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Roma, 6 febbraio 2006
Circolare n. 19/2006
Oggetto: Tributi – Regime fiscale dei finanziamenti per il
trasporto combinato.
In relazione ad
alcune richieste di chiarimenti giunte da più parti, si ritiene utile riepilogare
le modalità di assoggettamento a tassazione dei contributi al trasporto
combinato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha iniziato ad
erogare ai sensi della legge n.166/2002.
Contributi all’esercizio (comma 5 articolo 38 legge n.166/2002) – I contributi riferiti al numero di treni km effettuati
nel triennio 2004-2006 costituiscono ricavi tassabili ai sensi dell’articolo 85
c.1 lettera h) del TUIR. La rilevazione contabile di
questi ricavi deve avvenire in base al principio di competenza: pertanto nel momento
in cui le imprese beneficiarie ricevono il decreto dirigenziale col riconoscimento
del contributo spettante devono contabilizzare il ricavo, anche se la sua riscossione
avviene in un secondo momento. Ad es. se il decreto dirigenziale è stato
emanato nel 2005 il contributo concesso rileva come ricavo nel bilancio
dell’esercizio 2005, anche se i contributi vengono incassati nel 2006.
Contributi agli investimenti (articolo 13 DPR n.340/2004) – I contributi concessi per l’acquisto di materiale
rotabile e attrezzature costituiscono anch’essi ricavi tassabili in base al
principio della competenza. Dal punto di vista operativo i contributi possono
essere contabilizzati in riduzione del costo di acquisto del cespite: in questo
modo i contributi stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile
sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili. In alternativa è consentito
computare da una parte il costo d’acquisto del cespite per intero, e dall’altra
l’importo dei contributi tra i ricavi, suddividendoli in tante quote annuali quanto
dura l’ammortamento del cespite (le quote annuali costituiscono “risconti passivi”).
E’ appena il caso di
rammentare come, oltrechè alle imposte sui redditi, i
contributi all’esercizio e i contributi agli investimenti debbano essere assoggettati
anche all’Irap.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.106/2005 |
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D/d |
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