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Roma, 9 luglio 2007
Circolare n. 97/2007
Oggetto: Tributi – Studi di settore – Circolare
Agenzia delle Entrate n.41/E del 6 luglio 2007.
Con la circolare
indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha
anticipato i contenuti di un decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale concernente l’applicazione degli indicatori
di normalità economica, i nuovi parametri che determinano il livello di
congruità dei ricavi per i contribuenti soggetti agli studi di settore (ricavi
annui fino a 5.164.570).
Com’è noto,
l’introduzione degli indici di normalità economica non era stata
concordata con le associazioni di categoria ed ha provocato aspre polemiche che
hanno convinto il Governo ad apportare lievi modifiche alla nuova disciplina.
In particolare, col decreto in via di pubblicazione viene
previsto che i contribuenti si considerano “congrui” quando i ricavi risultano
allineati al maggiore tra i seguenti due valori:
· valore minimo risultante
dall’applicazione degli studi di settore tenendo conto degli indici di normalità
economica;
· valore puntuale risultante
dall’applicazione degli studi di settore senza tener conto degli indici di
normalità economica.
In sostanza, per
essere considerati congrui è sufficiente essere
allineati al valore minimo di ricavo determinato dagli indici di normalità
economica, valore che nella generalità dei casi risulta maggiore di quello puntuale
determinato senza l’applicazione degli indici di normalità economica.
La circolare
dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contribuenti che si adeguano in sede
di dichiarazione dei redditi al ricavo minimo predeterminato con gli indici di
normalità economica non devono versare la maggiorazione del 3% dovuta a titolo
di sanzione.
Riguardo agli
accertamenti, l’Agenzia conferma che non possono essere effettuati
accertamenti da studi di settore (articolo 10 legge n.146/1998)
nei confronti dei contribuenti che abbiano dichiarato ricavi superiori ai
succitati valori, anche a seguito di adeguamento in sede di dichiarazione dei
redditi.
Inoltre gli
accertamenti analitico-induttivi ex articolo 39 comma 1 lettera d) secondo periodo del DPR
600/73 (imposte sui redditi) e articolo 54 comma 2 ultimo periodo del DPR
633/72 (Iva) potranno essere effettuati solo nel caso in cui l’ammontare delle
attività non dichiarate, derivanti dalla ricostruzione presuntiva operata dagli
uffici finanziari, superi il 40 per cento dei ricavi dichiarati (ovvero superi
in valore assoluto l’importo di 50 mila euro).
Infine la circolare
spiega che gli uffici finanziari dovranno motivare gli avvisi di accertamento basati sui valori determinati dagli indici
di normalità economica, fornendo ulteriori specifici elementi probatori.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re n.95/2007 |
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