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Roma, 9 febbraio 2006
Circolare n.21/2006
Oggetto: Lavoro – Contratti di inserimento – Incentivi per
le assunzioni di donne – D.M. 17.11.2005, su G.U. n.25
del 31.1.2006.
In attuazione della legge Biagi
(art.54, D.LGVO 276/03),
sono stati resi operativi retroattivamente per il triennio 2004/2006 gli
incentivi per le assunzioni di donne con contratto di inserimento (ex contratto
di formazione e lavoro). Detti incentivi sono di due tipi: uno è legato all’età
della lavoratrice e l’altro è di natura contributiva.
Nel primo caso è
stato eliminato il tetto dei 29 anni (rimasto invece per le assunzioni di
uomini), originariamente previsto per la stipula dei contratti di inserimento.
Nel secondo caso,
per i soli contratti di inserimento stipulati con donne residenti in
determinate regioni (Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna), sono state riconosciute le stesse riduzioni contributive
spettanti per i vecchi contratti di formazione, che viceversa non si applicano
alle assunzioni di uomini (salvo non appartengano a particolari categorie
svantaggiate), nonché alle assunzioni di donne residenti nel resto d’Italia.
Per il recupero
degli sgravi non goduti nel biennio scorso, bisognerà attendere le necessarie
istruzioni INPS.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.29/2004 |
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Allegato uno |
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M/cp |
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G.U. n.25
del 31 gennaio 2006 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 novembre 2005
Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 54, comma1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, perla definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazionefemminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschileo in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci percento quello maschile. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreta: Art. 1.Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e),del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successivemodificazioni, sono identificate per gli anni 2004, 2005 e 2006 intutte le regioni e province autonome. Art. 2.Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 1. Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), delregolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002sono identificate nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia,Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Art. 3.Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratrici residenti nelle aree di cui all'art. 1 1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decretolegislativo n. 276 del 2003, si applicano ai contratti stipulati aisensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decretolegislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori dicui all'art. 2 del presente decreto. Roma, 17 novembre 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali MaroniIl Ministro dell'economia e delle finanze