Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com
- http://www.confetra.com
|
Roma, 31 maggio 2006
Circolare n.64/2006
Oggetto: Lavoro – Crisi aviaria
– Estensione degli ammortizzatori sociali all’indotto – Delibera del Ministero
del Lavoro del 4.5.2006 - Messaggio INPS n. 14786 del
19.5.2006.
Il Ministero del
Lavoro ha ricompreso tra i destinatari degli ammortizzatori
sociali per la crisi aviaria le aziende che
operano in ambito portuale (imprese di spedizione, silos, terminal, ecc.) che
si occupano delle operazioni di import-export e di distribuzione di materie
prime utilizzate per i mangimi.
La decisione ministeriale, pur se successiva alla fase
più acuta della crisi, recepisce la richiesta della
Confetra di considerare, accanto alle categorie più direttamente colpite, anche
l’intera filiera logistica aggiungendo all’autotrasporto (per definizione già destinatario
degli ammortizzatori sociali in quanto previdenzialmente
inquadrato nell’industria) le attività di spedizione e di deposito (entrambe
inquadrate nel terziario).
Come è noto, gli ammortizzatori legati all’aviaria sono
finanziati da 100 milioni di euro e comprendono una forma speciale di CIGS con
tempistiche e modalità più snelle rispetto a quelle tradizionali. In base al
messaggio in oggetto infatti le aziende interessate
devono presentare le domande direttamente all’INPS allegando un verbale di
consultazione sindacale e un’autodichiarazione
attestante lo svolgimento in maniera prevalente di attività connesse alla
produzione avicola; i periodi di cassa integrazione non possono superare i 180
giorni (anche non continuativi) e devono in ogni caso concludersi entro il 31
dicembre 2006.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 27/2006 |
|
Allegati due |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita
esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS
Direzione CentralePrestazioni
a Sostegno del Reddito
Messaggio n. 14786 del 19.5.2006
OGGETTO: Crisi delle
imprese operanti nel settore avicolo.
In data 22
febbraio 2006 si è svolta presso il Ministero del Lavoro una riunione sulla
crisi delle aziende avicole che ha dato luogo ad un accordo per l’erogazione
del trattamento di integrazione salariale e di
mobilità.
La somma resa disponibile per il finanziamento
ammonta a 100.000.000,00 di euro. In tale somma vanno
considerate l’erogazione della prestazione, gli assegni al nucleo familiare, se
dovuti, e la contribuzione figurativa.
Si allega, copia dei verbali di riunione del tavolo di coordinamento del 5 maggio 2006 e del 23 marzo
2006, e dell’accordo sottoscritto in data 22 febbraio 2006 (all. 1).
Stanziamento delle risorse finanziarie e relativa
ripartizione
E’ stato affidato all’INPS il compito di
monitorare la spesa dello stanziamento di 100.000.000 di euro
stabilito dal decreto in corso di registrazione alla Corte dei Conti.
Per ottenere un’equa ripartizione fra tutte le
Regioni della cifra su indicata, è stata prevista una prima fase durante la
quale l’INPS autorizzerà le relative prestazioni, fino alla concorrenza del 30%
della somma stanziata (30.000.000 di euro).
Raggiunta a livello nazionale una quantità di
domande che copre tale cifra, si valuterà l’incidenza di ogni
regione sul richiesto e si calibrerà successivamente tramite un altro accordo
presso il Ministero, la ripartizione della restante somma di 70.000.000 di
euro.
Accordi e consultazione sindacale
Gli accordi sono stipulati tra Regione e
Associazioni di categoria.
Il verbale di consultazione sindacale sarà sottoscritto
dall’azienda interessata, eventualmente assistita dall’Associazione di appartenenza che ha sottoscritto l’accordo regionale: i
relativi verbali vanno allegati alle domande.
Il verbale di accordo
deve essere posto a conoscenza dei lavoratori interessati ed è a carico
dell’azienda la notifica della sospensione in CIGS al lavoratore.
Si ricorda che il lavoratore sospeso in cigs, qualora inizi un rapporto di lavoro, deve darne
immediata comunicazione alla sede competente. In caso di mancata comunicazione,
infatti, l’Istituto è obbligato a recuperare le somme erogate per integrazione
salariale per tutto il periodo concesso.
Nel verbale va evidenziato:
- che
l’azienda rientra nel campo di applicazione della
crisi del settore avicolo
- l’impossibilità
per le aziende di accedere ai trattamenti di cui
all’art. 12 commi 1 e 2 della L. 223/91
- che i
lavoratori che saranno collocati in CIGS o in mobilità non beneficino di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connessi
alla sospensione dell’attività lavorativa anche con oneri a carico della
Regione per il periodo di sospensione
-
l’indicazione dell’organico dell’unità produttiva interessata distinto in
dirigenti, quadri e operai e del numero massimo dei lavoratori sospesi nel
periodo di CIGS richiesto, indicando per tali lavoratori: il CCNL applicato, o
un eventuale altro contratto applicato in azienda, la tipologia del rapporto di
lavoro, il livello di inquadramento e la mansione
-
l’indicazione del limite massimo delle giornate lavorate nell’anno precedente.
I soggetti a cui può
essere riconosciuta la CIGS in deroga sono:
·
le imprese industriali con meno di 15 dipendenti per le
quali non è previsto il ricorso alla CIGS o mobilità ex lege
223/91
·
le imprese artigiane
·
le imprese industriali rientranti nel campo di applicazione
della legge 223/91, per il solo personale avventizio
·
le imprese agricole per gli operai a tempo indeterminato e
gli avventizi.
La D .C. delle Entrate contributive ha
individuato i codici Ateco 1991, i codici
Ateco 2002 e i relativi CSC, in cui rientrano
le aziende destinatarie dei trattamenti in oggetto (v. all. 2)
Le autorizzazioni dovranno essere effettuate
secondo le seguenti priorità:
1) imprese con codice Ateco 01.24.0
2) imprese con gli
altri codici Ateco, che svolgono in maniera esclusiva
attività connesse alla produzione avicola
3) imprese con gli
altri codici Ateco, che svolgono in maniera
prevalente attività connesse alla produzione avicola.
Le imprese rientranti nei precedenti punti 2 e
3 dovranno documentare l’esclusività o la prevalenza mediante apposita autocertificazione (v. all. 3).
Per attività prevalente si intende
lo svolgimento di attività inerenti la produzione avicola superiore al 50% del
complesso delle attività esercitate.
Lavoratori da escludere
Sono esclusi dal beneficio in esame i
dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.
Contribuzione a carico delle imprese
Per quanto riguarda gli obblighi contributivi si fa riserva di apposita comunicazione non
appena il Ministero del lavoro avrà assunto la relativa decisione in materia.
Anzianità lavorativa
I lavoratori stagionali a tempo determinato
dipendenti da aziende agricole devono avere un’anzianità lavorativa non
inferiore a 51 giornate nel biennio precedente al 1° gennaio 2006 presso la
stessa impresa che fa la richiesta di CIGS.
I dipendenti da aziende non agricole della
filiera devono avere, presso l’impresa da cui dipendono, una anzianità
lavorativa di almeno un trimestre ovvero di 78 giornate.
Durata del trattamento
La domanda può essere presentata per un
periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni annui, anche non
continuativi, eventualmente prorogabili persistendo gli elementi di crisi del
settore, comunque nel
limite massimo delle giornate lavorate nell’anno precedente, che devono
risultare sia dagli elenchi anagrafici sia dall’organico aziendale descritto
nell’accordo sindacale da allegare alla domanda, nei contratti di assunzione e/o
nel registro d’impresa.
Il periodo di riferimento delle prestazioni
deve essere compreso tra il 01.01.2006 e il 31.12.2006.
Le aziende situate nella Regione Calabria, che
ha sottoscritto l’accordo in data successiva al 15.3.2006, non potranno
richiedere il trattamento per periodi anteriori al 24.3.2006.
Presentazione delle domande all’INPS
Per la presentazione delle domande
le aziende utilizzeranno la procedura informatica messa a disposizione
dell’Istituto (v. sotto).
La procedura è attivabile collegandosi al sito
on-line dell’Istituto, utilizzato dalle aziende e dai consulenti forniti di pin
d’accesso rilasciato dall’INPS, www.inps.it
nell’area “Servizi Online, sezione “Aziende
consulenti e professionisti”.
In prima istanza
potranno essere inviate le domande per i periodi compresi tra il 1.1.2006 e il
30.04.2006.
Per l’individuazione del decreto e della
relativa data indicheranno il numero 1111 e la data del 22.02.2006.
Gli avventizi delle imprese agricole saranno
esposti nella stessa colonna degli operai.
La domanda deve essere indirizzata alle sede provinciale e/o sub-provinvciale
dell’INPS competente per il territorio in cui è ubicata l’unità produttiva
dell’azienda.
Le domande dovranno essere corredate dal mod.
IG Str/Aut/crisi (cod. mod. SR 48),
disponibile sul sito della modulistica dell’INPS, per consentire il pagamento
diretto da parte dell’Istituto ai lavoratori beneficiari del trattamento. Il
modello, sottoscritto dal lavoratore, sarà tenuto presso l’azienda ed
esibito in caso di verifica o inviato all’INPS,se
richiesto.
Erogazione delle prestazioni
L’integrazione salariale sarà erogata in forma
diretta dall’Istituto, con accredito sul conto corrente del lavoratore stesso
o, se richiesto espressamente, con assegno al suo domicilio.
I pagamenti saranno autorizzati da questa
Direzione centrale con apposito messaggio, dopo
l’emanazione dell’apposito decreto da parte del Ministro del lavoro e la
registrazione dello stesso da parte della Corte dei Conti.
Invio telematico domande di autorizzazione
alla CIGS
L'applicazione di Invio
telematico delle domande di autorizzazione CIGS permette alle Aziende o ai loro
Consulenti, di compilare e inoltrare all'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale le domande di autorizzazione agli interventi straordinari di
integrazione salariale loro concessi.
La nuova procedura è dotata di un
sistema di protocollazione centrale delle stesse.
L’Invio delle domande avviene tramite il
canale informatico Internet con le modalità di seguito descritte.
Le Aziende interessate o i consulenti per loro conto
possono:
A. In modalità non in linea (off-line):
1. Acquisire tutte le
informazioni richieste per una domanda con una procedura software messa a
disposizione dall’Istituto e prelevabile, via Internet, dal sito istituzionale http://www.inps.it/nell’area “Servizi Online” alla sezione “Aziende consulenti e professionisti”
;
2. Controllare quanto acquisito con la
medesima procedura software;
3. Correggere eventuali inesattezze che la
procedura dovesse avere riscontrato;
4. stampare la domanda su foglio A4 prima che
questa venga inoltrata via Internet
all’Istituto.
5. Compilare una o più domande CIGS prima di inoltrarle
B. On-line,
collegandosi via Internet al sito www.inps.it:
1. Collegarsi dal proprio PC con un Browser Internet (tipo Microsoft Explorer o altro) al sito istituzionale dell’Istituto all’indirizzo http://www.inps.it;/
2. Identificarsi
fornendo il proprio Codice Fiscale e PIN (numero identificativo personale).
Questo verrà opportunamente fornito dall’Istituto alle
aziende e consulenti che ne faranno richiesta;
3. Inviare all’Istituto, via
Internet, la/e domanda/e di CIGS;
Il presente
messaggio, avendo rilevanza esterna, sarà pubblicato sul sito internet
dell’Istituto.
Il Presidente
della Regione Emilia Romagna Vasco Errani
Il Presidente
della Regione Umbria Maria Rita Lorenzetti
L’Assessore
al lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan
L’Assessore
al lavoro della Regione Lazio Alessandra Tibaldi
L’Assessore
al lavoro della Regione Puglia Enzo Romeo
Le istituzioni
presenti e le parti sociali hanno concordato quanto segue:
1. L’accordo stipulato presso la sede dalia Giunta Regionale Veneta in
data 29
novembre 2005 è recepito ed integralmente sottoscritto. Più in
particolare:
3. Le imprese industriali con meno di 15 dipendenti e le imprese
artigiane, le
4. Al fine di mantenere il livello reddituale
e la contribuzione figurativa per i
Ministero del
lavoro e politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori
sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di
lavoro
B) Le
consultazioni sindacali ai fini della CIGS saranno svolte nell'ambito
delle competenze regionali in materia.
C) L'INPS provvederà ad autorizzare le istanze di CIGS fino alla
concorrenza dell'ammontare del 30% dello stanziamento
complessivo di
100 milioni
di curo. Al raggiungimento di tale limite sarà
riconvocato il
tavolo tecnico per un opportuno monitoraggio dell'andamento
della spesa
e per assumere le determinazioni necessarie
all'ottimizzazione dell'uso
D) Le imprese
aventi codice ATECO 01 .24.0 dovranno allegare alla
domanda il solo verbale di consultazione sindacale . Le imprese
con codice
verbale di consultazione sindacale e autocertificazione relativa
allo
svolgimento esclusivo o prevalente di attività connessa ala
produzione
E) Le autorizzazioni saranno effettuate secondo la seguente
graduazione di
1) imprese
con codice ATECO 01 .24.0
2) imprese
con gli altri codici ATECO di cui al punto D) che svolgono in
maniera esclusiva attività connesse alla produzione avicola
3) imprese con
gli altri codici ATECO di cui al punto D) che svolgono in
maniera prevalente attività connesse alla produzione avicola.
Direzione
generale degli ammortizzatori sociali e della tutele
delle condizioni di lavoro
Regioni
Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania,
Abruzzo.
I rappresentanti
delle Amministrazioni hanno concordato quanto segue: