|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 6 luglio 2007
Circolare n. 95/2007
Oggetto: Tributi – Studi di settore – DPCM 14.6.2007 su
G.U. n.154 del 5.7.2007.
Con il provvedimento
indicato in oggetto è stato confermato lo slittamento a lunedì 9 luglio del
termine di versamento delle imposte dovute in base
alla dichiarazione dei redditi da parte delle imprese soggette agli studi di
settore (ricavi annui fino a 5.164.570 euro). Nei successivi trenta giorni –
fino all’8 agosto – i pagamenti potranno essere effettuati
con la maggiorazione dello 0,4 per cento.
Con un decreto in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e una prossima circolare dell’Agenzia delle Entrate sarà precisato che gli
accertamenti da studi di settore non potranno essere effettuati nei confronti
dei contribuenti che si siano adeguati al livello minimo di congruità
determinato dal Fisco sulla base del nuovo parametro degli “indicatori di normalità economica”. I contribuenti allineati al suddetto
ricavo minimo saranno inoltre garantiti dall’applicazione degli accertamenti analitico-induttivi (ex articolo 39 comma 1 lettera d del DPR 600/73).
Le imprese che, trovandosi
in una situazione di incongruità, decidessero di
non adeguarsi ai risultati degli studi di settore potranno indicare le cause
giustificative dello scostamento e farsi attestare la sussistenza delle cause
stesse dagli intermediari autorizzati all’invio della dichiarazione dei redditi
(professionisti, Caf, associazioni di categoria).
Un elenco dei possibili motivi di
scostamento è stato indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due |
|
D/d |
|
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei
versamenti dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore
in vigore per l'anno 2006.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Articolo 1.
Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2007
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla
dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2007, che
esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto
1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2007 all'8 agosto 2007, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa',
associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2007
Il Presidente: Prodi