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Roma, 7 febbraio 2007

 

Circolare n. 23/2007

 

Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2007 – D.M. 19.1.2007, su G.U. n.24 del 30.1.2007.

 

Come ogni anno sono state fissate anche per il 2007 le retribuzioni convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati (tra cui Russia e Giappone), secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.

 

Si rammenta che, in base all’art.36 della legge n.342/2000, le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali (in precedenza la tassazione avveniva sulla base delle retribuzioni effettive percepite dai lavoratori). La coincidenza tra l’imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.25/2006

 

Allegato uno

 

M/t

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G. U. n. 24 del 30.1.2007 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 gennaio 2007

Determinazione,  per l'anno 2007, delle retribuzioni convenzionali di
cui  all'articolo  4,  comma  1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
398.
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                     Retribuzioni convenzionali
  A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2007 e fino
a  tutto  il  periodo  di  paga  in  corso  al  31 dicembre  2007, le
retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei
contributi  dovuti  per  le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani  operanti  all'estero  ai  sensi del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n.  398,  nonche'  per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  51, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  sono stabilite nella
misura  risultante,  per  ciascun  settore,  dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
                               Art. 2.
                        Fasce di retribuzione
  Per  i  lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,
la  retribuzione  convenzionale  imponibile e' determinata sulla base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1.
 
                               Art. 3.
                 Frazionabilita' delle retribuzioni
  I  valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso di
assunzioni,  risoluzioni  del  rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per  l'estero,  nel  corso  del  mese,  sono divisibili in ragione di
ventisei giornate.
 
                               Art. 4.
     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
  Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1, va liquidato il
trattamento  ordinario  di  disoccupazione  in  favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2007
                                           Il Ministro del lavoro
                                         e della previdenza sociale
                                                  Damiano
 
                                         Il Ministro dell'economia
                                              e delle finanze
                                              Padoa-Schioppa

 

 
                                                                              Allegato

 

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI – 2007

SETTORE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

QUALIFICHE

FASCIA

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

Operai

I

Fino a 1630,19

1630,19

 

II

da 1630,20 a 1701,97

1701,97

 

III

da 1701,98 a 1773,75

1773,75

 

IV

da 1773,76 in poi

1917,29

 

 

 

 

 

Impiegati

I

Fino a 1917,29

1917,29

 

II

da 1917,30 a 2278,52

2278,52

 

III

da 2278,53 a 2639,76

2639,76

 

IV

da 2639,77 a 3139,05

3139,05

 

V

da 3139,06 in poi

3362,22

 

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

Quadri

I

Fino a 3362,22

3362,22

 

II

da 3362,23 a 3882,53

3882,53

 

III

da 3882,54 a 4402,83

4402,83

 

IV

da 4402,84 a 4999,51

4999,51

 

V

da 4999,52 a 5596,16

5596,16

 

VI

da 5596,16 in poi

6557,12

 

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

Dirigenti

I

Fino a 4999,51

4999,51

 

II

da 4999,52 a 6557,12

6557,12

 

III

da 6557,13 a 7518,08

7518,08

 

IV

da 7518,09 a 8114,75

8114,75

 

V

da 8114,76 a 8479,03

8479,03

 

VI

da 8479,04 a 8711,41

8711,41

 

VII

da 8711,42 a 9439,98

9439,98

 

VIII

da 9440 in poi

13283,78

 

 

 

*** OMISSIS ***