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Roma, 9 marzo 2006

 

Circolare n. 34/2006

 

Oggetto: Lavoro – Lavoratori stranieri – Quote di ingresso 2006 – D.P.C.M. 15.2.2006, su G.U. n. 55 del 7.3.2006 - D.P.C.M. 14.2.2006, su G.U. n. 51 del 2.3.2006 - Circolari Min. Lavoro n. 7 del 7.3.2006 e n. 6 del 27.2.2006.

 

I decreti in oggetto hanno fissato per il 2006 le quote massime di ingresso in Italia di lavoratori di paesi extracomunitari e dei paesi neocomunitari (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria). Per ciascuna delle due categorie di lavoratori, il limite complessivo di ingresso è di 170mila unità; al riguardo si fa osservare che, mentre per i lavoratori extracomunitari la quota prevista è riferita alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato e autonomo, per i lavoratori neocomunitari il predetto limite riguarda esclusivamente il lavoro subordinato in quanto per quello autonomo non è previsto alcun contingentamento.

 

Con le circolari in oggetto il Ministero del Lavoro ha riepilogato le modalità per l’assunzione dei lavoratori in questione precisando che per quelli neocomunitari la modulistica che le aziende devono utilizzare è reperibile sui siti internet www.welfare.gov.it e www.interno.it e può essere già presentata, mentre per quelli extracomunitari i moduli da utilizzare sono disponibili presso gli Uffici postali ma potranno essere presentati solo dopo il 14 marzo p.v..  

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.24/2005

 

Allegati quattro

 

Lo/lo

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G.U. n. 55 del 7.3.2006 (fonte Guritel)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006

Programmazione  dei  flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari

nel territorio dello Stato, per l'anno 2006.

 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Sono ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato

stagionale  e  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo  i  cittadini

stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero,  entro  una  quota

massima  di  n.  170.000  unita' da ripartire, per quanto riguarda il

lavoro  subordinato  stagionale  e  non  stagionale, tra le regioni e

province  autonome  a cura del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali.

                               Art. 2.

  1. Nell'ambito  della  quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi

in  Italia  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non  stagionale,  i

cittadini  stranieri  non comunitari residenti all'estero provenienti

dai  Paesi non elencati all'art. 5, entro una quota massima di 78.500

unita',  di cui 45.000 unita' sono riservate agli ingressi per motivi

di  lavoro  domestico  o  di  assistenza  alla  persona, 2.500 per il

settore  della pesca marittima, 1.000 dirigenti o personale altamente

qualificato,  2.000  per  la conversione di permessi di soggiorno per

studio  in permessi per lavoro e 2.000 per la conversione di permessi

di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro.

  2. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 2, comma 1, sono

ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero

che  abbiano  completato  dei programmi di formazione e di istruzione

nel   Paese  di  origine  ai  sensi  dell'art.  23  del  testo  unico

sull'immigrazione.

  3. In  caso  di esaurimento della quota riservata prevista all'art.

2,  comma 2, sono ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive

richieste di lavoratori formati ai sensi dell'art. 23 del testo unico

sull'immigrazione,  in  base  all'art.  34,  comma 9, del decreto del

Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, modificato dal

decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

  4. I cittadini moldavi possono inoltre concorrere nell'ambito della

quota  per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona di

cui al comma 1.

                               Art. 3.

  1.  Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito

l'ingresso  di  3.000  cittadini  stranieri  non comunitari residenti

all'estero,   per   motivi  di  lavoro  autonomo,  appartenenti  alle

categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono

attivita'    di    interesse   per   l'economia   nazionale;   liberi

professionisti;  soci  e  amministratori di societa' non cooperative;

artisti  di  chiara  fama  internazionale  e  di  alta qualificazione

professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

  2.  All'interno  di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di

1.500  unita'  unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per

motivi  di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno

per lavoro autonomo.

                               Art. 4.

  1. Per  l'anno  2006  sono  ammessi in Italia, per motivi di lavoro

subordinato  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  lavoratori di

origine  italiana  per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo

grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay

e  Venezuela,  che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,

costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane

in   Argentina,   Uruguay   e  Venezuela,  contenente  le  qualifiche

professionali  dei  lavoratori stessi, entro una quota massima di 500

unita'.

                               Art. 5.

  1. Nell'ambito  della  quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi

in  Italia,  per  motivi  di lavoro subordinato non stagionale 38.000

cittadini  di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere

specifici  accordi  di  cooperazione  in  materia migratoria, come di

seguito ripartiti:

    4.500 cittadini albanesi;

    3.500 cittadini tunisini;

    4.000 cittadini marocchini;

    7.000 cittadini egiziani;

    1.500 cittadini nigeriani;

    5.000 cittadini moldavi;

    3.000 cittadini dello Sri Lanka;

    3.000 cittadini del Bangladesh;

    3.000 cittadini filippini;

    1.000 cittadini pakistani;

    100 cittadini somali;

    1.000 cittadini ghanesi;

    1.400  cittadini  di  altri  Paesi  non  appartenenti  all'Unione

europea  che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei

flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

                               Art. 6.

  1. Nell'ambito  della  quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi

in  Italia,  per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini

stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero,  entro  una  quota

massima  di  50.000  unita',  da  ripartire tra le regioni e province

autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  2. La  quota  di  cui  al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati

stagionali  di  Serbia-Montenegro,  Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex

Repubblica  Yugoslava  di  Macedonia,  Bulgaria e Romania, nonche' di

Paesi  che  hanno  sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di

cooperazione   in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania,  Marocco,

Moldavia  ed  Egitto  e altresi' i cittadini stranieri non comunitari

titolari  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

nell'anno 2003, 2004 o 2005.

                               Art. 7.

  1. Il  termine per la presentazione delle richieste di nullaosta al

lavoro  decorre  dal  settimo  giorno dalla data di pubblicazione del

presente decreto.

                               Art. 8.

  1. Qualora,  trascorsi almeno sessanta giorni dalla data di entrata

in   vigore  del  presente  decreto,  vengano  rilevate  delle  quote

significative  non  utilizzate,  e ferma restando la quota massima di

cui  all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel

presente  decreto  sulla  base delle necessita' reali riscontrate sul

mercato del lavoro.

    Roma, 15 febbraio 2006

                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006

Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,

  registro n. 2, foglio n. 151

 

 

 

G.U. n. 51 del 2.3.2006 (fonte Guritel)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2006

Programmazione  dei  flussi  di ingresso dei lavoratori cittadini dei
nuovi  Stati  membri  dell'Unione europea nel territorio dello Stato,
per l'anno 2006.
 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  2006  --  in  linea  di continuita' con il trattamento
preferenziale  applicato dal 1° maggio 2004 -- sono ammessi in Italia
per  motivi  di  lavoro  subordinato  stagionale  e  non  stagionale,
cittadini  dei  nuovi  Stati  membri  dell'Unione  europea di seguito
indicati:  Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica di
Lettonia,  Repubblica  di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca,  Repubblica  di Slovenia e Repubblica di Ungheria, entro il
limite massimo di 170.000 ingressi.
                               Art. 2.
  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali provvede al
monitoraggio  degli  ingressi ai fini del rispetto della quota di cui
all'art.  1  ed  attua  tutte  le  misure  necessarie affinche' per i
cittadini  dei  Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni
di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti
alla data della firma del Trattato di adesione.
 
    Roma, 14 febbraio 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi
 
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 150

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell’Immigrazione

Circolare n. 7/2006

                                                                                              Indirizzi omessi

 

Disposizioni applicative relative al D.P.C.M. del 15.2.2006 concernente “Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006”.

 

Quote massime d'in Tesso di lavoratori extracomunitari per l'anno 2006

Si comunica che è stato pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale, n. 55 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.02.2006, concernente "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006".

Il decreto stabilisce all'articolo 1 una quota massima di 170.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2006, suddivisa tra ingressi per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e per lavoro autonomo.

Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1, gli articoli da 2 a 5 contengono l'ulteriore specificazione delle quote d'ingresso.

L'articolo 2 prevede una quota di 78.500 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero di nazionalità non predeterminata, riservandone 45.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico e di assistenza alla persona, 2.500 per il settore della pesca marittima, 1.000 per dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, 2.000 ingressi per cittadini che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione. Le restanti quote generiche, pari a 24.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale, vengono così suddivise: 10.000 per il settore edile; 14.000 per altri settori produttivi.

L'articolo 3 stabilisce una quota di 3.000 ingressi di cittadini stranieri extracomunitari per lavoro autonomo, riservata a: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Le restanti 1.500 unità sono destinate ad ingressi diretti dall'estero e sono gestite dal Ministero degli Affari Esteri.

L'articolo 4 stabilisce una quota massima di 500 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti - in base a quanto previsto dall'articolo 32-bis del DPR 394/1999 come modificato dal DPR 334/2004 - in un elenco in cui vengono specificate anche le qualifiche professionali, istituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei Paesi indicati.

Al riguardo si confermano le indicazioni applicative già fornite con riferimento all'analoga quota prevista per gli anni 2004 e 2005. L'inserimento nell'elenco implica l'accertamento, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell' origine italiana entro il grado prescritto. È previsto che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione dell'elenco attraverso il sistema informativo di questo Ministero, condiviso dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. Nei casi in cui l'inserimento nell'elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema informativo, esso può essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto.

L'articolo 5 stabilisce una quota massima di 38.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale riservati a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto, o stanno per sottoscrivere, specifici accordi in materia migratoria, ripartita come segue:

·          4.500 cittadini albanesi;

·          3.500 cittadini tunisini;

·          4.000 cittadini marocchini;

·          7.000 cittadini egiziani;

·          1.500 cittadini nigeriani;

·          5.000 cittadini moldavi;

·          3.000 cittadini dello Sri Lanka;

·          3.000 cittadini del Bangladesh;

·          3.000 cittadini filippini;

·          1.000 cittadini pakistani;

·          100 cittadini somali;

·          1.000 cittadini ghanesi;

·          1.400 cittadini di altri Paesi che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.

Si segnala che i cittadini moldavi, in caso di esaurimento della quota riservata a tale nazionalità dall'articolo 5, concorrono anche nell'ambito della quota di 45.000 ingressi di nazionalità non predeterminata per motivi di lavoro domestico e di assistenza alla persona.

Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1, l'articolo 6 stabilisce una quota di 50.000 ingressi di lavoratori stranieri extracomunitari per le esigenze di carattere stagionale.

Le quote di lavoratori extracomunitari stagionali riguardano:

·          cittadini stranieri di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;

·          cittadini stranieri di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

·          cittadini stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003, 2004 o 2005.

 

Modalità e termine iniziale di presentazione delle richieste

Le modalità di applicazione del D.P.C.M. del 15.02.2006 concernente "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006" corrispondono a quelle già stabilite nella circolare n. 1 del Ministero dell'Interno in data 09.02.2006, trasmessa a suo tempo via fax a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro e disponibile anche sul sito intranet di questa Amministrazione.

Come viene stabilito all' articolo 7 del decreto, il termine iniziale per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro decorre dal settimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con avviso del Ministero dell'Interno in data 03.03.2006 è stato precisato che le richieste di nulla osta al lavoro possono essere presentate, agli uffici postali abilitati all'accettazione delle domande, a partire da martedì 14.03.2006, alle ore 14,30.

 

Istruttoria

Un base a quanto previsto dall'articolo 30-bis, comma 8, del DPR 394/1999 come modificato dal DPR 334/2004 ed a quanto stabilito nelle direttive congiunte del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.05.2005, le Direzioni Provinciali del Lavoro svolgono l'istruttoria di relativa pertinenza con riferimento alla verifica della regolarità delle condizioni contrattuali applicate, nonché del numero di richieste presentate dallo stesso datore di lavoro in relazione alla sua capacità economica, oltre che la verifica della sussistenza di quote. Per quanto attiene alla verifica delle quote disponibili, come avvenuto nel 2005 le Direzioni Provinciali del Lavoro si avvalgono del sistema informatizzato SILEN, nel quale affluiscono in via telematica i dati relativi alle richieste spedite agli sportelli unici per l'immigrazione.

Qualora necessario per lo svolgimento dell'istruttoria di propria competenza, le Direzioni Provinciali del Lavoro richiedono l'integrazione della documentazione al datore di lavoro tramite lo sportello unico per l'immigrazione.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro, una volta completata l'istruttoria di propria competenza, rilasciano il previsto parere positivo o negativo utilizzando le apposite maschere informatiche presenti nel sistema.

Una volta concluso il procedimento da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro ed effettuati gli altri adempimenti previsti, i nulla osta al lavoro vengono rilasciati nel corso di apposite riunioni convocate dal dirigente dello sportello unico per l'immigrazione.

Si segnala che per quanto riguarda le richieste di nulla osta al lavoro presentate utilizzando i moduli a lettura ottica, la società Poste Italiane S.p.A. effettuerà inizialmente soltanto il caricamento dei dati relativi a tutte le schede riepilogative. In un momento successivo procederà al caricamento integrale dei dati relativi ai moduli ed all'invio della documentazione cartacea agli sportelli unici per l'immigrazione competenti.

Nel caso in cui le Direzioni Provinciali del Lavoro avessero a disposizione quote riservate da attribuire, rispetto alle quali non è stato effettuato il caricamento integrale dei dati, possono individuare le pratiche all'interno del sistema telematico, richiamando in forma digitale gli estremi della scheda riepilogativa, per poi chiedere a Poste Italiane S.p.A. -tramite gli sportelli unici per l'immigrazione - di effettuare il caricamento integrale dei dati relativi alle richieste corrispondenti alle quote disponibili.

Le istruzioni tecniche relative alla procedura informatizzata dello sportello unico per l'immigrazione sono state fornite alle Direzioni Provinciali del Lavoro mediante trasmissione a mezzo fax e posta elettronica di una "Guida SUI per l'operatore delle Direzioni Provinciali del Lavoro" (disponibile anche sul sito intranet ministeriale nella sezione dedicata al SILEN). Contestualmente sono state inviate per posta elettronica, agli indirizzi delle singole Direzioni Provinciali del Lavoro, le credenziali di accesso al portale SUI.

 

Regioni a statuto speciale

Nella Regione Sardegna le funzioni attribuite allo sportello unico per l’immigrazione - secondo quanto stabilito nelle direttive congiunte del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.05.2005 - sono svolte dagli stessi uffici già competenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 334/2004. Pertanto le Direzioni Provinciali del Lavoro devono svolgere le funzioni attribuite agli sportelli unici per l'immigrazione, con quanto ciò comporta riguardo alla ricezione delle richieste ed al rilascio dei nulla osta al lavoro.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro si avvalgono del sistema informatizzato SILEN, in cui affluiranno in via telematica i dati relativi alle richieste spedite con i moduli a lettura ottica beneficiando del data entry effettuato da Poste Italiane S.p.A., mentre devono provvedere direttamente al caricamento dei dati nel sistema SILEN in tutti gli altri casi.

Nella Regione Sicilia, nella Regione Friuli Venezia Giulia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, in cui non sono stati istituiti gli sportelli unici per l'immigrazione, per l'applicazione del decreto si fa riferimento alle intese intercorse tra il Ministero dell'Interno e gli organi territoriali competenti.

Indipendentemente dal collegamento con il sistema telematico degli sportelli unici per l'immigrazione, gli Uffici non ministeriali competenti continuano ad avvalersi del sistema informatizzato SILEN disponile sul sito internet www.welfare.gov.it per l'inserimento dei dati relativi alle richieste e per il conteggio delle quote, ferma comunque restando la necessità di comunicare a questa Direzione Generale dell'Immigrazione - ai fini del monitoraggio delle quote - i dati relativi al rilascio dei nulla osta al lavoro.

 

Lavoro domestico e di assistenza alla persona

Con particolare riguardo al settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona, per la verifica della capacità economica del datore di lavoro si rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare ministeriale n. 1 del 25.01.2005. Rimane confermato che il reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado conviventi e non conviventi o, in mancanza, degli altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi. Si precisa che ai sensi dell'articolo 30-bis, Comma 3, lettera c) del DPR 394/99 come modificato dal DPR 334/2004, la retribuzione mensile da assicurare al lavoratore non deve, comunque, essere inferiore all'importo minimo previsto per l'assegno sociale che, per l'anno 2006, risulta pari ad Euro 381,72.

Inoltre, si ricorda che ai sensi del Comma 8 dello stesso articolo sopra richiamato, nel caso di lavoratori domestici addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, le norme relative alla verifica della congruità della capacità economica del datore di lavoro non si applicano qualora la richiesta di assunzione provenga da un datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l' autosufficienza, il quale intende assumere uno straniero addetto alla sua assistenza.

 

Lavoro stagionale

Per quanto riguarda specificamente le richieste di nulla osta al lavoro stagionale in considerazione del ristretto tempo a disposizione per gli adempimenti amministrativi si ritiene opportuno che le Direzioni Provinciali del Lavoro comincino la trattazione della pratica dal momento stesso in cui gli sportelli unici per l'immigrazione espongono la visualizzazione digitale della richiesta, anche se la stessa fosse eventualmente ancora al vaglio della Questura.

Al fine di assicurare l'effettiva disponibilità di manodopera alle imprese le cui esigenze di impiego di lavoratori stagionali non sono differibili, in quanto, si collocano temporalmente nei primi mesi dell'anno (per es. coltivazioni agricole), le Direzioni Provinciali del Lavoro procedono alla trattazione delle pratiche - nell'ambito delle richieste di nulla osta al lavoro rientranti nelle quote disponibili - in base alla data di inizio della prestazione lavorativa individuabile nella sezione del modulo relativa a "precedenti periodi lavorativi per attività stagionale", in cui il datore di lavoro avrà cura di indicare la data presunta di inizio e termine della prestazione lavorativa per il corrente anno.

Relativamente al settore agricolo si segnala che, come previsto daI CCNL operai agricoli e florovivaisti, la retribuzione viene generalmente riferita alla paga oraria o giornaliera. Pertanto, nel valutare la congruità della retribuzione si dovrà tener conto della possibilità che anziché una retribuzione mensile sia stata indicata quella oraria o giornaliera.

 

Nulla osta al lavoro pluriennale

Dopo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il datore di lavoro può richiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione, in favore del lavoratore straniero, anche il rilascio di un nulla osta al lavoro stagionale pluriennale.

La richiesta viene formulata sull'apposito modulo a lettura ottica (Mod. C-STAG), barrando la casella corrispondente all'indicazione pluriennale e indicando i due precedenti periodi lavorativi per attività stagionale. La richiesta di nulla osta al lavoro pluriennale (valido per un periodo massimo di 3 anni) può essere fatta dal datore di lavoro a favore di un lavoratore straniero che ha prestato per due anni di seguito un'attività di lavoro stagionale in Italia, con dimostrazione dell'avvenuto rientro del lavoratore straniero nel Paese di origine al termine dei precedenti periodi di lavoro stagionale.

Il rilascio di tale nulla osta avviene nei limiti delle quote di ingresso previste per lavoro stagionale. Le Direzioni Provinciali del Lavoro verificano la sussistenza della quota per lavoro stagionale e la regolarità delle condizioni contrattuali applicate, nonché la sussistenza dei requisiti per il rilascio del nulla osta pluriennale ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico sull'immigrazione.

Il nulla osta pluriennale deve contenere l'indicazione del periodo di validità per ciascuno dei tre anni, il quale - trattandosi di impieghi ripetitivi - dovrà necessariamente corrispondere alla validità indicata nel permesso di soggiorno stagionale relativo all'ultimo anno.

Sulla base del nulla osta viene rilasciato allo straniero un unico permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale, il quale non lo esonera però dal richiedere annualmente il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiano all'estero. I visti per le annualità successive alla prima vengono rilasciati dall'autorità diplomatico-consolare dietro esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmesso dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario ed in copia allo sportello unico per l'immigrazione.

 

Conversione di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato

A partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità, può richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, purché rientri nel limite delle quote massime stabilite per lavoro subordinato.

La richiesta rivolta a verificare la sussistenza di una quota per lavoro subordinato, va redatta sul modello V (del quale va compilato il riquadro B) - scaricabile dal sito www.welfare.gov.it e dal sito www.interno.it - ed inviata allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio mediante spedizione postale raccomandata A.R.

Alla domanda va allegato:

a)    copia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità;

b)    contratto di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale redatta sul modello Q sottoscritto dal solo datore di lavoro;

c)    copia di valido documento d'identità del datore di lavoro;

d)    copia del passaporto del richiedente in corso di validità, con i visti d'ingresso per lavoro stagionale e timbro
d'uscita dal territorio nazionale.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro verificano la sussistenza della quota e la regolarità delle condizioni contrattuali applicate. Si precisa che in caso di contratto a tempo parziale, lo stesso non può essere inferiore a 20 ore settimanali e la retribuzione non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato. Nel caso di sussistenza della quota le Direzioni Provinciali del Lavoro rilasciano parere positivo tramite collegamento telematico con gli sportelli unici per l'immigrazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di conversione.

 

Ripartizione delle Quote

Tenuto conto del fabbisogno segnalato e dell'andamento dei flussi di lavoratori extracomunitari nell'anno 2005, viene effettuata la ripartizione delle quote di ingresso tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come da tabelle allegate (cfr. Allegati 2-6). Le Direzioni Regionali del Lavoro assegnatarie provvedono attraverso il SILEN ad attribuire le quote alle Direzioni Provinciali del Lavoro ai fini del rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Inoltre, le quote d'ingresso stabilite dal decreto relativamente a formazione all'estero, pesca marittima, cittadini somali e lavoratori di origine italiana non vengono ripartite a livello regionale ma restano disponibili a livello centrale per assegnazioni rivolte al soddisfacimento delle richieste effettivamente pervenute per tali tipologie agli sportelli unici per l'immigrazione e segnalate a questo Ufficio dalle Direzioni Provinciali del Lavoro tramite le Direzioni Regionali del Lavoro.

Questo Ufficio trattiene una parte delle quote (cfr. Allegato 1) per la costituzione di due distinte riserve a livello centrale: una dedicata all'esecuzione delle cosiddette "Grandi Opere"; l'altra costituita in via precauzionale per avviare Progetti Speciali nell'ambito di forme di collaborazione internazionale e per far fronte a particolari esigenze che si dovessero manifestare nel corso dell'anno.

Per "Grandi Opere" si intendono le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE con delibera n. 121 del 21.12.2001 ed inserti nel D.P.E.F. - Documento di programmazione economica e finanziaria 2004-2007. Le Direzioni Provinciali del Lavoro, a fronte di specifiche richieste di nulla osta al lavoro inviate agli sportelli unici per l'immigrazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.welfare.gov.it (Mod. B-GO), provvedono a verificare che la manodopera deve essere effettivamente adibita alla realizzazione di "Grandi Opere" e, una volta accertata l'esistenza del presupposti per esprimere parere positivo, chiedono a questo Ufficio, tramite le Direzioni Regionali del Lavoro, l'assegnazione delle quote necessarie per il rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Per quanto concerne invece i Progetti Speciali, a fronte di specifiche richieste di nulla osta al lavoro inviate agli sportelli unici per l'immigrazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.welfare.gov.it (Mod. B-PS), le Direzioni Provinciali del Lavoro una volta accertata l'esistenza di tutti i presupposti per esprimere parere positivo chiedono a questo Ufficio, tramite le Direzioni Regionali del Lavoro, l'assegnazione delle quote necessarie per il rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.


IL DIRETTORE GENERALE

 

firmato Giuseppe Maurizio Silveri

*** Allegati omissis ***

 



 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell’Immigrazione

Circolare n. 6/2006

                                                                                              Indirizzi omessi

 

Disposizioni applicative relative al D.P.C.M. del 14.2.2006 concernente  “Programmazione dei flussi di ingresso  dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione Europea nel territorio dello Stato per l’anno 2006”.

 

Si comunica che è stato registrato alla Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.2.2006, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini del nuovi Stati membri dell'Unione Europea nel territorio dello Stato per l'anno 2006.

Il D.P.C.M. stabilisce una quota massima di 170.000 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione Europea.

Sono destinatari del provvedimento i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti è transitoriamente sospesa, in virtù del D.P.C.M. del 20.04.2004, l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n.1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

La quota massima di 170.000 ingressi non viene ripartita a livello regionale.

Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione del lavoratore cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato, stagionale o non stagionale, è tenuto a presentare la preventiva richiesta di nulla osta al lavoro agli sportelli unici per l'immigrazione istituiti presso le Prefetture-UTG, secondo modalità indicate nella circolare del Ministero dell'Interno n. 1 in data 09.02.2006 di seguito richiamate ed integrate.

La presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro deve avvenire utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub-neocomunitari) disponibile sul sito www.interno.it e sul sito www.welfare.gov.it ed è effettuabile esclusivamente mediante raccomandata A.R. spedita da qualunque ufficio postale a decorrere dal primo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del D.P.C.M. del 14.02.2006 in Gazzetta Ufficiale.

Le richieste spedite anteriormente sono irricevibili.

Alle richieste va allegata la fotocopia di un valido documento di identità sia del datore di lavoro che del lavoratore straniero.

Più richieste possono essere cumulativamente inviate con il medesimo plico postale soltanto se presentate dallo stesso datore di lavoro mittente.

Nel caso di nulla osta al lavoro stagionale, l'invio cumulativo di più richieste provenienti da datori di lavoro diversi viene consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati. In base a quanto già comunicato dal Ministero dell'Interno in data 22.02.2006 a proposito dei lavoratori stagionali extracomunitari, le richieste di nulla osta al lavoro stagionale possono essere presentate dalle associazioni di categoria anche per via telematica.

Una volta che gli sportelli unici per l'immigrazione abbiano curato la ricezione delle richieste e provveduto all'inserimento dei dati nel sistema telematico, le Direzioni Provinciali del Lavoro procedono all'istruttoria per la parte di propria competenza, riguardante la verifica del contratto di lavoro applicato e la disponibilità di quote, trasmettendo in forma elettronica il proprio parere agli sportelli unici per l'immigrazione che rilasciano il prescritto nulla osta al lavoro.

Per la verifica delle disponibilità di quote, le Direzioni Provinciali del Lavoro si avvalgono del contatore unico nazionale, collocato all'Interno dell'applicazione informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari (SILEN) messa a disposizione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel sito Intranet (htto://inwelfare/silen) e degli Uffici non ministeriali attraverso il sito Internet (www.welfare.gov.it).

In considerazione dell'elevata disponibilità di quote di lavoratori, neocomunitari nell'anno 2006 e dell'esigenza di espletare quanto più rapidamente possibile in base all'ordine di arrivo delle richieste la trattazione delle pratiche da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro, a differenza di quanto avvenuto nell'anno 2005 vengono eliminati i vari blocchi informatici posti all'interno del contatore unico nazionale. In via precauzionale, resta inserito un blocco informatico numerico al raggiungimento di 100.000 quote.

Si ricorda che nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome in cui non sonò stati istituiti gli sportelli unici per l'immigrazione, in osservanza delle direttive congiunte del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate in data 13.05.2005 le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro sono svolte dagli stessi Uffici già competenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n.334/2004.

Nella Regione Sardegna, le Direzioni Provinciali del Lavoro svolgono le funzioni attribuite agli sportelli unici per l'immigrazione. Pertanto, esse curano direttamente la ricezione delle richieste di nulla osta al lavoro, inseriscono i dati all'interno del sistema SILEN e rilasciano i nulla osta al lavoro avvalendosi dell'apposita modulistica disponibile sul sito Intranet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tenuto conto della difformità di intestazione della modulistica diffusa a livello nazionale e dell'opportunità di evitare disguidi che potrebbero penalizzare gli istanti, si invita a considerare utilmente ricevute anche le richieste presentate con modulistica standard recante come destinatario lo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio provinciale.

Nella Regione Sicilia, nella Regione Friuli Venezia Giulia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano -indipendentemente dall'eventuale collegamento con il sistema telematico dello Sportello unico -gli uffici competenti per il rilascio del nulla osta al lavoro continuano ad avvalersi del sistema SILEN per l'inserimento dei dati relativi alle richieste e per il conteggio delle quote, ferma restando comunque la necessità di comunicare a questa Direzione Generale dell'Immigrazione - ai fini del monitoraggio delle quote -i dati relativi all'effettivo rilascio dei nulla osta al lavoro.

Si segnala che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni al Centro per l'Impiego l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito del provvedimento di nulla osta al lavoro rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione.



IL DIRETTORE GENERALE

firmato Giuseppe Maurizio Silveri