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Roma, 31 maggio 2006

 

Circolare n.64/2006

 

Oggetto: Lavoro – Crisi aviaria – Estensione degli ammortizzatori sociali all’indotto – Delibera del Ministero del Lavoro del 4.5.2006 - Messaggio INPS n. 14786 del 19.5.2006.

 

Il Ministero del Lavoro ha ricompreso tra i destinatari degli ammortizzatori sociali per la crisi aviaria le aziende che operano in ambito portuale (imprese di spedizione, silos, terminal, ecc.) che si occupano delle operazioni di import-export e di distribuzione di materie prime utilizzate per i mangimi.

 

La decisione ministeriale, pur se successiva alla fase più acuta della crisi, recepisce la richiesta della Confetra di considerare, accanto alle categorie più direttamente colpite, anche l’intera filiera logistica aggiungendo all’autotrasporto (per definizione già destinatario degli ammortizzatori sociali in quanto previdenzialmente inquadrato nell’industria) le attività di spedizione e di deposito (entrambe inquadrate nel terziario).

 

Come è noto, gli ammortizzatori legati all’aviaria sono finanziati da 100 milioni di euro e comprendono una forma speciale di CIGS con tempistiche e modalità più snelle rispetto a quelle tradizionali. In base al messaggio in oggetto infatti le aziende interessate devono presentare le domande direttamente all’INPS allegando un verbale di consultazione sindacale e un’autodichiarazione attestante lo svolgimento in maniera prevalente di attività connesse alla produzione avicola; i periodi di cassa integrazione non possono superare i 180 giorni (anche non continuativi) e devono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2006.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 27/2006

 

Allegati due

 

M/t

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INPS

Direzione CentralePrestazioni a Sostegno del Reddito

 

Messaggio n.  14786 del 19.5.2006

  

OGGETTO: Crisi delle imprese operanti nel settore avicolo.

In data 22 febbraio 2006 si è svolta presso il Ministero del Lavoro una riunione sulla crisi delle aziende avicole che ha dato luogo ad un accordo per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale e di mobilità. 

La somma resa disponibile per il finanziamento ammonta a 100.000.000,00 di euro. In tale somma vanno considerate l’erogazione della prestazione, gli assegni al nucleo familiare, se dovuti, e la contribuzione figurativa.

Si allega, copia dei verbali di riunione del tavolo di coordinamento del 5 maggio 2006 e del 23 marzo 2006, e dell’accordo sottoscritto in data 22 febbraio 2006 (all. 1). 

 Stanziamento delle risorse finanziarie e relativa ripartizione

E’ stato affidato all’INPS il compito di monitorare la spesa dello stanziamento di 100.000.000 di euro stabilito dal decreto in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Per ottenere un’equa ripartizione fra tutte le Regioni della cifra su indicata, è stata prevista una prima fase durante la quale l’INPS autorizzerà le relative prestazioni, fino alla concorrenza del 30% della somma stanziata (30.000.000 di euro).

Raggiunta a livello nazionale una quantità di domande che copre tale cifra, si valuterà l’incidenza di ogni regione sul richiesto e si calibrerà successivamente tramite un altro accordo presso il Ministero, la ripartizione della restante somma di 70.000.000 di euro.

Accordi e consultazione sindacale

Gli accordi sono stipulati tra Regione e Associazioni di categoria.

Il verbale di consultazione sindacale sarà sottoscritto dall’azienda interessata, eventualmente assistita dall’Associazione di appartenenza che ha sottoscritto l’accordo regionale: i relativi verbali vanno allegati alle domande.

Il verbale di accordo deve essere posto a conoscenza dei lavoratori interessati ed è a carico dell’azienda la notifica della sospensione in CIGS al lavoratore.

Si ricorda che il lavoratore sospeso in cigs, qualora inizi un rapporto di lavoro, deve darne immediata comunicazione alla sede competente. In caso di mancata comunicazione, infatti, l’Istituto è obbligato a recuperare le somme erogate per integrazione salariale per tutto il periodo concesso. 

