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Roma, 2 maggio 2007
Circolare n. 61/2007
Oggetto: Previdenza complementare – Imprese con almeno 50
dipendenti - Obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria - Circolare INPS n. 70 del 3.4.2007 –
Messaggio INPS n.10577 del 26.4.2007.
Sono stati forniti chiarimenti
sull’obbligo, introdotto dall’ultima finanziaria (legge n.296/2006),
per le imprese con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo Tesoreria dell’INPS il TFR non destinato alla
previdenza complementare. Come è noto, tale obbligo
assume connotati parzialmente diversi a seconda della data di assunzione dei
lavoratori interessati. In particolare:
·
per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006, l’obbligo di versamento
scatta solo in caso di scelta degli stessi, da effettuarsi entro il 30 giugno
2007, di conservare il TFR e riguarderà l’intera quota maturata dall’1 gennaio di
quest’anno;
·
per i lavoratori assunti dal 2007, l’azienda sarà invece tenuta in ogni
caso a versare al Fondo Tesoreria il TFR maturato dal lavoratore dalla data di
assunzione; tale versamento cesserà qualora entro il primo semestre
dall’assunzione il lavoratore scelga (in via esplicita o a seguito di silenzio assenso) di destinare il TFR ad un fondo pensione, altrimenti proseguirà anche
per il futuro.
Nessun obbligo di
versamento al Fondo Tesoreria INPS ricorre per le
imprese al di sotto dei 50 dipendenti per le quali nulla cambierà rispetto ad
oggi nel caso in cui il lavoratore opti per la conservazione del TFR.
Calcolo del limite dimensionale –
Ai fini del
calcolo della soglia dimensionale dei 50 dipendenti, devono essere presi in
considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a
prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro. Al riguardo l’INPS ha precisato che:
·
i part-time devono essere conteggiati in proporzione dell’orario
svolto;
·
nel conteggio devono essere considerati anche i lavoratori assenti per
qualunque causa (ivi compresa l’aspettativa per cariche elettive e sindacali o
per motivi di famiglia), mentre non devono essere considerati i lavoratori
utilizzati con contratto di somministrazione;
·
i lavoratori distaccati (sia in Italia che all’estero) vanno computati
in capo all’impresa distaccante e non a quella utilizzatrice.
Per quanto concerne
i criteri temporali di calcolo del limite dimensionale
dei 50 dipendenti, l’INPS ha precisato che per le aziende esistenti al 31
dicembre 2006 va considerata la media dei lavoratori in forza nello stesso
anno. Qualunque variazione intervenuta successivamente
sarà irrilevante e pertanto l’obbligo di versare il TFR permarrà anche se
l’azienda dovesse scendere al di sotto dei 50 dipendenti; allo stesso tempo non
si configurerà alcun obbligo di versamento se l’azienda dovesse raggiungere
tale soglia.
Per le aziende che
iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006 va invece
presa a riferimento la media dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio
attività.
Dichiarazione aziendale - L’INPS fa carico alle imprese con
almeno 50 dipendenti di rilasciare allo stesso Istituto (anche per via
telematica) apposita dichiarazione sul limite
dimensionale; a seguito di tale dichiarazione, sulle cui modalità peraltro non
vengono fornite ulteriori precisazioni, l’INPS attribuirà alle aziende
interessate il codice identificativo 1R
di nuova istituzione.
Operazioni societarie - Per i lavoratori passati a seguito di operazioni societarie (ad esempio acquisizione di ramo
d’azienda, incorporazione, fusione, ecc.) da un’azienda tenuta al versamento al
Fondo Tesoreria ad un’azienda invece non soggetta (in quanto inferiore a 50
dipendenti), quest’ultima dovrà provvedere al versamento
del TFR al Fondo Tesoreria limitatamente ai lavoratori acquisiti.
Modalità di versamento - Le quote di TFR dovute al Fondo
Tesoreria hanno natura di contribuzione previdenziale e pertanto ai fini
dell’accertamento e della riscossione sono equiparate alla contribuzione
obbligatoria. Il versamento di tali quote deve essere effettuato
dalle imprese mensilmente, secondo le modalità e i termini previsti per la
generalità dei contributi, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello della
ricezione dei nuovi modelli TFR1 o TFR2 con cui i lavoratori hanno espresso la scelta di conservare il
TFR (rispettivamente a seconda che si tratti di lavoratori assunti entro il 31
dicembre 2006 o successivamente). Ad esempio, in caso di scelta espressa a
maggio, le quote di TFR andranno indicate nella denuncia contributiva di giugno
(modello DM10) ed il relativo
versamento andrà effettuato entro il 16 luglio
prossimo.
Il contributo da
versare è pari alla quota di TFR maturata dall’1 gennaio 2007 (o dalla data di assunzione per i nuovi assunti da quest’anno).
Per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006, sulle quote maturate da gennaio
fino al mese in cui hanno operato la scelta è dovuta
una maggiorazione pari al tasso di rivalutazione di cui al D.M. 30.1.2007(2,74%
annuo). Per i nuovi assunti dal 2007, la suddetta maggiorazione è dovuta solo qualora il datore di lavoro cominci a versare
il TFR dopo aver ricevuto il modello TFR2 e si applicherà sulle quote maturate
dal mese di assunzione fino al mese in cui il lavoratore ha effettuato la scelta.
Al fine di agevolare
i nuovi adempimenti da parte delle aziende interessate, l’INPS ha fornito i
codici da utilizzare per i versamenti unitamente a schemi esemplificativi.
Regolarizzazione periodi pregressi – Le aziende potranno regolarizzare entro
il 16 luglio prossimo le quote di TFR pregresse che sino ad oggi non potevano essere versate in assenza di istruzioni specifiche
da parte dell’INPS.
Prestazioni - La liquidazione e le anticipazioni del TFR continueranno
ad essere erogate integralmente dalle aziende che conguaglieranno le somme
anticipate per conto del Fondo Tesoreria in sede di
versamento dei contributi previdenziali mensili.
In caso di incapienza di tali contributi,
il Fondo erogherà direttamente al lavoratore la quota di TFR a proprio carico.
Misure compensative - Sono state precisate le modalità applicative delle
misure compensative (riduzione dello 0,20 dei contributi previdenziali) riconosciute
alle imprese a fronte della perdita della disponibilità del
TFR.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 56 e 31/2007 |
|
Allegati due |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS
Circolare n. 70 DEL 3.4.2007
Sommario: La legge finanziaria per l’anno
2007 ha istituito il”Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS). Il Fondo è
finanziato da un contributo pari alla quota di cui
all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del
settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252. Disciplina del contributo e delle modalità di versamento.
Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria e modalità di erogazione.
Parte prima
(Istituzione del Fondo di Tesoreria INPS)
Premessa.
L’articolo 1, commi 755 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Serie Generale) – ALL.
1 - ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del
codice civile”, le cui modalità di finanziamento rispondono al criterio della
ripartizione, che viene gestito dall’Istituto per conto
dello Stato su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.
Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore
privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai
versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 756.
