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Roma, 22 dicembre
2006
Circolare n. 143/2006
Oggetto: Europa - Finanziamenti – Nuovo regolamento sugli aiuti de minimis.
La Commissione UE ha
adottato un nuovo regolamento sul regime
de minimis, il regime in base al quale gli Stati,
in deroga al principio comunitario del divieto di aiuti
di stato, possono concedere finanziamenti pubblici d’importo esiguo senza
l’obbligo di chiedere preventivamente il nulla osta di Bruxelles.
In base al nuovo
regolamento, che è in corso di pubblicazione sulla GUCE, sono considerati aiuti de minimis
quelli d’importo fino a 200 mila euro concessi nell’arco di un triennio (in
precedenza il regolamento n.69/2001 prevedeva una soglia
di 100 mila euro sempre nell’arco di un triennio).
La principale novità
della nuova normativa riguarda l’estensione del regime al
settore trasporti. Peraltro per l’autotrasporto merci il
regime de minimis
resta limitato all’importo di 100 mila euro nei tre anni e non vale per i
finanziamenti per l’acquisto di veicoli.
Come si ricorderà, la
prima bozza di regolamento presentata dalla Commissione prevedeva
che l’autotrasporto dovesse continuare a restare del tutto escluso dal regime de minimis.
Le proteste su tale orientamento espresse da numerosi
Governi e parti sociali (tra cui Confetra), ha convinto la Commissione ad ammettere
l’autotrasporto nel campo di applicazione del nuovo regolamento, seppure con le
limitazioni sopraddette. Limitazioni che la Commissione giustifica con la piccola
dimensione che caratterizza la maggior parte delle imprese di
autotrasporto e con l’eccesso di offerta del settore.
Si fa presente che l’applicazione
del regime de minimis
riguarda tutte le tipologie di finanziamenti pubblici, compresi
i finanziamenti per la formazione erogati da FOR.TE. e FON.DIR. (i
fondi interprofessionali di formazione continua del terziario).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegato uno |
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D/d |
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, […] 2006
C(2006)
REGOLAMENTO (CE) n..
…/… DELLA COMMISSIONE
del […]
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del
Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del
trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di
Stato orizzontali, in particolare l’articolo 2,
previa pubblicazione del
progetto del presente regolamento,
sentito il comitato
consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento del Consiglio (CE)
n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante
regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non
corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del
trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(2) La Commissione ha applicato gli
articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose
decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1. Essa ha
inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti “de minimis” e
successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), la sua
politica riguardo ad una soglia “de minimis”, al di
sotto della quale l’articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile.
Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione di detto regolamento e
onde tener conto dell’andamento dell’inflazione e del prodotto interno lordo
nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il
periodo di validità del presente regolamento, risulta
opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal regolamento (CE) n.
69/2001 e sostituire detto regolamento.
(3) Il presente regolamento non
dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli,
della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione
delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per
aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano
ricorrere le condizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data
l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di
numerose attività di trasporto a seguito della loro
liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione
del regolamento "de minimis", che dovrebbe
pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale
"de minimis" dovrebbe tuttavia essere
adattata per tenere conto delle piccoli dimensioni che
hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e
passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del
settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la
congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di
veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese
che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere
esclusi. Ciò non mette in dubbio l’approccio favorevole della Commissione nei
confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti
e più ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È
opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore
carboniero in virtù del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23
luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera.
(4) In considerazione delle
similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall’altro, il presente
regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione
dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A
tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o
commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima
vendita effettuate nelle aziende agricole, come la
raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l’imballaggio delle uova,
ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A
partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a
favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione
di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n.
1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis
nei settori dell'agricoltura e della pesca. Il regolamento (CE) n. 1860/2004
dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
(5) La giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha
istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato comparto
dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere
qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per
questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui
importo sia fissato in base al prezzo o al
quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. Né
dovrebbe applicarsi agli aiuti “de minimis” connessi
all’obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
(6) Il presente regolamento non si
dovrebbe applicare agli aiuti “de minimis” alle
esportazioni né gli aiuti “de minimis” che
favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe
in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la
gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di
norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a
fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi
di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di
prodotti già esistenti su un nuovo mercato.
(7) Il presente regolamento non
dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà, dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente
sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.
(8) In base all’esperienza della
Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell’arco di
tre anni, la soglia di 200 000 euro non incidono sugli scambi tra Stati membri
e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando
pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale
soglia dovrebbe essere fissata a 100 000 euro.
(9) Gli anni da prendere in
considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi
fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento
di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso
di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, deve
essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti
“de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in
questione nonché nei due esercizi finanziari
precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in
considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con
risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto
superiori alla soglia “de minimis” non dovrebbero
poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di
farle rientrare nel campo d’applicazione del presente regolamento.
(10) Conformemente ai principi alla
base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87,
paragrafo 1 del trattato, gli aiuti “de minimis”
dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è
accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto
giuridico di ricevere gli aiuti.
(11) Per evitare che le intensità
massime d’aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli
aiuti “de minimis” non dovrebbero essere cumulati con
aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta
a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze
di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione
della Commissione.
(12) A fini di trasparenza, di parità
di trattamento e di corretta applicazione del massimale “de minimis”,
tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al
fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l’attuale prassi di applicazione della norma “de minimis”,
gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere
convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell’equivalente
sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle
sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l’applicazione dei tassi
di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti.
Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia
di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi
di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di
riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri
oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o su
Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base
supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del
rischio associato al beneficiario.
(13) A fini di trasparenza, di parità
di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento
si applichi solo agli aiuti “de minimis” che sono
trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile
calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Questo calcolo preciso
può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i
contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi
sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero
essere considerati come aiuti “de minimis”
trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore
alla soglia “de minimis”. Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese non
dovrebbero essere considerati aiuti “de mi nimis”
trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato
preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia “de minimis” per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi
sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati
sul mercato al momento della concessione.
(14) Il presente regolamento non
esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa
essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1
del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui indicati, ad esempio,
nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in
conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.
(15) È necessario offrire certezza del
diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli
scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati
sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il
presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale ”de minimis” di 200 000 euro in una specifica soglia di garanzia basata sull’importo garantito del
prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale
soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l’importo dell’aiuto
di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i
prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati
per calcolare la specifica soglia di garanzia dovrebbero escludere le imprese
in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti
individuali ad hoc accordati al di fuori dell’ambito
di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su
operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle
operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe
essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un
tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13%
corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità,
una garanzia pari a 1 500 000 euro può essere considerata come avente un
equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale "de minimis". Tale importo dovrebbe essere ridotto a 750
000 euro per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su
strada. Solo le garanzie fino all'80% del prestito
sotteso dovrebbero essere coperte da queste soglie specifiche. Per valutare
l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia gli Stati membri
possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la
notifica della stessa sulla base di un regolamento
della Commissione in materia di aiuti di Stato, come il regolamento (CE) n.
1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità
regionale, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di
garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto
dell'applicazione del presente regolamento.
(16) Previa notifica da parte di uno
Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non
consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di
capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un
equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia "de minimis", e può pertanto rientrare nell'ambito di
applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
(17) La Commissione ha il dovere di
provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di
Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma “de minimis” siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 10 del
trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale
compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi secondo
la norma “de minimis” alla medesima impresa non
ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200 000 euro.
A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati
membri dovrebbero informare l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto e
della sua natura “de minimis”, facendo riferimento a
questo regolamento. Inoltre, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro
interessato deve ottenere dall'l'impresa una
dichiarazione sugli eventuali altri aiuti “de minimis”
da essa ricevuti nell’esercizio finanziario interessato e nei due esercizi
finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto “de minimis” non comporti il superamento del massimale. In via
alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il massimale sia rispettato per mezzo di un registro centrale, o, nel
caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire un elenco dei beneficiari
e chiedere che gli Stati membri li informino degli aiuti "de minimis " ricevuti.
(18) Il periodo di validità del
regolamento (CE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento
è pertanto applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2007. Dato che il regolamento
(CE) n. 69/2001 non si applicava al settore dei
trasporti, che finora non era soggetto alla norma "de minimis",
data anche la grande esiguità dell'importo "de minimis"
applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli, e a condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente
regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in
vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e nel settore della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento
non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente
al regolamento (CE) n. 69/2001 durante il relativo periodo d’applicazione.
(19) Alla luce dell’esperienza della
Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere
necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno
limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui
il presente regolamento giunga a scadenza senza essere
prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei
mesi per i regimi di aiuti “de minimis” da esso
contemplati.
HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli
aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti
aiuti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:
i) quando l’importo dell’aiuto
è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali
prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
interessate,
ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse
all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione
e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con
l’attività d’esportazione;
e) aiuti condizionati
all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto
ai prodotti d'importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel
settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
g) aiuti destinati all'acquisto
di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese
che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del
trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
b) per “trasformazione di un
prodotto agricolo” si intende qualsiasi trattamento di
un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto
agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un
prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) per “commercializzazione di
un prodotto agricolo” si intende la detenzione o
l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o
immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione
della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a
imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per
tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei
consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali
separati riservati a tale scopo.
Articolo 2
Aiuti d’importanza minore (“de minimis”)
1. Gli aiuti che soddisfano le
condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo
devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri
dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti
all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3.
2. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare
i 200 000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo
degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare
i 100 000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si
applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis”
o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso
dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene
determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa
nello Stato membro interessato.
Qualora l’importo complessivo
dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto
superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto non può beneficiare
dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non
superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non
può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione
dell’aiuto né in un momento successivo.
3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono
espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati
sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in
forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.
Gli aiuti erogabili in più
quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione
e del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento
vigente al momento della concessione.
4. Il presente regolamento
si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con
precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio
(“aiuti trasparenti”). In particolare:
a) gli aiuti concessi sotto
forma di prestiti sono trattati come aiuti “de minimis”
trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato
calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della
concessione;
b) gli aiuti concessi sotto
forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che l’importo totale
dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia “de minimis”;
c) gli aiuti concessi sotto
forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti “de
minimis” trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti
di capitali per un importo non superiore alla soglia “de minimis”
per ogni impresa destinataria.
d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono
imprese in difficoltà sono trattati come aiuti “de minimis”
trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di
tale regime non supera 1 500 000 euro per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel
settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono
trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se la
parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non
supera 750 000 euro per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si
riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla
stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo
2. La garanzia non deve superare l’80% del prestito
sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: (i)
prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata
approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro
regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e (ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al
tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto
dell'applicazione del presente regolamento.
5. Gli aiuti “de minimis”
non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli
stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto
superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un
regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
Articolo 3
Controllo
1. Qualora
intenda concedere un aiuto “de minimis” ad
un’impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l’importo
potenziale dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il
suo carattere “de minimis”, facendo esplicito riferimento
al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Se l’aiuto “de minimis” è
concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro
del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo informando le imprese di una somma fissa che
corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro
del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata
la soglia stabilita all’articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l’aiuto, lo
Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in
forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi finanziari
precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
Lo Stato membro può erogare il
nuovo aiuto “de minimis” soltanto dopo aver accertato
che esso non faccia salire l’importo complessivo degli
aiuti “de minimis” ricevuti dall'impresa in tale
Stato membro, durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato
e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di
cui all’articolo 2, paragrafo 2.
2. Se uno Stato
membro ha istituito un registro centrale degli aiuti “de minimis”,
contenente informazioni complete su tutti gli aiuti “de minimis”
rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e concessi da
qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al
paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro
copre un periodo di tre anni.
Qualora uno Stato membro
conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia
che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo
europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo
può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di
controllo:
a) il Fondo europeo per gli
investimenti stabilisce annualmente, sulla base di
informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei
beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo
ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali
informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;
b) lo Stato membro interessato
comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento
delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;
c) lo Stato membro interessato
richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti
"de minimis" complessivi ricevuti non
eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la
soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più
beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che
dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto
sia recuperato dal beneficiario.
3. Gli Stati membri registrano
e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione
del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad
accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I
dati riguardanti gli aiuti “de minimis”
individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I
dati relativi a un regime di aiuti "de minimis" vengono conservati per dieci esercizi
finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime
di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro
interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro
un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la
Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le
condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo
complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti dalle
singole imprese.
Articolo 4
Modifiche
L'articolo 2 del regolamento (CE)
n. 1860/2004 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, le parole “trasformazione
e commercializzazione” sono cancellate; b) il
paragrafo 3 è cancellato.
Articolo 5
Misure transitorie
1. Il presente regolamento
si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle
imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano
tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano
tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline,
agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.
2. Si ritiene che per gli aiuti “de minimis” individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il
30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001,
non ricorrano tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che
essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica
di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato. 3. Alla fine del periodo di
validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti “de minimis” che soddisfano le condizioni del regolamento
stesso.
Articolo 6
Entrata in vigore e periodo di
validità
1. Il presente regolamento entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 2. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, […]
Per
la Commissione
Neelie Kroes
Membro della Commissione