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Roma, 18 gennaio 2006

 

Circolare n. 11/2006

 

Oggetto: Funzione pubblica – Legge di semplificazione 2005 – Legge 28.11.2005, n.246, su G.U. n. 280 dell’1.12.2005.

 

Come è noto, la legge di semplificazione introdotta dalla riforma Bassanini (legge n. 59/1997) fissa anno per anno i principali interventi semplificatori della pubblica amministrazione, individuando in particolare i procedimenti da delegificare nonché le materie da razionalizzare attraverso l’adozione di testi unici.

 

L’art. 14 della legge in oggetto contiene una novità assoluta prevedendo un meccanismo di abrogazione automatica entro 4 anni di tutte le leggi dello Stato italiano anteriori all’1 gennaio 1970 ritenute non più necessarie.

Ovviamente un’operazione così radicale di sfoltimento normativo dovrà avvenire secondo tempistiche e procedure ben determinate. In particolare il Governo nei prossimi due anni dovrà fare una ricognizione delle normative esistenti; negli ulteriori due anni dovrà selezionare tra le leggi anteriori all’1 gennaio 1970 quelle ritenute indispensabili; trascorso anche quest’ultimo periodo l’abrogazione scatterà comunque e riguarderà qualsiasi disposizione legislativa tranne quelle espressamente elencate (tra cui le norme previste dai codici, quelle riguardanti l’ordinamento degli organi costituzionali, quelle tributarie e previdenziali, ecc.)

 

Tra le altre disposizioni previste dal provvedimento in esame si segnala la delega per il riassetto in chiave semplificatoria degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese (art. 5).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.49/97

 

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 280 del 1.12.2005 (Fonte Guritel)

LEGGE 28 novembre 2005, n. 246

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.
La  Camera  dei  deputati  ed  il Senato della Repubblica hanno 
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
 

