Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

Roma, 14 febbraio 2007

 

Circolare n. 28/2007

 

Oggetto: Porti – Le novità della Legge Finanziaria 2007.

 

Si ritiene utile riepilogare le norme della Legge Finanziaria 2007 sul rilancio del sistema portuale (commi da 982 a 1007).

 

Autonomia delle Autorità Portuali – Com’è noto, è stata concessa autonomia finanziaria alle Autorità portuali attribuendo loro il gettito delle tasse erariali di imbarco e sbarco e delle tasse di ancoraggio; le Autorità potranno applicare una addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali; inoltre è stato istituito a decorrere da quest’anno un fondo perequativo di 50 milioni di euro da ripartire annualmente fra le Autorità secondo criteri fissati con successivo decreto del Ministro dei Trasporti.

 

Opere infrastrutturaliE’ stato autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili; per i mutui che verranno accesi per le grandi opere nei porti è inoltre stato autorizzato un ulteriore contributo di 15 milioni di euro, sempre a decorrere dal 2007; per l’anno 2008 è stato infine autorizzato un contributo globale di 100 milioni di euro da destinare per la metà allo sviluppo del porto di Gioia Tauro.

 

Dragaggi – E’ stato semplificato l’iter autorizzativo degli escavi per le Autorità portuali, mantenendo le prerogative del Ministero dell’Ambiente; i dragaggi potranno essere effettuati contestualmente ai progetti di bonifica autorizzati dal Ministro dell’Ambiente.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimento confronta circ.re conf.le n.117/2006

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

 
S.O. alla G.U. n.299 del 27.12.2006 (fonte Guritel)
 
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 
Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          *** omissis ***
   982.   Per   assicurare  l'autonomia  finanziaria  alle  autorita'
portuali  nazionali e promuovere 1' autofinanziamento delle attivita'
e  la  razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli
interventi  di  manutenzioni  ordinaria  e  straordinaria delle parti
comuni  nell'ambito  portuale,  con priorita' per quelli previsti nei
piani   triennali   gia'   approvati,  ivi  compresa  quella  per  il
mantenimento  dei  fondali,  sono  attribuiti  a  ciascuna  autorita'
portuale,   a   decorrere   dall'anno  2007,  per  la  circoscrizione
territoriale di competenza:
    a) il  gettito  della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo
comma,  del  decreto-legge  28  febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16  aprile  1974,  n. 117, e successive
modificazioni;
    b) il  gettito  della  tassa  di  ancoraggio di cui al capo I del
titolo   I   della   legge  9  febbraio  1963,  n. 82,  e  successive
modificazioni.
 
   983.  A  decorrere dall'anno 2007 e' istituito presso il Ministero
dei  trasporti  un  fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di
euro,  la  cui  dotazione  e'  ripartita annualmente tra le autorita'
portuali  secondo  criteri  fissati  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti,  al  quale  compete  altresi'  il  potere  di  indirizzo e
verifica  dell'attivita'  programmatica  delle  autorita' portuali. A
decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli
   stanziamenti  destinati  alle  autorita' portuali per manutenzioni
dei porti.
 
   984.  Le  autorita'  portuali sono autorizzate all'applicazione di
una  addizionale  su  tasse,  canoni e diritti per l'espletamento dei
compiti  di  vigilanza  e  per  la  fornitura di servizi di sicurezza
previsti nei piani di sicurezza portuali.
 
   985.  Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorita' portuale del
gettito  della  tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo
III  del  titolo  II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.
 
   986.  Le  disposizioni  di cui alle lettere a) e b) del comma 982,
nonche'  quelle  di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le
navi  che  compiono  operazioni  commerciali  e  le merci imbarcate e
sbarcate  nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o
presso   strutture   di  ormeggio,  quali  banchine,  moli,  pontili,
piattaforme,  boe,  torri  e  punti  di  attracco,  in qualsiasi modo
realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle
merci.
 
   987.  Gli  uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse
di  cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e'
devoluto il relativo gettito.
 
   988.  In  conseguenza  del  regime  di autonomia finanziaria delle
autorita'  portuali  ad esse non si applica il disposto dell'articolo
1,  comma  57,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il
sistema  di  tesoreria  mista  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo  7  agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre
2006  nei  sottoconti  fruttiferi  possono  essere  prelevate  in due
annualita' nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
 
   989.   Ai   fini   della  definizione  del  sistema  di  autonomia
finanziaria  delle  autorita'  portuali, il Governo e' autorizzato ad
adottare,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina
delle  tasse  e  dei  diritti  marittimi di cui alla legge 9 febbraio
1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio
1974,  n. 47,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 aprile
1974,  n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonche' i criteri
per  la  istituzione  delle  autorita'  portuali  e  la  verifica del
possesso  dei  requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale
soppressione,    tenendo   conto   della   rilevanza   nazionale   ed
internazionale  dei  porti,  del collegamento con le reti strategiche
nazionali   ed  internazionali,  del  volume  dei  traffici  e  della
capacita' di autofinanziamento.
 
