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Roma, 11 aprile 2006
Circolare n. 48/2006
Oggetto: Autotrasporto – Tachigrafo digitale – Tempi di guida e di riposo –
Regolamento (CE) n.561 del 15.3.2006, su GUCE L102
dell’11.4.2006.
Si conferma che dall’1 maggio
prossimo i veicoli di nuova immatricolazione superiori a 3,5 tonnellate devono
essere equipaggiati con il tachigrafo digitale.
La disposizione è
contenuta negli articoli 27 e 29 del Regolamento Comunitario indicato in
oggetto.
Lo stesso
provvedimento prevede l’introduzione tra un anno (11 aprile 2007) di una nuova
disciplina sui tempi di guida e di riposo in sostituzione di quella attualmente prevista dal Regolamento n. 3820/85.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento per una completa illustrazione delle nuove disposizioni.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegato uno |
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D/t |
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REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del
15 marzo 2006
relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85
e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio
(Testo
rilevante ai fini del SEE)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle
regioni,
deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato alla luce del testo comune approvato dal comitato
di conciliazione l'8 dicembre 2005,
considerando quanto segue:
(1) Nel settore dei trasporti su
strada, il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada intende armonizzare le condizioni di
concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo
al trasporto su strada e al miglioramento delle condizioni di lavoro e della
sicurezza stradale. I progressi compiuti in tale settore dovrebbero essere
consolidati ed incrementati.
(2) La direttiva 2002/15/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente
organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni
mobili di autotrasporto prevede che gli Stati membri adottino le misure che
limitino il tempo di lavoro settimanale massimo dei lavoratori mobili.
(3) Determinate disposizioni del
regolamento (CEE) n. 3820/ 85 relative ai periodi di guida, interruzioni e
riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitari nazionali e
internazionali su strada si sono dimostrate di difficile uniforme
interpretazione, applicazione e controllo in tutti gli Stati membri, data la
loro formulazione alquanto generica.
(4) Per conseguire gli obiettivi
prefissi ed evitare che le regole vigenti vengano disattese è auspicabile che
le suddette disposizioni vengano fatte osservare rigorosamente e uniformemente.
Occorre a tal fine dettare un complesso di regole più semplici e chiare, di immediata comprensione, che possano essere facilmente
interpretate e applicate tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorità
che devono farle osservare.
(5) Occorre che le disposizioni
contenute nel presente regolamento non ostino a che datori di lavoro e
lavoratori possano concordare, tramite contrattazione collettiva o in altro
modo, condizioni più favorevoli per i lavoratori.
(6) È opportuno definire con maggiore
chiarezza l'ambito di applicazione del regolamento, precisando le principali
categorie di veicoli che vi rientrano.
(7) Il presente regolamento dovrebbe
applicarsi al trasporto stradale effettuato sia esclusivamente all'interno
della Comunità che fra Comunità, Svizzera e paesi dell'accordo sullo Spazio
economico europeo.
(8) Le disposizioni dell'accordo
europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti
ai trasporti internazionali su strada del 1o luglio 1970 (AETR), e successive
modificazioni, dovrebbero continuare ad applicarsi ai trasporti su strada di
merci e passeggeri effettuati da veicoli immatricolati negli Stati membri o in
altri paesi parti dell'AETR per tutto il percorso effettuato, se tale percorso
è compiuto da, per o attraverso il territorio della Comunità e quello di un
paese al di fuori della Comunità, della Svizzera e dei paesi parte dell'accordo
sullo Spazio economico europeo. È importante modificare l'AETR entro due anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento per conformarlo alle
disposizioni del medesimo.
(9) Nel caso di trasporto su strada
effettuato impiegando un veicolo immatricolato in un paese terzo che non è
parte dell'AETR, le disposizioni di detto accordo dovrebbero applicarsi alla
parte di tragitto compiuta nel territorio della Comunità o di Stati che sono
parte dell'AETR.
(10) Poiché l'AETR rientra fra le materie
disciplinate dal presente regolamento, la competenza per negoziare e concludere
l'accordo spetta alla Comunità.
(11) Se una modifica delle regole
interne comunitarie in materia richiede una corrispondente modifica dell'AETR,
gli Stati membri dovrebbero procedere di comune accordo affinché tale modifica
sia apportata quanto prima all'accordo, e secondo le procedure ivi previste.
(12) L'elenco delle deroghe dovrebbe
essere aggiornato per tenere conto degli sviluppi registrati dal settore del
trasporto su strada nel corso degli ultimi diciannove anni.