                               Capo I

                     RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA

                               Art. 1.
    (Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)
1.  All'articolo  20  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis)   coordinamento   formale   e  sostanziale  del  testo  delle
disposizioni   vigenti,   apportando   le  modifiche  necessarie  per
garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa
e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo";
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis.  Il  Governo,  nelle  materie  di  competenza esclusiva dello
Stato,  completa  il  processo  di  codificazione di ciascuna materia
emanando,  anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto,
una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima
materia,  se  del  caso  adeguandole alla nuova disciplina di livello
primario  e  semplificandole  secondo  i criteri di cui ai successivi
commi";
c) al comma 4, la lettera f) e' sostituita dalle seguenti:
"f)  aggiornamento  delle  procedure,  prevedendo  la  piu'  estesa e
ottimale  utilizzazione  delle  tecnologie  dell'informazione e della
comunicazione,  anche  nei  rapporti  con  i  destinatari dell'azione
amministrativa;
f-bis)   generale   possibilita'   di   utilizzare,  da  parte  delle
amministrazioni  e  dei  soggetti  a  queste equiparati, strumenti di
diritto  privato,  salvo  che nelle materie o nelle fattispecie nelle
quali   l'interesse   pubblico   non  puo'  essere  perseguito  senza
l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter)  conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione
e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra
i  diversi  soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili
di  concertazione  e  nei  rapporti tra i soggetti istituzionali ed i
soggetti  interessati,  secondo i criteri dell'autonomia, della leale
collaborazione,     della     responsabilita'    e    della    tutela
dell'affidamento;
f-quater)  riconduzione  delle  intese,  degli  accordi  e degli atti
equiparabili   comunque   denominati,  nonche'  delle  conferenze  di
servizi,  previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della
ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei
quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
responsabilita',  le  modalita'  di attuazione e le conseguenze degli
eventuali inadempimenti;
f-quinquies)   avvalimento   di   uffici   e   strutture  tecniche  e
amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni,
sulla  base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";
d) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis.   Il   Governo   verifica  la  coerenza  degli  obiettivi  di
semplificazione  e  di  qualita' della regolazione con la definizione
della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella
fase   di  predisposizione  della  normativa  comunitaria,  ai  sensi
dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 303.
Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello
europeo".
                               Art. 2.
        (Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1.  Dopo  l'articolo  20-bis  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e'
inserito il seguente:
"Art.  20-ter.  - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento   e   di   Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di  leale
collaborazione,  concludono,  in  sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori
pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali,
accordi  ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
2003,  n.  131,  per  il  perseguimento  delle  comuni  finalita'  di
miglioramento  della  qualita'  normativa  nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:
a)   favorire   il   coordinamento  dell'esercizio  delle  rispettive
competenze normative e svolgere attivita' di interesse comune in tema
di semplificazione, riassetto normativo e qualita' della regolazione;
b)  definire  principi,  criteri,  metodi e strumenti omogenei per il
perseguimento  della  qualita' della regolazione statale e regionale,
in  armonia  con i principi generali stabiliti dalla presente legge e
dalle  leggi  annuali  di  semplificazione e riassetto normativo, con
specifico  riguardo  ai  processi  di semplificazione, di riassetto e
codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e
di consultazione;
c)  concordare, in particolare, forme e modalita' omogenee di analisi
e  verifica  dell'impatto della regolazione e di consultazione con le
organizzazioni  imprenditoriali  per  l'emanazione  dei provvedimenti
normativi statali e regionali;
d)  valutare,  con  l'ausilio  istruttorio anche dei gruppi di lavoro
gia'   esistenti   tra   regioni,   la  configurabilita'  di  modelli
procedimentali  omogenei  sul  territorio  nazionale  per determinate
attivita'    private    e    valorizzare    le    attivita'   dirette
all'armonizzazione delle normative regionali".
                               Art. 3.
        (Riassetto normativo in materia di benefici a favore
       delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo,
         della criminalita' organizzata e di ordigni bellici
                          in tempo di pace)
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
benefici  a  favore  delle  vittime  del  dovere,  del  servizio, del
terrorismo,  della  criminalita'  organizzata e di ordigni bellici in
tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni,  nonche'  nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)   riassetto,   coordinamento   e  razionalizzazione  di  tutte  le
disposizioni    legislative   in   materia,   prevedendo   anche   la
delegificazione  e la semplificazione dei procedimenti amministrativi
e del linguaggio normativo;
b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche
alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;
c)  regolamentazione  omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che
si  svolgono  presso  diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della  medesima  amministrazione,  anche  prevedendo,  ove possibile,
l'accorpamento degli uffici competenti;
d)  riduzione  e  semplificazione  degli  adempimenti  a carico degli
interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.
