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Roma, 27 aprile 2007

 

Circolare n.60/2007

 

Oggetto: Attività confederale – Lavoro – Audizioni al Senato su mobbing e sicurezza.

 

Il 24 e il 26 aprile scorsi la Confetra ha partecipato ad un ciclo di audizioni indette dalla Commissione Lavoro del Senato su alcune iniziative legislative in discussione.

 

La prima audizione ha riguardato i disegni di legge di origine parlamentare concernenti l’introduzione di una disciplina specifica sul mobbing. La Confetra, unitamente alla generalità delle altre organizzazioni imprenditoriali intervenute, ha sottolineato come nell’ordinamento giuridico italiano esistano già gli strumenti per tutelare efficacemente l’integrità psico-fisica del lavoratore. L’introduzione di nuove regole finirebbe pertanto per appesantire il quadro normativo vigente senza al contempo fornire maggiori garanzie al lavoratore.

 

La seconda audizione è stata invece dedicata all’esame del disegno di legge delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.

La Confetra, nel condividere la finalità del provvedimento di coordinare l’attuale quadro normativo, ha sottolineato la necessità di modulare i numerosi adempimenti a carico delle imprese tenendo conto delle peculiarità e dei diversi gradi di rischio dei singoli settori. In particolare è stato richiesto di considerare, accanto alle specificità delle piccole e medie imprese e della pubblica amministrazione, anche quelle delle aziende di servizi.

 

La posizione della Confetra su entrambi gli argomenti è stata sintetizzata in due distinti documenti che sono stati consegnati nel corso delle audizioni.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

M/t

 

 

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AUDIZIONE CONFETRA SUI DISEGNI DI LEGGE RECANTI NORME PER LA TUTELA DEI LAVORATORI DAL MOBBING – COMMISSIONE LAVORO SENATO 24.4.2007.

 

Fermo restando la rilevanza dei comportamenti ascrivibili al concetto di mobbing, la Confetra ritiene che nell’ordinamento giuridico italiano esistono già gli strumenti per tutelare efficacemente l’integrità psico-fisica del lavoratore. In particolare si richiama l’attenzione sugli articoli 32 (tutela della salute della persona) e 41 della Costituzione (divieto di svolgere un’attività economica in modo da arrecare danno alla dignità umana) nonché sull’articolo 2087 C.C. (che impone ai datori di lavoro di adottare misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro).

Si fa presente, inoltre, come la maggior parte dei CCNL - tra cui quello del settore trasporto, spedizione e logistica - contengano disposizioni specifiche volte a tutelare il dipendente da pratiche vessatorie. L’art. 46 del citato CCNL prevede infatti l’impegno del datore di lavoro di prevenire, scoraggiare e neutralizzare ogni forma di violenza psicologica e morale.

In presenza di una rete di tutele cui far riferimento, un provvedimento legislativo specifico sulla materia rischierebbe di comportare un appesantimento del quadro normativo vigente. Semmai sarebbe opportuno un eventuale intervento normativo che fornisse una definizione certa di mobbing nel rispetto dei criteri oggettivi individuati dalla medicina del lavoro e ripresi dagli orientamenti giurisprudenziali (volontà di danneggiare il lavoratore nella sua integrità psico-fisica con comportamenti ripetuti nel tempo), rinviando alla contrattazione collettiva la disciplina delle azioni per contrastare il fenomeno.

 

Tutto ciò premesso si segnalano alcuni aspetti dei disegni di legge in esame.

 

Definizione di mobbing

Alcuni disegni di legge (nn.132-939-584) nel dare la definizione di mobbing non fanno esplicito riferimento al dolo specifico, ossia alla volontà di ledere il lavoratore con un determinato comportamento. Tale elemento, insieme a quello della ripetitività dei comportamenti preordinati a danneggiare il lavoratore nella sua integrità fisica nonché nella sua personalità morale, è invece essenziale per riconoscere una condotta antigiuridica.

