Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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 Roma, 22 gennaio 2007

 Circolare n.8/2007

 

Oggetto: Previdenza – Lavoro – Manovra finanziaria 2007 – Novità in vigore dall’1.1.2007 – Legge 27.12.2006, n. 296, su S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2006 – Circolare Ministero del Lavoro n. 13 del 4.1.2007.

 

Si evidenziano le disposizioni della legge finanziaria in materia di lavoro e previdenza già in vigore da gennaio.

 

Aumento contributi INPS (art.1, commi da 768 a 773) – Sono state aumentate diverse aliquote contributive concernenti sia il lavoro dipendente che quello autonomo.

 

Lavoratori subordinatiI contributi previdenziali a carico dei lavoratori sono stati elevati dello 0,30% divenendo pertanto pari complessivamente al 9,19% (in precedenza 8,89%).

 

Parasubordinati – La contribuzione per i collaboratori a progetto è stata elevata al 16% (in precedenza 10%), nel caso di soggetti già iscritti ad una forma pensionistica obbligatoria, e al 23,50% (in precedenza 18,20%), nel caso di soggetti non iscritti; resta ferma la ripartizione tra datore di lavoro e collaboratore pari rispettivamente a due terzi e un terzo dei suddetti contributi. Si segnalano due ulteriori disposizioni a corredo dell’aumento. La prima prevede una clausola di salvaguardia per evitare che l’incremento contributivo in questione produca un’eccessiva riduzione dei compensi netti dei collaboratori. La seconda introduce invece una regola generale in base alla quale “i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoga professionalità, anche sulla base dei CCNL di riferimento”.

 

Apprendisti – Sono stati sensibilmente appesantiti gli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti. In luogo della fiscalizzazione pressoché totale è stato infatti introdotto un contributo del 10% sulle retribuzioni degli apprendisti. L’aumento sarà graduale per le aziende fino a 9 dipendenti; l’aliquota sarà infatti pari all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo per poi raggiungere il 10% al terzo anno. A parziale alleggerimento degli inasprimenti contributivi, è stato esteso all’apprendistato il rimborso da parte dell’INPS delle assenze per malattia come previsto per la generalità dei lavoratori; come è noto fino oggi la malattia degli apprendisti era totalmente a carico dei datori di lavoro.

 

Artigiani e commercianti – L’aliquota contributiva a carico di artigiani e commercianti è stata elevata al 19,50% dal 2007 per poi passare al 20% dal 2008 (in precedenza 17,40% per artigiani e 17,79% per commercianti).

 

Proroga ammortizzatori sociali (art.1, commi 1156 e 1190) – E’ stata prorogata anche per il 2007 la possibilità di ricorso alla CIGS e alla mobilità da parte delle imprese di logistica da 51 a 200 dipendenti (le imprese più grandi sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali). Le imprese interessate dovranno pertanto continuare a versare per tutto il corrente anno i contributi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro).

E’ stata altresì prorogata sempre per il 2007 la disposizione che attribuisce al Ministero del Lavoro la facoltà di concedere, anche solo per zone circoscritte, la cassa integrazione straordinaria e la mobilità a settori non rientranti nel regime generale degli ammortizzatori sociali. Come in passato tale facoltà potrà essere esercitata solo in presenza di accordi delle categorie interessate da stipularsi al più tardi entro il 15 giugno 2007.

 

Collocamento (art.1, commi da 1180 a 1185) – L’obbligo per i datori di lavoro di comunicare l’instaurazione di ogni nuovo rapporto di lavoro (sia subordinato che autonomo) è stato anticipato al giorno antecedente all’assunzione stessa, salvo i casi di urgenza per i quali rimane confermato il precedente termine dei 5 giorni successivi. In caso di violazione di tale obbligo continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative previste dalla legge Biagi (da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato). Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro ha fornito nuove indicazioni sulle modalità della comunicazione da farsi, come in passato, ai servizi per l’impiego territorialmente competenti.

 

Assegno per il nucleo familiare (art.1, comma 11) – A decorrere da quest’anno gli importi degli assegni per il nucleo familiare sono stati aumentati secondo la tabella allegata alla stessa legge finanziaria. A beneficio sempre del lavoratore sono state altresì rimodulate le fasce di reddito da considerare ai fini della corresponsione degli assegni in modo da rendere più graduale il passaggio tra una fascia e l’altra.

 

Mobilità (art.1, comma 1211) – E’ stato prorogato per tutto il 2007 il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti, così come stabilito in via permanente per i lavoratori licenziati da aziende più grandi. Come è noto, l’iscrizione nelle liste serve a facilitare la ricollocazione dei lavoratori in questione poiché consente alle aziende che li assumono di beneficiare della fiscalizzazione pressoché totale dei contributi previdenziali per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine.

 

Contratti di solidarietà (art.1, comma 1212) – Come già avvenuto lo scorso anno, è stata prorogata anche per il 2007 la possibilità per le imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della legge n. 236/93. Come è noto, quei contratti sono finalizzati ad incentivare, attraverso benefici contributivi per le imprese, soluzioni alternative ai licenziamenti. Le imprese interessate infatti possono concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario; uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 117/2006

 

Allegati due

 

M/t

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S.O. alla G.U. N. 299 del 27.12.2006 (fonte Guritel)

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007).
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           ***OMISSIS***
 
11.  Alla  disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il
nucleo  familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i
genitori  e  almeno  un  figlio  minore  in  cui  non  siano presenti
componenti inabili nonche' ai nuclei familiari con un solo genitore e
almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili,
sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella
1  allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali,
sono  elaborate  a  cura  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale   (INPS)   le   tabelle   contenenti   gli  importi  mensili,
giornalieri,   settimanali,   quattordicinali  e  quindicinali  della
prestazione;
    b) a  decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per
tutte   le  altre  tipologie  di  nuclei  familiari  con  figli  sono
rivalutati del 15 per cento;
    c) i  livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei
con  figli  di  cui  alle lettere a) e b) nonche' quelli per i nuclei
senza  figli  possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri
analoghi   a   quelli   indicati   alla   lettera   a),  con  decreto
interministeriale  del Ministro delle politiche per la famiglia e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei
redditi  disponibili  delle  famiglie risultante dagli assegni per il
nucleo  familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
    d) nel  caso  di  nuclei  familiari  con  piu'  di  tre  figli  o
equiparati  di  eta'  inferiore  a  26  anni  compiuti, ai fini della
determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i
figli  di  eta'  superiore  a  18 anni compiuti e inferiore a 21 anni
compiuti purche' studenti o apprendisti;
    e) restano  fermi  i  criteri  di  rivalutazione  dei  livelli di
reddito  familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge
13  marzo  1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio  1988,  n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno
2008.
 
                            ***OMISSIS***
 
768. Con effetto dal  gennaio 2007, le aliquote contributive per
il   finanziamento   delle  gestioni  pensionistiche  dei  lavoratori
artigiani  e  commercianti  iscritti alle gestioni autonome dell'INPS
sono  stabilite  in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 
gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
 
   769.  Con  effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di
finanziamento    per    gli   iscritti   all'assicurazione   generale
obbligatoria  ed  alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
e' elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore.
In  conseguenza  del  predetto  incremento,  le  aliquote  di  cui al
presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote
dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
 
   770.  Con  effetto  dal    gennaio 2007, l'aliquota contributiva
pensionistica   per  gli  iscritti  alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino  assicurati  presso altre forme obbligatorie, e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono  stabilite  in  misura  pari  al 23 per cento. Con effetto dalla
medesima  data  per  i  rimanenti  iscritti  alla  predetta  gestione
l'aliquota   contributiva   pensionistica   e  la  relativa  aliquota
contributiva  per  il  computo  delle prestazioni pensionistiche sono
stabilite in misura pari al 16 per cento.
 
   771.  All'articolo  58  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
     1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici";
     2)  le  parole:  "cinque  designati dalle associazioni sindacali
rappresentative  degli  iscritti  al  Fondo medesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 
     "3.  Il  presidente  del comitato amministratore e' eletto tra i
componenti eletti dagli iscritti al Fondo".
 
   772.  L'incremento  contributivo  di  cui al comma 770 non puo' in
ogni  caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal
lavoratore  superiore  ad  un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal
fine,  si  assume  a  riferimento  il  compenso  netto  mensile  gia'
riconosciuto  alla data di entrata in vigore della presente legge, in
caso  di  rapporti  in  essere alla medesima data, ovvero il compenso
netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato
dal  lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi
corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla
quantita'  e  qualita'  del lavoro eseguito e devono tenere conto dei
compensi   normalmente   corrisposti   per   prestazioni  di  analoga
professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali
di riferimento.
 
   773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
  gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti   artigiani   e   non   artigiani   e'   complessivamente
rideterminata  nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da  emanare  entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge, e' stabilita la ripartizione del predetto contributo
tra  le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al
presente  comma  si  applicano  anche  con  riferimento agli obblighi
contributivi  previsti  dalla  legislazione  vigente in misura pari a
quella  degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di
cui  al  presente  comma  viene  meno  per  le  regioni l'obbligo del
pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli
apprendisti  artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre
1978,  n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un
numero  di  addetti  pari  o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota  del  10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e'
ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente
ai  soli  contratti  di  apprendistato di 8,5 punti percentuali per i
periodi  contributivi  maturati  nel  primo  anno di contratto e di 7
punti  percentuali  per  i  periodi contributivi maturati nel secondo
anno  di  contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per
cento  per  i  periodi  contributivi maturati negli anni di contratto
successivi  al secondo. A decorrere dal  gennaio 2007 ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni,  sono  estese le disposizioni in materia di indennita'
giomaliera  di malattia secondo la disciplina generale prevista per i
lavoratori  subordinati  e la relativa contribuzione e' stabilita con
il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.
 
                            ***OMISSIS***
1156.  A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, si provvede ai
seguenti   interventi,   nei  limiti  degli  importi  rispettivamente
indicati,  da  stabilire  in  via definitiva con il decreto di cui al
comma 1159 del presente articolo:
    a) entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto,  sentite  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281,  e le organizzazioni
nazionali  comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei
datori  di  lavoro,  adotta  un  programma  speciale  di interventi e
costituisce  una  cabina  di  regia  nazionale  di  coordinamento che
concorre  allo  sviluppo  dei  piani  territoriali  di emersione e di
promozione  di  occupazione  regolare nonche' alla valorizzazione dei
comitati  per  il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, e'
istituito,  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
un  apposito  Fondo  per  l'emersione  del  lavoro irregolare (FELI),
destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati,  di  servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che
attivino  i  processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai
fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007
e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;
    b) sono  destinati  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2007 alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004,  n. 249,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni;
    c) in   attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2007, possono essere concessi
trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi  gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel limite
massimo di spesa di 45 milioni di euro;
    d) in  attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine
di  sostenere  programmi  per la riqualificazione professionale ed il
reinserimento  occupazionale  di  collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di
crisi,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale,  da  emanare  entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della   presente  legge,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti  criteri  e modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla
presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede
nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
    e) il   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e'
autorizzato  a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo
di  1  milione  di  euro  per  l'anno  2007, previa intesa in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo
svolgimento  di  attivita'  socialmente  utili  e per l'attuazione di
misure  di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati
in  attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno sette
anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
    f) in  deroga  a  quanto  disposto dall'articolo 12, comma 4, del
decreto   legislativo    dicembre  1997,  n. 468,  e  limitatamente
all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in
organico  possono,  relativamente alle qualifiche di cui all'articolo
16  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
procedere   ad   assunzioni   di   soggetti  collocati  in  attivita'
socialmente  utili  nel  limite  massimo complessivo di 2.450 unita'.
Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo di cui
all'articolo  7,  comma  6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81.  Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a
decorrere.  dall'anno  2007,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n. 148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, che a tal ime e' integrato del predetto importo;
    g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto,   dispone   annualmente   di   una   quota   del  Fondo  per
l'occupazione,   nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del  Fondo
medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare
e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e l'informazione
dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici  in materia di lotta al lavoro
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della
salute  e  della  sicurezza  dei lavoratori, iniziative in materia di
protezione  sociale  ed  in  ogni  altro  settore  di  competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 
                           ***OMISSIS***
 
   1180.  All'articolo  9-bis  del  decreto-legge    ottobre  1996,
n. 510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
 
    "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di  lavoro  autonomo  in forma coordinata e continuativa, anche nella
modalita'  a  progetto,  di  socio  lavoratore  di  cooperativa  e di
associato  in  partecipazione  con  apporto  lavorativo,  i datori di
lavoro  privati,  ivi  compresi  quelli  agricoli,  gli enti pubblici
economici   e   le  pubbliche  amministrazioni  sono  tenuti  a  dame
comunicazione  al  Servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata  la  sede  di  lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione  dei  relativi rapporti, mediante documentazione avente
data  certa  di  trasmissione.  La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici  del  lavoratore,  la  data  di  assunzione,  la  data  di
cessazione  qualora  il  rapporto  non  sia a tempo indeterminato, la
tipologia  contrattuale,  la qualifica professionale e il trattamento
economico  e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai
tirocini  di  formazione  e  di  orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza  lavorativa  ad  essi  assimilata.  Le  Agenzie  di lavoro
autorizzate  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono
tenute  a  comunicare,  entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla  data  di  assunzione,  al  Servizio  competente  nel cui ambito
territoriale  e'  ubicata  la  loro  sede operativa, l'assunzione, la
proroga  e  la  cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese
precedente.
 
   2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa ad esigenze produttive, la
comunicazione  di  cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque
giorni  dall'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro, fermo restando
l'obbligo  di  comunicare  entro  il  giorno  antecedente al Servizio
competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la  data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e
del datore di lavoro".
 
   1181.  L'articolo  7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, e' abrogato.
 
   1182.   Fino   alla  effettiva  operativita'  delle  modalita'  di
trasferimento  dei  dati  contenuti  nei  moduli per le comunicazioni
obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7,
del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n. 181, resta in vigore
l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2,
del  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n. 38, da effettuarsi
esclusivamente   attraverso   strumenti   informatici.   La  medesima
comunicazione  deve  essere  effettuata all'IPSEMA per gli assicurati
del settore marittimo.
 
   1183.  Al  comma  5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:
 
    "e-bis) trasferimento del lavoratore;
   e-ter) distacco del lavoratore;
   e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
   e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".
 
   1184.  All'articolo  4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
 
    "6.  Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga  dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei
tirocini   e   di  altre  esperienze  professionali,  previste  dalla
normativa  vigente,  inviate  al  Servizio  competente nel cui ambito
territoriale  e'  ubicata  la  sede di lavoro, con i moduli di cui al
comma  7,  sono  valide  ai  fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione  nei  confronti delle direzioni regionali e provinciali
del   lavoro,   dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro,  o  di  altre  forme  previdenziali  sostitutive o esclusive,
nonche'  nei  confronti  della  Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo.
 
