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Roma, 7 febbraio 2007
Circolare n.24/2007
Oggetto: Previdenza – Apprendistato – Precisazioni sul
nuovo regime contributivo – Circolare INPS n. 22 del 23.1.2007.
Come è noto, l’ultima
finanziaria (legge n. 296/2006) ha introdotto a decorrere da quest’anno un contributo del 10% a carico dei datori di
lavoro per gli apprendisti. Mentre per le aziende con più di 9 dipendenti l’applicazione
del nuovo contributo è immediata, per le altre aziende sarà invece graduale (il
contributo sarà infatti pari all’1,5% per il primo anno di contratto di
apprendistato, al 3% per il secondo anno, per poi raggiungere il 10% al terzo
anno).
L’INPS ha illustrato
le modalità applicative del nuovo regime contributivo con particolare
riferimento ai criteri per stabilire la soglia aziendale dei 9 dipendenti che
dà diritto agli sconti contributivi per i primi 2 anni. Al riguardo è stato
precisato che, per gli apprendisti già in forza al 31.12.2006, la consistenza
occupazionale si determina considerando la media degli occupati nel 2006; per
gli apprendisti assunti invece dal 2007, la consistenza occupazionale si
determina facendo riferimento al numero dei dipendenti al momento delle singole
assunzioni. Dal computo dei dipendenti va in ogni caso esclusa una serie di
categorie di lavoratori tra cui gli stessi apprendisti, gli assunti con
contratto di inserimento e i lavoratori somministrati, mentre i part-time vanno
considerati pro quota.
L’INPS ha inoltre
precisato che il nuovo contributo del 10% si applicherà anche alle assunzioni
agevolate per le quali la contribuzione è fissata in misura pari a quella degli
apprendisti (ad esempio in caso di assunzioni di lavoratori in mobilità).
Le aziende che nei
mesi di gennaio e febbraio hanno continuato a versare i contributi per gli
apprendisti nella vecchia misura, avranno tempo fino al 16 aprile 2007 per mettersi
in regola.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 8/2007 |
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Allegato uno |
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Lo/lo |
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INPS
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Direzione
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CIRCOLARE N. 22 DEL 23.1.2007
OGGETTO: Legge 29
dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Nuove misure contributive in materia
di apprendistato e assunzioni agevolate. Proroga della possibilità di
iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.
Sommario: Disposizioni normative e
operative per il versamento delle nuove misure contributive previste dalla
legge finanziaria 2007 a supporto dell’apprendistato e della generalità dei
rapporti agevolati.
Premessa.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007), contiene una serie di disposizioni a carattere contributivo
che entrano in vigore dal 1° gennaio di quest’anno.
Con la presente
circolare si forniscono indicazioni per l’operatività delle previsioni di cui
ai commi 773 e 1211 inerenti all’apprendistato e alle assunzioni agevolate.
1. Apprendistato.
Il comma 773 della
legge finanziaria 2007, introduce significative modifiche contributive e
previdenziali in materia di apprendistato.
Con effetto sui periodi
contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, infatti, la
contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani è complessivamente rideterminata nel 10%
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Dalla
stessa data, viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme
occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Con la medesima
decorrenza, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le
disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la
disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
Con decreto
ministeriale sarà stabilita la ripartizione alle varie gestioni previdenziali
della contribuzione dovuta, con riguardo anche a quella utile per il
finanziamento della prestazione di malattia.
La nuova misura
contributiva produrrà effetto immediato, sia con riguardo ai rapporti di lavoro
già in essere, che per quelli costituendi.
Alla nuova aliquota a
carico del datore di lavoro, va ad aggiungersi la quota dovuta dall’apprendista
che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei
lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006, si
attesterà nella misura del 5,84%.
Per i datori di lavoro
che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,
l’aliquota datoriale del 10% è ridotta - in ragione
dell’anno di vigenza del contratto - di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per
quelli maturati nel secondo anno.
Con riguardo
a tale ultimo aspetto, si precisa che assume rilievo il profilo soggettivo
relativo alla formazione dell’apprendista.
1.1 . Criteri per il
calcolo dei dipendenti.