I Decreti del Ministro del lavoro,
di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 30 gennaio 2007 (in
G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007 - Serie
Generale) emanati, rispettivamente, ex art. 1, co. 757 e ex art. 1, co. 765
della predetta legge n. 296 (ALL. 2 e 3),
disciplinano le modalità di attuazione delle nuove previsioni normative e
approvano i moduli (TFR1 e TFR2) per l’espressione della volontà da parte
dei lavoratori in relazione al conferimento o meno del TFR alla previdenza
complementare (art. 8, co. 7 D.Lgs
252/2005) (1).
Di seguito si forniscono sulla materia istruzioni,
condivise, peraltro, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
1. Finanziamento del Fondo di Tesoreria INPS.
Il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS) è finanziato
da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice
civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere
dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al versamento
del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie
dipendenze almeno 50 addetti.
Si precisa che, per effetto delle previsioni della norma
in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di
fine rapporto, da versare all’Istituto, viene ad assumere la natura di
contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della
riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
In ordine all’obbligo contributivo in questione, il decreto ministeriale ex art. 1, co. 757 della legge n. 296/2006 prevede:
- nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai
lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che
conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30
giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando
a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente
conferito;
- diversamente, in
caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il
TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato
al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007
ovvero dalla data di assunzione se successiva, secondo le istruzioni di seguito
fornite;
- in
relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al
31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al
conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che
conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme
pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo
al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del
TFR.
2. Datori di lavoro obbligati al versamento.
La specifica disciplina contenuta nella norma in esame
trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore
privato. Pertanto, sono obbligati al versamento del
contributo tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione
dei datori di lavoro domestico.
Ai fini della loro individuazione la norma pone due
specifici requisiti di seguito illustrati:
a) Appartenenza
al settore privato del datore di lavoro.
Il requisito, prioritariamente, attiene alla natura privatistica del datore di lavoro. Si intendono
inclusi nel settore privato anche gli organismi pubblici che sono stati
interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà
pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per
i quali è prevista l’applicazione dell’articolo 2120 del codice civile, nonché
gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di “ente pubblico
economico” e con riferimento agli stessi dipendenti.
Non sono ricompresi nel “settore
privato” e, quindi, sono esclusi dall’applicazione della norma, i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni.
Tuttavia, la natura pubblica del datore di lavoro non
esclude che si debba accertare in concreto che dai rapporti di lavoro
instaurati derivi per tutti i lavoratori la
qualificazione di “dipendenti pubblici”.
Solo in tale ipotesi, per gli stessi rapporti, ricorre la
condizione di esclusione sopra enunciata. Diversamente,
qualora, in deroga a quanto disposto dal D.lgs.
n.165/2001, i rapporti di lavoro siano tutti costituiti
e regolamentati (es. Autorità Portuali) secondo la normativa di diritto comune
dalla quale, per quanto in trattazione, deriva l’applicazione ai lavoratori
della normativa di cui all’articolo 2120 del c.c., i
medesimi saranno inclusi nel campo di applicazione della presente disciplina.
Per l’individuazione e la codifica degli organismi
pubblici diversi dalle Pubbliche Amministrazioni si
rinvia alla “Parte Seconda” della presente circolare, punto 1.
b) Limite
dimensionale del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze
almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della
legge finanziaria 2007, precisa che nel predetto limite devono essere computati
tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia
del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.
Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano
le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato
(tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento,
intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale
come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale.
Fanno eccezione i lavoratori con contratto di lavoro
a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell’articolo 6
del D.Lgs. 25 febbraio 2000,
n. 61.
Anche il lavoratore assente (qualunque sia la causa,
compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali,
aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che
in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà
computato quest’ultimo.
I lavoratori “somministrati” sono computati in capo
all’impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati
dall’impresa utilizzatrice.
I lavoratori “distaccati” all’estero o in Italia sono
computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del
rapporto di lavoro.
Sono altresì computati nel limite
dimensionale i soci di cooperative con
rapporto di lavoro subordinato.
Il limite dimensionale si calcola,
per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la
media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto, eventuali
modifiche che dovessero successivamente intervenire in
relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare
la sussistenza dell’obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero
degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al
31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.
Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre
2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza
nell’anno solare di inizio attività.
Nel computo del limite dimensionale sono
inclusi sia i lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all’articolo
2120 del codice civile, che i lavoratori non destinatari di quest’ultima
norma. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro
rilasciano all’Istituto apposita dichiarazione.
Per i criteri di calcolo della dimensione aziendale vedi
“Parte Seconda” della presente circolare, punto 2.
3. Lavoratori per i quali deve
essere adempiuto l’obbligo di versamento.
L’obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai
lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del codice civile ai fini
del trattamento di fine rapporto salvo quanto
precisato al precedente punto 2, lett. a).
Sono in ogni caso esclusi:
Ø
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3
mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla
data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto
previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine
complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del
versamento al Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si fa
presente altresì che l’esclusione dall’obbligo del versamento non riguarda i
lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
Ø
lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è
prestabilito ma è legato al verificarsi
di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera);
Ø
lavoratori a domicilio;
Ø
impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR
presso l’ENPAIA);
Ø
lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla
contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la
corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti
gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale
marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del
1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine
di escludere dall’obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in
fonti diverse;
Ø
lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla
contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate
di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato
presso le Casse Edili).
Sono altresì esclusi i lavoratori assicurati presso il
“Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del
servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e
degli Enti pubblici” e i lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di
consumo”, in quanto assoggettati a specifica disciplina
in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale).
In merito ai lavoratori coinvolti in operazioni
societarie, si precisa che:
- nel caso in cui, a seguito di operazione
societaria (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) o
di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al
versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in
precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso
obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche
per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data
dell’acquisizione del dipendente;
- nel caso in cui, sempre a seguito di operazione
societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore
di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in
precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo,
il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del
contributo limitatamente a tale personale.
I datori di lavoro, relativamente ai
lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dalla esistenza di
convenzione di sicurezza sociale e del conseguente regime previdenziale
applicato) nei confronti dei quali, anche a seguito di applicazione di clausole
contrattuali di miglior favore, viene comunque accantonato presso il datore di
lavoro il trattamento di fine rapporto ex 2120 c.c.,
sono assoggettati all’obbligo contributivo in questione.
Si precisa, da ultimo, che non costituiscono
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice
civile le indennità di fine mandato previste per gli amministratori
locali dal D.Lgs. n. 267/2000 e le eventuali indennità di fine carica,
comunque denominate, attribuite ai lavoratori dipendenti in aspettativa ai
sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970. Diversamente, rientrano nel
campo di applicazione dell'articolo 2120 citato le
quote di accantonamento per il TFR alle quali i lavoratori abbiano
comunque diritto durante i periodi di aspettativa fruiti ai sensi delle stesse
norme.
4. Base imponibile
La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del
calcolo del contributo è quella determinata per ciascun lavoratore secondo le
disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, e quindi non trovano applicazione
le ordinarie previsioni in materia di individuazione
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Ai sensi di tale norma, la retribuzione annua da prendere
a riferimento ai fini dell’applicazione delle modalità di calcolo dalla stessa
indicate comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza
del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto
corrisposto a titolo di rimborso spese.
Si tratta di un concetto ispirato al criterio di onnicomprensività della retribuzione nella quale vanno ricompresi, in base alla consolidata giurisprudenza, “tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e
normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se
non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne
vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso
costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione” (2). Sono
dunque da escludere soltanto quelle voci retributive aventi titolo
specifico ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro.
Al fine di valutare la non occasionalità
dei compensi, nell’ambito della nozione legale di retribuzione di cui all’articolo 2120 del codice civile, si deve tenere
conto non solo della ripetitività e della frequenza degli stessi ma anche, in
caso di saltuarietà, della non riconducibilità
dell’evento al quale sono connessi (prestazioni) a ragioni eventuali, imprevedibili,
fortuite.
Sono fatte salve ai fini del calcolo del contributo
eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo che individuino
diversamente, rispetto alla previsione legale, la retribuzione utile ai fini
del calcolo TFR.
Si precisa che, secondo gli
orientamenti giurisprudenziali, la determinazione
della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR deve operarsi con
riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli
accantonamenti. Pertanto l’esclusione di voci retributive dal calcolo
eventualmente contenuta in contratto collettivo ha effetto solo a decorrere
dalla data di conclusione dello stesso.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro
per una delle cause di cui all’articolo 2110 del codice civile e in caso di
sospensione totale o parziale assistita dalla cassa integrazione guadagni (3),
deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente
della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
svolgimento dell’attività di lavoro.
La quota di retribuzione da accantonare e da versare per
ciascun anno si calcola dividendo l’importo della retribuzione annua, come
sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni
si computano come mese intero.
Per il calcolo della contribuzione dovuta al Fondo
di Tesoreria, corrispondente alla quota mensile da versare, si veda il
successivo punto 3 della “Parte Seconda” .
5. Modalità di versamento
Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria dovrà
essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con
le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione
previdenziale obbligatoria e ai fini dell’accertamento e della riscossione
dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria.
Si precisa che tale particolare contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra
quelle previste nell’ordinamento.
Peraltro, il contributo affluisce al Fondo al netto
dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di
cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
dovuto per ciascun lavoratore (si veda il successivo punto 3 della “Parte
Seconda”).
6. Decorrenza dell’obbligo di versamento e relativo
importo.
In relazione a quanto illustrato al punto 1, per la decorrenza
dell’obbligo contributivo occorre distinguere:
a) Lavoratori con rapporto di
lavoro in essere al 31 dicembre 2006.
Questi lavoratori possono manifestare la volontà, entro
il 30 giugno 2007, di mantenere in tutto o
in parte (nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, c. 7 del D.Lgs. 252/2005) il proprio TFR secondo la disciplina ex.
2120 c.c.; in tal caso il
datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al Fondo di Tesoreria
INPS, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del
lavoratore del modello TFR1 (allegato al decreto ministeriale di cui
all’articolo 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006); l’importo da
versare è pari alle quote di TFR maturate per il medesimo lavoratore a
decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità
antecedenti quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva
corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120
del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31
dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la
data di versamento.
Al riguardo si precisa che il riferimento ai criteri
dettati in tema di rivalutazione dall’articolo 2120 del c.c., deve intendersi come un semplice meccanismo
indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in
linea con questa tipologia di versamento.
b) Lavoratori che
iniziano un rapporto di lavoro successivamente al 31
dicembre 2006.
Questi lavoratori, ove non abbiano già espresso la propria
volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente
a precedenti rapporti di lavoro, possono, entro sei mesi dalla data di
assunzione, manifestare la volontà di mantenere in tutto o in parte (nei
limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, c. 7 del D.Lgs.
252/2005) il proprio TFR secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c.; in tal caso, il datore di
lavoro versa in tutto o in parte il contributo al predetto Fondo di Tesoreria,
a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del
modello TFR2 (allegato al decreto ministeriale di cui al predetto
articolo 1, comma 765), per un importo corrispondente alla quota di TFR
maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione,
maggiorata della somma aggiuntiva di cui al precedente punto,
relativamente alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo
versamento.
Diversamente da quanto il decreto ministeriale prevede per
il lavoratore con rapporto in essere al 31 dicembre 2006, se il
lavoratore il cui rapporto di lavoro è iniziato in
data successiva al 31 dicembre 2006 e che non abbia già espresso la propria
volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti
di lavoro, conferisce, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a
forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il
contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del
conferimento del TFR.
7. Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria
7.1
Liquidazione del trattamento di fine rapporto
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2007,
il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e
le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all’art. 2120 c.c., in riferimento alla quota
maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.
Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto continuerà
ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di servizio del lavoratore, una
quota pari all’importo globale della retribuzione
dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5; detta quota è proporzionalmente
ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di
mese superiori ai quindici giorni. Le quote annuali, salvo quella maturata
nell’anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di ogni
anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura
fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (ISTAT). Peraltro,
nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare
domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali
anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute.
Tenuto conto che al Fondo di Tesoreria affluiscono i
contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne
acquisiscono il diritto, secondo il principio della
ripartizione, il Fondo è configurabile come una gestione di natura
previdenziale.
Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale
principio di automaticità di cui all’art. 2116 del
Codice Civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche
eventuali contributi omessi, purché ricompresi
nell’ambito del vigente periodo prescrizionale.
La liquidazione delle prestazioni viene
effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di
competenza del Fondo.
Nella denuncia mensile riferita al
mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di
TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui
contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:
1) contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
2) in caso di incapienza,
contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori).
Nel caso di aziende che versano i
contributi IVS ad altri Enti (ENPALS, IPOST, INPGI, INPDAP) saranno
prioritariamente utilizzati i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e le
eventuali contribuzioni minori dovute all’INPS. In caso di incapienza si dovrà effettuare il conguaglio con i
contributi IVS dovuti ai predetti Enti previdenziali, con i quali saranno presi
i necessari accordi.
Con riferimento al conguaglio con i contributi
pensionistici INPDAP, si precisa che lo stesso è possibile limitatamente ai
lavoratori – dipendenti di aziende privatizzate e titolari
di TFR ex articolo 2120 del c.c. – i quali abbiano optato per il mantenimento
all’INPDAP del solo regime pensionistico.
Resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia
mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS (ANF,
indennità economiche di malattia e di maternità, ecc.) anche se la denuncia
stessa, per effetto di dette somme,
risulti con saldo a credito azienda.
7.2
Liquidazione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
L’articolo 2, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2007, che
regola la disciplina delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, relativamente a quei lavoratori per i quali una parte o
tutta la quota di accantonamenti effettuati ai sensi del testé citato articolo
2120 del codice civile sia confluita nel Fondo di Tesoreria, al primo periodo
prevede che:”le anticipazioni di cui all’articolo 2120 del Codice Civile sono
calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore”.
PerTanto, la materia delle anticipazioni sul TFR è
disciplinata dall’articolo 2120 del Codice Civile,
coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di cuiall’articolo
1, commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le predette anticipazioni, come specificato dal citato art. 2, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2007, sono
calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota
parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo.
Dette anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente
sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31
dicembre 2006.
Nei casi in cui l’importo complessivo dell’anticipazione
eccede la quota maturata presso il datore di lavoro, questi effettua
il pagamento anche della quota residua da porre a carico del Fondo, salvo
conguaglio da effettuarsi con le medesime modalità precedentemente esposte.
Al riguardo, si riportano i seguenti esempi:
|
|
Per le modalità di conguaglio con la denuncia DM10 si veda
il successivo punto 5 della “Parte Seconda” della
presente circolare.
7.3. Incapienza dei contributi dovuti agli Enti previdenziali
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza
del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse a titolo di
prestazione finale, ovvero di anticipazione - ecceda
l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali
con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare
l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.
In quest’ultimo caso, il datore
di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza
prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro
trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della
prestazione per la quota di propria spettanza.
Parte Seconda
(Modalità operative)
1. Individuazione delle aziende destinatarie in relazione all’appartenenza al settore privato e codifica
delle stesse
Come precisato al punto 2, lett. a) della “Parte Prima”
sono esclusi dal campo di applicazione della normativa
in esame i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro
è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001.
Le u.d.p.
aziende con dipendenti dovranno porre particolare attenzione all’esame delle
posizioni classificate con codice statistico contributivo 2.XX.XX per le quali la non corretta
qualificazione della natura privatistica del rapporto
di lavoro potrebbe determinare una errata valutazione ai fini della disciplina
di cui alla presente circolare.
Al riguardo, si rammenta che il c.s.c. 2.XX.XX
è stato correttamente assegnato anche agli Enti pubblici economici, alle
Aziende speciali o agli Istituti che, in quanto privatizzati, sono usciti dal
novero delle Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, ai fini della disciplina in discorso, si precisa
che rientrano nel settore privato le aziende di Stato privatizzate,
anche solo nella forma giuridica, quali Ferrovie, Poste Italiane, ANAS, ENAV,
etc. che convenzionalmente sono state classificate con il medesimo c.s.c.. Parimenti, ai fini della disciplina in discorso,
rientra nel settore privato la società CONI Servizi, avendo la stessa
completato il processo di privatizzazione.
Ai soli fini della individuazione
delle Amministrazioni pubbliche, si rinvia alle elencazioni di cui alla circolare
n. 149 dell’11 novembre 2004, “Parte seconda”, par. 1.1..
Al riguardo, a parziale modifica ed integrazione di quanto
in essa disposto, si precisa che l’Agenzia del
Demanio, già ricompresa tra le Agenzie fiscali, in
quanto ente pubblico economico, ai sensi dell’art. 61, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f)
del decreto legislativo 3 luglio 2003 n.173,
rientra nel settore privato.
Alle posizioni aziendali codificate con c.s.c. 2.XX.XX che, in relazione a quanto esposto al punto 2, lett. a),
della prima parte di questa circolare, sono tenute al versamento della
contribuzione in esame, dovrà essere attribuito, con decorrenza 1.1.2007, il
codice di autorizzazione “0V”, avente il significato di “Azienda non rientrante nell’elencazione di
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero Pubblica Amministrazione con rapporti di lavoro interamente costituiti e
regolamentati secondo la normativa di diritto comune”
2. Calcolo del limite dimensionale
e codifica delle aziende con almeno 50 dipendenti
Come precisato al punto 2, lett. b) della “Parte Prima”
della presente circolare i datori di lavoro destinatari della normativa sono
quelli che occupano almeno 50 addetti. Ai fini del calcolo occorre
considerare che:
- per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 deve
essere presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno
2006 ovvero nel minor periodo per le aziende che hanno iniziato l’attività nel
corso dello stesso anno.
A tal fine dovranno essere presi in
considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a
prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro,
compresi quelli a tempo parziale.
Questi ultimi, indipendentemente dal tipo di part-time
(orizzontale, verticale o misto), saranno computati in proporzione all’orario,
sommando ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all’orario
svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità
della frazione di orario superiore alla metà di quello
normale (art. 6 D.Lgs. n.61/2000).
I lavoratori a qualsiasi titolo assenti, saranno
esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano
stati assunti altri lavoratori. In tal caso saranno questi ultimi ad essere
computati.
Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il
numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo
i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i
somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate
convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per
l’intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per
i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate
di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x12) ovvero per un numero proporzionalmente
ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2006.
Esempio:
periodo di attività: intero anno 2006
orario normale: 40 ore settimanali
lavoratori occupati nell’anno:
- 40 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui
30 che hanno lavorato tutto l’anno, 5 assunti il 1° luglio e 5 che hanno
dato le dimissioni dal 1° ottobre;
- 20 lavoratori a tempo determinato e intermittenti che
hanno lavorato ciascun per 6 mesi e per 9 giornate al
mese;
- 40 lavoratori a tempo parziale di cui 10 verticale che
hanno lavorato tutto l’anno e 10 che hanno lavorato solo 6 mesi, entrambi con
orario al 40% di quello normale e 20 con part-time
orizzontale al 50% che hanno lavorato metà tutto
l’anno e l’altra metà solo 6 mesi.
Il totale degli addetti (teste) è 100
La media nell’anno è pari a: 53,21 (vedi tabella
seguente)
Lavoratori full-time |
|||||||||
numero lavoratori |
Tipologia |
n. giornate mensili |
n. mesi |
Totale giornate |
|||||
30 |
Full-time - Tempo
indeterminato |
26 |
12 |
9.360 |
|||||
5 |
Full-time - Tempo
indeterminato |
26 |
6 |
780 |
|||||
5 |
Full-time - Tempo
indeterminato |
26 |
9 |
1.170 |
|||||
20 |
Tempo determinato ed intermittenti |
9 |
6 |
1.080 |
|||||
Lavoratori part-time |
|||||||||
|
Tipologia |
% p.time |
Rapporto p.t./f.t. indiv. |
Mesi Lavor |
Calcolo |
|
|||
10 |
Verticale |
40% |
16:40=0,4* |
12 |
4x26x12=1248 |
1.248 |
|||
10 |
Verticale |
40% |
16:40=0,4* |
6 |
4x26x 6= 624 |
624 |
|||
10 |
Orizzontale |
50% |
20:40=0,5* |
12 |
5x26x12=1560 |
1.560 |
|||
10 |
Orizzontale |
50% |
20:40=0,5* |
6 |
5x26 x 6= 780 |
780 |
|||
Totale complessivo giornate
lavorate |
16.602 |
||||||||
16.602 : 312= 53,21 media annua
(*) i valori indicati vanno moltiplicati per il numero dei lavoratori
interessati.
Il numero di giornate che fa scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l’intero anno di
attività, a 15.600 (50x26x12).
Ne consegue che qualunque valore inferiore, individuato
con i criteri sopra enunciati, non determina
l’obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria.
Esempio:
Totale complessivo giornate lavorate pari a 15.599,
corrispondente alla media di 49,99 lavoratori (15.599:312),
è escluso l’obbligo del versamento.
I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono tenuti a
rilasciare all’Istituto, anche per via telematica,
apposita dichiarazione. Le u.d.p.,
al fine del monitoraggio dei datori di lavoro destinatari della nuova disciplina,
provvederanno ad attribuire a tutte le posizioni aziendali facenti capo alla
stessa azienda il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato
di “Azienda con almeno 50 addetti”
2) Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31
dicembre 2006, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31
dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunga il limite dei 50
addetti come sopra individuato.
In tal caso le aziende saranno tenute al versamento del
contributo in parola anche per i mesi pregressi a far tempo
da quello di inizio dell’attività.
In tale ipotesi rilasceranno la dichiarazione
di cui sopra ed effettueranno il versamento con le
operazioni di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo dovuto di una
somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR
applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data
di inizio dell’attività e quella di versamento.
3. Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria
Ai fini della determinazione dell’importo mensile da
versare al Fondo di Tesoreria, si precisa che, per ciascun lavoratore
interessato, si dovrà prendere in considerazione la retribuzione mensile utile
ai fini del TFR (secondo i criteri ex 2120 c.c. illustrati al punto 4. della Parte Prima), riferita al periodo di paga interessato;
tale importo dovrà essere moltiplicato per l’aliquota del 7,41% (1/13,5) e
dallo stesso, sarà detratto – per i lavoratori destinatari - il contributo
dello 0,50% di cui all’art. 3 ultimo comma della Legge 297/1982
(contributo che continuerà ad essere esposto unitamente agli altri
contributi previdenziali dovuti), salvo conguaglio alla fine dell’anno. La
quota così determinata sarà versata al Fondo di Tesoreria in tutto o in parte in relazione alle scelte dei lavoratori.
Con riguardo al contributo dello 0,50% di cui sopra, si
precisa altresì che la detrazione trova applicazione anche per i dirigenti
industriali (4) e che, con riferimento ai lavoratori assunti con misure
agevolate, in sede di determinazione del contributo da portare in detrazione,
il datore di lavoro terrà conto della misura di detto
contributo effettivamente versata (5).
4. Modalità operative per il versamento del contributo di
finanziamento al Fondo di Tesoreria
Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria,
corrispondente alla quota integrale o parziale di TFR maturato, deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità
e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale
obbligatoria e, quindi, di norma entro il 16 del mese successivo a quello del
periodo di paga cui si riferisce la quota mensile maturata.
Come già detto nella prima parte, tale contribuzione,
equiparata ai fini dell’accertamento e della riscossione a quella
obbligatoria, non potrà godere di alcuna forma di agevolazione
contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.
a) Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006.
a.1) lavoratori che esprimono la
propria volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR secondo la
disciplina di cui all’art. 2120 c.c..
Periodi
correnti
A decorrere dal mese successivo a quello di consegna da
parte del lavoratore del modulo TFR1, i datori di
lavoro esporranno il contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, utilizzando nel
quadro B-C del DM10 il codice di nuova istituzione “CF01” avente il
significato di “contr.finanziamento
Fondo Tesoreria L.296/06”.
In corrispondenza di detto codice dovranno
essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo
importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.
Si precisa, al riguardo, che in materia di
adempimenti contributivi da effettuarsi con il sistema DM10, per “mese
successivo” deve intendersi il periodo di paga successivo a quello della
consegna da parte del lavoratore del citato modulo. A titolo esemplificativo si
riportano i seguenti esempi:
Esempio n. 1
Lavoratore che
decide di mantenere integralmente il proprio TFR in regime ex art. 2120
c.c. e consegna il mod. TFR1 il giorno 20 maggio 2007; contributo da
esporre sul DM10 di “giugno 2007”, con il codice CF01, da versare entro
il 16 luglio 2007, pari all’intero TFR maturato nel mese.
Esempio n.
2
Lavoratore, non
iscritto alla previdenza complementare al 31.12.2006 che decide di
trasferire solo in parte il proprio TFR alla previdenza complementare e
consegna il mod. TFR1 il giorno 30 giugno 2007 (data della scelta); contributo
da esporre sul DM10 di “luglio 2007”, con il codice CF01, da
versare entro il 16 agosto 2007, pari alla quota di TFR non destinata alla
previdenza complementare.
Periodi
pregressi
Per il periodo da “gennaio 2007” fino al
mese di consegna da parte dei lavoratori del modello TFR1, i datori di lavoro
sono tenuti a versare i contributi pari alle quote di TFR maturate per i
medesimi lavoratori in detto periodo, maggiorate di un importo corrispondente
alle rivalutazioni calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in
ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006.
Per il versamento dei contributi pari alle
quote di TFR, i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il
codice di nuova istituzione ”CF02” avente il significato di “versamento arretrati quote TFR L. 296/2006”.
Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro
B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “CF11” avente il
significato di “versamento maggiorazioni
TFR L. 296/2006”.
In corrispondenza dei suddetti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori
interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle
caselle “giornate” e “retribuzioni”.
Per la rivalutazione delle somme dovute per i periodi
pregressi dovrà essere applicato, su ciascuna mensilità antecedente quella
dell’effettivo versamento il tasso di incremento del
TFR applicato al 31 dicembre 2006, pari al 2,74% (6).
Nel
precedente Esempio n. 1, nel DM10 di “giugno 2007”, sarà esposto anche il
codice “CF02” relativo agli arretrati da versare entro il 16 luglio 2007,
pari all’intero TFR maturato dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007. Su
ciascuna quota mensile maturata sarà applicato il tasso
del 2,74% da calcolare dalla data di scadenza fino a quella di versamento
(sulla rata maturata a gennaio sarà calcolata la maggiorazione per il
periodo dal 16 febbraio al 16 luglio; su quella di febbraio, dal 16
marzo al 16 luglio, ecc). Il totale delle rivalutazioni sarà
esposto separatamente con il codice CF11 (7)
Nel
precedente Esempio n. 2, nel DM10 di “luglio 2007”, sarà esposto anche il
codice “CF02” relativo agli arretrati da versare entro il 16 agosto 2007,
pari all’intero TFR maturato dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007 e
della quota residuale per il mese di giugno. Ciascuna quota mensile maturata
sarà rivalutata come nel caso precedente. Il totale delle rivalutazioni sarà
esposto separatamente con il codice CF11.
a2) lavoratori che, secondo modalità
tacite o esplicite, decidono di destinare l’intero TFR maturando a forme
pensionistiche complementari o che lo abbiano in precedenza integralmente
conferito.
In tale ipotesi non è dovuto
alcun versamento al Fondo di Tesoreria.
b) Lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro dopo il
31 dicembre 2006.
b.1) lavoratori che, entro sei mesi
dalla data di assunzione, esprimono la propria volontà di mantenere, in tutto o
in parte, il proprio TFR secondo la disciplina di cui all’art. 2120 c.c..
Anche per tali lavoratori il contributo al Fondo di
Tesoreria deve essere versato a partire dal mese successivo alla
consegna da parte del lavoratore del modello TFR2, per un importo
corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere
dalla data di assunzione, maggiorata della somma
aggiuntiva a titolo di rivalutazione relativamente alle mensilità antecedenti a
quella dell’effettivo versamento.
A tal fine, i datori di lavoro opereranno come segue:
Periodi correnti
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello
di consegna da parte dei lavoratori del modulo TFR2, i
datori di lavoro esporranno il contributo al Fondo di Tesoreria utilizzando nel
quadro B-C del DM10 il codice “CF01” di cui al punto precedente.
In corrispondenza di detto codice dovranno
essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo
importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.
Periodi pregressi
Per il versamento del contributo riferito al periodo che
intercorre tra la data di assunzione del lavoratore e
la data di consegna da parte del medesimo del modulo TFR2, i datori di lavoro
utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice ”CF02” di cui al punto
precedente.
Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro
B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “CF11” di cui al punto
precedente (8).
In corrispondenza di detti codici dovranno
essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo
importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.
b.2) lavoratori che, entro sei mesi
dalla data di assunzione, manifestano – espressamente o tacitamente - la
propria volontà di destinare l’intero TFR a forme pensionistiche complementari.
In tale ipotesi, il contributo di finanziamento del Fondo
di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo
intercorrente dalla data di assunzione dei lavoratori a quella in cui
manifestano (espressamente o tacitamente) la volontà di conferire il TFR
maturando alle forme pensionistiche complementari.
Per il versamento di detto contributo i
datori di lavoro esporranno nel quadro B-C del DM10/2 il già citato codice ”CF02”.
Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazioni i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro
B-C del DM10/2 il codice “CF11” di cui al punto precedente.
In corrispondenza di detti codice
dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo
importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.
4.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi.
I datori di lavoro possono regolarizzare le quote di TFR
per i periodi pregressi, come in precedenza individuati, entro il giorno 16 del
terzo mese successivo all’emanazione della predente circolare. Resta ferma
l’applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento.
5. Modalità operative per il conguaglio della quota di
trattamento di fine rapporto e delle relative
anticipazioni di competenza del Fondo di Tesoreria erogate dal datore di
lavoro.
5.1. Conguaglio trattamento fine rapporto
I datori di lavoro, come precisato al punto 7 della “Parte
Prima”, conguagliano le prestazioni erogate al
lavoratore per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria, utilizzando
prioritariamente i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria per gli altri
lavoratori, esponendo, nel quadro D del modello DM10 il codice di nuova
istituzione “PF10” avente il significato di “rec.prest.TFR su contrib.Fondo
di Tesoreria”
Qualora il totale delle prestazioni ecceda l’ammontare del
contributo dovuto al Fondo di Tesoreria riferito al
mese di erogazione della prestazione, per il recupero della restante parte, da
conguagliare sull’ammontare dei contributi obbligatori complessivamente dovuti,
dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice di nuova
istituzione “PF20”avente il significato di “rec.prest.TFR sui contr.previd.e
assist.”.
5.2. Conguaglio anticipazioni sul TFR
Qualora l’importo dell’anticipazione non trovi interamente capienza negli
accantonamenti maturati presso il datore di lavoro al 31 dicembre 2006, i
datori di lavoro, come precisato al punto 7 della Parte Prima,
conguagliano le anticipazioni erogate al lavoratore per la quota parte di
competenza del Fondo di Tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi
dovuti al Fondo stesso per gli altri lavoratori, esponendo, nel quadro D del
modello DM10 il codice di nuova istituzione “PA10” avente il significato
di “rec.antic.TFR su contrib.Fondo
di Tesoreria”.
Qualora il totale delle anticipazioni ecceda
l’ammontare del contributo dovuto al Fondo riferito al
mese di erogazione dell’anticipazione, per il recupero della restante parte, da
conguagliare sull’ammontare dei contributi obbligatori complessivamente dovuti,
dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice di nuova
istituzione “PA20”avente il significato di “rec.antic..TFR sui contr.previd.e
assist.”.
Ai fini delle operazioni descritte ai precedenti punti 5.1
e 5.2, si precisa che i datori di lavoro titolari di più posizioni
contributive, in caso di incapienza,
potranno effettuare il conguaglio sulla denuncia DM10/2 riferita alla posizione
contributiva nella quale l’ammontare della contribuzione dovuta consenta detto
recupero, ovvero su più posizioni, utilizzando i codici sopra indicati.
6. Misure compensative
L’articolo 10 del D.lgs.
5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della
legge n. 296/2006 - introduce, dal 1° gennaio 2007, una serie di misure
compensative in favore dei datori di lavoro relativamente ai lavoratori che destinano
il TFR maturando a previdenza complementare ovvero lo trasferiscono al Fondo di
Tesoreria gestito dall’INPS.
In particolare il secondo comma del
citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal
versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni (0,20% ovvero
0,40% per i dirigenti industriali), nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.
Con circolare n. 23 del 24 gennaio 2007 sono state fornite
indicazioni per l’operatività di detta disposizione in favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano
già percentuali di TFR a previdenza complementare.
Con la presente circolare si forniscono precisazioni per
la fruizione della misure compensative connesse a
conferimenti a previdenza complementare ovvero a versamenti al Fondo di
tesoreria effettuati in seguito alla scelte manifestate dai lavoratori con i
previsti modelli TFR1 e TFR2 (9)
6.1 Esonero del contributo ex art.
2 L. 297/82 a seguito conferimenti a previdenza complementare.
I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai
lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, TFR a previdenza complementare
possono, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna della
prevista modulistica ovvero dalla scadenza del semestre utile all’esercizio
dell’opzione, fruire della quota di esonero spettante,
in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
- continueranno ad
esporre i contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi
dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
- determineranno la
percentuale di esonero spettante, in misura
proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare;
- riporteranno il
relativo importo nel quadro “D” del DM10/2 con il previsto codice “TF01”,
avente il significato di “rec. contr.TFR
L. 297/82 – prev. compl.”. Detto codice sarà
utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in oggetto per i
periodi pregressi a far tempo dal periodo di paga in corso alla data della
scelta, e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 2007. Il medesimo codice
sarà altresì utilizzato per il recupero - ove non effettuato
- dell’esonero spettante, dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori che, alla data
del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare.
Al riguardo si precisa che, ai fini dell’accesso alla
misura compensativa, rileva la destinazione delle somme alle forme di
previdenza complementare, ancorché l’effettivo versamento ai fondi prescelti
sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli
statuti.
6.2 Esonero del contributo ex art.
2 L. 297/82 a seguito versamenti al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i
contributi pari alle quote di TFR non destinate alla
previdenza complementare, a decorrere dal mese di versamento dei
contributi al Fondo stesso, possono fruire della quota di esonero spettante, in
sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
- continueranno ad
esporre i contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi
dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
- determineranno la
percentuale di esonero spettante, in misura
proporzionale alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria;
- riporteranno il
relativo importo nel quadro “D” del DM10/2 con il codice di nuova istituzione “TF02”,
avente il significato di “rec. contr.TFR
L. 297/82 – Fondo Tesoreria.”.Detto
codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in
oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal 1°
gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione.
