Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 15 marzo 2007
Circolare n.44/2007
Oggetto: Europa – Legge Comunitaria 2006 – Legge 6.2.2007, n. 13 su S.O. alla G.U. n. 40 del 17.2.2007.
E’ stata approvata la
legge comunitaria 2006 che, come ogni
anno, delega il Governo a dare attuazione ad una serie di direttive. Si
segnalano in particolare le seguenti.
Direttiva 2005/65 – Sicurezza dei porti – La direttiva prevede il
rafforzamento delle misure di sicurezza nei porti di fronte al rischio di atti di terrorismo. In particolare ciascun porto dovrà
dotarsi di un piano di sicurezza nel
quale saranno specificate le misure preventive e di controllo da adottare su
persone e merci in relazione alla specificità delle
singole zone.
Direttiva 2006/38 – Tassazione dei veicoli commerciali per
l’uso di alcune infrastrutture stradali – Al fine di garantire una più equa tariffazione per l’uso di alcune infrastrutture stradali
(strade, autostrade, trafori, valichi, ecc.) sulla base del principio “chi inquina paga”, la direttiva
modifica le precedenti disposizioni comunitarie sulla materia (direttiva
1999/62). In particolare, viene estesa la possibilità per
i singoli Stati di applicare pedaggi e diritti d’utenza ai veicoli di peso
superiore a 3,5 t. (attualmente solo veicoli superiori a 12 t.) e viene
garantita una maggiore trasparenza nella determinazione degli importi dei
pedaggi.
Direttiva 2006/54 – Parità di trattamento uomo-donna sul lavoro – La direttiva raccoglie in un unico
testo le precedenti disposizioni comunitarie sulla materia.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 54/2001 |
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Allegato uno |
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Lo/lo |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. G.U. n. 40
del 17.02.2007 (fonte Guritel)
LEGGE 6 febbraio 2007, n.13
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Leggecomunitaria 2006.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le
direttive il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada
nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al
presente comma e' ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla
relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e'
richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si
applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18
luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE
del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del
28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi
del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di
direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di
adottare disposizioni di attuazione, il Governo e' autorizzato,
qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e
11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi
previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate
decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua
attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee
ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro
competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti
dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle
predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la
relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli indicati nel secondo periodo
della presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono
determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o all'ente nel
cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla
presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto
delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti
territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei
processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili.
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 1.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del
comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonche' di quelle da
recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.
Art. 6.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo
parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di
regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il
parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta
giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti
sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Capo II
INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI
FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Art. 7.
(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter
della legge 4 febbraio 2005, n. 11).
1. Dopo l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 15-bis. - (Informazione al Parlamento su procedure
giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche
europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni
competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei
conti un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee
e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a
giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti
conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234
del Trattato istitutivo della Comunita' europea o dell'articolo 35
del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia
ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo
stato del procedimento nonche' sulla natura delle eventuali
violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione
europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle
Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali
conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di
cui al comma 1.
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una
delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione
a specifici atti o procedure, informazioni sulle attivita' e sugli
orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione
dell'impatto sull'ordinamento.
Art. 15-ter. - (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi
finanziari con l'Unione europea). - 1. Il Governo presenta ogni tre
mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari
tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione
dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica
contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento
dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono
riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse
erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti
competenti e alle aree geografiche rilevanti".
Capo III
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE
Art. 8.
(Individuazione di principi fondamentali in particolari materie
di competenza concorrente).
1. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e
le province autonome esercitano la propria competenza normativa per
dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di
cui agli allegati alla presente legge in materia di "tutela e
sicurezza del lavoro", i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo
uniforme a livello nazionale il bene tutelato "tutela e sicurezza del
lavoro", con particolare riguardo all'esercizio dei poteri
sanzionatori;
b) possibilita' per le regioni e le province autonome di
introdurre, laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito
degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla
materia "tutela e sicurezza del lavoro" e per i singoli settori di
intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a
quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli
obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla
legislazione statale.
2. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e
le province autonome esercitano la propria competenza normativa per
dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di
cui agli allegati alla presente legge nella materia "tutela della
salute", i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo
uniforme a livello nazionale il bene tutelato "salute", con
particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie
concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque
incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora
l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di
indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze
scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite
istituzioni e organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca
il risultato di tale verifica;
c) possibilita' per le regioni e le province autonome di
introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme
comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli
settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni piu' severi
di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli
obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione
statale.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome danno
attuazione o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui
al presente articolo compatibilmente con le disposizioni dei
rispettivi statuti speciali di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
***OMISSIS***
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005,
relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che
consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del
Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005,
che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo
dei combustibili per uso marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo
tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle
condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di
capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la
direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e la
notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante
applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la
loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una
procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di
paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la
direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche'
fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio
2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di
elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la
direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio
2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di
balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che
modifica la direttiva 2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico
aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la
direttiva 2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del
Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio
2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada
per l'uso di alcune infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio
2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2006, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al
suo esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento e degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e
della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego (rifusione).
Allegato C
(Articolo 6, comma 1)
2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati
rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante
modificazione della direttiva 2001/25/CE.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro del commercio
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Mastella