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Confederazione Generale
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Roma, 6 aprile 2006
Circolare n. 46/2006
Oggetto: Previdenza – Proroga dei contratti di solidarietà – Art. 1, comma 11, legge 24.3.2006, n.127, su G.U. n.74 del 29.3.2006.
E’ stato convertito
senza modifiche il D.L. n.68/06 che ha prorogato per
tutto il 2006 la possibilità per le imprese con oltre 15 dipendenti non
destinatarie della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà
di cui all’art. 5 della legge n. 236/93.
Come
è noto, quei
contratti sono finalizzati ad incentivare, attraverso benefici contributivi per
le imprese, soluzioni alternative ai licenziamenti. Le imprese interessate infatti possono concordare con i sindacati, per un massimo
di due anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei
dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della
retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario; uguale contributo
viene riconosciuto anche al lavoratore.
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.38/2006 |
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Allegato uno |
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M/n |
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G.U. n.74
del 29.3.2006 (fonte Guritel)
LEGGE 24 marzo 2006, n. 127
Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni eproroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni
finanziarie. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1.1. ***OMISSIS***11. All'art. 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, le
parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale
fine
e' autorizzata
per l'anno 2006
la spesa di 35 milioni di euro a
valere sul
Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, come rifinanziato dalla tabella
D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 2.
***OMISSIS***
FINE TESTO