Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 11 aprile
2007
Circolare n. 51/2007
Oggetto: Autotrasporto – Sconto accise –
Scadenza del 30 giugno 2007 – Nota Agenzia delle
Dogane prot. n.1479/V del 29.3.2007.
Si rammenta
che le imprese di autotrasporto hanno diritto al
rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 2006
con veicoli superiori a 3,5 tonnellate, secondo i seguenti importi:
SCONTO PER 1000 LITRI DI GASOLIO |
PERIODO DI RIFERIMENTO
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€ 9,78609
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1 gennaio 2006 - 2 ottobre 2006
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€ 12,78609
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3 ottobre 2006 - 31 dicembre 2006
|
Per
ottenere il beneficio le imprese interessate devono presentare entro il 30
giugno 2007 agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti
la dichiarazione dei consumi. A tal fine l’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile
presso il suo sito internet www.agenziadogane.it
alla voce “Accise –
Benefici per l’autotrasporto 2006” il programma software che consente la compilazione e la stampa della
dichiarazione.
Il
credito d’imposta deve essere consumato entro il corrente anno: l’eventuale
eccedenza dovrà necessariamente essere recuperata mediante richiesta di rimborso
in denaro da presentare entro il 30 giugno dell’anno prossimo.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.118/2006 |
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Allegato uno |
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D/cp |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
AGENZIA DELLE DOGANE
Area Gestione
Tributi e Rapporti con gli Utenti
Protocollo n.1479/V
del 29.3.2007
Indirizzi omessi
Oggetto: Benefici sul gasolio
per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Consumi anno 2006. Disponibilità del software.
Si fa seguito alla nota
prot. n. 4595/V del 27
dicembre 2006 con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine ai
benefici applicabili nei confronti del gasolio utilizzato, nel corso dell’anno
2006, dagli esercenti l’attività di autotrasporto di merci e da alcune
categorie degli esercenti l’attività di trasporto di persone.
Al riguardo, a scioglimento
della riserva formulata nell’ultimo capoverso della nota predetta, si comunica
che, sul sito internet di questa Agenzia, all’ indirizzo
www.agenziadogane.gov.it, è disponibile il software utile alla compilazione
e alla stampa delle dichiarazioni per l’ammissione alla fruizione del beneficio
in questione.
Tanto premesso, nel far
rinvio a quanto precisato con la suddetta nota prot. n. 4595/V (pubblicata sul sito
internet di questa Agenzia ed ancora consultabile sullo stesso) circa gli
adempimenti da porre in essere al fine dell’ammissione alla fruizione
dell’agevolazione e circa l’importo del beneficio riconoscibile, si rammenta
che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico predetto
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre, allorché il
dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici
per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla
realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del citato
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione
infedele.
Ogni ulteriore
informazione utile alla presentazione delle dichiarazioni di consumo in
argomento potrà essere acquisita presso i competenti uffici tecnici di finanza
o uffici delle dogane, ove istituiti.
Il Direttore dell’Area Centrale
d.ssa Cinzia Bricca
Si riporta di seguito la nota prot.n.4595/V
del 27.12.2006.
AGENZIA DELLE DOGANE
Area Gestione
Tributi e Rapporti con gli Utenti
Protocollo n. 4595/V del 27.12.2006
Alle Direzioni
Regionali
dell’Agenzia delle Dogane
LORO SEDI
Alle Direzioni
Circoscrizionali
dell’Agenzia delle Dogane
LORO SEDI
Agli Uffici delle
Dogane
LORO SEDI
Agli Uffici tecnici
di finanza
LORO SEDI
e p.c.:
agli Uffici di diretta collaborazione
del
Direttore
SEDE
Alle Aree centrali
SEDE
Oggetto: Benefici fiscali sul
gasolio per uso autotrazione. – Consumi anno 2006.
Il decreto- legge
3 ottobre 2006, n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria”, all’art. 7, comma 13, ha disposto l’aumento dell’aliquota
d’accisa sul gasolio per autotrazione
da Euro 413,00 ad Euro 416,00 per mille litri.
Il comma 14, dell’articolo suddetto
ha, inoltre, previsto che tale incremento venga
rimborsato nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 5, commi 1 e 2, del
decreto- legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 2002, n. 28 facendo, altresì, salvi gli effetti dell’art. 1,
comma 10, del decreto-legge 22 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
La legge 24 novembre 2006, n. 286,
pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
– n. 277 del 28 novembre 2006, ha convertito, con modificazioni, il decreto-
legge 3 ottobre 2006, n. 262, confermando all’art. 2, commi 57 e 58, le misure
predette.
Pertanto, con riferimento ai
consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2006 gli esercenti
l’attività di autotrasporto di merci ed alcune categorie degli esercenti
il trasporto di persone hanno diritto al rimborso dell’incremento dell’aliquota
d’accisa disposto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge
n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad
Euro 9,78609, nonché dell’ulteriore incremento di aliquota (da Euro 413,00 a
416,00 per mille litri di prodotto) disposto dal decretolegge
n. 262/200 sopracitato, pari ad Euro 3,00 per mille
litri di prodotto.
In particolare, hanno diritto al
beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di
autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5
tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese
pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di
competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n.
1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese
esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Con riferimento ai
consumi effettuati nel corso dell’anno 2006 i soggetti sopra elencati hanno
diritto:
1) al rimborso di Euro 9,78609 per mille
litri di prodotto rispetto ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 2
ottobre 2006;
2) al rimborso di Euro 12,78609 per
mille litri di prodotto rispetto ai consumi effettuati tra il 3 ottobre ed il 31
dicembre 2006.
Per ottenere il rimborso degli
importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo
in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d)
presentano apposita dichiarazione agli uffici
dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle
modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
(G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il 30
giugno 2007.
Nel predisporre la suddetta
dichiarazione gli aventi diritto avranno cura di
specificare i consumi rispettivamente effettuati nei periodi indicati ai punti
1) e 2), moltiplicando l’importo rimborsabile, con riferimento ad essi, per la quantit à di litri gasolio consumati.
Le imprese che scelgono di
utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro
l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.
Per le eventuali eccedenze di credito,
non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno solare in cui il
credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici dell’Agenzia delle dogane
territorialmente competenti, apposita domanda di
rimborso in denaro entro il 30 giugno 2008.
Per la fruizione
dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato
il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l’accreditamento su conto
corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta
l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International
bank address number).
Come già evidenziato in passato, si
ribadisce che :
–
i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle
suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio
in parola, anche con scheda carburante;
–
gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera
a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le
relative fatture di acquisto.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative
o regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore
dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si
rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai
benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Tutto ciò premesso, al fine di
agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la compilazione e la stampa
della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto
informatico -floppy disk o cdrom - al competente ufficio territoriale
dell’Agenzia (Ufficio tecnico di finanza ovvero Ufficio delle dogane ove
istituito; Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei redditi in Italia i cui indirizzi e recapiti telefonici
sono reperibili sul sito internet), questa Agenzia provvederà a rendere
disponibile non appena possibile, sul proprio sito internet, all’indirizzo www.agenziadogane.it, il relativo software,
opportunamente aggiornato.
Della disponibilità del suddetto
software sarà data notizia a mezzo comunicato stampa.
Il Direttore dell’Area centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca