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Roma, 20 gennaio 2006

 

Circolare n. 12/2006

 

Oggetto: Autotrasporto – Misure a favore del settore – Legge 23.12.2005, n.266 su S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2005.

 

Si riepilogano di seguito le misure a favore del settore dell’autotrasporto concordate tra il Governo e le associazioni di categoria col protocollo d’intesa del 17 novembre 2005 e attuate con la legge finanziaria 2006 indicata in oggetto (commi da 103 a 113 dell’unico articolo 1). Com’è noto, i benefici sono stati concessi in sostituzione degli sconti accise che sono stati vietati dalla Commissione Europea.

 

R.C. Auto – Le imprese di autotrasporto merci, in conto terzi e in conto proprio, possono recuperare il contributo al Servizio Sanitario Nazionale versato con i premi R.C.Auto del 2005 relativi ai veicoli superiori a 11,5 tonnellate, di categoria da Euro 2 in su, nel limite massimo di 300 euro per ciascun veicolo; l’importo spettante deve essere utilizzato come credito d’imposta nei versamenti effettuati nel corso di quest’anno tramite il modello F24 (il relativo codice tributo è 6789); il credito d’imposta non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

 

Ristorni sui pedaggi autostradali – Per i ristorni sui pedaggi autostradali pagati dagli autotrasportatori nel 2005 è stato autorizzato uno stanziamento aggiuntivo di 30 milioni di euro; per il 2005 quindi il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori avrà a disposizione per questa misura 127 milioni di euro.

 

Premi Inail – E’ stato incrementato di 50 milioni di euro lo stanziamento base di 43 milioni di euro per lo sconto dei premi Inail del 2005; l’ente dovrà ora deliberare la misura esatta dello sconto (all’incirca pari al 50 per cento del premio pagato) e le relative modalità di recupero.

 

Deduzioni Irpef – Nella prossima dichiarazione dei redditi le imprese di autotrasporto di minore dimensione (ricavi annui fino a 309.874 euro) potranno applicare le deduzioni Irpef ex articolo 66 del TUIR in relazione a tutti i trasporti effettuati dal titolare e dai soci dell’impresa, indipendentemente dall’ambito territoriale dove si sono svolti; è stato infatti previsto che, accanto alle deduzioni già previste per i trasporti effettuati oltre il comune e la regione di residenza, si possano applicare deduzioni anche per i trasporti effettuati all’interno del comune di residenza. Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sarà fissato l’ammontare delle deduzioni.

 

Sgravio degli oneri sociali – E’ stato concesso l’esonero dal versamento della quota a carico delle imprese dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps per gli autisti dipendenti di livello terzo e terzo super, con un tetto per ciascun dipendente che sarà determinato con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e comunque per non più di 20 ore mensili individuali di lavoro ordinario. La mancata contribuzione sarà coperta dall’Inps e non avrà ovviamente effetto ai fini della retribuzione pensionabile dei lavoratori.

 

Fondo per la riforma dell’autotrasporto – E’ stato istituito un fondo per agevolare il processo di riforma del settore, in particolare per la crescita dimensionale delle imprese; il fondo ha una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l’anno 2006; con successivo decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo stesso.

 

Abolizione della scheda carburante – Da quest’anno le imprese di autotrasporto devono documentare gli acquisti di carburante esclusivamente tramite fatture; i gestori dei distributori di carburante infatti non possono più emettere schede carburante nei loro confronti (articolo 6 DPR 444/1997); le fatture, che le imprese di autotrasporto richiedono ormai da anni perché sono necessarie ai fini della richiesta degli sconti sulle accise gasolio, vengono rilasciate al momento del rifornimento; è possibile anche farsi rilasciare fatture differite relative a più acquisti effettuati durante lo stesso mese solare; in questo caso, l’esercente l’impianto di distribuzione rilascia al momento dei singoli acquisti di carburante un buono di consegna ed entro il giorno 15 del mese successivo emette la fattura differita comulativa.

 

Incentivi al trasporto combinato strada-mare – Non essendo ancora operativi gli incentivi al trasporto combinato strada-mare previsti dalla legge n.265/2002, la legge in esame ha posticipato al 2006 il termine di decorrenza dei benefici.

