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Roma, 15 dicembre 2006

 

Circolare n.136/2006

 

Oggetto: Previdenza complementare – Conferimento del TFR – Facsimile di comunicazione al lavoratore.

 

Come è noto, in base all’art.8, comma 8 della riforma Maroni della previdenza complementare (D.LGV. n.252/2005), le aziende sono tenute a informare i propri dipendenti sulle possibili scelte a loro disposizione fino al 30 giugno 2007 circa il conferimento del TFR maturando.

 

Tali informazioni, per la cui mancata effettuazione peraltro non sono previste sanzioni, devono essere fornite in due momenti differenti: la prima entro la fine del 2006 nei confronti indistintamente di tutti i dipendenti, mentre la seconda entro il 30 maggio 2007 nei confronti dei soli lavoratori che a quella data non avessero ancora espresso all’azienda alcuna scelta sul conferimento del TFR.

 

Al fine di agevolare l’adempimento della prima scadenza, è stato elaborato un facsimile di informativa (da diffondere mediante affissione nei locali aziendali o consegna insieme alla busta paga).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 129/2006

 

Allegato uno

 

M/t

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Facsimile di informativa aziendale

 

 

 

 

INFORMATIVA AI DIPENDENTI SUL CONFERIMENTO DEL TFR MATURANDO (D.LGV.N.252/2005)

 

Come è noto dal 1° gennaio 2007 entrerà in vigore il nuovo regime della previdenza complementare che ha introdotto il principio del conferimento tacito del TFR in assenza di una diversa esplicita scelta da parte del lavoratore entro il 30 giugno 2007. Pertanto il TFR che maturerà dal 1° gennaio 2007 dovrà essere obbligatoriamente devoluto dall’azienda ad una forma di previdenza complementare, a meno che il lavoratore non dichiari esplicitamente per iscritto entro il 30 giugno 2007 di voler mantenere l’attuale regime di TFR. Ovviamente entro la stessa data del 30 giugno 2007 il lavoratore avrà anche diritto di optare esplicitamente per il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare. In tal caso il lavoratore potrà scegliere tra:

a.       il fondo pensione di riferimento in corso di costituzione secondo quanto previsto dall’ultimo rinnovo del CCNL; al riguardo l’azienda si riserva di informare in tempo utile circa la costituzione di tale fondo;

b.       uno tra i cosiddetti fondi pensioni aperti istituiti da banche, compagnie assicurative, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio;

c.       un piano pensionistico individuale (cosiddetto PIP) realizzato mediante contratto di assicurazione sulla vita.

 

Si fa presente che, per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento esplicito del TFR maturando potrà essere parziale (in misura comunque non inferiore al 50%); viceversa, in assenza di esplicita scelta del lavoratore entro il 30 giugno 2007, il TFR maturando sarà integralmente devoluto dal­l’azienda ad una forma di previdenza complementare.

 

Si segnala infine che nulla cambia per quanto concerne la quota di TFR maturata fino al 31 dicembre 2006; tale quota rimarrà accantonata presso l’azienda e sarà liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge.