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Roma, 6 giugno 2006

 

Circolare n. 65/2006

 

Oggetto: Lavoro – CCNL dirigenti – Adeguamento delle disposizioni sulla maternità – Accordo del 22.5.2006 – Circolare INPS n.76 del 23.5.2006.

 

Come già avvenuto in altri settori, anche l’art. 20 del CCNL dirigenti trasporti è stato adeguato alle recenti modifiche legislative (legge n.104/2006) che dall’1 aprile scorso hanno esteso ai dirigenti la tutela previdenziale per la maternità prevista per la generalità dei dipendenti dal D.LGVO n.151/2001.

 

Come è noto, prima di quelle modifiche le assenze per maternità dei dirigenti erano a totale carico delle aziende le quali tuttavia erano esentate dalla relativa contribuzione. Dallo scorso aprile viceversa l’onere economico di tali assenze è stato accollato all’INPS e conseguentemente il contributo per la maternità (pari allo 0,24% per le aziende inquadrate previdenzialmente nel terziario e allo 0,46% per quelle inquadrate nell’industria) va ora versato anche sul monte salari di tutti i dirigenti in forza.

 

Il nuovo articolo, ricalcando lo schema tradizionale utilizzato dalla generalità dei contratti, prevede che l’azienda anticipi al dirigente in maternità l’indennità a carico dell’INPS (pari all’80% della retribuzione) e provveda all’integrazione della stessa in modo da raggiungere l’intera retribuzione mensile; l’importo di quanto anticipato sarà recuperato dall’azienda tramite conguaglio con i contributi mensili da versare all’INPS.

 

L’INPS ha fornito le istruzioni sui nuovi adempimenti delle aziende precisando che dovranno essere osservate le stesse modalità già in uso per gli altri lavoratori.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 47/2006

 

Allegati due

 

M/p

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INPS

 

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

 

Circolare n.  76 del  23 Maggio 2006

 

 

OGGETTO: Tutela della maternità ai dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati.

 

SOMMARIO: Estensione della tutela previdenziale relativa alla maternità e alla paternità, di cui al D.Lgs. 26.03.2001, n.151, alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati.

 

  

L’art. 1 della legge n. 104 del 24 febbraio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.03.2006 ed entrata in vigore il 1° aprile 2006, ha esteso, a decorrere da tale data, la tutela previdenziale relativa alla maternità e alla paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati.

 

Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione legislativa si forniscono le seguenti istruzioni operative.

  

1. INDENNITA’ DI MATERNITA’ E/O PATERNITA’

 Premesso che, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità e/o paternità in favore delle/ei lavoratrici/ori in oggetto, trovano applicazione i criteri e le modalità previsti, per la generalità dei lavoratori dipendenti, dagli artt. 16 e ss. del sopracitato Testo Unico, la corresponsione dei  suddetti trattamenti economici sarà effettuata dall’Istituto limitatamente a  quei periodi di congedo di maternità e/o paternità che si collochino dal 1° aprile 2006, ancorchè riferibili ad eventi (parto o  ingresso in famiglia del minore) verificatisi anteriormente alla suddetta data.

Restano, pertanto, a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, i trattamenti economici   a titolo retributivo dovuti per i periodi di astensione obbligatoria antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame. (1)

  

2. CONGEDO PARENTALE E RIPOSI GIORNALIERI

 Per quanto concerne il congedo parentale e i riposi giornalieri, vanno applicati  i criteri e le modalità  previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti dagli artt. 32 e ss.del T.U sulla maternità, tenendo conto che, ai fini della determinazione dei periodi di riposo giornalieri e della relativa indennità, nel caso in cui la contrattazione individuale o collettiva non preveda espressamente la durata della prestazione lavorativa del/la dirigente, l’orario lavorativo da prendere a riferimento è quello in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda cui il dirigente appartiene.

I trattamenti economici di cui all’oggetto sono erogabili dall’Istituto relativamente ai periodi di congedo parentale e alle ore di riposo giornaliero fruite dal 1° aprile 2006.

Restano a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, le retribuzioni relative ai periodi di assenza dal lavoro per congedo parentale e per riposi giornalieri la cui fruizione si collochi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge.

  

3. DOMANDA DI PRESTAZIONE

 L’istituto provvederà al più presto all’aggiornamento dei  modelli  “MOD MAT” e “MOD AST FAC” curandone l’inserimento anche su “modulistica on line”.

Fino a tale momento le/i dirigenti del settore privato potranno inoltrare le domande relative alle prestazioni di maternità obbligatoria e facoltativa utilizzando i modelli già in uso  per la generalità dei lavoratori dipendenti, avendo cura di specificare la propria qualifica.

Si fa presente che, ai fini della liquidazione delle suddette prestazioni, dovranno essere prese in considerazione anche le domande presentate anteriormente al 1° aprile 2006, purchè  riferite, anche solo parzialmente, a periodi rientranti nella tutela di cui alla legge n. 104/2006.

  

5.. OBBLIGHI CONTRIBUTIVI e ISTRUZIONI PROCEDURALI.

 In relazione a quanto sopra esposto, a decorrere dal periodo di paga aprile 2006 i datori di lavoro privati sono tenuti al versamento della contribuzione di maternità per i lavoratori con la qualifica di dirigente nelle misure previste per i settori di appartenenza.

 

Settore

Aliquota %

Industria e Coop. L.240/84

0,46

Credito- assicurazioni e Tributi

0,13

Commercio e terziario

0,24

 

Per i dirigenti di aziende private iscritti all’Inpdap, l’aliquota relativa alla contribuzione di maternità è pari all’1,03% per le aziende esercenti attività di natura industriale e 0,81% per le aziendeesercenti attività di natura commerciale.

Si fa presente che per alcuni settori le suddette aliquote potranno risultare essere ridotte o azzerate per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000 e a seguito della riduzione del costo del lavoro ex art. 1, commi 361 e 362 della legge n. 266/2005.

Per le prestazioni a conguaglio andranno utilizzati i codici e le modalità già previste per gli altri lavoratori.

La procedura di controllo delle denunce sarà aggiornata per richiedere, a partire dal mese di aprile 2006, la contribuzione di maternità per i dirigenti.

Eventuali note di rettifica emesse a tale titolo potranno essere regolarizzate entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.

Ai fini della composizione del flusso EMens i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni previste per gli impiegati.

 

NOTA  (1)

ESEMPIO.

Parto avvenuto in data 20 marzo 2006.

Il trattamento economico previdenziale per maternità obbligatoria sarà erogabile dall’Istituto per il periodo compreso tra il 1 aprile  e il  20 giugno.

Sarà onere del datore di lavoro corrispondere eventuali trattamenti in favore della lavoratrice per il periodo di astensione antecedente alla data del 1° aprile.

 

 

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco