Confederazione Generale
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Oggetto: Previdenza – Lavoro –
Manovra finanziaria 2007 – Novità in vigore dall’1.1.2007 – Legge 27.12.2006, n. 296, su S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2006 –
Circolare Ministero del Lavoro n. 13 del 4.1.2007.
Si evidenziano le
disposizioni della legge finanziaria in materia di lavoro e previdenza già in
vigore da gennaio.
Aumento contributi INPS (art.1, commi da 768 a 773) – Sono state aumentate diverse aliquote
contributive concernenti sia il lavoro dipendente che quello autonomo.
Lavoratori subordinati
– I contributi
previdenziali a carico dei lavoratori sono stati elevati dello 0,30% divenendo
pertanto pari complessivamente al 9,19% (in precedenza 8,89%).
Parasubordinati – La contribuzione per i collaboratori a progetto è stata elevata
al 16% (in precedenza 10%), nel caso di soggetti già iscritti ad una forma
pensionistica obbligatoria, e al 23,50% (in precedenza 18,20%), nel caso di
soggetti non iscritti; resta ferma la ripartizione tra datore di lavoro e
collaboratore pari rispettivamente a due terzi e un terzo
dei suddetti contributi. Si segnalano due ulteriori disposizioni
a corredo dell’aumento. La prima prevede una clausola di salvaguardia
per evitare che l’incremento contributivo in questione produca un’eccessiva
riduzione dei compensi netti dei collaboratori. La seconda introduce invece una
regola generale in base alla quale “i
compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoga
professionalità, anche sulla base dei CCNL di riferimento”.
Apprendisti – Sono stati sensibilmente
appesantiti gli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro per gli
apprendisti. In luogo della fiscalizzazione pressoché totale è stato infatti introdotto un contributo del 10% sulle retribuzioni
degli apprendisti. L’aumento sarà graduale per le aziende fino a 9 dipendenti;
l’aliquota sarà infatti pari all’1,5% per il primo
anno, al 3% per il secondo per poi raggiungere il 10% al terzo anno. A parziale
alleggerimento degli inasprimenti contributivi, è stato esteso
all’apprendistato il rimborso da parte dell’INPS delle assenze per malattia
come previsto per la generalità dei lavoratori; come è
noto fino oggi la malattia degli apprendisti era totalmente a carico dei datori
di lavoro.
Artigiani e commercianti – L’aliquota contributiva a carico di artigiani e commercianti è stata elevata al 19,50% dal
2007 per poi passare al 20% dal 2008 (in precedenza 17,40% per artigiani e
17,79% per commercianti).
Proroga ammortizzatori sociali (art.1,
commi 1156 e 1190) – E’
stata prorogata anche per il 2007 la possibilità di ricorso alla CIGS e alla
mobilità da parte delle imprese di logistica da 51 a 200 dipendenti (le imprese
più grandi sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali).
Le imprese interessate dovranno pertanto continuare a versare per tutto il
corrente anno i contributi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei
lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di
lavoro).
E’ stata altresì prorogata
sempre per il 2007 la disposizione che attribuisce al Ministero del Lavoro la
facoltà di concedere, anche solo per zone circoscritte, la cassa integrazione
straordinaria e la mobilità a settori non rientranti nel regime generale degli
ammortizzatori sociali. Come in passato tale facoltà potrà essere esercitata
solo in presenza di accordi delle categorie
interessate da stipularsi al più tardi entro il 15 giugno 2007.
Collocamento (art.1, commi da
1180 a 1185) – L’obbligo
per i datori di lavoro di comunicare l’instaurazione di ogni
nuovo rapporto di lavoro (sia subordinato che autonomo) è stato anticipato al
giorno antecedente all’assunzione stessa, salvo i casi di urgenza per i quali
rimane confermato il precedente termine dei 5 giorni successivi. In caso di
violazione di tale obbligo continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative
previste dalla legge Biagi
(da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato). Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro ha fornito nuove indicazioni
sulle modalità della comunicazione da farsi, come in passato, ai servizi per
l’impiego territorialmente competenti.
Assegno per il nucleo familiare (art.1, comma 11) – A decorrere da quest’anno
gli importi degli assegni per il
nucleo familiare sono stati aumentati secondo la tabella allegata alla stessa
legge finanziaria. A beneficio sempre del lavoratore sono state altresì rimodulate le fasce di reddito da considerare ai fini della
corresponsione degli assegni in modo da rendere più
graduale il passaggio tra una fascia e l’altra.
Mobilità (art.1, comma 1211) – E’ stato prorogato per tutto il
2007 il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità
dei lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti, così come stabilito in
via permanente per i lavoratori licenziati da aziende più grandi. Come è noto, l’iscrizione nelle liste serve a facilitare la ricollocazione dei lavoratori in questione poiché consente
alle aziende che li assumono di beneficiare della fiscalizzazione pressoché
totale dei contributi previdenziali per un periodo di 18 o 12 mesi,
rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a
termine.
Contratti di solidarietà (art.1, comma 1212) – Come già avvenuto lo scorso anno, è stata prorogata
anche per il 2007 la possibilità per le imprese con oltre 15 dipendenti non
destinatarie della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della legge n. 236/93. Come è noto, quei contratti sono finalizzati ad incentivare,
attraverso benefici contributivi per le imprese, soluzioni alternative ai
licenziamenti. Le imprese interessate infatti possono
concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione di orario
e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo
a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della
riduzione di orario; uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 117/2006 |
|
Allegati due |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. N. 299 del 27.12.2006
(fonte Guritel)
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
***OMISSIS***
11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il
nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i
genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili nonche' ai nuclei familiari con un solo genitore e
almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili,
sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella
1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali,
sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili,
giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della
prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per
tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono
rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei
con figli di cui alle lettere a) e b) nonche' quelli per i nuclei
senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri
analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto
interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei
redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il
nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con piu' di tre figli o
equiparati di eta' inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della
determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i
figli di eta' superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni
compiuti purche' studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di
reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno
2008.
***OMISSIS***
768. Con effetto dal l° gennaio 2007, le aliquote contributive per
il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS
sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal l°
gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di
finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
e' elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore.
In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al
presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote
dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla
medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono
stabilite in misura pari al 16 per cento.
771. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici";
2) le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali
rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il presidente del comitato amministratore e' eletto tra i
componenti eletti dagli iscritti al Fondo".
772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non puo' in
ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal
lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal
fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile gia'
riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in
caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso
netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato
dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi
corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla
quantita' e qualita' del lavoro eseguito e devono tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga
professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali
di riferimento.
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti artigiani e non artigiani e' complessivamente
rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stabilita la ripartizione del predetto contributo
tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi
contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a
quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di
cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del
pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli
apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre
1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un
numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e'
ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente
ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i
periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo
anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per
cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto
successivi al secondo. A decorrere dal l° gennaio 2007 ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennita'
giomaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i
lavoratori subordinati e la relativa contribuzione e' stabilita con
il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.
***OMISSIS***
1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai
seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente
indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al
comma 1159 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e
costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che
concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di
promozione di occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei
comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI),
destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che
attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai
fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007
e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel limite
massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine
di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il
reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di
crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla
presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede
nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo
di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo
svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di
misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati
in attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno sette
anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente
all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in
organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita'
socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'.
Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a
decorrere. dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, che a tal ime e' integrato del predetto importo;
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per
l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo
medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare
e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e l'informazione
dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di
protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
***OMISSIS***
1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella
modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di
associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di
lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame
comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di
cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la
tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento
economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro
autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono
tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la
proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese
precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la
comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque
giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando
l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio
competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e
del datore di lavoro".
1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, e' abrogato.
1182. Fino alla effettiva operativita' delle modalita' di
trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni
obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore
l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi
esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima
comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati
del settore marittimo.
1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".
1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei
tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla
normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al
comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali
del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive,
nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo.
6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori
di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici
resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la
sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le
modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente
comma".
1185. E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
***OMISSIS***
1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti
al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno
2007 che recepiscono le intese gia' stipulate in sede istituzionale
territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione
delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento
nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive. All' articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertite, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
***OMISSIS***
1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e
dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite
le seguenti: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007".
1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata per l'anno
2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
***OMISSIS***
Circolare Ministero del Lavoro n. 13 del 4.1.2007
Oggetto:
Adempimenti connessi alla instaurazione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n.
296 – Legge Finanziaria 2007) – Primi indirizzi operativi.
La legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto alcuni significativi
correttivi alla disciplina del collocamento, in particolare per quanto attiene
al sistema delle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti
ad effettuare nel caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del
rapporto di lavoro.