(13) Occorre definire esaurientemente
tutti i termini chiave ed assicurare che il presente regolamento sia applicato
uniformemente. Inoltre, bisogna mirare a un’interpretazione e un’applicazione
uniformi del presente regolamento da parte delle autorità nazionali preposte al
controllo. La definizione di «settimana» fornita dal presente regolamento non
dovrebbe impedire ai conducenti di iniziare la propria settimana di lavoro in
qualunque giorno della settimana.
(14) Per garantire un'attuazione
efficace è essenziale che, dopo un periodo transitorio, le autorità competenti
siano in grado di verificare, nel corso dei controlli stradali, la debita
osservanza dei periodi di guida e di riposo nel giorno in cui è effettuato il
controllo e nei 28 giorni precedenti.
(15) Le regole fondamentali in materia
di periodi di guida devono essere rese più chiare e semplici per permetterne
un'applicazione più efficace ed uniforme, grazie all'impiego del tachigrafo digitale, come stabilito nel regolamento (CEE)
n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di
controllo nel settore del trasporto su strada e nel presente regolamento.
Inoltre, mediante il comitato permanente, le autorità degli Stati membri preposte
all'applicazione si adoperano per raggiungere un'intesa comune
sull'applicazione del presente regolamento.
(16) Il fatto che le disposizioni del
regolamento (CEE) n. 3820/85 abbiano permesso di programmare l'attività di
guida giornaliera in modo da effettuare lunghissimi periodi al volante non
intercalati dalle opportune pause di riposo, ha avuto ripercussioni negative sulla
sicurezza stradale e ha peggiorato le condizioni di lavoro dei conducenti.
Occorre pertanto assicurare che le interruzioni frazionate siano organizzate in
modo da evitare gli abusi.
(17) Il presente regolamento mira a
migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica,
nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per
settimana e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione
che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale
regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle
quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore
a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali disposizioni garantiscono un
riposo adeguato, e tenuto conto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi
anni in materia di applicazione, un sistema di
compensazione per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è più necessario.
(18) In molti casi le operazioni di
trasporto all'interno della Comunità comportano una tratta in traghetto o per
ferrovia. Per tali attività occorre stabilire regole chiare e precise in
materia di periodi di riposo giornaliero e di interruzione.
(19) Nell'interesse della sicurezza
stradale e per una migliore osservanza delle disposizioni in materia, tenuto
conto dell'aumento del volume di traffico transfrontaliero nel trasporto sia di
persone che di cose, è opportuno che nel corso dei controlli stradali e dei controlli
nei locali delle imprese si considerino anche i periodi di guida, i periodi di
riposo e le interruzioni effettuati in altri Stati membri o in paesi terzi e si
accerti se le pertinenti disposizioni siano state adeguatamente e completamente
osservate.
(20) La responsabilità del
trasportatore dovrebbe estendersi all'impresa di trasporto, sia essa persona
fisica o giuridica, senza peraltro escludere la possibilità di agire contro le
persone fisiche che hanno commesso l'infrazione o che hanno istigato o in altro
modo contribuito a violare le disposizioni del presente regolamento.
(21) È necessario che i conducenti che
lavorano per imprese di trasporto diverse forniscano a ciascuna di queste le
informazioni necessarie per permettere loro di ottemperare agli obblighi
previsti dal presente regolamento.
(22) Per incentivare il progresso
sociale ed accrescere la sicurezza stradale, ogni Stato membro dovrebbe poter
continuare ad adottare determinate misure che ritiene opportune.
(23) Le deroghe nazionali dovrebbero
riflettere l'evoluzione nel settore del trasporto su strada e limitarsi a quegli
elementi che attualmente non sono soggetti a dinamiche concorrenziali.
(24) Gli Stati membri dovrebbero
stabilire regole opportune per i veicoli impiegati nei servizi regolari di
trasporto passeggeri operanti entro un raggio di 50 km. Tali regole dovrebbero
garantire un livello di tutela adeguato per quanto attiene a tempi di guida, interruzioni
e periodi di riposo disciplinati.
(25) Per garantire che il presente
regolamento sia applicato in modo efficace è auspicabile che per il controllo
di tutti i servizi regolari passeggeri, siano essi effettuati a livello
nazionale o internazionale, sia adottato lo strumento di registrazione
standard.
(26) Gli Stati membri dovrebbero
stabilire il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione del
presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate.
Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate,
dissuasive e non discriminatorie. Nell'insieme comune di misure a disposizione
degli Stati membri dovrebbe essere prevista anche la possibilità di applicare
il fermo al veicolo in caso di infrazione grave. Le
disposizioni del presente regolamento relative a
sanzioni o procedimenti non dovrebbero pregiudicare le norme nazionali in
materia di onere della prova.
(27) Ai fini di un'applicazione chiara
ed efficace è auspicabile garantire regole comuni in materia di responsabilità
delle imprese di trasporto e dei conducenti in caso di violazione del presente
regolamento. Tale responsabilità può tradursi in sanzioni penali, civili o
amministrative negli Stati membri.
(28) Poiché l'obiettivo dell'azione
prospettata, cioè la definizione di regole comuni chiare in materia di periodi
di guida, interruzioni e periodi di riposo, non può essere realizzato in misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque, vista la necessità di un'azione coordinata,
essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in
base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo
5 del trattato. Il presente regolamento si limita a
quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio
di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29) Le misure necessarie per
l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/
468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa le modalità di esercizio
delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione
(30) Poiché le disposizioni in materia
di età minima dei conducenti sono incluse nella direttiva 2003/59/CE e dovranno
essere trasposte entro il 2009, il presente regolamento richiede unicamente disposizioni
transitorie riguardanti l'età minima del personale viaggiante.
(31) Il regolamento (CEE) n. 3821/85
dovrebbe essere modificato allo scopo di precisare talune disposizioni
specifiche relative alle imprese di trasporto e ai conducenti, accrescere la
certezza delle regole e agevolare le verifiche sull'osservanza delle norme in materia
di periodi di guida e di riposo ai punti di controllo stradali.
(32) Ai fini della certezza del
diritto, occorre altresì modificare il regolamento (CEE) n. 3821/85 per quanto
riguarda le nuove date fissate per l'introduzione del tachigrafo
digitale e la disponibilità della carta del conducente.
(33) Con l’introduzione di un dispositivo di registrazione conformemente al
regolamento (CE) n. 2135/98 e pertanto con la registrazione elettronica delle
attività del conducente sulla sua scheda per un periodo di ventotto
giorni e del veicolo per un periodo di 365 giorni, si consentirà in futuro un
controllo più rapido e ampio su strada.
(34) La direttiva 88/599/CEE prescrive
per i controlli su strada unicamente il controllo dei tempi di guida
giornalieri, dei periodi di riposo giornalieri e delle interruzioni. Con l’introduzione di un sistema di registrazione digitale, i dati del
conducente e del veicolo vengono memorizzati
elettronicamente e potranno essere valutati elettronicamente in loco. Ciò dovrebbe,
nel tempo, consentire un controllo semplice dei periodi di riposo giornalieri,
regolari e ridotti, dei periodi di riposo settimanali, regolari e ridotti, nonché dei riposi ottenuti quale compensazione.
(35) L’esperienza
indica che l’osservanza delle disposizioni del
presente regolamento, e in particolare del tempo di guida massimo prescritto su
un lasso di tempo di due settimane, può essere garantita solo se vengono
eseguiti controlli stradali efficaci ed effettivi in relazione all’intero lasso di tempo.
(36) L'applicazione delle disposizioni
giuridiche relative al tachigrafo digitale dovrebbe
essere coerente con il presente regolamento al fine di garantire un'efficacia
ottimale in materia di monitoraggio e di applicazione di talune disposizioni in
materia sociale relative ai trasporti stradali.
(37) Per ragioni di chiarezza e
razionalizzazione, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3820/85 e
sostituirlo con il presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Il presente regolamento disciplina
periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al
fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto
terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare
le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento
mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati
membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su
strada.
Articolo 2
1. Il presente regolamento
si applica al trasporto su strada:
a) di merci, effettuato da veicoli di
massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore
a 3,5 tonnellate; oppure
b) di passeggeri
effettuato
da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura,
sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati
a tal fine.
2. Il presente regolamento
si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al
trasporto su strada effettuato:
a) esclusivamente
all'interno della Comunità; o
b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi
che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
3. L'AETR si applica, in luogo del
presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che
si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui al
precedente paragrafo 2, ai:
a) veicoli immatricolati nella Comunità o in
Stati che sono parte dell'AETR, per la totalità del tragitto;
b) veicoli immatricolati in un paese terzo
che non ha sottoscritto l'AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato
sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell'AETR;
Le disposizioni dell'AETR
dovrebbero essere allineate con quelle del presente regolamento, affinché le
disposizioni principali del presente regolamento si
applichino, attraverso l'AETR, a tali veicoli per la parte di tragitto compiuta
nel territorio della Comunità.
