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Roma, 6 giugno 2007
Circolare n. 73/2007
Oggetto: Tributi – Riduzione del
cuneo fiscale – Acconto Irap – D.L. 28.5.2007, n.67, su G.U. n.122 del 28.5.2007.
Sono diventate
operative le disposizioni sulla riduzione del cuneo fiscale introdotte dalla
legge finanziaria di quest’anno (articolo 1 commi da
266 a 269 della legge n.296/2006) che, com’è noto,
consistono in un abbattimento della base imponibile Irap,
l’imposta regionale sulle attività produttive.
In particolare,
fermo restando il principio dell’indeducibilità ai
fini Irap del costo del
personale, è ora consentito dedurre dalla base imponibile dell’imposta una
parte di quel costo e specificamente:
·
i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori
dipendenti assunti a tempo indeterminato (peraltro nel limite del 50% per il
periodo febbraio-giugno 2007);
·
un
importo forfettario di 3.548 euro annui per ogni lavoratore dipendente assunto
a tempo indeterminato (per i dipendenti delle regioni del Mezzogiorno l’importo
è raddoppiato).
Le suddette
deduzioni sono alternative ad alcune deduzioni forfettarie
previste dalla previgente normativa (v. articolo 11 d.lgvo 446/1997). Resta ferma la
totale deducibilità dei contributi Inail versati per la generalità dei dipendenti; per le
imprese di autotrasporto merci resta inoltre
deducibile l’indennità di trasferta erogata ai dipendenti nel limite di 46,48
euro giornalieri (aumentati a 77,47 euro giornalieri per le trasferte
all’estero).
In sede di
determinazione dell’acconto Irap 2007 (la cui
scadenza di versamento è fissata al 18 giugno 2007, ovvero 18 luglio con la maggiorazione
dello 0,40%) le imprese possono applicare le nuove disposizioni agevolative. In particolare è consentito assumere come
imposta su cui calcolare l’acconto quella minore che sarebbe derivata
dall’applicazione nel 2006 dei nuovi sconti.
L’operatività delle
nuove disposizioni già in sede di acconto Irap è garantita dal decreto legge indicato in oggetto col
quale è stato soppresso il vincolo della preventiva autorizzazione da parte
della Commissione UE all’applicazione delle disposizioni stesse. Secondo il Governo l’autorizzazione di Bruxelles, che a tutt’oggi non è stata ancora emessa, non è più necessaria perchè lo stesso Governo è intenzionato a estendere le
disposizioni agevolative ai settori economici oggi
esclusi (banche, assicurazioni, società concessionarie di pubblici servizi). In
tal modo il nuovo regime Irap non sarà più selettivo come è oggi, ma diverrà un regime fiscale generale la cui
introduzione non necessita del nulla osta della Commissione Europea.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re n.117/2006 |
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Allegati tre |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 122 del 28.5.2007
(fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 28 maggio 2007, n. 67
Misure urgenti in materia fiscale.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al comma 267 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296,leparole:«,subordinatamenteall'autorizzazionedelle competenti autorita' europee,» sono soppresse.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quellodella sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28
maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e
delle finanze
Articolo 1 commi da 266 a 269 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante «Disposizioni per laformazione
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)», così come modificato dal D.L. n. 67/2007.
Art. 1
Risultati differenziali del bilancio dello Stato anno 2007
*****OMISSIS*****
266. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,esuccessivemodificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:
1)i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusile banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e
a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un
importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusile banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e
a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un
importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione e'
alternativa a quella di cui al numero 2), e puo'
essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola
de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusile banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e
a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i
contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e
le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi
comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale";
b) al comma 4-bis.1, dopo
le parole: "pari a euro 2.000" sono inserite le seguenti: ", su
base annua," e le parole da: "; la deduzione" fino a: "di
cui all'articolo 10, comma 2" sono soppresse;
c) al comma 4-bis.2 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deduzioni di cui ai commi 1,
lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del
rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di
lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita'
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e
successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo
verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo
in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita'
commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita'
istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,
comma 2";
d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" sono
sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate nel presente
articolo";
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
"4-sexies. In caso di lavoratrici donne
rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa
a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile e',
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in
questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensita'
nonche' alle condizioni previsti dal predetto
regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori
svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e
4-quater, non puo' comunque eccedere il limite
massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico
del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa alla fruizione delle
disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies".
Preventiva autorizzazione comunitaria
267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
come da ultimomodificatodalcomma266, spettano, subordinatamente
all'autorizzazione delle competenti autorita'
europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per
cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio,
con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
Applicabilita' in misura ridotta dell'incentivo sul cuneo fiscale per i primi
mesi di entrata in vigore della norma
268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come
da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla meta' a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero
ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio
ad anno.
Irrilevanza delle norme sulla riduzione del cuneo
fiscale ai fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi
269. Nella determinazione dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, puo'
assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si
sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266,
267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 1° febbraio 2007, puo' assumersi,
come imposta del periodo precedente, laminoreimpostache
si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere
conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO
Art. 11 D.lgvo
446/1997 così come modificato da ultimo dalla legge n. 296/2006
Disposizioni comuni per la determinazione del valore
della produzione netta.
1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e
a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un
importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e
a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un
importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale
deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e
a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i
contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e
le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e
sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi
tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e
sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un
revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei
conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera
a), i costi relativi al personale classificabili nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile;
2) i compensi per attività
commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui [all'articolo 49, comma 2,
lettera a)], e 3, del citato testo unico delle
imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello
stesso testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli
associati in partecipazione di cui alla lettera c), del predetto articolo 49,
comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi;
6) il canone relativo a
contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli
interessi passivi determinata secondo le modalità di calcolo, anche forfetarie,
stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto
di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste
contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del
dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Tra i costi di cui al comma 1,
lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione
di beni e di servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e
dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a
titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro
mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono
alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega
il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi
al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione
della base imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.
3. Ai fini della determinazione della base
imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli
oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate
in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore
della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso,
le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni
strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonché i
contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a
componenti negativi non ammessi in deduzione. Non rilevano, comunque,
le plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
4. Indipendentemente dalla collocazione
nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione
della loro corretta classificazione.
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione,
fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della
produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una
deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000, su base annua, per ogni
lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di
cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori
dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si
tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro.
4-bis.2.In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a
dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli
importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis e dei
componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.
Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto
di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a
tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni,
ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono
ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti
impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al
rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della
produzione netta prima della ripartizione dello stesso
su base regionale.
4-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di
lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al
numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel
periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per
un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero
degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la
deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a
partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché permanga il medesimo rapporto di impiego.
L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale
di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente
con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività
commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei
lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori
impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai
fini della individuazione della base occupazionale di
riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità
del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al
rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi
occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese
di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo
svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese
giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite
numerico o di superficie. Nel caso di impresa
subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da
privati, comunque assegnata, la deducibilità del
costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto
del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002,
l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4 -quater
è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga
prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce
la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità
regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà
approvata per il successivo periodo.
4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti
nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di
aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto
previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente,
moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso
l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni
previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione
di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-
quater, non può comunque eccedere il limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del
datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui
ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4- sexies.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO