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Roma, 24 gennaio 2006

 

Circolare n.14/2006

 

Oggetto: Tributi – Manovra finanziaria 2006 – Legge 23.12.2005, n.266, su S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2005.

 

Si riepilogano di seguito le disposizioni di natura tributaria contenute nella legge finanziaria 2006 d’interesse per le imprese.

 

Contributi sanitari (comma 123) – Anche per il corrente anno è stata confermata l’esenzione fiscale fino a 3.615,20 euro annui per i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria; per effetto di questa disposizione l’intero importo dei contributi versati al Fondo di Assistenza Sanitaria Dirigenti M.Besusso (Fasdac) non concorre alla formazione del reddito imponibile dei dirigenti.

 

Addizionali regionali (comma 165) Quest’anno, come già nel 2005, le Regioni non potranno introdurre aumenti delle aliquote addizionali delle imposte sui redditi e dell’Irap.

 

Distretti produttivi (commi da 366 a 372) – Al fine di accrescere lo sviluppo di determinate aree, sono stati previsti incentivi fiscali, amministrativi e finanziari per la creazione di “distretti produttivi”, intesi come libere aggregazioni di imprese – industriali, di servizi, turistiche e agricole – presenti in un determinato territorio e legate tra loro sul piano funzionale. I criteri e le modalità per l’individuazione dei nuovi organismi saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto coi Ministri delle Attività Produttive, delle Politiche Agricole, dell’Istruzione e dell’Innovazione. Inoltre le misure agevolative dovranno essere vagliate dalla Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con le disposizioni comunitarie.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa (commi da 469 a 476) – Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa prevista dalla legge n.342/2000. Le imprese individuali e le società di persone e di capitali potranno rivalutare il valore contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali e delle partecipazioni societarie applicando sull’incremento un’imposta sostitutiva pari al 6 per cento (12 per cento per i beni non ammortizzabili). L’imposta dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte sui redditi relative all’esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione stessa.

 

Programmazione fiscale (commi da 499 a 509) – E’ stato introdotto il nuovo istituto della “programmazione fiscale” che sostituisce quello della “pianificazione fiscale” previsto dalla legge finanziaria 2005 e ora abrogato. L’Agenzia delle Entrate inviterà i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni a predeterminare per un triennio la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Sono esclusi dall’applicazione della programmazione fiscale i soggetti con ricavi annui superiori a 5.164.569 euro. Chi accetterà l’imponibile proposto dall’Agenzia delle Entrate dovrà comunicarlo entro il 16 ottobre 2006. L’adesione comporterà l’inibizione dei poteri della Guardia di Finanza. Eventuali ricavi superiori agli importi prefissati saranno assoggettati ad una tassazione ridotta.

 

Adeguamento fiscale (commi da 510 a 520) – Gli stessi soggetti destinatari delle proposte di programmazione fiscale, potranno ricevere una proposta di adeguamento fiscale per gli anni 2003 e 2004, formulata sulla base di elaborazioni dell’Anagrafe Tributaria. L’adeguamento consiste nell’assoggettare i maggiori ricavi indicati dal Fisco ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 23 per cento, senza applicazione di sanzioni e di interessi. Potranno avvalersi dell’adeguamento solo coloro che accetteranno anche la proposta di programmazione fiscale triennale. Le somme dovute in base all’adeguamento fiscale dovranno essere versate entro il 16 ottobre 2006. Per importi superiori a 5 mila euro (10 mila euro per le società di capitali), il 50 per cento dell’importo eccedente potrà essere versato successivamente, entro il 16 dicembre 2006. Le disposizioni in questione, unitamente all’estensione generalizzata dell’accertamento basato sugli studi di settore introdotta dalla scorsa legge finanziaria, confermano l’orientamento del Governo di valorizzare sempre meno la contabilità aziendale.

 

Valore dell’avviamento (comma 521) – E’ stato esteso a 18 anni (in precedenza 10) il periodo minimo entro cui può essere ammortizzato ai fini fiscali il valore dell’avviamento.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005 (fonte Guritel)

LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          *** omissis ***
   123.  Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione
del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente ai contributi di
assistenza  sanitaria,  di  cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
                          *** omissis ***
   165.  Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  le  parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti:
"31 dicembre 2006".
                          *** omissis ***
   366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro  delle attivita' produttive, con il Ministro delle politiche
agricole    e    forestali,    con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione
e  le  tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalita' di
individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di
imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con
l'obiettivo  di  accrescere  lo  sviluppo delle aree e dei settori di
riferimento,  di  migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella
produzione,   secondo   principi   di   sussidiarieta'  verticale  ed
orizzontale,  anche  individuando  modalita' di collaborazione con le
associazioni imprenditoriali.
   367.  L'adesione  da  parte  di  imprese industriali, dei servizi,
turistiche ed agricole e della pesca e' libera.
   368.   Ai   distretti   produttivi   si   applicano   le  seguenti
disposizioni:
   a) fiscali:
   1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai
fini dell'applicazione dell'IRES;
   2)  si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
negli  articoli  117  e  seguenti  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  relative  alla  tassazione di gruppo delle
imprese residenti;
   3)  tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma
1,  lettera  b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono  compresi  i  distretti  di cui al comma 366, ove sia esercitata
l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
   4)  il  reddito  imponibile  del  distretto comprende quello delle
imprese  che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la
tassazione unitaria;
   5)  la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei
tributi,  contributi  ed  altre  somme dovute agli enti locali, viene
operata  su  base  concordataria per almeno un triennio, in base alle
disposizioni dei numeri seguenti;
   6)   fermo   il   disposto   dei   numeri   precedenti,  ed  anche
indipendentemente   dall'esercizio  dell'opzione  per  la  tassazione
distrettuale  o  unitaria,  i  distretti  di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate
per  la  durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette
di  competenza  delle  imprese  appartenenti  da  versare  in ciascun
esercizio,  avuto  riguardo  alla  natura, tipologia ed entita' delle
imprese  stesse,  alla  loro attitudine alla contribuzione e ad altri
parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
   7)   la   ripartizione   del  carico  tributario  tra  le  imprese
interessate  e'  rimessa  al  distretto,  che  vi  provvede in base a
criteri  di  trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla base di
principi di mutualita';
   8)  non  concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse
le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto
in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
   9)  i  parametri  oggettivi per la determinazione delle imposte di
cui  al  numero  6)  vengono determinati dalla Agenzia delle entrate,
previa  consultazione  delle  categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
   10)  resta  fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto
l'assolvimento  degli  ordinari  obblighi  e  adempimenti  fiscali  e
l'applicazione  delle  disposizioni  penali  tributarie.  In  caso di
osservanza  del  concordato,  i  controlli sono eseguiti unicamente a
scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari
per  la  determinazione  e  l'aggiornamento  degli elementi di cui al
numero 6);
   11)  i  distretti  di  cui  al comma 366 possono concordare in via
preventiva  e vincolante con gli enti locali competenti per la durata
di  almeno  un  triennio  il  volume dei tributi, contributi ed altre
somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
   12)  la  determinazione  di quanto dovuto e' operata tenendo conto
della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di
stimolare  la crescita economica e sociale dei territori interessati.
In   caso   di  opzione  per  la  tassazione  distrettuale  unitaria,
l'ammontare  dovuto  e'  determinato  in  cifra  unica annuale per il
distretto nel suo complesso;
   13)  criteri  generali  per  la determinazione di quanto dovuto in
base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati,
previa  consultazione  delle  categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
   14)    la    ripartizione    del   carico   tributario   derivante
dall'attuazione  del  numero 7) tra le imprese interessate e' rimessa
al  distretto,  che  vi  provvede  in base a criteri di trasparenza e
parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita';
   15)  in  caso  di  osservanza  del  concordato,  i  controlli sono
eseguiti   unicamente   a   scopo  di  monitoraggio,  prevenzione  ed
elaborazione  dei  dati  necessari  per  la  determinazione di quanto
dovuto in base al concordato;
   b) amministrative:
   1)  al fine di favorire la massima semplificazione ed economicita'
per  le  imprese  che  aderiscono  ai  distretti, le imprese aderenti
possono  intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con
gli  enti  pubblici,  anche  economici,  ovvero dare avvio presso gli
stessi  a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui  esse  fanno  parte.  In tal caso, le domande, richieste, istanze
ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto
ovvero  il  procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a
quest'ultimo,   le   fasi  partecipative  del  procedimento,  qualora
espressamente  formati  dai  distretti  nell'interesse  delle imprese
aderenti  si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime  imprese;  qualora  il  distretto dichiari altresi' di avere
verificato,  nei  riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei
presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari,
sulla   base  delle  leggi  vigenti,  per  l'avvio  del  procedimento
amministrativo  e  per  la partecipazione allo stesso, nonche' per la
sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole
alle  imprese  aderenti,  le  pubbliche  amministrazioni  e  gli enti
pubblici  provvedono  senza  altro  accertamento  nei  riguardi delle
imprese   aderenti.   Nell'esercizio  delle  attivita'  previste  dal
presente numero, i distretti comunicano anche in modalita' telematica
con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di
comunicare,  a  tutti  gli  effetti,  con tale modalita'. I distretti
possono  accedere,  sulla  base  di apposita convenzione, alle banche
dati  formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti
pubblici.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro per la
funzione  pubblica,  sono  stabilite  le  modalita' applicative delle
disposizioni del presente numero;
   2)  al  fine  di  facilitare  l'accesso  ai  contributi  erogati a
qualunque  titolo  sulla  base  di  leggi  regionali,  nazionali o di
disposizioni  comunitarie,  le imprese che aderiscono ai distretti di
cui  al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i
relativi   procedimenti   amministrativi,  anche  mediante  un  unico
procedimento  collettivo,  per  il tramite dei distretti medesimi che
forniscono  consulenza  ed  assistenza  alle  imprese  stesse  e  che
possono,  qualora  le  imprese  siano  in  possesso dei requisiti per
l'accesso  ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti
possono  altresi'  provvedere,  ove  necessario, a stipulare apposite
convenzioni,  anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed
intermediari  finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106
del  testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,   e  successive  modificazioni,  volte  alla  prestazione  della
garanzia  per  l'ammontare  della  quota  dei  contributi  soggetti a
rimborso.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' applicative
della presente disposizione;
   3)  i  distretti  hanno  la facolta' di stipulare, per conto delle
imprese,  negozi  di  diritto  privato secondo le norme in materia di
mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
   c) finanziarie:
   1)  al  fine  di  favorire  il finanziamento dei distretti e delle
relative  imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze,  sentiti il Ministro delle attivita' produttive e la CONSOB,
sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni  della  legge  30  aprile 1999, n. 130, applicabili alle
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da
una  pluralita'  di  banche  o  intermediari  finanziari alle imprese
facenti   parte   del   distretto   e  ceduti  ad  un'unica  societa'
cessionaria;
   2)  con  il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le
condizioni  e  le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di
cui  al  numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato
dell'emissione  dei  titoli  possa  essere destinato al finanziamento
delle   iniziative  dei  distretti  e  delle  imprese  dei  distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
   3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile
1999,  n.  130,  si  applicano  anche  ai  crediti  delle  banche nei
confronti  delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni
stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
   4)  le  banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti
ai  distretti  o  alle  imprese facenti parte dei distretti e che non
procedono  alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di
cui  alla  legge  30  aprile  1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti    previsti    dalle    norme    vigenti,   effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al
numero 1);
   5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei
distretti  e  delle  imprese  che  ne  fanno  parte,  con particolare
riferimento  ai  progetti  di  sviluppo  e  innovazione,  il Ministro
dell'economia  e  delle finanze adotta o propone le misure occorrenti
per:
   5.1)  assicurare  il  riconoscimento  della  garanzia prestata dai
confidi  quale  strumento  di  attenuazione del rischio di credito ai
fini  del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
   5.2)  favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro
operativita'; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di
cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai
confidi  soci  ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco speciale di cui
all'articolo  107  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
   5.3)  agevolare  la  costituzione  di  idonee  agenzie  esterne di
valutazione  del  merito di credito dei distretti e delle imprese che
ne  fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle
banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo
accordo di Basilea;
   5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti
di  soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale
di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;
   d) per la ricerca e lo sviluppo:
   1)  al fine di accrescere la capacita' competitiva delle piccole e