Articolo 3
Il presente regolamento non si
applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
b) veicoli la cui velocità massima autorizzata
non supera i 40 chilometri orari;
c) veicoli di proprietà delle forze armate,
della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del
mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel
caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di
questi servizi e sotto la loro responsabilità;
d) veicoli, compresi quelli usati per
operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in
situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f)
carri
attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base
operativa;
g) veicoli sottoposti a prove su strada a
fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati
non ancora messi in circolazione;
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di
massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto
non commerciale di merci;
i)
veicoli
commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della
legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il
trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
Articolo 4
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «trasporto su strada»:
qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico,
a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci;
b) «veicolo»: veicoli
a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi ovvero una combinazione di questi
veicoli, ove con tali termini si intende:
«veicolo
a motore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di
rotaie, normalmente adibito al trasporto di passeggeri o di merci,
«trattore»:
qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie,
concepito in particolare per tirare, spingere o azionare
rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine,
«rimorchio»:
qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un veicolo a
motore o ad un trattore,
«semirimorchio»:
un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in
maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo
carico sia sostenuta dal trattore o dal veicolo a motore;
c) «conducente»: chiunque sia addetto
alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di
un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo;
d) «interruzione»: ogni periodo in cui
il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente
al suo riposo;
e) «altre mansioni»: le attività
comprese nella definizione di orario di lavoro diverse
dalla «guida», ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE,
nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di
lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti;
f)
«riposo»:
ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente
del suo tempo;
g) «periodo di riposo
giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può
disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo
giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:
«periodo
di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11
ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare
può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore
senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,
«periodo
di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
h) «periodo di riposo
settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre
liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale
regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
«periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo
di almeno 45 ore;
«periodo
di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che
può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo
6, a una durata minima di 24 ore continuative;
i)
«settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di
lunedì e le ore 24.00 della domenica;
j)
«tempo
di guida»: la durata dell'attività di guida registrata: — automaticamente o
semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I
e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o
manualmente
come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
k) «periodo di guida
giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo
giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra
un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
l)
«periodo di guida
settimanale»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una
settimana; m) «massa massima ammissibile»: la massa limite del veicolo in
ordine di marcia, carico utile compreso;
m) «servizio regolare
passeggeri»: i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione
di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del
16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali
di viaggiatori effettuati con autobus;
n) «multipresenza»:
si parla di multipresenza quando, durante un periodo
di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero
consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo
settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima
ora di multipresenza la presenza di un secondo
conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;
o) «impresa di trasporto»: persona
fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità
giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di
propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto
terzi che per conto proprio.
p) «periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento
in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o
un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo
di guida può essere ininterrotto o frammentato.
CAPO II
PERSONALE VIAGGIANTE, TEMPI DI
GUIDA, INTERRUZIONI E PERIODI DI RIPOSO
Articolo 5
1. L'età minima dei conducenti è
fissata a 18 anni.
2. L'età minima degli assistenti
alla guida è fissata a 18 anni. Ogni Stato membro può tuttavia ridurre l'età
minima degli assistenti alla guida a 16 anni, purché:
a) il trasporto sia
effettuato in un unico Stato membro ed entro un raggio di 50 km dalla base operativa
del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio;
b) la riduzione dell'età minima miri
alla formazione professionale; e
c) nel rispetto dei
limiti fissati in materia d'occupazione dalle disposizioni nazionali dello
Stato membro.
Articolo 6
1. Il periodo di guida giornaliero
non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere
esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.
2. Il periodo di guida settimanale
non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario
di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE.
3. Il periodo di guida
complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve
superare 90 ore.
4. I periodi di guida giornalieri e
settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità
che nei paesi terzi.
5. Il conducente registra fra le
«altre mansioni» i periodi di cui all'articolo 4, lettera e), e quelli
trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano
dal campo di applicazione del presente regolamento,
nonché i tempi di «disponibilità», di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera
c), del regolamento (CEE) n. 3821/85, dall'ultimo periodo di riposo giornaliero
o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di
registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento
dati manuale dell'apparecchio di controllo.
Articolo 7
Dopo un periodo di guida di quattro
ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti
consecutivi, a meno che non inizi un periodo di
riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione
di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due
interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare
l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.
Articolo 8
1. I conducenti rispettano i
periodi di riposo giornalieri e settimanali.
2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco
di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o
settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le
previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11,
tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
3. Un periodo di riposo giornaliero
può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare
o un periodo di riposo settimanale ridotto.
4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto
tra due periodi di riposo settimanale.
5. In deroga alle disposizioni del
paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti
devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo
giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di
riposo giornaliero o settimanale.
6. Nel corso di due settimane
consecutive i conducenti effettuano almeno:
due
periodi di riposo settimanale regolare, oppure
un
periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale
ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di
riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine
del precedente periodo di riposo settimanale.
7. Qualsiasi riposo preso a
compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
8. In trasferta, i periodi di
riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle
opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
9. Un periodo di riposo settimanale
che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.
Articolo 9
1. In deroga alle disposizioni
dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una
nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua
un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo
effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora
complessivamente. Nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta.
2. Il tempo impiegato dal
conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante
nel campo di applicazione del presente regolamento, o
per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente
né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è
considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su
una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una
cuccetta.
3. Il tempo impiegato dal
conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di
applicazione del presente regolamento per rendersi sul luogo ove prende
in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente
regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza
del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli
dipende, è considerato come «altre mansioni».
CAPO III
RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA DI
TRASPORTO
Articolo 10
1. È vietato alle imprese di
trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni
di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci
trasportate, se queste retribuzioni siano di natura
tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l'infrazione
del presente regolamento.
2. Le imprese di trasporto
organizzano l'attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo
che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e
del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai
conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli
regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento
(CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento.
3. Le imprese di trasporto sono
responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche
qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro
o di un paese terzo.
Fatto salvo il diritto degli Stati
membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti
Stati membri possono subordinare tale responsabilità all'infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell'impresa. Gli Stati membri
possono tener conto di ogni prova per dimostrare che
l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile
dell'infrazione commessa.
4. Le imprese, i caricatori, gli
spedizionieri, gli operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e le
agenzie di collocamento di conducenti si assicurano che gli orari di lavoro
concordati contrattualmente siano conformi al presente regolamento.
5. a) Un'impresa di
trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di
controllo in conformità dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che
rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
i)
garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e
dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e
che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano
trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per
conto della stessa;
ii) garantisce che tutti i dati
trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano
conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un
addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente
o a distanza, presso i locali dell'impresa;
b)
Nel presente paragrafo, il termine «trasferimento» corrisponde alla definizione
di cui all'allegato IB, capo I, lettera s), del regolamento
(CEE) n. 3821/85.
c)
Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti sono trasferiti ai sensi
della precedente lettera a), punto i) è stabilito dalla Commissione
conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
CAPO IV
DEROGHE
Articolo 11
Gli Stati membri possono stabilire
interruzioni e periodi di riposo minimi superiori o periodi
di guida massimi inferiori a quelli fissati negli articoli da 6 a 9 per i
trasporti su strada effettuati interamente sul loro territorio. Così facendo
gli Stati membri tengono conto di pertinenti contratti collettivi o altri
accordi conclusi tra le parti sociali. Tuttavia le disposizioni del presente
regolamento rimangono applicabili ai conducenti nell'ambito di
operazioni di trasporto internazionale.
Articolo 12
A
condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere
un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni
degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza
delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul
foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo,
nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo
della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il
punto di sosta appropriato.
Articolo 13
1. Purché ciò non pregiudichi gli
obiettivi indicati all'articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle
disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali,
per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il
territorio di altri Stati membri, applicabili ai
trasporti effettuati impiegando:
a) veicoli di proprietà delle autorità
pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare
servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;
b) veicoli utilizzati o noleggiati senza
conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca
per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività professionale
entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l'impresa;
c) trattori agricoli e forestali utilizzati
per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove è basata
l'impresa che è proprietaria del veicolo o l'ha preso a noleggio o in leasing;
d) veicoli o una combinazione di veicoli di
massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati:
dai
fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della
direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la
consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale, oppure
per
trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio
della sua professione.
Tali veicoli sono utilizzati
solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione
che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
e) veicoli operanti esclusivamente in isole
di superficie non superiore a 2 300 km2, che non siano collegate al resto del
territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il
passaggio di veicoli a motore;
f)
veicoli
elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci
e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei
semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di 50
km dal luogo ove è basata l'impresa;
g) veicoli adibiti a scuola guida per
l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale
e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di
merci a fini di lucro;
h) veicoli impiegati nell'ambito di servizi
fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica,
elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza
urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e
della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
i)
veicoli
da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri senza
fini commerciali;
j)
veicoli
speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
k) veicoli progettuali mobili dotati di
attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi,
per fini didattici;
l)
veicoli
impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle
medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione
animale;
m) veicoli speciali adibiti al trasporto di
denaro e/o valori;
n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di
animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
o) veicoli impiegati esclusivamente su strade
all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali
ferroviari;
p) veicoli utilizzati per il trasporto di
animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai
macelli locali, entro un raggio fino a 50 chilometri.
