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Roma, 13 febbraio 2006
Circolare n. 24/2006
Oggetto: Lavoro – Alto apprendistato – Circolare
Ministero del Lavoro n.2 del 25.1.2006, su G.U. n. 31
del 7.2.2006.
Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla
disciplina del cosiddetto alto apprendistato (cioè diretto
all’acquisizione di un titolo di studio secondario o universitario o di un diploma
di specializzazione post laurea) introdotto dalla legge Biagi
(DLGVO n. 276/03).
Come è noto, le modifiche apportate all’istituto dell’apprendistato da
quella legge hanno reso più pregnanti gli obblighi formativi a carico delle
imprese, a fronte di una maggiore possibilità di utilizzo dell’istituto in
termini sia di maggiore durata che di innalzamento dell’età degli apprendisti.
In tale quadro sono stati previsti tre distinti tipi di apprendistato: apprendistato
per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
(cioè diretto al conseguimento di un titolo di studio); apprendistato
professionalizzante (cioè diretto al conseguimento di una qualificazione
professionale) e appunto alto apprendistato. Mentre i primi due tipi
hanno già trovato applicazione, il terzo è ancora scarsamente diffuso procedendo
a rilento la fase attuativa a livello regionale.
In particolare la circolare ministeriale ha ora precisato che:
·
il contratto
di alto apprendistato può essere stipulato con giovani di età compresa tra
i 18 e i 29 anni;
·
la regolamentazione
del contratto, con particolare riferimento alla durata e alla articolazione
degli aspetti formativi (sia all’esterno che in azienda), è demandata ad intese
territoriali tra regioni, associazioni datoriali, sindacati e Università o
altri istituti formativi; Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana
stanno promuovendo la sottoscrizione di intese siffatte;
·
anche all’alto
apprendistato si applica la disposizione generale (art. 19 della legge quadro
sull’apprendistato n.25/55) secondo cui la scadenza
del contratto non è sufficiente a determinare la cessazione del contratto
ma è necessaria, nel caso in cui l’azienda non intenda mantenere in servizio
l’apprendista, una formale disdetta pena la trasformazione automatica del
rapporto a tempo indeterminato.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.110/2004 |
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Allegato uno |
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M/t |
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G.U. n. 31 del 7.2.2006
(fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 25 gennaio 2006, n.
2
Circolare in materia di apprendistato per l'acquisizione di undiploma o per percorsi di alta formazione. ****indirizzi omessi**** 1. Premessa.
Come gia' chiarito con la precedente circolare del Ministero dellavoro e delle politiche sociali n. 40 del 10 ottobre 2004,l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi dialta formazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre2003 e' finalizzato alla acquisizione di un titolo di studiosecondario o universitario, nonche' della specializzazione tecnicasuperiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n. 144. In quanto tipologia di apprendistato si configura pertanto unatipica ipotesi di contratto di lavoro caratterizzato per il contenutoformativo di una parte della obbligazione negoziale, con laspecificita' che il percorso formativo che si realizza all'interno
dell'impresa e/o presso le istituzioni formative e' finalizzatoall'acquisizione di un titolo di studio o di alta formazione. Tale percorso formativo dovra' avvenire secondo le modalita'dell'alternanza, valorizzando e integrando lo specifico apporto che idiversi soggetti formativi coinvolti possono offrire, al fine direalizzare un percorso di apprendimento che deve comunque essereunitario. Peraltro, il contratto non presuppone una necessariascissione tra la attivita' lavorativa e la frequenza dell'apprendistaa specifici corsi teorici di livello secondario, universitario,dell'alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore.L'attivita' svolta in azienda, cosi' come concordata tra Regione,associazioni datoriali e sindacali, Universita' e istituti formativi,potra' infatti pienamente integrare il percorso di formazione
stabilito nel piano formativo individuale.2. Regolamentazione. L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi dialta formazione si configura come una fattispecie complessa, chepresuppone l'instaurazione di un rapporto di lavoro e la contestualeattivazione di un percorso formativo. L'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevedeche: «... la regolamentazione e la durata dell'apprendistato perl'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e'rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono allaformazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori dilavoro e dei prestatori di lavoro, le Universita' o le altreistituzioni formative.». Tali intese possono essere concluse attraverso la formadell'accordo quadro o definite ad hoc per il conseguimento di untitolo specifico. Al riguardo deve, comunque, osservarsi che, in considerazione dellastretta connessione tra la regolamentazione dei profili formatividell'apprendistato in parola e degli ulteriori aspetti del contratto,nell'ambito delle predette intese si provvedera' sostanzialmente adare una disciplina unitaria della materia. Del resto cio' appare evidente ove si consideri, in particolare, ladisciplina della durata del contratto: elemento direttamentecollegato al titolo di studio o alla specializzazione tecnicasuperiore da conseguire e ad un effettivo raccordo le partiinteressate, in particolare: associazioni dei datori di lavoro,organizzazioni sindacali e Universita' o altri Istituti formativi. Le intese territoriali consentono di determinare la struttura el'articolazione dei percorsi formativi, le funzioni e leresponsabilita' dei soggetti coinvolti nel contratto, anche al fine
di valorizzare la combinazione di apprendimenti in formazioneformale, che possono attivarsi sia presso le istituzioni scolastiche,formative e/o universitarie sia in azienda, secondo le modalita' chedefinite nell'ambito delle intese, e in formazione non formale, cheavvengono tipicamente in azienda e nel rispetto del titolo daconseguire. La disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma oper percorsi di alta formazione deve pertanto considerarsi pienamenteoperativa. E', quindi, immediatamente possibile avviare ladefinizione di intese a livello regionale o di Provincia autonoma,poiche' solo nell'ambito ditali dispositivi e nel rispetto degli
stessi le imprese potranno procedere alle assunzioni.3. Ambito di applicazione soggettivo. Il contratto si applica a soggetti di eta' compresa tra i diciottoed i ventinove anni. Si rammenta peraltro, come gia' ricordato con laCircolare ministeriale n. 30 del 15 luglio 2005, che per ventinoveanni si considerano i giovani fino al compimento del trentesimo annod'eta' (29 anni e 364 giorni). Il contratto potra' altresi' stipularsi con soggetti che abbianogia' compiuto il diciassettesimo anno d'eta', qualora abbiano
espletato il diritto dovere all'istruzione e formazione secondoquanto previsto dal decreto legislativo n. 76 del 2005. Tali soggetti potranno essere assunti nelle imprese privateappartenenti a tutti i settori produttivi, ivi comprese leassociazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali,purche' esercitino attivita' compatibili con il perseguimento delle
finalita' del contratto.
Il contratto sara' stipulabile anche per i settori il cui Contrattocollettivo nazionale di lavoro non abbia ancora definita una nuovadisciplina contrattuale che tenga conto della legge n. 30 del 2003 edel decreto legislativo n. 276 del 2003, purche' le associazioniterritoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro abbianosottoscritto l'intesa di cui al precedente paragrafo 2. In coerenza con le differenti finalita' delle tipologie diapprendistato, e' possibile assumere con contratto di apprendistatoper l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazionegiovani che abbiano gia' concluso precedenti contratti diapprendistato per l'espletamento del diritto-dovere e/o contratti diapprendistato professionalizzante. In particolare, e' possibileimmaginare percorsi formativi in cui il giovane consegue un titolo distudio secondario attraverso il contratto di apprendistato perl'espletamento del diritto dovere all'istruzione e formazione, eprosegue il proprio iter formativo con un contratto di apprendistatoper l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.4. Forma e durata. Il contratto dovra' essere stipulato in forma scritta. Al contrattodovra' inoltre essere allegato il Piano formativo individuale,
elemento essenziale dello stesso. Il Piano formativo individuale e'elaborato dall'impresa sulla base del bilancio di competenzedell'apprendista e, pertanto, in relazione alle conoscenze ecompetenze gia' acquisite dal giovane, coerentemente conl'articolazione del percorso individuata nell'ambito delle inteseregionali. Nell'ambito delle stesse intese regionali e' determinata anche ladurata del rapporto di apprendistato per l'acquisizione di un diplomao per percorsi di alta formazione. In ogni caso, si deve ritenere che rispetto all'assunzione concontratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o perpercorsi di alta formazione non operi il termine massimo di sei annidi apprendistato previsto dall'art. 49, comma 4, del decretolegislativo n. 276 del 2003. Nel caso in cui l'apprendista non riesca a conseguire il titolonell'arco temporale inizialmente previsto, le intese regionalipossono prevedere che, con l'assenso del datore di lavoro edell'apprendista, sia possibile prorogare il contratto diapprendistato. Il periodo massimo di proroga del contratto diapprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di altaformazione e' stabilito all'interno delle intese stesse.5. Inquadramento. Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 276 del 2003, edin coerenza con quanto gia' chiarito con Circolare n. 40 del 2004,all'apprendista non potra' essere attribuito un inquadramentoinferiore per piu' di due livelli alla categoria spettante ailavoratori assunti in azienda ed impiegati nelle stesse mansioni allequali e' finalizzata la qualifica di destinazione, secondo quantostabilito del contratto collettivo nazionale. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contrattocollettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato peracquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione sono, incoerenza con la disciplina generale del contratto di apprendistato,esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratticollettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. La disciplina del contratto di apprendistato per alta formazioneresta altresi' soggetta, in quanto compatibile, alle disposizionipreviste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successivemodificazioni. Pertanto sono da ritenersi ancora in vigore le normedi cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative aidiritti e doveri del datore di lavoro, nonche' la disciplinaprevidenziale ed assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, cosi'come espressamente previsto dall'art. 53, comma 4.6. Scadenza del termine e recesso anticipato. E da ritenersi applicabile al contratto la disciplina in materia direcesso dal rapporto di apprendistato, cosi' come regolata dall'art.19 della legge n. 25 del 1955. Pertanto, allo scadere del terminel'apprendista si riterra' mantenuto in servizio con contratto dilavoro a tempo indeterminato, salvo disdetta a norma dell'art. 2118del codice civile. Il datore di lavoro potra' recedere dal contratto prima dellascadenza del termine in presenza di giusta causa o giustificatomotivo. In caso di recesso anticipato per giusta causa o giustificatomotivo l'apprendista ha diritto, coerentemente con le finalita'perseguita dal contratto, alla verifica, riconoscimento ecertificazione delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.Egli ha altresi' diritto all'indicazione dei crediti formativimaturati nel libretto formativo del cittadino, affinche' possanoessere utilizzati nell'attivazione di successivi, compatibili,percorsi formativi.7. Disciplina sanzionatoria. Si ritiene applicato anche al contratto di apprendistato peracquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione l'art. 53,comma 3, del decreto legislativo 27 del 2003, cosi' come modificatodall'art. 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251. A tutela del rispetto dell'obbligo formativo in capo al datore dilavoro, in caso di inadempimento del Piano formativo individualeimputabile esclusivamente al datore di lavoro, nel quale si configuriuno degli elementi di cui alla circolare n. 40 del 2004 e tale daimpedire il raggiungimento del titolo da parte dell'apprendista, ildatore e' tenuto a versare all'INPS, a titolo sanzionatorio, ladifferenza tra la contribuzione versata e quella dovuta conriferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore chesarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo diapprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione diqualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguenteapplicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavorosara' altresi' preclusa la possibilita' di continuare il rapporto di
apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione dellamedesima qualifica professionale. In tale ipotesi va tuttavia specificato che, in caso di mancataacquisizione titolo di studio secondario, laurea o diploma dispecializzazione o della mancata specializzazione tecnica superiore,conseguibile con contratto di apprendistato per acquisizione di undiploma o percorsi di alta formazione, non imputabile ad uninadempimento del datore di lavoro, egli manterra' inalterato ildiritto al riconoscimento degli incentivi contributivi previsti peril contratto.Roma, 25 gennaio 2006 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni