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Roma, 21 dicembre 2006
Circolare n. 140/2006
Oggetto: Autotrasporto – Divieti di
circolazione anno 2007 – Decreto Ministro
Infrastrutture e Trasporti n.2879 del 13.12.2006.
Con il decreto
indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è
stato approvato il calendario 2007 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti
(massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai
centri abitati.
In particolare la
circolazione sarà vietata:
·
tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 8,00 alle 22,00
(dalle 7,00 alle 24,00 nel periodo da giugno a settembre);
·
i sabati dei mesi estivi dalle 7,00 alle 24,00 (dall’1 luglio all’1
settembre);
·
i ponti festivi e di esodo (Pasqua, festa dei lavoratori, ultimi
week-end di luglio e di ottobre, festa dell’Immacolata e Natale).
Come per il passato è stato confermato l’anticipo di 4
ore del termine dei divieti per i veicoli:
·
diretti agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto
all’estero a mezzo cargo aereo;
·
utilizzati nei servizi intermodali con l’estero attraverso gli
interporti e i terminal di Bologna, Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano, Trento, Rivalta
Scrivia, Parma-Fontevivo,
Busto Arsizio, Milano Rogoredo
e Milano Smistamento e Domodossola;
·
viaggianti con unità di carico vuote (container, casse mobili,
semirimorchi) destinate – tramite gli stessi interporti, terminal intermodali e
aeroporti – all’estero;
·
viaggianti a vuoto verso gli interporti e i terminal intermodali
per essere caricati sul treno;
·
impiegati nel trasporto combinato ferroviario e marittimo (non
appena diverranno operative le disposizioni di cui alle leggi n.166/2002 e n.265/2002).
Restano inoltre
esclusi dai divieti i veicoli prenotati per le revisioni
(limitatamente ai divieti cadenti di sabato) e i veicoli che all’inizio del
divieto si trovino ad una distanza non superiore a 50 km dalla sede cui stanno
facendo ritorno (l’esclusione non opera sulle autostrade). Si rammenta inoltre
che i divieti non si applicano ai trattori isolati quando
viaggiano senza il semirimorchio, in quanto non eccedenti il limite di 7,5
tonnellate di massa complessiva.
Si
rammenta che sono esclusi dai divieti anche quando circolano scarichi:
·
i veicoli che trasportano latte, latticini freschi e derivati del latte
freschi, liquidi alimentari, frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi,
fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti
dall’estero, sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pulcini
destinati all’allevamento, sementi vive (i veicoli devono essere muniti sul
retro e sulle fiancate dei cartelli indicatori verdi con impressa la lettera
“d” minuscola);
·
i veicoli ATP;
·
i veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali in virtù
di licenze e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n.261/99;
·
i veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e
gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo.
Per
i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano
quattro ore dopo, mentre per i veicoli diretti all’estero i divieti terminano
due ore prima.
Riguardo ai
trasporti insulari è stata prevista l’esclusione dai
divieti per i veicoli che lasciano la Sardegna e il posticipo di 4 ore
dell’orario di inizio dei divieti per i veicoli diretti all’isola. Analoga
disciplina si applica ai trasporti da e per la Sicilia purché il collegamento
via mare non avvenga tramite i porti della Calabria (nel caso di traghettamenti
Sicilia-Calabria è prevista solo la riduzione di 2
ore dei divieti).
Possono essere esclusi
dai divieti, previa autorizzazione prefettizia i veicoli che trasportano
prodotti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali
sono soggetti ad un rapido deperimento (l’autorizzazione non può avere una
validità temporale superiore a 6 mesi), nonché i
veicoli che eseguono trasporti di assoluta e comprovata necessità ed urgenza
(l’autorizzazione generalmente è giornaliera).
I veicoli adibiti al
trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro
massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi
pesanti; inoltre nel periodo dall’1 giugno al 20 settembre non potranno
circolare dalle ore 18,00 di ogni venerdì fino alle ore 24,00 della domenica
successiva. Per questi trasporti le autorizzazioni prefettizie alla
circolazione in deroga sono ammesse esclusivamente per il trasporto di fuochi
d’artificio.
Il decreto in esame
prevede che entro 4 mesi dalla sua entrata in vigore potranno essere apportate
modifiche e integrazioni al calendario dei divieti, sentita anche la Consulta
Generale per l’Autotrasporto. Questa disposizione potrebbe consentire alle
società autostradali di proporre ulteriori divieti nei
giorni di maggior traffico turistico.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.152/2005
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Allegati due |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
CONFETRA
DIVIETI DI CIRCOLAZIONE ANNO 2007
2007 |
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LEGENDA:
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DALLE 7,00 ALLE 24,00 |
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DALLE 8,00 ALLE 22,00 |
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DALLE 8,00 ALLE 14,00 |
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DALLE 16,00 ALLE 24,00 |
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DALLE 16,00 ALLE 22,00 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto Ministeriale N. 2879 del 13.12.2006
Direttive e calendario per le limitazioni
alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2007.
IL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETA
Art. 1
1. Si
dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai
complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari
giorni dell’anno 2007 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore
22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1°
gennaio;
d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6
gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 6
aprile;
f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 7 aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;
h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 10
aprile;
i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25
aprile;
j) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28
aprile;
k) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1°maggio;
l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30
giugno;
n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 luglio;
o) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 14 luglio;
p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 21
luglio;
q) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 27
luglio;
r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 28
luglio;
s) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 3
agosto;
t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 agosto;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 11
agosto;
v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15
agosto;
w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18
agosto;
x) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25
agosto;
y) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1°
settembre;
z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del
1°novembre;
aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7
dicembre;
bb) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 22
dicembre;
dd) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24
dicembre;
ee) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26
dicembre;
gg) dalle ore 16,00 alle 22,00 del 29 dicembre;
2. Per i
complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in
cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma
precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del
trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto
al carico, coincide con la tara dello stesso.
Art. 2
1. Per i
veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto
è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero
con un solo conducente è consentito,qualora il periodo di riposo giornaliero
-come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 e successive
modifiche- cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di
usufruire -con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di
ore quattro.
2. Per i
veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore
due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è
anticipato di ore quattro
3. Tale
anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli
interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.
Europa, Torino-Orbassano, Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per
l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci
destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di
veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile,
semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals
intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai
complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti
veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione)
attestante la destinazione delle merci.
Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti
combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione
dell’art.38 della legge 1° agosto 2002 n.166 (combinato
ferroviario) o dell’art. 3, comma 2 ter, della
legge 22 novembre 2002, n.265 (combinato marittimo),
purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e
di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per
l’imbarco.
4. Per i
veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio
nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del
divieto è posticipato di ore quattro. Al
fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è
accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione
di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione
attestante l’origine del viaggio.
5. Per i
veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi
sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di
lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per
l’imbarco, il divieto di cui all’art.1 non trova
applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli
che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.
6. Salvo
quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di
circolazione in presenza dei cantieri per
l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio
Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e
per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti
di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio,
l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del
divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai
fini dell’applicazione dei precedenti commi,
i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e
Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
Art. 3
1. Il
divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i
complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi
urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa
Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o
concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che,
per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento
rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle
Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con
l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto,
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi
postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente
per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o
combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di
animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da
effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di
ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio
di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè
muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3)
latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli
stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti
veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al
trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di
interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso
domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi
freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla
macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla
macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del
latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di
2 . Il divieto di cui all’art. 1 non trova
applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione,
limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio
di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa
intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di
revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede
dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad
una distanza superiore a
c) per i trattori
isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa
intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto
combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.
Art. 4
1. Dal
divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione
prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti
diversi da quelli di cui all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura
o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e
che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di
produzione a quelli di deposito o
vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di
prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole,
destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze
legate a cicli continui di produzione industriale tra imprese localizzate in
regioni contigue, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni
eccezionali, contingenti e difficilmente ripetibili.
2. I
veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione
in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde,
delle dimensioni di
Art. 5
1. Per i
veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che,
accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto
a), del comma 1, dell’art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie,
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale
sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, non superiore
a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla
circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla
stessa necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché
i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione
investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale
ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali
permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto
dei quali è consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti
indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli
indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all’art.4, comma 2.
2.
Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell’art.
4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia
interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, corrispondente
alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può
essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che
costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie
di attrezzature di tipo portato o semiportato,
autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la
circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per
le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, nel caso in cui
sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso
soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei
prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso
non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante
l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da
parte del soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i
veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile,
di norma alla Prefettura-Uffcio Territoriale del
Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze
prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione,
può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l’estensione a più
giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato;
l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di
suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché
il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto
richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le
caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 4, comma 2.
2. Per
le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai
veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti
al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte
dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga
per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici
Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano
un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi,
sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni. Analogamente, nel caso di rilascio di autorizzazioni per veicoli impiegati per esigenze legate
a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
competente, dovrà esaminare e valutare l’indispensabilità della richiesta,
sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte
dell’azienda di produzione, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche
nei giorni festivi.
Art. 7
1.
L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere
rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui
territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto o che è
comunque interessata all’esecuzione del trasporto. In tal caso la
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha
inizio il viaggio che viene effettuato in regime di
deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i
veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione
può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche
dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a
ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle
autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre
che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche
della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della
situazione dei servizi presso le località di confine.
3.
Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori
Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui
all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla
specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi
necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel
cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via
permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per
la sosta o autoporti, siti in prossimità della
frontiera.
Art. 8
1. Il
calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i
complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi
urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di
servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o
concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per
conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento
rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle
Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con
l’emblema “PT” o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di
supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché
quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio
1999, n.
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente
per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e
combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi
dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461.
Art. 9
1. Il
trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di
cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa
complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni
di calendario indicati all’art. 1, dal 1° giugno al 21 settembre compresi,
dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per
tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad
eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella
IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per
l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.
Art. 10
1. Le
autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che
circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi
nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che
deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le
Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel
presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione
interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del
fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza
semestrale, ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi
anche della Consulta Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di apportare
modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di
maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di garantire la
circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13.12.2006
IL
MINISTRO:
ALESSANDRO BIANCHI
Registrato alla Corte dei Conti il 19
dicembre 2006
Registro n. 8 foglio 20