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Roma, 10 marzo 2006

 

Circolare n.35/2006

 

Oggetto: Lavoro – CCNL trasporto merci – Mercato del lavoro – Riepilogo delle principali novità.

 

Sostanzialmente concluso il rinnovo del CCNL (fatta eccezione per la classificazione del personale), si ritiene utile ricapitolare le principali novità introdotte sul mercato del lavoro dai vari accordi che si sono succeduti.

 

In tutti i rinnovi contrattuali il tema del mercato del lavoro è stato tra i più dibattuti per la contrapposizione tra le richieste imprenditoriali di beneficiare delle flessibilità previste dalla legge Biagi (DLGVO n.276/03) e l’impostazione del sindacato di considerare come atipico, e quindi utilizzabile solo in casi particolari, qualsiasi tipo di contratto di lavoro diverso da quello a tempo pieno ed indeterminato.

 

Le soluzioni che sono state convenute nel CCNL in oggetto hanno cercato di mediare tra le due posizioni. Da un lato, si è deciso di congelare per questa tornata contrattuale l’applicazione di due nuove tipologie contrattuali introdotte dalla Biagi (somministrazione a tempo indeterminato e lavoro a chiamata), rinviando al prossimo rinnovo il riesame dell’efficacia di tali contratti. Dall’altro lato, sono state ampliate le possibilità di ricorso alle tipologie contrattuali già conosciute (part-time, contratti a termine, somministrazione a tempo determinato, contratti di inserimento e apprendistato). In particolare sono stati incrementati tetti e casistiche di utilizzo di ciascun contratto, prevedendo per ognuno franchigie minime di salvaguardia. Per quanto concerne i contratti a termine e quelli di somministrazione a tempo determinato (ex lavoro interinale), stante la loro comune finalità, è stato stabilito che l’insieme dei lavoratori assunti con tali contratti, fermi restando i rispettivi limiti percentuali, non può comunque oltrepassare il 27% a livello di azienda e il 47% a livello di unità produttiva rispetto ai dipendenti in forza a tempo indeterminato; in ogni caso, possono essere impiegati complessivamente almeno 10 lavoratori a termine e somministrati.

 

Contratti a termine – In primo luogo sono state ampliate le causali che consentono la stipula di contratti a termine. In secondo luogo è stata raddoppiata (dal 10% al 20% del personale a tempo indeterminato) la quantità massima di contratti stipulabili nelle aziende con oltre 50 dipendenti (per le più piccole è rimasta ferma la percentuale del 25%) e sono state escluse dal quorum alcune causali di frequente utilizzo (intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, fase di avvio di nuove attività o di nuovi servizi per un periodo non superiore a 18 mesi, sostituzione di personale in malattia, infortunio, maternità, aspettativa o sospeso per motivi disciplinari). Infine è stato previsto un limite massimo di durata pari a 36 mesi (compresa l’eventuale proroga del periodo iniziale); tale durata in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, dovrà essere considerata ai fini dell’anzianità di servizio.

 

Part-time – Sono state recepite le disposizioni della legge Biagi sul lavoro supplementare (cioè eccedente l’orario ordinario fino al limite del tempo pieno) e sulle cosiddette clausole elastiche (cioè che consentono di aumentare anche temporaneamente la durata dell’orario ordinario) e flessibili (cioè che consentono di variare la distribuzione dell’orario di lavoro).

Relativamente al lavoro supplementare, sono state specificate le relative causali (incrementi temporanei dell’attività, sostituzione di lavoratori assenti e carenze temporanee di organico) e sono state previste 2 fasce per la sua remunerazione: la prima, comprendente le ore supplementari prestate annualmente dal lavoratore in misura non superiore al 30% dell’orario ordinario (ad esempio 264 ore in caso di part-time a 4 ore giornaliere), da compensarsi con la maggiorazione forfettaria del 18% (comprensiva cioè degli istituti legali e contrattuali) e la seconda, comprendente le ore supplementari eccedenti la prima fascia fino a concorrenza del tempo pieno, da compensarsi con la maggiorazione sempre forfettaria del 40%; le ore svolte oltre il tempo pieno costituiranno lavoro straordinario che sarà trattato secondo le regole generali.

Per quanto concerne i tetti aziendali ai contratti part-time, ferma restando la percentuale del 25% rispetto all’organico in forza, è stata introdotta una franchigia minima di 10 contratti.

 

Somministrazione a tempo determinato – E’ stata sostanzialmente confermata la precedente disciplina contrattuale concernente il lavoro interinale. Le uniche novità riguardano la previsione di una durata massima (36 mesi in analogia con i contratti a termine), l’ampliamento delle causali di utilizzo e l’elevazione al 15% (in precedenza 10%) del tetto massimo di lavoratori somministrati rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato (è rimasta invece ferma la franchigia minima di 5 lavoratori somministrati).

 

Contratto di inserimento – E’ stato disciplinato il contratto di inserimento (ex contratto di formazione e lavoro) sulla base dell’accordo interconfederale dell’11.2.2004. Questi gli aspetti principali:

 

·          la durata del contratto è diversamente modulata a seconda del livello di destinazione (18 mesi per i livelli Quadri, 1°, 2° e 3° Super e 12 mesi per i livelli 3° e 4°);

 

·          il lavoratore può essere inquadrato 2 livelli più in basso rispetto a quello di destinazione (nel caso in cui il livello finale sia il 4°, l’inquadramento può essere inferiore solo di un livello);

 

·          al lavoratore deve essere impartita una formazione teorica di almeno 24 ore sulla prevenzione antinfortunistica e sulla disciplina del rapporto di lavoro e dell’organizzazione aziendale;

 

·          in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento dovrà essere considerata ai fini della maturazione degli scatti di anzianità;

 

·          la facoltà di assunzione con contratto di inserimento non è esercitabile dalle aziende che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti (dal computo sono escluse una serie di ipotesi tra cui la mancata conferma di 5 contratti, i lavoratori dimessi o licenziati per giusta causa, ecc.).

 

Apprendistato – E’ stato disciplinato, l’apprendistato professionalizzante (diretto cioè al conseguimento di una qualifica professionale) che, come è noto, rappresenta il canale più vantaggioso per l’assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni, garantendo alle aziende la fiscalizzazione pressoché totale dei contributi non solo per tutta la durata del rapporto ma anche, in caso di conferma dell’apprendista a tempo indeterminato, per l’anno successivo alla scadenza.

Sono state individuate le figure professionali che è possibile assumere come apprendisti, prevedendo per ognuna di esse uno specifico piano formativo, e sono stati disciplinati i vari aspetti del contratto (durata, trattamento economico, formazione, ecc.). In particolare:

 

·          il contratto di  apprendistato può essere stipulato per tutti i livelli ad eccezione dei quadri e di quello più basso; la sua durata (da 24 a 48 mesi) è diversamente modulata a seconda del livello di assunzione;

 

·          tranne che per gli apprendisti autisti, la cui retribuzione è sostanzialmente equivalente a quella di un autista normale, negli altri casi la retribuzione degli apprendisti è calcolata in percentuale sui minimi contrattuali;

 

·          la durata della formazione è pari a 120 ore annue che possono essere realizzate anche integralmente all’interno dell’azienda;

 

·          l’assunzione di apprendisti non può essere effettuata dalle aziende che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti (sono escluse dal computo le stesse ipotesi indicate sopra per la mancata conferma dei contratti di inserimento).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.31/2006, 146/2005, 23/2005 e 124/2003

 

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