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Roma, 11 aprile 2007

 

Circolare n. 51/2007

 

Oggetto: Autotrasporto – Sconto acciseScadenza del 30 giugno 2007 – Nota Agenzia delle Dogane prot. n.1479/V del 29.3.2007.

 

Si rammenta che le imprese di autotrasporto hanno diritto al rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 2006 con veicoli superiori a 3,5 tonnellate, secondo i seguenti importi:

 

SCONTO PER

1000 LITRI DI GASOLIO

PERIODO DI RIFERIMENTO
€ 9,78609
1 gennaio 2006 - 2 ottobre 2006
€ 12,78609
3 ottobre 2006 - 31 dicembre 2006

Per ottenere il beneficio le imprese interessate devono presentare entro il 30 giugno 2007 agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti la dichiarazione dei consumi. A tal fine l’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile presso il suo sito internet www.agenziadogane.it alla voce “Accise – Benefici per l’autotrasporto 2006” il programma software che consente la compilazione e la stampa della dichiarazione.

Si rammenta che gli importi spettanti possono essere utilizzati come crediti d’imposta in compensazione dei versamenti da effettuare col modello F24 (il relativo codice tributo è 6740). La compensazione può essere effettuata decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che gli uffici abbiano sollevato obiezioni (istituto del silenzio-assenso), ovvero anche prima dei 60 giorni qualora l’ufficio abbia rilasciato espresso nulla osta.

 

Il credito d’imposta deve essere consumato entro il corrente anno: l’eventuale eccedenza dovrà necessariamente essere recuperata mediante richiesta di rimborso in denaro da presentare entro il 30 giugno dell’anno prossimo.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.118/2006

 

Allegato uno

 

D/cp

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AGENZIA DELLE DOGANE

Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti

 

Protocollo n.1479/V del 29.3.2007

 

Indirizzi omessi

 

Oggetto: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Consumi anno 2006. Disponibilità del software.

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 4595/V del 27 dicembre 2006 con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine ai benefici applicabili nei confronti del gasolio utilizzato, nel corso dell’anno 2006, dagli esercenti l’attività di autotrasporto di merci e da alcune categorie degli esercenti l’attività di trasporto di persone.

Al riguardo, a scioglimento della riserva formulata nell’ultimo capoverso della nota predetta, si comunica che, sul sito internet di questa Agenzia, all’ indirizzo www.agenziadogane.gov.it, è disponibile il software utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni per l’ammissione alla fruizione del beneficio in questione.

Tanto premesso, nel far rinvio a quanto precisato con la suddetta nota prot. n. 4595/V (pubblicata sul sito internet di questa Agenzia ed ancora consultabile sullo stesso) circa gli adempimenti da porre in essere al fine dell’ammissione alla fruizione dell’agevolazione e circa l’importo del beneficio riconoscibile, si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione delle dichiarazioni di consumo in argomento potrà essere acquisita presso i competenti uffici tecnici di finanza o uffici delle dogane, ove istituiti.

 

 

Il Direttore dell’Area Centrale

d.ssa Cinzia Bricca

 

 

Si riporta di seguito la nota prot.n.4595/V del 27.12.2006.

 

AGENZIA DELLE DOGANE

Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti

 

Protocollo n. 4595/V del 27.12.2006

 

Alle Direzioni Regionali

dell’Agenzia delle Dogane

LORO SEDI

 

Alle Direzioni Circoscrizionali

dell’Agenzia delle Dogane

LORO SEDI

 

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

 

Agli Uffici tecnici di finanza

LORO SEDI

 

 

e p.c.:

agli Uffici di diretta collaborazione del

Direttore

SEDE

 

Alle Aree centrali

SEDE

 

 

Oggetto: Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione. – Consumi anno 2006.

 

Il decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, all’art. 7, comma 13, ha disposto l’aumento dell’aliquota d’accisa sul gasolio per autotrazione da Euro 413,00 ad Euro 416,00 per mille litri.

Il comma 14, dell’articolo suddetto ha, inoltre, previsto che tale incremento venga rimborsato nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 5, commi 1 e 2, del decreto- legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2002, n. 28 facendo, altresì, salvi gli effetti dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge 22 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

La legge 24 novembre 2006, n. 286, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 28 novembre 2006, ha convertito, con modificazioni, il decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, confermando all’art. 2, commi 57 e 58, le misure predette.

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2006 gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci ed alcune categorie degli esercenti il trasporto di persone hanno diritto al rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa disposto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad Euro 9,78609, nonché dell’ulteriore incremento di aliquota (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto) disposto dal decretolegge n. 262/200 sopracitato, pari ad Euro 3,00 per mille litri di prodotto.

In particolare, hanno diritto al beneficio sopra descritto:

a)    gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

b)    gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

c)    le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

d)    gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

            Con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell’anno 2006 i soggetti sopra elencati hanno diritto:

1)    al rimborso di Euro 9,78609 per mille litri di prodotto rispetto ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 2 ottobre 2006;

2)    al rimborso di Euro 12,78609 per mille litri di prodotto rispetto ai consumi effettuati tra il 3 ottobre ed il 31 dicembre 2006.

Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il 30 giugno 2007.

Nel predisporre la suddetta dichiarazione gli aventi diritto avranno cura di specificare i consumi rispettivamente effettuati nei periodi indicati ai punti 1) e 2), moltiplicando l’importo rimborsabile, con riferimento ad essi, per la quantit à di litri gasolio consumati.

Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2008.

Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Come già evidenziato in passato, si ribadisce che :

      i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;

      gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico -floppy disk o cdrom - al competente ufficio territoriale dell’Agenzia (Ufficio tecnico di finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito; Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito internet), questa Agenzia provvederà a rendere disponibile non appena possibile, sul proprio sito internet, all’indirizzo www.agenziadogane.it, il relativo software, opportunamente aggiornato.

Della disponibilità del suddetto software sarà data notizia a mezzo comunicato stampa.

 

Il Direttore dell’Area centrale

Dr.ssa Cinzia Bricca