   6-bis.  All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo  25  luglio  1998,  n. 286,  le  parole: "o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.
 
   6-ter.  Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori
di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici
resi  disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la
sede  di  lavoro.  Il  decreto  di cui al comma 7 disciplina anche le
modalita'  e  i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente
comma".
 
   1185.  E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
 
                            ***OMISSIS***
 
   1190.  In  attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo
per  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n. 236,  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo'  disporre,  entro  il  31  dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa,  concessioni,  anche  senza  soluzione di continuita', dei
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  nel  caso  di  programmi
finalizzati   alla   gestione   di  crisi  occupazionali,  anche  con
riferimento  a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti
al  reimpiego  di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici  accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno
2007  che  recepiscono le intese gia' stipulate in sede istituzionale
territoriale  ed  inviate  al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale   entro   il   20  maggio  2007.  Nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo  1,  comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive  modificazioni,  possono essere prorogati, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, qualora i piani di gestione
delle   eccedenze   gia'   definiti  in  specifici  accordi  in  sede
governativa  abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'
ridotta  del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento
nel  caso  di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive. All' articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30
dicembre  2004,  n. 311,  come  modificato dall'articolo 13, comma 2,
lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertite, con
modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005, n. 80, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

 

                            ***OMISSIS***

 

1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n. 4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n. 52,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre  2006"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e
dopo  le  parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite
le seguenti: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007".

 

1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n. 4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n. 52,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai
fini  dell'attuazione  del  presente comma, e' autorizzata per l'anno
2007  la  spesa  di  25  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n. 148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.

 

                            ***OMISSIS***

 

 

 

 

Circolare Ministero del Lavoro n. 13 del 4.1.2007

Oggetto: Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007) – Primi indirizzi operativi.

 

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto alcuni significativi correttivi alla disciplina del collocamento, in particolare per quanto attiene al sistema delle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nel caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.

Come è noto, infatti, con l’introduzione del principio generale dell’assunzione diretta di tutti i lavoratori per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, salvo poche esplicite eccezioni, il legislatore ha apprestato un impianto normativo volto a canalizzare verso il sistema informativo del lavoro un insieme unitario ed omogeneo di informazioni utili a garantire un costante monitoraggio del mercato del lavoro.

L’aspetto più rilevante consiste nella circostanza che i predetti obblighi di comunicazione decorrano dall’entrata in vigore della legge n. 296/2006 (1° gennaio 2007), senza dover attendere l’emanazione del citato decreto di attuazione.

La normativa nel suo complesso, se in via prioritaria persegue il fine di realizzare una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro (art. 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276), è altresì funzionale a supportare le azioni di contrasto al lavoro irregolare, completando un pacchetto di misure espressamente definite a tale scopo.

Le principali innovazioni che sulla materia la legge n. 296/2006 apporta al quadro normativo preesistente possono così riassumersi:

1. Estensione dell’obbligo di comunicazione a tutti i datori i lavoro per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, nonché per alcune tipologie di lavoro autonomo, per illavoro associato e per le altre esperienze lavorative.

2. Anticipazione del termine di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che da contestuale diviene preventiva, estendendosi a tutti i settori l’obbligo già vigente per il settore dell’edilizia (art. 36bis della legge n. 248/2006).

3. Ampliamento dell’obbligo di comunicazione a tutti i principali eventi modificativi che possono intervenire nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro.

4. Rafforzamento della pluriefficacia della comunicazione ai centri per l’impiego rispetto agli obblighi complessivi in capo al datore di lavoro nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni e degli enti previdenziali.

5. Previsione della obbligatorietà dell’invio telematico delle comunicazioni, secondo modalità e tempi da stabilire con decreto interministeriale, d’intesa con la Conferenza Unificata.

Per tali ragioni si rende necessario, sentite le Direzioni Generali competenti, ferme restando le competenze che fanno capo alle Regioni e alle Province Autonome, fornire le prime indicazioni per una uniforme applicazione, soprattutto in considerazione dei connessi aspetti sanzionatori che vi sono implicati.

 

NUOVO QUADRO NORMATIVO

I commi da 1180 a 1185 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 contengono importanti integrazioni e modifiche alla previgente disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie, in ordine alle quali pare utile fornire una prima illustrazione.

Il quadro complessivo della normativa risulta essere il seguente:

Art. 9-bis, comma 2, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall’art. 1, co. 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Art. 4-bis, comma 5, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 1, co. 1183 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Art. 4-bis, commi 6, 6-bis, 6-ter, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 1, co. 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Art. 4-bis, comma 7. d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181;

Art. 21 comma 1, della legge n. 264/1949, come sostituito dall’articolo 6, comma 3, d.lgs. 10 settembre 2002, n. 276;

Art. 17, commi 1, 2, 3, d.lgs. 10 settembre 2002, n. 276;

Art. 19, commi 2, 3, 4, d.lgs. 10 settembre 2002, n. 276.

