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Roma,
9 marzo 2006
Circolare
n. 34/2006
Oggetto:
Lavoro – Lavoratori stranieri – Quote di ingresso 2006 – D.P.C.M.
15.2.2006, su G.U. n. 55 del 7.3.2006 - D.P.C.M.
14.2.2006, su G.U. n. 51 del 2.3.2006 - Circolari Min.
Lavoro n. 7 del 7.3.2006 e n. 6 del 27.2.2006.
I
decreti in oggetto hanno fissato per il 2006 le quote massime di ingresso in
Italia di lavoratori di paesi extracomunitari e dei paesi neocomunitari
(Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria). Per ciascuna delle due
categorie di lavoratori, il limite complessivo di ingresso è di 170mila unità;
al riguardo si fa osservare che, mentre per i lavoratori extracomunitari la
quota prevista è riferita alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato e
autonomo, per i lavoratori neocomunitari il predetto limite riguarda esclusivamente
il lavoro subordinato in quanto per quello autonomo non è previsto alcun
contingentamento.
Con
le circolari in oggetto il Ministero del Lavoro ha riepilogato le modalità per
l’assunzione dei lavoratori in questione precisando che per quelli
neocomunitari la modulistica che le aziende devono utilizzare è reperibile sui
siti internet www.welfare.gov.it
e www.interno.it e può essere già presentata,
mentre per quelli extracomunitari i moduli da utilizzare sono disponibili
presso gli Uffici postali ma potranno essere presentati solo dopo il 14 marzo p.v..
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.24/2005 |
|
Allegati
quattro |
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Lo/lo |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 55 del 7.3.2006 (fonte
Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006
Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari
nel territorio dello Stato, per l'anno 2006.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1.
1. Sono ammessi in Italia
nel 2006 per motivi di lavoro subordinato
stagionale e non stagionale
e di lavoro
autonomo i cittadini
stranieri non comunitari residenti
all'estero, entro una
quota
massima di n. 170.000
unita' da ripartire, per quanto riguarda
il
lavoro subordinato stagionale e
non stagionale, tra le regioni e
province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota
massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in Italia per motivi
di lavoro subordinato
non stagionale,
i
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti
dai Paesi non elencati all'art.
5, entro una quota massima di 78.500
unita', di cui 45.000 unita'
sono riservate agli ingressi per motivi
di lavoro domestico o
di assistenza alla
persona, 2.500 per il
settore della pesca marittima,
1.000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la
conversione di permessi di soggiorno per
studio in permessi per lavoro
e 2.000 per la conversione di permessi
di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro.
2. Nell'ambito della quota
massima di cui all'art. 2, comma 1, sono
ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero
che abbiano completato dei
programmi di formazione e di istruzione
nel Paese di origine
ai sensi dell'art.
23 del testo
unico
sull'immigrazione.
3. In caso di
esaurimento della quota riservata prevista all'art.
2, comma 2, sono ammessi
ulteriori ingressi, sulla base di effettive
richieste di lavoratori formati ai sensi dell'art. 23 del testo
unico
sull'immigrazione, in
base all'art. 34,
comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.
4. I cittadini moldavi possono inoltre concorrere nell'ambito della
quota per motivi di lavoro
domestico o di assistenza alla persona di
cui al comma 1.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art.
1 e' consentito
l'ingresso di 3.000 cittadini
stranieri non comunitari residenti
all'estero, per motivi di
lavoro autonomo, appartenenti
alle
categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono
attivita' di interesse
per l'economia nazionale;
liberi
professionisti; soci e amministratori
di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama
internazionale e di
alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno
di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di
1.500 unita' unicamente le conversioni di permessi di soggiorno
per
motivi di studio e formazione
professionale in permessi di soggiorno
per lavoro autonomo.
Art. 4.
1. Per l'anno 2006
sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e
di lavoro autonomo,
lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay
e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in Argentina, Uruguay e
Venezuela, contenente le
qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di
500
unita'.
Art. 5.