                               Art. 4.
     (Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa
          e contabile degli uffici all'estero del Ministero
                        degli affari esteri)
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il
riassetto   delle   disposizioni   vigenti  in  materia  di  gestione
amministrativa  e  contabile  degli  uffici  all'estero del Ministero
degli  affari  esteri,  secondo  i principi, i criteri direttivi e le
procedure  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive  modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a)   coerenza   giuridica,  logica  e  sistematica  della  normativa,
adeguamento,  nonche'  aggiornamento e semplificazione del linguaggio
normativo;
b)  delegificazione  e  semplificazione degli aspetti organizzativi e
procedimentali dell'attivita' di gestione;
c)   semplificazione   della   gestione   di  bilancio  degli  uffici
all'estero,  anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale
accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambito
di ciascuna unita' previsionale di base;
d)  perseguimento  della  fluidita' dei flussi finanziari per e dalle
sedi estere e tempestivita' dell'accreditamento dei relativi fondi;
e)  semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi
al  fine  di  rendere  maggiormente  flessibile la gestione contabile
all'estero;
f)   previsione   dell'adeguamento   delle  procedure  dell'attivita'
contrattuale  degli  uffici  all'estero  agli ordinamenti giuridici e
alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;
g)  snellimento  delle  procedure  necessarie  per  le  attivita'  di
assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;
h)  semplificazione,  anche  mediante  la progressiva introduzione di
sistemi  informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili
con gli uffici all'estero.
2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto  1988,  n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme
di  attuazione  ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma
1.
                               Art. 5.
     (Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti
   amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello
                 unico per le attivita' produttive)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi   per  il  riassetto  delle  disposizioni  di  competenza
legislativa  esclusiva  statale,  di  cui  all'articolo  117, secondo
comma,   della   Costituzione,  vigenti  in  materia  di  adempimenti
amministrativi   delle  imprese,  a  esclusione  di  quelli  fiscali,
previdenziali,  ambientali  e  di  quelli  gravanti  sulle  stesse in
qualita' di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi
e  le  procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59,  e  successive  modificazioni,  nonche' nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle
categorie economiche, produttive e professionali interessate:
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti
relativi  alle  fasi  di svolgimento, trasformazione, trasferimento e
cessazione  dell'attivita'  d'impresa,  ivi  incluse  le attivita' di
certificazione,  e  agli  aspetti  inerenti  l'iscrizione al registro
delle  imprese,  anche  prevedendo  il coordinamento con le attivita'
degli sportelli unici;
2)  previsione  di  forme  di autoregolazione, ove non vi contrastino
interessi  pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i
soggetti  economici  e l'accrescimento delle capacita' produttive del
sistema nazionale;
3)  delegificazione  della disciplina dei procedimenti amministrativi
connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa, secondo i criteri
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
4)  sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi
di incentivi e disincentivi;
b)  riduzione  degli  atti  sottoposti ad obbligo di conservazione da
parte  delle  imprese  e  riduzione  dei tempi di conservazione degli
stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.
2.  Il  Governo  e  le  regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione,  promuovono  intese  o  concludono  accordi, ai sensi
dell'articolo  8,  comma  6,  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, e
dell'articolo  4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza
unificata  di  cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n.
281 del 1997, al fine di:
a)   favorire   il   coordinamento  dell'esercizio  delle  competenze
normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di
procedimenti  di  autorizzazione,  di  licenza o di assenso, comunque
denominati, per l'esercizio dell'attivita' di impresa;
b)  favorire  l'armonizzazione  della  regolamentazione relativa alla
semplificazione     degli    adempimenti    connessi    all'esercizio
dell'attivita' d'impresa;
c)  favorire  il  conseguimento  di livelli minimi di semplificazione
degli  adempimenti connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa
su   tutto  il  territorio  nazionale,  previa  individuazione  delle
migliori   pratiche   e   verifica  dei  risultati  delle  iniziative
sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;
d)  individuare  particolari  forme  di  semplificazione, omogenee su
tutto  il  territorio  nazionale,  degli  adempimenti  connessi  allo
svolgimento  dell'attivita'  delle  piccole  e  medie imprese e delle
imprese artigiane;
e)   adottare   le   misure  idonee  a  garantire  la  completezza  e
l'aggiornamento  costante  delle  informazioni contenute nel Registro
informatico  degli  adempimenti amministrativi per le imprese, di cui
all'articolo  16  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229, nonche' a
coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto
della regolazione statale, regionale e locale;
f)  assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena
operativita'  degli  sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' l'estensione e lo
sviluppo dell'operativita' degli stessi, favorendo:
1)  l'adozione  di  modelli  organizzativi differenziati in relazione
alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto
dell'autonomia  dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati
livelli  di funzionalita', nonche' il coordinamento e la cooperazione
tra i diversi livelli di governo;