Come è noto, infatti, con
l’introduzione del principio generale dell’assunzione diretta di tutti i
lavoratori per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, salvo poche esplicite
eccezioni, il legislatore ha apprestato un impianto normativo volto a
canalizzare verso il sistema informativo del lavoro un insieme unitario ed
omogeneo di informazioni utili a garantire un costante monitoraggio del mercato
del lavoro.
L’aspetto più rilevante
consiste nella circostanza che i predetti obblighi di comunicazione decorrano dall’entrata in vigore della legge n. 296/2006 (1° gennaio
2007), senza dover attendere l’emanazione del citato decreto di
attuazione.
La normativa nel suo
complesso, se in via prioritaria persegue il fine di realizzare una base
statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio e valutazione
delle politiche del lavoro (art. 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003
n. 276), è altresì funzionale a supportare le azioni di contrasto al lavoro
irregolare, completando un pacchetto di misure espressamente definite a tale scopo.
Le principali
innovazioni che sulla materia la legge n. 296/2006 apporta al quadro normativo preesistente possono così riassumersi:
1. Estensione dell’obbligo di comunicazione a tutti i datori i lavoro per tutte le tipologie di rapporto di lavoro
subordinato, nonché per alcune tipologie di lavoro autonomo, per illavoro associato e per le altre esperienze lavorative.
2. Anticipazione del termine di comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro, che da contestuale diviene
preventiva, estendendosi a tutti i settori l’obbligo già vigente per il settore
dell’edilizia (art. 36bis della legge n.
248/2006).
3. Ampliamento dell’obbligo di
comunicazione a tutti i principali eventi modificativi che possono intervenire
nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro.
4. Rafforzamento della pluriefficacia
della comunicazione ai centri per l’impiego rispetto agli obblighi complessivi
in capo al datore di lavoro nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni
e degli enti previdenziali.
5. Previsione della obbligatorietà
dell’invio telematico delle comunicazioni, secondo
modalità e tempi da stabilire con decreto interministeriale, d’intesa con la
Conferenza Unificata.
Per tali ragioni si
rende necessario, sentite le Direzioni Generali competenti, ferme restando le competenze
che fanno capo alle Regioni e alle Province Autonome, fornire le prime
indicazioni per una uniforme applicazione, soprattutto
in considerazione dei connessi aspetti sanzionatori
che vi sono implicati.
NUOVO QUADRO NORMATIVO
I commi da 1180 a 1185
dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 contengono importanti integrazioni e
modifiche alla previgente disciplina
in materia di comunicazioni obbligatorie, in ordine alle quali pare utile
fornire una prima illustrazione.
Il quadro complessivo
della normativa risulta essere il seguente:
Art. 9-bis, comma 2, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall’art. 1, co. 1180 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
Art. 4-bis, comma 5, d.lgs.
21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 1, co.
1183 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Art. 4-bis, commi 6, 6-bis, 6-ter, d.lgs.
21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 1, co.
1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Art. 4-bis, comma 7. d.lgs. 21 aprile 2000, n.
181;
Art. 21 comma 1, della
legge n. 264/1949, come sostituito dall’articolo 6, comma 3, d.lgs. 10 settembre 2002, n. 276;
Art. 17, commi 1, 2, 3, d.lgs. 10 settembre 2002, n. 276;
Art. 19, commi 2, 3, 4, d.lgs. 10 settembre 2002, n. 276.
Instaurazione
del rapporto di lavoro
La nuova formulazione
del comma 2 dell’articolo 9-bis
del D.L. 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre
1996, n. 608, estende a tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, senza alcuna esclusione settoriale, l’obbligo di comunicare al
Servizio competente l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno
antecedente, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.
Numerosi e sostanziali
sono gli aspetti innovativi che la norma in esame contiene, sia con riguardo all’ambito
di applicazione in senso soggettivo ed oggettivo, sia
con riguardo al termine di assolvimento dell’obbligo, sia ancora con riguardo
alle sue modalità.
Soggetti obbligati
L’obbligo in parola
sussiste in capo a tutti i datori di lavoro, nella più ampia accezione del termine, vale
a dire qualsivoglia persona fisica e giuridica, nonché ente pubblico e pubblica
amministrazione, titolare del rapporto di lavoro. Nessuna eccezione viene contemplata, né con riguardo alla natura giuridica, né
al settore economico di appartenenza ovvero alla dimensione o all’ubicazione.
La norma - si ritiene a mero scopo rafforzativo - ricomprende
esplicitamente anche i datori di lavoro agricoli, che in precedenza erano tenuti ad effettuare la “comunicazione di assunzione” di cui all’art.
