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Roma, 21 marzo 2007

 

Circolare n. 45/2007

 

Oggetto: Autotrasporto – Capacità professionale – Circolare Ministeriale n.1/2007/APC del 7.2.2007.

 

Le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto nel periodo fra l’1 gennaio 1978 e il 31 maggio 1987 operanti con veicoli superiori a 6 tonnellate (c.d. imprese esenti parziali ai sensi del decreto ministeriale n.508/87) che non hanno provveduto a dimostrare il requisito della capacità professionale in base alla previgente normativa sull’accesso alla professione possono ora mettersi in regola usufruendo della semplificazione introdotta dal Ministero dei Trasporti con la circolare indicata in oggetto, purché il soggetto che svolge la direzione dell’attività di autotrasporto continui ad essere lo stesso che operava nel passato e l’impresa abbia mantenuto la stessa iscrizione nell’Albo Autotrasportatori.

 

La previgente disciplina sull’accesso alla professione (D.Lgvo n.84/1998 e circolari ministeriali n.87/1998 e n.1287/1999) consentiva alle imprese di cui trattasi di dimostrare il requisito della capacità professionale segnalando alla Motorizzazione Civile il soggetto che all’interno dell’impresa stessa svolgeva le funzioni di direzione dell’attività di autotrasporto. A fronte di tale segnalazione la Motorizzazione rilasciava un’attestazione che consentiva all’impresa di essere in regola col requisito della capacità professionale, fermo restando che il preposto rimaneva comunque sprovvisto dell’attestato professionale e poteva dunque operare solo nella medesima impresa (per ottenere l’attestato il preposto doveva infatti superare l’apposito esame o dimostrare un’esperienza almeno quinquennale alla direzione dell’attività di autotrasporto).

 

Parecchie delle imprese di cui trattasi per i più svariati motivi non hanno provveduto a suo tempo a dimostrare il requisito della capacità professionale nel modo sopra descritto ed ora avrebbero l’obbligo di adeguarsi mediante l’unica procedura rimasta in vigore, ossia il superamento dell’esame da parte del preposto; l’adeguamento inoltre, ai sensi del d.lgvo n.161/2005, dovrebbe avvenire entro il 17 agosto prossimo.

 

Su sollecitazione delle associazioni di categoria del settore, il Ministero dei Trasporti, tenuto conto che le imprese di cui trattasi avevano i requisiti per dimostrare la capacità professionale ed hanno solo mancato di regolarizzare nei termini previsti la relativa documentazione, ha previsto che le stesse imprese potranno dimostrare il requisito della capacità professionale presentando entro il termine del 10 luglio prossimo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo lo schema ministeriale dalla quale deve risultare che:

 

·          l’impresa rientra nell’ambito applicativo della previgente disciplina (d.lgvo n.84/1998 e relative circolari applicative);

 

·          il soggetto che svolgeva le funzioni di direzione dell’attività di autotrasporto in base alla previgente disciplina continua ad operare presso l’impresa dichiarante;

 

·          l’impresa può vantare la continuità della stessa iscrizione nell’Albo Autotrasportatori dal 1998 ad oggi.

 

Ovviamente la dichiarazione di atto notorio mantiene efficacia ai fini del requisito della capacità professionale solo finché l’impresa non modifichi il preposto, ovvero non effettui modifiche e trasformazioni societarie che comportino una nuova iscrizione nell’Albo.

 

Si rammenta che entro la predetta scadenza del 17 agosto 2007 le imprese di cui trattasi dovranno dimostrare anche i requisiti della capacità finanziaria e dell’onorabilità secondo i criteri stabiliti dall’attuale legislazione (d.lgvo n.161/2005 e d.lgvo n.395/2000).

 

Si fa notare inoltre che le imprese operanti con veicoli di peso inferiore alle 6 tonnellate non rientrano nella procedura semplificatoria prevista con la circolare ministeriale in esame; tali imprese peraltro ai sensi del decreto legislativo n.161/2005 hanno ancora altri due anni di tempo per adeguarsi ai tre requisiti obbligatori della capacità professionale, della capacità finanziaria e dell’onorabilità (il termine è il 17 agosto 2009).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 103/2005

 

Allegato uno

 

D/d

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MINISTERO DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE,

AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI

Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose

Div. VII - ex Unità Operativa APC5

 

CIRCOLARE N. 1/2007/APC

 

Prot. n. 12609

 

Roma, 7 febbraio 2007

 

OGGETTO: Idoneità professionale delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi fra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987- D.M. 161/05 Art. 5 c. 1.

 

In base all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, successive modifiche e integrazioni, l’articolo 5 del D.M. 161/05, indicato in oggetto, prevede - in attuazione della direttiva 98/76/CE riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada - che le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto merci fra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, già iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori con il beneficio dell’esenzione di cui al DM 508/1987, si adeguino alla disciplina comunitaria in materia e dimostrino i tre requisiti previsti, di idoneità professionale, capacità finanziaria ed onorabilità, entro la data del 17 agosto 2007.

Ciò posto, si conferma che per quanto attiene ai requisiti dell’onorabilità, e della capacità finanziaria, gli stessi vanno dimostrati ai sensi degli art. 5 e 6 del menzionato decreto legislativo 395/2000.

Per quanto attiene al requisito dell’idoneità professionale, va precisato quanto segue.

La precedente normativa in materia (decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84) e le circolari applicative, n. 87 del 23 aprile 1998 e n. 1287 del 13 ottobre 1998, nell’indicare le modalità di dimostrazione del predetto requisito da parte delle imprese in oggetto, prevedeva che le stesse per continuare ad esercitare l’attività dovevano segnalare al Direttore dell’Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente il soggetto che all’interno della stessa svolgeva le funzioni di direzione dell’attività di autotrasporto.

La circolare del 13 ottobre 1998 stabiliva, in particolare, che, qualora detto soggetto non rientrasse nel disposto di cui all’art. 8 del D.M. 198/91 (attestato di capacità professionale in esenzione), venisse rilasciata dal Direttore dell’Ufficio Provinciale competente un’attestazione atta a comprovare che il soggetto preposto svolgeva funzioni di direzione dell’attività di autotrasporto, nell’ambito della sola impresa richiedente, con l’inserimento d’ufficio dell’attestazione stessa nel fascicolo dell’impresa richiedente, che così poteva proseguire l’attività.

Pertanto, per le imprese che, ai sensi della citata normativa, sono nelle condizioni sopradescritte, il requisito dell’idoneità professionale si intende soddisfatto, e le imprese stesse, entro la data prevista dall’articolo 5 del D.M. 161/2005 (17 agosto 2007), dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il fac-simile allegato, dalla quale risulti che:

-       l’impresa si trova nella situazione prevista dalla normativa di cui al decreto legislativo 84/1998 e dalle sue circolari applicative n. 87 e n. 1287 del 1998;

-       le funzioni di direzione dell’attività di trasporto sono svolte dal soggetto indicato nella dichiarazione stessa, unicamente presso l’impresa dichiarante;

-       l’impresa non ha subito modificazioni o trasformazioni fra il 1998 e la data di sottoscrizione dell’attuale dichiarazione, tranne nei casi previsti dall’art. 15 della Legge 298/74 .

Tale dichiarazione va resa al Ministero dei Trasporti (Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose e Comitato Centrale Albo Autotrasportatori), che istituirà, con provvedimento dirigenziale, apposita Commissione di valutazione.

Detta Commissione provvederà a trasmettere in tempo utile le dichiarazioni debitamente valutate alle Autorità competenti alla verifica della dimostrazione del requisito in oggetto.

Tenuto conto dei tempi tecnici, per lo svolgimento dei lavori in vista della data finale per la dimostrazione del requisito, le imprese interessate dovranno far pervenire alla Commissione la menzionata dichiarazione a partire dalla data di emanazione della presente circolare ed entro e non oltre la data del 10 luglio 2007.

Nei restanti casi le imprese in oggetto dimostrano il requisito dell’idoneità professionale ai sensi degli artt. 7 ed 8 del citato Decreto 395/00 nei tempi previsti dal D.M. 161/05.

Qualsiasi modificazione dell’assetto imprenditoriale che comporti la sostituzione del soggetto segnalato, richiederà l’adeguamento alle disposizioni del più volte citato Decreto Legislativo 395/00.

 

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Clara Ricozzi

 

 

 

 

 Allegato alla circolare 7.2.2007 n. 1/2007/APC

 

 FAC-SIMILE

Al  Ministero dei Trasporti

Commissione per la Valutazione dell’idoneità

professionale c/o Direzione Generale Autotrasporto

Persone e Cose e Comitato Centrale Albo Nazionale

Autotrasportatori cose per conto terzi

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................ nato/a ................................

 (nome e cognome) (luogo di nascita)

 

il ..................................................................., residente a .........................................................

 (data di nascita) (luogo di residenza)

 

in ..........................................., (..........) nella sua qualità di titolare / legale rappresentante

 (indirizzo e numero civico) (Prov.)

 

della impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi ...................................................................

 (denominazione e ragione sociale dell’impresa)

 

iscritta all’albo autotrasportatori della provincia di ......................................... in data .......................

 (Provincia d’iscrizione) (data d’iscrizione)

 

con numero ..........., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dei benefici, eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato DPR 445

 

DICHIARA

 

|_|   che l’impresa ............................................................................ si trova nella situazione prevista dalla normativa sull’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi di cui al Decreto Legislativo 84/98 e relative circolari applicative prott. nn. 87 e 1287 del 1998 e che il soggetto che all'interno dell’impresa svolgeva e svolge le funzioni di direzione dell’attività di trasporto continua ad essere il Sig. ...............;

|_|   che l’impresa sopra indicata non ha subito modificazioni o trasformazioni fra il 1998 e la data di questa dichiarazione, tranne che per i casi previsti dall’art. 15 della legge 298/1974;

|_|   che il soggetto segnalato svolge l’attività di direzione del trasporto unicamente presso l’impresa dichiarante;

|_|   che l'impresa sopra indicata NON è titolare di Licenza Comunitaria;

|_|   che l’impresa sopra indicata E' titolare di Licenza Comunitaria ..................... con scadenza in data ....................

 

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (normativa sulla privacy), i dati personali raccolti con la presente saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

 

 ..............., ....................

 (luogo) (data)

 

 

 

 Il Dichiarante

 ..............................................................

 (firma per esteso chiara e leggibile)

 (accIudere documento d’identità del sottoscrittore)