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Roma, 15 giugno 2007

 

Circolare n. 83/2007

 

Oggetto: Lavoro – Informazione e consultazione dei lavoratori – DLGVO 6.2.2007, n. 25 su G.U. n. 67 del 21.3.2007.

 

Attenendosi alle indicazioni delle parti sociali contenute nell’Avviso Comune del 27.11.2006, il Governo ha recepito la direttiva UE 2002/14 sugli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori nelle aziende con almeno 50 dipendenti. Conformemente a tale Avviso, è stata confermata la graduale applicazione delle nuove disposizioni che pertanto si applicheranno da subito alle imprese con almeno 100 dipendenti, mentre solo dal 24 marzo 2008 a quelle con almeno 50.

 

A seguito del recepimento della direttiva comunitaria, gli obblighi in questione perdono la matrice meramente negoziale avuta finora per configurarsi anche come obblighi di legge, in quanto tali sanzionabili in caso di inosservanza (sanzione amministrativa da 3mila a 18mila euro). Come è noto, da sempre la contrattazione collettiva dei vari settori fa carico alle aziende di informare periodicamente i lavoratori tramite le rappresentanze sindacali sui principali avvenimenti interni. Il decreto in esame ha confermato la validità dei contratti in vigore per quanto concerne la disciplina di tempi, modalità e contenuti dell’informazione. Al riguardo si rammenta che in base al CCNL trasporto merci le informazioni aziendali hanno periodicità annuale e devono riferirsi ad una serie di argomenti espressamente indicati (tra cui andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali, organizzazione del lavoro, sicurezza, ecc.).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 137/2006

 

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 67 del 21.03.2007 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 25

Attuazione  della  direttiva  2002/14/CE  che  istituisce  un  quadro
generale   relativo   all'informazione   e   alla  consultazione  dei
lavoratori.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Emana
 
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1. Il  presente decreto legislativo individua il quadro generale in
materia   di  diritto  all'informazione  ed  alla  consultazione  dei
lavoratori nelle imprese o nelle unita' produttive situate in Italia.
  2.  Le modalita' di informazione e consultazione sono stabilite dal
contratto  collettivo  di  lavoro  in modo tale da garantire comunque
l'efficacia  dell'iniziativa,  attraverso  il  contemperamento  degli
interessi  dell'impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione
tra  datore  di  lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto
dei reciproci diritti ed obblighi.
 
 
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
    a) «imprese»:  le  imprese pubbliche e private situate in Italia,
che esercitino una attivita' economica, anche non a fine di lucro;
    b) «datore  di  lavoro»:  la  persona,  fisica  o  giuridica, che
esercita  un'attivita'  economica  organizzata  in  forma di impresa,
anche  non  a fine di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti
collettivi di lavoro;
    c) «lavoratore»:  chiunque  si  obblighi  mediante retribuzione a
collaborare  nell'impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale
o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;
    d) «rappresentanti   dei   lavoratori»:   i   rappresentanti  dei
lavoratori  ai  sensi  della normativa vigente, nonche' degli accordi
interconfederali  20 dicembre  1993  e  27 luglio  1994, e successive
modificazioni, o dei contratti collettivi nazionali applicati qualora
i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
    e) «informazione»:  ogni trasmissione di dati da parte del datore
di   lavoro   ai  rappresentanti  dei  lavoratori,  finalizzata  alla
conoscenza  ed  all'esame  di  questioni  attinenti alla attivita' di
impresa;
    f) «consultazione»:  ogni forma di confronto, scambio di opinioni
e  dialogo  tra  rappresentanti  dei lavoratori e datore di lavoro su
questioni attinenti alla attivita' di impresa;
    g) «contratto  collettivo»:  il  contratto  collettivo  di lavoro
stipulato    tra    le    organizzazioni    datoriali   e   sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
 
                               Art. 3.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto legislativo si applica a tutte le imprese
che impiegano almeno 50 lavoratori.
  2.  La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle
norme  di  legge  e  si  basa  sul numero medio ponderato mensile dei
lavoratori  subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori
occupati  con  contratto  a tempo determinato sono computabili ove il
contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro
pubblici o privati che svolgono attivita' di carattere stagionale, il
periodo  di  nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si
calcola   sulla   base   delle   corrispondenti  giornate  lavorative
effettivamente prestate, anche non continuative.
  3.   Il  presente  decreto  legislativo  non  pregiudica  eventuali
procedure  specifiche  di informazione e consultazione gia' esistenti
nel  diritto nazionale al momento della data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo  applicabili  ai  datori di lavoro che
perseguono   direttamente   e   principalmente   fini   politici,  di
organizzazione  professionale,  confessionali,  benefici,  educativi,
scientifici o artistici, nonche' fini d'informazione o espressione di
opinioni.
 
                               Art. 4.
          Modalita' dell'informazione e della consultazione
  1.  Nel  rispetto  dei  principi  enunciati  all'articolo 1,  ferme
restando  le  eventuali  prassi  piu'  favorevoli per i lavoratori, i
contratti  collettivi  definiscono  le  sedi, i tempi, i soggetti, le
modalita'  ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione
riconosciuti ai lavoratori.
  2.  Sono  fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di
sottoscrizione del presente decreto legislativo.
  3. L'informazione e la consultazione riguardano:
    a) l'andamento   recente   e  quello  prevedibile  dell'attivita'
dell'impresa, nonche' la sua situazione economica;
    b) la   situazione,   la   struttura  e  l'andamento  prevedibile
dell'occupazione  nella  impresa,  nonche',  in caso di rischio per i
livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
    c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare
rilevanti  cambiamenti  dell'organizzazione del lavoro, dei contratti
di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1.
  4.  L'informazione  avviene  secondo modalita' di tempo e contenuto
appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei
lavoratori  di  procedere  ad  un  esame  adeguato delle informazioni
fornite e preparare, se del caso, la consultazione.
  5. La consultazione avviene:
    a) secondo modalita' di tempo e contenuto appropriate allo scopo;
    b) tra  livelli  pertinenti  di  direzione  e  rappresentanza, in
funzione dell'argomento trattato;
    c) sulla base delle informazioni, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e),  fornite  dal  datore  di  lavoro  e  del  parere  che  i
rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare;
    d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di
incontrare  il  datore  di lavoro e di ottenere una risposta motivata
all'eventuale parere espresso;
    e) al  fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di
lavoro, quale individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
 
                               Art. 5.
                       Informazioni riservate
  1.  I  rappresentanti  dei  lavoratori,  nonche'  gli  esperti  che
eventualmente  li  assistono,  non sono autorizzati a rivelare ne' ai
lavoratori   ne'   a   terzi,   informazioni  che  siano  state  loro
espressamente  fornite  in  via riservata e qualificate come tali dal
datore  di  lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse
dell'impresa.  Tale  divieto  permane  per  un  periodo  di  tre anni
successivo   alla   scadenza   del   termine  previsto  dal  mandato,
indipendentemente dal luogo in cui si trovino. I contratti collettivi
nazionali di lavoro possono tuttavia autorizzare i rappresentanti dei
lavoratori  e  eventuali  loro  consulenti a trasmettere informazioni
riservate  a  lavoratori  o  a  terzi  vincolati  da  un  obbligo  di
riservatezza,  previa  individuazione  delle  relative  modalita'  di
esercizio  da  parte  del contratto collettivo. In caso di violazione
del  divieto,  fatta  salva la responsabilita' civile, si applicano i
provvedimenti   disciplinari   stabiliti   dai  contratti  collettivi
applicati.
  2. Il datore di lavoro non e' obbligato a procedere a consultazioni
o  a  comunicare  informazioni che, per comprovate esigenze tecniche,
organizzative  e  produttive  siano di natura tale da creare notevoli
difficolta' al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
  3.   I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  prevedono  la
costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni
relative  alla  natura  riservata delle notizie fornite e qualificate
come  tali,  nonche'  per  la  concreta determinazione delle esigenze
tecniche,  organizzative  e  produttive  per  l'individuazione  delle
informazioni   suscettibili   di   creare   notevoli  difficolta'  al
funzionamento  della  impresa  interessata  o  da  arrecarle danno. I
contratti  collettivi  determinano,  altresi',  la  composizione e le
modalita' di funzionamento della commissione di conciliazione.
  4.  Resta ferma l'applicabilita' della disciplina a tutela dei dati
personali, prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
                               Art. 6.
              Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
  1.  I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell'esercizio delle
loro  funzioni,  della  stessa  protezione  e  delle  stesse garanzie
previste  per i rappresentanti dei lavoratori dalla normativa vigente
ovvero  dagli accordi e contratti collettivi applicati, sufficienti a
permettere  loro  di  realizzare  in modo adeguato i compiti che sono
stati loro affidati.
 
                               Art. 7.
                         Difesa dei diritti
  1.  La  violazione  da  parte  del datore di lavoro dell'obbligo di
comunicare  le  informazioni o procedere alla consultazione di cui al
presente   decreto   legislativo,   e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 3.000,00 a euro
18.000,00 per ciascuna violazione.
  2.  La  violazione da parte degli esperti delle disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.033,00 a euro 6.198,00.
  3.  L'organo  competente  a  ricevere le segnalazioni e irrogare le
sanzioni  di cui al presente articolo e' la Direzione provinciale del
lavoro,   competente   per   territorio.   Si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive  modificazioni, e quelle del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
 
                               Art. 8.
Relazione  con le disposizioni nazionali in materia di informazione e
                    consultazione dei lavoratori
  1. Restano ferme le procedure di informazione e di consultazione di
cui  alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni,
nonche' alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
  2.  Restano  ferme  le  previsioni  di  cui  al decreto legislativo
2 aprile 2002, n. 74.
  3.  Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa
vigente   e   dai   contratti  collettivi  applicati  in  materia  di
informazione, consultazione e partecipazione.
 
                               Art. 9.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Il  presente decreto legislativo si applica, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1:
    a) fino  al  23 marzo  2007, solo nei confronti delle imprese che
impiegano almeno 150 lavoratori;
    b) dal  24 marzo  2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle
imprese che impiegano almeno 100 lavoratori.
 
                              Art. 10.
                          Oneri finanziari
  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007
 
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Lanzillotta,   Ministro   degli  affari
                              regionali