Per le assunzioni
intervenute dopo l’entrata in vigore della legge, il momento da prendere in
considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9
addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato.
Per le assunzioni
precedenti (operate entro il 31 dicembre 2006), ai fini della valutazione della
consistenza aziendale, dovrà farsi riferimento alla media degli occupati
dell’anno 2006.
Nel calcolo dei
dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di
qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore
assente, ancorché non retribuito (es. per servizio militare, e/o gravidanza),
va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, é stato assunto altro
lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo.
Vanno invece esclusi:
§ gli apprendisti;
§ eventuali CFL ex D.lgs n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma operata
dal D.lgs n. 276/2003;
§ i lavoratori assunti con contratto
di inserimento/ reinserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
§ i lavoratori assunti con contratto
di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
§ i lavoratori somministrati, con
riguardo all’organico dell'utilizzatore.
I dipendenti part-time
si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario
svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione
di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, Dlgs n. 61/2000, e successive modificazioni).
I lavoratori
intermittenti ex D.lgs n. 276/2003 e successive
modificazioni, vanno considerati in base alla rispettiva normativa di
riferimento.
Per la determinazione
della media annua, i dipendenti a tempo determinato,
con periodi inferiori all’anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.
Si osserva, inoltre,
che, ai fini di cui trattasi, il requisito occupazionale va determinato tenendo
conto della struttura aziendale complessivamente considerata.
Si evidenzia, altresì,
che le misure ridotte:
§
trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai rapporti di apprendistato;
§
sono
collegate per espressa previsione legislativa alla consistenza aziendale, come
sopra specificata, e al periodo di vigenza del contratto di lavoro;
§
sono
mantenute anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di
apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove
unità.
Conseguentemente, dopo
il primo biennio di ogni rapporto, le riduzioni non troveranno più
applicazione, a prescindere dalla dimensione aziendale.
Lo stesso dicasi per i
datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore alle 9 unità, i quali
saranno comunque tenuti al versamento della contribuzione nella nuova misura
complessiva del 15,84% (10% + 5,84% carico apprendista), a nulla
rilevando il periodo di vigenza contrattuale.
Per le modalità di
compilazione delle denunce contributive, si rimanda a quanto precisato al
successivo punto 4.1.
2. Assunzioni
agevolate.
Il medesimo comma 773
della legge n. 296/2006, che disciplina la nuova misura contributiva a carico
del datore di lavoro per gli apprendisti, prevede altresì che, dal 1° gennaio
2007, “le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti”.
Al riguardo, si osserva
che, per le assunzioni agevolate, non trovano in ogni caso applicazione le
misure ridotte previste, come in precedenza evidenziato, per i soli rapporti di
apprendistato.
La nuova misura
contributiva a carico del datore di lavoro (10%) interesserà le seguenti
tipologie di rapporti agevolati, già in essere o che saranno avviati:
§
assunzioni
a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di
lavoratori in mobilità (art. 25, c. 9 e art. 8, c. 2 legge n. 223/1991);
§
assunzioni
a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di
lavoratori in mobilità ex lege n. 52/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni (cosiddetta “piccola mobilità”);
§
lavoratori
frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera,
iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991,
ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 147/1997;
§
assunzioni
a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi
provenienti da aziende in CIGS da almeno 6 mesi (art.4,
c.3, legge n. 236/1993);
§
assunzioni
di lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento, per i quali è
possibile versare il solo contributo settimanale (art. 59 D.Lgs.
n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni);
§
trasformazioni
di contratti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art.
21, legge n. 56/1987);
§
assunzioni
di giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica (art. 22, legge
n. 56/1987);
§
eventuali
lavoratori in CFL che ancora residuano dopo l’entrata in vigore dal Decreto
legislativo di riforma del mercato del lavoro, nei casi in cui è ammesso il
versamento del solo contributo settimanale;
§
assunzioni
di lavoratori a seguito di contratti di solidarietà espansivi (art. 1 legge n.
863/1984).
L’aliquota
pensionistica complessiva dovuta per i predetti rapporti di lavoro, ad
eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge n.
56/1987, si attesterà quindi, per la generalità delle aziende, in misura pari
al 19,19% (10% + 9,19% a carico del lavoratore).