6.3 Esemplificazione degli esoneri di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2.
A titolo esemplificativo, si forniscono i seguenti esempi:
Esempio n. 1 Dirigente di azienda industriale con almeno 50 dipendenti
che versa al Fondo XX una quota pari al 3% dell'imponibile utile ai
fini del TFR imponibile utile ai fini del TFR € 4.950 imponibile previdenziale € 5.200 TFR spettante nel mese € 340,67
(€ 4.950 ) – (€ 5.200 X 0,50%)
13,5 percentuale da versare al Fondo XX 3% quota € 148,5 (€ 4.950 X 3%) TFR spettante nel mese € 340,67 Quota Fondo XX
€ 148,50 % di Fondo XX
43,59% € 148,50
€ 340,67 Quota Fondo tesoreria € 192,17 % Fondo tesoreria 56,41% Calcolo misura compensativa aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,40% % di riduzione fondo di tesoreria 56,41% sgravio applicabile su previdenza complementare
0,17% ( 0,40 X 43,59%) sgravio applicabile su fondo di tesoreria
0,23%
( 0,40 X 56,41%) importi da recuperare sul DM10 € 21,00 (0,40% X € 5.200) cod .TF01 € 9,00 cod .TF02 € 12,00 |
Esempio n. 2 Dirigente di azienda
industriale con meno di 50 dipendenti che versa al Fondo XX una quota pari al
3% dell'imponibile utile ai fini del TFR imponibile utile ai fini del
TFR € 4.950 imponibile
previdenziale € 5.200 TFR spettante nel mese €
340,67
(€ 4.950 ) – (€ 5.200 X 0,50%)
13,5 percentuale da versare al
Fondo XX 3% quota €
148,5 (€ 4.950 X 3%) TFR spettante nel mese € 340,67 Quota Fondo
XX
€ 148,50 % di Fondo XX
43,59% € 148,50
€ 340,67 Calcolo misura compensativa aliquota totale fondo di
garanzia TFR 0,40% % di riduzione previdenza complementare 43,59% sgravio applicabile su
previdenza complementare 0,17% ( 0,40 X 43,59%) importi da recuperare sul
DM10 € 9,00 (0,17% X € 5.200) cod .TF01 € 9,00 |
Esempio n. 3 Impiegato metalmeccanico vecchio iscritto che
versa al Fondo YY il 40% del TFR azienda con meno di 50
dipendenti imponibile utile ai fini del
TFR € 1.750 imponibile
previdenziale € 2.000 TFR spettante nel mese €
119,63
(€ 1.750 ) – (€ 2000 X 0,50%)
13,5 percentuale da versare al
Fondo YY 40% quota € 47,85
(€119,63 X 40%) TFR spettante nel mese € 119,63 Quota Fondo
YY
€ 47,85 % di Fondo
YY
40% Calcolo misura compensativa aliquota totale fondo di
garanzia TFR 0,20% % di riduzione previdenza complementare 40,00% sgravio applicabile su
previdenza complementare 0,8% (0,20 X 40%) importo da recuperare sul
DM10 € 2,0 (0,8% X € 2.000 = € 1,6 arrotondato a € 2,00) cod .TF01 € 2,00 |
Note
1) L’art. 1, comma 749 della
legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha
anticipato al 1.1.2007 l’entrata in vigore della nuova disciplina della
previdenza complementare di cui al D. Lgs. 5 dicembre
2005, n. 252.
2) Sentenza Cassazione civile,
Sezione Lavoro, 10 agosto 1996, n. 7431 e 25 novembre 2004,
n. 22264.
3) In caso di lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria, che cessano dal servizio al termine del periodo di sospensione, resta fermo l’intervento della CIGS per le
quote di TFR maturate dal lavoratore. Per tale periodo è comunque
dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria.
4) Cfr. INPDAI
– Comunicato 28/1/2000, n. 70.
5) Per i lavoratori con qualifica di apprendista
il contributo dello 0,50% ex lege n. 297/1982, non è
previsto.
6) Il coefficiente di rivalutazione ex art. 2120 del c.c, al 31 dicembre 2006 è pari a
2,747031; lo stesso viene utilizzato, al fine di cui trattasi, con
troncamento alle sole due cifre decimali.
7) Esempio di calcolo per
determinare le maggiorazioni:
[(quota TFR 01/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/2 al 16/7)/365] +
[(quota TFR 02/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/3 al 16/7)/365] + [(quota TFR 03/2007
x 0,0274 x gg. dal 16/4 al 16/7)/365] + [(quota TFR 04/2007 x 0,0274 x gg. dal
16/5 al 16/7)/365] + [(quota TFR 05/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/6 al 16/7)/365]
8) Per i nuovi assunti, le quote dovute al Fondo di
tesoreria dalla data di assunzione e fino a quella
dell’effettivo versamento sono maggiorate delle rivalutazioni, ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile, con applicazione del tasso di incremento
riferito all’anno precedente, rapportato alla durata del periodo medesimo. Per
le assunzioni, le cui quote arretrate dovute al Fondo si collocano a cavallo
dell’anno, si applicheranno i rispettivi tassi di incremento
riferiti all’anno precedente.
9) Per i giornalisti iscritti INPGI la misura compensativa
sarà operata con detto Ente previdenziale (cfr
Circolare n. 2 - PC/02/CV del 05/02/2007)
Il Direttore Generale
Crecco
*****ALLEGATI OMISSIS*****
INPS - Direzione
Centrale delle
Entrate Contributive
Messaggio n. 10577 del 26.4.2007
Oggetto: Circolare n.70/2007. Obblighi contributivi nei riguardi del Fondo di
Tesoreria. Ulteriori
precisazioni. Flusso EMens:
esposizione delle informazioni.
Facendo seguito a quanto reso noto con la circolare n.70 del 3 aprile 2007, in materia di obblighi
contributivi nei riguardi del Fondo di Tesoreria, si forniscono le seguenti
precisazioni e integrazioni.
1. Pluralità di posizioni e obbligo contributivo.
Ai fini della determinazione del requisito occupazionale
(almeno 50 dipendenti) che, secondo i criteri illustrati al punto 2 prima e
seconda parte della circolare n.70/2007, fa sorgere
l’obbligo contributivo nei riguardi del Fondo di Tesoreria, occorre tenere
conto della struttura aziendale complessivamente considerata, a prescindere dal
numero di unità o filiali in cui la stessa è
articolata.
2. Versamento del contributo riferito ai lavoratori
assunti successivamente al 31 dicembre 2006.
Per i lavoratori assunti successivamente
al 31 dicembre 2006, il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere
versato a partire dal mese successivo (vale a dire dal periodo di paga
successivo) alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2, per un
importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a
decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva a titolo
di rivalutazione relativamente alle mensilità antecedenti a quella
dell’effettivo versamento.
Considerato, tuttavia, che per detti lavoratori il
contributo in parola, per i periodi pregressi, è comunque
dovuto a prescindere dalla scelta operata, i datori di lavoro obbligati
possono eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione del
lavoratore, anche prima della ricezione del modello TFR2. In detta ipotesi e
con riferimento alla contribuzione riferita al periodo di paga corrente (da
esporre con il codice CF01), non dovrà essere versato l’importo a titolo di
rivalutazione del 2,74%.
3. Decorrenza degli effetti delle scelte
compiute in merito al conferimento del TFR (punto 4 della direttiva COVIP 21
marzo 2007)
Con la direttiva in epigrafe, COVIP ha tra l’altro
precisato, tenuto conto delle formulazioni adottate nel decreto ministeriale e
nei relativi moduli TFR1 e TFR2, la decorrenza degli effetti della scelta
esplicita di destinare il TFR ad una forma
pensionistica complementare, così riassumendo:
- per
i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti del
conferimento è dal periodo di paga in corso al momento
della scelta (compilazione del modulo) e il versamento avviene dal mese di
luglio previa approvazione da parte della COVIP degli adeguamenti alla nuova disciplina
della forma pensionistica complementare prescelta;
- per
i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti è
sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta e il versamento
avviene dal mese successivo (peraltro per i lavoratori assunti nei primi sei
mesi del 2007, resta inteso che il versamento del TFR non potrà essere effettuato prima del mese di luglio 2007).