9 ter della legge n. 608/1996 direttamente all’Inps,
secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 9 del DL 10
gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.
81. Ciò al fine di ristabilire il principio che vede nel “Servizio competente”
il principale destinatario delle comunicazioni in materia di collocamento, in
considerazione della funzione che le stesse assumono
ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 276/2003.
In virtù di questa
premessa va sottolineato, pertanto, che la norma trova
attuazione anche nei confronti dei datori di lavoro di quei settori per i quali
vige una disciplina speciale del collocamento ovvero sussistono norme
particolari per il reclutamento e l’assunzione dei lavoratori.
L’obbligo di
comunicazione preventiva riguarda, pertanto, anche i datori di lavoro pubblici,
qualunque sia la modalità di assunzione (concorso,
chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie pubbliche, ecc.). In
questo caso l’obbligo di comunicazione grava sul dirigente responsabile del
procedimento di assunzione. Inoltre, seppur a titolo puramente
esemplificativo, vanno citate particolari categorie di datori di lavoro, quali
quelli dello spettacolo, del lavoro marittimo, del lavoro domestico, ovvero
particolari categorie di lavoratori (extracomunitari “nuovi ingressi”,
disabili, dirigenti) per le quali, al di là della specifica
disciplina in materia di assunzione, non può non trovare applicazione anche
l’obbligo di cui trattasi. Nel caso di tirocini o di altre
esperienze lavorative assimilate, l’obbligo di comunicazione sussiste in capo
al soggetto ospitante.
Oggetto della comunicazione
L’obbligo riguarda
l’instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro riconducibile ai tipi legali
espressamente richiamati dal comma in parola:
• lavoro subordinato (entro cui si ricomprendono
tutte le tipologie di lavoro a tempo indeterminato, a termine, decentrato, a orario ridotto, a causa mista);
• lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (agenti e
rappresentanti di commercio; collaborazioni coordinate e continuative ex art.
409, n.3, c.p.c.;
lavoro a progetto ex art. 61, co. 1 del d.lgs. n. 276/2003);
• socio lavoratore di cooperativa (art. 1, comma 3, legge 3 aprile
2001, n. 142);
• associazione in partecipazione con apporto lavorativo (art. 2549 cod.civ.).
Come già in passato,
l’obbligo viene esteso anche ai tirocini di formazione
e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata. Si tratta in particolare dei tirocini previsti dall’art. 18 della
legge n. 196/1997 e dal suo regolamento di attuazione
(DM n. 142/1998), nonché di quelli disciplinati dalle vigenti leggi regionali
in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Sono, inoltre,
assimilati i tirocini inclusi nei piani di studio che le istituzioni
scolastiche realizzano sulla base di norme
regolamentari. Altre esperienze lavorative assimilate sono senza dubbio quelle previste
dalla citata legge n. 196/97 (borse lavoro) e i lavori socialmente utili (lsu).
La comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro ha per oggetto
le seguenti
informazioni minime:
a) i dati anagrafici del lavoratore (codice fiscale, nome,
cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio);
b) la data di assunzione (coincide con la
data di iscrizione del lavoratore nei libri obbligatori);
c) la data di cessazione (salvo il caso di rapporto a tempo
indeterminato). Si precisa che nei casi in cui la cessazione del rapporto di
lavoro è certa nell’an ma incerta nel quando (come nei casi di contratti a termine a fronte di ragioni di
natura sostitutiva) vada comunque indicata all’atto
dell’instaurazione una data presunta di cessazione;
d) l’esatta tipologia contrattuale tra quelle previste
dall’ordinamento (vedasi infra “modulistica”);
e) la qualifica professionale attribuita al lavoratore all’atto
dell’assunzione;
f) il trattamento economico e normativo riconosciuto (normalmente
è sufficiente l’indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro e il
relativo inquadramento nel livello retributivo spettante in base alla qualifica
professionale attribuita). Qualora il datore di lavoro
non applichi un CCNL esso è tenuto a comunicare l’importo della retribuzione lorda giornaliera pattuita. Nel caso di lavoro autonomo dovrà essere indicato il corrispettivo lordo complessivo
concordato
tra le parti.
Destinatario della comunicazione
La comunicazione deve
essere inviata al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
sede di lavoro. La definizione di Servizio competente è quella di cui all’art.
