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Roma, 27 aprile 2007
Circolare n.60/2007
Oggetto: Attività confederale – Lavoro – Audizioni al
Senato su mobbing
e sicurezza.
Il 24 e il 26 aprile
scorsi la Confetra ha partecipato ad un ciclo di audizioni
indette dalla Commissione Lavoro del Senato su alcune iniziative legislative in
discussione.
La prima audizione
ha riguardato i disegni di legge di origine
parlamentare concernenti l’introduzione di una disciplina specifica sul mobbing. La
Confetra, unitamente alla generalità delle altre organizzazioni imprenditoriali
intervenute, ha sottolineato come nell’ordinamento
giuridico italiano esistano già gli strumenti per tutelare efficacemente l’integrità
psico-fisica del lavoratore. L’introduzione di nuove regole finirebbe pertanto per
appesantire il quadro normativo vigente senza al contempo fornire maggiori
garanzie al lavoratore.
La seconda audizione
è stata invece dedicata all’esame del disegno di legge delega al Governo per
l’emanazione di un testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
La Confetra, nel
condividere la finalità del provvedimento di coordinare l’attuale quadro
normativo, ha sottolineato la necessità di modulare i
numerosi adempimenti a carico delle imprese tenendo conto delle peculiarità e
dei diversi gradi di rischio dei singoli settori. In particolare è stato
richiesto di considerare, accanto alle specificità delle piccole e medie
imprese e della pubblica amministrazione, anche quelle delle aziende di
servizi.
La posizione della
Confetra su entrambi gli argomenti è stata
sintetizzata in due distinti documenti che sono stati consegnati nel corso
delle audizioni.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due |
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M/t |
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AUDIZIONE CONFETRA SUI
DISEGNI DI LEGGE RECANTI NORME PER LA TUTELA DEI LAVORATORI DAL MOBBING –
COMMISSIONE LAVORO SENATO 24.4.2007.
Fermo restando la rilevanza dei comportamenti ascrivibili
al concetto di mobbing, la Confetra ritiene che
nell’ordinamento giuridico italiano esistono già gli strumenti per tutelare
efficacemente l’integrità psico-fisica del lavoratore. In particolare si
richiama l’attenzione sugli articoli 32 (tutela della salute della persona) e
41 della Costituzione (divieto di svolgere un’attività economica in modo da
arrecare danno alla dignità umana) nonché
sull’articolo 2087 C.C. (che impone ai datori di lavoro di adottare misure necessarie
a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro).
Si fa presente, inoltre, come la maggior
parte dei CCNL - tra cui quello del settore trasporto, spedizione e logistica -
contengano disposizioni specifiche volte a tutelare il dipendente da
pratiche vessatorie. L’art. 46 del citato CCNL prevede infatti
l’impegno del datore di lavoro di prevenire, scoraggiare e neutralizzare ogni
forma di violenza psicologica e morale.
In presenza di una rete di tutele cui far riferimento, un provvedimento
legislativo specifico sulla materia rischierebbe di comportare un
appesantimento del quadro normativo vigente. Semmai sarebbe
opportuno un eventuale intervento normativo che fornisse una definizione certa
di mobbing nel rispetto dei criteri oggettivi
individuati dalla medicina del lavoro e ripresi dagli orientamenti
giurisprudenziali (volontà di danneggiare il lavoratore nella sua integrità
psico-fisica con comportamenti ripetuti nel tempo), rinviando alla
contrattazione collettiva la disciplina delle azioni per contrastare il
fenomeno.
Tutto ciò premesso si segnalano alcuni aspetti dei disegni
di legge in esame.
Definizione di mobbing
Alcuni disegni di legge (nn.132-939-584) nel dare la definizione di mobbing
non fanno esplicito riferimento al dolo specifico, ossia alla volontà di ledere
il lavoratore con un determinato comportamento. Tale elemento, insieme a quello della ripetitività dei comportamenti preordinati a
danneggiare il lavoratore nella sua integrità fisica nonché nella sua
personalità morale, è invece essenziale per riconoscere una condotta
antigiuridica.
Apparato sanzionatorio
Il disegno di legge n.132
prevede l’applicazione di sanzioni penali in caso di mobbing.
