| 
   | 
  
   Confederazione
  Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail:
  confetra@confetra.com - http://www.confetra.com  | 
 
Roma, 15 dicembre
2006
Circolare n.136/2006
Oggetto: Previdenza complementare – Conferimento del TFR –
Facsimile di comunicazione al lavoratore.
Come è noto, in base all’art.8,
comma 8 della riforma Maroni
della previdenza complementare (D.LGV. n.252/2005), le aziende sono tenute
a informare i propri dipendenti sulle possibili scelte a loro disposizione fino
al 30 giugno 2007 circa il conferimento del TFR maturando.
Tali informazioni, per la cui mancata effettuazione
peraltro non sono previste sanzioni, devono essere fornite in due momenti
differenti: la prima entro la fine del 2006 nei confronti indistintamente di
tutti i dipendenti, mentre la seconda entro il 30 maggio 2007 nei confronti dei
soli lavoratori che a quella data non avessero ancora espresso all’azienda
alcuna scelta sul conferimento del TFR.
Al fine di agevolare l’adempimento della prima
scadenza, è stato elaborato un facsimile di informativa
(da diffondere mediante affissione nei locali aziendali o consegna insieme alla
busta paga).
| 
   f.to dr. Piero M. Luzzati  | 
       
         Per
  riferimenti confronta circ.re conf.le
  n. 129/2006  | 
 
| 
   | 
       
         Allegato uno  | 
 
| 
   | 
       
         M/t  | 
 
|  
         © CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.  | 
 |
Facsimile di informativa aziendale 
| 
   INFORMATIVA AI DIPENDENTI SUL
  CONFERIMENTO DEL TFR MATURANDO (D.LGV.N.252/2005) Come è noto dal 1°
  gennaio 2007 entrerà in vigore il nuovo regime della previdenza complementare
  che ha introdotto il principio del conferimento tacito del TFR in
  assenza di una diversa esplicita scelta da parte del lavoratore entro il 30
  giugno 2007. Pertanto il TFR che maturerà dal 1° gennaio 2007
  dovrà essere obbligatoriamente devoluto dall’azienda ad una forma di
  previdenza complementare, a meno che il lavoratore non dichiari esplicitamente
  per iscritto entro il 30 giugno 2007 di voler mantenere l’attuale regime di
  TFR. Ovviamente entro la stessa data del 30 giugno 2007 il
  lavoratore avrà anche diritto di optare esplicitamente per il conferimento
  del TFR ad una forma di previdenza complementare. In tal caso il lavoratore
  potrà scegliere tra: a.      
  il fondo
  pensione di riferimento in corso di costituzione secondo quanto previsto
  dall’ultimo rinnovo del CCNL; al riguardo l’azienda si riserva di informare
  in tempo utile circa la costituzione di tale fondo; b.      
  uno tra i
  cosiddetti fondi pensioni aperti istituiti da banche,
  compagnie assicurative, società di intermediazione mobiliare e società di
  gestione del risparmio; c.      
  un piano
  pensionistico individuale (cosiddetto PIP)
  realizzato mediante contratto di assicurazione sulla vita. Si
  fa presente che, per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29
  aprile 1993, il conferimento esplicito del TFR maturando potrà essere
  parziale (in misura comunque non inferiore al 50%); viceversa,
  in assenza di esplicita scelta del lavoratore entro il 30 giugno 2007, il TFR
  maturando sarà integralmente devoluto dall’azienda
  ad una forma di previdenza complementare. Si
  segnala infine che nulla cambia per quanto concerne la quota di TFR maturata
  fino al 31 dicembre 2006; tale quota rimarrà accantonata presso l’azienda e
  sarà liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge.  |