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Roma, 13 novembre
2006
Circolare n.129/2006
Oggetto: Previdenza complementare – Conferimento del TFR.
Come preannunciato nei giorni scorsi, il Governo ha varato un
decreto-legge, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che anticipa
all’1 gennaio 2007 l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare.
Per
quanto concerne i fondi di previdenza complementare già costituiti in base al D.LGV. 124/93, è stata stabilita una procedura rapida di adeguamento
alla nuova disciplina di cui al D.LGV. 252/05 (decreto Maroni) per
consentire ai suddetti fondi di accogliere il TFR che potrà essere conferito
dai lavoratori già dal 1° gennaio 2007.
In particolare per i
fondi 124 preesistenti sarà sufficiente dare comunicazione entro la fine
dell’anno alla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) di aver provveduto ai
necessari adeguamenti statutari secondo le indicazioni fornite dalla stessa
Commissione. Una volta intervenuta entro il 30 giugno 2007, anche tramite silenzio assenso, l’autorizzazione definitiva
della Covip, l’afflusso ai fondi del TFR che maturerà
dal momento dell’adesione avverrà dall’1 luglio 2007;
nel frattempo il TFR continuerà a rimanere provvisoriamente presso l’azienda.
Si coglie
l’occasione per informare che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra le
organizzazioni imprenditoriali e il sindacato sul tema della previdenza
complementare per il mondo del trasporto merci. In tale incontro è stato
condiviso l’obiettivo di prevedere una copertura previdenziale unitaria per
tutto il comparto e a tal fine è stato richiesto un incontro al Ministero del
Lavoro e alla Covip per analizzare le possibili
soluzioni e i tempi di realizzazione.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 128/2006 |
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Allegato uno |
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M/t |
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SCHEMA
DI DECRETO-LEGGE RECANTE: “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE”
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere il
tempestivo adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina recata dal decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, in vista dell’anticipo dell’entrata in vigore della
predetta disciplina al 1° gennaio 2007;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
1.
All’articolo 23 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, le
parole: “Entro il 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il
31 dicembre 2006 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alle
lettere a) e b), n. 2, ed entro il 31 marzo 2007 per quanto concerne
gli adeguamenti di cui alla lettera b), n. 1”;
b)
dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis.
Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le
disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della
forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza
si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.”;
c)
il comma
4 è sostituito dal seguente:
“4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche
complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e
b), n. 2, del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le
istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali
adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007
abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di
silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b),
l’autorizzazione o approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano
altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui
al comma 3, lettera b), n. 1, ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il
versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento
al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai
lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto
differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la
forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la
predetta autorizzazione o approvazione, all’aderente è consentito trasferire
l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica
complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due
anni di cui all’articolo 14,
comma 6.”.
Art. 2.
(Disposizioni concernenti la COVIP)
1. All’articolo
1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le
parole: “Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari”
sono sostituite dalle seguenti: “Commissione di vigilanza sui fondi pensione”.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1.
Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
FINE TESTO