Da quanto sopra deriva che, ai fini dell’individuazione
dei periodi oggetto di versamento totale o parziale delle quote di TFR al Fondo
di Tesoreria INPS, assume rilievo la data di
compilazione dei modelli TFR1/TFR2. Pertanto:
- per
i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, che abbiano
conferito una quota di TFR alla previdenza complementare, il contributo
al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale,relativamente alle quote
maturate dal 1° gennaio 2007 e fino al mese precedente quello della
scelta (compilazione del TFR1), mentre dal periodo di paga in corso al momento
della scelta (compilazione del TFR1) il contributo al Fondo di Tesoreria è
dovuto in misura residuale; nessun versamento è dovuto al Fondo di
Tesoreria in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31
dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1°
gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero
TFR maturando a forme pensionistiche complementari;
- per
i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che, entro sei mesi dalla
data di assunzione, manifestano – espressamente o
tacitamente - la propria volontà di destinare l’intero TFR a forme pensionistiche
complementari, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è
comunque dovuto per il periodo di paga decorrente dalla data di assunzione e
fino al mese precedente quello della scelta espressa (compilazione
del TFR2), ovvero fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza
del silenzio assenso. In tal senso devono intendersi le istruzioni riportate
nella Parte Seconda della circolare n.70/2007 al
punto 4, lett. b. 2); per gli stessi lavoratori che
entro sei mesi dalla data di assunzione,
manifestano la propria volontà di destinare una quota di TFR alla
previdenza complementare il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura
totale,relativamente alle quote maturate dalla data di assunzione e fino al
mese precedente quello della scelta (compilazione del TFR2), mentre dal
periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del TFR2) il contributo
al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale.
4. Conguaglio delle prestazioni per le quote di competenza
del Fondo di Tesoreria.
Come illustrato nella più volte
richiamata circolare n.70/2007, la liquidazione delle
prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la
quota parte di competenza del Fondo.
Nella denuncia mensile riferita al
mese di erogazione del TFR ovvero delle anticipazioni, le aziende provvedono al
conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di
Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di
priorità:
1) contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
2) in caso di incapienza,
contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori).
A tale ultimo riguardo si precisa che i
contributi oggetto di conguaglio sono tutti quelli presenti nel quadro
“B-C” del DM10/2, ad eccezione delle quote associative.
5. Regolarizzazione dei periodi
pregressi.
Per effetto di quanto indicato nella citata circolare n.70/2007, al punto 4.1. della Parte Seconda, ed in relazione ai chiarimenti richiesti, si precisa che le
operazioni connesse al primo versamento al Fondo di Tesoreria potranno essere
utilmente effettuate dai datori di lavoro entro il 16 luglio 2007[1], termine
di scadenza della contribuzione corrente riferita al periodo di paga
“giugno 2007”.
Il versamento potrà riferirsi a tutti i periodi pregressi,
fino al mese di maggio 2007, semprechè
entro tale data i lavoratori abbiano comunicato le scelte al datore di lavoro
con la prevista modulistica (TFR1-TFR2). Ove la consegna
della predetta modulistica avvenga entro il 30 giugno 2007 (TFR1) ovvero entro
il semestre (TFR2), il primo periodo utile è quello di luglio 2007 (scadenza 16
agosto 2007) ovvero il periodo di paga successivo alla consegna (TFR2),
comprensivo degli arretrati.
Resta ferma l’applicazione del tasso di rivalutazione del
2,74% fino alla data di effettivo versamento.
6. Esposizione delle informazioni nel flusso EMens.
La struttura del flusso EMens è stata integrata con una nuova sezione <GestioneTFR> dove sono inserite le informazioni
individuali relative al Fondo di Tesoreria e dove troveranno posto anche le
informazioni relative alla scelta di destinazione del TFR, attualmente in corso
di definizione.
Per un esame integrale della nuova struttura si rinvia al
Documento tecnico EMens
vers. 2.1 del 30 aprile 2007, disponibile da tale data nell’area Mensilizzazione del sito INPS.
Ad ogni buon conto se ne anticipano
e riassumono gli aspetti principali.
Il nuovo elemento <GestioneTFR>,
inserito nella sezione <DenunciaIndividuale> in
sequenza al nodo <TFR> nel quale continuerà ad essere esposto l’importo
di TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedentequello
della denuncia EMens, è
suddiviso in <DestinazioneTFR> e <MeseTFR>.
Il primo di tali elementi (in corso di definizione)
conterrà le informazioni sulla scelta di destinazione del TFR, mentre il
secondo le informazioni mensili individuali.
L’elemento <MeseTFR> è
così composto:
1.
<BaseCalcoloTFR> che contiene l’importo mensile
preso a base per il calcolo del TFR del mese;
2. <MeseTesoreria> a
sua volta suddiviso in
2a <Contribuzione> dove
trovano posto gli importi versati al Fondo di Tesoreria;
2b <Prestazione> dove trovano
posto gli importi recuperati in seguito a liquidazione o anticipazione di TFR.
L’elemento <Contribuzione> è ulteriormente suddiviso
in <ImportoCorrente> e <ImportoPregresso>
corrispondenti, a livello individuale, rispettivamente a quanto esposto nel
quadro BC del mod.DM10 con i codici CF01 e CF02. Nel
flusso EMens non vengono
invece evidenziate eventuali somme dovute a titolo di maggiorazione indicate
nel mod.DM10 con il codice CF11.
Analogamente l’elemento <Prestazione> è
ulteriormente suddiviso in <ImportoLiquidazione>
che contiene, a livello individuale, la somma dei recuperi per liquidazione del
TFR, esposti nel quadro D del mod.DM10 con i codici
PF10 e/o PF20, e <ImportoAnticipazione> che
contiene, a livello individuale, la somma dei recuperi per anticipazione del
TFR, esposti con i codici PA10 e/o PA20.
Il flusso EMens,
così strutturato, sarà attivo a decorrere dalla seconda metà del mese di maggio
onde consentire la trasmissione delle denunce in competenza aprile 2007 che
prevedano il versamento al Fondo di Tesoreria. Qualora la predisposizione delle
procedure informatiche non consentisse l’aggiornamento del flusso Emens contestualmente a quello
DM10 e quindi vi fossero importi versati con il mod.DM10 e non documentati a
livello individuale nel flusso EMens, questi potranno
essere esposti nella prima denuncia EMens utile
nell’elemento <Contribuzione><ImportoPregresso>,
pur se esposti nei precedenti DM10 con il codice CF01.
Quanto prima sarà inoltre resa disponibile la struttura
delle informazioni relative alla scelta di destinazione
del TFR ed alle informazioni mensili per la generalità dei lavoratori.
Il direttore centrale Entrate Contributive Ziccheddu |
Per il direttore centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Pavan |
[1] terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n.
70/2007.