Nel verbale va evidenziato:

-       che l’azienda rientra nel campo di applicazione della crisi del settore avicolo

-       l’impossibilità per le aziende di accedere ai trattamenti di cui all’art. 12 commi 1 e 2 della L. 223/91

-       che i lavoratori che saranno collocati in CIGS o in mobilità non beneficino di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connessi alla sospensione dell’attività lavorativa anche con oneri a carico della Regione per il periodo  di sospensione

-       l’indicazione dell’organico dell’unità produttiva interessata distinto in dirigenti, quadri e operai e del numero massimo dei lavoratori sospesi nel periodo di CIGS richiesto, indicando per tali lavoratori: il CCNL applicato, o un eventuale altro contratto applicato in azienda, la tipologia del rapporto di lavoro, il livello di inquadramento e la mansione

-       l’indicazione del limite massimo delle giornate lavorate nell’anno precedente.

Codici Ateco e la priorità nelle autorizzazioni

I  soggetti a cui può essere riconosciuta la CIGS in deroga sono:

·          le imprese industriali con meno di 15 dipendenti per le quali non è previsto il ricorso alla CIGS o mobilità ex lege 223/91

·          le imprese artigiane

·          le imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della legge 223/91, per il solo personale avventizio

·          le imprese agricole per gli operai a tempo indeterminato e gli avventizi.

La D .C. delle Entrate contributive ha individuato i codici Ateco 1991, i codici Ateco 2002 e i relativi CSC, in cui  rientrano le aziende destinatarie dei trattamenti in oggetto (v. all. 2)

Le autorizzazioni dovranno essere effettuate secondo le seguenti priorità:

1)     imprese con codice Ateco 01.24.0

2)     imprese con gli altri codici Ateco, che svolgono in maniera esclusiva attività connesse alla produzione avicola

3)     imprese con gli altri codici Ateco, che svolgono in maniera prevalente attività connesse alla produzione avicola.

Le imprese rientranti nei precedenti punti 2 e 3 dovranno documentare l’esclusività o la prevalenza mediante apposita autocertificazione (v. all. 3).

Per attività prevalente si intende lo svolgimento di attività inerenti la produzione avicola superiore al 50% del complesso delle attività esercitate.

Lavoratori da escludere

Sono esclusi dal beneficio in esame i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.

Contribuzione a carico delle imprese

Per quanto riguarda gli obblighi contributivi si fa riserva di apposita comunicazione non appena il Ministero del lavoro avrà assunto la relativa decisione in materia.

Anzianità lavorativa

I lavoratori stagionali a tempo determinato dipendenti da aziende agricole devono avere un’anzianità lavorativa non inferiore a 51 giornate nel biennio precedente al 1° gennaio 2006 presso la stessa impresa che fa la richiesta di CIGS.

I dipendenti da aziende non agricole della filiera devono avere, presso l’impresa da cui dipendono, una anzianità lavorativa di almeno un trimestre ovvero di 78 giornate.

Durata del trattamento

La domanda può essere presentata per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni annui, anche non continuativi, eventualmente prorogabili persistendo gli elementi di crisi del settore, comunque nel limite massimo delle giornate lavorate nell’anno precedente, che devono risultare sia dagli elenchi anagrafici sia dall’organico aziendale descritto nell’accordo sindacale da allegare alla domanda, nei contratti di assunzione e/o nel registro d’impresa.

Il periodo di riferimento delle prestazioni deve essere compreso tra il 01.01.2006 e il 31.12.2006.

Le aziende situate nella Regione Calabria, che ha sottoscritto l’accordo in data successiva al 15.3.2006, non potranno richiedere il trattamento per periodi anteriori al 24.3.2006.

Presentazione delle domande all’INPS

Per la presentazione delle domande le aziende utilizzeranno la procedura informatica messa a disposizione dell’Istituto (v. sotto).

La procedura è attivabile collegandosi al sito on-line dell’Istituto, utilizzato dalle aziende e dai consulenti forniti di pin d’accesso rilasciato dall’INPS, www.inps.it  nell’area “Servizi Online, sezione “Aziende consulenti e professionisti”.

In prima istanza potranno essere inviate le domande per i periodi compresi tra il 1.1.2006 e il 30.04.2006.

Per l’individuazione del decreto e della relativa data indicheranno il numero 1111 e la data del 22.02.2006.

Gli avventizi delle imprese agricole saranno esposti nella stessa colonna degli operai.

La domanda deve essere indirizzata alle sede provinciale e/o sub-provinvciale dell’INPS competente per il territorio in cui è ubicata l’unità produttiva dell’azienda.

Le domande dovranno essere corredate dal mod. IG Str/Aut/crisi (cod. mod. SR 48), disponibile sul sito della modulistica dell’INPS, per consentire il pagamento diretto da parte dell’Istituto ai lavoratori beneficiari del trattamento. Il modello, sottoscritto dal lavoratore, sarà tenuto presso l’azienda ed esibito  in caso di verifica o inviato all’INPS,se richiesto.

Erogazione delle prestazioni

L’integrazione salariale sarà erogata in forma diretta dall’Istituto, con accredito sul conto corrente del lavoratore stesso o, se richiesto espressamente, con assegno al suo domicilio.

I pagamenti saranno autorizzati da questa Direzione centrale con apposito messaggio, dopo l’emanazione dell’apposito decreto da parte del Ministro del lavoro e la registrazione dello stesso da parte della Corte dei Conti. 

Invio telematico domande di autorizzazione alla CIGS

L'applicazione di Invio telematico delle domande di autorizzazione CIGS permette alle Aziende o ai loro Consulenti, di compilare e inoltrare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le domande di autorizzazione agli interventi straordinari di integrazione salariale loro concessi.

La nuova  procedura è dotata di un sistema di protocollazione centrale delle stesse.

L’Invio delle domande avviene tramite il canale informatico Internet con le modalità di seguito descritte.

Le Aziende interessate o i consulenti per loro conto possono:

A. In modalità non in linea (off-line):

1. Acquisire tutte le informazioni richieste per una domanda con una procedura software messa a disposizione dall’Istituto e prelevabile, via Internet, dal sito istituzionale http://www.inps.it/nell’area “Servizi Online” alla sezione “Aziende consulenti e professionisti” ;

2. Controllare quanto acquisito con la medesima procedura software;

3. Correggere eventuali inesattezze che la procedura dovesse avere riscontrato;

4. stampare la domanda su foglio A4 prima che questa venga inoltrata via Internet

all’Istituto.

5. Compilare una o più domande CIGS prima di inoltrarle

B. On-line, collegandosi via Internet al sito www.inps.it:

1. Collegarsi dal proprio PC con un Browser Internet (tipo Microsoft Explorer o altro) al sito istituzionale dell’Istituto all’indirizzo http://www.inps.it;/

2. Identificarsi fornendo il proprio Codice Fiscale e PIN (numero identificativo personale). Questo verrà opportunamente fornito dall’Istituto alle aziende e consulenti che ne faranno richiesta;

3. Inviare all’Istituto, via Internet, la/e domanda/e di CIGS;

4. Verificare l’esito dell’invio della/a domanda/e ovvero sapere se una data domanda CIGS, inviata via Internet all’Istituto, è stata letta dalla sede Inps di competenza.

Le sedi possono consultare le domande pervenute via web, attivando in ambiente intranet l’apposito link nella sezione “soggetto contribuente”.

Verrà presentato un pannello con la richiesta dei criteri di selezione delle domande pervenute: è possibile specificare la matricola dell’azienda d’interesse o l’intervallo di tempo in cui sono pervenute le domande da esaminare.

Una volta impostati i criteri di selezione, verrà visualizzato l’elenco delle domande pervenute, e per ciascuna domanda sarà possibile visualizzare il modello di domanda. E’ inoltre possibile Aggiornare lo stato di consegna della domanda, per evidenziarne l’avvenuta lettura da parte della sede competente.

L’azienda avrà così la possibilità, con la funzione di Visualizza esiti, di verificare tale aggiornamento dello stato della domanda (‘domanda letta’).

