Confederazione Generale
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Roma, 20 gennaio 2006
Circolare n. 12/2006
Oggetto: Autotrasporto – Misure a favore del settore – Legge
23.12.2005, n.266 su S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2005.
Si riepilogano di
seguito le misure a favore del settore dell’autotrasporto concordate tra il
Governo e le associazioni di categoria col protocollo d’intesa del 17 novembre
2005 e attuate con la legge finanziaria 2006 indicata in oggetto (commi da 103
a 113 dell’unico articolo 1). Com’è noto, i benefici sono stati concessi in
sostituzione degli sconti accise che sono stati vietati dalla Commissione
Europea.
R.C. Auto – Le imprese di autotrasporto merci, in conto terzi e in
conto proprio, possono recuperare il contributo al Servizio Sanitario Nazionale
versato con i premi R.C.Auto del 2005 relativi ai
veicoli superiori a 11,5 tonnellate, di categoria da Euro 2 in su, nel limite
massimo di 300 euro per ciascun veicolo; l’importo spettante deve essere
utilizzato come credito d’imposta nei versamenti effettuati nel corso di quest’anno tramite il modello F24 (il relativo codice
tributo è 6789); il credito d’imposta non è imponibile ai fini delle imposte
sui redditi e dell’Irap.
Ristorni sui pedaggi autostradali – Per i ristorni sui pedaggi
autostradali pagati dagli autotrasportatori nel 2005 è stato autorizzato uno
stanziamento aggiuntivo di 30 milioni di euro; per il 2005 quindi il Comitato
Centrale dell’Albo Autotrasportatori avrà a disposizione per questa misura 127
milioni di euro.
Premi Inail – E’ stato incrementato di 50
milioni di euro lo stanziamento base di 43 milioni di euro per lo sconto dei
premi Inail del 2005; l’ente dovrà ora deliberare la
misura esatta dello sconto (all’incirca pari al 50 per cento del premio pagato)
e le relative modalità di recupero.
Deduzioni Irpef – Nella prossima dichiarazione dei
redditi le imprese di autotrasporto di minore dimensione (ricavi annui fino a
309.874 euro) potranno applicare le deduzioni Irpef
ex articolo 66 del TUIR in relazione a tutti i trasporti effettuati dal
titolare e dai soci dell’impresa, indipendentemente dall’ambito territoriale
dove si sono svolti; è stato infatti previsto che, accanto alle deduzioni già
previste per i trasporti effettuati oltre il comune e la regione di residenza,
si possano applicare deduzioni anche per i trasporti effettuati all’interno del
comune di residenza. Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
sarà fissato l’ammontare delle deduzioni.
Sgravio degli oneri sociali – E’ stato concesso l’esonero dal
versamento della quota a carico delle imprese dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti all’Inps per gli autisti
dipendenti di livello terzo e terzo super, con un tetto per ciascun dipendente
che sarà determinato con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e comunque
per non più di 20 ore mensili individuali di lavoro ordinario. La mancata
contribuzione sarà coperta dall’Inps e non avrà
ovviamente effetto ai fini della retribuzione pensionabile dei lavoratori.
Fondo per la riforma dell’autotrasporto – E’ stato istituito un fondo per
agevolare il processo di riforma del settore, in particolare per la crescita
dimensionale delle imprese; il fondo ha una dotazione iniziale di 80 milioni di
euro per l’anno 2006; con successivo decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentito il
Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno disciplinate le modalità di
utilizzazione del fondo stesso.
Abolizione della scheda carburante – Da quest’anno
le imprese di autotrasporto devono documentare gli acquisti di carburante
esclusivamente tramite fatture; i gestori dei distributori di carburante
infatti non possono più emettere schede carburante nei loro confronti (articolo
6 DPR 444/1997); le fatture, che le imprese di autotrasporto richiedono ormai
da anni perché sono necessarie ai fini della richiesta degli sconti sulle
accise gasolio, vengono rilasciate al momento del rifornimento; è possibile
anche farsi rilasciare fatture differite relative a più acquisti effettuati durante
lo stesso mese solare; in questo caso, l’esercente l’impianto di distribuzione
rilascia al momento dei singoli acquisti di carburante un buono di consegna ed
entro il giorno 15 del mese successivo emette la fattura differita comulativa.
Incentivi al trasporto combinato strada-mare – Non essendo ancora operativi gli
incentivi al trasporto combinato strada-mare previsti dalla legge n.265/2002, la legge in esame ha posticipato al 2006 il
termine di decorrenza dei benefici.
Accesso al mercato – E’ stato ulteriormente prorogato fino alla fine del 2007
il blocco dell’accesso al mercato dell’autotrasporto; fino ad allora potranno
iniziare l’attività esclusivamente le imprese che acquisiranno per cessione
d’azienda altre imprese di autotrasporto, ovvero l’intero parco veicolare di
imprese che cessino l’attività.
Abolizione dello “sconto
carbon tax” – In ottemperanza al divieto della
Commissione Europea, è stato abolito lo sconto
carbon tax di 17
centesimi di euro introdotto dalla legge 448/1998, così come erano già stati
soppressi gli altri sconti per caro gasolio; l’unica riduzione delle accise
rimasta in vigore è quella di 1 centesimo di euro/litro che congela l’analogo
aumento del gasolio scattato agli inizi del 2005 (decreto legge 16/2005
convertito nella legge n.58/2005); i termini per richiedere
quel rimborso restano aperti fino al 30 giugno prossimo.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno |
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Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.141/2005. |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre
2005 (fonte Guritel)
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*** omissis ***
103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di
contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione
per la responsabilita' civile per i danni derivanti dalla
circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati
ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del
Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla
concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere
utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni
di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non
concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo
dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilita'
speciale 1778 "Fondi di bilancio" le somme necessarie a ripianare le
anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai
sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.
104. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzato il rimborso per
ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una ulteriore spesa di
50 milioni di euro.
106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di
cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in
cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle
regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo
nonche', relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto
dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.
107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto,
per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e
3° super, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico
dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario
ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore
dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n.
32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche
mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle
piu' competitive sul mercato interno ed internazionale, e' istituito
nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure
di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni
di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al primo
periodo.
109. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "nonche' degli autotrasportatori di cose
per conto terzi".
110. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 265, le parole: "a decorrere dall'anno 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2006".
111. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: "30
giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
112. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' abrogata.
113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si
provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi
disponibili per pagamenti non piu' dovuti, relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono
mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006,
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate
derivanti dalla presente legge.
FINE TESTO LEGGE