Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com
- http://www.confetra.com
|
Roma, 17 marzo 2006
Circolare n. 38/2006
Oggetto: Previdenza – Proroga dei contratti di
solidarietà – Art. 1, comma 11 del D.L. 6.3.2006,
n. 68, su G.U. n. 54 del 6.3.2006.
Come già avvenuto lo
scorso anno, è stata prorogata anche per tutto il 2006 la possibilità per le
imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS di stipulare i
cosiddetti contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della legge n.
236/93.
Come è noto, quei
contratti sono finalizzati ad incentivare, attraverso benefici contributivi per
le imprese, soluzioni alternative ai licenziamenti. Le imprese interessate
infatti possono concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione
di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un
contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a
seguito della riduzione di orario; uguale contributo viene riconosciuto anche
al lavoratore.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.10/2005 |
|
Allegato uno |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.54
del 6.3.2006 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE
6 marzo 2006, n. 68
Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e
proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni
finanziarie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. ***OMISSIS***
11. All'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006». A tale fine e' autorizzata per l'anno 2006 la
spesa di 35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Art. 2.
***OMISSIS***