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Roma, 4 maggio 2007

 

Circolare n.62/2007

 

Oggetto: Previdenza complementare – Risposte on line ai quesiti delle aziende.

 

In considerazione della complessità della riforma della previdenza complementare (DLGVO 252/2005) che entrerà definitivamente a regime dall’1 luglio prossimo, la Confetra ha attivato uno specifico indirizzo di posta elettronica per rispondere celermente ai quesiti delle imprese. Le richieste potranno essere inoltrate all’indirizzo mail f.a.q.previdenza@confetra.com.

 

Le risposte alle domande più significative saranno pubblicate sul sito web confederale www.confetra.com per consentire agli interessati di verificare se l’argomento che intendono sollevare sia stato già affrontato.

 

Al fine di fornire una prima traccia, si riporta di seguito una simulazione di quesiti su aspetti di portata generale della riforma.

 

 

RISPOSTE A DOMANDE RICORRENTI

 

1)   L’azienda come deve calcolare la quota di TFR da versare mensilmente?

Il TFR deve essere calcolato mensilmente con le stesse regole applicate sino ad oggi per il calcolo del TFR annuo, come previsto dalla legge 297/82. In particolare occorre dividere la retribuzione mensile per 13,5 e detrarre dall’importo così ottenuto lo 0,50%. Per quanto concerne la determinazione degli elementi che compongono la retribuzione utile ai fini del TFR, occorre fare riferimento alle specifiche elencazioni previste dai contratti collettivi.

 

2)   In quali casi le aziende con almeno 50 dipendenti devono versare il TFR dei dipendenti al Fondo Tesoreria dell’INPS?

Tale obbligo scatta anzitutto per i lavoratori che optano per la conservazione del TFR. Inoltre le suddette aziende devono comunque versare al Fondo di Tesoreria, per i nuovi assunti dal 2007 che optano per una forma pensionistica complementare, le quote di TFR maturate dal mese di assunzione a quello della scelta. Il versamento del TFR all’INPS va effettuato ogni mese secondo i termini e le modalità previsti per i contributi obbligatori (indicazione nel modello DM10 e versamento col modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo).

 

3)   In caso di conferimento del TFR a un fondo pensione, da quando decorre l’obbligo di versamento da parte dell’azienda?

Secondo la regola generale applicabile ai lavoratori assunti dall’1 gennaio 2007, in caso di adesione esplicita del lavoratore ad un fondo pensione, l’azienda deve conferire il TFR al fondo dal mese successivo all’adesione. In caso invece di adesione tacita, l’obbligo di conferire il TFR scatta dal settimo mese successivo all’assunzione.

In fase di prima applicazione è stato previsto che per le adesioni ai fondi intervenute nel primo semestre 2007, il versamento del TFR deve essere effettuato a decorrere da luglio; la quota di TFR da versare al fondo è pari a quella maturata dal momento della scelta più la rivalutazione per i mesi intercorrenti fino al versamento (al tasso annuo del 2,74%).

 

4)   In caso di adesione del lavoratore ad un fondo pensione, l’azienda è tenuta a versare, oltre al TFR, un contributo aggiuntivo?

      In linea generale le aziende sono tenute a versare contributi aggiuntivi solo in caso di adesione del lavoratore al fondo di settore previsto dal CCNL di appartenenza (PREV.I.LOG. per quanto concerne i contratti dei trasporti, delle agenzie marittime, delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica e dei porti). Il versamento del contributo aziendale peraltro non è automatico ma scatta solamente se il lavoratore decide di versare al Fondo di settore, in aggiunta al TFR, anche il contributo a proprio carico.

Viceversa non scatta alcun obbligo contributivo per l’azienda se il lavoratore sceglie di aderire ad una forma pensionistica diversa dal fondo di settore (ad esempio ad un fondo bancario o assicurativo).

Discorso a parte va fatto per i lavoratori iscritti al Fasc che decidano di aderire a PREV.I.LOG. tramite conferimento del TFR. In tali casi per espressa previsione contrattuale l’azienda, che già versa al FASC la relativa contribuzione, non é tenuta a versare contributi aggiuntivi a PREV.I.LOG..

 

5)   I contributi aggiuntivi a carico dell’azienda e del lavoratore vanno assoggettati alla contribuzione previdenziale?

La quota a carico dell’azienda deve essere assoggettata al contributo previdenziale del 10%. La quota a carico del lavoratore è invece soggetta a contribuzione ordinaria.

 

6)   Quale è il trattamento fiscale dei contributi aggiuntivi versati alla previdenza completare?

      I contributi aggiuntivi versati dal datore di lavoro e quelli versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore fino a 5.164,57 euro annui. Per il datore di lavoro i contributi a proprio carico sono interamente deducibili dal reddito di impresa.

 

7)   A quali adempimenti informativi nei confronti dei lavoratori sono tenute le aziende?

      Ad ogni lavoratore assunto dal 2007 l’azienda deve fornire al momento dell’assunzione una prima informazione sulle possibili scelte da esercitare entro il primo semestre in merito al TFR: destinazione alla previdenza complementare, mantenimento del regime del TFR, conferimento automatico al fondo di categoria (PREV.I.LOG.) per silenzio assenso. Sempre al momento dell’assunzione l’azienda deve consegnare al lavoratore il modello predisposto dal Ministero del Lavoro (modello TFR2) per esercitare la scelta. L’informazione va ripetuta un mese prima della scadenza del semestre qualora il lavoratore non si sia ancora espresso. Questa seconda informazione deve essere più puntuale rispetto alla precedente in quanto vanno fornite al lavoratore indicazioni sul fondo di categoria (PREV.I.LOG.) al quale confluirà automaticamente il TFR per silenzio assenso al termine del semestre.

In fase di prima applicazione per i lavoratori assunti ante 2007, la prima informazione avrebbe dovuto essere fornita entro il 31 dicembre 2006, mentre la seconda va effettuata entro il 31 maggio prossimo. Per tali lavoratori è stato previsto un diverso modello per esprimere la scelta sul TFR (modello TFR1).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 61/2007

 

M/t

 

 

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