 

Apparato sanzionatorio

Il disegno di legge n.132 prevede l’applicazione di sanzioni penali in caso di mobbing. Tale previsione appare sproporzionata rispetto al risarcimento del danno patrimoniale e biologico eventualmente subito dal lavoratore.

 

Regime probatorio

Suscita perplessità l’art.8 del disegno di legge n.657 che prevede una deroga al principio generale in base al quale l’onere della prova spetta al soggetto che agisce in giudizio. In base a tale norma infatti si presumerebbe discriminatorio qualsiasi provvedimento peggiorativo della condizione professionale del lavoratore adottato entro un anno dalla denuncia di comportamenti di violenza o persecuzione morale nei suoi confronti.

FINE TESTO

 

AUDIZIONE CONFETRA SUL DISEGNO DI LEGGE 1507 RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L’EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - COMMISSIONE LAVORO SENATO 26.4.2007.

 

La Confetra condivide la necessità di attuare un riordino e un coordinamento dell’attuale quadro normativo in materia di sicurezza anche al fine di assicurare ai lavoratori uniformità di tutele sul territorio nazionale. Accanto a tale obiettivo andrebbe anche perseguita la razionalizzazione delle regole esistenti attraverso la semplificazione dei numerosi adempimenti formali, nonché la diversa modulazione degli stessi adempimenti sostanziali che tenga conto delle peculiarità e dei diversi gradi di rischio dei singoli settori. Al riguardo si ritiene che il provvedimento in esame dovrebbe considerare, accanto alle specificità delle piccole e medie imprese e della pubblica amministrazione, anche quelle delle aziende di servizi caratterizzate da minori tassi di rischio infortuni.

 

Ciò premesso, si richiama l’attenzione su alcuni punti del provvedimento.

 

Regime sanzionatorio (art. 1 comma 2 lett. f)

Si condividono le finalità di riformulare e razionalizzare l’apparato sanzionatorio, di adeguare le sanzioni in base alla natura sostanziale o formale della violazione, nonché di valorizzare il sistema introdotto dal D.lgvo 758/1994 per favorire la regolarizzazione da parte dei datori di lavoro.

Appaiono viceversa eccessive le nuove sanzioni previste, tenuto anche conto dei recenti inasprimenti del regime sanzionatorio stabiliti dall’ultima legge finanziaria.

 

Sistema di prevenzione aziendale (art. 1 comma 2 lett. g)

Tale norma prevede una generale revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti che compongono il sistema di prevenzione aziendale. Al riguardo si fa osservare come le figure dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione siano già ampiamente disciplinate sia da appositi provvedimenti legislativi (D.lgvo n.195/2003) sia da Accordi della Conferenza Stato-Regioni. Lo stesso vale per il rappresentante per la sicurezza territoriale che è stato regolamentato anche dalla contrattazione collettiva.

 

Con riferimento al disegno di legge d’iniziativa del Senatore Sacconi si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti.

 

Primo soccorso (art. 22)

In riferimento alla disciplina del primo soccorso, la Confetra propone di introdurre nel Testo Unico una disposizione che confermi quanto già disposto in via amministrativa dal Ministero della Salute con nota n. 13204 del 4.6.2004 in merito

all’esclusione degli autisti di imprese di autotrasporto dagli obblighi di formazione specifica che il D.M. 388/2003 ha posto in capo ai datori di lavoro.

 

Medico competente (art. 24 comma 1 lett. g)

Tale norma prevede tra i compiti del medico competente quello di “visitare congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno…”

Si ritiene opportuno che, conformemente a quanto previsto dal decreto del 16 gennaio 1997, la frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente sia mantenuta ad una volta l’anno.

 

Videoterminali – Sorveglianza sanitaria (art. 77)

Tale disposizione introduce una modifica in materia di sorveglianza sanitaria sostituendo il principio della periodicità delle visite del medico competente (quinquennale o biennale) con quello di discrezionalità dello stesso medico circa la frequenza delle visite.

Tale nuova impostazione non è condivisibile. Si riterrebbe più opportuno mantenere la formulazione della periodicità delle visite contenuta nell’art.55 del D.LGVO 626/94.

FINE TESTO