2)  l'affidamento  di  ulteriori  ambiti procedimentali alla gestione
degli   sportelli   unici,   sia  a  fini  di  semplificazione  degli
adempimenti  amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento,
trasformazione,  trasferimento e cessazione dell'attivita' d'impresa,
sia a fini di promozione territoriale;
3)  l'implementazione  di  modelli  innovativi  per la formazione del
personale addetto agli sportelli unici;
4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi
e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.
3.  Gli  accordi  di  cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica, meccanismi di premialita'
regionale,  cofinanziabili,  limitatamente alle aree sottoutilizzate,
con  il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
4.  Le  regioni  adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di
cui  al  comma  2,  la propria legislazione concernente la disciplina
degli  adempimenti amministrativi delle imprese alle finalita' e agli
obiettivi  stabiliti  dai  commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti
legislativi di cui al comma 1.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.
                               Art. 6.
        (Riassetto normativo in materia di pari opportunita)
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
pari  opportunita',  secondo  i  principi,  i  criteri direttivi e le
procedure  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive  modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a)  individuazione  di  strumenti  di prevenzione e rimozione di ogni
forma  di  discriminazione,  in  particolare per cause direttamente o
indirettamente  fondate  sul  sesso,  la razza o l'origine etnica, la
religione   o  le  convinzioni  personali,  gli  handicap,  l'eta'  e
l'orientamento  sessuale,  anche  al fine di realizzare uno strumento
coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita'
previsti  in  sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione;
b)  adeguamento  e  semplificazione  del  linguaggio  normativo anche
attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
                               Art. 7.
           (Riassetto normativo in materia di ordinamento
               del notariato e degli archivi notarili)
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  il  riassetto e la codificazione delle disposizioni
vigenti  in  materia  di  ordinamento  del  notariato e degli archivi
notarili,  secondo  i principi, i criteri direttivi e le procedure di
cui  all'articolo  20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni,  nonche'  nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)  semplificazione  mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o
soppressione  di  adempimenti  e  formalita'  previsti dalla legge 16
febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e
dalla  legislazione  speciale,  non  piu' ritenuti utili, anche sulla
base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella
di settore, in particolare in materia di:
1)  redazione  di  atti  pubblici e di scritture private autenticate,
anche  in  lingua  straniera  o  con  l'intervento  di soggetti privi
dell'udito, muti o sordomuti;
2)  nullita'  per  vizi di forma e sostituzione delle nullita', salvo
che  sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni
disciplinari  a  carico  del  notaio,  graduate  secondo  la gravita'
dell'infrazione;
3)  tirocinio  professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del
notaio  trasferito,  con abolizione della cauzione e sua sostituzione
con  l'assicurazione  e  il fondo di garanzia di cui alla lettera e),
numero 5);
4)  determinazione  e  regolamentazione  delle sedi e assistenza alle
stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;
5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;
b)  aggiornamento  e  coordinamento  normativo  degli ordinamenti del
consiglio  nazionale  del  notariato,  dei  distretti  notarili,  dei
consigli distrettuali e degli archivi notarili;
c)  ricorso  generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,
assicurando  in  ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello
svolgimento  della  funzione notarile, e attribuzione al notaio della
facolta'   di   provvedere,   mediante   propria   certificazione,  a
rettificare   inequivocabili   errori   di   trascrizione   di   dati
preesistenti  alla  redazione  dell'atto,  fatti  salvi i diritti dei
terzi;
d)  previsione  che  i controlli sugli atti notarili, compresi quelli
stabiliti  dal  codice  civile, da effettuare in sede di deposito per
l'esecuzione  di qualsiasi forma di pubblicita' civile e commerciale,
abbiano per oggetto solo la regolarita' formale degli atti;
e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
1)  istituzione,  a  spese  dei consigli notarili distrettuali, di un
organo   di   disciplina  collegiale  di  primo  grado,  regionale  o
interregionale,  costituito da notai e da un magistrato designato dal
presidente  della  corte  d'appello ove ha sede l'organo e previsione
della  competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel
merito,  ove  previsto  e  comunque nei casi di infrazioni punite con
sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;
2)  aggiornamento,  coordinamento  e  riordino  delle  sanzioni,  con
aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;
3)  previsione  della  sospensione  della  prescrizione  in  caso  di
procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;
4)  attribuzione  del  potere  di  iniziativa  al  procuratore  della
Repubblica   della   sede   del  notaio,  al  consiglio  notarile  e,
relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio
notarile;
5)  previsione  dell'obbligo  di  assicurazione per i danni cagionati
nell'esercizio  professionale  mediante stipula di polizza nazionale,
individuale  o  collettiva,  e  costituzione di un fondo nazionale di
garanzia  per  il  risarcimento  dei  danni  di  origine  penale  non
risarcibili  con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del
notariato  di  tutte  le necessarie e opportune facolta' anche per il
recupero delle spese a carico dei notai.
2.  Con  uno  o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
emanate,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  norme  di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi
di cui al comma 1.

                               Capo II

                     ALTRI INTERVENTI NORMATIVI

                               Art. 8.
               (Disposizioni in materia di trasporti)
1.  All'articolo  119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5.  Avverso  il  giudizio  delle  commissioni  di  cui al comma 4 e'
ammesso  ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture
e  dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati
agli  organi  sanitari  periferici  della  Societa'  rete ferroviaria
italiana Spa".
                               Art. 9.
               (Disposizioni in materia di ordinamento
              dell'amministrazione degli affari esteri)
1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) e' abrogata;
b)  all'articolo  35,  primo  comma,  dopo le parole: "possono essere
istituite" sono inserite le seguenti: "nei casi particolari richiesti
dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonche'";
c)  all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  ",  nonche'  di  consulenti  dotati  delle  professionalita'
necessarie  per  l'espletamento di prove d'esame per la selezione del
personale";
d) all'articolo 74:
1)  al  primo  comma,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
amministrato  dal  capo  della  delegazione.  La  resa  del  conto va
effettuata  al  termine  dei  lavori  e comunque trimestralmente se i
lavori si protraggono oltre tre mesi";
2)  al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "e di funzionamento" sono
inserite  le  seguenti:  ",  ivi  comprese  le spese di acquisizione,
locazione  ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi
e di locali" e, alla fine del comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il   fondo   e'  amministrato  dal  capo  della  delegazione  ed  e'
rendicontato  nei  termini  previsti  dalla  normativa sulla resa del
conto da parte dei funzionari delegati";
3) il terzo comma e' abrogato;
e)  all'articolo  83,  terzo comma, dopo le parole: "comprese quelle"
sono inserite le seguenti: "di locazione finanziaria,";
f) l'articolo 95 e' abrogato;
g)  all'articolo  177,  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "Ministro
consigliere" sono inserite le seguenti: "con funzioni vicarie".
2.  In  relazione  alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  come  modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo,
sono  fatti  salvi,  fino  alla  data  di  scadenza,  i  contratti di
locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
conclusi  in  favore  di funzionari diplomatici che occupano posti di
Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.
3.  All'articolo  3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le
parole:  "ai  sensi  degli  articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30
gennaio  1999,  n.  36"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a
carico del bilancio dello Stato.
                              Art. 10.
 (Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)
1.  Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 128:
1)  al  primo  comma,  dopo  la parola: "operazioni" sono inserite le
seguenti: "su cose antiche o usate";
2)  al  secondo  e al quarto comma, dopo la parola: "operazioni" sono
inserite le seguenti: "di cui al primo comma";
b) all'articolo 138, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La  nomina  delle  guardie particolari giurate deve essere approvata
dal  prefetto.  Con  l'approvazione,  che  ha  validita' biennale, il
prefetto  rilascia  altresi',  se  ne  sussistono  i  presupposti, la
licenza  per  il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari
durata".
                              Art. 11.
             (Semplificazione di procedimenti in materie
              di competenza del Ministero dell'interno)
1.  Ai  sensi  dell'articolo  20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive   modificazioni,   con   regolamenti   emanati   ai  sensi
dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati   i   procedimenti   previsti  dalle  lettere  seguenti,
intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:
a)  procedimento  per  la  compilazione  del  rapporto  informativo e
l'attribuzione  del  giudizio complessivo al personale della pubblica
sicurezza:  articolo  53  del  testo  unico  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a
67  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,   e   successive  modificazioni;  articolo  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982, n. 337, e successive
modificazioni;  articoli  2  e  20  del  decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;
b)   procedimento  per  l'accertamento  della  capacita'  tecnica  di
fochino:  articolo  27 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo  1956,  n.  302,  e articolo 89 del regolamento di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
                              Art. 12.
             (Disposizioni in materia di atti notarili)
1.  Alla  legge  16  febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  all'articolo  28,  primo  comma,  dopo la parola: "ricevere" sono
inserite le seguenti: "o autenticare";
b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'atto notarile non puo' essere ricevuto dal notaio se
non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di
due testimoni.
2.  Il  notaio  indaga  la  volonta'  delle  parti e sotto la propria
direzione   e   responsabilita'   cura   la   compilazione  integrale
dell'atto";
c) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
"Art.  48.  -  1.  Oltre  che  in  altri  casi previsti per legge, e'
necessaria  la  presenza  di due testimoni per gli atti di donazione,
per  le  convenzioni  matrimoniali  e  le loro modificazioni e per le
dichiarazioni  di  scelta  del regime di separazione dei beni nonche'
qualora  anche  una sola delle parti non sappia o non possa leggere e
scrivere  ovvero  una  parte  o il notaio ne richieda la presenza. Il
notaio  deve  fare  espressa menzione della presenza dei testimoni in
principio dell'atto";
d)  all'articolo  51,  secondo  comma,  numero  3°,  le parole: "e la
condizione" sono soppresse;
e)  all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: "delle parti", sono
inserite  le  seguenti:  "e  salvo  per quelle soggette a pubblicita'
immobiliare o commerciale,";
f) l'articolo 77 e' abrogato.
2.  L'indice  alfabetico  dei  nomi  e cognomi delle parti previsto a
corredo  dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per
il repertorio speciale dei protesti cambiari.
3.  L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, e' sostituito dal
seguente:
"Art.   1.   -  1.  Nell'autenticazione  delle  sottoscrizioni  delle
scritture private e' necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo
ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il
notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione".
4.  All'articolo  30 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, e' inserito
il seguente:
"4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati
certificati  di  destinazione  urbanistica,  o  che non contengano la
dichiarazione  di  cui  al  comma  3,  possono  essere  confermati  o
integrati  anche  da  una  sola  delle parti o dai suoi aventi causa,
mediante  atto  pubblico  o  autenticato,  al  quale  sia allegato un
certificato  contenente  le  prescrizioni urbanistiche riguardanti le
aree  interessate  al  giorno  in  cui  e'  stato stipulato l'atto da
confermare o contenente la dichiarazione omessa".
5.  Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte
dal  comma  4,  anche gli atti redatti prima della data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  purche'  la  nullita'  non sia stata
accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.
6.  Per  gli  atti  formati  all'estero,  le disposizioni di cui agli
articoli  30  e  46  del testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
si  applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti
menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.
7.  Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' inserito
il seguente:
"Art.  5-bis.  - 1. L'obbligo di iscrizione puo' essere assolto anche
mediante  trasmissione  in  via  telematica, direttamente al registro
generale  dei  testamenti,  dei  dati  previsti dall'articolo 5 e dal
relativo  regolamento  di esecuzione di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di
bollo,  dovuta  per  ogni  richiesta di iscrizione, e' corrisposta in
modo virtuale.
2.  Con  regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate  norme di
attuazione  del  presente  articolo  che  assicurino l'invarianza del
gettito erariale".
8.  E' abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto
10 settembre 1914, n. 1326.
9.  All'articolo  41-sexies  della  legge  17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono
gravati  da  vincoli  pertinenziali  di  sorta ne' da diritti d'uso a
favore   dei   proprietari   di   altre  unita'  immobiliari  e  sono
trasferibili autonomamente da esse".
                              Art. 13.
          (Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
                   convertito, con modificazioni,
                 dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)  nel  comma 4, le parole: "beni mobili registrati" sono sostituite
dalle   seguenti:   "veicoli   registrati   nel   pubblico   registro
automobilistico  (PRA)"  e dopo le parole: "effettuata gratuitamente"
sono inserite le seguenti: "in forma amministrativa";
b)  nel  comma  5,  le  parole:  "di  natura  non regolamentare" sono
soppresse.
                              Art. 14.
                (Semplificazione della legislazione)
1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella
valutazione   preventiva  degli  effetti  di  ipotesi  di  intervento
normativo  ricadenti  sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione    e    sul    funzionamento    delle   pubbliche
amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2.  L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico
di    vertice   dell'amministrazione   in   ordine   all'opportunita'
dell'intervento normativo.
3.  L'elaborazione  degli  schemi  di  atti  normativi del Governo e'
sottoposta  all'AIR,  salvo i casi di esclusione previsti dai decreti
di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.
4.  La  verifica  dell'impatto  della regolamentazione (VIR) consiste
nella   valutazione,   anche   periodica,  del  raggiungimento  delle
finalita'  e  nella  stima dei costi e degli effetti prodotti da atti
normativi   sulle   attivita'   dei   cittadini  e  delle  imprese  e
sull'organizzazione    e    sul    funzionamento    delle   pubbliche
amministrazioni. La VIR e' applicata dopo il primo biennio dalla data
di   entrata   in   vigore   della   legge  oggetto  di  valutazione.
Successivamente   essa   e'   effettuata  periodicamente  a  scadenze
biennali.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono  definiti  entro  centottanta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore della presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della
consultazione;
b)  le  tipologie  sostanziali,  i  casi e le modalita' di esclusione
dell'AIR;
c)  i  criteri  generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei
casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di
cui al comma 10.
6.  I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i metodi relativi
alla  VIR,  sono  adottati con direttive del Presidente del Consiglio
dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore
al triennio.
7.  L'amministrazione  competente a presentare l'iniziativa normativa
provvede  all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici
e  legislativi  (DAGL)  della Presidenza del Consiglio dei ministri i
risultati dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia
di  AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione
interessata, puo' consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9.   Le   amministrazioni,   nell'ambito   della   propria  autonomia
organizzativa   e   senza  oneri  aggiuntivi,  individuano  l'ufficio