 

Instaurazione del rapporto di lavoro

La nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, estende a tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, senza alcuna esclusione settoriale, l’obbligo di comunicare al Servizio competente l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

Numerosi e sostanziali sono gli aspetti innovativi che la norma in esame contiene, sia con riguardo all’ambito di applicazione in senso soggettivo ed oggettivo, sia con riguardo al termine di assolvimento dell’obbligo, sia ancora con riguardo alle sue modalità.

 

Soggetti obbligati

L’obbligo in parola sussiste in capo a tutti i datori di lavoro, nella più ampia accezione del termine, vale a dire qualsivoglia persona fisica e giuridica, nonché ente pubblico e pubblica amministrazione, titolare del rapporto di lavoro. Nessuna eccezione viene contemplata, né con riguardo alla natura giuridica, né al settore economico di appartenenza ovvero alla dimensione o all’ubicazione. La norma - si ritiene a mero scopo rafforzativo - ricomprende esplicitamente anche i datori di lavoro agricoli, che in precedenza erano tenuti ad effettuare la “comunicazione di assunzione” di cui all’art. 9 ter della legge n. 608/1996 direttamente all’Inps, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 9 del DL 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Ciò al fine di ristabilire il principio che vede nel “Servizio competente” il principale destinatario delle comunicazioni in materia di collocamento, in considerazione della funzione che le stesse assumono ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 276/2003.

In virtù di questa premessa va sottolineato, pertanto, che la norma trova attuazione anche nei confronti dei datori di lavoro di quei settori per i quali vige una disciplina speciale del collocamento ovvero sussistono norme particolari per il reclutamento e l’assunzione dei lavoratori.

L’obbligo di comunicazione preventiva riguarda, pertanto, anche i datori di lavoro pubblici, qualunque sia la modalità di assunzione (concorso, chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie pubbliche, ecc.). In questo caso l’obbligo di comunicazione grava sul dirigente responsabile del procedimento di assunzione. Inoltre, seppur a titolo puramente esemplificativo, vanno citate particolari categorie di datori di lavoro, quali quelli dello spettacolo, del lavoro marittimo, del lavoro domestico, ovvero particolari categorie di lavoratori (extracomunitari “nuovi ingressi”, disabili, dirigenti) per le quali, al di là della specifica disciplina in materia di assunzione, non può non trovare applicazione anche l’obbligo di cui trattasi. Nel caso di tirocini o di altre esperienze lavorative assimilate, l’obbligo di comunicazione sussiste in capo al soggetto ospitante.

 

Oggetto della comunicazione

L’obbligo riguarda l’instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro riconducibile ai tipi legali espressamente richiamati dal comma in parola:

lavoro subordinato (entro cui si ricomprendono tutte le tipologie di lavoro a tempo indeterminato, a termine, decentrato, a orario ridotto, a causa mista);

lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (agenti e rappresentanti di commercio; collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n.3, c.p.c.; lavoro a progetto ex art. 61, co. 1 del d.lgs. n. 276/2003);

socio lavoratore di cooperativa (art. 1, comma 3, legge 3 aprile 2001, n. 142);

associazione in partecipazione con apporto lavorativo (art. 2549 cod.civ.).

Come già in passato, l’obbligo viene esteso anche ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Si tratta in particolare dei tirocini previsti dall’art. 18 della legge n. 196/1997 e dal suo regolamento di attuazione (DM n. 142/1998), nonché di quelli disciplinati dalle vigenti leggi regionali in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Sono, inoltre, assimilati i tirocini inclusi nei piani di studio che le istituzioni scolastiche realizzano sulla base di norme regolamentari. Altre esperienze lavorative assimilate sono senza dubbio quelle previste dalla citata legge n. 196/97 (borse lavoro) e i lavori socialmente utili (lsu).

La comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro ha per oggetto le seguenti

informazioni minime:

a) i dati anagrafici del lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio);

b) la data di assunzione (coincide con la data di iscrizione del lavoratore nei libri obbligatori);

c) la data di cessazione (salvo il caso di rapporto a tempo indeterminato). Si precisa che nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è certa nell’an ma incerta nel quando (come nei casi di contratti a termine a fronte di ragioni di natura sostitutiva) vada comunque indicata all’atto dell’instaurazione una data presunta di cessazione;

d) l’esatta tipologia contrattuale tra quelle previste dall’ordinamento (vedasi infra “modulistica”);

e) la qualifica professionale attribuita al lavoratore all’atto dell’assunzione;

f) il trattamento economico e normativo riconosciuto (normalmente è sufficiente l’indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro e il relativo inquadramento nel livello retributivo spettante in base alla qualifica professionale attribuita). Qualora il datore di lavoro non applichi un CCNL esso è tenuto a comunicare l’importo della retribuzione lorda giornaliera pattuita. Nel caso di lavoro autonomo dovrà essere indicato il corrispettivo lordo complessivo concordato tra le parti.

 

Destinatario della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. La definizione di Servizio competente è quella di cui all’art. 1, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 181/2000, così come sostituito dal d.lgs. n. 297/2002, vale a dire “i centri per l’impiego…e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità alle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano”. Ciò che rileva, pertanto, è la specifica normativa che sul piano legislativo e regolamentare le singole regioni e province autonome hanno emanato in materia di organizzazione dei servizi per l’impiego. Al riguardo nulla è mutato rispetto alla vigente normativa e, pertanto, sarà cura delle medesime Regioni e Province Autonome confermare o modificare le disposizioni fino ad oggi in vigore.

Per sede di lavoro si intende il luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro. Pertanto, allorché questa non coincida con la sede legale del datore di lavoro, il Servizio competente va individuato con riferimento al Comune ove è ubicata l’unità locale cui il lavoratore è adibito all’atto dell’assunzione.

 

Edilizia, agricoltura, gente di mare

Alcune precisazioni si rendono necessarie per le assunzioni dei lavoratori nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia e della gente di mare, in ragione delle peculiarità che il luogo della prestazione riveste in questi settori.

- Nel caso dell’edilizia, la locuzione sede di lavoro è valida anche per il cantiere mobile, essendo lo stesso una vera e propria unità produttiva. In questo caso, il datore di lavoro comunicherà l’assunzione del lavoratore al servizio competente del comune dove è stata fissata l’apertura del, cantiere mobile e a nulla rileveranno i successivi spostamenti fisici del cantiere medesimo. Le comunicazioni modificative dovranno riguardare esclusivamente i casi di distacco e

trasferimento del lavoratore e non già del cantiere.

- Un caso ancora diverso è quello previsto per la gente di mare, la cui comunicazione, disciplinata dall’articolo 11 del DPR 18 aprile 2006, n. 231, va resa nei confronti degli uffici di collocamento della gente di mare - già istituiti ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1031 - territorialmente competenti in base al luogo ove si verifica l’imbarco,

- Per quanto riguarda il datore di lavoro agricolo, ferma restando la regola generale che vede nella circoscrizione in cui insiste il fondo il criterio di individuazione del corrispondente servizio competente, qualora il fondo insista su più circoscrizioni, il datore di lavoro può a sua discrezione individuare il servizio competente al quale inviare la comunicazione.

Data le specificità proprie del settore, al fine di valutare l’impatto che l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi 1180 e ss. della Legge Finanziaria 2007 ha sul reclutamento dei lavoratori agricoli, verrà effettuato un attento monitoraggio che gli esiti della presente nota hanno sull’evoluzione e le dinamiche organizzative dell’intero settore.

 

Termine e modalità di comunicazione

Il termine di comunicazione, come stabilito nel novellato comma 2 dell’art. 9-bis, scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi di giorno festivo. Infatti, stante il tenore letterale della previsione normativa e la sua finalità, la scadenza del termine in un giorno festivo non può comportare un suo automatico differimento al giorno successivo. L’avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata. Tale circostanza è desumibile, oltre che dalla tradizionale raccomandata a/r e dalla consegna diretta allo sportello del servizio competente, anche dai servizi telematici quali il fax ovvero la procedura

informatica di validazione temporale attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio competente.

In proposito, si ritiene che, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 7 dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 (vedi infra), nelle Regioni in cui sono stati attivati servizi informatici per l’invio delle comunicazioni obbligatorie gli stessi possano essere normalmente utilizzati a condizione che garantiscano la predetta procedura di validazione temporale.

In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro, intendendo per generalità almeno nome e cognome (ragione sociale) e codice fiscale. Benché la norma faccia riferimento a motivi di urgenza di carattere produttivo, si ritiene che la formulazione possa ricomprendere anche le ipotesi in cui l’assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l’impiego dei lavoratori. In tali casi, infatti, può verificarsi una oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di acquisire le informazioni complete necessarie per adempiere all’obbligo.

Restano escluse dall’obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate a causa di “forza maggiore”, ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l’esercizio dell’ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un’assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani;

terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell’assenza (es. i supplenti del settore scolastico). Solo in tali casi, in cui la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell’evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile, la medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno.

Qualora, per una qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione preventiva non si instauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio competente, comunque non oltre i cinque giorni successivi.

 

Trasformazione del rapporto di lavoro

Già il comma 5, dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 aveva esteso l’obbligo di comunicazione ad alcune vicende modificative del rapporto di lavoro. In virtù del comma 1183 della legge in esame alle ipotesi già previste si aggiungono altri casi, per cui si determina il seguente assetto complessivo:

a) trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato;

b) proroga del termine inizialmente fissato;

c) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

d) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

e) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

f) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;

g) trasferimento del lavoratore;

h) distacco del lavoratore;

i) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

j) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.

Benché manchi una esplicita previsione si ritiene che in via interpretativa l’obbligo di comunicazione sussista anche per l’ipotesi di trasformazione del contratto di inserimento (ex art. 54, d.lgs. n. 276/2003) in contratto a tempo indeterminato, stante l’assimilazione di tale contratto con il contratto a termine (ai sensi del comma 1 dell’art. 58 del decreto citato).

Nulla è modificato in ordine al termine ed alle modalità di comunicazione, che deve avvenire entrocinque giorni

Cessazione del rapporto di lavoro

Nessuna modifica a quanto già previsto al riguardo dall’art. 21, comma 1, della legge n. 264/1949, come sostituito dall’articolo 6, comma 3 del d.lgs. n. 181/2000. Pertanto, la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero la diversa data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine (precedentemente comunicata all’atto di assunzione) va comunicata al servizio competente presso il quale è ubicata la sede di lavoro, entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento. Allostesso modo, restano valide le disposizioni previste da normative speciali quali quelle del collocamento mirato, la cui cessazione, per effetto dell’articolo 10 della legge n. 68/99, va effettuata entro 10 giorni dalla data della cessazione medesima.

 

Disciplina speciale per le agenzie di somministrazione

Una regolamentazione particolare è prevista per le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro. Quest’ultime possono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori somministrati entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione (ovvero di proroga o cessazione). L’obbligo “posticipato” al 20 del mese successivo per le Agenzie per il lavoro trova la propria ragione nel fatto che la “prova” dell’avvenuta instaurazione del rapporto tra il lavoratore e l’Agenzia si rinviene nel contratto di somministrazione che deve essere sottoscritto prima dell’invio in missione, con obbligo di comunicazione per iscritto al prestatore di lavoro (art. 21, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003).

Le comunicazioni a consuntivo effettuate dalle Agenzie devono essere inviate al Servizio competente ove è ubicata la sede operativa dell’Agenzia.

 

Pluriefficacia della comunicazione

Il comma 1184, che novella il comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dispone che “le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS), dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo”. Si tratta, come evidente, di una disposizione di carattere generale volta, da un lato a semplificare gli oneri di natura burocratica in capo ai datori di lavoro, dall’altro finalizzata a rendere più omogenei i flussi informativi, creando le condizioni per una maggiore integrazione degli archivi informatici della pubblica amministrazione. La pluriefficacia della comunicazione effettuata al Servizio competente riguarda naturalmente tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in capo al datore di lavoro in ordine all’instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. In virtù di tale norma, l’adempimento effettuato secondo la normativa in esame realizza “l’assolvimento” anche degli altri obblighi di comunicazione, in quanto il trasferimento dei dati a tutti gli enti interessati deve essere garantito dal servizio competente secondo le modalità stabilite con il decreto interministeriale di cui al comma 7 del medesimo articolo (vedi infra).

Una puntuale ricognizione degli obblighi, che si intendono assolti tramite la comunicazione unica,sarà effettuata in sede di emanazione del citato decreto, dopo aver acquisito il parere delle amministrazioni e degli enti interessati.

Per la fase di prima applicazione si rinvia al successivo paragrafo “Disposizioni transitorie”.

 

Entrata in vigore

Il comma 1181, abrogando la previsione di cui all’art. 7, comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 200, n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma 2“) sancisce l’immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza la necessità di attendere il decreto interministeriale, di cui al comma 7 dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000.

Con riguardo alla comunicazione di trasformazione, non essendo intervenuta sul punto alcuna modifica al comma 2 –bis dell’art. 5 del d. l.vo n. 181/2000 (comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lettera b, del d. l.vo n. 297/2002), l’obbligo dovrebbe scattare con l’emanazione del modello unificato. Tuttavia, sul piano logico e della ratio sottostante, questa distinzione non ha una ragion d’essere, essendo evidente l’intento del legislatore di dare rapido corso alla messa a regime del sistema nel suo impianto complessivo. Pertanto, pur non essendo tecnicamente possibile, per gli effetti sanzionatori che vi sono connessi, imporre l’obbligo prima della entrata in vigore del richiamato decreto, nulla impedisce che laddove sussistano le condizioni operative si possa avviare una pragmatica anticipazione dell’adempimento. Peraltro, in molte realtà è prassi molto diffusa la comunicazione di trasformazione dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato.

 

Provvedimenti attuativi

Il citato comma 7 dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 stabilisce che, al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza Unificata. Il decreto medesimo deve stabilire anche le modalità informatiche di trasferimento dei dati e i tempi di entrata in vigore dell’obbligo di effettuare la comunicazione esclusivamente per via telematica.

Appare evidente la pluralità di fini che il rinvio al decreto persegue:

a) la definizione e la manutenzione di standard informatici e statistici, al fine di assicurare l’omogeneità e l’unitarietà del sistema informativo del lavoro;

b) l’utilizzo pieno dei servizi informatici per migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e migliorare i rapporti con i cittadini;

c) la semplificazione amministrativa a vantaggio delle imprese.

Poiché la materia attiene per alcuni aspetti alla competenza esclusiva dello Stato (standard statistici, aspetti sanzionatori) e per altri alla competenza concorrente delle Regioni e Province Autonome, il decreto interministeriale dovrà essere adottato d’intesa con la Conferenza Unificata.

 

Disposizioni transitorie

Alla luce degli approfondimenti fin qui condotti ed in attesa che il quadro normativo si completi con l’emanazione del sopracitato decreto e delle disposizioni integrative che le Regioni e le Province Autonome vorranno adottare, si forniscono di seguito alcune prime indicazioni operative per garantire una uniforme e corretta applicazione della normativa al momento della sua entrata in vigore.

 

Modalità degli adempimenti

Per ciascuno degli adempimenti previsti, i datori di lavoro, ovvero i soggetti per il tramite dei quali

gli adempimenti possono essere effettuati, si atterranno alle seguenti indicazioni.

 

Modulistica

Comunicazione di instaurazione

Per tutte le tipologie di lavoro subordinato, l’adempimento sarà effettuato utilizzando il mod. C/ASS o altra analoga modulistica in uso presso i centri per l’impiego. Per i datori di lavoro agricolo si continuerà ad utilizzare copia della Sezione Matricola del Registro d’impresa.

Per i rapporti autonomi in forma coordinata e continuativa, fermi restando i quadri relativi al datore di lavoro e al lavoratore, il modulo dovrà contenere le seguenti informazioni minime: tipo di rapporto (rapporto di agenzia, co.co.co., lavoro a progetto) - data inizio e data fine del rapporto –corrispettivo lordo – attività e mansioni (descrittivo).

Per i rapporti di socio di cooperativa, oltre all’indicazione della sussistenza di un rapporto associativo, per quanto attiene al rapporto di lavoro ci si atterrà a quanto previsto per il lavoro subordinato o per il lavoro autonomo (a seconda dei casi).

Per i tirocini e le altre esperienze lavorative sarà sufficiente indicare il tipo di rapporto, data di inizio e fine.

 

Comunicazione di cessazione

Per tutte le tipologie di rapporto si continuerà ad utilizzare il mod. C/CRL o altro analogo in uso presso i centri per l’impiego.

Si ricorda che tale comunicazione va effettuata solo nel caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato ovvero per rettificare la data di cessazione indicata all’atto dell’assunzione

 

Comunicazione di trasformazione

Nei casi previsti potrà essere utilizzato il mod. C/CTRL, indicando la data di trasformazione.

 

Comunicazione di assunzione, proroga e cessazione ( Agenzie per il lavoro)

La comunicazione al Servizio competente sarà effettuata utilizzando il mod. Unificato/Temp, istituito con il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1999.

 

Inail - Ipsema (disposizione transitoria)

La comunicazione all’INAIL, ex art. 14, comma 2, del d.l.vo n. 38/2000 attraverso gli strumenti informatici, resta in vigore, per tutti i datori di lavoro – ivi compresi le Agenzie per il Lavoro – con le medesime modalità fino alla piena operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti

nei moduli per le comunicazioni obbligatorie previste dal modello individuato dall’art. 4 bis, comma 7, del D.L.vo n. 181/2000. La stessa considerazione vale anche per i datori di lavoro marittimi nei confronti dell’IPSEMA (comma 1182).

 

Inps (datori di lavoro agricolo)

Anche la comunicazione che i datori di lavoro agricolo effettuano all’INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del DL 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dovrà essere effettuata fino a quando non entrerà in vigore il decreto sopracitato.

 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

Anche l’obbligo che impone la comunicazione allo Sportello Unico, entro 5 giorni dalla assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini extra comunitari (Art. 22, comma 7 del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e dal DPR n. 394/1999), potrà essere assolto attraverso il modello unificato. Nelle more della sua entrata in vigore si ritiene che l’adempimento vada mantenuto nelle modalità attuali.

E’ stata, invece, abrogata (comma 1184) quella parte dell’art. 7, comma 1, del d. l.vo n. 286/1998 che imponeva al datore che assume al proprie dipendenze un cittadino extra comunitario di comunicarlo in Questura entro 48 ore.

 

Sanzioni

Nulla viene innovato riguardo alle sanzioni previste dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 276/2003 per la violazione degli obblighi di comunicazione di assunzione e di cessazione. Pertanto le sanzioni ivi previste ed applicate ai vecchi precetti, come chiarito dalla circolare di questo Ministero n. 37/2003 del 24 novembre 2003, troveranno applicazione anche con riferimento alle violazioni dei nuoviadempimenti a far data dall’entrata in vigore della legge in esame (1° gennaio 2007).

Al contrario la sanzione correlata all’obbligo di comunicare le trasformazioni del rapporto di lavoro

sarà applicabile solo dalla data stabilita dal decreto interministeriale di unificazione dei moduli.

Abrogazione ravvedimento operoso

Viene abrogato (comma 1185) il comma 5 dell’art. 19 del d.lvo n. 276/2003 che prevedeva in materia di comunicazioni ai centri per l’impiego il c.d. “ravvedimento operoso”, peraltro mai entrato in vigore.

 

Disposizioni regionali integrative

Il comma 6-ter dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000, come introdotto dal comma 1184, nello stabilire per i datori di lavoro pubblici e privati l’obbligo di avvalersi dei servizi informatici messia disposizione dalle regioni, rinvia al più volte citato decreto interministeriale la disciplina delle modalità e dei tempi di applicazione delle comunicazioni on line.

Tuttavia, nelle more dell’approvazione del provvedimento, le Regioni e le Province Autonome presso le quali i servizi in parola sono già attivi, potranno con propria deliberazione anticipare in via sperimentale l’utilizzo del canale telematico quale unica modalità di adempimento.

Il testo è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: www.lavoro.gov.it

 

IL DIRETTORE GENERALE

Lea Battistoni