2. Gli Stati membri informano la
Commissione delle deroghe concesse in base al paragrafo 1; la Commissione provvede a informarne gli altri Stati membri.
3. A condizione di non pregiudicare
gli obiettivi di cui all'articolo 1 e di tutelare opportunamente i conducenti,
uno Stato membro, previa approvazione da parte della Commissione, può concedere
sul suo territorio deroghe di importanza minore al
presente regolamento per i veicoli utilizzati in zone prestabilite con una
densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato, nei
casi seguenti:
servizi
regolari nazionali di trasporto passeggeri, i cui orari siano confermati dalle
autorità (in tal caso possono essere permesse unicamente le deroghe relative
alle interruzioni); e
operazioni
nazionali di trasporto merci su strada, per conto proprio o di altri, che non
hanno impatto sul mercato unico e sono necessarie per mantenere alcuni settori
dell'industria sul territorio interessato, ove le disposizioni di deroga del
presente regolamento impongono un raggio massimo di 100 km.
Il trasporto su strada ai fini di
tale deroga può comprendere un transito ad una zona con una densità di
popolazione pari o superiore a 5 persone per chilometro quadrato per terminare
o iniziare il viaggio. La natura e la portata di tali misure devono essere
proporzionate.
Articolo 14
1. Gli Stati membri, previa
autorizzazione della Commissione, possono derogare all'applicazione delle
disposizioni degli articoli da 6 a 9 per i trasporti effettuati in circostanze
eccezionali, purché la deroga non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo
1.
2. In casi urgenti gli Stati membri
possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30
giorni, notificandola immediatamente alla Commissione.
3. La Commissione informa gli altri
Stati membri di ogni deroga concessa in base al presente
articolo.
Articolo 15
Per i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 3, lettera a), gli Stati membri
provvedono all'adozione di regole nazionali che, nel disciplinare periodi di
guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno
livello di tutela.
CAPO V
PROCEDURE DI CONTROLLO E
SANZIONI
Articolo 16
1. Qualora non risulti
installato nel veicolo l'apparecchio di controllo previsto dal regolamento
(CEE) n. 3821/85, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano:
a) ai servizi regolari passeggeri, in
ambito nazionale; e
b) ai servizi regolari
passeggeri, in ambito internazionale, i cui capolinea si trovano a non più di
50 km in linea d'aria dalla frontiera fra due Stati membri e che effettuano
complessivamente un percorso non superiore a 100 km.
2. L'impresa di trasporto tiene un
orario di servizio e un registro di servizio dal quale debbono
risultare, per ciascun conducente, nome, sede di assegnazione nonché l'orario
prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni
e della disponibilità.
Ogni conducente addetto ad un
servizio di cui al paragrafo 1 è munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio.
3. Il registro di servizio:
a) contiene tutte le indicazioni di cui
al paragrafo 2, per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti;
tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;
b) è firmato dal titolare dell'impresa
di trasporto o da un suo delegato;
c) è conservato dall'impresa di
trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce; su richiesta
dell'interessato l'impresa dà al conducente un estratto del registro di
servizio; ed
d) è presentato e consegnato su
richiesta di un addetto autorizzato.
Articolo 17
1. Per permettere alla Commissione
di elaborare una relazione biennale sull'attuazione da parte degli Stati membri
del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85, nonché
sull'evoluzione dei settori considerati, gli Stati membri comunicano alla Commissione
le necessarie informazioni, utilizzando il formulario tipo stabilito dalla
decisione 93/173 CEE.
2. Le informazioni devono essere
trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno successivo al
biennio cui la relazione si riferisce.
3. Detta relazione indica in che
misura si sia fatto ricorso alle disposizioni di
deroga di cui all'articolo 13.
4. La Commissione trasmette la
relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro tredici mesi dalla
scadenza del biennio cui questa si riferisce.
Articolo 18
Gli Stati membri adottano le
disposizioni necessarie all'attuazione del presente regolamento.
Articolo 19
1. Gli Stati membri stabiliscono le
sanzioni applicabili in caso di infrazione delle
disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 e
adottano i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non
discriminatorie. Nessuna infrazione del presente regolamento
e del regolamento (CEE) n. 3821/85 è soggetta a più d'una sanzione o procedura.
Gli Stati membri notificano alla Commissione tali provvedimenti e le disposizioni
in materia di sanzioni entro la data di cui all'articolo 29,
secondo comma. La Commissione ne informa gli Stati membri.
2. Uno Stato membro autorizza le
autorità competenti a infliggere una sanzione a
un'impresa e/o un conducente per un'infrazione al presente regolamento rilevata
sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche
qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato
membro o di un paese terzo.
In via eccezionale, allorquando viene constatata un'infrazione:
che
non è stata commessa sul territorio dello Stato membro interessato, e
che
è stata commessa da un'impresa stabilita o da un conducente la cui sede di
lavoro è situata in un altro Stato membro o in un paese terzo,
fino al 1o gennaio
2009 uno Stato membro, anziché imporre una sanzione, può notificare
l'infrazione all'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo in
cui l'impresa è stabilita o il conducente ha la sua sede di lavoro.
3. Allorché
uno Stato membro avvia procedimenti o infligge una sanzione per una particolare
infrazione, esso fornisce per iscritto al conducente le debite prove.
4. Gli Stati membri provvedono
affinché un sistema di sanzioni proporzionate, che possono
includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del
presente regolamento o del regolamento (CEE) n. 3821/85 da parte delle imprese
o dei caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori
e agenzie di collocamento conducenti ad esse associati.
Articolo 20
1. Il conducente conserva le prove
fornite da uno Stato membro relative a sanzioni o all'avvio di procedimenti per
un periodo di tempo sufficiente ad evitare che la medesima infrazione del
presente regolamento sia soggetta ad un secondo procedimento o sanzione
conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il conducente presenta le prove
di cui al paragrafo 1 su richiesta.
3. Il conducente che presti la
propria attività presso diverse imprese di trasporto è
tenuto a fornire a ciascuna di esse le informazioni necessarie per garantire il
rispetto delle disposizioni del capo II.
Articolo 21
Per affrontare i casi in cui uno
Stato membro ritenga che vi sia stata una violazione
del presente regolamento tale da poter chiaramente compromettere la sicurezza
stradale, lo Stato membro dà potere all'autorità competente di procedere al
fermo del veicolo in questione fino alla rimozione della causa della violazione.
Gli Stati membri possono obbligare il conducente ad osservare un periodo di
riposo giornaliero.
Gli Stati membri, se del caso,
possono inoltre ritirare, sospendere o limitare la licenza dell'impresa qualora
essa sia stabilita nello Stato membro in questione o ritirare, sospendere o
limitare la patente di guida del conducente. La Commissione, deliberando secondo
la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sviluppa orientamenti volti a
promuovere un'applicazione armonizzata delle disposizioni del presente articolo.
Articolo 22
1. Gli Stati membri si accordano
assistenza reciproca ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del
relativo controllo.
2. Le competenti autorità degli
Stati membri si comunicano periodicamente le informazioni disponibili
concernenti:
a) le violazioni delle disposizioni del
capo II commesse da non residenti e le eventuali sanzioni applicate;
b) eventuali sanzioni applicate da uno Stato
membro ai propri residenti per tale genere di violazioni commesse in altri Stati
membri.
3. Gli Stati membri inviano
periodicamente informazioni pertinenti sull'interpretazione e l'applicazione, a
livello nazionale, delle disposizioni del presente regolamento alla
Commissione, che mette tali informazioni a disposizione degli altri Stati
membri in forma elettronica.
4. La Commissione facilita il
dialogo tra gli Stati membri in materia di interpretazione
e applicazione nazionali del presente regolamento per il tramite del comitato
di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
Articolo 23
La
Comunità intraprende con i paesi terzi i negoziati che risultassero
necessari per l'applicazione del presente regolamento.
Articolo 24
1. La Commissione è assistita dal
comitato istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE)
n. 3821/ 85.
2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno.
Articolo 25
1. Su
richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione:
a) procede all'esame dei casi in cui
sussistono differenze nelle modalità di attuazione ed esecuzione delle
disposizioni del presente regolamento, in particolare sui periodi di guida, le
interruzioni e i periodi di riposo;
b) chiarisce le disposizioni del presente
regolamento al fine di favorire un approccio comune.
2. Riguardo ai
casi di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta una decisione in merito ad un
approccio raccomandato, in applicazione della procedura di cui all'articolo 24,
paragrafo 2. Essa comunica la propria decisione al Parlamento europeo,
al Consiglio e agli Stati membri.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26
Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è
modificato come segue:
1) L'articolo 2 è sostituito dal
seguente:
«Articolo
2 Ai fini del presente
regolamento vengono applicate le definizioni figuranti
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98.
2) All'articolo 3, i paragrafi 1, 2
e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'apparecchio di controllo è montato e
utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci
ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati
all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 561/2006. I veicoli di cui all'articolo
16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e i veicoli che erano stati esonerati dal campo di applicazione del
regolamento (CEE) n. 3820/85 ma che non lo sono più ai sensi del regolamento
(CE) n. 561/2006 dispongono di un periodo fino al 31 dicembre 2007 per
conformarsi a tale requisito.
2. Gli Stati membri possono esonerare i
veicoli di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3 del
regolamento (CE) n. 561/2006 dall'applicazione del presente regolamento. 3.
Previa autorizzazione della Commissione, gli Stati membri possono esonerare
dall'applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per le
operazioni di trasporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 561/2006.»
3) All'articolo 14, il paragrafo 2
è sostituito dal seguente:
«2. L'impresa conserva i fogli di
registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i tabulati
per conformarsi all'articolo 15, paragrafo 1, in ordine cronologico e in forma
leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione
e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta.
L'impresa fornisce altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente
ai conducenti interessati che le richiedono e gli
stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o
consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.»
4) L'articolo 15 è modificato come
segue:
Al
paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Ove la carta del conducente sia danneggiata, non funzioni correttamente
o non sia in possesso del conducente, quest'ultimo deve:
a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo
guidato dal conducente, inserendo su tale tabulato:
i) informazioni che consentono di identificare il conducente
(nome, numero della carta del conducente o della patente
di guida), compresa la firma;
ii) i periodi di cui al paragrafo 3,
secondo trattino, lettere b), c) e d).
b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall'apparecchio di
controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo
rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che
consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del
conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.»
Al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando i conducenti si allontanano dal
veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo
montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo
trattino, lettere b), c) e d), devono:
a) se il veicolo è munito di apparecchio
di controllo in conformità dell'allegato I, essere inseriti sul foglio di
registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in
maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; oppure
b) se il veicolo è munito di apparecchio
di controllo in conformità dell'allegato IB, essere inseriti sulla carta del conducente
grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di
controllo.
Se vi è più di un conducente a bordo del veicolo munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato IB,
essi provvedono a inserire le loro carte di conducente nella fessura giusta del
tachigrafo.»
Al paragrafo 3, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) “altre mansioni”, ossia attività diverse dalla guida, secondo la definizione di
cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario
di lavoro delle persone che effettuano operazioni
mobili di autotrasporto (*), ed anche altre attività per lo stesso o un altro
datore di lavoro, all'interno o al di fuori del settore dei trasporti, devono
essere registrate sotto il simbolo (simbolo omesso).
c) “i tempi di disponibilità” secondo la definizione di cui
all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE
devono essere anch'essi registrati sotto tale simbolo (simbolo omesso)..
Il paragrafo 4 è abrogato.
Il
paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. a) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un
apparecchio di controllo conforme all'allegato I, deve
essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:
i) i fogli di registrazione della
settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici
giorni precedenti,
ii) la carta del conducente se è titolare di una
siffatta carta, e
iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti
nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come richiesto dal
presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.
Tuttavia, dopo il 1o gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai
punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso e
i ventotto giorni precedenti.
b) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un
apparecchio di controllo conforme all'allegato IB, deve essere in grado di
presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:
i) la carta di conducente di cui è titolare,
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti
durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito
dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/ 2006, e
iii) i fogli di registrazione
corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui
in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo
conforme all'allegato I.
Tuttavia, dopo il 1o gennaio 2008, i periodi di tempo di cui al
punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.
c) Un agente abilitato al controllo può verificare il rispetto
del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l'esame dei fogli di registrazione,
dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall'apparecchio di
controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi,
attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di
giustificare l'inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui all'articolo
16, paragrafi 2 e 3.»
Articolo 27
Il
regolamento (CE) n. 2135/98 è modificato come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 1, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
«1. a) Dal ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che
modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 (*), i
veicoli immessi in circolazione per la prima volta dovranno essere muniti di un
apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato IB del
regolamento (CEE) n. 3821/85.
2. All'articolo 2,
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente entro il
ventesimo giorno dopo il giorno di pubblicazione del regolamento (CE) n.
561/2006.»
Articolo 28
Il regolamento (CEE) n. 3820/85 è
abrogato e sostituito dal presente regolamento.
Ciò nondimeno, i paragrafi 1, 2 e 4
dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 continuano
ad essere di applicazione sino alle date stabilite dall'articolo 15, paragrafo
1, della direttiva 2003/59/CE.
Articolo 29
Il presente regolamento entra in
vigore l'11 aprile 2007, ad eccezione dell'articolo 10,
paragrafo 5, dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 27, che entrano
in vigore il 1o maggio 2006.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 15 marzo 2006.
Per
il Parlamento europeo Il
presidente J.BORRELL FONTELLES |
Per
il Consiglio Il
presidente H. WINKLER |