Restano invece esclusi
dall’applicazione della disposizione in commento:
§
i
rapporti agevolati per i quali la misura della contribuzione è ridotta;
§
quelli
in cui non è previsto alcun onere a carico del datore di lavoro.
Nella prima
fattispecie, a titolo esemplificativo, si citano:
§
cassaintegrati
o disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese operanti
nel centro nord (art. 8, c. 9, legge 407/1990);
§
contratti
di inserimento per i quali compete la riduzione del 25%, ovvero superiore;
§
diversamente
abili per i quali la legge prevede - per un periodo massimo di 8 anni - la
fiscalizzazione nella misura del 50% dei contributi previdenziali e
assistenziali (legge 68/1999).
Nella seconda
casistica, invece, rientrano:
§
cassaintegrati
o disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese artigiane
ovunque ubicate e da imprese operanti nelle zone del mezzogiorno (art. 8, c. 9,
legge 407/1990);
§
diversamente
abili per i quali la legge prevede la fiscalizzazione totale dei contributi
previdenziali e assistenziali, per un periodo massimo di 8 anni, (legge
68/1999);
§
svantaggiati
assunti o associati da cooperative sociali (art. 4, legge 381/91; legge
193/2000).
Per le modalità di
compilazione delle denunce contributive, si rimanda a quanto precisato al
successivo punto 4.2.
3. Proroga della
possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati
per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15
dipendenti.
Il comma 1211 della
legge finanziaria 2007 ha prorogato, al 31/12/2007, la possibilità di
iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i
quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.
Per il finanziamento
delle agevolazioni contributive in caso d'assunzione, la legge ha altresì
previsto la copertura dei relativi oneri nella misura di 37 milioni di euro.
Per la fruizione dei
benefici previsti dalla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori
di lavoro - in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste
ai sensi della disposizione sopra descritta - utilizzeranno i previsti codici
(P5 – P6 – P7), secondo le modalità descritte al successivo punto 4.2.
4. Modalità operative.
4.1 Apprendisti.
Ai fini
dell’esposizione sul DM10/2 degli apprendisti, dal 1° gennaio 2007 - in luogo
dei righi 20 e 21 - dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi codici tipo
contribuzione alfanumerici di 4 caratteri dove:
§
il
primo carattere è di tipo numerico e si riferisce al codice qualifica: “5”
(apprendista) (1)
§
il
secondo carattere è alfabetico e individua la tipologia del rapporto di
apprendistato (vedi tabella 1):
§
il
terzo carattere è di tipo numerico e individua la misura dell’aliquota dovuta
(vedi tabella 2);
§
il
quarto carattere potrà essere “0” ovvero “P” nei casi di rapporto di lavoro a
part-time.
Tabella 1:
Codice |
Tipologia
dei soggetti ammessi ai contratti di apprendistato |
A |
Apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione |
B |
Apprendistato
professionalizzante |
C |
Apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione |
D |
Apprendistato ex lege n 196/97 |
K |
Apprendisti occupati in
sotterraneo iscritti Fondo minatori |
Tabella 2
Misura
aliquota |
Codice |
10% |
0 |
1,5% |
1 |
3% |
2 |
A titolo
esemplificativo si riporta il seguente esempio:
“lavoratore con rapporto di apprendistato professionalizzante
occupato presso azienda che ha alle proprie dipendenze fino a nove addetti”:
modalità di esposizione sul DM10/2 durante il primo anno di vigenza del
contratto (codice
5B10) dove:
Codice |
Significato |
5 |
codice qualifica apprendista |
B |
apprendistato
professionalizzante |
1 |
aliquota dell’1,5% |
Ai fini della
compilazione del DM10/2, i datori di lavoro opereranno come segue:
§
nel
campo “n. dipendenti” riporteranno il numero dei soggetti interessati con i
codici sopra descritti;
§
nei
campi “n. giornate” (ore per i part time) e
“retribuzioni” indicheranno le giornate e le retribuzioni, secondo le consuete
modalità;
§
nel
campo “somme a debito” riporteranno l’ammontare della contribuzione
complessivamente dovuta (quota datore di lavoro e quota apprendista).
