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Roma, 15 marzo 2007

 

Circolare n.44/2007

 

Oggetto: Europa – Legge Comunitaria 2006 – Legge 6.2.2007, n. 13 su S.O. alla G.U. n. 40 del 17.2.2007.

 

E’ stata approvata la legge comunitaria 2006 che, come ogni anno, delega il Governo a dare attuazione ad una serie di direttive. Si segnalano in particolare le seguenti.

 

Direttiva 2005/65 – Sicurezza dei porti – La direttiva prevede il rafforzamento delle misure di sicurezza nei porti di fronte al rischio di atti di terrorismo. In particolare ciascun porto dovrà dotarsi di un piano di sicurezza nel quale saranno specificate le misure preventive e di controllo da adottare su persone e merci in relazione alla specificità delle singole zone.

 

Direttiva 2006/38 – Tassazione dei veicoli commerciali per l’uso di alcune infrastrutture stradali – Al fine di garantire una più equa tariffazione per l’uso di alcune infrastrutture stradali (strade, autostrade, trafori, valichi, ecc.) sulla base del principio “chi inquina paga”, la direttiva modifica le precedenti disposizioni comunitarie sulla materia (direttiva 1999/62). In particolare, viene estesa la possibilità per i singoli Stati di applicare pedaggi e diritti d’utenza ai veicoli di peso superiore a 3,5 t. (attualmente solo veicoli superiori a 12 t.) e viene garantita una maggiore trasparenza nella determinazione degli importi dei pedaggi.

 

Direttiva 2006/54 – Parità di trattamento uomo-donna sul lavoro – La direttiva raccoglie in un unico testo le precedenti disposizioni comunitarie sulla materia.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 54/2001

 

Allegato uno

 

Lo/lo

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S.O. G.U. n. 40 del 17.02.2007 (fonte Guritel)

LEGGE 6 febbraio 2007, n.13

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee  -  Leggecomunitaria 2006.
 
  La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Capo I
     DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
 
                               Art. 1.
   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
   1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le
direttive il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada
nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  termine  per l'adozione dei decreti legislativi di cui al
presente comma e' ridotto a sei mesi.
   2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro  con  competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
   3.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive   comprese   nell'elenco   di  cui
all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti  dalla  legge,  alla  Camera  dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi   parlamentari.   Decorsi   quaranta   giorni  dalla  data  di
trasmissione,  i  decreti  sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora  il  termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano  nei  trenta  giorni  che  precedono  la scadenza dei termini
previsti  ai  commi  1  o  5  o  successivamente,  questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
   4.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla
relazione  tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Su di essi e'
richiesto  anche  il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per  i  profili  finanziari.  Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle  condizioni  formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il  rispetto  dell'articolo  81,  quarto  comma,  della Costituzione,
ritrasmette  alle  Camere  i  testi, corredati dei necessari elementi
integrativi   di   informazione,   per   i  pareri  definitivi  delle
Commissioni  competenti  per  i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si
applica  in  ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione  delle  direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  7  settembre  2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18
luglio  2005;  2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE  della  Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE
del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del
28  novembre  2005;  2005/85/CE  del  Consiglio, del 1 dicembre 2005;
2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20  dicembre  2005;  2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
   5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei  decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  fissati  dalla presente legge, il Governo puo'
emanare,  con  la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative  e  correttive  dei decreti legislativi adottati ai sensi
del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
   6.  Entro  tre  anni  dalla  data di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui  al  comma  1,  adottati  per  il recepimento di
direttive  per  le  quali  la Commissione europea si sia riservata di
adottare  disposizioni  di  attuazione,  il  Governo  e' autorizzato,
qualora  tali  disposizioni  siano  state  effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e
11  della  legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  e con le procedure ivi
previste.
   7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4
febbraio   2005,   n.   11,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
   8.  Il  Ministro  per  le politiche europee, nel caso in cui una o
piu'  deleghe  di  cui  al  comma  1  non risultino ancora esercitate
decorsi  quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua
attuazione,  trasmette  alla  Camera  dei  deputati e al Senato della
Repubblica  una  relazione  che  da'  conto  dei  motivi  addotti dai
Ministri  con  competenza  istituzionale  prevalente per la materia a
giustificazione  del  ritardo.  Il  Ministro per le politiche europee
ogni  sei  mesi  informa  altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della  Repubblica  sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle  regioni  e  delle  province  autonome  nelle  materie  di loro
competenza.
   9.   Il   Governo,   quando  non  intende  conformarsi  ai  pareri
parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  negli  elenchi  di  cui  agli  allegati  A  e B,
ritrasmette  con  le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
trenta  giorni  dalla  data  di trasmissione, i decreti sono adottati
anche in mancanza di nuovo parere.
 
                               Art. 2.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
   1.  Salvi  gli  specifici  principi  e criteri direttivi stabiliti
dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
   a)   le   amministrazioni   direttamente   interessate  provvedono
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
   b)  ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per  i  singoli  settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte  le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
   c)  al  di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei  decreti  legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e
penali  per  le  infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni  penali,  nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a
150.000  euro  e  dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa  o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano  a  pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi  sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le  infrazioni  che  espongano  a  pericolo  o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che  rechino  un  danno  di  particolare  gravita'. Nelle
predette  ipotesi,  in  luogo  dell'arresto  e  dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
e  seguenti  del  decreto  legislativo  28  agosto 2000, n. 274, e la
relativa  competenza  del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000  euro  e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo  interessi  diversi  da  quelli indicati nel secondo periodo
della  presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti  minimi e massimi
previsti,   le   sanzioni   indicate   dalla  presente  lettera  sono
determinate   nella   loro   entita',  tenendo  conto  della  diversa
potenzialita'  lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri di prevenzione,
controllo   o  vigilanza,  nonche'  del  vantaggio  patrimoniale  che
l'infrazione  puo'  recare al colpevole o alla persona o all'ente nel
cui  interesse  egli  agisce.  Entro  i limiti di pena indicati dalla
presente   lettera   sono   previste   sanzioni  identiche  a  quelle
eventualmente  gia'  comminate  dalle leggi vigenti per le violazioni
omogenee  e  di  pari  offensivita'  rispetto  alle  infrazioni  alle
disposizioni dei decreti legislativi;
   d)  eventuali  spese  non  contemplate  da leggi vigenti e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme  necessarie  per dare attuazione alle direttive nei soli limiti
occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione delle
direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla copertura
delle  minori  entrate  eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive,  in  quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati  alle  competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  per  un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
euro;
   e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
   f)  nella  predisposizione  dei decreti legislativi si tiene conto
delle  eventuali  modificazioni  delle direttive comunitarie comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
   g)   quando  si  verifichino  sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza e leale
collaborazione  e  le  competenze  delle  regioni  e degli altri enti
territoriali,   le  procedure  per  salvaguardare  l'unitarieta'  dei
processi  decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
l'economicita'  nell'azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili.
 
                               Art. 3.
(Delega  al  Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
                     disposizioni comunitarie).
   1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle  leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
   2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con decreti
legislativi  adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi  si  informano  ai  principi  e  criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
   3.  Gli  schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono  trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per   l'espressione   del  parere  da  parte  dei  competenti  organi
parlamentari  con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 1.
 
                               Art. 4.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli).
   1.  In  relazione  agli  oneri  per  prestazioni  e  controlli  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
   2.  Le  entrate  derivanti  dalle tariffe determinate ai sensi del
comma  1,  qualora  riferite  all'attuazione delle direttive comprese
negli  elenchi  di  cui  agli  allegati  A  e B, nonche' di quelle da
recepire   con  lo  strumento  regolamentare,  sono  attribuite  alle
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
 
                               Art. 5.
(Delega   al   Governo   per  il  riordino  normativo  nelle  materie
              interessate dalle direttive comunitarie).
   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri  a  carico  della  finanza pubblica, con le modalita' di cui ai
commi  2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando   le   sole   modificazioni   necessarie  a  garantire  la
semplificazione  e  la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
   2.  I  testi  unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.
   3.  Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.
 
                               Art. 6.
 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
   1.  Il  Governo  e'  autorizzato  a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
da  emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  secondo  quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo
parere  dei  competenti  organi  parlamentari  ai quali gli schemi di
regolamento  sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il
parere  del  Consiglio  di  Stato  e  che si esprimono entro quaranta
giorni  dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti
sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
   2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.
 
                               Capo II
 INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI 
               FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
 
                               Art. 7.
            (Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter
                della legge 4 febbraio 2005, n. 11).
   1.  Dopo  l'articolo  15  della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono
inseriti i seguenti:
   "Art.   15-bis.   -   (Informazione  al  Parlamento  su  procedure
giurisdizionali  e  di pre-contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il
Presidente  del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche
europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni
competenti,  trasmette  ogni  sei  mesi  alle Camere e alla Corte dei
conti un elenco, articolato per settore e materia:
   a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee
e  degli  altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a
giudizi  di  cui  l'Italia  sia  stata  parte o che abbiano rilevanti
conseguenze per l'ordinamento italiano;
   b)  dei  rinvii  pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234
del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea o dell'articolo 35
del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
   c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia
ai  sensi  degli  articoli  226  e  228 del Trattato istitutivo della
Comunita'  europea,  con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo
stato   del   procedimento   nonche'  sulla  natura  delle  eventuali
violazioni contestate all'Italia;
   d)  dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione
europea   nei   confronti  dell'Italia  ai  sensi  dell'articolo  88,
paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
   2.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro  per  le  politiche  europee,  trasmette  ogni sei mesi alle
Camere   e   alla   Corte  dei  conti  informazioni  sulle  eventuali
conseguenze  di carattere finanziario degli atti e delle procedure di
cui al comma 1.
   3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una
delle  due  Camere,  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri o il
Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione
a  specifici  atti  o procedure, informazioni sulle attivita' e sugli
orientamenti  che  il  Governo  intende  assumere  e  una valutazione
dell'impatto sull'ordinamento.
   Art.  15-ter.  -  (Relazione  trimestrale al Parlamento sui flussi
finanziari  con  l'Unione europea). - 1. Il Governo presenta ogni tre
mesi  alle  Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari
tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione
dei  flussi  finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica
contemplata   dal   quadro  finanziario  pluriennale  di  riferimento
dell'Unione   europea.  Per  ciascuna  rubrica  e  sottorubrica  sono
riportati  la  distribuzione  e  lo  stato  di utilizzo delle risorse
erogate  dal  bilancio  dell'Unione  europea  in  relazione agli enti
competenti e alle aree geografiche rilevanti".
 
                               Capo III
          PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE
 
                               Art. 8.
   (Individuazione di principi fondamentali in particolari materie
                     di competenza concorrente).
   1. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e
le  province  autonome esercitano la propria competenza normativa per
dare  attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di
cui  agli  allegati  alla  presente  legge  in  materia  di "tutela e
sicurezza del lavoro", i seguenti:
   a)  salvaguardia  delle  disposizioni  volte  a  tutelare  in modo
uniforme a livello nazionale il bene tutelato "tutela e sicurezza del
lavoro",   con   particolare   riguardo   all'esercizio   dei  poteri
sanzionatori;
   b)   possibilita'  per  le  regioni  e  le  province  autonome  di
introdurre,  laddove  la  situazione lo renda necessario, nell'ambito
degli  atti  di  recepimento  di  norme  comunitarie  incidenti sulla
materia  "tutela  e  sicurezza del lavoro" e per i singoli settori di
intervento  interessati,  limiti  e prescrizioni ulteriori rispetto a
quelli  fissati  dallo  Stato,  con  contestuale  salvaguardia  degli
obiettivi  di  protezione  perseguiti  nella  medesima  tutela  dalla
legislazione statale.
   2. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e
le  province  autonome esercitano la propria competenza normativa per
dare  attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di
cui  agli  allegati  alla  presente legge nella materia "tutela della
salute", i seguenti:
   a)  salvaguardia  delle  disposizioni  volte  a  tutelare  in modo
uniforme   a   livello  nazionale  il  bene  tutelato  "salute",  con
particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
   b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie
concernenti  la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque
incidenti  su diritti fondamentali della persona interessata, qualora
l'opzione   normativa   non   risulti  fondata  sull'elaborazione  di
indirizzi   basati   sulla  verifica  dello  stato  delle  conoscenze
scientifiche   e   delle   evidenze  sperimentali  acquisite  tramite
istituzioni  e organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca
il risultato di tale verifica;
   c)   possibilita'  per  le  regioni  e  le  province  autonome  di
introdurre,   nell'ambito   degli   atti   di  recepimento  di  norme
comunitarie  incidenti  sulla  tutela  della  salute  e per i singoli
settori  di intervento interessati, limiti e prescrizioni piu' severi
di  quelli  fissati  dallo  Stato, con contestuale salvaguardia degli
obiettivi  di  protezione  della salute perseguiti dalla legislazione
statale.
   3.  Le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome danno
attuazione  o  assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui
al   presente   articolo  compatibilmente  con  le  disposizioni  dei
rispettivi  statuti  speciali  di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
   4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
                              ***OMISSIS***
 