1. Nell'ambito della quota
massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in Italia, per motivi
di lavoro subordinato non stagionale 38.000
cittadini di Paesi che hanno
sottoscritto o stanno per sottoscrivere
specifici accordi di cooperazione
in materia migratoria, come di
seguito ripartiti:
4.500 cittadini albanesi;
3.500 cittadini tunisini;
4.000 cittadini marocchini;
7.000 cittadini egiziani;
1.500 cittadini nigeriani;
5.000 cittadini moldavi;
3.000 cittadini dello
Sri Lanka;
3.000 cittadini del Bangladesh;
3.000 cittadini filippini;
1.000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
1.000 cittadini ghanesi;
1.400 cittadini di
altri Paesi non
appartenenti all'Unione
europea che concludano accordi
finalizzati alla regolamentazione dei
flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Art. 6.
1. Nell'ambito della quota
massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale,
i cittadini
stranieri non comunitari residenti
all'estero, entro una
quota
massima di 50.000 unita',
da ripartire tra le regioni
e province
autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di
cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina,
Ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria
e Romania, nonche' di
Paesi che hanno sottoscritto
o stanno per sottoscrivere accordi di
cooperazione in materia migratoria:
Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto e
altresi' i cittadini stranieri non comunitari
titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale
nell'anno 2003, 2004 o 2005.
Art.
7.
1. Il termine per la presentazione delle richieste
di nullaosta al
lavoro decorre dal settimo
giorno dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
Art. 8.
1. Qualora, trascorsi almeno sessanta giorni dalla data
di entrata
in vigore del presente
decreto, vengano rilevate
delle quote
significative non utilizzate,
e ferma restando la quota massima di
cui all'art. 1, si potranno
ripartire le diverse quote stabilite nel
presente decreto sulla base
delle necessita' reali riscontrate sul
mercato del lavoro.
Roma, 15 febbraio 2006
Il
Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006
Ministeri istituzionali,
Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
registro n. 2, foglio n.
151
G.U. n. 51 del 2.3.2006 (fonte
Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2006
Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei
nuovi Stati membri dell'Unione europea nel territorio dello Stato,
per l'anno 2006.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno 2006 -- in linea di continuita' con il trattamento
preferenziale applicato dal 1° maggio 2004 -- sono ammessi in Italia
per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale,
cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea di seguito
indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di
Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria, entro il
limite massimo di 170.000 ingressi.
Art. 2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al
monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui
all'art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinche' per i
cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni
di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti
alla data della firma del Trattato di adesione.
Roma, 14 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 150
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione
Generale dell’Immigrazione
Circolare n. 7/2006
Indirizzi omessi
Disposizioni applicative relative al D.P.C.M.
del 15.2.2006 concernente “Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006”.
Quote massime d'in Tesso di lavoratori extracomunitari per
l'anno 2006
Si comunica che
è stato pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - serie generale, n. 55 - il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 15.02.2006, concernente "Programmazione dei flussi di
ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2006".
Il decreto stabilisce
all'articolo 1 una quota massima di 170.000 cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2006,
suddivisa tra ingressi per lavoro subordinato stagionale e non stagionale
e per lavoro autonomo.
Nell'ambito della
quota massima di cui all'articolo 1, gli articoli da 2 a 5 contengono l'ulteriore
specificazione delle quote d'ingresso.
L'articolo 2 prevede
una quota di 78.500 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale
di cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero di nazionalità
non predeterminata, riservandone 45.000 agli ingressi per motivi di lavoro
domestico e di assistenza alla persona, 2.500 per il settore della pesca marittima,
1.000 per dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione
di permessi di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio in permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, 2.000 ingressi per cittadini che abbiano
completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi
dell'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione. Le restanti quote generiche,
pari a 24.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale, vengono
così suddivise: 10.000 per il settore edile; 14.000 per altri settori produttivi.
L'articolo 3 stabilisce
una quota di 3.000 ingressi di cittadini stranieri extracomunitari per lavoro
autonomo, riservata a: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di
interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori
di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta
qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. All'interno
di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, unicamente
le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione
professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Le restanti 1.500
unità sono destinate ad ingressi diretti dall'estero e sono gestite dal Ministero
degli Affari Esteri.
L'articolo 4 stabilisce
una quota massima di 500 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale
e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza,
residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti - in base a quanto previsto
dall'articolo 32-bis del DPR 394/1999 come modificato dal DPR 334/2004 - in
un elenco in cui vengono specificate anche le qualifiche professionali, istituito
presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei Paesi indicati.
Al riguardo si confermano
le indicazioni applicative già fornite con riferimento all'analoga quota prevista
per gli anni 2004 e 2005. L'inserimento nell'elenco implica l'accertamento,
da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell'
origine italiana entro il grado prescritto. È previsto che tale inserimento
sia reso conoscibile mediante la consultazione dell'elenco attraverso il sistema
informativo di questo Ministero, condiviso dalle Direzioni Provinciali del
Lavoro. Nei casi in cui l'inserimento nell'elenco non risultasse verificabile
attraverso il sistema informativo, esso può essere documentato mediante apposita
certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che
vi ha provveduto.
L'articolo 5 stabilisce
una quota massima di 38.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale
riservati a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto, o stanno per sottoscrivere,
specifici accordi in materia migratoria, ripartita come segue:
·
4.500
cittadini albanesi;
·
3.500
cittadini tunisini;
·
4.000
cittadini marocchini;
·
7.000
cittadini egiziani;
·
1.500
cittadini nigeriani;
·
5.000
cittadini moldavi;
·
3.000
cittadini dello Sri Lanka;
·
3.000
cittadini del Bangladesh;
·
3.000
cittadini filippini;
·
1.000
cittadini pakistani;
·
100
cittadini somali;
·
1.000
cittadini ghanesi;
·
1.400
cittadini di altri Paesi che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione
dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Si segnala che i
cittadini moldavi, in caso di esaurimento della
quota riservata a tale nazionalità dall'articolo 5, concorrono anche nell'ambito
della quota di 45.000 ingressi di nazionalità non predeterminata per motivi
di lavoro domestico e di assistenza alla persona.
Nell'ambito della
quota massima di cui all'articolo 1, l'articolo 6 stabilisce una quota di
50.000 ingressi di lavoratori stranieri extracomunitari per le esigenze di
carattere stagionale.
Le quote di lavoratori
extracomunitari stagionali riguardano:
·
cittadini
stranieri di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava
di Macedonia, Bulgaria e Romania;
·
cittadini
stranieri di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi
di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto;
·
cittadini
stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale nell'anno 2003, 2004 o 2005.
Modalità e termine iniziale di presentazione delle richieste
Le modalità di applicazione
del D.P.C.M. del 15.02.2006 concernente "Programmazione
dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello
Stato per l'anno 2006" corrispondono a quelle già stabilite nella circolare
n. 1 del Ministero dell'Interno in data 09.02.2006, trasmessa a suo tempo
via fax a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro e disponibile anche sul
sito intranet di questa Amministrazione.
Come viene stabilito
all' articolo 7 del decreto, il termine iniziale per la presentazione delle
richieste di nulla osta al lavoro decorre dal settimo giorno successivo alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Con avviso del Ministero
dell'Interno in data 03.03.2006 è stato precisato che le richieste di nulla
osta al lavoro possono essere presentate, agli uffici postali abilitati all'accettazione
delle domande, a partire da martedì 14.03.2006, alle ore 14,30.
