Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com
- http://www.confetra.com
|
Roma, 3 aprile 2007
Circolare n. 50/2007
Oggetto: Autotrasporto - Recupero
del contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi R.C. Auto -
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 3/2007.
Si rammenta che le imprese di autotrasporto
hanno diritto di recuperare il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativo
ai premi R.C. Auto versati nel 2006 per l’assicurazione dei veicoli di peso non
inferiore a 11,5 tonnellate.
Il beneficio spetta nel limite di 300 euro a veicolo e
costituisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione di qualsiasi
versamento tributario, assicurativo e previdenziale effettuato
col modello F24.
Il codice da indicare nel modello F24 per effettuare la compensazione é 6793. Tale codice deve essere indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme
evidenziate nella colonna “importi
a credito compensati”.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.32/2007 |
|
Allegato uno |
|
D/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale č
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE
RISOLUZIONE DEL 16.01.2007 N.
3
Oggetto: Istituzione del codice tributo per la
compensazione, mediante modello F24, delle
somme versate nel periodo d'imposta 2006 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui
premi di assicurazione per la responsabilita' civile per veicoli
adibiti a trasporto merci, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 396.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 103, ha
previsto che le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di Contributo
al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione
per la responsabilita' civile per i danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto di merci aventi
massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai
sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1
aprile 1992), possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti 2006,
fino alla concorrenza di Euro 300 per ciascun veicolo,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire la compensazione delle somme in questione, con
Risoluzione n. 8 del 12 gennaio 2006 e' stato istituito il codice tributo 6789 denominato
"credito per versamenti del CSSN su premi di assicurazione
per responsabilita' civile per veicoli adibiti a
trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5
tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23
marzo 1992 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 103)".
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 396, ha
esteso tale beneficio alle somme versate nel periodo d'imposta 2006,
consentendo la compensazione con i versamenti effettuati dal 1 gennaio 2007 al
31 dicembre 2007.
A tal fine si istituisce il seguente codice
tributo: "6793" denominato
"credito per versamenti del CSSN su premi di assicurazione per responsabilita' civile per veicoli adibiti a trasporto
merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate,
omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 marzo 1992 -
(legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 396) - anno 2006.
In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo dovra' essere
indicato nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme
evidenziate nella colonna "importi a credito compensati". Nel campo
"Anno di riferimento" dovra' essere
indicato l'anno in cui e' effettuata la compensazione,
espresso nella forma "AAAA".
Lo stesso codice 6793 potra'
essere utilizzato anche per la restituzione spontanea del credito in parola per
errata utilizzazione, comprensivo degli interessi dovuti. Si precisa che l'utilizzo di tali somme in
compensazione non e' soggetto al limite di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
FINE TESTO