Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 28 aprile 2006
Circolare n.55/2006
Oggetto: Autostrade – Ristorni pedaggi anno 2005 –
Scadenza del 20 luglio 2006 – Delibere C.C.A.A.
nn. 3, 4 e 5 su S.O. alla G.U. n. 87 del 13.4.2006.
Fino al 20 luglio
2006 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ristorno sui
pedaggi autostradali pagati dalle imprese di autotrasporto
nell’anno 2005.
Sono ammesse al beneficio
le imprese di autotrasporto in conto proprio e in
conto terzi, nazionali e comunitarie, nonché loro cooperative e consorzi; i
ristorni si applicano esclusivamente sui pedaggi, pagati con un sistema a
fatturazione differita, riferiti a autoveicoli classificati secondo il sistema
autostradale assi-sagoma nelle categorie B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni
e autoarticolati) di categoria EURO 1 e superiori.
Com’è noto, la novità di quest’anno riguarda
il nuovo criterio di determinazione dei ristorni premia i veicoli meno
inquinanti. In particolare l’ammontare dei pedaggi effettivamente pagato deve
essere moltiplicato per i seguenti coefficienti diversificati
a seconda della classe ecologica degli autoveicoli:
Tipologia di autoveicolo |
Coefficiente moltiplicatore |
EURO
3 e superiori |
1,5 |
EURO
2 |
1 |
EURO
1 |
0,5 |
EURO
0 |
esclusi dai benefici |
Il risultato
ottenuto costituisce l’ammontare di riferimento per il calcolo del ristorno
che, come in precedenza, è stato fissato in misura crescente in funzione del maggior
volume di traffico autostradale effettuato. Per le imprese che abbiano effettuato almeno il 10 per cento dei transiti autostradali
nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00, ovvero
uscita tra le 2,00 e le 6,00) è stato confermato un ulteriore sconto.
Volume
pedaggi annuo (ricalcolato col coefficiente moltiplicatore) euro |
Ristorno % |
Volume
pedaggi annuo per transiti notturni (ricalcolato col coefficiente moltiplicatore) euro |
Ulteriore ristorno % |
da 51.646 a 206.583 |
10 |
da 5.164,6 a 20.658,3 |
1 |
oltre 206.583 fino a 516.547 |
15 |
oltre 20.658,3 fino a 51.654,7 |
1,5 |
oltre 516.547 fino a 1.032.914 |
20 |
oltre 51.654,7 fino a 103.291,4 |
2 |
oltre 1.032.914 fino a 2.582.284 |
25 |
oltre 103.291,4 fino a 258.228,4 |
2,5 |
oltre 2.582.284 |
30 |
oltre 258.228,4 |
3 |
Le domande devono essere
inviate, a pena di esclusione, al Comitato Centrale
dell’Albo Autotrasportatori tramite raccomandata A.R. utilizzando i moduli
redatti dallo stesso Comitato, reperibili nel sito internet www.alboautotrasporto.it.
(diversificati per le imprese in conto terzi e in conto proprio). Le richieste
riferite a oltre 10 veicoli devono essere obbligatoriamente trasmesse
su supporto magnetico utilizzando l’apposito programma disponibile nel suddetto
sito internet.
La definizione dello
sconto spettante, nonché la verifica dell’ammontare di
traffico svolto nelle ore notturne, verranno eseguite dalle società
concessionarie autostradali che provvederanno poi ad accreditare il relativo
importo in occasione della fatturazione nei confronti degli aventi diritto.
Per le imprese
organizzate in forma cooperativa o consortile, nonché
per quelle aderenti a cooperative di servizi, la domanda deve essere presentata
dal raggruppamento. Il raggruppamento che non abbia raggiunto come traffico
notturno almeno il 10 per cento del totale dei pedaggi, dovrà fornire su
supporto magnetico ulteriori dati (utilizzando il programma informatico
“transiti notturni conto terzi” disponibile sul citato sito internet) al fine
di consentire alle società concessionarie autostradali di concedere il ristorno
alle singole aziende associate che ne avessero eventualmente
diritto.
Deviazioni obbligatorie estive
Le imprese di autotrasporto che abbiano dovuto percorrere la deviazione
autostradale obbligatoria della A14 nel periodo estivo possono inoltre
presentare domanda, tramite l’apposito modulo redatto dal Comitato Centrale
dell’Albo ed entro la scadenza del 20 luglio, per ottenere il rimborso dei
pedaggi pagati. In particolare sono rimborsabili i pedaggi riferiti al seguente
transito:
Deviazione obbligatoria |
Periodo |
Orario di percorrenza |
Veicoli beneficiari |
Autostrada
A14 tratto tra Pesaro e Termoli |
dal 20.6.2005 al 12.9.2005 |
dalle 19.00 alle 5.00 |
classi 4 e 5 (veicoli 4 o più assi) |
f.to dr. Piero M. Luzzati |
|
|
Allegati tre |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 87 del 13.4.2006
(fonte guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 30 marzo 2006
Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei
pedaggi autostradali 2005, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.
esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto di
terzi. (Deliberazione n. 3/06).
IL COMITATO CENTRALE
per l'albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 30 marzo 2006;
Delibera:
1. Ai soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 14/05,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2005, che
si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate ed effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2005 al
31 dicembre 2005 con veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3 e categorie
superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5.
2. La predetta riduzione si applica secondo i seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da
ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
0,5 per i veicoli Euro 1;
1 per i veicoli Euro 2;
1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come
sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
=====================================================================
Fatturato globale annuo in euro | % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00 | 10%
da 206.583,01 a 516.457,00 | 15%
da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 20%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 25%
oltre 2.582.284,00 | 30%
La riduzione del pedaggio sara' pertanto applicata solo a favore
dei soggetti sopra indicati che nel corso dell'anno 2005 abbiano
realizzato un fatturato globale annuo pari o superiore a euro
51.646,00.
3. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -
nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 - almeno il 10% del
fatturato aziendale in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in
autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita
dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, e' applicata una ulteriore
riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi
effettuati nelle ore notturne, secondo le modalita' indicate nel
punto 8 della delibera n. 14/05.
4. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data del 1° gennaio 2005, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
5. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto,
trasmette entro il termine ultimo del 20 luglio 2006, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in
bollo, utilizzando un modulo conforme all'allegato alla presente
delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e'
reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it
I soggetti aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione
compensata per piu' di 10 veicoli a motore, devono obbligatoriamente
trasmettere su supporto magnetico il prospetto compilato utilizzando
l'apposito programma disponibile sul sito Internet
www.alboautotrasporto.it sezione pedaggi, contenente, per ciascun
veicolo a motore: la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2,
Euro 3 o superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della
tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
I soggetti aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione
compensata per non piu' di 10 veicoli a motore devono
obbligatoriamente compilare il quadro L-CT contenente per ciascun
veicolo a motore: la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2,
Euro 3 o superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della
tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
I veicoli a motore per i quali non e' stato abbinato, nel corso del
2005, alcun apparecchio Telepass o Viacard, non devono essere
riportati all'interno del predetto prospetto o quadro.
Copia della domanda e degli annessi quadri allegati possono essere
trasmessi su supporto magnetico, fermo restando l'obbligo di
trasmettere l'originale cartaceo della domanda regolarmente compilata
e sottoscritta. In tal caso, presso lo stesso sito e' scaricabile il
programma per la compilazione del quadro D da parte dei
raggruppamenti di imprese.
La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati
a macchina oppure in carattere stampatello.
6. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo,
che richiede i benefici;
generalita' del titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in
alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea devono allegare copia della licenza comunitaria
di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE
881/92 del 26 marzo 1992.
7. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli
ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 8 a 12 della
presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro
errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di
procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda, ai fini
della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti
benefici.
8. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che
richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade
consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di
individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici
indicati nella domanda;
l'indicazione, per ciascun veicolo a motore per il quale si
chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa,
della categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore), del
numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso
abbinato nell'anno 2005. Tale indicazione dovra' avvenire con le
modalita' indicate nel precedente punto 5, a seconda del numero di
veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
Ai fini della verifica della categoria ambientale di appartenenza,
le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea, nonche' i raggruppamenti iscritti all'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi che abbiano fra i propri
soci imprese aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea,
devono allegare altresi' alla domanda copia delle carte di
circolazione o di altra equipollente documentazione da cui si possa
evincere la categoria ecologica dei veicoli appartenenti alle
predette imprese estere per i quali e' richiesta la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali.
9. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2005.
Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2005 devono compilare il
quadro A allegato alla domanda, indicando se tale iscrizione sia
stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n.
298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento
di sede.
10. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unione
europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2005.
Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria
rilasciata nel corso dell'anno 2005 devono compilare il quadro B
allegato alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per
la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
11. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, societa' consortile)
iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi:
a) i raggruppamenti - comprese le cooperative a proprieta'
indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse
dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che
effettuano trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito
spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del
raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti
a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in
sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo
l'obbligo di indicare nel D allegato alla domanda, per tutte le
imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori,
denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci,
ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in
altro Paese U.E., denominazione, numero e data di rilascio della
licenza comunitaria, di cui queste ultime risultino titolari,
allegandone copia;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate, anche imprese titolari di licenza in conto proprio, il
raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al Comitato
centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco delle
imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per
ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2005,
sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione
per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il
raggruppamento dovra' altresi' compilare il quadro F allegato alla
domanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese che siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora aventi sede in altro Paese U.E., siano titolari di licenza
comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti
soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria,
allegandone copia.
Nel caso in cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori
abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2005, deve
essere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.
Nel caso in cui i soci aventi sede in un altro Paese dell'Unione
europea, titolari di licenza comunitaria, abbiano ottenuto tale
licenza nel corso dell'anno 2005, deve essere compilato anche il
quadro IT2, allegato alla domanda;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supporto
magnetico, un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal
sito www.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni conto
terzi», nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata
iscritta all'Albo ovvero titolare di licenza comunitaria, i codici
dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal
raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne,
viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute
nel punto 8 della delibera n. 14/05, tenuto conto della loro
appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettua
trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il
programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti notturni conto proprio». In tal caso, alle imprese che
hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le
modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 14/05, calcolata
sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
12. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, societa' consortile)
avente sede in altro Paese dell'Unione europea titolare di licenza
comunitaria:
a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla
domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio
devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte
del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi
effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto
fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del
beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D
allegato alla domanda, per tutte le imprese di autotrasporto socie
aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numero
e data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino
titolari, allegandone copia, ovvero, per le imprese socie iscritte
all'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di
iscrizione al predetto Albo;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate, anche imprese italiane titolari di licenza in conto
proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al
Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco
delle imprese italiane associate titolari di licenza in conto
proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel
corso dell'anno 2005, sulla base del quale sara' riconosciuto
l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il
raggruppamento dovra' inoltre compilare il quadro F allegato alla
domanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli;
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte all'Albo
degli autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di rilascio della licenza
comunitaria di cui le stesse risultino titolari, che deve essere
allegata in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori.
Nel caso in cui i soci titolari di licenza comunitaria abbiano
ottenuto il rilascio di tale licenza nel corso dell'anno 2005 deve
essere compilato il quadro UE1.
Nel caso in cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori
abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2005, deve
essere compilato il quadro UE2;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supporto
magnetico, un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal
sito www.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni conto
terzi», nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata
titolare di licenza comunitaria ovvero iscritta all'Albo, i codici
dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal
raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne,
viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute
nel punto 8 della delibera n. 14/05, tenuto conto della loro
appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettua
trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il
programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti notturni conto proprio». In tal caso, alle imprese che
hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le
modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 14/05, calcolata
sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
13. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dell'anno 2005, debbono presentare una distinta
domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
14. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2005, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
15. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni
compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 14/05
del Comitato centrale, e' calcolato unicamente sulla base
dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2005 e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2006.
16. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai
soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
17. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2006
Il presidente: De Lipsis
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 30 marzo 2006
Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi
autostradali 2005 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti
l'attivita' di autotrasportatore di cose in conto proprio.
(Deliberazione n. 4/06).
IL COMITATO CENTRALE
per l'albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 30 marzo 2006;
Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli euro 1, euro 2, euro 3 e
categorie superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a
svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle
imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione
compensata, a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005,
commisurata al volume del fatturato globale annuo in pedaggi ed ad
un'ulteriore riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in
pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada
dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero con uscita dopo le ore
02,00 e prima delle ore 06,00, secondo le modalita' contenute nella
delibera 14 del 28 settembre 2005, del Comitato centrale, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2005.
2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano
alle imprese titolari di licenza in conto proprio alla data del
31 dicembre 2004. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le
societa' consortili titolari di licenza per conto proprio
successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui
sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio
della licenza.
4. Le riduzioni spettano altresi' alle imprese che svolgono
attivita' di autotrasporto in conto proprio aventi sede in uno dei
Paesi dell'Unione europea. Tali imprese, nel compilare la domanda,
dovranno compilare il quadro G allegato alla domanda fornendo
l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle
autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie delle carte di
circolazione di tali veicoli.
5. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che
svolgono attivita' di autotrasporto in conto proprio dovranno
trasmettere al Comitato centrale domanda redatta e sottoscritta
utilizzando il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto
dei successivi punti 6, 7, 8 e 9, indicando il/i codice/i di
fatturazione ovvero il codice/i cliente rilasciato/i alla forma
associata dalla/e societa' concessionaria/e.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il
raggruppamento deve compilare il quadro H allegato alla domanda,
fornendo l'elenco delle imprese associate e indicando il fatturato
autostradale realizzato da ciascuna di esse nell'anno 2005, sulla
base del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni
singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, il
raggruppamento deve compilare il quadro I allegato alla domanda
indicando, oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna di
esse, anche l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte sia imprese
titolari di licenze in conto proprio sia imprese comunitarie che
effettuano trasporti in conto proprio, dovranno essere compilati
entrambi i quadri H ed I, rispettivamente, per le imprese socie
italiane e comunitarie.
Ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata titolare di
licenza per conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il
programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it, denominato
«transiti notturni conto proprio».
6. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro
il termine ultimo del 20 luglio 2006 a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci,
36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo
conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte
integrante. La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere
compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
I soggetti aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione
compensata per piu' di 10 veicoli a motore, devono obbligatoriamente
trasmettere su supporto magnetico il prospetto compilato utilizzando
l'apposito programma disponibile sul sito Internet
www.alboautotrasporto.it sezione pedaggi, contenente, per ciascun
veicolo a motore: la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2,
Euro 3 o superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della
tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
I soggetti aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione
compensata per non piu' di 10 veicoli a motore devono
obbligatoriamente compilare il quadro L-CP contenente per ciascun
veicolo a motore: la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2,
Euro 3 o superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della
tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
7. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
a) denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede il
beneficio;
b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;
c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in
alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea
devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
8. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli
ulteriori elementi indicati nel succes-sivo punto 9 della presente
delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata
indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di
procedere alla definizione della istruttoria della domanda, ai fini
della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti
benefici.
9. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:
a) numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di
cui e' titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quanto
previsto al punto 4 per le imprese aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea;
b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente
intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice/i di
fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati
nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade e' costituita da
nove cifre.
c) l'indicazione, per ciascun veicolo a motore per il quale si
chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa,
della categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore), del
numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso
abbinato nell'anno 2005. Tale indicazione dovra' avvenire con le
modalita' indicate nel precedente punto 6, a seconda del numero di
veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
Ai fini della verifica della categoria ambientale di appartenenza,
le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea, nonche' i raggruppamenti italiani che abbiano
fra i propri soci imprese aventi sede in un altro Paese dell'Unione
europea, devono allegare altresi' alla domanda copia delle carte di
circolazione o di altra equipollente documentazione da cui si possa
evincere la categoria ecologica dei veicoli appartenenti alle
predette imprese estere per i quali e' richiesta la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali.
10. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2006
Il presidente: De Lipsis
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 30 marzo 2006
Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi
autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2005
per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' di
autotrasportatore di cose per conto di terzi e di autotrasportatore
di cose per conto proprio. (Deliberazione n. 5/06).
IL COMITATO CENTRALE
per l'albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 30 marzo 2006;
Delibera:
1. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradali
relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte
autostradali della A14, ai sensi dell'accordo di programma stipulato
in data 9 giugno 2005 e di cui al successivo punto 2, e' soggetta a
rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati nel
periodo compreso tra il 20 giugno ed il 12 settembre 2005, dalle ore
19,00 alle ore 05,00, dai veicoli delle classi 4 e 5 sulla tratta
della A14 compresa tra le stazioni di Pesaro e Termoli, nel doppio
senso di marcia in disponibilita' delle imprese di cui ai successivi
punti 4 e 5.
3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione differita mediante fatturazione e sono effettuati
direttamente dalla Societa' che gestisce tale sistema di pagamento
differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi
titolo al rimborso.
4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle
societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo
II, Sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.
I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore di imprese o
raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di
licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
5. I predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e dei
raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio, risultino
titolari di licenza in conto proprio, nonche' in favore delle imprese
e dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.
6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa' consortile, entro il termine ultimo del 20 luglio 2006, pena
l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via
Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda in bollo, utilizzando,
in relazione all'attivita' esercitata, un modello conforme ad uno
degli allegati alla presente delibera, di cui formano parte
integrante.
7. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla
data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa'
consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto
associativo.
8. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci imprese italiane
e/o comunitarie che esercitano l'attivita' di autotrasporto di cose
per conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A.
9. Qualora di un raggruppamento facciano parte anche imprese
italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento
stesso dovra' altresi' compilare il quadro 1/B.
10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, lo stesso
raggruppamento dovra', inoltre, compilare il quadro 1/C.
11. Qualora del raggruppamento facciano parte soggetti che non
esercitano attivita' di autotrasporto di cose, ne' per conto di
terzi, ne' in conto proprio, deve essere compilato, a pena di
esclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spazio
la parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamento
relativo ai viaggi effettuati da veicoli appartenenti a tali
soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in sede
di quantificazione del beneficio richiesto.
12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi
sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attivita'
deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui al
regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla
domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini
richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia
stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2005,
sara' sufficiente indicare tale circostanza attraverso una
dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere
altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.
13. Le imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in conto
proprio, aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, debbono
compilare il quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoli
che hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il
rimborso della quota di pedaggio e debbono altresi', fornire le
fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
14. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che
esercitano l'attivita' in conto proprio, debbono compilare il quadro
2/B per fornire i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro
2/C per i soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
allegando, in questo ultimo caso, fotocopia delle carte di
circolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C.
15. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dalla Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2006
Il presidente: De Lipsis