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Roma, 6 marzo 2007
Circolare n.36/2007
Oggetto: Previdenza
– Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n. 34
del 6.2.2007.
L’INPS ha comunicato i nuovi valori in vigore dall’1 gennaio 2007 relativi a:
1) minimali
contributivi;
2) fascia
di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;
3) massimale
contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995.
1) Minimali contributivi. I nuovi minimali contributivi, sui
quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:
euro 41,43 e 1077,18 rispettivamente minimale giornaliero e
mensile per quadri, impiegati e operai;
euro 114,63 e 2.980,38, rispettivamente minimale giornaliero
e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni minime (senza anzianità o
superminimi) previste dai contratti collettivi stipulati nei settori
rappresentati dalla Confetra, si dovrà far riferimento al minimale mensile per
i contributi dovuti per i lavoratori classificati ai livelli III, II e I del
CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica; analoga operazione dovrà
essere eseguita per i contributi dovuti sulle retribuzioni minime dei dirigenti
di cui ai CCNL sia trasporto merci che magazzini generali.
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile
moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il
numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto
minimale è pari a euro 6,37. Anche in questo caso il
minimale orario dovrà essere applicato solo per gli stessi livelli per i quali
si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di retribuzione esente
dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92
a carico dei lavoratori dipendenti, è stata elevata a
euro 40.083,00 annue, corrispondenti a euro mensili 3.340,00 (in precedenza 3.274,00);
il contributo dell'1% dovrà essere calcolato sulla parte di retribuzione
eccedente questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a
euro 87.187,00 annui (in precedenza 85.478,00) il massimale contributivo e
pensionabile introdotto dalla legge n.335/95 per i nuovi
assunti dall’1 gennaio 1996 per i quali la pensione verrà calcolata secondo il sistema contributivo.
4) Regolarizzazioni. La regolarizzazione dei versamenti
contributivi già effettuati sulla base dei precedenti
valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 23/2006 |
|
Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS - DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
CIRCOLARE N. 34 del 6.2.2007
OGGETTO:
Determinazione per l’anno 2007 del limite minimo di retribuzione giornaliera
ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo ditutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
SOMMARIO: 1. Minimali
di retribuzione per la generalità dei lavoratori;
2. Retribuzioni convenzionali in genere;
3. Lavoratori di società e
organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70;
4.
Cooperative sociali;
5. Rapporti di lavoro a tempo parziale;
6. Quota di retribuzione soggetta
nell'anno 2007 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi
dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438;
7. Aggiornamento del massimale annuo della base
contributiva e pensionabile;
8. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori
e figurativi;
9. Valore degli importi che
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
10 Regime di decontribuzione
delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs.
2.91997, n. 314);
11. Massimale giornaliero per i contributi di
malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
12. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio
dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2007.
1. Minimali di
retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Il D.L. 9.10.989, n. 338,
convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce
all'art. 1, co. 1 che la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza
ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i
datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta
in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma,
sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali
ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla
citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli
scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, co.
25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa
precisando che:
"l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel
senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la
medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative nella categoria." (1)
La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i
preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da
lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo
6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e con l’osservanza delle disposizioni in
materia di retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, deve essere adeguato,
se inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla
disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat
che, nell'anno 2007, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni è stata pari al 2,0 % (3)
nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione
giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2007 a seguito
dell'applicazione di tale aliquota.
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati,
qualora dovessero essere d'importo inferiore, a €
41,43 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2007, pari a € 436,14
mensili) (4).
anno 2007 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fpld |
436,14 |
Minimale giornaliero (9,5%) |
41,43 |
1.1. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte
del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.
Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il
minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione
da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni
mutualistiche d’importo inferiore al limite minimo.
Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le
circolari in nota (5).
***OMISSIS***
5. Rapporti di
lavoro a tempo parziale
Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo
parziale trova applicazione l'art. 1, co.
1 della legge n. 389 del 1989 (11), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile
definita dall'art. 6 del D.Lgs. n.
314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere
ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’
art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989,
confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n.
61 del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito
minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti
di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (12).
In linea generale, nell’ipotesi di orario
normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 41,43) x (6) / (40) = € 6,21 |
6. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2007 all'aliquota
aggiuntiva di un punto percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta
un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (13) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano
aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata
determinata per l'anno 2007 in € 40.083,00.
Pertanto a decorrere dall’1.1.2007
l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il limite annuo di € 40.083,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari
a € 3340,00.
anno 2007 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
40.083,00 |
Importo mensilizzato |
3340,00 |
Si ribadisce che ai fini del
versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio
della mensilizzazione (14).
7.
Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile
previsto dall'art. 2, co.
18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a
forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano
per la pensione con il sistema contributivo (15) rivalutato in base all'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella
misura del 2,0 %, è pari, per
l'anno 2007, a € 87.187,13 che arrotondato all’unità di euro è pari a €
87.187,00.
anno 2007 |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
87.187,00 |
Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il
massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7,
del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende
industriali .