medie  imprese  e dei distretti industriali, attraverso la diffusione
di  nuove  tecnologie  e  delle relative applicazioni industriali, e'
costituita   l'Agenzia   per   la  diffusione  delle  tecnologie  per
l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia";
   2)  l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca
ed  il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione
e   diffusione   di   nuove   conoscenze,   tecnologie,  brevetti  ed
applicazioni    industriali    prodotti   su   scala   nazionale   ed
internazionale;
   3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici
e privati che ne condividono le finalita';
   4)  l'Agenzia  e'  soggetta  alla  vigilanza  della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  che,  con  propri  decreti  di  natura  non
regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca,  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, il
Ministero  delle  attivita'  produttive,  nonche'  il Ministro per lo
sviluppo  e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione
e  le  tecnologie,  se nominati, definisce criteri e modalita' per lo
svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia e'
soggetto   all'approvazione   della   Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.
   369.  Le  norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma
366  si  applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui
all'articolo  13  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai
sistemi   produttivi,   ai   sistemi   produttivi  locali,  distretti
industriali  e  consorzi  di  sviluppo  industriale definiti ai sensi
dell'articolo  36  della  legge  5  ottobre  1991, n. 317, nonche' ai
consorzi  per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989,
n. 83.
   370.  Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  sono aggiunte le seguenti parole: "anche avvalendosi
delle   strutture  tecnico-organizzative  dei  consorzi  di  sviluppo
industriale  di  cui  all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre
1991, n. 317".
   371.  Fatta  salva la compatibilita' con la normativa comunitaria,
le  disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in
via sperimentale nei riguardi di uno o piu' distretti individuati con
il  decreto  di  cui  al  comma  366.  Ultimata la fase sperimentale,
l'applicazione delle predette disposizioni e' in ogni caso realizzata
progressivamente.
   372.  Dall'attuazione  dei  commi da 366 a 371 non devono derivare
oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
                          *** omissis ***
   469.  La  rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni,
di  cui  alla  sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.
342,   e   successive   modificazioni,   ad   esclusione  delle  aree
fabbricabili   di   cui  al  comma  473,  puo'  essere  eseguita  con
riferimento  a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso  alla  data  del  31  dicembre  2004, nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio  successivo  per  il  quale il termine di approvazione
scade  successivamente  alla data di entrata in vigore della presente
legge.
   470.  Il  maggiore  valore  attribuito in sede di rivalutazione si
considera  fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e  dell'IRAP  a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con
riferimento al quale e' stata eseguita.
   471.  L'imposta  sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento
per  i  beni  ammortizzabili  e  del  6  per  cento  per  i  beni non
ammortizzabili,  e'  versata entro il termine di versamento del saldo
delle   imposte   sui  redditi  relative  al  periodo  d'imposta  con
riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita.
   472.  Il  saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della
disposizione di cui al comma 469 puo' essere assoggettato, in tutto o
in  parte,  ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'IRAP,  nella  misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento
di  interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento
nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano,
in  quanto  compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   473.  Le  disposizioni  degli  articoli  da 10 a 15 della legge 21
novembre   2000,   n.  342,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,
limitatamente   alle   aree  fabbricabili  non  ancora  edificate,  o
risultanti  tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti,
incluse  quelle  alla  cui  produzione  o  al  cui scambio e' diretta
l'attivita'  d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio
relativo  all'esercizio  in  corso  alla  data  del  31 dicembre 2004
ovvero,  per  i  soggetti  che  fruiscono  di  regimi semplificati di
contabilita',  essere annotati alla medesima data nei registri di cui
agli  articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione
deve  riguardare  tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa
categoria  omogenea;  a  tal fine si considerano comprese in distinte
categorie   le   aree   edificabili   aventi   diversa   destinazione
urbanistica.
   474.  La  disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione
che   l'utilizzazione   edificatoria   dell'area,   ancorche'  previa
demolizione  del  fabbricato  esistente,  avvenga entro i cinque anni
successivi    all'effettuazione    della    rivalutazione;    trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I
termini  di  accertamento  di  cui  all'articolo  43  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  decorrono  dalla  data  di utilizzazione edificatoria
dell'area.
   475.  L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento,
deve  essere  obbligatoriamente  versata  in  tre rate annuali, senza
pagamento  di  interessi,  entro  il  termine di versamento del saldo
delle   imposte  sui  redditi,  rispettivamente  secondo  i  seguenti
importi:
   a) 40 per cento nel 2006;
   b) 35 per cento nel 2007;
   c) 25 per cento nel 2008.
   476.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
469  e  473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita'
stabilite  dai  regolamenti  di  cui  al  decreto  del Ministro delle
finanze   13   aprile  2001,  n.  162,  e  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
                          *** omissis ***
   499.  E' introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in
corso  al    gennaio  2006, l'istituto della programmazione fiscale
alla  quale  possono  accedere  i titolari di reddito d'impresa e gli
esercenti  arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o
i  parametri  per  il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.
L'accettazione     della     programmazione     fiscale     determina
preventivamente,   per  un  triennio,  o  fino  alla  chiusura  della
liquidazione,   se   di   durata   inferiore,   per  le  societa'  in
liquidazione,   la   base  imponibile  caratteristica  dell'attivita'
svolta:
   a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della  imposizione  fiscale  e  contributiva  per  la base imponibile
eccedente quella programmata;
   b)  da  assumere  ai  fini della imposta regionale sulle attivita'
produttive.
   500.  Non  sono  ammessi alla programmazione fiscale i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
   a)   per   i   quali   sussistano   cause   di   esclusione  o  di
inapplicabilita'  degli  studi  di  settore  o  dei  parametri per il
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004;
   b)  che  svolgono  dal    gennaio  2005 una attivita' diversa da
quella esercitata nell'anno 2004;
   c)   che   hanno   omesso   di  dichiarare  il  reddito  derivante
dall'attivita'  svolta  nel  periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2004   o   che  hanno  presentato  per  tale  periodo  d'imposta  una
dichiarazione   dei   redditi  o  IRAP  con  dati  insufficienti  per
l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
   d)  che  hanno  omesso  di  presentare  la  dichiarazione  ai fini
dell'imposta  sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che
hanno  presentato  per  tale  annualita'  una  dichiarazione con dati
insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
   e)  che  hanno  omesso  di  comunicare  i  dati  rilevanti ai fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore  o  dei parametri per il
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.
   501.   La   proposta  individuale  di  programmazione  fiscale  e'
formulata   sulla   base   di   elaborazioni   operate  dall'anagrafe
tributaria,  tenendo  conto  delle risultanze dell'applicazione degli
studi   di   settore   e   dei  parametri,  dei  dati  sull'andamento
dell'economia  nazionale per distinti settori economici di attivita',
della  coerenza  dei  componenti  negativi di reddito e di ogni altra
informazione disponibile riferibile al contribuente.
   502.  La  programmazione  fiscale si perfeziona, ferma restando la
congruita'  dei  ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di
settore   o   dei   parametri  per  ciascun  periodo  d'imposta,  con
l'accettazione  di  importi,  proposti  al  contribuente dall'Agenzia
delle  entrate,  che  individuano  per un triennio la base imponibile
caratteristica   dell'attivita'   svolta,   esclusi   gli   eventuali
componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
La  notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali
di  constatazione  con esito positivo, redatti a seguito di attivita'
istruttorie  effettuate  ai  sensi  degli articoli 33 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, e 52 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di
avvisi   di   accertamento   o   rettifica,   nonche'  di  inviti  al
contraddittorio  di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 19
giugno  1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul  valore  aggiunto  o  dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in
corso  al    gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma
501 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
   503.  L'accettazione  della  proposta di programmazione fiscale e'
comunicata  dal  contribuente  entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo
termine  la proposta puo' essere altresi' definita in contraddittorio
con  il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate, anche con
l'assistenza  degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e
3,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22   luglio   1998,  n.  322,  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il
contribuente  sia in grado di documentare la non correttezza dei dati
contabili  e  strutturali  presi  a  base  per  la formulazione della
proposta.
   504.   Per   i   periodi   d'imposta  oggetto  di  programmazione,
relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti
o professioni:
   a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria
sulla  base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
   b)  per  la  parte  dichiarata eccedente quella programmata, ferma
restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al
reddito  complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonche' quella
applicabile  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle societa', sono
ridotte di 4 punti percentuali;
   c)  i  contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte  programmata,  fatto  salvo  il minimale reddituale previsto ai
fini   contributivi;   restano   salve   le  prerogative  degli  enti
previdenziali di diritto privato, nonche' la facolta' di effettuare i
versamenti su base volontaria;
   d)  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  si applica
esclusivamente per la parte programmata.
   505. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto:
   a)  il  contribuente  assolve  ordinariamente a tutti gli obblighi
formali  e  sostanziali  previsti  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, e
dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
   b)  all'ammontare  degli  eventuali  maggiori ricavi o compensi da
dichiarare  rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si
applica,  tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta   ovvero   soggette   a  regimi  speciali,  l'aliquota  media
risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle  operazioni
imponibili,  diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
   c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria
in  base  alle  disposizioni  di cui agli articoli 54, secondo comma,
secondo  periodo,  e  55,  secondo  comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
   506.  In  caso  di  divergenza  tra  gli  importi risultanti dalle
dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella
dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia
delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito
oggetto  della  programmazione  nonche',  per  l'imposta  sul  valore
aggiunto,  in  ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o
compensi  caratteristici  a  base  della  stessa, salve le ipotesi di
documentati  accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima
ipotesi  trova  applicazione  il  procedimento  di  accertamento  con
adesione  previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La
disposizione  di  cui  al presente comma si applica anche nel caso di
mancato  adeguamento  alle  risultanze  degli  studi di settore o dei
parametri.
   507.  L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma,
lettere  a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni,  e  all'articolo  55,  secondo  comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni,  e  le  disposizioni  di cui al comma 504,
lettere  b),  c)  e  d),  non  operano  qualora il reddito dichiarato
differisca  da  quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti
gli  obblighi  sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero il
contribuente  non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini  delle  imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di
cui   al  comma  504,  lettere  b),  c)  e  d),  qualora  il  reddito
effettivamente  conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello
dichiarato.  L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a),
e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),
c)  e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano
le  fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
   508. Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito
di    controlli    e    segnalazioni,    anche   di   fonte   esterna
all'amministrazione  finanziaria,  emergano dati ed elementi difformi
da  quelli  comunicati  dal contribuente, qualora presi a base per la
formulazione  della  proposta,  o siano constatate, per il periodo di
imposta  2004,  condotte  che  integrano  le  fattispecie di cui agli
articoli  da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n.  74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui
ai  commi 504, lettera a), e 505, lettera c), nonche' le disposizioni
di  cui  al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al
presente  comma  non  operano  qualora  la  difformita'  dei  dati ed
elementi  sia  di  scarsa  entita' tale da determinare una variazione
degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi
restando  la  maggiore  imposta  comunque  dovuta  nonche' i relativi
interessi.
   509.  Nel  caso  in cui l'attivita' effettivamente esercitata vari
nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa
di  avere  effetto  dal  periodo  d'imposta nel corso del quale si e'
verificata  la  variazione.  Con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze, di natura non regolamentare, e' possibile individuare
le    singole    categorie   di   contribuenti   nei   cui   riguardi
progressivamente,  nel  corso  del  triennio,  decorre l'applicazione
della  programmazione  fiscale  e,  conseguentemente, rideterminare i
periodi  d'imposta  di  cui  al comma 500, per i contribuenti nei cui
confronti  la  programmazione  fiscale  opera  a decorrere da periodi
d'imposta  diversi  da  quello indicato al comma 499. Con decreto del
Ministro  dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
sono  approvate  le  note  metodologiche  per  la  formulazione della
proposta  di  cui  al  comma  501.  Con  provvedimento  del direttore
dell'Agenzia  delle entrate sono definite le modalita' di invio delle
proposte,  anche  in  via  telematica,  direttamente  al contribuente
ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi
2-bis  e  3,  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' le modalita' di adesione.
   510.  Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione
di  cui  al  comma  499, l'Agenzia delle entrate formula altresi' una
proposta  di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo,
nonche'  della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive,  relativi  ai  periodi di imposta in corso al 31 dicembre
2003  ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state
presentate  entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o
compensi   determinati   a   seguito   di   elaborazioni   effettuate
dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.
   511.  Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le societa'
di  capitali  che  non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui
agli  articoli  115  e  116  del  testo  unico  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, una imposta
sostitutiva  delle  imposte sui redditi, delle relative addizionali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del 28 per cento e
per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
   512. L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il
pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto determinata applicando
all'ammontare  dei  maggiori  ricavi  o  compensi, tenuto conto della
esistenza  di  operazioni  non  soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi   speciali,  l'aliquota  media  risultante  dal  rapporto  tra
l'imposta  relativa  alle  operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa  alle  cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
   513. L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si
perfeziona  con  il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di
applicazione  dell'istituto  previsto dal comma 499, degli importi di
cui  ai  commi  511 e 512. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi
calcolati  a  titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere
inferiori  a  3.000 euro per le societa' di capitali e 1.500 euro per
gli  altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni
ed interessi.
   514.   Qualora   gli   importi  da  versare  complessivamente  per
l'adeguamento  di  cui  al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro
per  le  societa' di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il
50  per  cento  dell'importo  eccedente  puo' essere versato entro il
successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere
dal  giorno  successivo  alla  data  di  cui  al  comma 513. L'omesso
versamento  nei termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia  della  definizione;  per  il  recupero delle somme non
corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo,
a  titolo  definitivo,  nonche' alla notifica delle relative cartelle
entro  il  31  dicembre  del  secondo  anno successivo al termine del
versamento,  ed  e'  dovuta  una  sanzione pari al 30 per cento delle
somme  non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro  i  trenta  giorni  successivi  alle rispettive scadenze, e gli
interessi  legali.  Non e' applicabile l'istituto del ravvedimento di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
   515. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rende
applicabili  le  disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
   516.  L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma
510  esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti  dalla  dichiarazione.  E'  pertanto  escluso e, comunque,
inefficace  il  riporto  a  nuovo delle predette perdite. E' altresi'
escluso  il  riporto  al  periodo  d'imposta  successivo  del credito
d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative
ai  periodi  d'imposta  oggetto  di  definizione, nonche' il rimborso
risultante dalle medesime dichiarazioni.
   517.  La  notifica  effettuata entro il 31 dicembre antecedente il
primo  anno  di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, di
processi  verbali  di  constatazione  con  esito  positivo, redatti a
seguito  di  attivita' istruttorie effettuate ai sensi degli articoli
33  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  di  avvisi  di  accertamento o rettifica, nonche' di
inviti   al   contraddittorio  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,  ai  fini  delle imposte sui
redditi,   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
regionale  sulle  attivita' produttive, relativi ai periodi d'imposta
di  cui  al  comma  510,  comporta  l'integrale  applicabilita' delle
disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
   518. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti:
   a)   per   i   quali   sussistano   cause   di   esclusione  o  di
inapplicabilita' degli studi di settore o dei parametri per i periodi
di imposta di cui al comma 510;
   b) che non erano in attivita' in uno dei periodi di imposta di cui
al comma 510;
   c)   che   hanno   omesso   di  dichiarare  il  reddito  derivante
dall'attivita'  svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o
che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei
redditi  ed  IRAP  con  dati  insufficienti  per l'elaborazione della
proposta di cui al comma 510;
   d)  che  hanno  omesso  di  presentare  la  dichiarazione  ai fini
dell'imposta  sul valore aggiunto per le annualita' d'imposta oggetto
di  definizione  o  che  hanno  presentato  per  tali  annualita' una
dichiarazione   con   dati  insufficienti  per  l'elaborazione  della
proposta di cui al comma 510;
   e)  che  hanno  omesso  di  comunicare  i  dati  rilevanti ai fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore  o  dei  parametri per i
periodi di imposta di cui al comma 510;
   f)  nei  cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre
antecedente  il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal
comma  499,  per  i  periodi  di imposta di cui al comma 510 e per le
annualita' di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano
le  fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
   519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
387  a  398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che
si  avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i
versamenti  in  acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e
dell'IRAP  in  base  alle  imposte  dovute  per  il  medesimo periodo
d'imposta  tenendo  conto  della  maggiore  base imponibile derivante
dalla programmazione medesima.
   520.  L'Agenzia  delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per l'attivita'
di  contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non
trova applicazione la programmazione fiscale.
   521.  All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, come
modificato   dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n.  248,  le  parole: "un ventesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "un diciottesimo".
                          *** omissis ***

FINE TESTO LEGGE