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Roma, 22 gennaio 2007
Circolare n.9/2007
Oggetto: Lavoro – Allargamento UE –
Circolare Min. Interno e Min.
Solidarietà Sociale n. 2 del 28.12.2006.
A seguito
dell’ingresso nell’Unione europea di Romania e Bulgaria dall’1
° gennaio 2007, con la circolare in oggetto sono stati forniti i primi
chiarimenti per l’assunzione in Italia di cittadini appartenenti a tali paesi.
Come già avvenne per
il precedente allargamento europeo del 2004, anche in questo caso, mentre
l’accesso al lavoro autonomo non è stato sottoposto ad alcuna limitazione,
viceversa l’accesso al lavoro subordinato sarà
liberalizzato solo tra un anno. Durante tale lasso di tempo
si applicherà infatti un regime transitorio in base al quale l’assunzione di
cittadini rumeni e bulgari continuerà ad essere subordinata al rilascio di un
nulla osta, sia pure con procedure semplificate rispetto al passato, da parte
degli Sportelli Unici per l’Immigrazione
provinciali (l’apposita modulistica per le richieste di assunzione è
disponibile sui siti internet www.interno.it
e www.welfare.gov.it).
Sono state esentate
dal nulla osta le assunzioni di alcune categorie di
lavoratori tra cui i dirigenti e gli stagionali.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.61/2004 |
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Allegato uno |
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Lo/lo |
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CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO E
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE N. 2 DEL 28.12.2006.
Indirizzi omessi
OGGETTO: Ingresso nell'U.E. dei cittadini della Romania e della
Bulgaria.
Il 1° gennaio 2007 la Romania
e la Bulgaria entrano a far parte, dell'Unione Europea; da tale data per i
cittadini appartenenti ai predetti Paesi non si applicano più le disposizioni
del decreto legislativo del 25
luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico
sull'immigrazione), ma trovano applicazione le disposizioni del DPR 18 gennaio
2002 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).
In particolare trovano
attuazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera
circolazione nel territorio dell'U.E.,
comprese quelle relative all’allontanamento dal territorio nazionale. Pertanto,
i predetti cittadini neo comunitari potranno entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti di cui al citato DPR
n. 54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti,
direttamente o tramite gli uffici postali.
In
relazione al
diritto di libera circolazione ed alla specifica previsione dell' art. 7 del
predetto DPR n. 54/2002 il quale dispone che i cittadini comunitari non possono
essere espulsi, ma possono essere allontanati solo per motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica si intendono cessati, a
decorrere dal gennaio p.v. gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati
nei confronti dei predetti cittadini neocomunitari salvo quelli motivati per
ragioni di ordine e sicurezza pubblica o dì sanità pubblica.
Per quanto riguarda l'accesso
al mercato del lavoro, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da
altri Paesi dell'U.E. ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il
periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente accesso al lavoro subordinato mentre rimane privo di alcuna limitazione il
lavoro autonomo.
Il regime transitorio
predetto prevede l’apertura immediata nei seguenti settori:
-agricolo e turistico
alberghiero;
-lavoro domestico e di assistenza alla persona;
-edilizio;
-metalmeccanico,
-dirigenziale e altamente
qualificato.
Ugualmente è prevista
l'apertura immediata per il lavoro stagionale per tutti i restanti settori
produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una
procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale
(raccomandata a/r) da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per
l'Immigrazione competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile
sui siti internet del Ministero dell’Intemo
(www.intemo.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).
Si è ritenuto di non far
ricorso a quote numeriche. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della
provincia ove sarà svolta l’attività lavorativa, previa verifica delle condizioni
contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro provvede al
rilascio del nulla osta che dovrà essere presentato dal lavoratore alla
Questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite gli
uffici postali.
IL
MINISTRO DELL’INTERNO IL MINISTRO
DELLA SOLIDARIETA'
SOCIALE