Istruttoria
Un base a quanto
previsto dall'articolo 30-bis, comma 8, del DPR 394/1999 come modificato dal
DPR 334/2004 ed a quanto stabilito nelle direttive congiunte del Ministro
dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.05.2005,
le Direzioni Provinciali del Lavoro svolgono l'istruttoria di relativa pertinenza
con riferimento alla verifica della regolarità delle condizioni contrattuali
applicate, nonché del numero di richieste presentate dallo stesso datore di
lavoro in relazione alla sua capacità economica, oltre che la verifica della
sussistenza di quote. Per quanto attiene alla verifica delle quote disponibili,
come avvenuto nel 2005 le Direzioni Provinciali del Lavoro si avvalgono del
sistema informatizzato SILEN, nel quale affluiscono in via telematica i dati
relativi alle richieste spedite agli sportelli unici per l'immigrazione.
Qualora necessario
per lo svolgimento dell'istruttoria di propria competenza, le Direzioni Provinciali
del Lavoro richiedono l'integrazione della documentazione al datore di lavoro
tramite lo sportello unico per l'immigrazione.
Le Direzioni Provinciali
del Lavoro, una volta completata l'istruttoria di propria competenza, rilasciano
il previsto parere positivo o negativo utilizzando le apposite maschere informatiche
presenti nel sistema.
Una volta concluso
il procedimento da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro ed effettuati
gli altri adempimenti previsti, i nulla osta al lavoro vengono rilasciati
nel corso di apposite riunioni convocate dal dirigente dello sportello unico
per l'immigrazione.
Si segnala che per
quanto riguarda le richieste di nulla osta al lavoro presentate utilizzando
i moduli a lettura ottica, la società Poste Italiane S.p.A. effettuerà inizialmente
soltanto il caricamento dei dati relativi a tutte le schede riepilogative.
In un momento successivo procederà al caricamento integrale dei dati relativi
ai moduli ed all'invio della documentazione cartacea agli sportelli unici
per l'immigrazione competenti.
Nel caso in cui
le Direzioni Provinciali del Lavoro avessero a disposizione quote riservate
da attribuire, rispetto alle quali non è stato effettuato il caricamento integrale
dei dati, possono individuare le pratiche all'interno del sistema telematico, richiamando in forma digitale gli estremi della
scheda riepilogativa, per poi chiedere a Poste Italiane S.p.A. -tramite gli
sportelli unici per l'immigrazione - di effettuare il caricamento integrale
dei dati relativi alle richieste corrispondenti alle quote disponibili.
Le istruzioni tecniche
relative alla procedura informatizzata dello sportello unico per l'immigrazione
sono state fornite alle Direzioni Provinciali del Lavoro mediante trasmissione
a mezzo fax e posta elettronica di una "Guida SUI per l'operatore delle
Direzioni Provinciali del Lavoro" (disponibile anche sul sito intranet
ministeriale nella sezione dedicata al SILEN). Contestualmente sono state
inviate per posta elettronica, agli indirizzi delle singole Direzioni Provinciali
del Lavoro, le credenziali di accesso al portale SUI.
Regioni a statuto speciale
Nella Regione Sardegna
le funzioni attribuite allo sportello unico per l’immigrazione - secondo quanto
stabilito nelle direttive congiunte del Ministro dell'Interno e del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.05.2005 - sono svolte dagli
stessi uffici già competenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 334/2004.
Pertanto le Direzioni Provinciali del Lavoro devono svolgere le funzioni attribuite
agli sportelli unici per l'immigrazione, con quanto ciò comporta riguardo
alla ricezione delle richieste ed al rilascio dei nulla osta al lavoro.
Le Direzioni Provinciali
del Lavoro si avvalgono del sistema informatizzato SILEN, in cui affluiranno
in via telematica i dati relativi alle richieste spedite con i moduli a lettura
ottica beneficiando del data entry effettuato da Poste Italiane S.p.A.,
mentre devono provvedere direttamente al caricamento dei dati nel sistema
SILEN in tutti gli altri casi.
Nella Regione Sicilia,
nella Regione Friuli Venezia Giulia e nelle Province Autonome di Trento e
Bolzano, in cui non sono stati istituiti gli sportelli unici per l'immigrazione,
per l'applicazione del decreto si fa riferimento alle intese intercorse tra
il Ministero dell'Interno e gli organi territoriali competenti.
Indipendentemente
dal collegamento con il sistema telematico degli
sportelli unici per l'immigrazione, gli Uffici non ministeriali competenti
continuano ad avvalersi del sistema informatizzato SILEN disponile sul sito
internet www.welfare.gov.it per l'inserimento dei dati relativi alle
richieste e per il conteggio delle quote, ferma comunque restando la necessità
di comunicare a questa Direzione Generale dell'Immigrazione - ai fini del
monitoraggio delle quote - i dati relativi al rilascio dei nulla osta al lavoro.
Lavoro domestico e di assistenza alla persona
Con particolare
riguardo al settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona, per
la verifica della capacità economica del datore di lavoro si rinvia alle disposizioni
già impartite con la circolare ministeriale n. 1 del 25.01.2005. Rimane confermato
che il reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare anche dal
cumulo dei redditi dei parenti di primo grado conviventi e non conviventi
o, in mancanza, degli altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla
base di un'autocertificazione dei medesimi. Si precisa che ai sensi dell'articolo
30-bis, Comma 3, lettera c) del DPR 394/99 come modificato dal DPR 334/2004,
la retribuzione mensile da assicurare al lavoratore non deve, comunque, essere
inferiore all'importo minimo previsto per l'assegno sociale che, per l'anno
2006, risulta pari ad Euro 381,72.
Inoltre, si ricorda
che ai sensi del Comma 8 dello stesso articolo sopra richiamato, nel caso
di lavoratori domestici addetti all'assistenza di persone non autosufficienti,
le norme relative alla verifica della congruità della capacità economica del
datore di lavoro non si applicano qualora la richiesta di assunzione provenga
da un datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'
autosufficienza, il quale intende assumere uno straniero addetto alla sua
assistenza.
Lavoro stagionale
Per quanto riguarda
specificamente le richieste di nulla osta al lavoro stagionale in considerazione
del ristretto tempo a disposizione per gli adempimenti amministrativi si ritiene
opportuno che le Direzioni Provinciali del Lavoro comincino la trattazione
della pratica dal momento stesso in cui gli sportelli unici per l'immigrazione
espongono la visualizzazione digitale della richiesta, anche se la stessa
fosse eventualmente ancora al vaglio della Questura.
Al fine di assicurare
l'effettiva disponibilità di manodopera alle imprese le cui esigenze di impiego
di lavoratori stagionali non sono differibili, in quanto, si collocano temporalmente
nei primi mesi dell'anno (per es. coltivazioni agricole), le Direzioni Provinciali
del Lavoro procedono alla trattazione delle pratiche - nell'ambito delle richieste
di nulla osta al lavoro rientranti nelle quote disponibili - in base alla
data di inizio della prestazione lavorativa individuabile nella sezione del
modulo relativa a "precedenti periodi lavorativi per attività stagionale",
in cui il datore di lavoro avrà cura di indicare la data presunta di inizio
e termine della prestazione lavorativa per il corrente anno.
Relativamente al
settore agricolo si segnala che, come previsto daI CCNL operai agricoli e
florovivaisti, la retribuzione viene generalmente riferita
alla paga oraria o giornaliera. Pertanto, nel valutare la congruità della
retribuzione si dovrà tener conto della possibilità che anziché una retribuzione
mensile sia stata indicata quella oraria o giornaliera.
Nulla osta al
lavoro pluriennale
Dopo il secondo
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il datore di lavoro può richiedere
allo Sportello Unico per l'immigrazione, in favore del lavoratore straniero,
anche il rilascio di un nulla osta al lavoro stagionale pluriennale.
La richiesta viene
formulata sull'apposito modulo a lettura ottica (Mod.
C-STAG), barrando la casella corrispondente all'indicazione pluriennale e
indicando i due precedenti periodi lavorativi per attività stagionale. La
richiesta di nulla osta al lavoro pluriennale (valido per un periodo massimo
di 3 anni) può essere fatta dal datore di lavoro a favore di un lavoratore
straniero che ha prestato per due anni di seguito un'attività di lavoro stagionale
in Italia, con dimostrazione dell'avvenuto rientro del lavoratore straniero
nel Paese di origine al termine dei precedenti periodi di lavoro stagionale.
Il rilascio di tale
nulla osta avviene nei limiti delle quote di ingresso previste per lavoro
stagionale. Le Direzioni Provinciali del Lavoro verificano la sussistenza
della quota per lavoro stagionale e la regolarità delle condizioni contrattuali
applicate, nonché la sussistenza dei requisiti per il rilascio del nulla osta
pluriennale ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico sull'immigrazione.
Il nulla osta pluriennale
deve contenere l'indicazione del periodo di validità per ciascuno dei tre
anni, il quale - trattandosi di impieghi ripetitivi - dovrà necessariamente
corrispondere alla validità indicata nel permesso di soggiorno stagionale
relativo all'ultimo anno.
Sulla base del nulla
osta viene rilasciato allo straniero un unico permesso di soggiorno per lavoro
stagionale pluriennale, il quale non lo esonera però dal richiedere annualmente
il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiano
all'estero. I visti per le annualità successive alla prima vengono rilasciati
dall'autorità diplomatico-consolare dietro esibizione della proposta di contratto
di soggiorno per lavoro stagionale, trasmesso dal datore di lavoro al lavoratore
extracomunitario ed in copia allo sportello unico per l'immigrazione.
Conversione di permesso
di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
A partire dal secondo
soggiorno in Italia per lavoro stagionale, il cittadino straniero titolare
di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità, può
richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale,
purché rientri nel limite delle quote massime stabilite per lavoro subordinato.
La richiesta rivolta
a verificare la sussistenza di una quota per lavoro subordinato, va redatta
sul modello V (del quale va compilato il riquadro B) - scaricabile dal sito
www.welfare.gov.it e dal sito www.interno.it - ed inviata allo sportello
unico per l'immigrazione competente per territorio mediante spedizione
postale raccomandata A.R.
Alla domanda va
allegato:
a)
copia del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in corso di validità;
b) contratto di soggiorno per lavoro
subordinato non stagionale redatta sul modello Q sottoscritto dal solo datore
di lavoro;
c)
copia di valido documento d'identità
del datore di lavoro;
d)
copia del passaporto del richiedente
in corso di validità, con i visti d'ingresso per lavoro stagionale e timbro
d'uscita dal territorio nazionale.
Le Direzioni Provinciali
del Lavoro verificano la sussistenza della quota e la regolarità delle condizioni
contrattuali applicate. Si precisa che in caso di contratto a tempo parziale,
lo stesso non può essere inferiore a 20 ore settimanali e la retribuzione
non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria
applicato. Nel caso di sussistenza della quota le Direzioni Provinciali del
Lavoro rilasciano parere positivo tramite collegamento telematico con gli sportelli unici per l'immigrazione, ai
fini dell'adozione del provvedimento di conversione.
Ripartizione delle Quote
Tenuto conto del
fabbisogno segnalato e dell'andamento dei flussi di lavoratori extracomunitari
nell'anno 2005, viene effettuata la ripartizione delle quote di ingresso tra
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come da tabelle allegate
(cfr. Allegati 2-6). Le Direzioni Regionali del Lavoro assegnatarie
provvedono attraverso il SILEN ad attribuire le quote alle Direzioni Provinciali
del Lavoro ai fini del rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli
unici per l'immigrazione.
Inoltre, le quote
d'ingresso stabilite dal decreto relativamente a formazione all'estero, pesca
marittima, cittadini somali e lavoratori di origine italiana non vengono ripartite
a livello regionale ma restano disponibili a livello centrale per assegnazioni
rivolte al soddisfacimento delle richieste effettivamente pervenute per tali
tipologie agli sportelli unici per l'immigrazione e segnalate a questo Ufficio
dalle Direzioni Provinciali del Lavoro tramite le Direzioni Regionali del
Lavoro.