   990.   Al   fine  del  completamento  del  processo  di  autonomia
finanziaria   delle  autorita'  portuali,  con  decreto  adottato  di
concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e
delle  finanze  e  il Ministero delle infrastrutture, e' determinata,
per  i  porti  rientranti  nelle  circoscrizioni  territoriali  delle
autorita'  portuali,  la  quota  dei  tributi  diversi  dalle tasse e
diritti  portuali da devolvere a ciascuna autorita' portuale, al fine
della  realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani
regolatori  portuali  e  piani  operativi  triennali  con contestuale
soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
 
   991.  E'  autorizzato  un  contributo  di  10  milioni di euro per
quindici  anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per
la  realizzazione  delle  opere  strategiche  di preminente interesse
nazionale  di  cui  alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali
che  risultino  immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al
comma  990,  previa  acquisizione dei corrispondenti piani finanziari
presentati dalle competenti autorita' portuali e garantiti con idonee
forme  fideiussorie  dai soggetti gestori che si impegnano altresi' a
farsi  carico  di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite
le modalita' di attribuzione del contributo.
 
   992.  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del
decreto-legge  27  aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti gia'
esistenti  di  opere  previste  nel piano regolatore portuale e nelle
relative     varianti    ovvero    qualificate    come    adeguamenti
tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
 
   993.  Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorita'
portuali,  in  ragione  della  natura  giuridica di enti pubblici non
economici  delle  autorita'  medesime, restano assoggettati alla sola
imposta   proporzionale   di   registro  ed  i  relativi  canoni  non
costituiscono  corrispettivi  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sul
valore   aggiunto.   Gli   atti  impositivi  o  sanzionatori  fondati
sull'applicazione   dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ai  canoni
demaniali  marittimi  introitati  dalle  autorita'  portuali  perdono
efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.
 
   994.  E' autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per
quindici  anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per
la  realizzazione  delle  opere  strategiche  di preminente interesse
nazionale,  di  cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;  quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007
per  la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino
immediatamente cantierabili.
 
   995.  Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sono stabilite le
disposizioni  attuative  del  comma  994  al  fine  di  assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.
 
   996.  All'articolo  5  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 11 sono aggiunti i seguenti:
 
    "11-bis.  Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n. 152,  il  cui  perimetro  comprende  in tutto o in parte la
circoscrizione  dell'Autorita'  portuale,  le operazioni di dragaggio
possono  essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto  relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che
tali  operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il
progetto  di  dragaggio,  basato  su  tecniche  idonee  ad evitare la
dispersione  del  materiale, e' presentato dall'Autorita' portuale, o
laddove  non  istituita,  dall'ente  competente,  al  Ministero delle
infrastrutture,  che  lo approva entro trenta giorni sotto il profilo
tecnico-economico  e  lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare per l'approvazione definitiva. Il
decreto  di  approvazione  del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla
suddetta  trasmissione.  Il  decreto  di  autorizzazione  produce gli
effetti  previsti  dal  comma  6  del citato articolo 252 del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n. 152,  nonche',  limitatamente  alle
attivita' di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal
comma 7 dello stesso articolo.
    11-ter.  I  materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio, che
presentano   caratteristiche  chimiche,  fisiche  e  microbiologiche,
analoghe  al  fondo  naturale  con  riferimento al sito di prelievo e
idonee   con   riferimento  al  sito  di  destinazione,  nonche'  non
esibiscono   positivita'  a  test  ecotossicologici,  possono  essere
immessi  o  refluiti  in  mare  ovvero  impiegati per formare terreni
costieri,  su  autorizzazione  del  Ministero  dell'ambiente  e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  provvede nell'ambito del
procedimento  di  cui  al  comma  11-bis.  Restano salve le eventuali
competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di
dragaggio  aventi  le  caratteristiche  di  cui  sopra possono essere
utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione
della regione territorialmente competente.
    11-quater.  I  materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio e
di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti
finalizzati   esclusivamente  alla  rimozione  degli  inquinanti,  ad
esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli
inquinanti  stessi,  come  quelli di solidificazione/stabilizzazione,
possono    essere   refluiti,   su   autorizzazione   della   regione
territorialmente  competente,  all'interno  di  casse  di colmata, di
vasche  di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in
ambito  costiero,  il  cui  progetto e' approvato dal Ministero delle
infrastrutture,  d'intesa  con  il  Ministero  dell' ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare. Le stesse devono presentare un
sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente
al  perimetro  e  sul  fondo,  in  grado  di  assicurare requisiti di
permeabilita'  almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s
e  spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle
attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli
di  inquinamento  superiori  ai  valori limite di cui alla tabella 1,
allegato  5,  parte  quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152
del  2006  deve  essere  attivata  la procedura di bonifica dell'area
derivante  dall'  attivita' di colmata in relazione alla destinazione
d'uso.
    11-quinquies. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito
secondo  quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata
mediante  apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio
sulla  base  di  metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da  adottare  entro  quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in
vigore   della  presente  disposizione.  In  caso  di  realizzazione,
nell'ambito  dell'intervento  di  dragaggio,  di strutture adibite al
deposito   temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di
dragaggio  nonche'  dalle  operazioni  di  bonifica, prima della loro
messa  a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato
in  trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non
trasferimento  degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte
salve  le  disposizioni  adottate per la salvaguardia della Laguna di
Venezia.
    11-sexies.  Si  applicano  le  previsioni della vigente normativa
ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a
terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio".
 
   997.  All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
 
    "m) assicura la navigabilita' nell' ambito portuale e provvede al
mantenimento  ed  approfondimento  dei fondali, fermo restando quanto
disposto  dall'articolo  5,  commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di
escavazione  e  manutenzione  dei fondali puo' indire, assumendone la
presidenza,   una   conferenza  di  servizi  con  le  amministrazioni
interessate  da  concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi
indifferibili di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di
carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi
11-bis e seguenti, ove applicabili".
 
   998.  Ai  fini  di  completare il processo di liberalizzazione del
settore  del  cabotaggio  marittimo  e  di  privatizzare  le societa'
esercenti   i   servizi  di  collegamento  ritenuti  essenziali  peri
finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e  agli  articoli  1  e  8  della  legge  19  maggio  1975, n. 169, e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non
anteriore  al  31  dicembre  2012,  sono  stipulate, nei limiti degli
stanziamenti  di  bilancio a legislazione vigente, con dette societa'
entro  il  30  giugno  2007. A tal fine e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
 
   999.  Le  convenzioni  di  cui al comma precedente sono stipulate,
sulla   base  dei  criteri  stabiliti  dal  CIPE,  dal  Ministro  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e  determinano  le  linee  da  servire,  le  procedure  e  i tempi di
liquidazione   del   rimborso   degli  oneri  di  servizio  pubblico,
introducendo  meccanismi  di  efficientamento volti a ridurre i costi
del  servizio per l'utenza, nonche' forme di flessibilita' tariffaria
non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla
Commissione  europea per la verifica della loro compatibilita' con il
regime  comunitario.  Nelle  more  degli  adempimenti  comunitari  si
applicano le convenzioni attualmente in vigore.
 
   1000. Sono abrogati:
    a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
    b) i  commi  1,  2  e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo
1989,  n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 maggio
1989, n. 160;
    c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20
dicembre 1974, n. 684;
    d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
 
   1001.  All'articolo  1,  primo  comma, della legge 19 maggio 1975,
n. 169,  dopo  le  parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%"
sono  aggiunte  le  seguenti:  "fino  all'attuazione  del processo di
privatizzazione  del  gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne
fanno parte".
 
   1002.  Al  fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti
ad    assicurare   il   necessario   adeguamento   strutturale,   per
l'ampliamento  del  porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture
procede  ai sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
   1003.  Per  lo  sviluppo  delle  filiere logistiche dei servizi ed
interventi  concernenti  porti  con  connotazioni  di hub portuali di
interesse   nazionale,  nonche'  per  il  potenziamento  dei  servizi
mediante  interventi  finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e
delle  attivita' di transhipment, e' autorizzato un contributo di 100
milioni  di  euro  per  l'anno  2008  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione  della  spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei
trasporti,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce  con  proprio  decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400,  i  criteri  e le
caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse
nazionale.
 
   1004.  Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla
concorrenza  del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di
Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta
ai  porti  gia' individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto
canale  di Cagliari, nonche' al fine di incentivare la localizzazione
nella  relativa area portuale di attivita' produttive anche in regime
di zona franca in conformita' con la legislazione comunitaria vigente
in materia.
 
   1005.  Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei
sistemi  portuali  di  interesse  nazionale  e  per la determinazione
dell'importo  di  spesa destinato a ciascuno di essi, e' istituito un
apposito  Comitato  composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro
dell'interno,   dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture,
dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dal  Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dai presidenti
delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti,
approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.
 
   1006.  Le  somme  di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle
provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio
dello   Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  ad  apposito capitolo da istituire
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  per gli
interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.
 
   1007.  Agli  interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e
1005  si  applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo N,
sezione  II,  del  codice  dei  contratti pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture,  di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
                          *** omissis ***

FINE TESTO