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Roma, 2 febbraio 2007
Circolare n. 18/2007
Oggetto: Codice della Strada – R.C.Auto – Sistema del risarcimento diretto.
E’ entrato in
vigore, ai sensi del DPR n.254/2006, un nuovo sistema
per il risarcimento diretto dei danni derivanti da incidenti stradali tra due
soli veicoli e in cui i danneggiamenti siano limitati
ai veicoli e a lesioni lievi ai conducenti.
Il nuovo sistema rappresenta
il perfezionamento della procedura di Convenzione
Indennizzo Diretto (CID) con la quale il risarcimento dei danni già avveniva da parte
della compagnia assicurativa del danneggiato, ma a condizione che i due
conducenti coinvolti nel sinistro fossero pervenuti alla constatazione
amichevole dell’incidente.
In base al sistema
del risarcimento diretto, il danneggiato che ritenga
di non essere responsabile del sinistro deve presentare richiesta di
risarcimento alla propria compagnia di assicurazione specificando le
informazioni indicate dalla legge (articolo 6 del citato DPR n.254/2006).
La compagnia
assicurativa sulla base di specifici criteri normativi
attribuirà le responsabilità del sinistro, valuterà il danno e comunicherà
l’offerta di risarcimento. Se il danneggiato accetterà l’offerta, la pratica verrà chiusa e non saranno dovuti compensi alla compagnia
per l’assistenza fornita (ad eccezione del compenso per il medico legale nel
caso il sinistro abbia comportato lesioni alle persone). Se
il danneggiato non accetterà l’offerta dovrà invece iniziare un’azione legale per
il risarcimento.
La disciplina del
risarcimento diretto non è applicabile quando nel
sinistro siano coinvolti veicoli stranieri e quando ci siano terzi trasportati
che abbiano subito lesioni, anche lievi.
In tutti i casi in
cui è escluso il risarcimento diretto, la richiesta dei
danni deve essere rivolta alla compagnia di assicurazione del veicolo che abbia
causato il sinistro.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re n.104/2006 |
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n.199 del 28.8.2006 (fonte guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.
254
Regolamento recante disciplina del risarcimento
diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a
norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
- Codice delle assicurazioni private.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Isvap»: l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo;
c) «impresa»: la societa' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica
l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'
civile autoveicoli;
d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio
della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria dalla quale siano
derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entita'
ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri
veicoli responsabili;
e) «danneggiato»: il
proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del
sinistro;
f) «lesioni»: le lesioni di lieve entita' definite all'articolo 139 del codice.
2. Restano ferme, inoltre, le definizioni
contenute nell'articolo 1 del codice.
Art. 2.
Oggetto
del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' attuative del sistema del
risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla
circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150
del codice.
Art. 3.
Ambito
di applicazione
1. La disciplina del risarcimento diretto si
applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entita' al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti
terzi trasportati.
2. Qualora i terzi trasportati
subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta
alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice.
Art. 4.
Veicoli
immatricolati all'estero
1. La disciplina del risarcimento diretto si
applica ai sinistri che coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di
San Marino e nello Stato Citta' del Vaticano, se
assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che
esercitino l'assicurazione obbligatoria responsabilita'
civile auto ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice e che abbiano aderito al
sistema del risarcimento diretto.
Art. 5.
Modalita' della richiesta di
risarcimento
1. Il danneggiato che si ritiene non
responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento
all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al
veicolo utilizzato.
2. La richiesta e' presentata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo
telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione
della richiesta di risarcimento.
3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne da' immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato
ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni
necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento
delle modalita' di accadimento del sinistro.
Art. 6.
Contenuto
della richiesta
1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle
cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalita' del sinistro;
e) le generalita' di eventuali testimoni;
f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli
Organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose
danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entita' del danno.
2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai
conducenti, la richiesta indica, inoltre:
a) l'eta',
l'attivita' e il reddito del danneggiato;
b) l'entita' delle
lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all'articolo 142
del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di
istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l'attestazione medica
comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del
compenso spettante al professionista.
Art. 7.
Integrazione
e regolarizzazione della richiesta
1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa,
entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e
informativa prevista dall'articolo 9, invita il
danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la
regolarizzazione della richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini
per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta
sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti
richiesti.
Art. 8.
Determinazioni
dell'impresa
1. Con apposita comunicazione
inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del
danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di
formulare l'offerta di risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e'
inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso
di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso
di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli
o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Art. 9.
Assistenza
tecnica e informativa ai danneggiati
1. L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali
di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni
assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore
prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento
del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente
dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento,
anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo
e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilita' di cui all'allegato
A.
2. Nel caso in cui la somma offerta
dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato,
sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o
assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella
medico-legale per i danni alla persona.
Art. 10.
Accesso
telematico
1. Ai fini della liquidazione dei danni
derivanti dal sinistro, l'impresa ha diritto di accedere
in via telematica agli archivi previsti dall'articolo 132, comma 3, del codice,
per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell'altro veicolo.
Art. 11.
Sinistri
esclusi dal sistema di risarcimento diretto
1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell'ambito
di applicazione previsto dall'articolo 3, l'impresa ne
informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1,
l'impresa e' tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione
acquisita per ogni ulteriore valutazione, all'impresa
del responsabile qualora quest'ultima sia nota in
base agli elementi in suo possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148
del codice iniziano a decorrere dal momento in cui l'impresa del responsabile
del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.
Art. 12.
Criteri
di determinazione del grado di responsabilita' delle parti
1. L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i
criteri di accertamento della responsabilita' dei sinistri
stabiliti nella tabella di cui all'allegato A, in conformita'
alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione
stradale.
2. Qualora il sinistro
non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1,
l'accertamento della responsabilita' e' compiuto con
riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema
di responsabilita' derivante dalla circolazione dei
veicoli.
Art. 13.
Organizzazione
e gestione del sistema di risarcimento diretto
1. Le imprese di assicurazione
stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi
ed economici per la gestione del risarcimento diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici,
la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati.
Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base
di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee
in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni
possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano
l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno,
secondo le regole definite dalla convenzione.
3. L'attivita' della
stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto
alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi
associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali
franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente
sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio
precedente per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione del sistema di
risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini
delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione di
cui al comma 2, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un
Comitato tecnico composto dai seguenti componenti: a) un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell'ISVAP; c) un rappresentante dell'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici; d) un esperto in scienze statistiche ed
attuariali; e) due rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti. L'esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni
precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione
del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di
cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.
6. I componenti il
Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la
durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato
delibera a maggioranza e, in caso di parita',
prevale il voto del Presidente.
7. Il costo relativo al
funzionamento della convenzione e' posto a carico delle imprese che aderiscono al
sistema di risarcimento diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati
membri dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, ai
sensi degli articoli 23 e 24 del codice, hanno facolta'
di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della
convenzione di cui al comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese
nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell'ambito dei
rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto,
possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalita' della stessa stanza di compensazione.
Art. 14.
Benefici
derivanti agli assicurati
1. Il sistema del
risarcimento diretto dovra' consentire effettivi
benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo
dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole
che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale
riduzione del premio per l'assicurato.
2. In presenza di
clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel
contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto
applicata.
Art. 15.
Entrata
in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il
1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio
2007.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori,
il presente regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano
muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi'
18 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dello
sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2006
Ufficio di controllo atti Ministero delle Attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 62
ALLEGATO OMESSO