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Roma, 24 gennaio 2006
Circolare n.14/2006
Oggetto: Tributi – Manovra finanziaria 2006 – Legge
23.12.2005, n.266, su S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2005.
Si riepilogano di
seguito le disposizioni di natura tributaria contenute nella legge finanziaria
2006 d’interesse per le imprese.
Contributi sanitari (comma 123) – Anche per il corrente anno è
stata confermata l’esenzione fiscale fino a 3.615,20 euro annui per i
contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria; per effetto di questa
disposizione l’intero importo dei contributi versati al Fondo di Assistenza
Sanitaria Dirigenti M.Besusso (Fasdac)
non concorre alla formazione del reddito imponibile dei dirigenti.
Addizionali regionali (comma 165) – Quest’anno,
come già nel 2005, le Regioni non potranno introdurre aumenti delle aliquote
addizionali delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Distretti produttivi (commi da 366 a 372) – Al fine di accrescere lo sviluppo
di determinate aree, sono stati previsti incentivi fiscali, amministrativi e
finanziari per la creazione di “distretti
produttivi”, intesi come libere aggregazioni di imprese – industriali, di
servizi, turistiche e agricole – presenti in un determinato territorio e legate
tra loro sul piano funzionale. I criteri e le modalità per l’individuazione dei
nuovi organismi saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto coi Ministri delle Attività
Produttive, delle Politiche Agricole, dell’Istruzione e dell’Innovazione.
Inoltre le misure agevolative dovranno essere
vagliate dalla Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con
le disposizioni comunitarie.
Rivalutazione dei beni d’impresa (commi da 469 a 476) – Sono stati riaperti i termini
per la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa prevista dalla legge n.342/2000. Le imprese individuali e le società di persone e
di capitali potranno rivalutare il valore contabile delle immobilizzazioni
materiali e immateriali e delle partecipazioni societarie applicando
sull’incremento un’imposta sostitutiva pari al 6 per cento (12 per cento per i
beni non ammortizzabili). L’imposta dovrà essere versata in un’unica soluzione
entro il termine di versamento delle imposte sui redditi relative all’esercizio
in cui è stata effettuata la rivalutazione stessa.
Programmazione fiscale (commi da 499 a 509) – E’ stato introdotto il nuovo
istituto della “programmazione fiscale”
che sostituisce quello della “pianificazione
fiscale” previsto dalla legge finanziaria 2005 e ora abrogato. L’Agenzia
delle Entrate inviterà i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni a predeterminare per un triennio la base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Irap. Sono esclusi
dall’applicazione della programmazione fiscale i soggetti con ricavi annui
superiori a 5.164.569 euro. Chi accetterà l’imponibile proposto dall’Agenzia delle
Entrate dovrà comunicarlo entro il 16 ottobre 2006. L’adesione comporterà
l’inibizione dei poteri della Guardia di Finanza. Eventuali ricavi superiori
agli importi prefissati saranno assoggettati ad una tassazione ridotta.
Adeguamento fiscale (commi da 510 a 520) – Gli stessi soggetti destinatari
delle proposte di programmazione fiscale, potranno ricevere una proposta di adeguamento
fiscale per gli anni 2003 e 2004, formulata sulla base di elaborazioni
dell’Anagrafe Tributaria. L’adeguamento consiste nell’assoggettare i maggiori ricavi
indicati dal Fisco ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 23 per cento, senza applicazione di sanzioni e
di interessi. Potranno avvalersi dell’adeguamento solo coloro che accetteranno
anche la proposta di programmazione fiscale triennale. Le somme dovute in base
all’adeguamento fiscale dovranno essere versate entro il 16 ottobre 2006. Per
importi superiori a 5 mila euro (10 mila euro per le società di capitali), il
50 per cento dell’importo eccedente potrà essere versato successivamente, entro
il 16 dicembre 2006. Le disposizioni in questione, unitamente all’estensione
generalizzata dell’accertamento basato sugli studi di settore introdotta dalla
scorsa legge finanziaria, confermano l’orientamento del Governo di valorizzare
sempre meno la contabilità aziendale.
Valore dell’avviamento (comma 521) – E’ stato esteso a 18 anni (in
precedenza 10) il periodo minimo entro cui può essere ammortizzato ai fini
fiscali il valore dell’avviamento.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato uno |
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D/d |
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S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre
2005 (fonte Guritel)
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2006). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulgala seguente legge: Art. 1. *** omissis *** 123. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazionedel reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi diassistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. *** omissis *** 165. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti:"31 dicembre 2006". *** omissis *** 366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con decretodel Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con ilMinistro delle attivita' produttive, con il Ministro delle politicheagricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per l'innovazionee le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalita' diindividuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni diimprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, conl'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori diriferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nellaproduzione, secondo principi di sussidiarieta' verticale edorizzontale, anche individuando modalita' di collaborazione con leassociazioni imprenditoriali. 367. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi,turistiche ed agricole e della pesca e' libera. 368. Ai distretti produttivi si applicano le seguentidisposizioni: a) fiscali: 1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possonocongiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto aifini dell'applicazione dell'IRES; 2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenutenegli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delleimprese residenti; 3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitatal'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delleimprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per latassazione unitaria; 5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' deitributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, vieneoperata su base concordataria per almeno un triennio, in base alledisposizioni dei numeri seguenti; 6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed ancheindipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazionedistrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possonoconcordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrateper la durata di almeno un triennio il volume delle imposte direttedi competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascunesercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delleimprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altriparametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva; 7) la ripartizione del carico tributario tra le impreseinteressate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base acriteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base diprincipi di mutualita'; 8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto esclusele somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distrettoin contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti; 9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte dicui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate,previa consultazione delle categorie interessate e degli organismirappresentativi dei distretti; 10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distrettol'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali el'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso diosservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente ascopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessariper la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui alnumero 6); 11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in viapreventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la duratadi almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altresomme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno; 12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo contodella attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo distimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati.In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria,l'ammontare dovuto e' determinato in cifra unica annuale per ildistretto nel suo complesso; 13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto inbase al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati,previa consultazione delle categorie interessate e degli organismirappresentativi dei distretti; 14) la ripartizione del carico tributario derivantedall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e' rimessaal distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza eparita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sonoeseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione edelaborazione dei dati necessari per la determinazione di quantodovuto in base al concordato; b) amministrative: 1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicita'per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderentipossono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e congli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso glistessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto dicui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanzeovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapportoovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente aquest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora
espressamente formati dai distretti nell'interesse delle impreseaderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, allemedesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di avereverificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza deipresupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari,sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimentoamministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonche' per lasua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevolealle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli entipubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delleimprese aderenti. Nell'esercizio delle attivita' previste dalpresente numero, i distretti comunicano anche in modalita' telematicacon le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano dicomunicare, a tutti gli effetti, con tale modalita'. I distrettipossono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banchedati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli entipubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministrodell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lafunzione pubblica, sono stabilite le modalita' applicative delledisposizioni del presente numero; 2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati aqualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o didisposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti dicui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare irelativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unicoprocedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi cheforniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e chepossono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti perl'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distrettipossono altresi' provvedere, ove necessario, a stipulare appositeconvenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito edintermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, volte alla prestazione dellagaranzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti arimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministrodell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' applicativedella presente disposizione; 3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per conto delleimprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia dimandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile; c) finanziarie: 1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e dellerelative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e dellefinanze, sentiti il Ministro delle attivita' produttive e la CONSOB,sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alledisposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alleoperazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi dauna pluralita' di banche o intermediari finanziari alle impresefacenti parte del distretto e ceduti ad un'unica societa'cessionaria; 2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate lecondizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti dicui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavatodell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamentodelle iniziative dei distretti e delle imprese dei distrettibeneficiarie dei crediti oggetto di cessione; 3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche neiconfronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizionistabilite con il regolamento di cui al numero 1); 4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso creditiai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che nonprocedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni dicui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agliaccantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuareaccantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui alnumero 1); 5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento deidistretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolareriferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministrodell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrentiper: 5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata daiconfidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito aifini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, invista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea; 5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la lorooperativita'; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di
cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi aiconfidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cuiall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385; 5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne divalutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese chene fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali dellebanche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisitipatrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovoaccordo di Basilea; 5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apportidi soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitaledi rischio delle imprese che fanno parte del distretto; d) per la ricerca e lo sviluppo: 1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle piccole emedie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusionedi nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, e'costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie perl'innovazione, di seguito denominata "Agenzia"; 2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricercaed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazionee diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti edapplicazioni industriali prodotti su scala nazionale edinternazionale; 3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblicie privati che ne condividono le finalita'; 4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della Presidenza delConsiglio dei ministri che, con propri decreti di natura nonregolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita'e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, ilMinistero delle attivita' produttive, nonche' il Ministro per losviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazionee le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita' per losvolgimento delle attivita' istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia e'soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio deiministri. 369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cuiall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, aisistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distrettiindustriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensidell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' aiconsorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989,n. 83. 370. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: "anche avvalendosidelle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppoindustriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre1991, n. 317". 371. Fatta salva la compatibilita' con la normativa comunitaria,le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione invia sperimentale nei riguardi di uno o piu' distretti individuati conil decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale,l'applicazione delle predette disposizioni e' in ogni caso realizzataprogressivamente. 372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivareoneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. *** omissis *** 469. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni,di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.342, e successive modificazioni, ad esclusione delle areefabbricabili di cui al comma 473, puo' essere eseguita conriferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio incorso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendicontodell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazionescade successivamente alla data di entrata in vigore della presentelegge. 470. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione siconsidera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditie dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello conriferimento al quale e' stata eseguita. 471. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per centoper i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni nonammortizzabili, e' versata entro il termine di versamento del saldodelle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta conriferimento al quale la rivalutazione e' eseguita. 472. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione delladisposizione di cui al comma 469 puo' essere assoggettato, in tutto oin parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi edell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deveessere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamentodi interessi, entro il termine di versamento del saldo delle impostesui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per centonel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano,in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili,limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, orisultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti,incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio e' direttal'attivita' d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilanciorelativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati dicontabilita', essere annotati alla medesima data nei registri di cui
agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazionedeve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessacategoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distintecategorie le aree edificabili aventi diversa destinazioneurbanistica. 474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizioneche l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorche' previademolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque annisuccessivi all'effettuazione della rivalutazione; trovanoapplicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Itermini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoriadell'area. 475. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento,deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senzapagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldodelle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguentiimporti: a) 40 per cento nel 2006; b) 35 per cento nel 2007; c) 25 per cento nel 2008. 476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita'stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro dellefinanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86. *** omissis *** 499. E' introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta incorso al 1° gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscalealla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gliesercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore oi parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.L'accettazione della programmazione fiscale determinapreventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura dellaliquidazione, se di durata inferiore, per le societa' inliquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attivita'svolta: a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzionedella imposizione fiscale e contributiva per la base imponibileeccedente quella programmata; b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attivita'produttive. 500. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari direddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni: a) per i quali sussistano cause di esclusione o diinapplicabilita' degli studi di settore o dei parametri per il
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004; b) che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attivita' diversa daquella esercitata nell'anno 2004; c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivantedall'attivita' svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio2004 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta unadichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti perl'elaborazione della proposta di cui al comma 501; d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai finidell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o chehanno presentato per tale annualita' una dichiarazione con datiinsufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501; e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai finidell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per ilperiodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004. 501. La proposta individuale di programmazione fiscale e'formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafetributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione deglistudi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamentodell'economia nazionale per distinti settori economici di attivita',della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altrainformazione disponibile riferibile al contribuente. 502. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando lacongruita' dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di
settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, conl'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenziadelle entrate, che individuano per un triennio la base imponibilecaratteristica dell'attivita' svolta, esclusi gli eventualicomponenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbalidi constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attivita'istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, diavvisi di accertamento o rettifica, nonche' di inviti alcontraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'impostasul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta incorso al 1° gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma501 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente. 503. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale e'comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimotermine la proposta puo' essere altresi' definita in contraddittoriocon il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche conl'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui ilcontribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei daticontabili e strutturali presi a base per la formulazione dellaproposta. 504. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione,relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di artio professioni: a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziariasulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni; b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, fermarestando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili alreddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonche' quellaapplicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', sonoridotte di 4 punti percentuali; c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per laparte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto aifini contributivi; restano salve le prerogative degli entiprevidenziali di diritto privato, nonche' la facolta' di effettuare iversamenti su base volontaria; d) l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applicaesclusivamente per la parte programmata. 505. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai finidell'imposta sul valore aggiunto: a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighiformali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, edalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi dadichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili siapplica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette adimposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota mediarisultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioniimponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beniammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato; c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziariain base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma,secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 506. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalledichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nelladichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenziadelle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del redditooggetto della programmazione nonche', per l'imposta sul valoreaggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi ocompensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi didocumentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultimaipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento conadesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ladisposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso dimancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o deiparametri. 507. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma,lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, esuccessive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504,lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiaratodifferisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiutigli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero ilcontribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili aifini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni dicui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il redditoeffettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quellodichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a),e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integranole fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decretolegislativo 10 marzo 2000, n. 74. 508. Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguitodi controlli e segnalazioni, anche di fonte esternaall'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformida quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per laformulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo diimposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agliarticoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cuiai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), nonche' le disposizionidi cui al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui alpresente comma non operano qualora la difformita' dei dati edelementi sia di scarsa entita' tale da determinare una variazionedegli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermirestando la maggiore imposta comunque dovuta nonche' i relativiinteressi. 509. Nel caso in cui l'attivita' effettivamente esercitata varinel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessadi avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si e'verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia edelle finanze, di natura non regolamentare, e' possibile individuarele singole categorie di contribuenti nei cui riguardiprogressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazionedella programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare iperiodi d'imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cuiconfronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodid'imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto delMinistro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,sono approvate le note metodologiche per la formulazione dellaproposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttoredell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di invio delleproposte, anche in via telematica, direttamente al contribuenteovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' le modalita' di adesione. 510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazionedi cui al comma 499, l'Agenzia delle entrate formula altresi' unaproposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo,nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono statepresentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi ocompensi determinati a seguito di elaborazioni effettuatedall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501. 511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le societa'di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cuiagli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una impostasostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali edell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del 28 per cento eper le altre tipologie di soggetti del 23 per cento. 512. L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta ilpagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicandoall'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto dellaesistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette aregimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tral'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quellarelativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affaridichiarato. 513. L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuentiche si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, siperfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno diapplicazione dell'istituto previsto dal comma 499, degli importi dicui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d'imposta, gli importicalcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essereinferiori a 3.000 euro per le societa' di capitali e 1.500 euro pergli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzionied interessi. 514. Qualora gli importi da versare complessivamente perl'adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 europer le societa' di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il50 per cento dell'importo eccedente puo' essere versato entro ilsuccessivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorreredal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L'omessoversamento nei termini indicati nel periodo precedente non determinal'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme noncorrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo,a titolo definitivo, nonche' alla notifica delle relative cartelleentro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine delversamento, ed e' dovuta una sanzione pari al 30 per cento dellesomme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguitoentro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gliinteressi legali. Non e' applicabile l'istituto del ravvedimento dicui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 515. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rendeapplicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, letteraa), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 516. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perditerisultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque,inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. E' altresi'escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del creditod'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relativeai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonche' il rimborsorisultante dalle medesime dichiarazioni. 517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente ilprimo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, diprocessi verbali di constatazione con esito positivo, redatti aseguito di attivita' istruttorie effettuate ai sensi degli articoli33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonche' diinviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decretolegislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte suiredditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'impostaregionale sulle attivita' produttive, relativi ai periodi d'impostadi cui al comma 510, comporta l'integrale applicabilita' delledisposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997. 518. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti: a) per i quali sussistano cause di esclusione o diinapplicabilita' degli studi di settore o dei parametri per i periodi
di imposta di cui al comma 510; b) che non erano in attivita' in uno dei periodi di imposta di cuial comma 510; c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivantedall'attivita' svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione oche hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione deiredditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione dellaproposta di cui al comma 510; d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai finidell'imposta sul valore aggiunto per le annualita' d'imposta oggettodi definizione o che hanno presentato per tali annualita' unadichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione dellaproposta di cui al comma 510; e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai finidell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per iperiodi di imposta di cui al comma 510; f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembreantecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dalcomma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per leannualita' di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano
le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decretolegislativo 10 marzo 2000, n. 74. 519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti chesi avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano iversamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA edell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodod'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivantedalla programmazione medesima. 520. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanzaprogrammano l'impiego di maggiore capacita' operativa per l'attivita'di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali nontrova applicazione la programmazione fiscale. 521. All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comemodificato dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248, le parole: "un ventesimo" sono sostituitedalle seguenti: "un diciottesimo". *** omissis ***
FINE TESTO LEGGE