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Roma, 30 maggio 2007

 

Circolare n. 70/2007

 

Oggetto: Funzione pubblica – Liberalizzazioni – Imprese di spedizione.

 

Si è lieti comunicare che in sede di approvazione alla Camera del disegno di legge Bersani sulle liberalizzazioni (ddl n. 2272 bis – A), sono stati approvati due emendamenti suggeriti dalla Confetra concernenti le imprese di spedizione.

 

Il primo emendamento recepisce una richiesta storica abolendo l’obbligo della licenza di P.S. per le imprese di spedizione.

Il secondo emendamento pone rimedio ad un errore di impostazione del disegno di legge che impropriamente assimilava l’attività delle imprese di spedizione a quelle di intermediazione commerciale e di affari, ledendo l’immagine dell’intera categoria.

 

Rimane confermata la disposizione già prevista dalla versione originaria del provvedimento che stabilisce la soppressione dell’elenco interprovinciale delle imprese di spedizione di cui alla legge 1442/1941.

 

Una volta terminata la votazione di tutti gli articoli, il disegno di legge sulle liberalizzazioni passerà al Senato per l’approvazione definitiva.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 14/2007

 

Allegato uno

 

M/n

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ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2272 BIS-A/CAMERA

 

TESTO ORIGINARIO

1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:

a) agente di affari in mediazione;

b) agente immobiliare;

c) agente d'affari;

d) agente e rappresentante di commercio;

e) mediatore marittimo;

f) spedizioniere;

g) raccomandatario marittimo.

 

2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.

 

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.

 

OMISSIS

 

8. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco autorizzato di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

 

OMISSIS

 

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di trascrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione per i nuovi operatori, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

 

OMISISS

 

 

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA IL 29.5.2007





Al comma 1, sopprimere la lettera
f).


 






IDENTICO











IDENTICO









IDENTICO








IDENTICO







Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le imprese di spedizione non rientrano tra le agenzie di affari di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

 

 

FINE TESTO