 

Accesso al mercato – E’ stato ulteriormente prorogato fino alla fine del 2007 il blocco dell’accesso al mercato dell’autotrasporto; fino ad allora potranno iniziare l’attività esclusivamente le imprese che acquisiranno per cessione d’azienda altre imprese di autotrasporto, ovvero l’intero parco veicolare di imprese che cessino l’attività.

 

Abolizione dello “sconto carbon tax – In ottemperanza al divieto della Commissione Europea, è stato abolito lo sconto carbon tax di 17 centesimi di euro introdotto dalla legge 448/1998, così come erano già stati soppressi gli altri sconti per caro gasolio; l’unica riduzione delle accise rimasta in vigore è quella di 1 centesimo di euro/litro che congela l’analogo aumento del gasolio scattato agli inizi del 2005 (decreto legge 16/2005 convertito nella legge n.58/2005); i termini per richiedere quel rimborso restano aperti fino al 30 giugno prossimo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.141/2005.

 

D/d

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S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005 (fonte Guritel)

LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          *** omissis ***
   103.  Le  somme  versate  nel  periodo  d'imposta 2005 a titolo di
contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione
per   la   responsabilita'   civile   per  i  danni  derivanti  dalla
circolazione  di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati
ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del
Ministro  dell'ambiente  23  marzo  1992,  pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla
concorrenza   di   300  euro  per  ciascun  veicolo,  possono  essere
utilizzate  in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio
al   31   dicembre  2006,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni
di  euro;  in  tal  caso,  la  quota  utilizzata in compensazione non
concorre  alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte
sui  redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive. Il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  sulla  base  delle  indicazioni fornite a consuntivo
dall'Agenzia  delle  entrate, provvede a riversare sulla contabilita'
speciale  1778 "Fondi di bilancio" le somme necessarie a ripianare le
anticipazioni  sostenute  a seguito delle compensazioni effettuate ai
sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.
   104.  Per  gli  interventi  previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  relativi  all'anno  2005,  e'  autorizzato  il rimborso per
ulteriori 30 milioni di euro.
   105.  Per  gli  interventi  previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una ulteriore spesa di
50 milioni di euro.
   106.  Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre  2005,  la  deduzione forfetaria di spese non documentate di
cui  all'articolo  66,  comma 5, primo periodo, del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, spetta anche per i trasporti
personalmente  effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in
cui  ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante  per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle
regioni  confinanti.  Ai  fini  di  quanto previsto dal primo periodo
nonche',  relativamente  all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis,
del   decreto-legge   28  dicembre  1998,  n.  451,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1999,  n.  40, introdotto
dall'articolo  61,  comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.
   107.  Relativamente  all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto,
per  i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e
  super,  e'  riconosciuto  l'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico
dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario
ordinario,  comunque  non  superiori  a  20,  determinato con decreto
dirigenziale  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, sentito
l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
   108.  Al  fine  di  agevolare  il  processo di riforma del settore
dell'autotrasporto  di  merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n.
32,  favorendo  la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche
mediante  la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle
piu'  competitive sul mercato interno ed internazionale, e' istituito
nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure
di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo  della  logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni
di   euro   per   l'anno  2006.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
disciplinate  le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al primo
periodo.
   109.  All'articolo  6  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "nonche' degli autotrasportatori di cose
per conto terzi".
   110. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge
22  novembre  2002,  n.  265, le parole: "a decorrere dall'anno 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2006".
   111.  All'articolo  22,  comma  1-bis,  del decreto legislativo 22
dicembre  2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del
decreto-legge   30   dicembre   2004,   n.   314,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge    marzo  2005,  n. 26, le parole: "30
giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
   112.  La  lettera  e)  del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' abrogata.
   113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si
provvede:
   a)  nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi
disponibili    per    pagamenti    non    piu'    dovuti,    relative
all'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge  23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono
mantenute  nel  conto  residui  per  essere  versate, nell'anno 2006,
all'entrata del bilancio dello Stato;
   b)  nel  limite  di  335  milioni  di euro con le maggiori entrate
derivanti dalla presente legge.

 

FINE TESTO LEGGE