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Roma, 15 giugno 2007
Circolare n.82/2007
Oggetto: Imprese di trasporto e
custodia valori – Esclusione dagli obblighi previsti per gli intermediari
finanziari.
Le imprese di
trasporto e custodia valori che non svolgono attività finanziaria, e pertanto
non sono iscritte nell’elenco UIC ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico
Bancario, non sono assoggettate ai nuovi obblighi di informazione
posti a carico degli intermediari finanziari nell’ambito dell’attività di
accertamento svolta dal Fisco.
In particolare le
imprese di trasporto e custodia valori non devono effettuare
la comunicazione dei rapporti finanziari all’Anagrafe tributaria (art.37 del D.L. n.223/2006
convertito nella Legge n.248/2006) e non devono
istituire la casella di posta elettronica certificata per fornire informazioni
agli uffici fiscali che effettuano indagini finanziarie; tali oneri incombono
esclusivamente sugli intermediari finanziari come, ad esempio, le banche e le
poste (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005).
L’esclusione delle
imprese di trasporto e custodia valori dalla disciplina di cui trattasi emerge
dalle circolari ministeriali in materia (v. in particolare circolare
ministeriale n.32/E del 19.10.2006) ed è stata
espressamente ribadita dall’Agenzia delle Entrate su
richiesta di Confetra.
Le imprese di
trasporto e custodia valori che avessero impropriamente
istituito una casella di posta elettronica certificata ai sensi delle
citate disposizioni possono disattivarla secondo le modalità previste dal
gestore del servizio. Le stesse imprese devono inoltre chiedere che il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata venga
cancellato dall’elenco degli indirizzi tenuto dall’Agenzia delle Entrate. La
domanda di cancellazione deve essere inviata all’Agenzia via fax (al numero
0650769716) o via email all’indirizzo DC.ACC.URD@AGENZIAENTRATE.IT (la
lettera deve essere redatta in formato pdf affinchè risulti per esteso la
firma di sottoscrizione).
Di seguito si fornisce un
fac-simile di lettera.
“Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
ROMA
La scrivente società __________________ con sede in
____________________ codice fiscale __________________________ comunica di aver
provveduto a disattivare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata che era stato attivato impropriamente. La scrivente infatti non svolge attività finanziaria, non è iscritta
nell’elenco UIC ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario e quindi
non rientra tra i soggetti obbligati all’istituzione della posta elettronica
certificata ai sensi del provvedimento di codesta Agenzia del 22 dicembre 2005.
Ciò stante, la scrivente chiede che l’indirizzo di posta
elettronica certificata ___________________ venga
cancellato dall’elenco degli indirizzi tenuto da codesta Direzione.
Distinti saluti
Data e firma del legale rappresentante”
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due |
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D/d |
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esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
RISPOSTA AGENZIA
DELLE ENTRATE
Si conferma che le imprese di custodia e trasporto valori
che non svolgono attività finanziaria e che non risultino
iscritte all’UIC non rientrano nell’elenco degli intermediari finanziari
obbligati alle risposte relativamente alle indagini finanziarie di cui all’art.
32, primo comma, n. 7), del DPR n. 600/73 e dell’art. 51, secondo comma,
n. 7), del DPR n. 633/72.
Cordiali saluti
Vincenzo Errico
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Ricerca dati e notizie
Tel: 0650545660 - Fax:0650769716
mail:Vincenzo.Errico@agenziaentrate.it
|
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento |
Circolare del 19/10/2006 n.32
Oggetto:
Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma,
numeri 2), 5) e 7) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 51, secondo
comma, numeri 2), 5) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati
dai commi 402 e 403 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Testo:
OMISSIS
1.1. Destinatari delle richieste
Oltre le scansioni soggettive avanti enunciate, si sottolinea
che quella di cui all'ultimo alinea costituisce lo snodo essenziale per il
decollo della procedura in commento, attesa la notevole dilatazione che tale
aspetto ha ricevuto dalla legge, rispetto al piu'
ristretto ambito consentito dalla previgente
normativa, in quanto limitato a banche e poste.
Con il provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2005 sono state
individuate le categorie di intermediari destinatari
delle richieste, deiquali si fornisce di seguito
l'elenco.
OMISSIS
C7) - Agenti in attivita' finanziaria
Si tratta della categoria definita dall'art. 1, comma 1, lettera n)**,
del D.lgs 25 settembre 1999,
n. 374 e dal successivo art. 3 dello stesso decreto. I soggetti appartenenti a
questa categoria svolgono attivita' di varia natura
come, ad esempio, custodia, trasporto valori, commercio in oro, gestione case
da gioco, oltre ad attivita' come quella
immobiliare, dell'esercizio di case d'asta, del recupero crediti, ecc..
OMISSIS
FINE TESTO
** art. 1, comma 1, lettera n) d.lgvo n.374/1999
n) agenzia di attività
finanziaria prevista dall’art.106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato
come: “testo unico bancario”, all’iscrizione all’elenco previsto dall’art.3