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Roma, 6 aprile 2006
Circolare n. 46/2006
Oggetto: Previdenza – Proroga dei contratti di solidarietà – Art. 1, comma 11, legge 24.3.2006, n.127, su G.U. n.74 del 29.3.2006.
E’ stato convertito
senza modifiche il D.L. n.68/06 che ha prorogato per
tutto il 2006 la possibilità per le imprese con oltre 15 dipendenti non
destinatarie della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà
di cui all’art. 5 della legge n. 236/93.
Come
è noto, quei
contratti sono finalizzati ad incentivare, attraverso benefici contributivi per
le imprese, soluzioni alternative ai licenziamenti. Le imprese interessate infatti possono concordare con i sindacati, per un massimo
di due anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei
dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della
retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario; uguale contributo
viene riconosciuto anche al lavoratore.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.38/2006 |
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Allegato uno |
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M/n |
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G.U. n.74
del 29.3.2006 (fonte Guritel)
LEGGE 24 marzo 2006, n. 127
Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e
proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni
finanziarie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. ***OMISSIS***
11. All'art. 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, le
parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale
fine
e' autorizzata
per l'anno 2006
la spesa di 35 milioni di euro a
valere sul
Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, come rifinanziato dalla tabella
D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 2.
***OMISSIS***
FINE TESTO