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Roma, 18 gennaio 2006
Circolare n. 11/2006
Oggetto: Funzione pubblica – Legge di semplificazione 2005
– Legge 28.11.2005, n.246, su G.U. n. 280
dell’1.12.2005.
Come è noto, la legge di semplificazione
introdotta dalla riforma Bassanini
(legge n. 59/1997) fissa anno per anno i principali interventi semplificatori
della pubblica amministrazione, individuando in particolare i procedimenti da delegificare nonché le materie da razionalizzare attraverso
l’adozione di testi unici.
L’art. 14 della
legge in oggetto contiene una novità assoluta prevedendo un meccanismo di
abrogazione automatica entro 4 anni di tutte le leggi dello Stato italiano
anteriori all’1 gennaio 1970 ritenute non più necessarie.
Ovviamente un’operazione così radicale di sfoltimento
normativo dovrà avvenire secondo tempistiche e procedure ben determinate. In
particolare il Governo nei prossimi due anni dovrà fare una ricognizione delle
normative esistenti; negli ulteriori due anni dovrà selezionare tra le leggi
anteriori all’1 gennaio 1970 quelle ritenute indispensabili; trascorso anche quest’ultimo periodo l’abrogazione scatterà comunque e
riguarderà qualsiasi disposizione legislativa tranne quelle espressamente elencate
(tra cui le norme previste dai codici, quelle riguardanti l’ordinamento degli
organi costituzionali, quelle tributarie e previdenziali, ecc.)
Tra le altre disposizioni previste dal provvedimento in
esame si segnala la delega per il riassetto in chiave semplificatoria
degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese (art. 5).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.49/97 |
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Allegato uno |
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M/t |
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G.U. n. 280 del 1.12.2005
(Fonte Guritel)
LEGGE 28 novembre 2005, n.
246
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per
garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa
e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo";
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello
Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia
emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto,
una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima
materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello
primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi
commi";
c) al comma 4, la lettera f) e' sostituita dalle seguenti:
"f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e
ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione
amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delle
amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di
diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle
quali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza
l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione
e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra
i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili
di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i
soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale
collaborazione, della responsabilita' e della tutela
dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti
equiparabili comunque denominati, nonche' delle conferenze di
servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della
ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei
quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli
eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e
amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni,
sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";
d) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di
semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione
della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella
fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello
europeo".
Art. 2.
(Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
inserito il seguente:
"Art. 20-ter. - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori
pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali,
accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalita' di
miglioramento della qualita' normativa nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive
competenze normative e svolgere attivita' di interesse comune in tema
di semplificazione, riassetto normativo e qualita' della regolazione;
b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il
perseguimento della qualita' della regolazione statale e regionale,
in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e
dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con
specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e
codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e
di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalita' omogenee di analisi
e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le
organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti
normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro
gia' esistenti tra regioni, la configurabilita' di modelli
procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate
attivita' private e valorizzare le attivita' dirette
all'armonizzazione delle normative regionali".
Art. 3.
(Riassetto normativo in materia di benefici a favore
delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo,
della criminalita' organizzata e di ordigni bellici
in tempo di pace)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del
terrorismo, della criminalita' organizzata e di ordigni bellici in
tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le
disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la
delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi
e del linguaggio normativo;
b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche
alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;
c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che
si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile,
l'accorpamento degli uffici competenti;
d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli
interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.
Art. 4.
(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa
e contabile degli uffici all'estero del Ministero
degli affari esteri)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione
amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero
degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le
procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa,
adeguamento, nonche' aggiornamento e semplificazione del linguaggio
normativo;
b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e
procedimentali dell'attivita' di gestione;
c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici
all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale
accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambito
di ciascuna unita' previsionale di base;
d) perseguimento della fluidita' dei flussi finanziari per e dalle
sedi estere e tempestivita' dell'accreditamento dei relativi fondi;
e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi
al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile
all'estero;
f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attivita'
contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e
alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;
g) snellimento delle procedure necessarie per le attivita' di
assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;
h) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di
sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili
con gli uffici all'estero.
2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme
di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma
1.
Art. 5.
(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti
amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello
unico per le attivita' produttive)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza
legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti
amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali,
previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in
qualita' di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi
e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle
categorie economiche, produttive e professionali interessate:
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti
relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e
cessazione dell'attivita' d'impresa, ivi incluse le attivita' di
certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro
delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attivita'
degli sportelli unici;
2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino
interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i
soggetti economici e l'accrescimento delle capacita' produttive del
sistema nazionale;
3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi
connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa, secondo i criteri
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi
di incentivi e disincentivi;
b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da
parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli
stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.
2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n.
281 del 1997, al fine di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze
normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di
procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque
denominati, per l'esercizio dell'attivita' di impresa;
b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla
semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio
dell'attivita' d'impresa;
c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione
degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa
su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle
migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative
sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;
d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su
tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo
svolgimento dell'attivita' delle piccole e medie imprese e delle
imprese artigiane;
e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e
l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui
all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonche' a
coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto
della regolazione statale, regionale e locale;
f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena
operativita' degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' l'estensione e lo
sviluppo dell'operativita' degli stessi, favorendo:
1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione
alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto
dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati
livelli di funzionalita', nonche' il coordinamento e la cooperazione
tra i diversi livelli di governo;
2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione
degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli
adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento,
trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attivita' d'impresa,
sia a fini di promozione territoriale;
3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del
personale addetto agli sportelli unici;
4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi
e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialita'
regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate,
con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di
cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina
degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalita' e agli
obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti
legislativi di cui al comma 1.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 6.
(Riassetto normativo in materia di pari opportunita)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
pari opportunita', secondo i principi, i criteri direttivi e le
procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni
forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o
indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'eta' e
l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento
coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita'
previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche
attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
Art. 7.
(Riassetto normativo in materia di ordinamento
del notariato e degli archivi notarili)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni
vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi
notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o
soppressione di adempimenti e formalita' previsti dalla legge 16
febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e
dalla legislazione speciale, non piu' ritenuti utili, anche sulla
base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella
di settore, in particolare in materia di:
1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate,
anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi
dell'udito, muti o sordomuti;
2) nullita' per vizi di forma e sostituzione delle nullita', salvo
che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni
disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravita'
dell'infrazione;
3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del
notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione
con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e),
numero 5);
4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle
stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;
5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;
b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del
consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei
consigli distrettuali e degli archivi notarili;
c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,
assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello
svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della
facolta' di provvedere, mediante propria certificazione, a
rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati
preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei
terzi;
d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli
stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per
l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicita' civile e commerciale,
abbiano per oggetto solo la regolarita' formale degli atti;
e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un
organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o
interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal
presidente della corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione
della competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel
merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con
sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;
2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con
aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;
3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di
procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;
4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della
Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e,
relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio
notarile;
5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati
nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale,
individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di
garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non
risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del
notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche per il
recupero delle spese a carico dei notai.
2. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi
di cui al comma 1.
Capo II
ALTRI
INTERVENTI NORMATIVI
Art. 8.
(Disposizioni in materia di trasporti)
1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e'
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati
agli organi sanitari periferici della Societa' rete ferroviaria
italiana Spa".
Art. 9.
(Disposizioni in materia di ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) e' abrogata;
b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: "possono essere
istituite" sono inserite le seguenti: "nei casi particolari richiesti
dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonche'";
c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' di consulenti dotati delle professionalita'
necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del
personale";
d) all'articolo 74:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va
effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i
lavori si protraggono oltre tre mesi";
2) al secondo comma, dopo le parole: "e di funzionamento" sono
inserite le seguenti: ", ivi comprese le spese di acquisizione,
locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi
e di locali" e, alla fine del comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il fondo e' amministrato dal capo della delegazione ed e'
rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del
conto da parte dei funzionari delegati";
3) il terzo comma e' abrogato;
e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: "comprese quelle"
sono inserite le seguenti: "di locazione finanziaria,";
f) l'articolo 95 e' abrogato;
g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: "Ministro
consigliere" sono inserite le seguenti: "con funzioni vicarie".
2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo,
sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di
locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di
Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le
parole: "ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30
gennaio 1999, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 10.
(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 128:
1) al primo comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le
seguenti: "su cose antiche o usate";
2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: "operazioni" sono
inserite le seguenti: "di cui al primo comma";
b) all'articolo 138, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata
dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il
prefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la
licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari
durata".
Art. 11.
(Semplificazione di procedimenti in materie
di competenza del Ministero dell'interno)
1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti,
intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:
a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e
l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica
sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a
67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive
modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;
b) procedimento per l'accertamento della capacita' tecnica di
fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 12.
(Disposizioni in materia di atti notarili)
1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: "ricevere" sono
inserite le seguenti: "o autenticare";
b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'atto notarile non puo' essere ricevuto dal notaio se
non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di
due testimoni.
2. Il notaio indaga la volonta' delle parti e sotto la propria
direzione e responsabilita' cura la compilazione integrale
dell'atto";
c) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
"Art. 48. - 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, e'
necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione,
per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le
dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonche'
qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e
scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il
notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in
principio dell'atto";
d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3°, le parole: "e la
condizione" sono soppresse;
e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: "delle parti", sono
inserite le seguenti: "e salvo per quelle soggette a pubblicita'
immobiliare o commerciale,";
f) l'articolo 77 e' abrogato.
2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a
corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per
il repertorio speciale dei protesti cambiari.
3. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1. - 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle
scritture private e' necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo
ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il
notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione".
4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, e' inserito
il seguente:
"4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati
certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la
dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o
integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa,
mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un
certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le
aree interessate al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da
confermare o contenente la dichiarazione omessa".
5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte
dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in
vigore della presente legge, purche' la nullita' non sia stata
accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.
6. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli
articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti
menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.
7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' inserito
il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. L'obbligo di iscrizione puo' essere assolto anche
mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro
generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di
bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, e' corrisposta in
modo virtuale.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di
attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del
gettito erariale".
8. E' abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto
10 settembre 1914, n. 1326.
9. All'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono
gravati da vincoli pertinenziali di sorta ne' da diritti d'uso a
favore dei proprietari di altre unita' immobiliari e sono
trasferibili autonomamente da esse".
Art. 13.
(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4, le parole: "beni mobili registrati" sono sostituite
dalle seguenti: "veicoli registrati nel pubblico registro
automobilistico (PRA)" e dopo le parole: "effettuata gratuitamente"
sono inserite le seguenti: "in forma amministrativa";
b) nel comma 5, le parole: "di natura non regolamentare" sono
soppresse.
Art. 14.
(Semplificazione della legislazione)
1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella
valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento
normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico
di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunita'
dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo e'
sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti
di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste
nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle
finalita' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti
normativi sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni. La VIR e' applicata dopo il primo biennio dalla data
di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione.
Successivamente essa e' effettuata periodicamente a scadenze
biennali.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della
consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione
dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei
casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di
cui al comma 10.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i metodi relativi
alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio
dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore
al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa
provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i
risultati dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia
di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione
interessata, puo' consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio
responsabile del coordinamento delle attivita' connesse
all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel
caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti
pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di
societa' di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al
DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione
al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del
Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino normativo prevista
dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati
dell'attivita' di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua le disposizioni legislative statali
vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative
relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento
una relazione finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo
destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere
l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di
cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine
di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970,
anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto
dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o
implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le
procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per
settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di
ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresi' alla
semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche
al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni
legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970,
anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale,
nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel
codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di
attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe
l'indicazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi
costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale,
nonche' le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e
dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione;
d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti
dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali;
e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le
reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma
14.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma
19, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive.
19. E' istituita una Commissione parlamentare composta da venti
senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi
parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione
elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e
due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di
presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si
provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna
delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 14;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento
per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in
tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il
testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni,
alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di
trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della
Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto dal comma 14, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il
numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della
Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere
si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene
considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c),
a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano
gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
Art. 15.
(Rapporto annuale sulla qualita' dei servizi offerti
dalla pubblica amministrazione)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualita'
dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla
produttivita' degli uffici e del personale, verificando la coerenza
dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai
fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istituto
nazionale di statistica.
Art. 16.
(Disposizioni per il potenziamento dei servizi
alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni
mediante razionalizzazione delle procedure di mobilita)
1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle
pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di
informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei
costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "passaggio diretto" sono sostituite dalle
seguenti: "cessione del contratto di lavoro";
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo
esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo
personale";
c) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel
ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito
per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le confederazioni
rappresentative, sono definite le modalita' attuative degli articoli
34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici
nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle universita'.
3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7
luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali
appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati
in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica
funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di
volonta' in tale senso, con spettanza del trattamento economico
corrispondente.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17.
(Decreti legislativi integrativi e correttivi)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo puo'
adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui
all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi integrativi
e correttivi.
Art. 18.
(Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229)
1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 e' inserito
il seguente:
"Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo'
adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i
criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive".
Art. 19.
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non
devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II non devono
derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 20.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, e' abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la legge 29 gennaio 1992, n. 112, e' abrogata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Castelli