Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 9 luglio 2007

 

Circolare n. 97/2007

 

Oggetto: Tributi – Studi di settore – Circolare Agenzia delle Entrate n.41/E del 6 luglio 2007.

 

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha anticipato i contenuti di un decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale concernente l’applicazione degli indicatori di normalità economica, i nuovi parametri che determinano il livello di congruità dei ricavi per i contribuenti soggetti agli studi di settore (ricavi annui fino a 5.164.570).

 

Com’è noto, l’introduzione degli indici di normalità economica non era stata concordata con le associazioni di categoria ed ha provocato aspre polemiche che hanno convinto il Governo ad apportare lievi modifiche alla nuova disciplina. In particolare, col decreto in via di pubblicazione viene previsto che i contribuenti si considerano “congrui” quando i ricavi risultano allineati al maggiore tra i seguenti due valori:

 

· valore minimo risultante dall’applicazione degli studi di settore tenendo conto degli indici di normalità economica;

 

· valore puntuale risultante dall’applicazione degli studi di settore senza tener conto degli indici di normalità economica.

 

In sostanza, per essere considerati congrui è sufficiente essere allineati al valore minimo di ricavo determinato dagli indici di normalità economica, valore che nella generalità dei casi risulta maggiore di quello puntuale determinato senza l’applicazione degli indici di normalità economica.

 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contribuenti che si adeguano in sede di dichiarazione dei redditi al ricavo minimo predeterminato con gli indici di normalità economica non devono versare la maggiorazione del 3% dovuta a titolo di sanzione.

 

Riguardo agli accertamenti, l’Agenzia conferma che non possono essere effettuati accertamenti da studi di settore (articolo 10 legge n.146/1998) nei confronti dei contribuenti che abbiano dichiarato ricavi superiori ai succitati valori, anche a seguito di adeguamento in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Inoltre gli accertamenti analitico-induttivi ex articolo 39 comma 1 lettera d) secondo periodo del DPR 600/73 (imposte sui redditi) e articolo 54 comma 2 ultimo periodo del DPR 633/72 (Iva) potranno essere effettuati solo nel caso in cui l’ammontare delle attività non dichiarate, derivanti dalla ricostruzione presuntiva operata dagli uffici finanziari, superi il 40 per cento dei ricavi dichiarati (ovvero superi in valore assoluto l’importo di 50 mila euro).

 

Infine la circolare spiega che gli uffici finanziari dovranno motivare gli avvisi di accertamento basati sui valori determinati dagli indici di normalità economica, fornendo ulteriori specifici elementi probatori.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re n.95/2007

 

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.