|
Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail:
confetra@confetra.com - http://www.confetra.com |
Roma, 15 dicembre
2006
Circolare n. 137/2006
Oggetto: Lavoro – Informazione e consultazione
dei lavoratori – Avviso
comune del 27.11.2006 per il recepimento
della Direttiva UE 2002/14.
Da sempre la
contrattazione collettiva fa carico ai datori di lavoro di informare e consultare
periodicamente i lavoratori tramite le rappresentanze sindacali sui principali
avvenimenti della vita aziendale. Ambito di applicazione,
tempistiche e contenuti degli obblighi di informazione variano da contratto a
contratto; ad esempio, in base al capitolo sulle relazioni industriali del CCNL trasporto merci, ai suddetti obblighi
sono soggette le aziende con oltre 150 dipendenti le quali annualmente devono
fornire informazioni su una serie di argomenti espressamente indicati (tra cui
andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali, organizzazione del lavoro,
sicurezza, ecc.).
Sugli obblighi di informazione aziendali è intervenuta una disciplina
comunitaria (direttiva 2002/14) che ha codificato un quadro di regole minime
con riferimento sia ai destinatari (imprese con almeno 50 dipendenti), che ai contenuti
(evoluzione dell’attività aziendale e suoi riflessi sul piano occupazionale,
cambiamenti di rilievo nell’organizzazione del
lavoro) ed inoltre ha affidato ai singoli Stati il compito di introdurre
sanzioni in caso di violazioni. Proprio quest’ultimo
aspetto costituirà, una volta che la direttiva sarà recepita nell’ordinamento
italiano, la maggiore innovazione rispetto alla situazione attuale,
caratterizzata dall’assenza di sanzioni per via della matrice meramente negoziale degli obblighi in questione.
Nei giorni scorsi
tra le organizzazioni imprenditoriali dei vari settori (tra cui la Confetra) e
i sindacati è stato sottoscritto presso il Ministero
del Lavoro un Avviso comune per
indirizzare il recepimento della citata direttiva.
L’Avviso interviene in particolare su due aspetti. In primo luogo è stato ribadito il ruolo centrale della contrattazione collettiva
nazionale alla quale, ferme restando le prescrizioni minime fissate dalla
direttiva, è comunque riservato il
compito di definire le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti
dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.
In secondo luogo è
stato concordato un avvicinamento graduale alla soglia dei 50 dipendenti prevista
dalla direttiva; tale soglia infatti scatterà
solamente dal 24 marzo 2008; fino al 23 marzo 2007 saranno soggette alle
informazioni periodiche le imprese con almeno 150 dipendenti e, per il periodo intermedio,
quelle con almeno 100 dipendenti.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento non appena sarà emanato il provvedimento di recepimento che, secondo quanto assicurato dal Ministero
del Lavoro, terrà conto delle indicazioni contenute dall’Avviso comune.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.132/2006 |
|
|
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |