsioni  stabilite  nei  regolamenti  e  nei contratti; sulla base

delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie

sull'attivita' complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le

medesime   informazioni   vengono  inviate  contemporaneamente  anche

all'organismo  di  sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare

vigila  sul  rispetto  dei limiti di investimento, complessivamente e

per  ciascuna  linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in

conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la

maggiore tutela degli iscritti.

  4.  Ferma  restando  la  possibilita'  per  le forme pensionistiche

complementari  di  cui  all'articolo 12  di  dotarsi  di organismi di

sorveglianza  anche  ai  sensi  di  cui al comma 1, le medesime forme

prevedono  comunque  l'istituzione  di  un organismo di sorveglianza,

composto   da  almeno  due  membri,  in  possesso  dei  requisiti  di

onorabilita'  e professionalita', per i quali non sussistano le cause

di  incompatibilita'  e  di  decadenza  previste  dal  decreto di cui

all'articolo 4,  comma 3.  In  sede di prima applicazione, i predetti

membri  sono  designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per

un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo

di sorveglianza e' incompatibile con la carica di amministratore o di

componente  di  altri  organi  sociali, nonche' con lo svolgimento di

attivita' di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa,

presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso

le  societa' da questi controllate o che li controllano. I componenti

dell'organismo   di  sorveglianza  non  possono  essere  proprietari,

usufruttuari  o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per

conto  terzi,  relativamente  a  partecipazioni azionarie di soggetti

istitutori  di  fondi  pensione  aperti, ovvero di societa' da questi

controllate  o  che  li  controllano.  La  sussistenza  dei requisiti

soggettivi  ed  oggettivi  richiesti dalla presente disposizione deve

essere   attestata  dal  candidato  mediante  apposita  dichiarazione

sottoscritta.  L'accertamento  del mancato possesso anche di uno solo

dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata

ai sensi del comma 9.

  5.  Successivamente  alla  fase  di  prima  applicazione,  i membri

dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori

dei  fondi  stessi,  individuati  tra gli amministratori indipendenti

iscritti  all'albo  istituito  dalla  Consob.  Nel  caso  di adesione

collettiva   che  comporti  l'iscrizione  di  almeno  500  lavoratori

appartenenti   ad  una  singola  azienda  o  a  un  medesimo  gruppo,

l'organismo  di  sorveglianza  e'  integrato  da  un  rappresentante,

designato  dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei

lavoratori.

  6.  L'organismo  di  sorveglianza  rappresenta  gli interessi degli

aderenti  e  verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva

del  fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche sulla

base   delle  informazioni  ricevute  dal  responsabile  della  forma

pensionistica.  L'organismo  riferisce agli organi di amministrazione

del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarita' riscontrate.

  7.  Nei  confronti  dei componenti degli organi di cui al comma 1 e

del   responsabile   della   forma  pensionistica  si  applicano  gli

articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

  8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai

commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice civile.

  9.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

su  proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei

casi  di  maggiore  gravita',  dichiarati  decaduti  dall'incarico  i

componenti  degli  organi  collegiali  e  il responsabile della forma

pensionistica che:

    a) non  ottemperano  alle  richieste  o  non  si  uniformano alle

prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19;

    b) forniscono alla COVIP informazioni false;

    c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13;

    d) non  effettuano  le  comunicazioni  relative alla sopravvenuta

variazione  della  condizione di onorabilita' nel termine di quindici

giorni  dal  momento  in  cui sono venuti a conoscenza degli eventi e

delle situazioni relative.

  10.  I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di

cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:

    a) forniscono  alla  COVIP  segnalazioni, dati o documenti falsi,

sono  puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto

costituisca piu' grave reato;

    b) nel  termine  prescritto non ottemperano, anche in parte, alle

richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;

    c) non  effettuano  le  comunicazioni  relative alla sopravvenuta

variazione  delle  condizioni  di onorabilita' di cui all'articolo 4,

comma 3,  lettera b),  nel  termine di quindici giorni dal momento in

cui  sono  venuti  a  conoscenza  degli  eventi  e  delle  situazioni

relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.

  11.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono

applicate  con  la  procedura  di  cui  al  titolo VIII, capo VI, del

decreto   legislativo   1° settembre   1993,   n.  385,  fatta  salva

l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del

lavoro  e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

  12.  Ai  commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano

le disposizioni contenute nel presente articolo.

                               Art. 6.

            Regime delle prestazioni e modelli gestionali

  1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a

h), gestiscono le risorse mediante:

    a) convenzioni    con    soggetti    autorizzati    all'esercizio

dell'attivita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  lettera d), del

decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che

svolgono  la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi

aderenti   all'Unione   europea,   che   abbiano  ottenuto  il  mutuo

riconoscimento;

    b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del

decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle

gestioni  di  cui  al  ramo  VI  dei  rami  vita,  ovvero con imprese

svolgenti  la  medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti

all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

    c) convenzioni  con societa' di gestione del risparmio, di cui al

decreto   legislativo   24 febbraio   1998,   n.   58   e  successive

modificazioni,  ovvero  con  imprese svolgenti la medesima attivita',

con  sede  in  uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano

ottenuto il mutuo riconoscimento;

    d) sottoscrizione  o  acquisizione  di azioni o quote di societa'

immobiliari   nelle   quali   il   fondo   pensione   puo'   detenere

partecipazioni   anche  superiori  ai  limiti  di  cui  al  comma 13,

lettera a),   nonche'  di  quote  di  fondi  comuni  di  investimento

immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

    e) sottoscrizione  e  acquisizione  di  quote  di fondi comuni di

investimento  mobiliare  chiusi secondo le disposizioni contenute nel

decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento

del  proprio  patrimonio  e  al  25  per cento del capitale del fondo

chiuso.

  2.  Gli  enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita

l'Autorita'   garante   della  concorrenza  e  del  mercato,  possono

stipulare  con  i  fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del

servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di

erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali

anche  attraverso  la  costituzione  di  societa'  di capitali di cui

debbono  conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale;

detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza

contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.

  3.  Alle  prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di

rendita  i  fondi  pensione provvedono mediante convenzioni con una o

piu'   imprese   assicurative   di  cui  all'articolo 2  del  decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

  4.  I  fondi  pensione  possono  essere  autorizzati dalla COVIP ad

erogare  direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria

ai  soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in

base  a  criteri  generali,  determinati  con  decreto  del  Ministro

dell'economia  e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione e'

subordinata  alla  sussistenza  di requisiti e condizioni fissati dal

citato  decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per

numero  di  iscritti,  alla  costituzione  e  alla composizione delle

riserve  tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare

per  la  conversione  dei  montanti  contributivi  in rendita, e alle

convenzioni  di  assicurazione  contro il rischio di sopravvivenza in

relazione  alla  speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati

all'erogazione  delle  rendite  presentano  alla  COVIP,  con cadenza

almeno  triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite

ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

  5.  Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e

per  le  eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in

ogni  caso  stipulate  apposite convenzioni con imprese assicurative.

Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.

  6.  Per  la  stipula  delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e

all'articolo 7,  i competenti organismi di amministrazione dei fondi,

individuati  ai  sensi  dell'articolo 5,  comma 1, richiedono offerte

contrattuali,  per  ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la

forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra quelli a

maggiore  diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati

che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono

legati,  direttamente  o indirettamente, da rapporti di controllo. Le

offerte  contrattuali  rivolte  ai  fondi  sono formulate per singolo

prodotto  in  maniera  da  consentire il raffronto dell'insieme delle

condizioni  contrattuali  con  riferimento  alle diverse tipologie di

servizio offerte.

  7.  Con  deliberazione  delle rispettive autorita' di vigilanza sui

soggetti  gestori,  che  conservano tutti i poteri di controllo su di

essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati

per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al

comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente

articolo.

  8.  Il  processo  di  selezione  dei  gestori  deve essere condotto

secondo  le  istruzioni  adottate  dalla  COVIP e comunque in modo da

garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi

e  modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori,

e  i  criteri  di  scelta  dei gestori. Le convenzioni possono essere

stipulate,  nell'ambito  dei  rispettivi regimi, anche congiuntamente

fra loro e devono in ogni caso:

    a) contenere  le  linee  di indirizzo dell'attivita' dei soggetti

convenzionati   nell'ambito   dei  criteri  di  individuazione  e  di

ripartizione  del  rischio  di  cui al comma 11 e le modalita' con le

quali  possono  essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel

definire  le  linee  di  indirizzo  della  gestione, i fondi pensione

possono  prevedere  linee di investimento che consentano di garantire

rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;

    b) prevedere  i  termini  e  le  modalita' attraverso cui i fondi

pensione  esercitano  la  facolta'  di recesso, contemplando anche la

possibilita'  per  il  fondo  pensione  di  rientrare in possesso del

proprio   patrimonio   attraverso  la  restituzione  delle  attivita'

finanziarie  nelle  quali  risultano  investite  le risorse del fondo

all'atto  della  comunicazione  al  gestore della volonta' di recesso

dalla convenzione;

    c) prevedere  l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della

titolarita'  dei  diritti  di  voto  inerenti ai valori mobiliari nei

quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.

  9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita'

conferiti  in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di

concludere,  in  tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a

cio'  abilitati  nel  caso di gestione accompagnata dalla garanzia di

restituzione  del  capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai

gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti

nelle  convenzioni  costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed

autonomo,  devono  essere  contabilizzati  a  valori  correnti  e non

possono  essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne'

formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti

gestori,  sia  da  parte  di rappresentanti dei creditori stessi, ne'

possono  essere  coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano

il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di

rivendicazione  di  cui  all'articolo 103  del regio decreto 16 marzo

1942,  n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in

gestione,  anche  se non individualmente determinati o individuati ed

anche  se  depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per

l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova

documentale,  ivi  compresi  i  rendiconti  redatti dal gestore o dai

terzi depositari.

  10.  Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorita'

di  vigilanza  sui  soggetti  convenzionati,  sono  fissati criteri e

modalita'  omogenee  per  la  comunicazione  ai  fondi  dei risultati

conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la

piena comparabilita' delle diverse convenzioni.

  11.  I  criteri  di  individuazione  e di ripartizione del rischio,

nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto

di  cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:

    a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le

proprie   disponibilita',   con   i   rispettivi  limiti  massimi  di

investimento,  avendo  particolare  attenzione  per  il finanziamento

delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;

    b) i  criteri  di  investimento  nelle  varie categorie di valori

mobiliari;

    c) le  regole  da  osservare in materia di conflitti di interesse

compresi  quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti

sottoscrittori  delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti

gestori di cui al presente articolo.

  12.  I  fondi  pensione,  costituiti nell'ambito delle autorita' di

vigilanza  sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse,

possono gestire direttamente le proprie risorse.

  13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, ne'

investire le disponibilita' di competenza:

    a) in  azioni  o  quote con diritto di voto, emesse da una stessa

societa',  per  un  valore nominale superiore al cinque per cento del

valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di

voto  emesse  dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci per

cento  se  non  quotata,  ne' comunque, azioni o quote con diritto di

voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza

dominante sulla societa' emittente;

    b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione

o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta

persona  o  tramite  societa'  fiduciaria,  o  agli  stessi legati da

rapporti   di   controllo   ai  sensi  dell'articolo 23  del  decreto

legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  in  misura  complessiva

superiore  al  venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi

di  fondo  pensione  di categoria, in misura complessiva superiore al

trenta per cento;

    c) fermi  restando  i limiti generali indicati alla lettera b), i

fondi   pensione   aventi   come  destinatari  i  lavoratori  di  una

determinata  impresa  non possono investire le proprie disponibilita'

in  strumenti  finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorche'

l'impresa  appartenga  a  un  gruppo,  dalle  imprese appartenenti al

gruppo    medesimo,    in    misura    complessivamente    superiore,

rispettivamente,  al  cinque  e  al  dieci  per  cento del patrimonio

complessivo  del  fondo.  Per  la nozione di gruppo si fa riferimento

all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  14.  Le  forme  pensionistiche complementari sono tenute ad esporre

nel   rendiconto   annuale  e,  sinteticamente,  nelle  comunicazioni

periodiche  agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle

risorse  e  nelle  linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti

dalla  titolarita'  dei  valori  in  portafoglio  si  siano  presi in

considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

                               Art. 7.

                          Banca depositaria

  1.  Le  risorse  dei  fondi,  affidate in gestione, sono depositate

presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui

all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto

gestore  del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge,

allo  statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del

Ministro  dell'economia  e delle finanze di cui all'articolo 6, comma

11.

  3.  Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al

citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i

sindaci  della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP

sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

                               Art. 8.

                            Finanziamento

  1.  Il  finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo'

essere  attuato  mediante  il  versamento  di contributi a carico del

lavoratore,  del  datore  di lavoro o del committente e attraverso il

conferimento  del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di

liberi  professionisti  il  finanziamento  delle forme pensionistiche

complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti

stessi.  Nel  caso  di  soggetti  diversi  dai titolari di reddito di

lavoro  o  d'impresa  e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il

finanziamento  alle  citate  forme  e'  attuato  dagli  stessi  o dai

soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

  2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di determinare

liberamente   l'entita'   della   contribuzione   a  proprio  carico,

relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui

all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12,

con  adesione  su  base  collettiva,  le modalita' e la misura minima

della  contribuzione  a  carico del datore di lavoro e del lavoratore

stesso   possono   essere  fissati  dai  contratti  e  dagli  accordi

collettivi,   anche   aziendali;  gli  accordi  fra  soli  lavoratori

determinano  il  livello  minimo  della  contribuzione a carico degli

stessi.   Il   contributo  da  destinare  alle  forme  pensionistiche

complementari  e'  stabilito  in cifra fissa oppure: per i lavoratori

dipendenti,  in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo

del  TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione

stessa;  per  i  lavoratori  autonomi  e  i liberi professionisti, in

percentuale  del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai

fini  IRPEF,  relativo  al  periodo  d'imposta precedente; per i soci

lavoratori di societa' cooperative, secondo la tipologia del rapporto

di  lavoro,  in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo

del  TFR  ovvero  degli imponibili considerati ai fini dei contributi

previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro

autonomo  dichiarato  ai  fini  IRPEF  relativo  al periodo d'imposta

precedente.

  3.  Nel  caso  di  forme  pensionistiche complementari di cui siano

destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi

alle   forme  pensionistiche  debbono  essere  definiti  in  sede  di

determinazione  del trattamento economico, secondo procedure coerenti

alla natura del rapporto.

  4.  I  contributi  versati  dal lavoratore e dal datore di lavoro o

committente,  sia  volontari sia dovuti in base a contratti o accordi

collettivi,  anche aziendali, alle forme di previdenza complementare,

sono  deducibili,  ai  sensi  dell'articolo  10 del TUIR, dal reddito

complessivo  per  un  importo  non  superiore  ad  euro  5.164,57;  i

contributi  versati  dal datore di lavoro usufruiscono altresi' delle

medesime  agevolazioni  contributive  di cui all'articolo 16; ai fini

del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche

delle  quote  accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza

di  cui  all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei

contributi  versati  che  non  hanno fruito della deduzione, compresi

quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla

forma  pensionistica  complementare,  entro  il 31 dicembre dell'anno

successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero,

se  antecedente,  alla data in cui sorge il diritto alla prestazione,

l'importo non dedotto o che non sara' dedotto nella dichiarazione dei

redditi.

  5.  Per  i contributi versati nell'interesse delle persone indicate

nell'articolo  12  del  TUIR,  che  si  trovino  nelle condizioni ivi

previste,  spetta  al  soggetto nei confronti del quale dette persone

sono  a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone

stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma

4.

  6.  Ai  lavoratori  di  prima  occupazione  successiva alla data di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto e, limitatamente ai primi

cinque    anni    di   partecipazione   alle   forme   pensionistiche

complementari,  e'  consentito,  nei  venti anni successivi al quinto

anno  di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo

contributi  eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza

positiva   tra   l'importo   di   25.822,85   euro   e  i  contributi

effettivamente  versati  nei primi cinque anni di partecipazione alle

forme  pensionistiche  e  comunque  per  un  importo  non superiore a

2.582,29 euro annui.

  7.  Il  conferimento  del  TFR  maturando alle forme pensionistiche

complementari  comporta  l'adesione  alle forme stesse e avviene, con

cadenza almeno annuale, secondo:

    a) modalita'  esplicite:  entro  sei  mesi  dalla  data  di prima

assunzione  il  lavoratore,  puo'  conferire l'intero importo del TFR

maturando  ad  una  forma  di  previdenza  complementare dallo stesso

prescelta;   qualora,  in  alternativa,  il  lavoratore  decida,  nel

predetto  periodo  di  tempo, di mantenere il TFR maturando presso il

proprio  datore  di  lavoro,  tale scelta puo' essere successivamente

revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad una forma

pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

    b) modalita' tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di

tempo  indicato  alla  lettera  a)  non  esprima  alcuna  volonta', a

decorrere  dal  mese  successivo  alla  scadenza  dei  sei  mesi  ivi

previsti:

      1)  il  datore  di  lavoro  trasferisce  il  TFR  maturando dei

dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi

o  contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un

diverso  accordo  aziendale che preveda la destinazione del TFR a una

forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera

e),  n.  2),  della  legge  23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve

essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto

e personale;

      2)  in  caso di presenza di piu' forme pensionistiche di cui al

n.  1),  il  TFR  maturando  e'  trasferito,  salvo  diverso  accordo

aziendale,  a  quella  alla  quale abbia aderito il maggior numero di

lavoratori dell'azienda;

      3)  qualora  non  siano  applicabili  le disposizioni di cui ai

numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla

forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

    c) con   riferimento  ai  lavoratori  di  prima  iscrizione  alla

previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

      1)  fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo 20, qualora

risultino  iscritti,  alla  data  di  entrata  in vigore del presente

decreto,   a   forme   pensionistiche   complementari  in  regime  di

contribuzione definita, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla

predetta  data  o  dalla  data di nuova assunzione, se successiva, se

mantenere  il  residuo  TFR  maturando  presso  il  proprio datore di

lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna

volonta',  alla  forma complementare collettiva alla quale gli stessi

abbiano gia' aderito;

      2)  qualora  non  risultino  iscritti,  alla data di entrata in

vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, e'

consentito   scegliere,  entro  sei  mesi  dalla  predetta  data,  se

mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero

conferirlo,  nella  misura  gia'  fissata  dagli  accordi o contratti

collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento

del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilita'

di  incrementi  successivi, ad una forma pensionistica complementare;

nel  caso  in  cui  non  esprimano alcuna volonta', si applica quanto

previsto alla lettera b).

  8.  Prima  dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7,

il  datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni

sulle  diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza

dei  sei  mesi  utili  ai fini del conferimento del TFR maturando, il

lavoratore  che  non  abbia  ancora  manifestato alcuna volonta' deve

ricevere  dal  datore  di  lavoro le necessarie informazioni relative

alla   forma  pensionistica  complementare  verso  la  quale  il  TFR

maturando e' destinato alla scadenza del semestre.

  9.   Gli   statuti  e  i  regolamenti  delle  forme  pensionistiche

complementari  prevedono,  in  caso  di  conferimento tacito del TFR,

l'investimento di tali somme nella linea a contenuto piu' prudenziale

tali   da   garantire  la  restituzione  del  capitale  e  rendimenti

comparabili,   nei   limiti   previsti   dalla  normativa  statale  e

comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

  10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo

conferimento  esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della

contribuzione  a  carico  del  lavoratore  e del datore di lavoro. Il

lavoratore  puo'  decidere,  tuttavia,  di  destinare una parte della

retribuzione  alla  forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed

anche  in  assenza  di  accordi  collettivi; in tale caso comunica al

datore di lavoro l'entita' del contributo e il fondo di destinazione.

Il  datore  puo'  a  sua  volta  decidere,  pur in assenza di accordi

collettivi,  anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica

alla  quale  il lavoratore ha gia' aderito, ovvero a quella prescelta

in  base  al  citato  accordo.  Nel caso in cui il lavoratore intenda

contribuire  alla  forma  pensionistica complementare e qualora abbia

diritto  ad  un  contributo  del  datore di lavoro in base ad accordi

collettivi,  anche  aziendali,  detto contributo affluisce alla forma

pensionistica  prescelta  dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo

le modalita' stabilite dai predetti contratti o accordi.

  11.  La  contribuzione alle forme pensionistiche complementari puo'

proseguire   volontariamente   oltre   il   raggiungimento  dell'eta'

pensionabile  prevista  dal  regime  obbligatorio  di appartenenza, a

condizione  che  l'aderente,  alla  data del pensionamento, possa far

valere  almeno  un  anno  di  contribuzione  a  favore delle forme di

previdenza complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto che

decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare

autonomamente    il    momento   di   fruizione   delle   prestazioni

pensionistiche.

  12.  Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo'

essere  altresi'  attuato  delegando  il  centro  servizi o l'azienda

emittente  la  carta di credito o di debito al versamento con cadenza

trimestrale   alla  forma  pensionistica  complementare  dell'importo

corrispondente   agli  abbuoni  accantonati  a  seguito  di  acquisti

effettuati  tramite  moneta  elettronica  o  altro mezzo di pagamento

presso  i  centri  vendita  convenzionati. Per la regolarizzazione di

dette  operazioni  deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che

conferisce  la  delega  al centro convenzionato con il titolare della

posizione   aperta   presso   la  forma  pensionistica  complementare

medesima.

  13.  Gli  statuti  e  i regolamenti disciplinano, secondo i criteri

stabiliti  dalla  COVIP,  le  modalita' in base alle quali l'aderente

puo'  suddividere  i  flussi  contributivi  anche su diverse linee di

investimento  all'interno della forma pensionistica medesima, nonche'

le  modalita'  attraverso le quali puo' trasferire l'intera posizione

individuale a una o piu' linee.

                               Art. 9.

Istituzione  e  disciplina  della  forma  pensionistica complementare

                       residuale presso l'INPS

  1.  Presso  l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e'

costituita  la  forma  pensionistica  complementare  a  contribuzione

definita  prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della

legge  23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR

maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b),

n.  3).  Tale forma pensionistica e' integralmente disciplinata dalle

norme del presente decreto.

  2.   La   forma  pensionistica  di  cui  al  presente  articolo  e'

amministrata  da un comitato dove e' assicurata la partecipazione dei

rappresentanti  dei  lavoratori  e  dei  datori di lavoro, secondo un

criterio  di  pariteticita'.  I membri del comitato sono nominati dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per

quattro  anni.  I membri del comitato devono possedere i requisiti di

professionalita',  onorabilita'  e indipendenza stabiliti con decreto

di cui all'articolo 4, comma 3.

  3.   La   posizione   individuale   costituita   presso   la  forma

pensionistica  di cui al presente articolo puo' essere trasferita, su

richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo

14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.

                              Art. 10.

                 Misure compensative per le imprese

  1.  Dal  reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al quattro

per  cento  dell'ammontare  del  TFR  annualmente  destinato  a forme

pensionistiche  complementari;  per le imprese con meno di 50 addetti

tale importo e' elevato al sei per cento.

  2.  Il  datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo

al  fondo  di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio

1982,  n.  297,  nella  stessa percentuale di TFR maturando conferito

alle    forme    pensionistiche    complementari,    ferma   restando

l'applicazione  del  contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

  3.  Le  modalita'  di  funzionamento  del  Fondo  di  garanzia  per

facilitare  l'accesso  al  credito  per  le  imprese  a  seguito  del

conferimento   del   TFR  alle  forme  pensionistiche  complementari,

istituito  dall'articolo 8,  comma 1,  del decreto-legge 30 settembre

2005,  n.  203,  sono  stabilite con il decreto previsto nel medesimo

comma,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  in un apposito

accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e

dell'economia  e  delle finanze con l'Associazione bancaria italiana,

fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria

a tal fine prevista.

  4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti

al  conferimento  del TFR alle forme pensionistiche complementari, e'

assicurata  anche  mediante  una  riduzione  del  costo  del  lavoro,

attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di

TFR  maturando  conferito,  nei  limiti  e  secondo  quanto stabilito

dall'articolo 8,  comma 2,  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n.

203.

  5.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo si applicano previa

verifica  della  loro  compatibilita' con la normativa comunitaria in

materia.

                              Art. 11.

                             Prestazioni

  1.  Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e

le  modalita'  di  accesso  alle  prestazioni  nel rispetto di quanto

disposto dal presente articolo.

  2.  Il  diritto  alla  prestazione  pensionistica  si acquisisce al

momento  della  maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni

stabiliti  nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque

anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

  3.   Le  prestazioni  pensionistiche  in  regime  di  contribuzione

definita   e  di  prestazione  definita  possono  essere  erogate  in

capitale,  secondo  il  valore attuale, fino ad un massimo del 50 per

cento  del  montante  finale  accumulato,  e  in rendita. Nel computo

dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme

erogate  a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto

al  reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione

di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per

cento  dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della

legge  8 agosto  1995,  n.  335,  la  stessa  puo'  essere erogata in

capitale.

  4.  Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di

cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per

un   periodo   di   tempo   superiore   a  48  mesi,  le  prestazioni

pensionistiche  siano,  su richiesta dell'aderente, consentite con un

anticipo  massimo  di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso

alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

  5.  A  migliore  tutela  dell'aderente, gli schemi per l'erogazione

delle  rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della

prestazione  pensionistica,  la  restituzione  ai  beneficiari  dallo

stesso  indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione

ai  medesimi  di una rendita calcolata in base al montante residuale.

In  tale  caso  e'  autorizzata  la stipula di contratti assicurativi

collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita

media.

  6.  Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di

capitale  sono  imponibili per il loro ammontare complessivo al netto

della  parte  corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta.

Le  prestazioni  pensionistiche  complementari  erogate  in  forma di

rendita  sono  imponibili  per il loro ammontare complessivo al netto

della  parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e

a    quelli    di   cui   alla   lettera g-quinquies)   del   comma 1

dell'articolo 44   del   TUIR,   e   successive   modificazioni,   se

determinabili.    Sulla    parte    imponibile    delle   prestazioni

pensionistiche  comunque  erogate  e'  operata  una ritenuta a titolo

d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a

0,30  punti  percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno

di  partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite

massimo  di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni

erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente

e'  applicata  dalla  forma  pensionistica  a cui risulta iscritto il

lavoratore;  nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale

ritenuta  e'  applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica

complementare  comunica  ai soggetti che erogano le rendite i dati in

suo  possesso  necessari per il calcolo della parte delle prestazioni

corrispondente   ai   redditi   gia'   assoggettati   ad  imposta  se

determinabili.

  7.  Gli  aderenti  alle  forme pensionistiche complementari possono

richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

    a) in  qualsiasi  momento, per un importo non superiore al 75 per

cento,  per  spese  sanitarie  a  seguito  di  gravissime  situazioni

relative  a  se',  al  coniuge  e  ai  figli per terapie e interventi

straordinari   riconosciuti  dalle  competenti  strutture  pubbliche.

Sull'importo  erogato,  al  netto  dei  redditi  gia' assoggettati ad

imposta,  e' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota

del  15  per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali

per  ogni  anno  eccedente  il  quindicesimo anno di partecipazione a

forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione

di 6 punti percentuali;

    b) decorsi  otto anni di iscrizione, per un importo non superiore

al  75  per  cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per

se'  o  per  i  figli,  documentato  con  atto  notarile,  o  per  la

realizzazione  degli  interventi di cui alle lettere a), b), c), e d)

del  comma 1  dell'articolo 3  del  testo  unico  delle  disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla

prima  casa  di abitazione, documentati come previsto dalla normativa

stabilita  ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre

1997,  n.  449.  Sull'importo  erogato,  al  netto  dei  redditi gia'

assoggettati  ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta

del 23 per cento;

    c) decorsi  otto anni di iscrizione, per un importo non superiore

al  30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo

erogato,  al  netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  ad imposta, si

applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

    d) le  ritenute  di  cui  alle lettere a), b) e c) sono applicate

dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

  8.  Le  somme  percepite  a titolo di anticipazione non possono mai

eccedere,   complessivamente,   il   75  per  cento  del  totale  dei

versamenti,  comprese  le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze

tempo  per  tempo  realizzate,  effettuati  alle forme pensionistiche

complementari  a  decorrere  dal  primo  momento  di  iscrizione alle

predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta

dell'aderente,  in  qualsiasi  momento  anche  mediante contribuzioni

annuali  eccedenti  il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti

il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, e'

riconosciuto  al  contribuente  un credito d'imposta pari all'imposta

pagata     al    momento    della    fruizione    dell'anticipazione,

proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

  9.  Ai  fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la

richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono

considerati  utili  tutti  i  periodi  di  partecipazione  alle forme

pensionistiche  complementari  maturati  dall'aderente per i quali lo

stesso  non  abbia  esercitato  il  riscatto  totale  della posizione

individuale.

  10.  Ferma  restando  l'intangibilita'  delle posizioni individuali

costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di

accumulo,  le  prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le

anticipazioni  di  cui  al  comma 7, lettera a), sono sottoposti agli

stessi  limiti  di  cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in

vigore  per  le  pensioni  a  carico  degli  istituti  di  previdenza

obbligatoria   previsti  dall'articolo 128  del  regio  decreto-legge

4 ottobre  1935,  n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 aprile  1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente

della  Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e

le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c),

non    sono   assoggettate   ad   alcun   vincolo   di   cedibilita',

sequestrabilita' e pignorabilita'.

                              Art. 12.

                        Fondi pensione aperti

  1.  I  soggetti  con  i  quali  e'  consentita  la  stipulazione di

convenzioni  ai  sensi  dell'articolo 6, comma 1, possono istituire e

gestire  direttamente  forme pensionistiche complementari mediante la

costituzione  di  appositi  fondi  nel  rispetto  dei  criteri di cui

all'articolo 4,  comma 2.  Detti  fondi sono aperti alle adesioni dei

destinatari  del  presente  decreto  legislativo,  i quali vi possono

destinare  anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui

abbiano diritto, nonche' le quote del TFR.

  2.  Ai  sensi  dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti

puo'   avvenire,  oltre  che  su  base  individuale,  anche  su  base

collettiva.

  3.  Ferma  restando l'applicazione delle norme del presente decreto

legislativo  in  tema  di  finanziamento,  prestazioni  e trattamento

tributario,  l'autorizzazione  alla  costituzione  e all'esercizio e'

rilasciata,  ai  sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite

le rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.

  4.  I  regolamenti  dei fondi pensione aperti, redatti in base alle

direttive  impartite  dalla  COVIP  e  dalla  stessa  preventivamente

approvati,  stabiliscono  le  modalita'  di partecipazione secondo le

norme di cui al presente decreto.

                              Art. 13.

                  Forme pensionistiche individuali

  1.  Ferma  restando l'applicazione delle norme del presente decreto

legislativo  in  tema  di  finanziamento,  prestazioni  e trattamento

tributario,   le   forme   pensionistiche  individuali  sono  attuate

mediante:

    a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;

    b) contratti  di  assicurazione sulla vita, stipulati con imprese

di  assicurazioni  autorizzate  dall'Istituto  per la vigilanza sulle

assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o

quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.

  2.  L'adesione  avviene,  su  base  individuale,  anche da parte di

soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.

  3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono

corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite

dalla  COVIP  e  dalla  stessa  preventivamente approvato nei termini

temporali  di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa

le  modalita'  di  partecipazione,  il  trasferimento delle posizioni

individuali  verso  altre forme pensionistiche, la comparabilita' dei

costi  e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle

condizioni  contrattuali  nonche' le modalita' di comunicazione, agli

iscritti  e  alla  COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e

della   posizione  individuale.  Il  suddetto  regolamento  e'  parte

integrante   dei  contratti  medesimi.  Le  condizioni  generali  dei

contratti  devono  essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla

COVIP,   prima  della  loro  applicazione.  Le  risorse  delle  forme

pensionistiche   individuali   costituiscono  patrimonio  autonomo  e

separato  con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione

delle   risorse   delle  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma 1,

lettera b),  avviene  secondo  le  regole  d'investimento  di  cui al

decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n. 209, e nel rispetto dei

principi di cui all'articolo 6, comma 11, lettera c).

  4.  L'ammontare  dei  contributi,  definito  anche  in misura fissa

all'atto   dell'adesione,  puo'  essere  successivamente  variato.  I

lavoratori   possono   destinare   a   tali   forme  anche  le  quote

dell'accantonamento  annuale  al TFR e le contribuzioni del datore di

lavoro alle quali abbiano diritto.

  5.  Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si

considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di

base.

                              Art. 14.

Permanenza  nella  forma pensionistica complementare e cessazione dei

             requisiti di partecipazione e portabilita'

  1.   Gli   statuti  e  i  regolamenti  delle  forme  pensionistiche

complementari  stabiliscono  le  modalita' di esercizio relative alla

partecipazione alle forme medesime, alla portabilita' delle posizioni

individuali  e  della  contribuzione,  nonche' al riscatto parziale o

totale  delle  posizioni  individuali,  secondo  quanto  disposto dal

presente articolo.

  2.  Ove  vengano  meno  i  requisiti  di  partecipazione alla forma

pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

    a) il  trasferimento  ad  altra forma pensionistica complementare

alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita';

    b) il  riscatto  parziale,  nella  misura  del 50 per cento della

posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attivita'

lavorativa  che  comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non

inferiore  a  12  mesi  e  non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di

ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita', cassa

integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

    c) il  riscatto totale della posizione individuale maturata per i

casi  di  invalidita'  permanente  che  comporti  la  riduzione della

capacita'  di  lavoro  a  meno  di un terzo e a seguito di cessazione

dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo

di  tempo  superiore  a  48  mesi.  Tale  facolta'  non  puo'  essere

esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di

accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi

si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11.

  3.  In  caso  di  morte  dell'aderente  ad  una forma pensionistica

complementare  prima  della  maturazione del diritto alla prestazione

pensionistica  l'intera  posizione individuale maturata e' riscattata

dagli  eredi  ovvero  dai diversi beneficiari dallo stesso designati,

siano  essi  persone  fisiche  o  giuridiche.  In  mancanza  di  tali

soggetti,  la  posizione,  limitatamente  alle  forme  pensionistiche

complementari  di  cui  all'articolo  13,  viene devoluta a finalita'

sociali  secondo  le modalita' stabilite con decreto del Ministro del

lavoro   e   delle  politiche  sociali.  Nelle  forme  pensionistiche

complementari  di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e

12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

  4.  Sulle  somme  percepite  a  titolo  di riscatto della posizione

individuale  relative  alle  fattispecie  previste ai commi 2 e 3, e'

operata  una  ritenuta  a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per

cento  ridotta  di  una  quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni

anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a  forme

pensionistiche  complementari con un limite massimo di riduzione di 6

punti  percentuali,  sul  medesimo imponibile di cui all'articolo 11,

comma 6.

  5.  Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da

quelle  di  cui  ai  commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di

imposta   del   23   per   cento   sul  medesimo  imponibile  di  cui

all'articolo 11, comma 6.

  6.  Decorsi  due  anni  dalla  data  di partecipazione ad una forma

pensionistica  complementare  l'aderente  ha  facolta'  di trasferire

l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.

Gli  statuti  e  i  regolamenti  delle forme pensionistiche prevedono

esplicitamente  la predetta facolta' e non possono contenere clausole

che  risultino,  anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla

portabilita'   dell'intera   posizione   individuale.  Sono  comunque

inefficaci  clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento,

consentano  l'applicazione  di  voci  di  costo, comunque denominate,

significativamente  piu'  elevate  di  quelle applicate nel corso del

rapporto  e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilita'.

In  caso  di esercizio della predetta facolta' di trasferimento della

posizione  individuale,  il  lavoratore ha diritto al versamento alla

forma   pensionistica   da   lui   prescelta   del  TFR  maturando  e

dell'eventuale  contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e

secondo  le  modalita'  stabilite dai contratti o accordi collettivi,

anche aziendali.

  7. Le  operazioni  di  trasferimento delle posizioni pensionistiche

sono  esenti  da  ogni  onere  fiscale,  a condizione che avvengano a

favore  di  forme  pensionistiche  disciplinate  dal presente decreto

legislativo.   Sono   altresi'   esenti   da  ogni  onere  fiscale  i

trasferimenti  delle  risorse o delle riserve matematiche da un fondo

pensione  o  da  una  forma  pensioristica individuale ad altro fondo

pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

  8.   Gli   adempimenti   a   carico   delle   forme  pensionistiche

complementari  conseguenti  all'esercizio  delle  facolta'  di cui al

presente  articolo  devono essere effettuati entro il termine massimo

di sei mesi dalla data di esercizio stesso.

                              Art. 15.

                     Vicende del fondo pensione

  1.  Nel  caso  di  scioglimento  del  fondo  pensione  per  vicende

concernenti  i  soggetti  tenuti alla contribuzione, si provvede alla

intestazione  diretta  della  copertura  assicurativa  in  essere per

coloro  che  fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli

altri  destinatari  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo

14.

  2.  Nel  caso  di  cessazione  dell'attivita' o di sottoposizione a

procedura  concorsuale  del  datore di lavoro che abbia costituito un

fondo  pensione  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del

lavoro  e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un

commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

  3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate

entro  sessanta  giorni  alla  COVIP,  che  ne  da'  comunicazione al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  4.  Nel  caso  di  vicende  del  fondo  pensione capaci di incidere

sull'equilibrio  del  fondo  medesimo,  individuate  dalla COVIP, gli

organi  del  fondo  e  comunque i suoi responsabili devono comunicare

preventivamente  alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari

alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

  5.  Ai  fondi  pensione  si  applica  esclusivamente  la disciplina

dell'amministrazione   straordinaria   e  della  liquidazione  coatta

amministrativa,   con  esclusione  del  fallimento,  ai  sensi  degli

articoli  70,  e  seguenti,  del  testo  unico delle leggi in materia

bancaria  e  creditizia  di  cui  al decreto legislativo 1° settembre

1993,   n.   385,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,

attribuendosi  le  relative competenze esclusivamente al Ministro del

lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

                              Art. 16.

                     Contributo di solidarieta'

  1.  Fermo  restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel

regime  obbligatorio  di  appartenenza  di tutte le quote ed elementi

retributivi  di  cui  all'articolo  12 della legge 30 aprile 1969, n.

153,  e  successive  modificazioni,  anche  se destinate a previdenza

complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a

carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota

di  accantonamento  al  TFR,  destinate  a realizzare le finalita' di

previdenza  pensionistica  complementare  di  cui  all'articolo 1, e'

applicato  il contributo di solidarieta' previsto nella misura del 10

per  cento  dall'articolo  9-bis  del decreto-legge 29 marzo 1991, n.

103,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.

166.

  2.  A  valere  sul gettito del contributo di solidarieta' di cui al

comma 1:

    a) e'  finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari

all'1  per  cento,  l'apposito  fondo di garanzia istituito, mediante

evidenza  contabile  nell'ambito  della  gestione  delle  prestazioni

temporanee  dell'INPS,  contro  il  rischio  derivante  dall'omesso o

insufficiente  versamento  da parte dei datori di lavoro sottoposti a

procedura  di  fallimento,  di concordato preventivo, di liquidazione

coatta  amministrativa  ovvero  di  amministrazione controllata, come

previsto  ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 80;

    b) e'   destinato  al  finanziamento  della  COVIP  l'importo  di

ulteriori  3  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2005, a

incremento  dell'importo  previsto  dall'articolo  13, comma 2, della

legge  8 agosto  1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59, comma

39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine e' autorizzata,

a  decorrere  dall'anno  2005,  la spesa di 3 milioni di euro annui a

favore dell'INPS.

                              Art. 17.

     Regime tributario delle forme pensionistiche complementari

  1.  I  fondi  pensione  sono  soggetti ad imposta sostitutiva delle

imposte  sui  redditi  nella misura dell'11 per cento, che si applica

sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

  2.  Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i

fondi  pensione  il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia

direttamente  investito in immobili relativamente alla restante parte

del  patrimonio  e  per  le forme pensionistiche complementari di cui

all'articolo  20,  comma 1,  in regime di contribuzione definita o di

prestazione  definita,  gestite  in via prevalente secondo il sistema

tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina

sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno

solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni

effettuate   per   il   pagamento  dei  riscatti,  delle  prestazioni

previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche,

e  diminuito  dei  contributi  versati, delle somme ricevute da altre

forme  pensionistiche,  nonche'  dei redditi soggetti a ritenuta, dei

redditi  esenti  o  comunque  non soggetti ad imposta e il valore del

patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote

o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del risparmio

soggetti  ad  imposta  sostitutiva  concorrono a formare il risultato

della  gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e

su  di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito

d'imposta  concorre  a  formare  il  risultato  della  gestione ed e'

detratto  dall'imposta  sostitutiva  dovuta. Il valore del patrimonio

netto  del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da

un  apposito  prospetto  di  composizione del patrimonio. Nel caso di

fondi  avviati  o  cessati  in  corso d'anno, in luogo del patrimonio

all'inizio  dell'anno si' assume il patrimonio alla data di avvio del

fondo,  ovvero  in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume

il  patrimonio  alla  data  di  cessazione  del  fondo.  Il risultato

negativo  maturato  nel  periodo d'imposta, risultante dalla relativa

dichiarazione,  e'  computato  in  diminuzione  del  risultato  della

gestione  dei  periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che

trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in

diminuzione  del risultato di gestione di altre linee di investimento

da  esso  gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e'

maturato  il  risultato  negativo, riconoscendo il relativo importo a

favore  della  linea  di  investimento  che  ha maturato il risultato

negativo.  Nel  caso  in  cui  all'atto  dello scioglimento del fondo

pensione  il  risultato  della gestione sia negativo, il fondo stesso

rilascia   agli   iscritti   che   trasferiscono  la  loro  posizione

individuale   ad   altra   forma   di   previdenza,  complementare  o

individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo

che  la  forma di previdenza destinataria della posizione individuale

puo'  portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi

d'imposta  successivi  e  che  consente  di  computare  la  quota  di

partecipazione  alla  forma pensionistica complementare tenendo conto

anche  del  credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale

importo.

