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Roma, 6 febbraio 2006

 

Circolare n. 19/2006

 

Oggetto: Tributi – Regime fiscale dei finanziamenti per il trasporto combinato.

 

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti giunte da più parti, si ritiene utile riepilogare le modalità di assoggettamento a tassazione dei contributi al trasporto combinato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha iniziato ad erogare ai sensi della legge n.166/2002.

 

Contributi all’esercizio (comma 5 articolo 38 legge n.166/2002) – I contributi riferiti al numero di treni km effettuati nel triennio 2004-2006 costituiscono ricavi tassabili ai sensi dell’articolo 85 c.1 lettera h) del TUIR. La rilevazione contabile di questi ricavi deve avvenire in base al principio di competenza: pertanto nel momento in cui le imprese beneficiarie ricevono il decreto dirigenziale col riconoscimento del contributo spettante devono contabilizzare il ricavo, anche se la sua riscossione avviene in un secondo momento. Ad es. se il decreto dirigenziale è stato emanato nel 2005 il contributo concesso rileva come ricavo nel bilancio dell’esercizio 2005, anche se i contributi vengono incassati nel 2006.

 

Contributi agli investimenti (articolo 13 DPR n.340/2004) – I contributi concessi per l’acquisto di materiale rotabile e attrezzature costituiscono anch’essi ricavi tassabili in base al principio della competenza. Dal punto di vista operativo i contributi possono essere contabilizzati in riduzione del costo di acquisto del cespite: in questo modo i contributi stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili. In alternativa è consentito computare da una parte il costo d’acquisto del cespite per intero, e dall’altra l’importo dei contributi tra i ricavi, suddividendoli in tante quote annuali quanto dura l’ammortamento del cespite (le quote annuali costituiscono “risconti passivi”).

 

E’ appena il caso di rammentare come, oltrechè alle imposte sui redditi, i contributi all’esercizio e i contributi agli investimenti debbano essere assoggettati anche all’Irap.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.106/2005

 

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