8. Limite per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi (16) è fissato nella misura del 40% del trattamento
minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno
di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di €
436,14 per l'anno 2007 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale
di € 174,46.
anno 2007 |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
436,14 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi
(40%) |
174,46 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi |
9071,92 |
L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si
applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne
soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (17). La legge 29.12.2001 n. 448
(finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto
retroattivo a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per
i criteri ai attuazione di tale previsione si rimanda
alla circolare n. 41 del 22.02.2002.
9. Importi che
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2007 (18) con
la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
anno 2007 |
Lire |
Euro |
Erogazioni liberali (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive
della mensa |
10.240 |
5,29 |
Fringe
benefit (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
90.000 |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
60.000 |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
30.000 |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
150.000 |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
100.000 |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
50.000 |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
3.000.000 |
1549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
9.000.000 |
4648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
4.000.000 |
2065,83 |
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del
24.12.1997.
In particolare per il valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e
la circolare n.1 del 3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare n. 11 del 22.01.2001.
10. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti
collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).
Per effetto di quanto disposto dall’art. 43, comma 2, lett.b) della Legge n. 448/2001
l’importo massimo della decontribuzione delle
erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2, comma
2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (19) è
fissato nella misura del 3% della retribuzione annua.
***OMISSIS***
13. Regolarizzazione
relativa al mese di gennaio 2007.
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2007 non hanno potuto tenere
conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare
detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (20).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata
entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della
presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
13.1. regolarizzazione di cui ai punti 1), 2, 5).
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende
si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2007 e quelle assoggettate a contribuzione per lo
stesso mese;
-
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione,
calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970,
ai fini della regolarizzazione di cui al punto 3., riguardante i lavoratori
soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive
IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, preceduto
dalla dicitura "Diff. IVS " e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere
indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici;
nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Per la regolarizzazione delle
differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi
in bianco dei quadri "B/C"
del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. contribuzioni minori " e dal codice "M301"; nella casella
"retribuzioni" dovrà
essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini
delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece,
indicato nelle caselle "numero
dipendenti" e "numero
giornate".
13.2. regolarizzazione di cui al punto 6).
L'importo della differenza contributiva a credito
dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in
bianco del quadro "D"
del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti al punto 4 della circolare
n. 153 del 22.12.2006, in relazione alla gestione di
appartenenza del lavoratore.
Il Direttore Generale
Crecco
Riferimenti normativi:
(1) Si veda la circolare
n. 40 del 20.2.1996.
(2) Detti minimali, come
noto, devono essere rivalutati ogni anno ai sensi del co.
2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della
vita calcolato dall'Istat.
(3) gli aumenti a titolo
di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo
della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di
variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo
all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio
relativo all’anno precedente (art. 11, D.Lgs.
30.12.1992, n. 503).
(4) Si veda quanto
disposto dall’art. 7 della legge 11.11. 1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n.
389 del 1989.
(5) Cir.
9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986, cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell’8.02.2002
punto 1.1..
***OMISSIS***
(11) In base a tale
disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo
delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi,
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,
ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(12) Pertanto in tale
settore l’esistenza di un apposito minimale non esime dall’obbligo del
rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989.Per l'illustrazione di
detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.
(13) Determinata ai fini
dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988,
n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del
7.7. 1993.
(14) Si veda la circolare
n. 153 del 22.12.2006 punto 4.
(15) Si veda la circolare
n. 153 del 22.12.2006 punto 3.
(16) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato
dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(17) Cfr.art. 69, co.
7 della legge 23.12.2000, n. 388.
(18) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r.,
approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha
previsto che tutti gli ammontari degli importi che
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto,
supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
(19)Cfr.anche
art. 6, lett. e) del D.Lgs. n.
314 del 1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del
tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n. 178 del 12.12.2002 e circolare n. 196
del 23.12.2003 e, da ultimo, circolare n. 153 del 22.12. 2006 punto 2.
(20) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1)
Allegato uno
Tabella A Anno 2007 (valori espressi in euro)
Settore |
Qualifiche |
|||||||||
|
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|||||||
Industria |
Euro |
114,63 |
Euro |
34,63(1) |
Euro |
32,33(1) |
||||
Amministrazioni dello Stato ed Altre Pubbliche Amministrazioni |
Euro |
87,15 |
Euro |
41,49 |
Euro |
36,89(1) |
||||
Artigianato |
|
Euro |
36,89(1) |
Euro |
32,33(1) |
|||||
Agricoltura |
Euro |
91,72 |
Euro |
48,37 |
Euro |
36,86 (2) |
||||
Credito assicurazioni e servizi |
Euro |
114,63 |
Euro |
39,20(1) |
Euro |
36,89(1) |
||||
Commercio |
Euro |
114,63 |
Euro |
32,33(1) |
Euro |
32,33(1) |
||||
(1) Da adeguare a euro 41,43 ai sensi dell’art. 7 della
legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
(2) Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1
della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.
***OMISSIS***