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Roma, 13 febbraio 2006
Circolare n. 24/2006
Oggetto: Lavoro – Alto apprendistato – Circolare
Ministero del Lavoro n.2 del 25.1.2006, su G.U. n. 31
del 7.2.2006.
Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla
disciplina del cosiddetto alto apprendistato (cioè diretto
all’acquisizione di un titolo di studio secondario o universitario o di un diploma
di specializzazione post laurea) introdotto dalla legge Biagi
(DLGVO n. 276/03).
Come è noto, le modifiche apportate all’istituto dell’apprendistato da
quella legge hanno reso più pregnanti gli obblighi formativi a carico delle
imprese, a fronte di una maggiore possibilità di utilizzo dell’istituto in
termini sia di maggiore durata che di innalzamento dell’età degli apprendisti.
In tale quadro sono stati previsti tre distinti tipi di apprendistato: apprendistato
per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
(cioè diretto al conseguimento di un titolo di studio); apprendistato
professionalizzante (cioè diretto al conseguimento di una qualificazione
professionale) e appunto alto apprendistato. Mentre i primi due tipi
hanno già trovato applicazione, il terzo è ancora scarsamente diffuso procedendo
a rilento la fase attuativa a livello regionale.
In particolare la circolare ministeriale ha ora precisato che:
·
il contratto
di alto apprendistato può essere stipulato con giovani di età compresa tra
i 18 e i 29 anni;
·
la regolamentazione
del contratto, con particolare riferimento alla durata e alla articolazione
degli aspetti formativi (sia all’esterno che in azienda), è demandata ad intese
territoriali tra regioni, associazioni datoriali, sindacati e Università o
altri istituti formativi; Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana
stanno promuovendo la sottoscrizione di intese siffatte;
·
anche all’alto
apprendistato si applica la disposizione generale (art. 19 della legge quadro
sull’apprendistato n.25/55) secondo cui la scadenza
del contratto non è sufficiente a determinare la cessazione del contratto
ma è necessaria, nel caso in cui l’azienda non intenda mantenere in servizio
l’apprendista, una formale disdetta pena la trasformazione automatica del
rapporto a tempo indeterminato.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.110/2004 |
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Allegato uno |
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M/t |
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G.U. n. 31 del 7.2.2006
(fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 25 gennaio 2006, n.
2
Circolare in materia di apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
****indirizzi omessi****
1. Premessa.
Come gia' chiarito con la precedente circolare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 10 ottobre 2004,
l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre
2003 e' finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio
secondario o universitario, nonche' della specializzazione tecnica
superiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n. 144.
In quanto tipologia di apprendistato si configura pertanto una
tipica ipotesi di contratto di lavoro caratterizzato per il contenuto
formativo di una parte della obbligazione negoziale, con la
specificita' che il percorso formativo che si realizza all'interno
dell'impresa e/o presso le istituzioni formative e' finalizzato
all'acquisizione di un titolo di studio o di alta formazione.
Tale percorso formativo dovra' avvenire secondo le modalita'
dell'alternanza, valorizzando e integrando lo specifico apporto che i
diversi soggetti formativi coinvolti possono offrire, al fine di
realizzare un percorso di apprendimento che deve comunque essere
unitario. Peraltro, il contratto non presuppone una necessaria
scissione tra la attivita' lavorativa e la frequenza dell'apprendista
a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario,
dell'alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore.
L'attivita' svolta in azienda, cosi' come concordata tra Regione,
associazioni datoriali e sindacali, Universita' e istituti formativi,
potra' infatti pienamente integrare il percorso di formazione
stabilito nel piano formativo individuale.
2. Regolamentazione.
L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione si configura come una fattispecie complessa, che
presuppone l'instaurazione di un rapporto di lavoro e la contestuale
attivazione di un percorso formativo.
L'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede
che: «... la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e'
rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro, le Universita' o le altre
istituzioni formative.».
Tali intese possono essere concluse attraverso la forma
dell'accordo quadro o definite ad hoc per il conseguimento di un
titolo specifico.
Al riguardo deve, comunque, osservarsi che, in considerazione della
stretta connessione tra la regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato in parola e degli ulteriori aspetti del contratto,
nell'ambito delle predette intese si provvedera' sostanzialmente a
dare una disciplina unitaria della materia.
Del resto cio' appare evidente ove si consideri, in particolare, la
disciplina della durata del contratto: elemento direttamente
collegato al titolo di studio o alla specializzazione tecnica
superiore da conseguire e ad un effettivo raccordo le parti
interessate, in particolare: associazioni dei datori di lavoro,
organizzazioni sindacali e Universita' o altri Istituti formativi.
Le intese territoriali consentono di determinare la struttura e
l'articolazione dei percorsi formativi, le funzioni e le
responsabilita' dei soggetti coinvolti nel contratto, anche al fine
di valorizzare la combinazione di apprendimenti in formazione
formale, che possono attivarsi sia presso le istituzioni scolastiche,
formative e/o universitarie sia in azienda, secondo le modalita' che
definite nell'ambito delle intese, e in formazione non formale, che
avvengono tipicamente in azienda e nel rispetto del titolo da
conseguire.
La disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o
per percorsi di alta formazione deve pertanto considerarsi pienamente
operativa. E', quindi, immediatamente possibile avviare la
definizione di intese a livello regionale o di Provincia autonoma,
poiche' solo nell'ambito ditali dispositivi e nel rispetto degli
stessi le imprese potranno procedere alle assunzioni.
3. Ambito di applicazione soggettivo.
Il contratto si applica a soggetti di eta' compresa tra i diciotto
ed i ventinove anni. Si rammenta peraltro, come gia' ricordato con la
Circolare ministeriale n. 30 del 15 luglio 2005, che per ventinove
anni si considerano i giovani fino al compimento del trentesimo anno
d'eta' (29 anni e 364 giorni).
Il contratto potra' altresi' stipularsi con soggetti che abbiano
gia' compiuto il diciassettesimo anno d'eta', qualora abbiano
espletato il diritto dovere all'istruzione e formazione secondo
quanto previsto dal decreto legislativo n. 76 del 2005.
Tali soggetti potranno essere assunti nelle imprese private
appartenenti a tutti i settori produttivi, ivi comprese le
associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali,
purche' esercitino attivita' compatibili con il perseguimento delle
finalita' del contratto.
Il contratto sara' stipulabile anche per i settori il cui Contratto
collettivo nazionale di lavoro non abbia ancora definita una nuova
disciplina contrattuale che tenga conto della legge n. 30 del 2003 e
del decreto legislativo n. 276 del 2003, purche' le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro abbiano
sottoscritto l'intesa di cui al precedente paragrafo 2.
In coerenza con le differenti finalita' delle tipologie di
apprendistato, e' possibile assumere con contratto di apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
giovani che abbiano gia' concluso precedenti contratti di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere e/o contratti di
apprendistato professionalizzante. In particolare, e' possibile
immaginare percorsi formativi in cui il giovane consegue un titolo di
studio secondario attraverso il contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto dovere all'istruzione e formazione, e
prosegue il proprio iter formativo con un contratto di apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
4. Forma e durata.
Il contratto dovra' essere stipulato in forma scritta. Al contratto
dovra' inoltre essere allegato il Piano formativo individuale,
elemento essenziale dello stesso. Il Piano formativo individuale e'
elaborato dall'impresa sulla base del bilancio di competenze
dell'apprendista e, pertanto, in relazione alle conoscenze e
competenze gia' acquisite dal giovane, coerentemente con
l'articolazione del percorso individuata nell'ambito delle intese
regionali.
Nell'ambito delle stesse intese regionali e' determinata anche la
durata del rapporto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione.
In ogni caso, si deve ritenere che rispetto all'assunzione con
contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione non operi il termine massimo di sei anni
di apprendistato previsto dall'art. 49, comma 4, del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
Nel caso in cui l'apprendista non riesca a conseguire il titolo
nell'arco temporale inizialmente previsto, le intese regionali
possono prevedere che, con l'assenso del datore di lavoro e
dell'apprendista, sia possibile prorogare il contratto di
apprendistato. Il periodo massimo di proroga del contratto di
apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione e' stabilito all'interno delle intese stesse.
5. Inquadramento.
Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed
in coerenza con quanto gia' chiarito con Circolare n. 40 del 2004,
all'apprendista non potra' essere attribuito un inquadramento
inferiore per piu' di due livelli alla categoria spettante ai
lavoratori assunti in azienda ed impiegati nelle stesse mansioni alle
quali e' finalizzata la qualifica di destinazione, secondo quanto
stabilito del contratto collettivo nazionale.
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per
acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione sono, in
coerenza con la disciplina generale del contratto di apprendistato,
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
La disciplina del contratto di apprendistato per alta formazione
resta altresi' soggetta, in quanto compatibile, alle disposizioni
previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Pertanto sono da ritenersi ancora in vigore le norme
di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai
diritti e doveri del datore di lavoro, nonche' la disciplina
previdenziale ed assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, cosi'
come espressamente previsto dall'art. 53, comma 4.
6. Scadenza del termine e recesso anticipato.
E da ritenersi applicabile al contratto la disciplina in materia di
recesso dal rapporto di apprendistato, cosi' come regolata dall'art.
19 della legge n. 25 del 1955. Pertanto, allo scadere del termine
l'apprendista si riterra' mantenuto in servizio con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, salvo disdetta a norma dell'art. 2118
del codice civile.
Il datore di lavoro potra' recedere dal contratto prima della
scadenza del termine in presenza di giusta causa o giustificato
motivo.
In caso di recesso anticipato per giusta causa o giustificato
motivo l'apprendista ha diritto, coerentemente con le finalita'
perseguita dal contratto, alla verifica, riconoscimento e
certificazione delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.
Egli ha altresi' diritto all'indicazione dei crediti formativi
maturati nel libretto formativo del cittadino, affinche' possano
essere utilizzati nell'attivazione di successivi, compatibili,
percorsi formativi.
7. Disciplina sanzionatoria.
Si ritiene applicato anche al contratto di apprendistato per
acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione l'art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 27 del 2003, cosi' come modificato
dall'art. 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.
A tutela del rispetto dell'obbligo formativo in capo al datore di
lavoro, in caso di inadempimento del Piano formativo individuale
imputabile esclusivamente al datore di lavoro, nel quale si configuri
uno degli elementi di cui alla circolare n. 40 del 2004 e tale da
impedire il raggiungimento del titolo da parte dell'apprendista, il
datore e' tenuto a versare all'INPS, a titolo sanzionatorio, la
differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente
applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro
sara' altresi' preclusa la possibilita' di continuare il rapporto di
apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della
medesima qualifica professionale.
In tale ipotesi va tuttavia specificato che, in caso di mancata
acquisizione titolo di studio secondario, laurea o diploma di
specializzazione o della mancata specializzazione tecnica superiore,
conseguibile con contratto di apprendistato per acquisizione di un
diploma o percorsi di alta formazione, non imputabile ad un
inadempimento del datore di lavoro, egli manterra' inalterato il
diritto al riconoscimento degli incentivi contributivi previsti per
il contratto.
Roma, 25 gennaio 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni