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Roma, 20 luglio 2007
Circolare n. 109/2007
Oggetto: Tributi – IVA auto aziendali – Decisione del
Consiglio UE del 18 giugno 2007 su GUCE L 165 del 27
giugno 2007.
Con la decisione indicata
in oggetto il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a
fissare al 40 per cento la percentuale di detraibilità dell’IVA relativa
all’acquisto, alla manutenzione e alle spese di utilizzo delle autovetture
aziendali (comprese le spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti).
Com’è noto, nel settembre del 2006 la Corte di Giustizia Europea ha
condannato l’Italia per aver mantenuto un regime di ridotta detraibilità Iva per
le auto aziendali. La sentenza della Corte Europea ha
comportato da una parte l’obbligo per lo Stato italiano di restituire alle
imprese l’Iva non detratta nel passato, e dall’altra ha soppresso per il
futuro il regime di detraibilità parziale.
Dal 13 settembre
2006 dunque l’Iva sugli acquisti delle auto aziendali e sulle relative spese di utilizzo era detraibile nella misura corrispondente all’effettivo
utilizzo delle auto nell’attività di impresa, secondo il cosiddetto principio
di inerenza. Tale regime è però decaduto a partire dal
27 giugno scorso, termine dal quale è entrata in vigore la decisione
comunitaria in oggetto che ha autorizzato lo Stato italiano a reintrodurre un
regime di detraibilità parziale per l’Iva delle auto aziendali, seppure pari al
40 per cento (in precedenza la percentuale era limitata al 15 per cento).
Per quanto riguarda
l’Iva non detratta nel passato (specificamente nel periodo
1.1.2003 – 13.9.2006), si rammenta che può essere richiesto il rimborso forfetario
in via telematica utilizzando il modello e il programma fornito dall’Agenzia
delle Entrate (reperibile all’indirizzo internet www.agenziaentrate.it
– voci: strumenti software – comunicazioni e domande – rimborso iva
auto) entro la scadenza del 20 settembre 2007. L’Agenzia delle Entrate con
la circolare n.28/E
ha chiarito che, al fine di facilitare le modalità di calcolo del
rimborso, è consentito determinare forfetariamente (nella misura minima del
10 per cento) l’importo delle maggiori imposte sui redditi e Irap
dovute in conseguenza del ricalcolo dell’Iva detraibile.
In alternativa al rimborso forfetario è inoltre possibile
chiedere il rimborso analitico entro il più ampio termine del 13 settembre
2008.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.54, 40 e 29/2007 |
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Allegati due |
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D/d |
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GUCE L165 del 27.6.2007I
DECISIONE
DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2007
che autorizza la Repubblica
italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1,
lettera a), e all’articolo 168 della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto
(2007/441/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)
In
una lettera del 9 ottobre 2006, protocollata dal segretariato generale della
Commissione l’11 ottobre 2006, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure
di deroga alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17
maggio 1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme, che disciplinano il diritto di un soggetto passivo di detrarre l’IVA versata sull’acquisto e a quelle che impongono di
contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati a scopo privato.
(2)
La
direttiva 77/388/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE.
(3)
A
norma dell’articolo 395, paragrafo
2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri
Stati membri, con lettera del 28 febbraio 2007, la richiesta presentata dall’Italia. Con lettera del 21 novembre 2006, la Commissione ha
comunicato all’Italia che disponeva
di tutti i dati da essa ritenuti necessari per valutare la richiesta.
(4)
L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA imposta su beni e i servizi impiegati ai fini di sue
operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a),
della stessa direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini
dell’IVA un bene professionale destinato a uso privato.
(5)
L’uso privato dei veicoli è difficile da stabilire accuratamente e,
anche quando ciò è possibile, il meccanismo necessario è spesso oneroso. In
base alle misure richieste, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in
relazione ai veicoli che non sono interamente utilizzati a fini
professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le autorità italiane ritengono che
una percentuale del 40 % sia giustificabile. Al tempo stesso, per evitare la
doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini
dell’IVA l’uso
privato di un veicolo dovrebbe essere sospeso quando è
soggetto a questa restrizione. Tali misure possono essere giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione dell’IVA e di evitare l’evasione mediante contabilizzazione
scorretta.
(6)
Tali
misure di deroga dovrebbero essere limitate nel tempo per consentire una valutazione
della loro efficacia e della percentuale appropriata, poiché la percentuale proposta si basa su osservazioni iniziali
relative all’uso professionale.
(7)
Il
4 novembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del
Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE,
ora 2006/112/CE, per quanto riguarda il diritto a detrarre l’IVA. Le misure di deroga dovrebbero avere fine all’entrata in vigore della direttiva proposta, se tale data è
precedente a quella indicata nella presente decisione,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo
1
In
deroga all’articolo 168 della direttiva
2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a limitare al 40 % il diritto a detrarre l’IVA
sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a
fini professionali.
Articolo
2
In
deroga all’articolo
26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è anche tenuta a non assimilare a prestazioni di servizi a
titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che
rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, se
tale veicolo è stato soggetto a restrizione del diritto a detrazione ai sensi
della presente decisione.
Articolo
3
Le
spese relative ai veicoli sono escluse dalla
restrizione del diritto a detrazione autorizzato dalla presente decisione se il
veicolo rientra in una delle seguenti categorie:
—
il veicolo rientra fra i
beni strumentali del soggetto passivo nell’esercizio
della sua attività,
—
il veicolo viene utilizzato come taxi,
—
il veicolo viene utilizzato a fini di formazione da una scuola guida,
—
il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing,
—
il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.
Articolo
4
Le
spese relative ai veicoli in questione coprono
acquisto del veicolo, compresi i contratti di assemblaggio e simili,
fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione,
leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese
relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro
uso, compresi lubrificanti e carburante.
Articolo
5
Gli
articoli 1 e 2 si applicano a tutti i veicoli a motore — trattori agricoli o forestali esclusi — normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui
massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
Articolo
6
Una
valutazione che copra i primi due anni dell’applicazione
della presente decisione, compresa una revisione della
percentuale di restrizione applicata, viene presentata alla Commissione dopo il
secondo anniversario della presente decisione, e in ogni caso entro il 31
dicembre 2009.
Articolo
7
La
presente decisione scade alla data di entrata in
vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli
stradali a motore non possono beneficiare della detrazione totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque il 31 dicembre 2010.
Articolo
8
La
Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì
18 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W.
STEINMEIER