Tale previsione appare sproporzionata rispetto al risarcimento del danno
patrimoniale e biologico eventualmente subito dal lavoratore.
Regime probatorio
Suscita perplessità l’art.8 del
disegno di legge n.657 che prevede una deroga al
principio generale in base al quale l’onere della prova
spetta al soggetto che agisce in giudizio. In base a
tale norma infatti si presumerebbe discriminatorio qualsiasi provvedimento
peggiorativo della condizione professionale del lavoratore adottato entro un
anno dalla denuncia di comportamenti di violenza o persecuzione morale nei suoi
confronti.
FINE TESTO
AUDIZIONE CONFETRA SUL DISEGNO DI LEGGE 1507 RECANTE
DELEGA AL GOVERNO PER L’EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO - COMMISSIONE LAVORO SENATO 26.4.2007.
La Confetra condivide la necessità di attuare un riordino
e un coordinamento dell’attuale quadro normativo in materia di sicurezza anche
al fine di assicurare ai lavoratori uniformità di
tutele sul territorio nazionale. Accanto a tale obiettivo andrebbe anche
perseguita la razionalizzazione delle regole esistenti attraverso la
semplificazione dei numerosi adempimenti formali, nonché
la diversa modulazione degli stessi adempimenti sostanziali che tenga conto
delle peculiarità e dei diversi gradi di rischio dei singoli settori. Al
riguardo si ritiene che il provvedimento in esame dovrebbe considerare, accanto
alle specificità delle piccole e medie imprese e della pubblica
amministrazione, anche quelle delle aziende di servizi caratterizzate
da minori tassi di rischio infortuni.
Ciò premesso, si richiama l’attenzione su alcuni punti del
provvedimento.
Regime sanzionatorio (art. 1 comma 2 lett. f)
Si condividono le finalità di riformulare e razionalizzare
l’apparato sanzionatorio, di adeguare le sanzioni in
base alla natura sostanziale o formale della violazione, nonché
di valorizzare il sistema introdotto dal D.lgvo
758/1994 per favorire la regolarizzazione da parte dei datori di lavoro.
Appaiono viceversa eccessive le nuove sanzioni previste,
tenuto anche conto dei recenti inasprimenti del regime sanzionatorio
stabiliti dall’ultima legge finanziaria.
Sistema di prevenzione aziendale
(art. 1 comma 2 lett. g)
Tale norma prevede una generale revisione dei
requisiti e delle funzioni dei soggetti che compongono il sistema di
prevenzione aziendale. Al riguardo si fa osservare come le figure dei
responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione siano già
ampiamente disciplinate sia da appositi provvedimenti
legislativi (D.lgvo n.195/2003)
sia da Accordi della Conferenza Stato-Regioni. Lo stesso vale per il
rappresentante per la sicurezza territoriale che è stato regolamentato anche
dalla contrattazione collettiva.
Con riferimento al disegno di legge d’iniziativa del Senatore Sacconi
si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti.
Primo soccorso (art.
22)
In riferimento alla disciplina del primo soccorso, la Confetra propone
di introdurre nel Testo Unico una disposizione che confermi quanto già disposto
in via amministrativa dal Ministero della Salute con nota n. 13204 del 4.6.2004
in merito
all’esclusione degli autisti di imprese di autotrasporto dagli obblighi di
formazione specifica che il D.M. 388/2003 ha posto in capo ai datori di lavoro.
Medico competente (art. 24 comma 1
lett. g)
Tale norma prevede tra i compiti del medico competente quello di
“visitare congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno…”
Si ritiene opportuno che, conformemente a quanto previsto dal decreto
del 16 gennaio 1997, la frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente sia mantenuta ad
una volta l’anno.
Videoterminali –
Sorveglianza sanitaria (art. 77)
Tale disposizione introduce una modifica in materia di
sorveglianza sanitaria sostituendo il principio della periodicità delle visite del medico competente (quinquennale o biennale) con quello
di discrezionalità dello stesso medico circa la frequenza delle visite.
Tale nuova impostazione non è condivisibile. Si riterrebbe
più opportuno mantenere la formulazione della periodicità delle visite
contenuta nell’art.55 del D.LGVO 626/94.
FINE TESTO