Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

Roma, 7 giugno 2007

Circolare n.74/2007

Oggetto: Lavoro – Libri paga e matricola – Nuova disciplina sanzionatoriaCircolare Min. Lavoro n. 4024 del 29.3.2007.

Come è noto, la finanziaria 2007 (art. 1, commi 1177 e 1178 della legge 296/2006) ha inasprito le sanzioni amministrative in capo ai datori di lavoro in caso di violazione degli obblighi relativi alla tenuta dei libri paga e matricola (DPR 1124/1965). Il Ministero del Lavoro è intervenuto sulla materia fornendo chiarimenti sulle principali violazioni e sulle rispettive sanzioni. In particolare:

·    l’omessa istituzione dei libri obbligatori, ossia l’inesistenza degli stessi o anche la mancata vidimazione, è punita con una sanzione che va da 4.000 a 12.000 euro (in precedenza da 25 a 154 euro);

·    l’omessa esibizione dei libri obbligatori, ossia la mancanza degli stessi sul luogo di lavoro unita all’impossibilità per il personale ispettivo di verificare la regolare assunzione del lavoratore attraverso altra documentazione (comunicazione preventiva di assunzione, denuncia nominativa degli assicurati, lettera di assunzione, ecc.), è punita con una sanzione da 4.000 a 12.000 euro (in precedenza da 25 a 154 euro);

·    la rimozione dei libri obbligatori, ossia la mancanza degli stessi sul luogo di lavoro ma con la possibilità per il personale ispettivo di verificare la regolare assunzione del lavoratore attraverso altra documentazione, è punita con una sanzione da 125 a 770 euro (in precedenza da 25 a 154 euro);

·    l’irregolare tenuta dei libri obbligatori, ossia la loro tardiva vidimazione (effettuata dopo la data di assunzione del primo lavoratore), è punita con una sanzione che va da 125 a 770 euro (in precedenza da 25 a 154 euro).

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 1/2003

 

Allegato uno

 

Lo/lo

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.