Questo Ufficio trattiene
una parte delle quote (cfr. Allegato 1) per la costituzione
di due distinte riserve a livello centrale: una dedicata all'esecuzione delle
cosiddette "Grandi Opere"; l'altra costituita in via precauzionale
per avviare Progetti Speciali nell'ambito di forme di collaborazione internazionale
e per far fronte a particolari esigenze che si dovessero manifestare nel corso
dell'anno.
Per "Grandi
Opere" si intendono le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici
individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE con delibera n. 121
del 21.12.2001 ed inserti nel D.P.E.F. - Documento
di programmazione economica e finanziaria 2004-2007. Le Direzioni Provinciali
del Lavoro, a fronte di specifiche richieste di nulla osta al lavoro inviate
agli sportelli unici per l'immigrazione utilizzando l'apposita modulistica
disponibile sul sito www.welfare.gov.it (Mod.
B-GO), provvedono a verificare che la manodopera deve essere effettivamente
adibita alla realizzazione di "Grandi Opere" e, una volta accertata
l'esistenza del presupposti per esprimere parere positivo, chiedono a questo
Ufficio, tramite le Direzioni Regionali del Lavoro, l'assegnazione delle quote
necessarie per il rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli sportelli
unici per l'immigrazione.
Per quanto concerne invece i Progetti Speciali, a fronte di specifiche richieste
di nulla osta al lavoro inviate agli sportelli unici per l'immigrazione utilizzando
l'apposita modulistica disponibile sul sito www.welfare.gov.it (Mod.
B-PS), le Direzioni Provinciali del Lavoro una volta accertata l'esistenza
di tutti i presupposti per esprimere parere positivo chiedono a questo Ufficio,
tramite le Direzioni Regionali del Lavoro, l'assegnazione delle quote necessarie
per il rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per
l'immigrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
firmato
Giuseppe Maurizio Silveri
*** Allegati omissis ***
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione
Generale dell’Immigrazione
Circolare n. 6/2006
Indirizzi omessi
Disposizioni applicative relative al D.P.C.M.
del 14.2.2006 concernente “Programmazione
dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri
dell’Unione Europea nel territorio dello Stato per l’anno 2006”.
Si comunica che è stato registrato
alla Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14.2.2006, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori
cittadini del nuovi Stati membri dell'Unione Europea nel territorio dello
Stato per l'anno 2006.
Il D.P.C.M.
stabilisce una quota massima di 170.000 ingressi nel territorio dello Stato
per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, di lavoratori cittadini
dei nuovi Stati membri della Unione Europea.
Sono destinatari del provvedimento
i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti
è transitoriamente sospesa, in virtù del D.P.C.M.
del 20.04.2004, l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE
n.1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica
di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica
di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
La quota massima di 170.000 ingressi
non viene ripartita a livello regionale.
Il datore di lavoro che intende
effettuare l'assunzione del lavoratore cittadino neocomunitario con contratto
di lavoro subordinato, stagionale o non stagionale, è tenuto a presentare
la preventiva richiesta di nulla osta al lavoro agli sportelli unici per l'immigrazione
istituiti presso le Prefetture-UTG, secondo modalità
indicate nella circolare del Ministero dell'Interno n. 1 in data 09.02.2006
di seguito richiamate ed integrate.
La presentazione delle richieste
di nulla osta al lavoro deve avvenire utilizzando l'apposita modulistica (mod.
sub-neocomunitari) disponibile sul sito www.interno.it
e sul sito www.welfare.gov.it
ed è effettuabile esclusivamente mediante raccomandata A.R. spedita da qualunque
ufficio postale a decorrere dal primo giorno non festivo successivo a quello
della pubblicazione del D.P.C.M. del 14.02.2006
in Gazzetta Ufficiale.
Le richieste spedite anteriormente
sono irricevibili.
Alle richieste va allegata la
fotocopia di un valido documento di identità sia del datore di lavoro che
del lavoratore straniero.
Più richieste possono essere
cumulativamente inviate con il medesimo plico postale soltanto se presentate
dallo stesso datore di lavoro mittente.
Nel caso di nulla osta al lavoro
stagionale, l'invio cumulativo di più richieste provenienti da datori di lavoro
diversi viene consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri
associati. In base a quanto già comunicato dal Ministero dell'Interno in data
22.02.2006 a proposito dei lavoratori stagionali extracomunitari, le richieste
di nulla osta al lavoro stagionale possono essere presentate dalle associazioni
di categoria anche per via telematica.
Una volta che gli sportelli unici
per l'immigrazione abbiano curato la ricezione delle richieste e provveduto
all'inserimento dei dati nel sistema telematico,
le Direzioni Provinciali del Lavoro procedono all'istruttoria per la parte
di propria competenza, riguardante la verifica del contratto di lavoro applicato
e la disponibilità di quote, trasmettendo in forma elettronica il proprio
parere agli sportelli unici per l'immigrazione che rilasciano il prescritto
nulla osta al lavoro.
Per la verifica delle disponibilità di quote, le Direzioni
Provinciali del Lavoro si avvalgono del contatore unico nazionale, collocato
all'Interno dell'applicazione informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori
Extracomunitari e Neocomunitari (SILEN) messa a disposizione degli uffici
periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel sito Intranet
(htto://inwelfare/silen) e degli Uffici non ministeriali attraverso il sito
Internet (www.welfare.gov.it).
In considerazione dell'elevata
disponibilità di quote di lavoratori, neocomunitari nell'anno 2006 e dell'esigenza
di espletare quanto più rapidamente possibile in base all'ordine di arrivo
delle richieste la trattazione delle pratiche da parte delle Direzioni Provinciali
del Lavoro, a differenza di quanto avvenuto nell'anno 2005 vengono eliminati
i vari blocchi informatici posti all'interno del contatore unico nazionale.
In via precauzionale, resta inserito un blocco informatico numerico al raggiungimento
di 100.000 quote.
Si ricorda che nelle Regioni
a statuto speciale e nelle Province Autonome in cui non sonò stati istituiti
gli sportelli unici per l'immigrazione, in osservanza delle direttive congiunte
del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
emanate in data 13.05.2005 le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
sono svolte dagli stessi Uffici già competenti prima dell'entrata in vigore
del D.P.R. n.334/2004.
Nella Regione Sardegna, le Direzioni
Provinciali del Lavoro svolgono le funzioni attribuite agli sportelli unici
per l'immigrazione. Pertanto, esse curano direttamente la ricezione delle
richieste di nulla osta al lavoro, inseriscono i dati all'interno del sistema
SILEN e rilasciano i nulla osta al lavoro avvalendosi dell'apposita modulistica
disponibile sul sito Intranet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tenuto conto della difformità
di intestazione della modulistica diffusa a livello nazionale e dell'opportunità
di evitare disguidi che potrebbero penalizzare gli istanti, si invita a considerare
utilmente ricevute anche le richieste presentate con modulistica standard
recante come destinatario lo sportello unico per l'immigrazione competente
per territorio provinciale.
Nella Regione Sicilia, nella
Regione Friuli Venezia Giulia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano
-indipendentemente dall'eventuale collegamento con il sistema telematico dello Sportello unico -gli uffici competenti per
il rilascio del nulla osta al lavoro continuano ad avvalersi del sistema SILEN
per l'inserimento dei dati relativi alle richieste e per il conteggio delle
quote, ferma restando comunque la necessità di comunicare a questa Direzione
Generale dell'Immigrazione - ai fini del monitoraggio delle quote -i dati
relativi all'effettivo rilascio dei nulla osta al lavoro.
Si segnala che il datore di lavoro
è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione
del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni al Centro per l'Impiego l'assunzione,
le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato
a seguito del provvedimento di nulla osta al lavoro rilasciato dallo sportello
unico per l'immigrazione.
IL DIRETTORE GENERALE