1, comma 2, lett. g) del d.lgs.
n. 181/2000, così come sostituito dal d.lgs.
n. 297/2002, vale a dire “i centri per l’impiego…e gli altri organismi autorizzati o accreditati a
svolgere le previste funzioni, in conformità alle norme
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano”. Ciò che rileva,
pertanto, è la specifica normativa che sul piano legislativo e regolamentare le
singole regioni e province autonome hanno emanato in materia di
organizzazione dei servizi per l’impiego. Al riguardo nulla è mutato
rispetto alla vigente normativa e, pertanto, sarà cura delle medesime Regioni e
Province Autonome confermare o modificare le disposizioni fino ad oggi in
vigore.
Per sede di lavoro si intende il luogo, indicato nel contratto
individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro. Pertanto, allorché
questa non coincida con la sede legale del datore di lavoro, il Servizio competente
va individuato con riferimento al Comune ove è ubicata
l’unità locale cui il lavoratore è adibito all’atto dell’assunzione.
Edilizia, agricoltura, gente di mare
Alcune precisazioni si
rendono necessarie per le assunzioni dei lavoratori nei settori dell’agricoltura
e dell’edilizia e della gente di mare, in ragione delle peculiarità che il
luogo della prestazione riveste in questi settori.
- Nel caso
dell’edilizia, la locuzione sede
di lavoro è valida anche per il cantiere mobile, essendo lo stesso una vera
e propria unità produttiva. In questo caso, il datore di lavoro comunicherà l’assunzione
del lavoratore al servizio competente del comune dove è stata fissata l’apertura
del, cantiere mobile e a nulla rileveranno i
successivi spostamenti fisici del cantiere medesimo. Le comunicazioni
modificative dovranno riguardare esclusivamente i casi di distacco e
trasferimento del lavoratore e non
già del cantiere.
- Un caso ancora
diverso è quello previsto per la gente di mare, la cui
comunicazione, disciplinata dall’articolo 11 del DPR 18 aprile 2006, n. 231, va
resa nei confronti degli uffici di collocamento della gente di mare - già
istituiti ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto legge 24 maggio 1925, n.
1031 - territorialmente competenti in base al luogo ove si verifica l’imbarco,
- Per quanto riguarda
il datore di lavoro agricolo, ferma restando la regola generale che vede nella
circoscrizione in cui insiste il fondo il criterio di
individuazione del corrispondente servizio competente, qualora il fondo insista
su più circoscrizioni, il datore di lavoro può a sua discrezione individuare il
servizio competente al quale inviare la comunicazione.
Data le specificità
proprie del settore, al fine di valutare l’impatto che l’entrata in vigore
delle disposizioni contenute nei commi 1180 e ss. della Legge Finanziaria 2007
ha sul reclutamento dei lavoratori agricoli, verrà
effettuato un attento monitoraggio che gli esiti della presente nota hanno sull’evoluzione
e le dinamiche organizzative dell’intero settore.
Termine e modalità di comunicazione
Il termine di
comunicazione, come stabilito nel novellato comma 2 dell’art. 9-bis, scade alle ore
24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del
rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi di giorno festivo. Infatti, stante il tenore letterale
della previsione normativa e la sua finalità, la scadenza del termine in un giorno festivo non può comportare un
suo automatico differimento al giorno successivo. L’avvenuto adempimento deve essere provato dal
datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata. Tale circostanza è desumibile, oltre che dalla tradizionale
raccomandata a/r e dalla consegna diretta allo sportello del servizio competente, anche dai servizi telematici quali il fax ovvero la procedura
informatica di validazione
temporale attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio
competente.
In proposito, si
ritiene che, in attesa dell’emanazione del decreto
interministeriale di cui al comma 7 dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 (vedi infra), nelle Regioni in cui sono stati attivati servizi informatici per
l’invio delle comunicazioni obbligatorie gli stessi
possano essere normalmente utilizzati a condizione che garantiscano la predetta
procedura di validazione temporale.
In caso di urgenza
connessa ad esigenze produttive la comunicazione
può essere effettuata entro cinque
giorni dall’instaurazione
del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di effettuare entro il giorno
antecedente, mediante comunicazione con data
certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro, intendendo per generalità
almeno nome e cognome (ragione sociale) e codice
fiscale.
Benché la norma faccia riferimento a motivi di urgenza
di carattere produttivo, si ritiene
che la formulazione possa ricomprendere anche le
ipotesi in cui l’assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti
ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non
consentano di procrastinare l’impiego dei lavoratori. In tali casi, infatti, può verificarsi una oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di acquisire le informazioni complete necessarie per
adempiere all’obbligo.
Restano escluse
dall’obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate
a causa di “forza maggiore”, ovvero di avvenimenti di carattere
straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con
l’esercizio dell’ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un’assunzione immediata. In
via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere gli
eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani;
terremoti, ecc.) ovvero nelle
ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che
comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno
stesso dell’assenza (es. i supplenti del settore scolastico). Solo in tali
casi, in cui la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata
il giorno prima il verificarsi dell’evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile,
la medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non
oltre il 5° giorno.
Qualora, per una
qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione
preventiva non si instauri effettivamente, il datore
di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio competente,
comunque non oltre i cinque giorni successivi.
Trasformazione
del rapporto di lavoro
Già il comma 5,
dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 aveva esteso l’obbligo di
comunicazione ad alcune vicende modificative del rapporto di lavoro. In virtù
del comma 1183 della legge in esame alle ipotesi già previste si aggiungono
altri casi, per cui si determina il seguente assetto complessivo:
a) trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato;
b) proroga del termine inizialmente fissato;
c) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
d) trasformazione da tempo parziale a tempo
pieno;
e) trasformazione da contratto di apprendistato
a contratto a tempo indeterminato;
f) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto
a tempo indeterminato;
g) trasferimento del lavoratore;
h) distacco del lavoratore;
i) modifica della ragione sociale del datore di
lavoro;
j) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
Benché manchi una esplicita previsione si ritiene che in via
interpretativa l’obbligo di comunicazione sussista anche per l’ipotesi di
trasformazione del contratto di inserimento (ex art. 54, d.lgs.
n. 276/2003) in contratto a tempo indeterminato, stante
l’assimilazione di tale contratto con il contratto a termine (ai sensi del
comma 1 dell’art. 58 del decreto citato).
Nulla è modificato in ordine al termine ed alle modalità di comunicazione, che
deve avvenire entrocinque giorni
Cessazione del
rapporto di lavoro
Nessuna modifica a
quanto già previsto al riguardo dall’art. 21, comma 1, della legge n. 264/1949,
come sostituito dall’articolo 6, comma 3 del d.lgs. n. 181/2000. Pertanto, la cessazione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero la diversa data di cessazione
dei rapporti di lavoro a termine (precedentemente
comunicata all’atto di assunzione) va comunicata al servizio competente presso
il quale è ubicata la sede di lavoro, entro cinque giorni dal verificarsi
dell’evento. Allostesso modo, restano valide le disposizioni
previste da normative speciali quali quelle del collocamento mirato, la cui
cessazione, per effetto dell’articolo 10 della legge n. 68/99, va effettuata entro 10 giorni dalla data della cessazione medesima.
Disciplina
speciale per le agenzie di somministrazione
Una regolamentazione
particolare è prevista per le Agenzie per il lavoro
autorizzate alla somministrazione di lavoro. Quest’ultime
possono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione
e proroga dei lavoratori somministrati entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione
(ovvero di proroga o cessazione). L’obbligo “posticipato” al 20 del mese
successivo per le Agenzie per il lavoro trova la propria ragione nel fatto che
la “prova” dell’avvenuta instaurazione del rapporto tra il lavoratore e
l’Agenzia si rinviene nel contratto di somministrazione che deve essere
sottoscritto prima dell’invio in missione, con obbligo di comunicazione per
iscritto al prestatore di lavoro (art. 21, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003).
Le comunicazioni a
consuntivo effettuate dalle Agenzie devono essere
inviate al Servizio competente ove è ubicata la sede operativa dell’Agenzia.
Pluriefficacia della comunicazione
Il comma 1184, che
novella il comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, dispone che “le
comunicazioni di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro
autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa
vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai
fini dell’assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS),
dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o
esclusive, nonché nei confronti della
prefettura-ufficio territoriale del Governo”. Si tratta, come evidente, di una disposizione
di carattere generale volta, da un lato a semplificare gli oneri di
natura burocratica in capo ai datori di lavoro, dall’altro finalizzata a
rendere più omogenei i flussi informativi, creando le condizioni per una
maggiore integrazione degli archivi informatici della pubblica amministrazione.
La pluriefficacia della comunicazione effettuata al
Servizio competente riguarda naturalmente tutti gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in capo al datore di lavoro in ordine all’instaurazione,
trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. In virtù di tale norma,
l’adempimento effettuato secondo la normativa in esame realizza
“l’assolvimento” anche degli altri obblighi di comunicazione, in quanto il
trasferimento dei dati a tutti gli enti interessati deve
essere garantito dal servizio competente secondo le modalità stabilite con il
decreto interministeriale di cui al comma 7 del medesimo articolo (vedi infra).
Una puntuale
ricognizione degli obblighi, che si intendono assolti
tramite la comunicazione unica,sarà effettuata in sede di emanazione del citato
decreto, dopo aver acquisito il parere delle amministrazioni e degli enti
interessati.
Per la fase di prima
applicazione si rinvia al successivo paragrafo “Disposizioni transitorie”.
Entrata in
vigore
Il comma 1181, abrogando la previsione di cui all’art. 7, comma 2 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297 (“le disposizioni di
cui all’articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto dell’articolo 4-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 200, n. 181, introdotto
dall’articolo 6, comma 2“) sancisce l’immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza la necessità di attendere il decreto interministeriale, di
cui al comma 7 dell’art. 4-bis
del d.lgs. n. 181/2000.
Con
riguardo alla comunicazione di trasformazione, non essendo intervenuta sul punto alcuna modifica
al comma 2 –bis dell’art. 5 del d. l.vo n. 181/2000 (comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lettera
b, del d. l.vo n. 297/2002),
l’obbligo dovrebbe scattare con l’emanazione del modello unificato. Tuttavia, sul piano logico e della ratio sottostante, questa
distinzione non ha una ragion d’essere, essendo evidente l’intento del
legislatore di dare rapido corso alla messa a regime del sistema nel suo
impianto complessivo. Pertanto, pur non essendo tecnicamente possibile, per gli
effetti sanzionatori che vi sono connessi, imporre l’obbligo prima della entrata in vigore del richiamato decreto,
nulla impedisce che laddove sussistano le condizioni operative si possa avviare
una pragmatica anticipazione dell’adempimento. Peraltro, in molte realtà è
prassi molto diffusa la comunicazione di trasformazione dei contratti a termine
e dei contratti di apprendistato.
Provvedimenti
attuativi
Il citato comma 7
dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 stabilisce che, al fine di
assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie sono definiti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza
Unificata. Il decreto medesimo deve stabilire anche le modalità informatiche di
trasferimento dei dati e i tempi di entrata in vigore
dell’obbligo di effettuare la comunicazione esclusivamente per via telematica.
Appare evidente la
pluralità di fini che il rinvio al decreto persegue:
a) la definizione e la manutenzione di standard informatici e
statistici, al fine di assicurare l’omogeneità e l’unitarietà del sistema informativo del lavoro;
b) l’utilizzo pieno dei servizi informatici per migliorare
l’efficienza della pubblica amministrazione e migliorare i rapporti con i
cittadini;
c) la semplificazione amministrativa a vantaggio delle imprese.
Poiché la materia attiene per
alcuni aspetti alla competenza esclusiva dello Stato (standard statistici, aspetti
sanzionatori) e per altri alla competenza concorrente
delle Regioni e Province Autonome, il decreto interministeriale dovrà essere
adottato d’intesa con la Conferenza Unificata.
Disposizioni transitorie
Alla luce degli
approfondimenti fin qui condotti ed in attesa che il
quadro normativo si completi con l’emanazione del sopracitato
decreto e delle disposizioni integrative che le Regioni e le Province Autonome
vorranno adottare, si forniscono di seguito alcune prime indicazioni operative
per garantire una uniforme e corretta applicazione della normativa al momento
della sua entrata in vigore.
Modalità degli
adempimenti
Per ciascuno degli
adempimenti previsti, i datori di lavoro, ovvero i soggetti per il tramite dei quali
gli adempimenti possono
essere effettuati, si atterranno alle seguenti indicazioni.
Modulistica
Comunicazione di instaurazione
Per tutte le tipologie
di lavoro subordinato, l’adempimento sarà effettuato utilizzando il mod. C/ASS o altra analoga modulistica in uso presso i centri per l’impiego.
Per i datori di lavoro agricolo si continuerà
ad utilizzare copia della Sezione Matricola del Registro d’impresa.
Per i rapporti autonomi
in forma coordinata e continuativa, fermi restando i quadri relativi
al datore di lavoro e al lavoratore, il modulo dovrà contenere le
seguenti informazioni minime: tipo di rapporto (rapporto di agenzia, co.co.co., lavoro a progetto) - data inizio e data fine del
rapporto –corrispettivo lordo – attività e mansioni (descrittivo).
Per i rapporti di socio
di cooperativa, oltre all’indicazione della sussistenza di un rapporto associativo,
per quanto attiene al rapporto di lavoro ci si atterrà
a quanto previsto per il lavoro subordinato o per il lavoro autonomo (a seconda
dei casi).
Per i tirocini e le
altre esperienze lavorative sarà sufficiente indicare
il tipo di rapporto, data di inizio e fine.
Comunicazione di cessazione
Per tutte le tipologie
di rapporto si continuerà ad utilizzare il mod. C/CRL o altro analogo in uso presso i centri per l’impiego.
Si ricorda che tale
comunicazione va effettuata solo nel caso di
risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato ovvero per rettificare la data
di cessazione indicata all’atto dell’assunzione
Comunicazione di trasformazione
Nei casi previsti potrà
essere utilizzato il mod. C/CTRL, indicando la data di
trasformazione.
Comunicazione di assunzione, proroga e
cessazione ( Agenzie per il lavoro)
La comunicazione al
Servizio competente sarà effettuata utilizzando il mod. Unificato/Temp, istituito con il
Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre
1999.
Inail - Ipsema
(disposizione transitoria)
La comunicazione
all’INAIL, ex art. 14, comma 2, del d.l.vo
n. 38/2000 attraverso gli strumenti informatici, resta in vigore, per tutti i
datori di lavoro – ivi compresi le Agenzie per il Lavoro – con le medesime
modalità fino alla piena operatività delle modalità di
trasferimento dei dati contenuti
nei moduli per le
comunicazioni obbligatorie previste dal modello individuato dall’art. 4 bis, comma 7, del D.L.vo n. 181/2000. La stessa considerazione vale
anche per i datori di lavoro marittimi nei confronti dell’IPSEMA (comma 1182).
Inps (datori di lavoro
agricolo)
Anche la comunicazione
che i datori di lavoro agricolo effettuano all’INPS,
ai sensi dell’art. 1, comma 9, del DL 10 gennaio 2006, convertito con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dovrà essere effettuata fino a
quando non entrerà in vigore il decreto sopracitato.
Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo
Anche l’obbligo che
impone la comunicazione allo Sportello Unico, entro 5 giorni dalla
assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini extra
comunitari (Art. 22, comma 7 del T.U. n. 286/1998,
come modificato dalla legge n. 189/2002 e dal DPR n. 394/1999), potrà essere
assolto attraverso il modello unificato. Nelle more della sua entrata in vigore
si ritiene che l’adempimento vada mantenuto nelle modalità attuali.
E’ stata, invece,
abrogata (comma 1184) quella parte dell’art. 7, comma 1, del d. l.vo n. 286/1998 che imponeva al
datore che assume al proprie dipendenze un cittadino extra comunitario di comunicarlo
in Questura entro 48 ore.
Sanzioni
Nulla viene innovato riguardo alle sanzioni previste dall’art. 19,
comma 3, del d.lgs. 276/2003 per la violazione degli
obblighi di comunicazione di assunzione e di cessazione. Pertanto le sanzioni
ivi previste ed applicate ai vecchi precetti, come chiarito dalla circolare di
questo Ministero n. 37/2003 del 24 novembre 2003, troveranno applicazione anche
con riferimento alle violazioni dei nuoviadempimenti a far data dall’entrata in vigore della legge in esame (1° gennaio 2007).
Al contrario la
sanzione correlata all’obbligo di comunicare le trasformazioni del rapporto di lavoro
sarà applicabile solo dalla
data stabilita dal decreto interministeriale di unificazione dei moduli.
Abrogazione
ravvedimento operoso
Viene abrogato (comma 1185)
il comma 5 dell’art. 19 del d.lvo n. 276/2003 che
prevedeva in materia di comunicazioni ai centri per
l’impiego il c.d. “ravvedimento operoso”, peraltro mai entrato in vigore.
Disposizioni
regionali integrative
Il comma 6-ter dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000, come introdotto dal comma 1184,
nello stabilire per i datori di lavoro pubblici e privati l’obbligo di
avvalersi dei servizi informatici messia disposizione dalle regioni, rinvia al più volte citato decreto interministeriale la disciplina
delle modalità e dei tempi di applicazione delle comunicazioni on line.
Tuttavia, nelle more
dell’approvazione del provvedimento, le Regioni e le Province Autonome presso
le quali i servizi in parola sono già attivi, potranno con propria
deliberazione anticipare in via sperimentale l’utilizzo del canale telematico quale unica modalità di adempimento.
Il testo è pubblicato
sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: www.lavoro.gov.it
IL DIRETTORE GENERALE
Lea Battistoni