Per la compilazione del
flusso EMens, i datori di lavoro indicheranno
il <Codice Qualifica>5
(Apprendista),
nell’Elemento <Denuncia Individuale>. Il <Codice Qualifica>
4 non dovrà essere più utilizzato.
4.2. Assunzioni
agevolate.
Con riferimento ai
lavoratori di cui al punto 2, i datori di lavoro si atterranno alle modalità di
seguito descritte.
4.3. Datori di lavoro in genere.
I lavoratori
interessati dalla nuova misura contributiva continueranno ad essere esposti nel
quadro “B-C” del DM10/2 con i codici tipo contribuzione già in uso (ad es.
“75”, “76”, “77”, in caso di assunzione ex art. 25, c. 9 o art. 8 c. 2, Legge
223/1991, ovvero “P5”, “P6”, “P7” per la cosiddetta “piccola mobilità”, ecc).
In corrispondenza dei
CTC dovrà essere indicata la contribuzione complessivamente dovuta (10% a carico
del datore di lavoro e quota a carico dipendente).
I campi “n.
dipendenti”- “n. giornate” e “retribuzioni” continueranno ad essere
valorizzati, secondo le consuete modalità.
Non dovranno più essere
utilizzati i codici importo con i quali é stato versato il contributo fisso
settimanale (es:
S165 – S169 –
S168 – S125 – S126 – S141 – S151 – S160 – S161 – S140 ecc.).
4.4. Datori di lavoro
con obbligo di assicurazione dei lavoratori dipendenti a forme pensionistiche
sostitutive del F.P.L.D.
Per i lavoratori
iscritti a:
§
Gestione
Contabile Separata ex Fondo Autoferrotranvieri
§
Gestione
Contabile Separata Enti Pubblici Creditizi trasformati in S.p.A.
§
Fondo
Volo
la contribuzione complessivamente
dovuta (10% a carico del datore di lavoro e quota a carico dipendente) dovrà
essere riportata con i codici già utilizzati per l’indicazione della contribuzione
pensionistica (es. Z750, ecc.).
Non dovranno, invece,
più essere utilizzati i codici importo che identificavano il versamento del
contributo fisso settimanale (es.
X150, S165 ecc…).
5. Regolarizzazioni.
Le aziende che, per il
versamento dei contributi relativi ai mesi di “gennaio e febbraio 2007”, hanno
operato in modo difforme dalle disposizioni illustrate ai precedenti punti,
potranno regolarizzare detti periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M.
7/10/1993.
Detta regolarizzazione
deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare.
Ai fini della
compilazione del DM10/2 dovranno essere seguite le modalità di seguito indicate.
5.1. Apprendisti.
Per il versamento di
eventuali differenze contributive i datori di lavoro:
§
determineranno
l’ammontare complessivo delle somme da versare secondo i criteri illustrati al
punto 1;
§
riporteranno
il relativo importo, al netto della contribuzione già versata, nel quadro “B-C”
del DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M114”,
avente il significato di “versamento
contributo dovuto per
apprendisti L. 296/2006”.
Nessun dato dovrà
essere riportato nei campi “numero dipendenti”, “numero giornate” e
“retribuzioni”.
Per il recupero di
eventuali somme a credito, i datori di lavoro provvederanno a indicarne il
relativo importo nel quadro “D” del DM10/2 , utilizzando il codice di nuova
istituzione “L114”, avente il significato di “rec. maggiore contributo dovuto per apprendisti L.
296/2006”.
5.2 – Assunzioni
agevolate.
Per il versamento di
eventuali differenze contributive i datori di lavoro:
§
determineranno
l’ammontare complessivo delle somme da versare secondo le modalità illustrate
al punto 2;
§
riporteranno
il relativo importo nel quadro “B-C” del DM10/2 , al netto della contribuzione
già versata, utilizzando il codice di nuova istituzione “M116”,
avente il significato di “versamento
contributo dovuto per assunzioni
agevolate L. 296/2006”.
(1) Da gennaio 2007
scompare la distinzione tra soggetti con e senza INAIL.
Il Direttore Generale
Crecco