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Roma, 3 aprile 2007

 

Circolare n. 50/2007

 

Oggetto: Autotrasporto - Recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi R.C. Auto - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 3/2007.

 

Si rammenta che le imprese di autotrasporto hanno diritto di recuperare il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativo ai premi R.C. Auto versati nel 2006 per l’assicurazione dei veicoli di peso non inferiore a 11,5 tonnellate.

 

Il beneficio spetta nel limite di 300 euro a veicolo e costituisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione di qualsiasi versamento tributario, assicurativo e previdenziale effettuato col modello F24.

 

Il codice da indicare nel modello F24 per effettuare la compensazione é 6793. Tale codice deve essere indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna “importi a credito compensati.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.32/2007

 

Allegato uno

 

D/t

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AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE
RISOLUZIONE DEL 16.01.2007 N. 3

 

Oggetto: Istituzione del codice tributo per la compensazione, mediante modello F24, delle somme versate nel periodo d'imposta 2006 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilita' civile per veicoli adibiti a trasporto merci, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 396.

 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 103, ha previsto che le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti 2006, fino alla concorrenza di Euro 300 per ciascun veicolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per consentire la compensazione delle somme in questione, con Risoluzione n. 8 del 12 gennaio 2006 e' stato istituito il codice tributo 6789 denominato "credito per versamenti del CSSN su premi di assicurazione per responsabilita' civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 marzo 1992 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 103)".

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 396, ha esteso tale beneficio alle somme versate nel periodo d'imposta 2006, consentendo la compensazione con i versamenti effettuati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

A tal fine si istituisce il seguente codice tributo:  "6793" denominato "credito per versamenti del CSSN su premi di assicurazione per responsabilita' civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 marzo 1992 - (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 396) - anno 2006.

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo dovra' essere indicato nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna "importi a credito compensati". Nel campo "Anno di riferimento" dovra' essere indicato l'anno in cui e' effettuata la compensazione, espresso nella forma "AAAA".

Lo stesso codice 6793 potra' essere utilizzato anche per la restituzione spontanea del credito in parola per errata utilizzazione, comprensivo degli interessi dovuti. Si precisa che l'utilizzo di tali somme in compensazione non e' soggetto al limite di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

FINE TESTO