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Roma, 13 novembre 2006

 

Circolare n.129/2006

 

Oggetto: Previdenza complementare – Conferimento del TFR.

 

Come preannunciato nei giorni scorsi, il Governo ha varato un decreto-legge, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che anticipa all’1 gennaio 2007 l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare.

 

Per quanto concerne i fondi di previdenza complementare già costituiti in base al D.LGV. 124/93, è stata stabilita una procedura rapida di adeguamento alla nuova disciplina di cui al D.LGV. 252/05 (decreto Maroni) per consentire ai suddetti fondi di accogliere il TFR che potrà essere conferito dai lavoratori già dal 1° gennaio 2007.

 

In particolare per i fondi 124 preesistenti sarà sufficiente dare comunicazione entro la fine dell’anno alla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) di aver provveduto ai necessari adeguamenti statutari secondo le indicazioni fornite dalla stessa Commissione. Una volta intervenuta entro il 30 giugno 2007, anche tramite silenzio assenso, l’autorizzazione definitiva della Covip, l’afflusso ai fondi del TFR che maturerà dal momento dell’adesione avverrà dall’1 luglio 2007; nel frattempo il TFR continuerà a rimanere provvisoriamente presso l’azienda.

 

Si coglie l’occasione per informare che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra le organizzazioni imprenditoriali e il sindacato sul tema della previdenza complementare per il mondo del trasporto merci. In tale incontro è stato condiviso l’obiettivo di prevedere una copertura previdenziale unitaria per tutto il comparto e a tal fine è stato richiesto un incontro al Ministero del Lavoro e alla Covip per analizzare le possibili soluzioni e i tempi di realizzazione.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 128/2006

 

Allegato uno

 

M/t

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SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE: “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE”

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere il tempestivo adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in vista dell’anticipo dell’entrata in vigore della predetta disciplina al 1° gennaio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA

il seguente decreto-legge

 

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

1.       All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)       al comma 3, le parole: “Entro il 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2006 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2, ed entro il 31 marzo 2007 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alla lettera b), n. 1”;

b)      dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.”;

c)       il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2, del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b), l’autorizzazione o approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1, ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all’aderente è consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all’articolo 14, comma 6.”.

 

Art. 2.

(Disposizioni concernenti la COVIP)

1.   All’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: “Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari” sono sostituite dalle seguenti: “Commissione di vigilanza sui fondi pensione”.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1.       Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

FINE TESTO