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Roma, 17 marzo 2006

 

Circolare n. 38/2006

 

Oggetto: Previdenza – Proroga dei contratti di solidarietàArt. 1, comma 11 del D.L. 6.3.2006, n. 68, su G.U. n. 54 del 6.3.2006.

 

Come già avvenuto lo scorso anno, è stata prorogata anche per tutto il 2006 la possibilità per le imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della legge n. 236/93.

 

Come è noto, quei contratti sono finalizzati ad incentivare, attraverso benefici contributivi per le imprese, soluzioni alternative ai licenziamenti. Le imprese interessate infatti possono concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario; uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.10/2005

 

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n.54 del 6.3.2006 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 6 marzo 2006, n. 68

Misure  urgenti  per  il  reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e
proroga   dei   contratti   di   solidarieta',  nonche'  disposizioni
finanziarie.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
1. ***OMISSIS***
11.  All'articolo 1,  comma 162,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
311,  le  parole:  «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre  2006».  A  tale  fine e' autorizzata per l'anno 2006 la
spesa  di  35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo 1,  comma 7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Art. 2.

                            ***OMISSIS***

 

FINE TESTO