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Roma, 6 luglio 2007

 

Circolare n. 95/2007

 

Oggetto: Tributi – Studi di settore – DPCM 14.6.2007 su G.U. n.154 del 5.7.2007.

 

Con il provvedimento indicato in oggetto è stato confermato lo slittamento a lunedì 9 luglio del termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle imprese soggette agli studi di settore (ricavi annui fino a 5.164.570 euro). Nei successivi trenta giorni – fino all’8 agosto – i pagamenti potranno essere effettuati con la maggiorazione dello 0,4 per cento.

 

Con un decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e una prossima circolare dell’Agenzia delle Entrate sarà precisato che gli accertamenti da studi di settore non potranno essere effettuati nei confronti dei contribuenti che si siano adeguati al livello minimo di congruità determinato dal Fisco sulla base del nuovo parametro degli “indicatori di normalità economica”. I contribuenti allineati al suddetto ricavo minimo saranno inoltre garantiti dall’applicazione degli accertamenti analitico-induttivi (ex articolo 39 comma 1 lettera d del DPR 600/73).

 

Le imprese che, trovandosi in una situazione di incongruità, decidessero di non adeguarsi ai risultati degli studi di settore potranno indicare le cause giustificative dello scostamento e farsi attestare la sussistenza delle cause stesse dagli intermediari autorizzati all’invio della dichiarazione dei redditi (professionisti, Caf, associazioni di categoria). Un elenco dei possibili motivi di scostamento è stato indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

D/d

 

 

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G.U. n. 154 del 5.7.2007 (fonte Guritel)

Differimento,  per  l'anno  2007,  dei  termini  di effettuazione dei
versamenti  dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore
in vigore per l'anno 2006.
 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
                              Decreta:
 
                             Articolo 1.
     Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2007
  1.   I   contribuenti   tenuti   ai   versamenti  risultanti  dalla
dichiarazione   unificata   annuale  entro  il  18 giugno  2007,  che
esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi  di  settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto
1993,  n.  331  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427,  e  che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore  al  limite  stabilito  per  ciascun  studio di settore dal
relativo  decreto  di approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze, effettuano i predetti versamenti:
    a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione;
    b) dal  10 luglio 2007 all'8 agosto 2007, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, a societa',
associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2007                           
                                                 Il Presidente: Prodi