responsabile    del    coordinamento    delle    attivita'   connesse
all'effettuazione  dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel
caso  non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti
pubblici,  le  amministrazioni  possono  avvalersi  di  esperti  o di
societa'  di  ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie.
10.  Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al
DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione
al  Parlamento,  entro  il  30  aprile,  della  relazione annuale del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11.  E'  abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino normativo prevista
dalla  legislazione  vigente,  il  Governo, avvalendosi dei risultati
dell'attivita'  di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   individua  le  disposizioni  legislative  statali
vigenti,  evidenziando  le  incongruenze  e  le  antinomie  normative
relative  ai  diversi  settori legislativi, e trasmette al Parlamento
una relazione finale.
13.  Le  somme  non  utilizzate  relative  all'anno  2005  del  fondo
destinato   al   finanziamento   di  iniziative  volte  a  promuovere
l'informatizzazione  e la classificazione della normativa vigente, di
cui  all'articolo  107  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
essere  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per essere
successivamente  riassegnate  alle  pertinenti unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine
di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  scadenza del termine di cui al
comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo  20  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive
modificazioni,  decreti  legislativi  che individuano le disposizioni
legislative  statali,  pubblicate  anteriormente  al 1° gennaio 1970,
anche  se  modificate  con  provvedimenti  successivi, delle quali si
ritiene   indispensabile   la  permanenza  in  vigore,  nel  rispetto
dell'articolo  1,  comma  2,  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, e
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)  esclusione  delle  disposizioni  oggetto  di abrogazione tacita o
implicita;
b)  esclusione  delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c)    identificazione   delle   disposizioni   la   cui   abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
d)   identificazione   delle   disposizioni   indispensabili  per  la
regolamentazione  di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le
procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e)  organizzazione  delle  disposizioni  da  mantenere  in vigore per
settori  omogenei  o  per materie, secondo il contenuto precettivo di
ciascuna di esse;
f)  garanzia  della  coerenza  giuridica,  logica e sistematica della
normativa;
g)    identificazione   delle   disposizioni   la   cui   abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresi' alla
semplificazione  o  al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel
rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi di cui all'articolo 20
della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche
al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16.  Decorso  il  termine  di  cui al comma 14, tutte le disposizioni
legislative  statali  pubblicate  anteriormente  al  1° gennaio 1970,
anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
17. Rimangono in vigore:
a)  le  disposizioni  contenute nel codice civile, nel codice penale,
nel  codice  di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel
codice  della  navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di
attuazione,  e  in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe
l'indicazione codice ovvero testo unico;
b)  le  disposizioni  che  disciplinano  l'ordinamento  degli  organi
costituzionali   e  degli  organi  aventi  rilevanza  costituzionale,
nonche' le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e
dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c)  le  disposizioni  contenute  nei  decreti ricognitivi, emanati ai
sensi  dell'articolo  1,  comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
aventi  per  oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato  nelle  materie  previste dall'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione;
d)  le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti
dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali;
e)  le  disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le
reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
g)  le  disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma
14.
18.  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata in vigore dei decreti
legislativi  di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e
criteri  direttivi  e previo parere della Commissione di cui al comma
19,  possono  essere  emanate,  con  uno  o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive.
19.  E'  istituita  una  Commissione  parlamentare  composta da venti
senatori  e  venti  deputati, nominati rispettivamente dal Presidente
del  Senato  della  Repubblica  e  dal  Presidente  della  Camera dei
deputati  nel  rispetto  della  proporzione  esistente  tra  i gruppi
parlamentari,  su  designazione  dei  gruppi medesimi. La Commissione
elegge  tra  i  propri componenti un presidente, due vicepresidenti e
due  segretari  che  insieme  con  il presidente formano l'Ufficio di
presidenza.  La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti  giorni  dalla  nomina  dei  suoi  componenti,  per  l'elezione
dell'Ufficio di presidenza.
20.  Alle  spese necessarie per il funzionamento della Commissione si
provvede,  in  parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna
delle due Camere.
21. La Commissione:
a)  esprime  il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 14;
b)  verifica  periodicamente  lo stato di attuazione del procedimento
per  l'abrogazione  generalizzata  di  norme  di cui al comma 16 e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c)  esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi
di  cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro  trenta  giorni.  Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in
tutto  o  in  parte,  le  eventuali  condizioni poste, ritrasmette il
testo,  con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni,
alla  Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di
trenta  giorni.  Qualora  il  termine  previsto  per  il parere della
Commissione  scada  nei  trenta  giorni che precedono la scadenza del
termine  previsto  dal comma 14, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni.
23.  La  Commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora
cio'  si  renda necessario per la complessita' della materia o per il
numero  di  schemi  trasmessi  nello  stesso  periodo all'esame della
Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere
si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene
considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c),
a  decorrere  dall'inizio  della  legislatura successiva alla data di
entrata  in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano
gli  effetti  dell'articolo  5,  commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
                              Art. 15.
        (Rapporto annuale sulla qualita' dei servizi offerti
                   dalla pubblica amministrazione)
1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica  predispone annualmente un rapporto sulla qualita'
dei   servizi   offerti   dalla   pubblica  amministrazione  e  sulla
produttivita'  degli  uffici e del personale, verificando la coerenza
dei  risultati  raggiunti  con le disposizioni vigenti in materia. Ai
fini  del  presente  comma la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento   della   funzione   pubblica  si  avvale  dell'Istituto
nazionale di statistica.
                              Art. 16.
           (Disposizioni per il potenziamento dei servizi
        alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni
       mediante razionalizzazione delle procedure di mobilita)
1.  Al  fine  di  rafforzare  i  servizi  alle imprese da parte delle
pubbliche  amministrazioni,  con  particolare  riguardo ai servizi di
informazione  e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei
costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  comma 1, le parole: "passaggio diretto" sono sostituite dalle
seguenti: "cessione del contratto di lavoro";
b)  al  comma  2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
caso  sono  nulli  gli  accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi  volti  ad eludere l'applicazione del principio del previo
esperimento   di   mobilita'   rispetto   al  reclutamento  di  nuovo
personale";
c) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel
ruolo  dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito
per  mobilita'  si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico,   compreso   quello  accessorio,  previsto  nei  contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le confederazioni
rappresentative,  sono definite le modalita' attuative degli articoli
34  e  34-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e
successive modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle
amministrazioni  dello  Stato,  dagli  enti  pubblici  non  economici
nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle universita'.
3.  Per  il  personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7
luglio  2002,  in  fase  di  prima  attuazione  dell'articolo  8  del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178, e, comunque, non oltre il 31
dicembre  2006,  si  applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4.  Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
si  interpreta  nel  senso  che  i  segretari  comunali e provinciali
appartenenti  alle fasce professionali A e B possono essere collocati
in   posizioni   professionali   equivalenti  alla  ex  IX  qualifica
funzionale  del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di
volonta'  in  tale  senso,  con  spettanza  del trattamento economico
corrispondente.

                               Capo III

                   DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 17.
           (Decreti legislativi integrativi e correttivi)
1.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti
legislativi  di  cui  agli  articoli  3,  4,  5  e 7, il Governo puo'
adottare,  nel  rispetto  degli  oggetti  e  dei  principi  e criteri
direttivi  fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui
all'articolo  20,  comma  5,  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e
successive  modificazioni, uno o piu' decreti legislativi integrativi
e correttivi.
                              Art. 18.
            (Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229)
1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 e' inserito
il seguente:
"Art.  20-bis  - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di  cui  agli  articoli  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo'
adottare,  nel  rispetto  degli  oggetti  e  dei  principi  e criteri
direttivi  fissati  dalla  presente  legge  e  secondo i principi e i
criteri  direttivi  e la procedura di cui all'articolo 20 della legge
15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive".
                              Art. 19.
                      (Invarianza finanziaria)
1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non
devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni di cui al capo II non devono
derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
                              Art. 20.
                            (Abrogazioni)
1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, e' abrogato.
2.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la legge 29 gennaio 1992, n. 112, e' abrogata.
3.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, e' abrogato.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica

                              Visto, il Guardasigilli: Castelli