                                                           Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005,
relativa   all'istituzione   di   un  quadro  per  l'elaborazione  di
specifiche  per  la  progettazione  eco-compatibile  dei prodotti che
consumano  energia  e  recante modifica della direttiva 92/42/CEE del
Consiglio  e  delle  direttive  96/57/CE  e 2000/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005,
che  modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo
dei combustibili per uso marittimo.
2005/35/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005,    relativa    all'inquinamento    provocato   dalle   navi   e
all'introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/47/CE  del  Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo
tra  la  Comunita'  delle  ferrovie  europee  (CER)  e la Federazione
europea  dei  lavoratori  dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle
condizioni  di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 26 ottobre
2005,  relativa  alle  fusioni  transfrontaliere  delle  societa'  di
capitali.
2005/61/CE  della  Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la
direttiva  2002/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio per
quanto  riguarda  le  prescrizioni  in tema di rintracciabilita' e la
notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
2005/62/CE   della   Commissione,  del  30  settembre  2005,  recante
applicazione  della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  per  quanto  riguarda le norme e le specifiche comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 26 ottobre
2005,  sull'omologazione  dei veicoli a motore per quanto riguarda la
loro   riutilizzabilita',  riciclabilita'  e  recuperabilita'  e  che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/65/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
2005/71/CE  del  Consiglio,  del  12  ottobre  2005,  relativa  a una
procedura  specificamente  concepita per l'ammissione di cittadini di
paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE  della  Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la
direttiva   80/723/CEE  relativa  alla  trasparenza  delle  relazioni
finanziarie  fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche'
fra determinate imprese.
2005/85/CE  del  Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime
per   le   procedure   applicate  negli  Stati  membri  ai  fini  del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
2005/89/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 18 gennaio
2006,  concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di
elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20 dicembre 2005, relativa a misure
comunitarie  di  lotta  contro  l'influenza  aviaria  e che abroga la
direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 15 febbraio
2006,   relativa   alla   gestione  della  qualita'  delle  acque  di
balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
relativa  alla  gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che
modifica la direttiva 2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente  la  licenza  comunitaria  dei  controllori  del traffico
aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
riguardante  la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito
della  fornitura  di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al  pubblico  o  di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la
direttiva 2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
sulle   prescrizioni   minime  di  sicurezza  e  di  salute  relative
all'esposizione  dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli agenti
fisici  (radiazioni  ottiche  artificiali)  (diciannovesima direttiva
particolare  ai  sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente  l'efficienza  degli  usi finali dell'energia e i servizi
energetici  e  recante  abrogazione  della  direttiva  93/76/CEE  del
Consiglio.
2006/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 17 maggio
2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada
per l'uso di alcune infrastrutture.
2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 17 maggio
2006,  relativa  alle  macchine  e che modifica la direttiva 95/16/CE
(rifusione).
2006/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 14 giugno
2006,  relativa  all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al
suo esercizio (rifusione).
2006/49/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 14 giugno
2006,   relativa   all'adeguatezza   patrimoniale  delle  imprese  di
investimento e degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante  l'attuazione  del  principio  delle  pari opportunita' e
della  parita'  di  trattamento  fra  uomini  e  donne  in materia di
occupazione e impiego (rifusione).
 
                                                           Allegato C
                                                (Articolo 6, comma 1)
2005/45/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005,   riguardante   il  reciproco  riconoscimento  dei  certificati
rilasciati   dagli   Stati  membri  alla  gente  di  mare  e  recante
modificazione della direttiva 2001/25/CE.
 
                                 NAPOLITANO
                                 Prodi, Presidente del  Consiglio dei
                                 Ministri
                                 Bonino, Ministro del commercio
                                 internazionale
                                 Visto, il Guardasigilli: Mastella