  3.  Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi

di  cui  al  comma  2  sono  a  titolo d'imposta. Non si applicano le

ritenute  previste  dal  comma  2  dell'articolo  26  del decreto del

Presidente   della   Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  sugli

interessi  e  altri  proventi  dei  conti correnti bancari e postali,

nonche'  la  ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal

comma  3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600

del  1973  e  dal  comma  1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo

1983, n. 77.

  4.  I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato

della  gestione  e  sui  quali  non  e' stata applicata la ritenuta a

titolo  d'imposta  o  l'imposta  sostitutiva sono soggetti ad imposta

sostitutiva  delle  imposte  sui redditi con la stessa aliquota della

ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

  5.  Per  i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le

forme  pensionistiche  individuali  di  cui all'articolo 13, comma 1,

lettera  b),  e  per  le  forme  pensionistiche  complementari di cui

all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di

assicurazione,  il risultato netto si determina sottraendo dal valore

attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di

ciascun  anno  solare,  ovvero  determinato alla data di accesso alla

prestazione,  diminuito  dei  contributi versati nell'anno, il valore

attuale  della  rendita  stessa  all'inizio  dell'anno.  Il risultato

negativo   e'  computato  in  riduzione  del  risultato  dei  periodi

d'imposta   successivi,  per  l'intero  importo  che  trova  in  essi

capienza.

  6.  I  fondi  pensione  il  cui patrimonio, alla data del 28 aprile

1993,  sia  direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad

imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50

per  cento  del  patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in

base   ad  apposita  contabilita'  separata,  secondo  i  criteri  di

valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come

media  annua  dei  valori risultanti dai prospetti periodici previsti

dal  citato  decreto.  Sul  patrimonio  riferibile  al  valore  degli

immobili  per  i  quali  il fondo pensione abbia optato per la libera

determinazione   dei   canoni  di  locazione  ai  sensi  della  legge

9 dicembre  1998,  n.  431,  l'imposta  sostitutiva di cui al periodo

precedente e' aumentata all'l,50 per cento.

  7.  Le  forme  pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,

comma  1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente

secondo   il   sistema  tecnico-finanziario  della  ripartizione,  se

costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette

a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11

per  cento,  applicata  sulla  differenza,  determinata  alla data di

accesso  alla  prestazione,  tra  il valore attuale della rendita e i

contributi versati.

  8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e' versata dai

fondi  pensione,  dai  soggetti  istitutori di fondi pensione aperti,

dalle  imprese  di  assicurazione  e  dalle  societa'  e  dagli  enti

nell'ambito  del  cui  patrimonio  il  fondo  e'  costituito entro il

16 febbraio  di  ciascun  anno. Si applicano le disposizioni del capo

III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  9.  La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata

dai fondi pensione con le modalita' e negli ordinari termini previsti

per  la  dichiarazione  dei  redditi.  Nel  caso  di fondi costituiti

nell'ambito  del  patrimonio  di societa' ed enti la dichiarazione e'

presentata  contestualmente  alla  dichiarazione  dei  redditi propri

della  societa'  o  dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di

forme  pensionistiche  individuali  di  cui all'articolo 13, comma 1,

lettera  b),  la  dichiarazione  e'  presentata  rispettivamente  dai

soggetti  istitutori  di  fondi  pensione  aperti  e dalle imprese di

assicurazione.

                              Art. 18.

         Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari

  1.  Il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla

COVIP  ed  esercita  l'attivita'  di alta vigilanza sul settore della

previdenza  complementare,  mediante  l'adozione,  di concerto con il

Ministero  dell'economia  e delle finanze, di direttive generali alla

COVIP,  volte  a  determinare  le  linee  di  indirizzo in materia di

previdenza complementare.

  2.  La COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza

e  la  correttezza  dei  comportamenti  e la sana e prudente gestione

delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela

degli  iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema

di  previdenza  complementare.  La COVIP ha personalita' giuridica di

diritto pubblico.

  3.  La  COVIP  e'  composta  da  un presidente e da quattro membri,

scelti  tra  persone  dotate  di  riconosciuta competenza e specifica

professionalita'  nelle  materie  di  pertinenza  della  stessa  e di

indiscussa  moralita'  e  indipendenza, nominati ai sensi della legge

24 gennaio  1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della

legge  23 agosto  1988,  n.  400;  la deliberazione del Consiglio dei

Ministri  e'  adottata  su  proposta  del Ministro del lavoro e delle

politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e

possono  essere  confermati  una  sola volta. Ad essi si applicano le

disposizioni  di  incompatibilita',  a  pena  di  decadenza,  di  cui

all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,

convertito  con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al

presidente  e ai commissari competono le indennita' di carica fissate

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del

Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo

del  personale  dipendente  della  COVIP.  La COVIP puo' avvalersi di

esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo,

ove ne sia fatta richiesta.

  4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo

casi  di  urgenza  previsti  dalla  legge o dal regolamento di cui al

presente comma. Il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e

cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni.  Il  presidente della COVIP

tiene  informato  il  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali

sugli  atti  e  sugli  eventi  di  maggior rilievo e gli trasmette le

notizie  ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con

apposito  regolamento,  nei  limiti delle risorse disponibili e sulla

base  dei  principi  di  trasparenza  e celerita' dell'attivita', del

contraddittorio  e  dei criteri di organizzazione e di gestione delle

risorse  umane  di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento

e  alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli

uffici   la   qualifica  di  direttore  generale,  determinandone  le

funzioni,  al  numero dei posti della pianta organica, al trattamento

giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere,

nonche' circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci

preventivo   e   consuntivo  che  devono  osservare  i  principi  del

regolamento  di  cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge

8 aprile  1974,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

giugno  1974,  n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di

legittimita'  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, e sono

esecutive  decorsi  venti  giorni  dalla data di ricevimento, ove nel

termine   suddetto   non  vengano  formulati  rilievi  sulle  singole

disposizioni.  Il  trattamento  economico  complessivo  del personale

delle  carriere  direttiva  e  operativa della COVIP e' definito, nei

limiti  dell'ottanta  per cento del trattamento economico complessivo

previsto  per  il  livello  massimo  della  corrispondente carriera o

fascia  retributiva  per  il personale dell'Autorita' per le garanzie

nelle  comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco

e'  corrisposta  una indennita' pari alla eventuale differenza tra il

trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e

quello  spettante  al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei

conti  esercita  il  controllo generale sulla COVIP per assicurare la

legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente

al Parlamento.

  5.  I  regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di

carattere  generale,  adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di

cui  all'articolo  19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel

bollettino della COVIP.

                              Art. 19.

                         Compiti della COVIP

  1.  Le  forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al  presente

decreto,  ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,

nonche'  i  fondi  che  assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni

complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli

stessi  configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero determinate

le  modalita'  di  erogazione,  ad  eccezione  delle  forme istituite

all'interno  di  enti  pubblici,  anche  economici,  che esercitano i

controlli  in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o

in  materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a

cura della COVIP.

  2.  In conformita' agli indirizzi generali del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia

e  delle  finanze,  e  ferma  restando  la  vigilanza  di  stabilita'

esercitata  dalle  rispettive  autorita'  di  controllo  sui soggetti

abilitati  di  cui  all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche

mediante   l'emanazione   di   istruzioni  di  carattere  generale  e

particolare,   la   vigilanza   su   tutte  le  forme  pensionistiche

complementari. In tale ambito:

    a) definisce  le condizioni che, al fine di garantire il rispetto

dei  principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', le forme

pensionistiche  complementari  devono  soddisfare  per  poter  essere

ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere

iscritte all'albo di cui al comma 1;

    b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche

complementari,  verificando  la  ricorrenza  dei  requisiti di cui al

comma  3  dell'articolo  4  e  delle  altre  condizioni richieste dal

presente  decreto  e  valutandone anche la compatibilita' rispetto ai

provvedimenti   di   carattere   generale   da   essa   emanati;  nel

disciplinare,    con    propri    regolamenti,   le   procedure   per

l'autorizzazione  dei  fondi  pensione all'esercizio dell'attivita' e

per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonche'

delle   relative   modifiche,  la  COVIP  individua  procedimenti  di

autorizzazione   semplificati,   prevedendo   anche   l'utilizzo  del

silenzio-assenso  e l'esclusione di forme di approvazione preventiva.

Tali  procedimenti  semplificati  devono  in  particolar  modo essere

utilizzati  nelle  ipotesi  di  modifiche  statutarie e regolamentari

conseguenti  a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e

prudente  gestione,  la  COVIP puo' richiedere di apportare modifiche

agli   statuti   e   ai   regolamenti   delle   forme  pensionistiche

complementari,  fissando  un  termine  per  l'adozione delle relative

delibere;

    c) verifica   il   rispetto   dei  criteri  di  individuazione  e

ripartizione  del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13

dell'articolo 6;

    d) definisce,  sentite  le  autorita'  di  vigilanza sui soggetti

abilitati   a   gestire   le   risorse   delle  forme  pensionistiche

complementari,  i  criteri  di  redazione  delle  convenzioni  per la

gestione  delle  risorse,  cui  devono  attenersi  le  medesime forme

pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

    e) verifica  le  linee di indirizzo della gestione e vigila sulla

corrispondenza  delle  convenzioni  per  la gestione delle risorse ai

criteri di cui all'articolo 6, nonche' alla lettera d);

    f)  indica  criteri omogenei per la determinazione del valore del

patrimonio  delle  forme  pensionistiche  complementari,  della  loro

redditivita',   nonche'   per  la  determinazione  della  consistenza

patrimoniale  delle  posizioni  individuali  accese  presso  le forme

stesse;  detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a

tutte  le  forme  pensionistiche  circa  la  definizione  del termine

massimo  entro  il  quale le contribuzioni versate devono essere rese

disponibili  per  la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta

delle  scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale,

nel  quale  annotare  cronologicamente  le  operazioni di incasso dei

contributi  e  di  pagamento  delle  prestazioni,  nonche' ogni altra

operazione,  gli  eventuali altri libri contabili, il prospetto della

composizione  e  del  valore del patrimonio della forma pensionistica

complementare  attraverso  la  contabilizzazione  secondo  i  criteri

definiti  in  base  al  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

evidenziando  le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto

annuale  della  forma pensionistica complementare; il rendiconto e il

prospetto  sono  considerati quali comunicazioni sociali agli effetti

di cui all'articolo 2621 del codice civile;

    g) detta  disposizioni  volte  a  garantire  la trasparenza delle

condizioni    contrattuali   di   tutte   le   forme   pensionistiche

complementari,   al  fine  di  tutelare  l'adesione  consapevole  dei

soggetti  destinatari  e garantire il diritto alla portabilita' della

posizione    individuale    tra   le   varie   forme   pensionistiche

complementari,  avendo  anche  riguardo  all'esigenza di garantire la

comparabilita'   dei   costi;   disciplina,   tenendo   presenti   le

disposizioni  in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le

modalita'   di  offerta  al  pubblico  di  tutte  le  predette  forme

pensionistiche,   dettando  disposizioni  volte  all'applicazione  di

regole  comuni  per  tutte le forme pensionistiche complementari, sia

per  la  fase  inerente  alla  raccolta delle adesioni sia per quella

concernente  l'informativa  periodica agli aderenti circa l'andamento

amministrativo    e    finanziario    delle    forme   pensionistiche

complementari,  anche  al  fine  di eliminare distorsioni che possano

arrecare  pregiudizio  agli  aderenti; a tale fine elabora schemi per

gli  statuti,  i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le

note  informative  da  indirizzare  ai potenziali aderenti a tutte le

forme  pensionistiche  complementari,  nonche'  per  le comunicazioni

periodiche   da   inoltrare   agli   aderenti   alle  stesse;  vigila

sull'attuazione  delle  predette  disposizioni  nonche', in generale,

sull'attuazione  dei  principi  di  trasparenza  nei rapporti con gli

aderenti,  nonche'  sulle  modalita'  di pubblicita', con facolta' di

sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione

delle disposizioni stesse;

    h) detta  disposizioni  volte  a disciplinare le modalita' con le

quali  le  forme  pensionistiche complementari sono tenute ad esporre

nel   rendiconto   annuale  e,  sinteticamente,  nelle  comunicazioni

periodiche  agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle

risorse  e  nelle  linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti

dalla  titolarita'  dei  valori  in portafoglio, siano stati presi in

considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;

    i) esercita  il  controllo  sulla  gestione tecnica, finanziaria,

patrimoniale,  contabile  delle  forme  pensionistiche complementari,

anche  mediante  ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione

dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

    i) riferisce  periodicamente  al  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative

in materia di previdenza complementare;

    m)  pubblica  e  diffonde  informazioni utili alla conoscenza dei

problemi previdenziali;

    n) programma  ed  organizza  ricerche  e  rilevazioni nel settore

della  previdenza  complementare anche in rapporto alla previdenza di

base;  a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute

a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione

la COVIP puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

  3.  Per  l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo' disporre che le

siano  fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa

stabiliti:

    a) le   segnalazioni   periodiche,  nonche'  ogni  altro  dato  e

documento richiesti;

    b) i  verbali  delle  riunioni  e degli accertamenti degli organi

interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.

  4. La COVIP puo' altresi':

    a) convocare  presso  di  se'  gli organi di amministrazione e di

controllo delle forme pensionistiche complementari;

    b) richiedere  la  convocazione  degli  organi di amministrazione

delle  forme  pensionistiche  complementari,  fissandone l'ordine del

giorno.

  5.  Nell'esercizio  della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere

le    notizie    e   le   informazioni   richieste   alle   pubbliche

amministrazioni.  I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla

COVIP  nell'esercizio  delle  proprie  attribuzioni sono tutelati dal

segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni,

ad  eccezione  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali e

fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti

coperti  dal  segreto.  I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP

nell'esercizio   della  vigilanza  sono  incaricati  di  un  pubblico

servizio.  Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo

di  riferire  alla  COVIP  tutte  le  irregolarita' constatate, anche

quando configurino fattispecie di reato.

  6.  Accordi  di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le

autorita'  preposte  alla  vigilanza  sui  gestori  soggetti  di  cui

all'articolo  6 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato

al  fine  di  favorire  lo  scambio  di  informazioni e di accrescere

l'efficacia dell'azione di controllo.

  7.  Entro  il  31 maggio  di  ciascun  anno  la  COVIP trasmette al

Ministro   del   lavoro  e  delle  politiche  sociali  una  relazione

sull'attivita'  svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e

sugli  indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro

il  30 giugno  successivo  il  Ministro  del lavoro e delle politiche

sociali  trasmette  detta  relazione  al  Parlamento  con  le proprie

eventuali osservazioni.

                              Art. 20.

Forme  pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in

             vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

  1.  Fino  alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme

pensionistiche  complementari  che  risultano  istituite alla data di

entrata  in  vigore  della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421, non si

applicano  gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto

previsto  al  comma  3,  dette  forme,  se  gia' configurate ai sensi

dell'articolo  2117  del  codice  civile  ed  indipendentemente dalla

natura  giuridica  del  datore  di  lavoro,  devono  essere dotate di

strutture gestionali amministrative e contabili separate.

  2.  Le  forme  di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni

del  presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalita' e i

tempi  stabiliti,  anche in relazione alle specifiche caratteristiche

di  talune  delle suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro

dell'economia  e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro

e  delle  politiche  sociali  sentita la COVIP, da adottarsi entro un

anno  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto legislativo

nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. Le operazioni

necessarie  per  l'adeguamento  alle  disposizioni di cui al presente

comma  sono  esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1

sono  iscritte  in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo

19, comma 1.

  3.  Qualora  le  forme  pensionistiche  di cui al comma 1 intendano

comunque  adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,

lettera  d),  le  operazioni  di conferimento non concorrono in alcun

caso  a  formare  il  reddito  imponibile del soggetto conferente e i

relativi  atti  sono  soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e

catastali  nella  misura  fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a

dette    operazioni   si   applicano,   agli   effetti   dell'imposta

sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  le disposizioni di cui

all'articolo  3,  secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma,

del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,

e successive modificazioni.

  4.  L'attivita'  di  vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al

comma   1   e'   svolta   dalla  COVIP  secondo  piani  di  attivita'

differenziati  temporalmente  anche con riferimento alle modalita' di

controllo   e   alle   diverse   categorie   delle   predette   forme

pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro

e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia e delle

finanze.

  5.  Per  i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al

comma  1,  successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano

le  disposizioni  stabilite  dal  presente decreto legislativo e, per

quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere

previste  prestazioni  definite  volte  ad assicurare una prestazione

determinata  con  riferimento al livello del reddito, ovvero a quello

del trattamento pensionistico obbligatorio.

  6. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate

dalle  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma 1,  che garantiscono

prestazioni  definite  ad  integrazione del trattamento pensionistico

obbligatorio,   e'   subordinato   alla   liquidazione  del  predetto

trattamento.

  7.  Le  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma 1, gestite in via

prevalente  secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione

e  con  squilibri  finanziari,  che siano gia' state destinatarie del

decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali con il

quale  e'  stata  accertata  una situazione di squilibrio finanziario

derivante   dall'applicazione   del  previgente  decreto  legislativo

21 aprile  1993,  n.  124, possono deliberare di continuare, sotto la

propria responsabilita', a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi

contributi  versati  continua  ad  applicarsi, anche per gli iscritti

successivamente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto

legislativo,   il   trattamento   tributario   previsto  dalle  norme

previgenti.

  8.  Le  forme  pensionistiche  di cui al comma 7 debbono presentare

annualmente  alla  COVIP  e al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali   il   bilancio  tecnico,  nonche'  documentazione  idonea  a

dimostrare  il  permanere  della  situazione  finanziaria  di  cui al

precedente  comma  7;  con  cadenza  quinquennale  un  piano che, con

riguardo   a  tutti  gli  iscritti  attivi  e  con  riferimento  alle

contribuzioni  e  alle  prestazioni, nonche' al patrimonio investito,

determini   le   condizioni  necessarie  ad  assicurare  l'equilibrio

finanziario  della gestione ed il progressivo allineamento alle norme

generali  dei  presente  decreto.  Il  Ministro  del  lavoro  e delle

politiche  sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza

delle predette condizioni.

  9.  Le  deliberazioni  assembleari  delle  forme  di cui al comma 1

continuano   a  essere  validamente  adottate  secondo  le  procedure

previste  dai  rispettivi  statuti, anche con il metodo referendario,

non  intendendosi  applicabili  ad  esse  le  modalita'  di  presenza

previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.

                              Art. 21.

                       Abrogazioni e modifiche

  1.  La  lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  52  del  TUIR e'

sostituita dalla seguente:

    «d)  per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)

del  comma  1  dell'articolo  50,  comunque  erogate, si applicano le

disposizioni  dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma

6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

  2.  La  lettera  e-bis)  del  comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, e'

sostituita dalla seguente:

    «e-bis)   i   contributi   versati   alle   forme  pensionistiche

complementari  di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,

alle  condizioni  e  nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo

decreto;».

  3.  Sono  abrogate  le  seguenti disposizioni del TUIR e successive

modificazioni:

    a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;

    b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;

    c) l'articolo 20;

    d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.

  4.  Il  comma  3  dell'articolo  105  del  TUIR  e'  sostituito dal

seguente:  «3.  L'ammontare  del  TFR  annualmente  destinato a forme

pensionistiche  complementari  e'  deducibile  nella  misura prevista

dall'articolo  10,  comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,

n. 252».

  5.  All'articolo  24  del  decreto  del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «1-quater.  Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche

complementari  di  cui  all'articolo  50, comma 1, lettera h-bis) del

TUIR   e'   operata  una  ritenuta  con  l'aliquota  stabilita  dagli

articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

  6.  Sono  abrogati  altresi'  l'articolo  1,  comma  2, del decreto

legislativo  18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2

dell'articolo   23   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica

29 settembre 1973, n. 600.

  7.  Sono  abrogati  i  commi  5  e  6  dell'articolo  5 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

  8.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  23,  comma 5,  e'

abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

                              Art. 22.

                      Disposizioni finanziarie

  1.  Al  fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto

legislativo,  volti  al  rafforzamento  della  vigilanza  sulle forme

pensionistiche   complementari   e  alla  realizzazione  di  campagne

informative  intese  a  promuovere adesioni consapevoli alle medesime

forme  pensionistiche  complementari e' autorizzata, per l'anno 2005,

la spesa di 17 milioni di euro.

  2.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto

legislativo,  per  gli anni a decorrere al 2005, si provvede mediante

utilizzazione  dello  stanziamento previsto all'articolo 13, comma 1,

del   decreto-legge   14 marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

                              Art. 23.

                Entrata in vigore e norme transitorie

  1.  Il  presente  decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio

2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli

16,  comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore

il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  del presente

decreto   legislativo   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.  I  contratti  di  assicurazione di carattere previdenziale

stipulati  fino  alla  data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere

disciplinati  dalle  disposizioni  vigenti alla data di pubblicazione

del presente decreto legislativo.

  2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalita'

tacite   di   conferimento   del   TFR   alle   forme  pensionistiche

complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono

in  possesso  dei  requisiti  di  accesso al Fondo di garanzia di cui

all'articolo 10,  comma 3,  limitatamente  al periodo in cui sussista

tale  situazione  e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore

del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende

possono  tuttavia  conferire il TFR secondo le modalita' esplicate di

cui  all'articolo 8,  comma 7,  e  in questo caso l'azienda beneficia

delle  agevolazioni  previste al predetto articolo 10, con esclusione

dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.

  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo,

la  COVIP  emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla

base  dei  contenuti  del  presente  decreto legislativo. Entro il 31

dicembre 2007:

    a) tutte  le  forme  pensionistiche  devono adeguarsi, sulla base

delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

    b) le  imprese  di  assicurazione,  per  le  forme pensionistiche

individuali  attuate  prima della predetta data mediante contratti di

assicurazione sulla vita, provvedono:

      1) alla  costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui

all'articolo  13,  comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a

copertura  dei  relativi  impegni secondo criteri di proporzionalita'

dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;

      2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13,

comma 3.

  4.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche

complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno

ricevuto  la  relativa  autorizzazione  o  approvazione anche tramite

procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere

nuove   adesioni  anche  con  riferimento  al  finanziamento  tramite

conferimento del TFR.

  5.  Per  i  soggetti  che risultino iscritti a forme pensionistiche

complementari  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto

legislativo  le disposizioni concernenti la deducibilita' dei premi e

contributi  versati  e  il  regime  di  tassazione  delle prestazioni

erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i

medesimi  soggetti,  relativamente  alle  prestazioni maturate fino a

tale  data,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni previgenti ad

eccezione  dell'articolo  20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per

le  prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali

gli   uffici   finanziari   non   hanno   provveduto   a  tale  data,

all'iscrizione a  ruolo  per  le  maggiori  imposte  dovute  ai sensi

dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico,

non  si  da'  luogo  all'attivita'  di  riliquidazione  prevista  dal

medesimo  secondo  periodo  del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo

testo unico.

  6.  Fino  all'emanazione  del  decreto  legislativo  di  attuazione

dell'articolo  1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n.

243,   ai   dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni  di  cui

all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165,   si  applica  esclusivamente  ed  integralmente  la  previgente

normativa.

  7.  Per  i lavoratori assuunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e

che  entro  tale  data  risultino  iscritti  a  forme  pensionistiche

complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23

ottobre 1992, n. 421:

    a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del

presente  decreto  si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5

dell'articolo 8;

    b) alle  prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicenbre

2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

    c)  alle  prestazioni  pensionistiche  maturate a decorrere dalla

data  di  entrata  in  vigore del presente decreto legislativo, ferma

restando  la  possibilita' di richiedere la liquidazione della intera

prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore

attuale  con applicazione del regime tributario vigente alla data del

31 dicembre  2007  sul  montante  accumulato  a partire dalla data di

entrata  in  vigore  del presente decreto, e' concessa la facolta' al

singolo  iscritto  di  optare  per  l'applicazione  del regime di cui

all'articolo 11.

  8.  Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del

presente  decreto  legislativo  si  applicano, per quanto riguarda la

modalita'   di   conferimento   del   TFR,  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 8,  comma 7,  e  il  termine  di  sei  mesi ivi previsto

decorre dal 1° gennaio 2008.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle

                              politiche sociali

                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e

                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli