Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com
- http://www.confetra.com
|
Roma, 13 febbraio 2006
Circolare n. 23/2006
Oggetto: Previdenza
– Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n.18 dell’8.2.2006.
L’INPS ha comunicato i nuovi valori relativi a:
1) minimali
contributivi;
2) fascia
di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;
3) massimale
contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995;
4) contributi
per apprendisti.
1) Minimali contributivi. A decorrere dall'1 gennaio 2006 i
nuovi minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i
contributi previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:
·
euro 40,62 e 1056,12 rispettivamente minimale giornaliero e mensile
per quadri, impiegati e operai;
· euro 112,38 e 2.921,88, rispettivamente
minimale giornaliero e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni minime (senza anzianità o
superminimi) previste dai contratti collettivi stipulati nei settori
rappresentati dalla Confetra, si dovrà far riferimento al minimale mensile per
i contributi dovuti per i lavoratori classificati ai livelli III, II e I del
CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica; analoga operazione dovrà
essere eseguita per i contributi dovuti per i dirigenti di cui ai CCNL sia
trasporto merci che magazzini generali.
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile
moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il
numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 6,25.
Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli
stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. A decorrere dall'1 gennaio 2006 la
fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla
legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, è
stata elevata a euro 39.297,00 annue, corrispondenti a euro mensili 3.274,00
(in precedenza 3.220,00); il contributo dell'1% dovrà essere calcolato sulla
parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. Dall’1 gennaio 2006 e’ stato
elevato a euro 85.478,00 annui (in precedenza 84.049,00) il massimale
contributivo e pensionabile introdotto dalla legge n.335/95
per i nuovi assunti dall’1 gennaio 1996 per i quali la pensione verrà calcolata
secondo il sistema contributivo.
4) Contributi per apprendisti. A decorrere dall’1 gennaio 2006 i
nuovi importi settimanali dei contributi dovuti dal datore di lavoro per gli
apprendisti sono pari a:
· euro 2,98 (in precedenza 2,94) per
gli apprendisti soggetti all’assicurazione INAIL
· euro 2,89 (in precedenza 2,85) per
gli apprendisti non soggetti all’assicurazione INAIL.
L’ammontare dei contributi mensili si ottiene moltiplicando quelli
settimanali per il numero delle domeniche presenti nel mese. Nessuna variazione
ha invece subito l’aliquota contributiva a carico degli apprendisti che rimane
ferma al 5,54%.
5) Regolarizzazioni. La regolarizzazione dei versamenti
contributivi già effettuati sulla base dei precedenti valori dovrà essere
effettuata entro il 16 maggio prossimo.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.26/2005 |
|
Allegato uno |
|
M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS - Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
Circolare n. 18 del 8.2.2006
Indirizzi omessi
OGGETTO:
Determinazione per l’anno 2006 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per
gli apprendisti .
SOMMARIO: 1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;
2. Retribuzioni convenzionali in
genere;
3. Rapporti di lavoro a tempo
parziale;
4. Quota di retribuzione soggetta
nell’anno 2006 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi
dell’art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438; 5.Aggiornamento del massimale
annuo della base contributiva e pensionabile;
6. Limite per l’accredito dei
contributi obbligatori e figurativi;
7.Valore degli importi che non concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente;
8.Regime di decontribuzione
delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6,
lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314);
9. Contributo apprendisti per
l’anno 2006;
10. Massimale giornaliero per i
contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto
a tempo determinato.
11. Rivalutazione dell’importo a
carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria;
12. Regolarizzazione relativa al
mese di gennaio 2006.
1. Minimali di
retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Il D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989,
n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la retribuzione
da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da
leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a
quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non
aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle
citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati,
agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali,
al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina
collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli
scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione.
Inoltre, l'art.2, co.25 della Legge 28.12.1995, n.549,
ha introdotto una norma interpretativa precisando che:
"l'art. 1
del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti
collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere
come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella
stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella
categoria." (1)
La norma di cui all'art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione
giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a
contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs.
n. 314 del 1997 e con l’osservanza delle disposizioni in materia di
retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989, deve essere adeguato, se inferiore ai
minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat
che, nell'anno 2006, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni è stata pari al 1,7 % (3) nelle tabelle A) e B) (v.
allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal
periodo di paga in corso all’ 1.1.2006 a seguito dell'applicazione di tale
aliquota.
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati,
qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 40,62 (9,5% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti in vigore al 1.1.2006, pari a € 427,58 mensili) (4).
anno 2006 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld |
427,58 |
Minimale giornaliero (9,5%) |
40,62 |
Inosservanza del
minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di
trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.
Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il
minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte
del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
d’importo inferiore al limite minimo.
Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le
circolari di cui nota (5).
*** omissis ***
3. Rapporti di
lavoro a tempo parziale
Si rammenta che anche per i
rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art.1,
co 1 della legge n.389 del
1989 (18), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita
dall'art.6 del D.Lgs. n.314 del 1997. La retribuzione così determinata deve
peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art.1, co.4 della legge n.389 del 1989, confermato dall'art.9
del D.Lgs. n.61 del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito minimale di
retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a
tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (19).
In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40
ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 40,62) x (6) / (40) =
€ 6,09 |
Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si
rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.
4. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di
retribuzione soggetta nell'anno 2006 all'aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva
nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (20) in favore di tutti
i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del
lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata
determinata per l'anno 2006 in € 39.297,00.
Pertanto a decorrere dall’1.1.2006 l'aliquota aggiuntiva
dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite
annuo di € 39.297,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3274,00.
anno 2006 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
39.297,00 |
Importo mensilizzato |
3274,00 |
Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in
questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione
(21).
5.
Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile
previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995,
n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema
contributivo (22) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,7 %, è pari, per l'anno 2006, a €
80.390,96 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 85.478,00.
anno 2006 |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
85.478,00 |
Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il
massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7,
del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti
di aziende industriali .
6. Limite per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi (23) è fissato nella misura del 40% del trattamento
minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di €
427,58 per l'anno 2006 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale
di € 171,03.
anno 2006 |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
427,58 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) |
171,03 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi |
8893,56 |
L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si
applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne
soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (24). La legge 29.12.2001 n. 448
(finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3
l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall’entrata
in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai attuazione di tale
previsione si rimanda alla circolare n. 41 del 22.02.2002.
7. Importi che
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2006 (25) con
la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs.
n. 314 del 1997.
anno 2006 |
Lire |
Euro |
Erogazioni
liberali
(tetto annuale) |
500.000 |
258,23 |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa
(giornaliero) |
10.240 |
5,29 |
Fringe benefit (tetto
annuale) |
500.000 |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia (giornaliero) |
90.000 |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia
(giornaliero) |
60.000 |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia
(giornaliero) |
30.000 |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero(giornaliero) |
150.000 |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero
(giornaliero) |
100.000 |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero
(giornaliero) |
50.000 |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto annuale*) |
3.000.000 |
1549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto annuale*) |
9.000.000 |
4648,11 |
Azioni offerte ai
dipendenti (tetto
annuale) |
4.000.000 |
2065,83 |
* Ove l’indennità, riferita allo stesso
trasferimento, sia materialmente corrisposta in più periodi d’imposta il regime
contributivo agevolato trova applicazione soltanto per il primo anno.
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del
24.12.1997.
In particolare per il valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998
mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare n.
11 del 22.01.2001.
8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti
collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett.
b) legge 29.12.2001, n. 448).
Per effetto di quanto disposto dall’art. 43, comma 2, lett.b) della Legge n. 448/2001 l’importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di
secondo livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67,
convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (26) è fissato nella misura del 3% della
retribuzione annua.
9. Contributo
apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi
fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2006:
Apprendisti |
||
FPLD |
||
a) contributo settimanale base |
Euro |
0,0868 |
b) contributo settimanale adeguamento |
Euro |
2,75 |
CUAF |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0347 |
Maternità |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0165 |
INAIL |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0930 |
|
||
TOTALE contributo
settimanale |
||
esclusa INAIL |
Euro |
2,89 |
Compresa INAIL |
Euro |
2,98 |
Nota: contributo maternità + contributo INAIL = 0,11 €
Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore
di lavoro, il contributo di maternità pari a € 0,02 settimanali (€ 0,0165
arrotondato a € 0,02).
L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD è
fissata nella misura del 5,54%.
10. Massimale
giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15,
del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n.
48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di
malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo
determinato è confermato, per l’anno 2006, in € 67,14.
anno 2006 |
Euro |
Massimale giornaliero per i contributi di malattia
e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato |
€ 67,14 |
11.
Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di
maternità obbligatoria.
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n.
181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di
maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto
disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151,
è pari, per l’anno 2006, a € 1777,53.
anno 2006 |
Euro |
Importo a carico del bilancio dello Stato per
prestazioni di maternità obbligatoria |
€ 1777,53 |
12.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2006.
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi
al mese di gennaio 2006 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni
illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi
della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
26.3.1993 (27).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si
impartiscono le seguenti istruzioni.
12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 3).
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende
si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’
1.1.2006 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
-
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i
contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini
della regolarizzazione di cui al punto 3.1., riguardante i lavoratori soci,
provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a debito,
in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS " e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della
differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà
essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Per la regolarizzazione delle differenze contributive
diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri
"B/C" del mod.
DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001 " e dal codice "M301"; nella casella
"retribuzioni" dovrà
essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini
delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece,
indicato nelle caselle "numero
dipendenti" e "numero
giornate".
12.2. regolarizzazione di cui al punto 4).
L'importo della differenza contributiva a credito
dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in
bianco del quadro "D"
del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 117
del 7.12.2005, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.
12.3. regolarizzazione di cui al punto 9).
Per il versamento delle eventuali differenze contributive
relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro
utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare
dal codice "M189" e
dalla dicitura "Diff. Appr.".
Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Il Direttore Generale Crecco
Riferimenti normativi:
(1) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.
(2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai
sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981,
convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice
medio del costo della vita calcolato dall'Istat.
(3) gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono
calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun
periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza
dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art.
11, D.Lgs. 30.12.1992, n. 503).
(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11. 1983, n. 638,
modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del
1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
(5) Cir. 9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986, cir.
205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33
dell’8.02.2002 punto 1.1..
***omissis***
(18) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai
fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora
ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto
collettivo.
(19) Pertanto in tale settore l’esistenza di un apposito minimale
non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto
dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989. Per
l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del
10.4.1989.
(20) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e
circolare n. 151 del 7.7. 1993.
(21) Si veda la circolare n. 117 del 7.12.2005 punto 4.
(22) Si veda la circolare n. 117 del 7.12.2005 punto 3.
(23) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato
dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(24) Cfr.art. 69, co.
7 della legge 23.12.2000, n. 388.
(25) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r.,
approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del
valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2%
rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo
stesso periodo dell'anno 1998.
(26)Cfr.anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144.
Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare
n. 12 del 20/1/2000 e circolare n. 178 del 12.12.2002 e circolare n. 196 del
23.12.2003 e, da ultimo, circolare n. 117 del 7.12.2005 punto 2.
(27) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr.
circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).
Allegato uno
Tabella A Anno 2006 (valori espressi in euro)
Settore |
Qualifiche |
|||||||||
|
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|||||||
Industria |
Euro |
112,38 |
Euro |
33,95(1) |
Euro |
31,70(1) |
||||
Amministrazioni dello Stato ed Altre Pubbliche Amministrazioni |
Euro |
85,44 |
Euro |
40,68 |
Euro |
36,17(1) |
||||
Artigianato |
|
Euro |
36,17(1) |
Euro |
31,70(1) |
|||||
Agricoltura |
Euro |
89,92 |
Euro |
47,42 |
Euro |
36,14 (2) |
||||
Credito assicurazioni e servizi |
Euro |
112,38 |
Euro |
38,43(1) |
Euro |
36,17(1) |
||||
Commercio |
Euro |
112,38 |
Euro |
31,70(1) |
Euro |
31,70(1) |
||||
(1) Da adeguare a euro 40,62 ai sensi
dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
(2) Non soggetto all’adeguamento di cui
all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso
articolo.
***** OMISSIS*****