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Roma, 6 giugno 2006
Circolare n. 65/2006
Oggetto: Lavoro – CCNL dirigenti –
Adeguamento delle disposizioni sulla maternità – Accordo del 22.5.2006 –
Circolare INPS n.76 del 23.5.2006.
Come già avvenuto in altri settori, anche l’art. 20 del
CCNL dirigenti trasporti è stato adeguato alle recenti
modifiche legislative (legge n.104/2006) che dall’1
aprile scorso hanno esteso ai dirigenti la tutela previdenziale per la
maternità prevista per la generalità dei dipendenti dal D.LGVO
n.151/2001.
Come è noto, prima di quelle modifiche le assenze per maternità
dei dirigenti erano a totale carico delle aziende le quali tuttavia erano
esentate dalla relativa contribuzione. Dallo scorso aprile viceversa l’onere
economico di tali assenze è stato accollato all’INPS e conseguentemente il
contributo per la maternità (pari allo 0,24% per le aziende inquadrate previdenzialmente nel terziario e allo 0,46% per quelle
inquadrate nell’industria) va ora versato anche sul monte salari di tutti i
dirigenti in forza.
Il nuovo articolo, ricalcando lo schema tradizionale
utilizzato dalla generalità dei contratti, prevede che l’azienda anticipi al
dirigente in maternità l’indennità a carico dell’INPS (pari all’80%
della retribuzione) e provveda all’integrazione della stessa in modo da
raggiungere l’intera retribuzione mensile; l’importo di quanto anticipato sarà
recuperato dall’azienda tramite conguaglio con i contributi mensili da versare
all’INPS.
L’INPS ha fornito le istruzioni sui nuovi adempimenti
delle aziende precisando che dovranno essere osservate le stesse modalità già
in uso per gli altri lavoratori.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 47/2006 |
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Allegati due |
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M/p |
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INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
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Circolare n. 76 del 23 Maggio 2006
OGGETTO: Tutela della maternità ai
dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati.
SOMMARIO: Estensione della tutela
previdenziale relativa alla maternità e alla paternità, di cui al D.Lgs. 26.03.2001, n.151, alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla
categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di
lavoro privati.
L’art. 1 della legge n. 104 del 24
febbraio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.03.2006
ed entrata in vigore il 1° aprile 2006, ha esteso, a decorrere da tale data, la
tutela previdenziale relativa alla maternità e alla paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità) alle lavoratrici e ai lavoratori
appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle
dipendenze di datori di lavoro privati.
Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione
legislativa si forniscono le seguenti istruzioni operative.
1. INDENNITA’ DI MATERNITA’ E/O PATERNITA’
Premesso che, ai fini
dell’erogazione dell’indennità di maternità e/o paternità in favore delle/ei
lavoratrici/ori in oggetto, trovano applicazione i criteri e le modalità previsti,
per la generalità dei lavoratori dipendenti, dagli artt.
16 e ss. del sopracitato
Testo Unico, la corresponsione dei suddetti trattamenti economici sarà
effettuata dall’Istituto limitatamente a quei periodi di congedo di
maternità e/o paternità che si collochino dal 1° aprile 2006, ancorchè riferibili ad eventi (parto o ingresso in
famiglia del minore) verificatisi anteriormente alla suddetta data.
Restano, pertanto, a carico del datore di lavoro, ove
previsto dai contratti collettivi, i trattamenti economici a titolo
retributivo dovuti per i periodi di astensione
obbligatoria antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame.
(1)
2. CONGEDO PARENTALE E RIPOSI GIORNALIERI
Per quanto concerne il congedo parentale e i riposi giornalieri, vanno applicati i
criteri e le modalità previsti per la generalità dei lavoratori
dipendenti dagli artt. 32 e ss.del T.U
sulla maternità, tenendo conto che, ai fini della determinazione dei periodi di
riposo giornalieri e della relativa indennità, nel caso in cui la
contrattazione individuale o collettiva non preveda espressamente la durata
della prestazione lavorativa del/la dirigente, l’orario lavorativo da prendere
a riferimento è quello in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti
dall’azienda cui il dirigente appartiene.
I trattamenti economici di cui all’oggetto sono erogabili
dall’Istituto relativamente ai periodi di congedo parentale e alle ore di riposo giornaliero fruite dal 1°
aprile 2006.
Restano a carico del datore di lavoro, ove previsto dai
contratti collettivi, le retribuzioni relative ai
periodi di assenza dal lavoro per congedo parentale e
per riposi giornalieri la cui fruizione si collochi antecedentemente alla data
di entrata in vigore della legge.
3. DOMANDA DI PRESTAZIONE
L’istituto provvederà al più presto
all’aggiornamento dei modelli “MOD MAT” e “MOD AST FAC” curandone
l’inserimento anche su “modulistica on line”.
Fino a tale momento le/i dirigenti del settore privato
potranno inoltrare le domande relative alle
prestazioni di maternità obbligatoria e facoltativa utilizzando i modelli già
in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti, avendo cura di
specificare la propria qualifica.
Si fa presente che, ai fini della liquidazione delle suddette
prestazioni, dovranno essere prese in considerazione anche le domande
presentate anteriormente al 1° aprile 2006, purchè riferite, anche solo parzialmente, a periodi
rientranti nella tutela di cui alla legge n. 104/2006.
5.. OBBLIGHI CONTRIBUTIVI e ISTRUZIONI PROCEDURALI.
In relazione a quanto sopra
esposto, a decorrere dal periodo di paga aprile 2006 i datori di lavoro
privati sono tenuti al versamento della contribuzione di maternità per i
lavoratori con la qualifica di dirigente nelle misure previste per i settori di
appartenenza.
Settore |
Aliquota %
|
Industria e Coop. L.240/84 |
0,46 |
Credito- assicurazioni e Tributi |
0,13 |
Commercio e terziario |
0,24 |
Per i dirigenti di aziende
private iscritti all’Inpdap, l’aliquota relativa alla
contribuzione di maternità è pari all’1,03% per le aziende esercenti attività
di natura industriale e 0,81% per le aziendeesercenti
attività di natura commerciale.
Si fa presente che per alcuni settori le suddette aliquote
potranno risultare essere ridotte o azzerate per effetto delle disposizioni di
cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000 e a
seguito della riduzione del costo del lavoro ex art. 1, commi 361 e 362 della
legge n. 266/2005.
Per le prestazioni a conguaglio andranno utilizzati i
codici e le modalità già previste per gli altri lavoratori.
La procedura di controllo delle denunce sarà aggiornata
per richiedere, a partire dal mese di aprile 2006, la
contribuzione di maternità per i dirigenti.
Eventuali note di rettifica emesse a tale titolo potranno
essere regolarizzate entro il terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.
Ai fini della composizione del flusso EMens i datori di lavoro dovranno attenersi alle
istruzioni previste per gli impiegati.
NOTA (1)
ESEMPIO.
Parto avvenuto in data 20 marzo 2006.
Il trattamento economico previdenziale per maternità
obbligatoria sarà erogabile dall’Istituto per il periodo compreso tra il 1 aprile
e il 20 giugno.
Sarà onere del datore di lavoro corrispondere eventuali
trattamenti in favore della lavoratrice per il periodo di astensione
antecedente alla data del 1° aprile.
Il Direttore Generale
Crecco