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Roma, 24 gennaio 2006
Circolare n.14/2006
Oggetto: Tributi – Manovra finanziaria 2006 – Legge
23.12.2005, n.266, su S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2005.
Si riepilogano di
seguito le disposizioni di natura tributaria contenute nella legge finanziaria
2006 d’interesse per le imprese.
Contributi sanitari (comma 123) – Anche per il corrente anno è
stata confermata l’esenzione fiscale fino a 3.615,20 euro annui per i
contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria; per effetto di questa
disposizione l’intero importo dei contributi versati al Fondo di Assistenza
Sanitaria Dirigenti M.Besusso (Fasdac)
non concorre alla formazione del reddito imponibile dei dirigenti.
Addizionali regionali (comma 165) – Quest’anno,
come già nel 2005, le Regioni non potranno introdurre aumenti delle aliquote
addizionali delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Distretti produttivi (commi da 366 a 372) – Al fine di accrescere lo sviluppo
di determinate aree, sono stati previsti incentivi fiscali, amministrativi e
finanziari per la creazione di “distretti
produttivi”, intesi come libere aggregazioni di imprese – industriali, di
servizi, turistiche e agricole – presenti in un determinato territorio e legate
tra loro sul piano funzionale. I criteri e le modalità per l’individuazione dei
nuovi organismi saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto coi Ministri delle Attività
Produttive, delle Politiche Agricole, dell’Istruzione e dell’Innovazione.
Inoltre le misure agevolative dovranno essere
vagliate dalla Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con
le disposizioni comunitarie.
Rivalutazione dei beni d’impresa (commi da 469 a 476) – Sono stati riaperti i termini
per la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa prevista dalla legge n.342/2000. Le imprese individuali e le società di persone e
di capitali potranno rivalutare il valore contabile delle immobilizzazioni
materiali e immateriali e delle partecipazioni societarie applicando
sull’incremento un’imposta sostitutiva pari al 6 per cento (12 per cento per i
beni non ammortizzabili). L’imposta dovrà essere versata in un’unica soluzione
entro il termine di versamento delle imposte sui redditi relative all’esercizio
in cui è stata effettuata la rivalutazione stessa.
Programmazione fiscale (commi da 499 a 509) – E’ stato introdotto il nuovo
istituto della “programmazione fiscale”
che sostituisce quello della “pianificazione
fiscale” previsto dalla legge finanziaria 2005 e ora abrogato. L’Agenzia
delle Entrate inviterà i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni a predeterminare per un triennio la base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Irap. Sono esclusi
dall’applicazione della programmazione fiscale i soggetti con ricavi annui
superiori a 5.164.569 euro. Chi accetterà l’imponibile proposto dall’Agenzia delle
Entrate dovrà comunicarlo entro il 16 ottobre 2006. L’adesione comporterà
l’inibizione dei poteri della Guardia di Finanza. Eventuali ricavi superiori
agli importi prefissati saranno assoggettati ad una tassazione ridotta.
Adeguamento fiscale (commi da 510 a 520) – Gli stessi soggetti destinatari
delle proposte di programmazione fiscale, potranno ricevere una proposta di adeguamento
fiscale per gli anni 2003 e 2004, formulata sulla base di elaborazioni
dell’Anagrafe Tributaria. L’adeguamento consiste nell’assoggettare i maggiori ricavi
indicati dal Fisco ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 23 per cento, senza applicazione di sanzioni e
di interessi. Potranno avvalersi dell’adeguamento solo coloro che accetteranno
anche la proposta di programmazione fiscale triennale. Le somme dovute in base
all’adeguamento fiscale dovranno essere versate entro il 16 ottobre 2006. Per
importi superiori a 5 mila euro (10 mila euro per le società di capitali), il
50 per cento dell’importo eccedente potrà essere versato successivamente, entro
il 16 dicembre 2006. Le disposizioni in questione, unitamente all’estensione
generalizzata dell’accertamento basato sugli studi di settore introdotta dalla
scorsa legge finanziaria, confermano l’orientamento del Governo di valorizzare
sempre meno la contabilità aziendale.
Valore dell’avviamento (comma 521) – E’ stato esteso a 18 anni (in
precedenza 10) il periodo minimo entro cui può essere ammortizzato ai fini
fiscali il valore dell’avviamento.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre
2005 (fonte Guritel)
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*** omissis ***
123. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
*** omissis ***
165. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti:
"31 dicembre 2006".
*** omissis ***
366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalita' di
individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di
imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con
l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di
riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella
produzione, secondo principi di sussidiarieta' verticale ed
orizzontale, anche individuando modalita' di collaborazione con le
associazioni imprenditoriali.
367. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi,
turistiche ed agricole e della pesca e' libera.
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai
fini dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle
imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma
1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata
l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle
imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la
tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei
tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle
disposizioni dei numeri seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione
distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate
per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette
di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun
esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri
parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a
criteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse
le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto
in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di
cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate,
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto
l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e
l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di
osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a
scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari
per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata
di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre
somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto
della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di
stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati.
In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria,
l'ammontare dovuto e' determinato in cifra unica annuale per il
distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in
base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati,
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e' rimessa
al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e
parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono
eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicita'
per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti
possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con
gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli
stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze
ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto
ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a
quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora
espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese
aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di avere
verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei
presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari,
sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento
amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonche' per la
sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole
alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle
imprese aderenti. Nell'esercizio delle attivita' previste dal
presente numero, i distretti comunicano anche in modalita' telematica
con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di
comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalita'. I distretti
possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche
dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti
pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sono stabilite le modalita' applicative delle
disposizioni del presente numero;
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a
qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di
disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di
cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i
relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che
forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che
possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per
l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti
possono altresi' provvedere, ove necessario, a stipulare apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed
intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della
garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a
rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' applicative
della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per conto delle
imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di
mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle
relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro delle attivita' produttive e la CONSOB,
sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da
una pluralita' di banche o intermediari finanziari alle imprese
facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica societa'
cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le
condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di
cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato
dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento
delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile
1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei
confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni
stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti
ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non
procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di
cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al
numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei
distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare
riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro
dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti
per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai
confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai
fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro
operativita'; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di
cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai
confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di
valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che
ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle
banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo
accordo di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti
di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale
di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle piccole e
medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione
di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, e'
costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia";
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca
ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione
e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed
applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed
internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici
e privati che ne condividono le finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non
regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero delle attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo
sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita' per lo
svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia e'
soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma
366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai
sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti
industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi
dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ai
consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989,
n. 83.
370. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: "anche avvalendosi
delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo
industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre
1991, n. 317".
371. Fatta salva la compatibilita' con la normativa comunitaria,
le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in
via sperimentale nei riguardi di uno o piu' distretti individuati con
il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale,
l'applicazione delle predette disposizioni e' in ogni caso realizzata
progressivamente.
372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare
oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
*** omissis ***
469. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni,
di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.
342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree
fabbricabili di cui al comma 473, puo' essere eseguita con
riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
470. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con
riferimento al quale e' stata eseguita.
471. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento
per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non
ammortizzabili, e' versata entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con
riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della
disposizione di cui al comma 469 puo' essere assoggettato, in tutto o
in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento
di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento
nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili,
limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o
risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti,
incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio
relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004
ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di
contabilita', essere annotati alla medesima data nei registri di cui
agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione
deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa
categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte
categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione
urbanistica.
474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione
che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorche' previa
demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni
successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I
termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria
dell'area.
475. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento,
deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza
pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti
importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita'
stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle
finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
*** omissis ***
499. E' introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale
alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli
esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o
i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.
L'accettazione della programmazione fiscale determina
preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della
liquidazione, se di durata inferiore, per le societa' in
liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attivita'
svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile
eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attivita'
produttive.
500. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore o dei parametri per il
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004;
b) che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attivita' diversa da
quella esercitata nell'anno 2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante
dall'attivita' svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2004 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una
dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per
l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che
hanno presentato per tale annualita' una dichiarazione con dati
insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.
501. La proposta individuale di programmazione fiscale e'
formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe
tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli
studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento
dell'economia nazionale per distinti settori economici di attivita',
della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra
informazione disponibile riferibile al contribuente.
502. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la
congruita' dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di
settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con
l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia
delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile
caratteristica dell'attivita' svolta, esclusi gli eventuali
componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attivita'
istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di
avvisi di accertamento o rettifica, nonche' di inviti al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma
501 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
503. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale e'
comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo
termine la proposta puo' essere altresi' definita in contraddittorio
con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con
l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il
contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati
contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
504. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione,
relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti
o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma
restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonche' quella
applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', sono
ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai
fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti
previdenziali di diritto privato, nonche' la facolta' di effettuare i
versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica
esclusivamente per la parte programmata.
505. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi
formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e
dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si
applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria
in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma,
secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
506. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle
dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella
dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia
delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito
oggetto della programmazione nonche', per l'imposta sul valore
aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o
compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di
documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima
ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con
adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di
mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
507. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma,
lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504,
lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato
differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti
gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero il
contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di
cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il reddito
effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello
dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a),
e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),
c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano
le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
508. Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito
di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna
all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi
da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la
formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di
imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui
ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), nonche' le disposizioni
di cui al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al
presente comma non operano qualora la difformita' dei dati ed
elementi sia di scarsa entita' tale da determinare una variazione
degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi
restando la maggiore imposta comunque dovuta nonche' i relativi
interessi.
509. Nel caso in cui l'attivita' effettivamente esercitata vari
nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa
di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si e'
verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, e' possibile individuare
le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i
periodi d'imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui
confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi
d'imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
sono approvate le note metodologiche per la formulazione della
proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di invio delle
proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente
ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' le modalita' di adesione.
510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione
di cui al comma 499, l'Agenzia delle entrate formula altresi' una
proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo,
nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre
2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o
compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate
dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.
511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le societa'
di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui
agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del 28 per cento e
per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
512. L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra
l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
513. L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si
perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di
applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, degli importi di
cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi
calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere
inferiori a 3.000 euro per le societa' di capitali e 1.500 euro per
gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni
ed interessi.
514. Qualora gli importi da versare complessivamente per
l'adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro
per le societa' di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il
50 per cento dell'importo eccedente puo' essere versato entro il
successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere
dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L'omesso
versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo,
a titolo definitivo, nonche' alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del
versamento, ed e' dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli
interessi legali. Non e' applicabile l'istituto del ravvedimento di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rende
applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
516. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma
510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque,
inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. E' altresi'
escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito
d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative
ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonche' il rimborso
risultante dalle medesime dichiarazioni.
517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il
primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, di
processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a
seguito di attivita' istruttorie effettuate ai sensi degli articoli
33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonche' di
inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, relativi ai periodi d'imposta
di cui al comma 510, comporta l'integrale applicabilita' delle
disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore o dei parametri per i periodi
di imposta di cui al comma 510;
b) che non erano in attivita' in uno dei periodi di imposta di cui
al comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante
dall'attivita' svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o
che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei
redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della
proposta di cui al comma 510;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le annualita' d'imposta oggetto
di definizione o che hanno presentato per tali annualita' una
dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della
proposta di cui al comma 510;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i
periodi di imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre
antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal
comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le
annualita' di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano
le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che
si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i
versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e
dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante
dalla programmazione medesima.
520. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per l'attivita'
di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non
trova applicazione la programmazione fiscale.
521. All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "un ventesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "un diciottesimo".
*** omissis ***
FINE TESTO LEGGE