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Roma, 15 dicembre 2006

 

Circolare n. 137/2006

 

Oggetto: Lavoro – Informazione e consultazione dei lavoratori – Avviso comune del 27.11.2006 per il recepimento della Direttiva UE 2002/14.

 

Da sempre la contrattazione collettiva fa carico ai datori di lavoro di informare e consultare periodicamente i lavoratori tramite le rappresentanze sindacali sui principali avvenimenti della vita aziendale. Ambito di applicazione, tempistiche e contenuti degli obblighi di informazione variano da contratto a contratto; ad esempio, in base al capitolo sulle relazioni industriali del CCNL trasporto merci, ai suddetti obblighi sono soggette le aziende con oltre 150 dipendenti le quali annualmente devono fornire informazioni su una serie di argomenti espressamente indicati (tra cui andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali, organizzazione del lavoro, sicurezza, ecc.).

 

Sugli obblighi di informazione aziendali è intervenuta una disciplina comunitaria (direttiva 2002/14) che ha codificato un quadro di regole minime con riferimento sia ai destinatari (imprese con almeno 50 dipendenti), che ai contenuti (evoluzione dell’attività aziendale e suoi riflessi sul piano occupazionale, cambiamenti di rilievo nel­l’organizzazione del lavoro) ed inoltre ha affidato ai singoli Stati il compito di introdurre sanzioni in caso di violazioni. Proprio quest’ultimo aspetto costituirà, una volta che la direttiva sarà recepita nell’ordinamento italiano, la maggiore innovazione rispetto alla situazione attuale, caratterizzata dall’assenza di sanzioni per via della matrice meramente negoziale degli obblighi in questione.

 

Nei giorni scorsi tra le organizzazioni imprenditoriali dei vari settori (tra cui la Confetra) e i sindacati è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro un Avviso comune per indirizzare il recepimento della citata direttiva. L’Avviso interviene in particolare su due aspetti. In primo luogo è stato ribadito il ruolo centrale della contrattazione collettiva nazionale alla quale, ferme restando le prescrizioni minime fissate dalla direttiva, è comunque riservato il compito di definire le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.

In secondo luogo è stato concordato un avvicinamento graduale alla soglia dei 50 dipendenti prevista dalla direttiva; tale soglia infatti scatterà solamente dal 24 marzo 2008; fino al 23 marzo 2007 saranno soggette alle informazioni periodiche le imprese con almeno 150 dipendenti e, per il periodo intermedio, quelle con almeno 100 dipendenti.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena sarà emanato il provvedimento di recepimento che, secondo quanto assicurato dal Ministero del Lavoro, terrà conto delle indicazioni contenute dall’Avviso comune.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.132/2006

 

Allegato uno

 

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