|
Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com
- http://www.confetra.com
|
Roma, 18 gennaio 2006
Circolare n. 11/2006
Oggetto: Funzione pubblica – Legge di semplificazione 2005
– Legge 28.11.2005, n.246, su G.U. n. 280
dell’1.12.2005.
Come è noto, la legge di semplificazione
introdotta dalla riforma Bassanini
(legge n. 59/1997) fissa anno per anno i principali interventi semplificatori
della pubblica amministrazione, individuando in particolare i procedimenti da delegificare nonché le materie da razionalizzare attraverso
l’adozione di testi unici.
L’art. 14 della
legge in oggetto contiene una novità assoluta prevedendo un meccanismo di
abrogazione automatica entro 4 anni di tutte le leggi dello Stato italiano
anteriori all’1 gennaio 1970 ritenute non più necessarie.
Ovviamente un’operazione così radicale di sfoltimento
normativo dovrà avvenire secondo tempistiche e procedure ben determinate. In
particolare il Governo nei prossimi due anni dovrà fare una ricognizione delle
normative esistenti; negli ulteriori due anni dovrà selezionare tra le leggi
anteriori all’1 gennaio 1970 quelle ritenute indispensabili; trascorso anche quest’ultimo periodo l’abrogazione scatterà comunque e
riguarderà qualsiasi disposizione legislativa tranne quelle espressamente elencate
(tra cui le norme previste dai codici, quelle riguardanti l’ordinamento degli
organi costituzionali, quelle tributarie e previdenziali, ecc.)
Tra le altre disposizioni previste dal provvedimento in
esame si segnala la delega per il riassetto in chiave semplificatoria
degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese (art. 5).
|
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.49/97 |
|
|
Allegato uno |
|
|
M/t |
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
|
G.U. n. 280 del 1.12.2005
(Fonte Guritel)
LEGGE 28 novembre 2005, n.
246
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Capo I
RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA
Art. 1. (Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:"a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delledisposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie pergarantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativae per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo";b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:"3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva delloStato, completa il processo di codificazione di ciascuna materiaemanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto,una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesimamateria, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livelloprimario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivicommi";c) al comma 4, la lettera f) e' sostituita dalle seguenti:"f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa eottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azioneamministrativa;f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delleamministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti didiritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nellequali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senzal'esercizio di poteri autoritativi;f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazionee adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze trai diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabilidi concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed isoggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della lealecollaborazione, della responsabilita' e della tuteladell'affidamento;f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti
equiparabili comunque denominati, nonche' delle conferenze diservizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere dellaripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei
quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite leresponsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli
eventuali inadempimenti;f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e
amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni,sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";d) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:"8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi disemplificazione e di qualita' della regolazione con la definizionedella posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nellafase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensidell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione edi miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livelloeuropeo". Art. 2. (Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59)1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'inserito il seguente:"Art. 20-ter. - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, in attuazione del principio di lealecollaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle miglioripratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali,accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalita' dimiglioramento della qualita' normativa nell'ambito dei rispettiviordinamenti, al fine, tra l'altro, di:a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettivecompetenze normative e svolgere attivita' di interesse comune in temadi semplificazione, riassetto normativo e qualita' della regolazione;b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per ilperseguimento della qualita' della regolazione statale e regionale,in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge edalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, conspecifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto ecodificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione edi consultazione;c) concordare, in particolare, forme e modalita' omogenee di analisie verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con leorganizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimentinormativi statali e regionali;d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavorogia' esistenti tra regioni, la configurabilita' di modelli
procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate
attivita' private e valorizzare le attivita' dirette
all'armonizzazione delle normative regionali". Art. 3. (Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalita' organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decretilegislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia dibenefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, delterrorismo, della criminalita' organizzata e di ordigni bellici intempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le proceduredi cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivemodificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteridirettivi:a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte ledisposizioni legislative in materia, prevedendo anche ladelegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi
e del linguaggio normativo;b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anchealla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo chesi svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi ufficidella medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile,l'accorpamento degli uffici competenti;d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degliinteressati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici. Art. 4. (Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per ilriassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestioneamministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministerodegli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e leprocedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, esuccessive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principie criteri direttivi:a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa,adeguamento, nonche' aggiornamento e semplificazione del linguaggionormativo;b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi eprocedimentali dell'attivita' di gestione;
c) semplificazione della gestione di bilancio degli ufficiall'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventualeaccorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambitodi ciascuna unita' previsionale di base;d) perseguimento della fluidita' dei flussi finanziari per e dallesedi estere e tempestivita' dell'accreditamento dei relativi fondi;e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizial fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabileall'estero;f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attivita'contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici ealle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;g) snellimento delle procedure necessarie per le attivita' diassistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;h) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione disistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabilicon gli uffici all'estero.2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate normedi attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma1. Art. 5. (Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attivita' produttive)1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decretilegislativi per il riassetto delle disposizioni di competenzalegislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondocomma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimentiamministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali,previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse inqualita' di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi
e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguentiprincipi e criteri direttivi:a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza dellecategorie economiche, produttive e professionali interessate:1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimentirelativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento ecessazione dell'attivita' d'impresa, ivi incluse le attivita' dicertificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registrodelle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attivita'degli sportelli unici;2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastinointeressi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra isoggetti economici e l'accrescimento delle capacita' produttive delsistema nazionale;3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativiconnessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa, secondo i criteridi cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivemodificazioni;4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemidi incentivi e disincentivi;b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione daparte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione deglistessi ai fini degli accertamenti amministrativi.2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di lealecollaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensidell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, edell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n.281 del 1997, al fine di:a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenzenormative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e diprocedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunquedenominati, per l'esercizio dell'attivita' di impresa;b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa allasemplificazione degli adempimenti connessi all'eserciziodell'attivita' d'impresa;c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazionedegli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresasu tutto il territorio nazionale, previa individuazione dellemigliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziativesperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee sututto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allosvolgimento dell'attivita' delle piccole e medie imprese e delleimprese artigiane;e) adottare le misure idonee a garantire la completezza el'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registroinformatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cuiall'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonche' acoordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassettodella regolazione statale, regionale e locale;f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla pienaoperativita' degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' l'estensione e losviluppo dell'operativita' degli stessi, favorendo:1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazionealla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispettodell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguatilivelli di funzionalita', nonche' il coordinamento e la cooperazionetra i diversi livelli di governo;2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestionedegli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degliadempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento,trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attivita' d'impresa,sia a fini di promozione territoriale;3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione delpersonale addetto agli sportelli unici;4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processie di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialita'regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate,con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289.4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi dicui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplinadegli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalita' e agliobiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decretilegislativi di cui al comma 1.5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Art. 6. (Riassetto normativo in materia di pari opportunita)1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge, uno o piu' decretilegislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia dipari opportunita', secondo i principi, i criteri direttivi e leprocedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, esuccessive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principie criteri direttivi:a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogniforma di discriminazione, in particolare per cause direttamente oindirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, lareligione o le convinzioni personali, gli handicap, l'eta' el'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumentocoordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita'previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117della Costituzione;b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo ancheattraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni. Art. 7. (Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili)1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge, uno o piu' decretilegislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizionivigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivinotarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure dicui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivemodificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteridirettivi:a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento osoppressione di adempimenti e formalita' previsti dalla legge 16febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, edalla legislazione speciale, non piu' ritenuti utili, anche sullabase di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quelladi settore, in particolare in materia di:1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate,anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti prividell'udito, muti o sordomuti;2) nullita' per vizi di forma e sostituzione delle nullita', salvoche sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzionidisciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravita'dell'infrazione;3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche delnotaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzionecon l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e),numero 5);4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza allestesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti delconsiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, deiconsigli distrettuali e degli archivi notarili;c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dellosvolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio dellafacolta' di provvedere, mediante propria certificazione, a
rettificare inequivocabili errori di trascrizione di datipreesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti deiterzi;d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quellistabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito perl'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicita' civile e commerciale,abbiano per oggetto solo la regolarita' formale degli atti;e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di unorgano di disciplina collegiale di primo grado, regionale ointerregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dalpresidente della corte d'appello ove ha sede l'organo e previsionedella competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nelmerito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite consanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, conaumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;3) previsione della sospensione della prescrizione in caso diprocedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore dellaRepubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e,relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivionotarile;5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionatinell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale,individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale digaranzia per il risarcimento dei danni di origine penale nonrisarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale delnotariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche per ilrecupero delle spese a carico dei notai.2. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sonoemanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislatividi cui al comma 1.
Capo II
ALTRI
INTERVENTI NORMATIVI
Art. 8. (Disposizioni in materia di trasporti)1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,il comma 5 e' sostituito dal seguente:"5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e'ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutturee dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandatiagli organi sanitari periferici della Societa' rete ferroviariaitaliana Spa". Art. 9. (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) e' abrogata;b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: "possono essereistituite" sono inserite le seguenti: "nei casi particolari richiestidalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonche'";c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: ", nonche' di consulenti dotati delle professionalita'necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione delpersonale";d) all'articolo 74:1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto vaeffettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se ilavori si protraggono oltre tre mesi";2) al secondo comma, dopo le parole: "e di funzionamento" sonoinserite le seguenti: ", ivi comprese le spese di acquisizione,locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzie di locali" e, alla fine del comma, e' aggiunto il seguente periodo:"Il fondo e' amministrato dal capo della delegazione ed e'rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa delconto da parte dei funzionari delegati";3) il terzo comma e' abrogato;e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: "comprese quelle"sono inserite le seguenti: "di locazione finanziaria,";f) l'articolo 95 e' abrogato;g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: "Ministroconsigliere" sono inserite le seguenti: "con funzioni vicarie".2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondocomma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo,sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti dilocazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente leggeconclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti diMinistro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, leparole: "ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30gennaio 1999, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensidell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri acarico del bilancio dello Stato. Art. 10. (Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguentimodificazioni:a) all'articolo 128:1) al primo comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite leseguenti: "su cose antiche o usate";2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: "operazioni" sonoinserite le seguenti: "di cui al primo comma";b) all'articolo 138, il secondo comma e' sostituito dal seguente:"La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvatadal prefetto. Con l'approvazione, che ha validita' biennale, ilprefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, lalicenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di paridurata". Art. 11. (Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno)1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, esuccessive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensidell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sonodisciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti,intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo el'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblicasicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto delPresidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivemodificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;b) procedimento per l'accertamento della capacita' tecnica difochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regiodecreto 6 maggio 1940, n. 635. Art. 12. (Disposizioni in materia di atti notarili)1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguentimodificazioni:a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: "ricevere" sonoinserite le seguenti: "o autenticare";b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:"Art. 47. - 1. L'atto notarile non puo' essere ricevuto dal notaio senon in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, didue testimoni.2. Il notaio indaga la volonta' delle parti e sotto la propriadirezione e responsabilita' cura la compilazione integraledell'atto";c) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:"Art. 48. - 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, e'necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione,per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per ledichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonche'qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere escrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Ilnotaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni inprincipio dell'atto";d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3°, le parole: "e lacondizione" sono soppresse;e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: "delle parti", sonoinserite le seguenti: "e salvo per quelle soggette a pubblicita'immobiliare o commerciale,";f) l'articolo 77 e' abrogato.2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto acorredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione peril repertorio speciale dei protesti cambiari.3. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, e' sostituito dalseguente:"Art. 1. - 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni dellescritture private e' necessaria la presenza dei testimoni, qualora loritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso ilnotaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione".4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, e' inseritoil seguente:"4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegaticertificati di destinazione urbanistica, o che non contengano ladichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati ointegrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa,mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato uncertificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti learee interessate al giorno in cui e' stato stipulato l'atto daconfermare o contenente la dichiarazione omessa".5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdottedal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata invigore della presente legge, purche' la nullita' non sia stataaccertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.6. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agliarticoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguentimenzioni possono essere inserite nel relativo verbale.7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' inseritoil seguente:"Art. 5-bis. - 1. L'obbligo di iscrizione puo' essere assolto anchemediante trasmissione in via telematica, direttamente al registrogenerale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dalrelativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta dibollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, e' corrisposta inmodo virtuale.2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme diattuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza delgettito erariale".8. E' abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto10 settembre 1914, n. 1326.9. All'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, esuccessive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:"Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sonogravati da vincoli pertinenziali di sorta ne' da diritti d'uso afavore dei proprietari di altre unita' immobiliari e sonotrasferibili autonomamente da esse". Art. 13. (Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportatele seguenti modificazioni:a) nel comma 4, le parole: "beni mobili registrati" sono sostituitedalle seguenti: "veicoli registrati nel pubblico registroautomobilistico (PRA)" e dopo le parole: "effettuata gratuitamente"sono inserite le seguenti: "in forma amministrativa";b) nel comma 5, le parole: "di natura non regolamentare" sonosoppresse. Art. 14. (Semplificazione della legislazione)1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nellavalutazione preventiva degli effetti di ipotesi di interventonormativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese esull'organizzazione e sul funzionamento delle pubblicheamministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politicodi vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunita'dell'intervento normativo.3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo e'sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decretidi cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consistenella valutazione, anche periodica, del raggiungimento dellefinalita' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti
normativi sulle attivita' dei cittadini e delle imprese esull'organizzazione e sul funzionamento delle pubblicheamministrazioni. La VIR e' applicata dopo il primo biennio dalla datadi entrata in vigore della legge oggetto di valutazione.Successivamente essa e' effettuata periodicamente a scadenzebiennali.5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati aisensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge:a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase dellaconsultazione;b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusionedell'AIR;c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione deicasi di effettuazione della VIR;d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento dicui al comma 10.6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i metodi relativialla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consigliodei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superioreal triennio.7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativaprovvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridicie legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri irisultati dell'AIR.8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materiadi AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazioneinteressata, puo' consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomiaorganizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficioresponsabile del coordinamento delle attivita' connesseall'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nelcaso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggettipubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o disocieta' di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie.10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano alDAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazioneal Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale delPresidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazionedell'AIR.11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n.50.12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino normativo previstadalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultatidell'attivita' di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, individua le disposizioni legislative statalivigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normativerelative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamentouna relazione finale.13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondodestinato al finanziamento di iniziative volte a promuoverel'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, dicui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possonoessere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per esseresuccessivamente riassegnate alle pertinenti unita' previsionali dibase dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al finedi finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui alcomma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cuiall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivemodificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizionilegislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970,anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali siritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispettodell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, esecondo i seguenti principi e criteri direttivi:a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita oimplicita;b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano privedi effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazionecomporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;d) identificazione delle disposizioni indispensabili per laregolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine leprocedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore persettori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo diciascuna di esse;f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica dellanormativa;g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazionecomporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresi' allasemplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nelrispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ancheal fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quellepubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizionilegislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970,anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.17. Rimangono in vigore:a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale,nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nelcodice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e diattuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafel'indicazione codice ovvero testo unico;b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organicostituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale,nonche' le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e
dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati aisensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione delloStato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, dellaCostituzione;d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi impostidalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificaretrattati internazionali;e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti lereti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma14.18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decretilegislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi ecriteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma19, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,disposizioni integrative o correttive.19. E' istituita una Commissione parlamentare composta da ventisenatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidentedel Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera deideputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppiparlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissioneelegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti edue segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio dipresidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entroventi giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezionedell'Ufficio di presidenza.20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione siprovvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascunadelle due Camere.21. La Commissione:a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui alcomma 14;b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimentoper l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e neriferisce ogni sei mesi alle Camere;c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15marzo 1997, n. 59.22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislatividi cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronunciaentro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, intutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette iltesto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni,alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine ditrenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere dellaCommissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza deltermine previsto dal comma 14, quest'ultimo e' prorogato di novantagiorni.23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delleCamere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualoracio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il
numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame dellaCommissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il pareresi intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non vieneconsiderato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c),a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data dientrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessanogli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo1997, n. 59. Art. 15. (Rapporto annuale sulla qualita' dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione)1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dellafunzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualita'dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sullaproduttivita' degli uffici e del personale, verificando la coerenza
dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Aifini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istitutonazionale di statistica. Art. 16. (Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilita)1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte dellepubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi diinformazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento deicosti, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 1, le parole: "passaggio diretto" sono sostituite dalleseguenti: "cessione del contratto di lavoro";b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ognicaso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratticollettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previoesperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovopersonale";c) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:"2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nelruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferitoper mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico edeconomico, compreso quello accessorio, previsto nei contratticollettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto conil Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le confederazionirappresentative, sono definite le modalita' attuative degli articoli34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, relativamente al personale dipendente dalleamministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economicinazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle universita'.3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 deldecreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,si interpreta nel senso che i segretari comunali e provincialiappartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocatiin posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualificafunzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione divolonta' in tale senso, con spettanza del trattamento economico
corrispondente.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17. (Decreti legislativi integrativi e correttivi)1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decretilegislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo puo'adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteridirettivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cuiall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, esuccessive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi integrativie correttivi. Art. 18. (Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229)1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 e' inseritoil seguente:"Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1.Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislatividi cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo'adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteridirettivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e icriteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decretilegislativi recanti disposizioni integrative e correttive". Art. 19. (Invarianza finanziaria)1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II nondevono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II non devonoderivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 20. (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, e' abrogato.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,la legge 29 gennaio 1992, n. 112, e' abrogata.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, e' abrogato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi' 28 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Castelli