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Roma, 13 febbraio 2006

 

Circolare n. 24/2006

 

Oggetto: Lavoro – Alto apprendistato – Circolare Ministero del Lavoro n.2 del 25.1.2006, su G.U. n. 31 del 7.2.2006.

 

Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del cosiddetto alto apprendistato (cioè diretto all’acquisizione di un titolo di studio secondario o universitario o di un diploma di specializzazione post laurea) introdotto dalla legge Biagi (DLGVO n. 276/03).

 

Come è noto, le modifiche apportate all’istituto dell’apprendistato da quella legge hanno reso più pregnanti gli obblighi formativi a carico delle imprese, a fronte di una maggiore possibilità di utilizzo dell’istituto in termini sia di maggiore durata che di innalzamento dell’età degli apprendisti.

In tale quadro sono stati previsti tre distinti tipi di apprendistato: apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (cioè diretto al conseguimento di un titolo di studio); apprendistato professionalizzante (cioè diretto al conseguimento di una qualificazione professionale) e appunto alto apprendistato. Mentre i primi due tipi hanno già trovato applicazione, il terzo è ancora scarsamente diffuso procedendo a rilento la fase attuativa a livello regionale.

 

In particolare la circolare ministeriale ha ora precisato che:

 

·    il contratto di alto apprendistato può essere stipulato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

 

·    la regolamentazione del contratto, con particolare riferimento alla durata e alla articolazione degli aspetti formativi (sia all’esterno che in azienda), è demandata ad intese territoriali tra regioni, associazioni datoriali, sindacati e Università o altri istituti formativi; Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana stanno promuovendo la sottoscrizione di intese siffatte;

 

·    anche all’alto apprendistato si applica la disposizione generale (art. 19 della legge quadro sull’apprendistato n.25/55) secondo cui la scadenza del contratto non è sufficiente a determinare la cessazione del contratto ma è necessaria, nel caso in cui l’azienda non intenda mantenere in servizio l’apprendista, una formale disdetta pena la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.110/2004

 

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 31 del 7.2.2006 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 25 gennaio 2006, n. 2

 
Circolare  in  materia  di  apprendistato  per  l'acquisizione  di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
 
****indirizzi omessi****
 
1. Premessa.
  Come  gia'  chiarito  con la precedente circolare del Ministero del
lavoro   e  delle  politiche  sociali  n.  40  del  10 ottobre  2004,
l'apprendistato  per  l'acquisizione  di un diploma o per percorsi di
alta formazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre
2003  e'  finalizzato  alla  acquisizione  di  un  titolo  di  studio
secondario  o  universitario,  nonche' della specializzazione tecnica
superiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n. 144.
  In  quanto  tipologia  di  apprendistato  si configura pertanto una
tipica ipotesi di contratto di lavoro caratterizzato per il contenuto
formativo   di   una  parte  della  obbligazione  negoziale,  con  la
specificita'  che  il  percorso formativo che si realizza all'interno
dell'impresa  e/o  presso  le  istituzioni  formative  e' finalizzato
all'acquisizione di un titolo di studio o di alta formazione.
  Tale  percorso  formativo  dovra'  avvenire  secondo  le  modalita'
dell'alternanza, valorizzando e integrando lo specifico apporto che i
diversi  soggetti  formativi  coinvolti  possono  offrire, al fine di
realizzare  un  percorso  di  apprendimento  che deve comunque essere
unitario.  Peraltro,  il  contratto  non  presuppone  una  necessaria
scissione tra la attivita' lavorativa e la frequenza dell'apprendista
a  specifici  corsi  teorici  di  livello  secondario, universitario,
dell'alta  formazione  o  per  la specializzazione tecnica superiore.
L'attivita'  svolta  in  azienda,  cosi' come concordata tra Regione,
associazioni datoriali e sindacali, Universita' e istituti formativi,
potra'   infatti  pienamente  integrare  il  percorso  di  formazione
stabilito nel piano formativo individuale.
2. Regolamentazione.
  L'apprendistato  per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta  formazione  si  configura  come  una fattispecie complessa, che
presuppone  l'instaurazione di un rapporto di lavoro e la contestuale
attivazione di un percorso formativo.
  L'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede
che:  «...  la  regolamentazione  e  la durata dell'apprendistato per
l'acquisizione  di  un  diploma  o per percorsi di alta formazione e'
rimessa   alle  regioni,  per  i  soli  profili  che  attengono  alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro,  le  Universita'  o  le altre
istituzioni formative.».
  Tali   intese   possono   essere   concluse   attraverso  la  forma
dell'accordo  quadro  o  definite  ad  hoc per il conseguimento di un
titolo specifico.
  Al riguardo deve, comunque, osservarsi che, in considerazione della
stretta  connessione  tra  la  regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato in parola e degli ulteriori aspetti del contratto,
nell'ambito  delle  predette  intese si provvedera' sostanzialmente a
dare una disciplina unitaria della materia.
  Del resto cio' appare evidente ove si consideri, in particolare, la
disciplina   della   durata   del  contratto:  elemento  direttamente
collegato  al  titolo  di  studio  o  alla  specializzazione  tecnica
superiore   da  conseguire  e  ad  un  effettivo  raccordo  le  parti
interessate,  in  particolare:  associazioni  dei  datori  di lavoro,
organizzazioni sindacali e Universita' o altri Istituti formativi.
    Le  intese  territoriali consentono di determinare la struttura e
l'articolazione   dei   percorsi   formativi,   le   funzioni   e  le
responsabilita'  dei  soggetti coinvolti nel contratto, anche al fine
di   valorizzare  la  combinazione  di  apprendimenti  in  formazione
formale, che possono attivarsi sia presso le istituzioni scolastiche,
formative  e/o universitarie sia in azienda, secondo le modalita' che
definite  nell'ambito  delle intese, e in formazione non formale, che
avvengono  tipicamente  in  azienda  e  nel  rispetto  del  titolo da
conseguire.
  La disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o
per percorsi di alta formazione deve pertanto considerarsi pienamente
operativa.   E',   quindi,   immediatamente   possibile   avviare  la
definizione  di  intese  a livello regionale o di Provincia autonoma,
poiche'  solo  nell'ambito  ditali  dispositivi  e nel rispetto degli
stessi le imprese potranno procedere alle assunzioni.
3. Ambito di applicazione soggettivo.
  Il  contratto si applica a soggetti di eta' compresa tra i diciotto
ed i ventinove anni. Si rammenta peraltro, come gia' ricordato con la
Circolare  ministeriale  n.  30 del 15 luglio 2005, che per ventinove
anni  si considerano i giovani fino al compimento del trentesimo anno
d'eta' (29 anni e 364 giorni).
  Il  contratto  potra'  altresi' stipularsi con soggetti che abbiano
gia'   compiuto  il  diciassettesimo  anno  d'eta',  qualora  abbiano
espletato  il  diritto  dovere  all'istruzione  e  formazione secondo
quanto previsto dal decreto legislativo n. 76 del 2005.
  Tali   soggetti  potranno  essere  assunti  nelle  imprese  private
appartenenti   a   tutti   i  settori  produttivi,  ivi  comprese  le
associazioni  dei  datori  di  lavoro  e le organizzazioni sindacali,
purche'  esercitino  attivita' compatibili con il perseguimento delle
finalita' del contratto.
  Il contratto sara' stipulabile anche per i settori il cui Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro non abbia ancora definita una nuova
disciplina  contrattuale che tenga conto della legge n. 30 del 2003 e
del  decreto  legislativo  n.  276  del 2003, purche' le associazioni
territoriali  dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro abbiano
sottoscritto l'intesa di cui al precedente paragrafo 2.
  In   coerenza  con  le  differenti  finalita'  delle  tipologie  di
apprendistato,  e'  possibile assumere con contratto di apprendistato
per  l'acquisizione  di  un diploma o per percorsi di alta formazione
giovani   che   abbiano   gia'   concluso   precedenti  contratti  di
apprendistato  per l'espletamento del diritto-dovere e/o contratti di
apprendistato   professionalizzante.  In  particolare,  e'  possibile
immaginare percorsi formativi in cui il giovane consegue un titolo di
studio  secondario  attraverso  il  contratto  di  apprendistato  per
l'espletamento  del  diritto  dovere  all'istruzione  e formazione, e
prosegue  il proprio iter formativo con un contratto di apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
4. Forma e durata.
  Il contratto dovra' essere stipulato in forma scritta. Al contratto
dovra'  inoltre  essere  allegato  il  Piano  formativo  individuale,
elemento  essenziale  dello stesso. Il Piano formativo individuale e'
elaborato   dall'impresa   sulla  base  del  bilancio  di  competenze
dell'apprendista   e,   pertanto,  in  relazione  alle  conoscenze  e
competenze    gia'   acquisite   dal   giovane,   coerentemente   con
l'articolazione  del  percorso  individuata  nell'ambito delle intese
regionali.
  Nell'ambito  delle  stesse intese regionali e' determinata anche la
durata del rapporto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione.
    In  ogni  caso,  si deve ritenere che rispetto all'assunzione con
contratto  di  apprendistato  per  l'acquisizione di un diploma o per
percorsi  di alta formazione non operi il termine massimo di sei anni
di   apprendistato  previsto  dall'art.  49,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 276 del 2003.
  Nel  caso  in  cui  l'apprendista non riesca a conseguire il titolo
nell'arco   temporale  inizialmente  previsto,  le  intese  regionali
possono   prevedere  che,  con  l'assenso  del  datore  di  lavoro  e
dell'apprendista,   sia   possibile   prorogare   il   contratto   di
apprendistato.  Il  periodo  massimo  di  proroga  del  contratto  di
apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione e' stabilito all'interno delle intese stesse.
5. Inquadramento.
  Ai  sensi  dell'art. 53 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed
in  coerenza  con  quanto gia' chiarito con Circolare n. 40 del 2004,
all'apprendista   non   potra'  essere  attribuito  un  inquadramento
inferiore  per  piu'  di  due  livelli  alla  categoria  spettante ai
lavoratori assunti in azienda ed impiegati nelle stesse mansioni alle
quali  e'  finalizzata  la  qualifica di destinazione, secondo quanto
stabilito del contratto collettivo nazionale.
  Fatte   salve   specifiche  previsioni  di  legge  o  di  contratto
collettivo,  i  lavoratori assunti con contratto di apprendistato per
acquisizione  di  un  diploma  o percorsi di alta formazione sono, in
coerenza  con  la disciplina generale del contratto di apprendistato,
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
  La  disciplina  del  contratto di apprendistato per alta formazione
resta  altresi'  soggetta,  in  quanto compatibile, alle disposizioni
previste   dalla   legge   19 gennaio   1955,  n.  25,  e  successive
modificazioni.  Pertanto  sono da ritenersi ancora in vigore le norme
di  cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai
diritti  e  doveri  del  datore  di  lavoro,  nonche'  la  disciplina
previdenziale  ed assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, cosi'
come espressamente previsto dall'art. 53, comma 4.
6. Scadenza del termine e recesso anticipato.
  E da ritenersi applicabile al contratto la disciplina in materia di
recesso  dal rapporto di apprendistato, cosi' come regolata dall'art.
19  della  legge  n.  25 del 1955. Pertanto, allo scadere del termine
l'apprendista  si  riterra'  mantenuto  in  servizio con contratto di
lavoro  a  tempo indeterminato, salvo disdetta a norma dell'art. 2118
del codice civile.
  Il  datore  di  lavoro  potra'  recedere  dal contratto prima della
scadenza  del  termine  in  presenza  di  giusta causa o giustificato
motivo.
  In  caso  di  recesso  anticipato  per  giusta causa o giustificato
motivo  l'apprendista  ha  diritto,  coerentemente  con  le finalita'
perseguita   dal   contratto,   alla   verifica,   riconoscimento   e
certificazione  delle  competenze  e dei crediti formativi acquisiti.
Egli  ha  altresi'  diritto  all'indicazione  dei  crediti  formativi
maturati  nel  libretto  formativo  del  cittadino, affinche' possano
essere   utilizzati   nell'attivazione  di  successivi,  compatibili,
percorsi formativi.
7. Disciplina sanzionatoria.
  Si  ritiene  applicato  anche  al  contratto  di  apprendistato per
acquisizione  di  un diploma o percorsi di alta formazione l'art. 53,
comma  3,  del decreto legislativo 27 del 2003, cosi' come modificato
dall'art. 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.
  A  tutela  del rispetto dell'obbligo formativo in capo al datore di
lavoro,  in  caso  di  inadempimento  del Piano formativo individuale
imputabile esclusivamente al datore di lavoro, nel quale si configuri
uno  degli  elementi  di  cui alla circolare n. 40 del 2004 e tale da
impedire  il  raggiungimento del titolo da parte dell'apprendista, il
datore  e'  tenuto  a  versare  all'INPS,  a titolo sanzionatorio, la
differenza   tra   la  contribuzione  versata  e  quella  dovuta  con
riferimento  al  livello  di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe  stato  raggiunto  dal  lavoratore  al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
  La   maggiorazione   cosi'   stabilita  esclude  l'applicazione  di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
  In  caso  di  inadempimento  dell'obbligo  formativo, e conseguente
applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro
sara'  altresi' preclusa la possibilita' di continuare il rapporto di
apprendistato  con  lo  stesso  soggetto  e  per l'acquisizione della
medesima qualifica professionale.
  In  tale  ipotesi  va  tuttavia specificato che, in caso di mancata
acquisizione  titolo  di  studio  secondario,  laurea  o  diploma  di
specializzazione  o della mancata specializzazione tecnica superiore,
conseguibile  con  contratto  di apprendistato per acquisizione di un
diploma   o  percorsi  di  alta  formazione,  non  imputabile  ad  un
inadempimento  del  datore  di  lavoro,  egli manterra' inalterato il
diritto  al  riconoscimento degli incentivi contributivi previsti per
il contratto.
Roma, 25 gennaio 2006
                                   Il Ministro del lavoro
                                 e delle politiche sociali
                                          Maroni