Con successivo messaggio della D.C. Sistemi Informativi e Comunicazioni, sarà illustrata la funzione di ricezione sugli elaboratori AS/400 di sede delle domande pervenute via web, e di caricamento di tali richieste sugli archivi della procedura di gestione delle domande di autorizzazione CIGS.

Supporto utenti

Il servizio di assistenza telefonica agli utenti che devono servirsi della nuova applicazione web per l'acquisizione, via internet, delle domande di CIGS, è fornito attraverso il numero verde 803.164 del contact center dell'Inps.

E’ stato attivato, infatti, sul ramo di assistenza servizi utente, un nuovo sottoramo dedicato all'assistenza suddetta.

Il sottoramo da attivare è stato definito come "Invio telematico delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria".

Gli utenti si potranno rivolgere a tale numero per avere assistenza su problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzo della sola procedura citata.

Prime istruzioni per le sedi

Le sedi possono autorizzare le domande inviate, tramite la procedura sopra descritta, delle aziende con codice Ateco 2002 01.24.0.

Con messaggio successivo da parte di questa Direzione centrale saranno date istruzioni per le autorizzazioni alle aziende rientranti negli altri codici Ateco.

Il presente messaggio, avendo rilevanza esterna, sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

   

Il Direttore Generale

Crecco

ALL. 1

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 febbraio 2006 al Ministero del lavoro alla presenza dell’ OnJe Roberto Maroni e del Sottosegretario On.le Maurizio Sacconi si è tenuta una riunione per l’ esame delle problematiche occupazionali derivanti dall’influenza aviaria. Hanno partecipato:

Il Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani

Il Presidente della Regione Umbria Maria Rita Lorenzetti

L’Assessore al lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan

L’Assessore al lavoro della Regione Lazio Alessandra Tibaldi

L’Assessore al lavoro della Regione Puglia Enzo Romeo

Le Associazioni datoriali

Le Organizzazioni Sindacali

Le istituzioni presenti e le parti sociali hanno concordato quanto segue:

1. L’accordo stipulato presso la sede dalia Giunta Regionale Veneta in data 29

novembre 2005 è recepito ed integralmente sottoscritto. Più in particolare:

2. le imprese industriali con più di 15 dipendenti faranno ricorso alla CIGS ai sensi della legge 223/91.

3. Le imprese industriali con meno di 15 dipendenti e le imprese artigiane, le

imprese industriali per il proprio personale avventizio, le imprese agricole per il personale a tempo indeterminato e per gli avventizi faranno ricorso alla cigs in deroga ai sensi del comma 410 della legge 266/2005 per i periodi di sospensione dal lavoro ovvero per i periodi di mancata chiamata al lavoro. Considerato che la causa scatenante la crisi non è in alcun modo imputabile alle aziende si conviene che non vi siano oneri a loro carico connessi alla erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga.

4. Al fine di mantenere il livello reddituale e la contribuzione figurativa per i

lavoratori interessati, verrà erogata l’indennità di mobilità per compensare la mancata corresponsione del trattamento di disoccupazione agricola.

5. I provvedimenti in deroga interesseranno il complesso della filiera agro alimentare interessata alla crisi ivi compresi i mangimifici.

6. L'INPS viene incaricato dell’erogazione delle prestazioni sia di cassa integrazione che di mobilità effettuando il monitoraggio a livello centrale delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche.

7. Il presente accordo viene finanziato nel limite di 100 milioni di euro; entro il 30 settembre verrà effettuata apposita verifica ala presenza delle parti firmatarie del presente accordo per valutare l’eventuale rifinanziamento del presente accordo.

8. Le prestazioni di CIGS e di moblità decorreranno dal gennaio 2006 per le Regioni che hanno già manifestato l’esigenza di interventi straordinari e per le altre che manifesteranno analoghe esigenze entro il 15 marzo 2006.

9. Viene contestualmente istituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni e dell’INPS.

VERBALE DI RIUNIONE

In data 23 marzo 2006 si è tenuta la prima riunione del tavolo tecnico di coordinamento previsto dall'accordo governativo del 22 febbraio 2006 relativo alle problematiche occupazionali derivanti dall'influenza aviaria .

Hanno partecipato :

Ministero del lavoro e politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori

sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro

INPS nazionale

Regione Toscana

Regione Siciliana

Regione Lombardia

Regione Abruzzo

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Campania

Regione Emilia Romagna

Regione Veneto

Regione Marche

Regione Molise

Regione Umbria

Dopo una attenta disamina delle problematiche attuative connesse alle procedure autorizzatorie e di erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga,si è convenuto quanto segue :

A) Le procedure amministrative relative alla autorizzazione degli ammortizzatori di cui all'accordo possono essere avviate e definite già nelle more del perfezionamento del decreto interministeriale, è già predisposto ed inoltrato alla firma del Ministro del lavoro . Resta inteso che l'erogazione dei trattamenti potrà avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del predetto decreto interministeriale .

B) Le consultazioni sindacali ai fini della CIGS saranno svolte nell'ambito

delle competenze regionali in materia.

C) L'INPS provvederà ad autorizzare le istanze di CIGS fino alla

concorrenza dell'ammontare del 30% dello stanziamento complessivo di

100 milioni di curo. Al raggiungimento di tale limite sarà riconvocato il

tavolo tecnico per un opportuno monitoraggio dell'andamento della spesa

e per assumere le determinazioni necessarie all'ottimizzazione dell'uso

delle risorse.

D) Le imprese aventi codice ATECO 01 .24.0 dovranno allegare alla

domanda il solo verbale di consultazione sindacale . Le imprese con codice

ATECO 15.71.0 - 15.12.0 - 74.82.1 - 51.23.0 - 51.32.1 - 51.33.1 - 52.11.2 -52.11.3 - 52.11.4 - 52.22.0 - 60.24.0 - dovranno allegare alla domanda il

verbale di consultazione sindacale e autocertificazione relativa allo

svolgimento esclusivo o prevalente di attività connessa ala produzione

avicola.

E) Le autorizzazioni saranno effettuate secondo la seguente graduazione di

priorità :

1) imprese con codice ATECO 01 .24.0

2) imprese con gli altri codici ATECO di cui al punto D) che svolgono in

maniera esclusiva attività connesse alla produzione avicola

3) imprese con gli altri codici ATECO di cui al punto D) che svolgono in

maniera prevalente attività connesse alla produzione avicola.

VERBALE DI RIUNIONE

In data 4 maggio si è tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la seconda riunione del tavolo di coordinamento per le problematiche connesse alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alle imprese della filiera agro alimentare interessate all’influenza aviaria.

Hanno partecipato:

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della tutele delle condizioni di lavoro

INPS nazionale

Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo.

I rappresentanti delle Amministrazioni hanno concordato quanto segue:

1) l’inserimento, su richiesta della Regione Lombardia, tra le imprese beneficiarie dei trattamenti in deroga di quelle con codice ATECO 15.13.0 e 52.11.1;

2) l’inserimento tra le imprese beneficiarie delle aziende che operano in ambito portuale (imprese di spedizione, silos, terminal, ecc.) che si occupano delle operazioni di import-export e di distribuzione di materie prime utilizzate per i mangimi. Questa positiva valutazione, adottata su richiesta della CONFETRA che ha segnalato il forte calo di attività di tali imprese in conseguenza dell’influenza aviaria, è stata adottata sulla base del punto 5) dell’accordo governativo del 22.2.06 che include tra le imprese beneficiarie dei trattamenti in deroga tutte le imprese appartenenti al complesso della filiera agro alimentare compresi i mangimifici.

3) per quanto attiene alla Regione Calabria che ha manifestato in data 23.3.2006 l’esigenza di interventi straordinari in conseguenza della crisi avicola, si ritiene che, ai sensi del punto 8) del citato accordo governativo, i trattamenti in deroga per la Regione Calabria debbano decorrere dal giorno successivo al ricevimento della richiesta da parte del Ministero del lavoro.

4) l’INPS ha comunicato che entro 15 giorni dalla presente data verrà emanato un messaggio sulle modalità di concessione ed erogazione degli ammortizzatori in deroga.

Il Direttore Generale

f.to Matilde Mancini

ALL. 2

ALL. 3